Lo scritto riprende alcuni dei temi trattati nel corso della relazione tenuta al convegno sul tema “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino. Si tratta della terza di una serie di pubblicazioni sulla nostra Rivista in tema di "diritto d'amore" per condividere le riflessioni emerse in occasione del Convegno. Si veda Diritto d'amore e responsabilità civile di Alessandra Cordiano, Diritto, biodiritto e amore di Roberto Giovanni Conti.
Diritti d'amore e rapporti familiari[1]
di Mirzia Bianca
Sommario: 1. Amore e diritto: un rapporto di indifferenza reciproca. Il contributo del pensiero di tre grandi Maestri: Stefano Rodotà, Angelo Falzea e Cesare Massimo Bianca- 2. La famiglia quale isola che il diritto può lambire soltanto. La rilevanza dell'amore e l'irrilevanza del diritto. - 3. La rivoluzione copernicana della progressiva rilevanza dell'amore nei rapporti di famiglia. Dall'amore al diritto d'amore. Prima tappa: La Riforma della filiazione. - 4. Seconda tappa: la giurisprudenza: i danni da deprivazione affettiva e il riconoscimento di nuove forme di genitorialità non di sangue - 5. Terza tappa: la riforma della giustizia familiare e minorile: la rilevanza dei “fatti di sentimento disvalore”: la nuova disciplina della violenza domestica e di genere. - 6. L'unità della famiglia nella complessità dei modelli. L'amore quale ponte che collega tutti gli isolotti della famiglia. - 7. Riflessioni conclusive: l'amore quale strumento di attuazione dei diritti fondamentali dei componenti della comunità familiare.
1. Amore e diritto: un rapporto di indifferenza reciproca. Il contributo del pensiero di tre grandi Maestri: Stefano Rodotà, Angelo Falzea e Cesare Massimo Bianca
Amore e diritto sono stati per molto tempo considerati due estranei, legati da un rapporto di indifferenza reciproca. L'irruenza dell'amore, della passione, dei sentimenti e delle emozioni sono stati oggetto di studio da parte delle discipline psicologiche e sociologiche ma sono stati trascurati per molto tempo dalle discipline giuridiche. Il diritto e il rigore della scienza giuridica hanno così manifestato una tradizionale ritrosìa ad occuparsi dell'amore e in generale dei fatti di sentimenti, fenomeni lasciati al mondo del costume e dell'etica, ma estranei alle speculazioni giuridiche. Questa certezza ha cominciato a vacillare quando Maestri autorevoli si sono posti l'interrogativo in ordine all'attribuzione di una qualche rilevanza giuridica all'amore e alla dimensione affettiva, così aprendo un dibattito[2] che ancora non si è esaurito e la cui suggestione cercherò di dimostrare nelle pagine che seguono. Il sentiero aperto dai Maestri è stato poi definito dal legislatore e dalla giurisprudenza che, soprattutto nel settore del diritto di famiglia, hanno disegnato una parabola evolutiva che ha visto il passaggio da una stagione di totale indifferenza verso i fatti di sentimento alla stagione attuale nella quale la dimensione affettiva svolge un ruolo decisivo nel nuovo paradigma del diritto di famiglia e delle persone, con importanti corollari applicativi.
Il primo Maestro che si è occupato della rilevanza dei fatti di sentimento è stato Angelo Falzea, il quale, nell'ambito di una trattazione di teoria generale dedicata ai fatti giuridici e ai loro effetti, ha collocato i fatti di sentimento tra i fatti di coscienza, contrapponendoli ai fatti di volontà[3]. Non potendomi soffermare nel dettaglio nel fascino di quelle pagine, è utile ricordare che nel pensiero del Maestro, la rilevanza dei fatti di sentimento passa attraverso l'accoglimento di una metodologia che, secondo l'insegnamento di Jhering, affida allo scopo e quindi all'interesse lo strumento per scandagliare la realtà giuridica e il suo divenire[4]. Questa lettura consente al Maestro di selezionare quei soli fatti di sentimento che si siano tradotti in valori dell'ordinamento, e quindi in definitiva in interessi, la cui meritevolezza è accolta dalla coscienza sociale. Angelo Falzea teorizza così una trilogia dei fatti di sentimento che vede la distinzione tra sentimenti-valori, sentimenti-disvalori e sentimenti neutri. Quanto quella triologia fosse anticipatrice della rilevanza dei fatti di sentimento, cercherò di dimostrarlo nelle pagine che seguono.
