Fulvia Abbondante
Francesco Cancellato - Il Presidente Luigi Picardi ha posto due questioni riguardanti la riforma della Corte dei Conti: il danno erariale e il problema dei controlli preventivi. In generale questa riforma ingolfa l’attività della Corte dei Conti e in qualche modo ne depotenzia l’efficacia.
Certo sì, perché in realtà il nostro Costituente, agli artt. 100 e 103, aveva immaginato qualcosa di completamente diverso dal legislatore ordinario del 2026. I nostri Founding Fathres avevano costruito il controllo preventivo di legittimità sull’atto proprio per garantire la legalità finanziaria ed aveva poi distinto da questa la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti. La riforma ha stravolto il disegno originario creando una sorta di rapporto incestuoso tra il profilo del controllo e quello della responsabilità giurisdizionale. Cercherò di rendere questo concetto più chiaro anche per far capire quale impatto la legge 1/2026 ha sul cittadino. Nel momento in cui noi ampliamo l’area dei controlli preventivi anche "sugli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico giuridico dell’atto sottoposto a controllo, come vien sancito dall’art .1.2 della legge Foti, il controllo preventivo di legittimità viene esteso alla quasi totalità dei provvedimenti e viene surrettiziamente ampliata a dismisura l’area dell’esimente della colpa grave e dell’irresponsabilità del funzionario, anche infedele.
L’altro punto interessante della riforma è il fattore tempo, nel senso che trascorsi il termine di trenta giorni per il controllo di legittimità la Corte o appone il visto o in assenza di visto l’atto viene comunque registrato. Una volta che questo passaggio si è concluso viene presuntivamente esclusa la responsabilità del funzionario. La conseguenza è che, in ogni caso sia quando la Corte si è espressa che sia rimasta silente (senza che il giudice contabile abbia potuto svolgere l’attività di controllo) l’effetto che ne consegue è il medesimo.
Inoltre si assiste anche ad un’espansione dell’area dei controlli su domanda (gli enti territoriali per le aggiudicazioni del PNRR) e la possibilità di richiesta di dei pareri (in particolare si v. l’art. 2) Qualora nel termine perentorio di trenta giorni, non pervenga la risposta della Corte dei Conti scatta il silenzio assenso, che è un applicato dato, sostanzialmente, da un organo giurisdizionale. Una forma di coamministrazione del tutto inedita poichè il giudice contabile si trasforma in un segmento della scansione procedimentale perdendo, dunque, la propria indipendenza.
La legge, con la “tipizzazione” dei casi di esimente da colpa grave legata a doppio filo con la funzione di controllo e con l’intervento diretto della Corte dei Conti attraverso la funzione consultiva nell’attività amministrativa ha inciso profondamente anche sulla la funzione giurisdizionale, che viene completamente anzi totalmente svuotata, perché al giudice è impedito di accertare la sussistenza di uno degli elementi costitutivi del fatto illecito, che viene assorbita dalle esclusioni previste dalla legge. Automatismi, dunque, che non ammettono prova contraria. Questo tema si riconnette alle considerazioni svolte dall’Avv. Francesco Barra Caracciolo che, per ragioni strettamente personali, non è potuto essere oggi qui, il quale mi ha inviato un abstract del suo intervento che mi accingo a leggere:
«In relazione al profilo della responsabilità vengono in rilievo talune criticità della normattiva che posso solo accennare: 1) In alcune materie, nelle quali le PA definiscono controversie e rapporti complessi (sono precisate nell’art. 1.1 lett. a) e b) della riforma) i solo se ha gito con dolo e non subisce conseguenze se ha agito con colpa grave: 2) ho perplessità su un tetto massimo risarcitorio circoscritto la solo 30% che pone a carico della collettività il restante 70% del danno arrecato. Non credo che i cittadini italiani faccia piacere e forse nemmeno al giurista. i tetti risarcitori sono ammissibili solo quando ricorra un preciso interesse pubblico da reputarsi prevalente: in questo caso la comprensibile “paura della firma” che ha generato la riforma, non credo potesse giungere fino a prevedere una percentuale così circoscritta. Inoltre, a tale tetto si aggiunge l’altro limite che la condanna non può mai comunque superare il doppio della retribuzione lorda; Altra criticità è la ulteriore riduzione della condanna nel caso di concorso dell’Amministrazione danneggiata perché parrebbe che tale riduzione va a carico della collettività, laddove dovrebbe essere fonte di responsabilità per il funzionario che abbia concorso la danno. in definitiva, se dovessi dare un titolo a questa parte della riforma direi: “Più Ombre che luci” Vi ringrazio.»
A parte l’automatismo nell’applicazione dell’importo risarcitorio e della conseguente “socializzazione del rischio” quello che non appare in modo chiaro è che l’errore del pubblico funzionario sarà sopportato in maniera maggiore da chi vive nelle aree del Mezzogiorno. Una delle riforme in programma, già in parte avviata, è quella sull’autonomia differenziata (ne parleranno in maniera più dettagliata gli illustri relatori del prossimo panel); il mancato recupero del 70% del danno risarcibile o comunque di una somma decisamente irrisoria che non coprirà il danno subito dai cittadini per l’attività illecita del soggetto sottoposto alla giurisdizione del giudice contabile, graverà su quelle realtà territoriali che già partono da una situazione di svantaggio e che si concentrano principalmente nelle Aree del Sud del paese. Se il rischio economico è scaricato sulla collettività (anzi in misura più consistentne sulle collettività già disagiate) il rischio “legale” viene integralmente trasferito sulla Corte dei Conti che, suo malgrado, avrà al più la funzione di “certificare” l’impunità per legge del funzionario infedele. In sintesi e per concludere la combinazione di norme che prevedono presunzioni e automatismi (tempi ristretti, allargamento degli atti coperti da esimente, l’utilizzo del controllo su domanda o all’esito della richiesta dei pareri) hanno come unico scopo quello di “scudare” la responsabilità del soggetto sottoposto alla giurisdizione contabile. Il controllo di legittimità si riduce quindi ad una “finzione” che ha il solo fine di assicurare una patente anticipata per l’immunità e l’impunità del funzionario infedele, una sorta di Iron Dome da utilizzare nella fase giurisdizionale.
