ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Francesco Urraro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Francesco Cancellato - Le chiedo di raccontare meglio e di spiegare questa riforma della Corte dei Conti. Di inquadrarla nel contesto in cui si inserisce: quali sono le sue motivazioni, che cosa prevede e qualche suo parere in merito.

 

Ringrazio per l’invito e per la bella opportunità di scambiare qualche riflessione a margine di un’iniziativa così importante e soprattutto in occasione del battesimo ufficiale del della dell’associazione “Officina Costituzione” a cui va il mio augurio, il mio ringraziamento per lo straordinario impegno sui temi legati al nostro patrimonio valoriale costituzionale declinato chiaramente nell’ambito giustizia. Temi a noi molto cari da giuristi, dai vari osservatori, per cui il mio ringraziamento ai componenti, al direttivo, al vertice, al presidente Luigi Picardi che conosco già dall’impegno nella rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, alla professoressa De Minico e agli autorevoli ospiti presenti che oggi si confrontano. Ho visto, in diversi panel, ma su temi tutti all’ordine del giorno del dibattito, devo dire, da tempo, talvolta anche con spunti particolarmente critici, però quando si parla di difendere i valori costituzionali, quando si parla di lavorare nel solco dei valori costituzionali è sempre proficuo il dialogo ed è sempre costruttivo anche il confronto.

Oggi discutiamo e nei 5 minuti che mi sono stati assegnati, credo, con un po’ di difficoltà rispetto ad una giurisdizione, seppur appartenente in questo momento storico ad un’altra parrocchia, chiamiamola così, come rappresentante dell’organo di autogoverno del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, nella componente laica eletta dal Parlamento, ove pure dovremmo fare qualche riflessione magari in successivi step, ma so che Officina Costituzione ha in animo di portare avanti un percorso di formazione, di confronto molto ampio e di lunga veduta, ma su questo tema in particolare, ed in particolare sull’inquadramento della legge numero 1 del 2026, qualche notazione utile, prima di passare ai punti generali, credo sia opportuno farla perché è un po’ una riforma che è stata sostanzialmente il punto di arrivo di un lungo percorso, di un lungo percorso evolutivo nel solco degli articoli 100 e 103 della Costituzione sulle funzioni, diciamo, inquadrate costituzionale di controllo e giurisdizione, su anche un punto, diciamo, terminale sui tempi che son cambiati anche sotto il profilo giurisprudenziale della lunga evoluzione di diritti in un quadro costituzionale che si è stratificato nel tempo a livello normativo e, nel caso specifico, basti citare un po’ il quello che è accaduto intorno al perno centrale di cui pure si discuterà: la legge 20 del 1994, la 131 del 2003, quel primo dato significativo di territorializzazione, ricorderemo, dei controlli, questo già un passaggio significativo anche in grande evoluzione rispetto anche alla titolo quinto della Costituzione in quel periodo storico, al decreto legislativo 174 del 2016 sul Codice della giustizia contabile, allo scudo erariale, al contesto pandemico, per arrivare anche nel corso dei lavori parlamentari presso la Camera, e saluto il vicepresidente Costa che sul punto, come dire, è un osservatore diretto ed autorevole, sull’intervento cioè della pronuncia la numero 132 del 2024 della Corte Costituzionale intorno alla quale è nata è nato comunque un percorso, diciamo, anche di snodo, se vogliamo, rispetto ai lavori ai lavori parlamentari.

La stessa pronuncia, che è intervenuta mentre era proprio avviato l’esame del provvedimento alla Camera, ha svolto sostanzialmente un’analisi anche evolutiva, quella che stiamo provando adesso a, come dire, a ripercorrere, anche per denotare e perimetrare una ratio intorno ad una riforma che magari apparentemente poteva sembrare un fuor d’opera rispetto ad un contesto assestato, un contesto anche di grande impegno, di straordinario impegno di dei magistrati contabili, delle funzioni di controllo e delle funzioni giurisdizionali a cui va chiaramente il nostro ringraziamento per la straordinaria opera che fanno dal loro dal loro fronte.

E quindi quella pronuncia che ha svolto un’analisi dell’evoluzione dei caratteri della responsabilità amministrativa in generale, del suo elemento soggettivo in particolare, rilevando, ed è riportata anche testualmente nei lavori parlamentari, alla luce del contesto giuridico, istituzionale ed economico, che è un contesto che, non a caso, vi ho citato come perno intorno al quale è stato effettuato, diciamo, un ragionamento legato all’esigenza di una complessiva revisione, perché anche la stessa pronuncia ripercorre questo dato, rispetto alla disciplina da parte del legislatore, ponendo l’attenzione su alcuni possibili interventi.

Interventi che si sono poi verificati attraverso le modifiche apportate alla norma perno che vi ho citato e intorno ai, sostanzialmente, cinque articoli rispetto al numero più ampio e alle disposizioni che sono state preordinate a ad intervenire in ordine ad alcuni temi centrali e storicamente assestati rispetto alla Corte dei Conti.

Penso alla modifica della definizione di colpa grave, all’estensione del campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto a fatti o omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo, ad introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale, ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, facendo rientrare anche i provvedimenti di aggiudicazione, anche quelli provvisori, i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del PNRR, perché è stato attenzionato anche questo come dato, il ruolo della Corte dei Conti nel PNRR, con quella funzione relativa al controllo concomitante particolarmente significativa e in un momento particolarmente difficile della nostra storia repubblicana, in quel periodo sostanzialmente di compressione, anche di compromissione di diritti fondamentali, di garanzie costituzionali.

Un articolo centrale, il successivo, ha disciplinato le modalità con cui la Corte dei Conti è chiamata ad esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, con una legittimazione ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie, proprio quelle fattispecie connesse all’attuazione del PNRR. Un dato che oggi può sembrare diciamo desueto perché è terminata quella fase, ma è stato un dato che ha caratterizzato notevolmente quella fase attuativa di declinazione anche di governance del più grande dispositivo europeo probabilmente che la storia della nostra Repubblica ha dovuto intercettare, che è quello proprio legato ai 200 e passa milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui davvero un dato centrale. E questi articoli, soprattutto l’uno e il due, sono si sono orientati verso queste direttrici che non possono non tener conto, a mio avviso, a sostegno della riforma, rispetto a questa evoluzione normativa che vi ho citato.

Chiaramente, anche la fase dell’adozione poi dei decreti delegati, la fase successiva, sarà una fase che non potrà non tener conto anche di autorevoli occasioni come questa che Officina Costituzione ci pone e ci, come dire, ci impegna anche sotto il profilo morale ad evidenziare alcune distorsioni, alcune storture, a valorizzare alcuni punti o a cercare di eliminarne altri.

L’articolo 4 poi ha introdotto una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR al fine di sollecitarne la conclusione, ritornando anche a quel dato emergenziale. Il quinto, che è stato introdotto proprio dalla Camera, ha modificato la disciplina concernente la la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato estendendo a questi la i principi e le limitazioni previsti per le per la responsabilità civile dei magistrati.

Si trattava, come da intesa, di anche non solo e non tanto delineare i perni caratterizzanti la riforma, ma anche di fornire un minimo di ratio, di motivazione in questo momento così alto di confronto al fine di trarre poi delle conclusioni per questa fase successiva dove si potrà ancora fare qualche valutazione utile.

Intervento di Francesco Urraro