Il secondo Maestro che in tempi recenti ha dato un contributo significativo alla teorizzazione di una certa rilevanza dell'amore per il diritto è stato Stefano Rodotà. Nel volume Diritto d'amore[5], è già il titolo che evidenzia un'indagine storica volta ad esplorare gli spazi di contiguità tra amore e diritto. L'indagine si incentra prevalentemente sull'amore nelle relazioni affettive di coppia e rappresenta un utile strumento per studiare e analizzare il fenomeno del superamento della famiglia matrimoniale e dell'affermarsi di nuove famiglie.
Il terzo Maestro che ha dato un contributo significativo all'oggetto di questa indagine è stato Cesare Massimo Bianca. Quella che ho voluto indicare come la sua vera e propria 'missione' nel diritto di famiglia[6] si è svolta sia in qualità di studioso che in qualità di legislatore per affermare il principio di uguaglianza e di giustizia nel diritto di famiglia. La rilevanza dell'amore nel diritto di famiglia, espressa prevalentemente nell'analisi del rapporto verticale genitori-figli, e del rapporto ascendenti-nipoti, è stata affermata attraverso il riconoscimento del principio di uguaglianza e del principio di giustizia. Questa teorizzazione ha acquistato la massima concretezza quando il diritto all'assistenza morale è stato riconosciuto come uno dei diritti fondamentali del figlio, che ne compongono lo statuto ai sensi dell'art. 315-bis del codice civile, introdotto dalla Riforma della filiazione. L'amore è diventato così uno dei diritti fondamentali del figlio che arricchisce e completa la relazione genitori-figli.
2. La famiglia quale isola che il diritto può lambire soltanto. La rilevanza dell'amore e l'irrilevanza del diritto
I rapporti familiari e in generale il diritto di famiglia sono stati il campo di elezione per sperimentare l'ambito di rilevanza dell'amore. In una prima stagione che vedeva con sospetto l'intervento del diritto nelle questioni familiari, la dimensione ontologicamente affettiva dei rapporti familiari è stata la giustificazione per legittimare l'estraneità della famiglia all'intervento del diritto e la considerazione, ormai da tempo superata, del diritto di famiglia quale diritto residuale, con funzione ancillare rispetto al diritto civile. Al riguardo Carlo Arturo Jemolo così emblematicamente si esprimeva: “la famiglia è un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto...rocca sull'onda ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti, agl'istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto”[7]. I rapporti familiari intrisi della dimensione affettiva erano per questa ragione rapporti giuridici spuri, che poco avevano a che fare con i rapporti giuridici veri e propri. I corollari di questa impostazione erano tanti. Tra questi, l'impossibilità di concepire veri e propri obblighi giuridici tra i familiari e di conseguenza l'impossibilità di ravvisare una responsabilità per violazione degli stessi. Solo in tempi recenti ha trovato riconoscimento la responsabilità endofamiliare, quale diretta conseguenza del riconoscimento di veri e propri diritti familiari, la cui violazione determina, secondo i principi generali, l'insorgenza dell'obbligo di risarcimento del danno. Anche il tema della violenza domestica e degli abusi familiari ha trovato riconoscimento solo in tempi recenti quando si è stabilita una netta linea di distinzione tra conflitto e abuso familiare.
