ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη
gli uomini sono la città, e non le mura
Tucidide, VII, 77, 7
Sommario: 1. Comunità in un momento critico. - 2. Il giudizio civile di cassazione e il PNRR. - 3. Il riformato perimetro dell’esame del ricorso e del controricorso. - 4. Il nuovo filtro di ammissibilità: la soppressione della Sezione sesta civile e il rito camerale 2023. - 5. Il ruolo dell’Ufficio spoglio e dell’Ufficio per il processo. - 6. Il sindacato preliminare sul ricorso: 6.1. L’inammissibilità, 6.2. L’improcedibilità, 6.3. La manifesta infondatezza. - 7. La tecnica redazionale del ricorso secondo il nuovo protocollo d’intesa 1.3.2023. - 8. Il vaglio sul controricorso alla luce del nuovo processo civile telematico di legittimità. - 9. Conclusioni.[2]
1. Comunità in un momento critico.
In un momento molto critico per la democrazia ateniese, durante una delle fasi peggiori della guerra del Peloponneso e della spedizione ateniese in Sicilia, Tucidide mette sulle labbra di Nicia, comandante della spedizione, queste parole di incoraggiamento: “gli uomini e non le mura costituiscono la città”. Di fronte ad ogni grande nuova sfida, come membri di una comunità ci è dato scegliere, se ritirarci dietro alle mura esistenti in una logica di retroguardia limitando al massimo l’impatto previsto e temuto, o accettare a viso aperto il confronto, collaborare e contribuirne agli esiti. Nel caso che oggi ci occupa, la comunità è composta da oltre 50 mila avvocati cassazionisti in Italia e da alcune centinaia di magistrati presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale, cancellieri e membri dell’ufficio per il processo, oltre ad Avvocati dello Stato. A noi tutti non è dato scegliere se vivere la grande prova dell’applicazione del PNRR e della riforma del processo di legittimità, in un momento assai critico per la Corte come per il Paese. Possiamo però scegliere come viverla, se cercare di rifugiarci dietro diritti quesiti e rendite di posizione o se provare a far funzionare la riforma, nel rispetto dei diritti costituzionali e fondamentali, nonostante le criticità che sono emerse da tempo e verosimilmente ulteriormente emergeranno[3].
2. Il giudizio civile di cassazione e il PNRR.
Una nitida e recente immagine delle condizioni in cui opera questa complessa comunità è data dalla relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, offerta dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione il 26 gennaio 2023, la quale ha posto sotto i riflettori gli obiettivi concordati dalla Repubblica Italiana con la Commissione Europea nell’ambito del PNRR[4], da raggiungere entro giugno 2026, i quali riguardano per la giustizia civile la riduzione del “disposition time” complessivo (baseline 2019) nella misura del 40%, pari a 1.507 giorni (-40% di 2.512, di cui ben 1.302 giorni dovuti alle pendenze in Cassazione)[5], oltre all’abbattimento dell’arretrato. Non si tratta di un’endiadi in quanto - il diavolo soprattutto nel diritto si annida nei dettagli - l’indicatore anglicizzato “disposition time” fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti, mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo e, dunque, non coincide con quanto giace negli armadi e non viene deciso.
Si apprende dalla Relazione che nell’anno giudiziario 2021-22 risultano pendenti in Corte 106.763 processi civili, di cui una buona metà (oltre 50.000 nel 2020) costituiti da ricorsi in materia tributaria, cui si aggiungono per la sola materia tributaria circa 10.000 ricorsi ogni anno, dato che a sua volta costituisce un terzo dei 30.459 complessivi nuovi ricorsi civili iscritti nell’anno giudiziario 2021-22[6].
Già sulla base di queste sintetiche, ma ineludibili premesse fattuali, si può apprezzare l’enorme sforzo svolto negli ultimi anni, che ha portato la Corte e le difese a definire nel solo anno giudiziario 2021-22 ben 42.574 ricorsi, a fronte dei 34.550 dell’anno precedente, il che ha determinato una cospicua diminuzione delle pendenze in Cassazione del 10,2% sul solo versante civile. E’ stato condivisibilmente osservato che i risultati quantitativi raggiunti non devono indurre alla conclusione che questi ritmi di lavoro siano ottimali o anche soltanto sostenibili. Al contrario, la qualità del giudizio di legittimità e del suo prodotto sono inconciliabili con la quantità abnorme di provvedimenti continuamente sollecitati alla Corte suprema[7].
3. Il riformato perimetro dell’esame del ricorso e del controricorso.
E’ in questo contesto che è intervenuta la riforma processuale che sinteticamente chiamiamo “Cartabia” la quale, avuto riguardo per il solo rito civile avanti alla Corte di Cassazione, è originata dalla legge n.206/2021, con cui il Parlamento ha conferito delega al Governo, tra l’altro, per l'efficientamento del processo civile.
Sia consentito in questa sede brevemente ricordare che il d.lgs. n.149/2022 ha dato attuazione delle previsioni della legge delega, introducendo numerose novità, tra l’altro in tema di impugnazioni avanti al giudice di legittimità e regolando all’art.35 la disciplina transitoria.
