ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Francesco Maria Vicino

Sostituto procuratore presso il Tribunale di Nola

Valentina Stella - Il vicepresidente Costa parlava della sicurezza e questa maggioranza ha prodotto, tra decreti e DDL, otto provvedimenti in materia di sicurezza. E tra l’altro, come facevano notare anche alcuni parlamentari, paradossalmente il codice di rito è stato modificato più per iniziativa del ministro dell’Interno che per quello della Giustizia. Cosa ci consegna questo quadro? È secondo lei una decretazione strutturata sulla sicurezza o si è agito sull’emergenza, sull’articolo di giornale?

 

Ringrazio gli amici e compagni di avventura di “Officina Costituzione” che hanno mantenuto la promessa di portare avanti l’eredità del Comitato referendario e, in particolare, lo scopo di continuare ad informare e coinvolgere i cittadini sui temi giuridici più delicati e costituzionalmente rilevanti. Una scelta antitetica che va in rotta di collisione con la tendenza odierna di disaggregare e disumanizzare le relazioni sociali. Quindi, officina si presenta realmente come una novità nel panorama sociale e giuridico. Vedo tra il pubblico alcuni colleghi, anche un collega candidato al Consiglio Superiore della Magistratura: mi auguro che l’Associazione Nazionale Magistrati, della quale faccio parte, possa guardare con la dovuta attenzione all’elaborazione promossa di “Officina Costituzione”.

Partendo proprio dalla considerazione relativa alla frammentazione sociale cui oggi assistiamo, provo a rispondere alla domanda sui decreti sicurezza. Dal 2022 ad oggi il nostro legislatore ha prodotto ben sei pacchetti sicurezza. Ora, qualcuno potrebbe dirmi: un numero così elevato di provvedimenti significa semplicemente assenza di visione. Francamente, non ne sono del tutto convinto, poiché, a mio avviso, tale impostazione esprime una precisa opzione ordinamentale, destinata a produrre conseguenze significative. Il primo effetto è quello di generare una sorta di “cannibalismo di Stato”: l’ipertrofia legislativa, nel pretendere di offrire attraverso il rigore formale e la penalizzazione, una risposta immediata a paure indotte o reali e a problemi sociali complessi, finisce per sovraccaricare e consumare un sistema giudiziario già cronicamente afflitto dalla scarsità di risorse, compromettendone ulteriormente la capacità di assicurare risposte efficaci e una tutela effettiva dei cittadini. Questo cannibalismo di Stato prefigura in realtà, un modello nuovo e, per molti versi, tipicamente contemporaneo, che non riguarda soltanto l’Italia: un progressivo slittamento dello Stato di diritto verso forme di “Stato parassitario”. Intendo, con tale espressione, uno Stato che abdica alla promessa solennemente scolpita nella nostra Carta costituzionale, ossia di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano il pieno sviluppo della persona. Si afferma, in altri termini, attraverso una legislazione emergenziale improntata a una logica securitaria, un modello nel quale lo stato abdica alle politiche strutturali del disagio e finisce per punirne le stesse manifestazioni. Non si tratta, a mio avviso, di una mera speculazione teorica e proverò a dimostrarvelo. Purtroppo il tempo a disposizione è pochissimo. Ebbene, in questo magma normativo ho provato a enucleare tre filoni di norme che in qualche modo ci confermano quello che sto dicendo, ossia di questo trascinamento del diritto verso forme di “diritto disumano”. Un primo gruppo di norme ha a che fare con la “criminalizzazione del dissenso”: manifestazioni pacifiche, come quelle promosse dai nostri studenti delle scuole superiori, rischiano così di assumere rilievo penale per il solo fatto di tradursi in forme di resistenza passiva; restare immobili o attuare un blocco del traffico è sufficiente a trasformare l’esercizio del dissenso in un illecito. Si assiste così alla creazione di nuove categorie di autori di reato e, per questa via, alla delegittimazione, alla penalizzazione e alla progressiva marginalizzazione di manifestazioni che costituiscono, invece, la fisiologica espressione di istanze sociale o lavorative. Un secondo gruppo di disposizioni attiene alla “penalizzazione della povertà”: l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento delle pene in materia abitativa e, più in generale, nei contesti di emarginazione non mirano a rimuovere le cause del disagio, ma finiscono per punirne le manifestazioni più evidenti. Da ultimo, e concludo, vi è un ulteriore gruppo di norme che incide sul “principio di umanità della pena” e, più in generale, sul sistema carcerario: la possibilità che una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato sia sottoposta all’esecuzione della pena in carcere, finisce per relegare in secondo piano tanto le esigenze di tutela del minore quanto il diritto alla genitorialità, sacrificandoli sull’altare di un’applicazione inflessibile della pena.

Ebbene, quando la legge tradisce la propria funzione di garanzia e di coesione sociale, la giustizia smette di proteggere la persona e si riduce in un mero apparato punitivo. Ed è proprio per evitare questo smarrimento che vorrei terminare il mio intervento con le parole di Piero Calamandrei: «se la giustizia perde di vista la sua funzione di servizio al sangue e alla carne degli uomini, la sentenza cessa di essere giustizia e diventa nient’altro che un atto di forza, un mero apparato burocratico di tipo repressivo».

Intervento di Francesco Maria Vicino