3. La rivoluzione copernicana della progressiva rilevanza dell'amore nei rapporti di famiglia. Dall'amore al diritto d'amore. Prima tappa: La Riforma della filiazione
La parabola evolutiva della progressiva rilevanza dell'amore nel mondo del diritto e in particolare del diritto di famiglia si è svolta nell'arco dell'ultimo settantennio e ha visto la partecipazione della dottrina, del legislatore e della giurisprudenza, che hanno delineato un itinerario concettuale con risvolti significativi e tecnici. Una prima e significativa tappa è stata la Riforma della filiazione del 2012 e 2013. Con questa Riforma che ha raggiunto il significativo traguardo dell'applicazione del principio di uguaglianza e quindi della giustizia al rapporto di filiazione, per la prima volta è stato codificato il diritto all'amore del figlio nei confronti dei genitori. L'art. 315-bis del codice civile prevede oggi espressamente il diritto del figlio all'assistenza morale, diritto che avrebbe dovuto essere chiamato “diritto all'amore”[8], anche se alla fine il contenuto è equivalente. Il diritto all'amore del figlio nei confronti del genitore si collega significativamente ad altri diritti, tra i quali il diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti e con il diritto ad essere ascoltato. Il diritto all'ascolto, soprattutto l'ascolto in famiglia, diventa “un modo in cui si realizza l'assistenza morale”[9] del figlio. Nella Riforma della filiazione la rilevanza dei fatti di sentimento è stata completata dalla modificazione dei termini di prescrizione delle azioni di stato, che ha determinato la conferma del riconoscimento di un diritto alla stabilizzazione degli affetti, a prescindere dalla esistenza di un legame di sangue. L'introduzione di un termine tombale di 5 anni per l'esercizio delle azioni di rimozione dello stato filiale è infatti diretta ad evitare che l'esercizio delle azioni di disconoscimento o di impugnazione per difetto di veridicità, anche se fondate, possano pregiudicare la stabilità della relazione affettiva già consolidata. Il diritto alla continuità affettiva era stato già riconosciuto dal legislatore con la legge del 2015[10], che ha consentito di convertire situazioni di affidamento in adozione quando è in gioco la tutela e la conservazione di una valida relazione affettiva.
4. Seconda tappa: la giurisprudenza: i danni da deprivazione affettiva e il riconoscimento di nuove forme di genitorialità non di sangue
Una seconda tappa importante è stata compiuta ad opera della giurisprudenza che ha operato in due significativi versanti. Il primo è stato quello del riconoscimento del danno da deprivazione affettiva nel rapporto genitori-figli, riconoscimento che riecheggia la trattazione di Angelo Falzea, il quale aveva individuato un'area di rilevanza dei danni affettivi. Il danno da deprivazione affettiva, che rappresenta un sottotipo del danno endofamiliare, riconosciuto in una prima decisione della Corte di Cassazione del 2000[11], e da decisioni successive, oggi viene qualificato come ipotesi di illecito omissivo permanente che “determina un'inevitabile e insanabile ferita di quei diritti fondamentali nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella Carta costituzionale (in particolare, negli artt. 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un livello assoluto di riconoscimento”[12]. Il diritto del figlio all'amore da parte dei propri genitori è una pretesa azionabile in giudizio, la cui violazione determina l'obbligo del risarcimento del danno. Le riflessioni sulla incoercibilità dell'amore, se ancora valida nei rapporti di coppia, si rivela inadeguata con riferimento al rapporto genitori-figli. Come la dottrina illuminata ha più volte ribadito “tra gli interessi essenziali del minore si pone infatti in primo piano l'interesse a ricevere quella carica affettiva di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione”[13].
Un secondo e significativo versante racchiude una gamma di interventi della giurisprudenza che in vari settori attribuiscono rilevanza ai rapporti affettivi. Un primo significativo àmbito è quello della genitorialità sociale, genitorialità che individua relazioni che prescindono dal legame biologico e si caratterizzano per la dimensione prevalentemente affettiva. Tra queste è ricompresa la relazione che si instaura tra il figlio del coniuge o del partner, con il quale si convive e si condivide una vita familiare. L'emersione di queste relazioni affettive non di sangue è stato accelerato dal fenomeno delle famiglie ricomposte. La giurisprudenza ha riconosciuto al riguardo rilevanza anche ai nonni sociali[14]. Queste relazioni, che operano sul piano del fatto, non sono irrilevanti per il diritto. Anche quando non si decida di convertire la situazione di fatto in situazione giuridica, attraverso l'adozione in casi particolari, deve rilevarsi che la convivenza stabile fa nascere un obbligo minimale di solidarietà e di accoglienza, oltre che di rispetto reciproco. Così deve condividersi il pensiero della dottrina che ha affermato che “famiglia costituzionalmente tutelata è anche il legame affettivo che si costituisce di fatto tra un minore e un estraneo che lo accoglie presso di sé come un figlio”[15]. La stessa dottrina fa al riguardo l'esempio del legame affettivo che nella famiglia ricomposta o rinnovata si crea tra il minore e il convivente del genitore[16]. Altro àmbito applicativo in cui si è assistito alla emersione della rilevanza delle relazioni affettive è stato quello della genitorialità cd di intenzione, termine riferito ai soggetti che, pur non essendo genitori biologici, hanno condiviso con il genitore biologico un progetto genitoriale. Nella discussa problematica dei nati da maternità surrogata o da PMA fatte all'estero, l'esistenza e il controllo in ordine alla esistenza di un legame affettivo autentico con il nato hanno portato la nostra Corte di Cassazione a sezioni unite a rifiutare l'automatismo della trascrizione e ad affidare al giudice tale controllo[17]. La rilevanza delle relazioni affettive di fatto è stato di recente affermato anche da parte della Corte costituzionale[18] chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 27, 3° co l. adoz., là dove non consente di valutare in concreto se sia nell'interesse del minore interrompere le relazioni con la famiglia di origine. La distinzione operata dalla Corte tra rapporti giuridici e rapporti affettivi di fatto non ha impedito di far emergere la rilevanza di un principio di conservazione della continuità affettiva, che si è dispiegato nel sistema attraverso vari istituti, tra i quali l'adozione mite e che consente di affermare che la recisione con la famiglia di origine, sia da ritenersi, con riferimento ai rapporti affettivi di fatto, una presunzione juris tantum, che attende la verifica in ordine alla realizzazione in concreto dell'interesse del minore[19].
5. Terza tappa: la riforma della giustizia familiare e minorile: la rilevanza dei “fatti di sentimento disvalore”: la nuova disciplina della violenza domestica e di genere
La terza tappa è stata la recente Riforma della giustizia familiare e minorile[20] che, introducendo un’apposita sezione dedicata alla violenza domestica e di genere, ha dato rilevanza ai fatti di sentimento-disvalore secondo la lettura di Angelo Falzea. I fatti di sentimento rilevano anche quando essi si traducono in un disvalore dell'ordinamento come ci insegnava il Maestro. La Riforma della giustizia familiare e minorile ha applicato questo insegnamento. La violenza domestica non è più nascosta dietro le pieghe del rapporto conflittuale. Di essa si chiede l'emersione e ciò determina l'applicazione di precise regole giuridiche, regole che sono poste a presidio della vittima e degli altri familiari. Il minore che non vuole incontrare il genitore deve essere prontamente ascoltato dal giudice, al fine di indagare se il rifiuto è giustificato da fatti di violenze e di abusi. Il genitore o il marito violento deve essere allontanato dalla casa familiare, secondo la disciplina degli ordini di protezione, già introdotti nel 2001, la cui disciplina è stata confermata nella recente Riforma. L'allegazione o la prova di fatti di violenza impedisce di iniziare un'attività di mediazione familiare e richiede che sia interrotta, ove già iniziata, al fine di evitare che la vittima sia costretta ad incontrare l'autore della violenza.
6. L'unità della famiglia nella complessità dei modelli. L'amore quale ponte che collega tutti gli isolotti della famiglia Ai tasselli di questo mosaico deve esserne aggiunto un altro che assume un significativo valore sistematico nel dibattito sulla pluralità dei modelli familiari e sull'incertezza in ordine all'esistenza di una nozione unitaria di famiglia. Il turbinìo dell'avvento di nuove famiglie e di nuovi modelli di genitorialità ha infatti destabilizzato a tal punto l'interprete che taluno ha parlato di morte della famiglia e comunque della difficoltà di ricercare un minimo comune denominatore che possa qualificare tutte le relazioni come familiari, anche nella diversità dei modelli. Questo comune denominatore è stato individuato proprio nell'esistenza di una relazione affettiva stabile, elemento questo che rappresenta l'humus dei rapporti orizzontali di coppia e dei rapporti verticali genitori-figli. E' stato infatti simbolicamente affermato da parte di Cesare Massimo Bianca in uno dei suoi ultimi scritti che, di fronte ai pericoli di disgregazione della nozione di famiglia, “identificata la famiglia nel legame affettivo di coppia, di filiazione e di stretta parentela, deve dirsi piuttosto che la famiglia è una e una è la nozione di famiglia. Vari sono i modelli familiari e varia la loro disciplina, ma unico il valore sociale del vincolo affettivo che in essa si realizza”[21]. La forza dirompente di questa affermazione ha proiettato i disagi dell'interprete in una dimensione di effettività che, lungi dall'essere irrealistica, si pone in perfetta linea di assonanza con il diritto europeo e con l'art. 8 della Cedu che, nel riconoscere il diritto alla vita familiare, non pone differenze tra i diversi modelli familiari, tutti deputati al riconoscimento di alcuni diritti, pur nella diversità. La molteplicità dei modelli viene ricondotta ad unità ed è proprio la dimensione affettiva, un tempo irrilevante, che diventa l'elemento aggregante. Come mi è capitato di scrivere in un recente saggio in via di pubblicazione, riprendendo la nota metafora di Carlo Arturo Jemolo, il legame affettivo è il ponte che collega tutti i vari isolotti che compongono l'arcipelago familiare[22]. Tale riflessione assume poi un altro valore sistematico molto importante, non solo ai fini del dibattito in ordine alla distinzione/assimilazione dei vari modelli familiari, ma anche al fine di individuare un corpo di diritti che si applicano trasversalmente a tutte le famiglie, indipendentemente dalla disciplina dei distinti modelli. Si tratta di un dibattito ancora aperto che si proietta secondo alcuni verso uno scenario di totale assimilazione e secondo altri di selezione di alcuni diritti che devono essere applicati trasversalmente ai vari e tanti modelli familiari. Con riferimento al diritto al riconoscimento della propria prestazione lavorativa, proprio di recente la Corte di Cassazione a sezioni unite[23] ha sollevato il problema della legittimità costituzionale delle norme relative all'impresa familiare, là dove non prevedono uguali diritti del coniuge e del convivente.
7. Riflessioni conclusive: l'amore quale strumento di attuazione dei diritti fondamentali dei componenti della comunità familiare
A questo punto è possibile cercare di trarre delle riflessioni conclusive alla luce della parabola evolutiva che ha scandito le varie stagioni del diritto di famiglia. L'affetto non è più, come affermava Jemolo, l'elemento che legittima l'esclusione della giuridicità dei rapporti familiari. Al contrario, l'affetto è una componente essenziale della riconosciuta giuridicità dei rapporti familiari. L'isola è stata invasa dal diritto e l'affetto è il ponte che collega i vari isolotti dell'arcipelago. L'indagine che ho cercato sinteticamente di illustrare mostra l'impossibilità di continuare a predicare l'irrilevanza dell'amore per il diritto. In questa nuova dimensione di alleanza tra l'amore il diritto, l'amore esce dall'area della istintività, della passione e quindi della precarietà e diventa un impegno costante verso l'altro in cui l'amore è lo strumento di realizzazione di altri diritti fondamentali dell'uomo, primo tra tutti il principio della dignità umana[24]. L'amore che emerge dal nuovo diritto di famiglia è rispetto, empatia, armonia, intimità, protezione, partecipazione, condivisione, pazienza, sopportazione, dialogo, complicità, solidarietà e tanto tanto altro.... E' nella realizzazione dei diritti fondamentali di rispetto della persona umana che deve essere individuata l'essenza della relazione affettiva e solo allora la famiglia diventa il luogo ideale per la realizzazione del principio della dignità umana.
[1]Il testo del saggio è la rielaborazione della Relazione tenuta al Convegno: “Diritto d'amore” tenutosi a Roma nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2024 organizzato dall'Associazione Cammino, in occasione del XXV anno dalla sua fondazione. Dedico la mia relazione e il mio saggio al ricordo indelebile di mio Padre, che con la Sua opera di legislatore ha consentito all'amore di diventare diritto.
[2]In passato sulla rilevanza dei fatti di sentimento per il diritto è stata affermata da M. PARADISO, La comunità familiare, Milano, 1984, 32 e ss.; F. GAZZONI, Amore e diritto ovverosia i diritti dell'amore, Napoli, 1994, 3, il quale rileva che “il diritto ha difficoltà a regolamentare i c.d fatti di sentimento, non solo per motivi di lessico giuridico, ma anche perchè le vicende che coinvolgono sentimenti (e non patrimoni) sono per loro natura ambigue ed oscure, in particolare per quel che riguarda i fatti d'amore”. Sulla rilevanza dei fatti di sentimento per il diritto, oltre ai Maestri cui faccio riferimento in questo saggio, v. N. LIPARI, Famiglia (evoluzione dei modelli), in Enc dir. I tematici: La famiglia, Milano, 2022, 417 e spec. 435: “A meno di non voler ridurre la famiglia ad un indice puramente formale... si deve prendere atto che oggi il modello sociale prevalente individua la famiglia non in una convivenza purchessia, ma in un progetto di vita comune peculiari indici affettivi ed esistenziali, nell'ottica di una tendenziale stabilità”. P. SPAZIANI, Diritto e sentimento: le ragioni di un ritorno al principio di effettività, in Giustiziainsieme, 6 maggio 2020; nell'ambito del diritto di famiglia, v. M. BIANCA, Il diritto del minore all'amore dei nonni, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, II, Milano, 2006, 117 e ss e più di recente, Una rilettura dei fatti di sentimento di Angelo Falzea alla luce dell'attuale stagione del diritto di famiglia, in G. D'AMICO- A. GORASSINI (a cura di), Angelo Falzea, Napoli, 2023, 463 e ss.
[3]A. FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, II, Milano, 1997, 437 e s
[4]V. A. FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, cit., 437 e ss.
[5]S. RODOTA', Diritto d'amore, Roma-Bari, 2015.
[6]V. M. BIANCA, Il diritto di famiglia e la missione del giurista. L'insegnamento di mio padre Cesare Massimo Bianca, in Familia, 2021, 125 e ss.
[7]Così testualmente, C.A. JEMOLO, in Ann. Sem. Giur. Università Catania, III, 1948-1949, 38.
[8]Cesare Massimo Bianca, allora Presidente della Commissione incaricata di redigere la Riforma della filiazione, aveva proposto di inserire la dicitura “diritto all'amore”, ma in sede parlamentare la tradizionale ritrosìa per coniugare amore e diritto portò a rifiutare quella soluzione e a preferire quella di “diritto all'assistenza morale”, da ritenersi tuttavia equipollente. Il termine “diritto all'amore” intitola un paragrafo del Trattato di Diritto di famiglia: C.M. BIANCA, Diritto civile 2.1. La famiglia, 7° ed., Milano, 2023, 380 e ss.
[9]C.M. BIANCA, Diritto civile 2.1. La famiglia, op. cit., 385.
[10]V. L. 19 ottobre 2015, n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.
[11]V. C. n. 7713 del 2000.
[12]Così testualmente in una recente ordinanza sul danno da deprivazione affettiva: C. 13 aprile 2023, n. 9930.
[13]Così testualmente C.M. BIANCA, Diritto civile 2.1. La famiglia, op. cit., 381.
[14]C. 25 luglio 2018, n. 19780: “Il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere riconosciuto non solo ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile dalla quale il minore trae beneficio”.
[15]Così testualmente C.M. BIANCA, C.M. BIANCA, Famiglia è la famiglia fondata sull'affetto coniugale e sull'affetto filiale, in U. SALANITRO (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle Riforme, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018 dedicato a Tommaso Auletta, Pisa, 2019, 125.
[16]C.M. BIANCA, Famiglia è la famiglia fondata sull'affetto coniugale e sull'affetto filiale, in U. SALANITRO (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle Riforme, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018 dedicato a Tommaso Auletta, cit., 125, nt. 20.
[17] C. Sez Un. 30 dicembre 2022, n. 38162.
[18] Corte Cost. n. 183 del 2023
[19]Sia consentito al riguardo un rinvio a M. BIANCA, Verso la costruzione di un diritto di famiglia in concreto (Nota a Corte Cost. 183/2023, in Giustiziainsieme 6 novembre 2023.
[20]V. Mirzia BIANCA- F. DANOVI, ( a cura di), La nuova giustizia familiare e minorile. Commento alla l. 26 novembre 2021 e al d.lgs. 10 ottobre 2022, in Le nuove leggi civili commentate 2023, n. 4 e 5.
[21]C.M. BIANCA, Famiglia è la famiglia fondata sull'affetto coniugale e sull'affetto filiale, in U. SALANITRO (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle Riforme, Atti del Convegno 27-29 settembre 2018 dedicato a Tommaso Auletta, cit., 122-3.
[22]M. BIANCA, La penisola dei figli nell'arcipelago delle famiglie, saggio destinato agli scritti in onore di M. SESTA.
[23] V. C. n. 1900 del 18 gennaio 2024.
[24]Su questo principio si vedano i bellissimi scritti di G. LUCCIOLI e da ultimo Dignità della persona e fine della vita, Bari, 2022.
(Immagine: Marc Chagall, Les amoureux de Vence, 1957, collezione privata)