Successivamente, la legge di Bilancio di previsione dello Stato, n.197/2022 ha modificato la disciplina transitoria dettata dal citato art.35. Inoltre, il cd. decreto Milleproroghe, d.l. n 198/2022, convertito con modificazioni in l. n.14/2023, ha prorogato la vigenza di determinate disposizioni normative introdotte durante l'emergenza pandemica.
E’ poi intervenuta la l. n.41/2023, legge di conversione del cd. decreto PNRR3, d.l. n.41/2023, il quale ha introdotto, tra l’altro e per quanto qui interessa, disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali.
Oggi ogni sindacato sull’ammissibilità di un ricorso e di un controricorso in cassazione deve tener conto che, con riferimento ai novellati artt.360, 362, 366, 369, 370, 371 cod. proc. civ., relativi rispettivamente ai motivi del ricorso, altri casi di ricorso, contenuto del ricorso, deposito del ricorso, controricorso e ricorso incidentale la riforma trova applicazione dal 1° gennaio 2023 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data, in applicazione dell’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022, come modificato dalla l. n.197/2022.
Come vedremo, compone il quadro in misura rilevante anche il nuovo protocollo di intesa siglato a quattro mani il 1° marzo 2023 dalla Corte di Cassazione, Procura Generale, Ordine Forense, Avvocatura dello Stato sul contenuto del ricorso e del controricorso e immediatamente entrato in vigore[8].
4. Il nuovo filtro di ammissibilità: la soppressione della Sezione sesta civile e il rito camerale 2023.
Il legislatore ha introdotto strumenti specifici per tentare di fronteggiare la sempre più allarmante situazione del numero dei ricorsi pendenti avanti alla Corte, un’eccezione assoluta nel novero di ciascuna Corte suprema, a Costituzione invariata dal momento che l’art.111 comma 7 Cost. prevede: “Contro le sentenze e conto i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Qui l’aspetto organizzativo si rivela decisivo.
L’intervento riformatore è consistito innanzitutto nella semplificazione dei riti camerali attraverso l’unificazione dei riti preesistenti presso la sezione sesta civile, nell’adunanza camerale della corrispondente sezione semplice e presso le Sezioni Unite, disciplina infusa nel nuovo testo dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ. e nel suo adeguamento al processo telematico, per effetto del quale gli atti di parte successivi al ricorso sono depositati nel fascicolo informatico ex art.36 disp. att. cod. proc. civ.[9], che equivale a quello d’ufficio e, dunque, sono noti al giudice e alla controparte, con conseguente non necessità della loro notifica.
La riforma è stata condotta attraverso la soppressione della sesta sezione stessa di cui agli artt.376 e 380 bis cod. proc. civ., introdotta con la legge 18 giugno 2009, n. 69 per svolgere la funzione di “filtro” dei ricorsi e scremarne un congruo numero con alterne fortune[10], e l’importazione della funzione di filtro di ammissibilità dei ricorsi all’interno della sezione semplice. Sempre quanto al rito, per quanto qui interessa, sono stati riformati gli artt.372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis 1, 380 ter, 390, 391 bis cod. proc. civ., rispettivamente relativi alla produzione di altri documenti, pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio, assegnazione dei ricorsi alle sezioni, fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente, deposito di memorie, discussione del ricorso, deliberazione della sentenza, procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, procedimento per la decisione in camera di consiglio, procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, rinuncia al ricorso, correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. La novella trova applicazione dal 1° gennaio 2023 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data per i quali non è stata ancora fissata udienza o camera di consiglio, per effetto dell’art. 35 comma 6 del d.lgs. n.149/2022, come modificato dalla l. n.197/22[11].
In quest’ottica, è stata recepita e codificata una prassi ormai radicata in Corte, secondo la quale l’udienza pubblica è ormai riservata ad ipotesi residuali, individuate dal nuovo testo dell’art.375 cod. proc. civ.[12] nella trattazione di ricorsi che sollevino questioni di diritto di particolare rilevanza, oltre ai casi di cui all’art.391 quater cod. proc. civ.. Con riferimento alla pubblica udienza la Corte di Cassazione ha già affrontato problemi di diritto intertemporale, soprattutto per l’udienza c.d. cartolare “pandemica” fissata entro il 30.6.2023: al proposito le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020[13], in caso di tardiva richiesta di discussione orale, l'omessa indicazione della trattazione cartolare "pandemica" nell'avviso di fissazione dell'udienza assume rilievo ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in ragione dell'esigenza di salvaguardare l'affidamento riposto nella celebrazione dell'udienza[14] e degli interessi da considerare, posto che la prorogata trattazione cartolare - attualmente rispondente, prevalentemente, ad esigenze di carattere organizzativo - è sostenuta da una finalità meno pregnante rispetto al valore che si compendia nella pubblicità dell'udienza in presenza[15].
Quanto alle adunanze camerali, sul versante quantitativo dei ricorsi trattati, va menzionato il fatto che per controbilanciare la diminuzione delle decisioni conseguente alla soppressione della sezione sesta, all’interno di ciascuna sezione semplice a partire dal mese di marzo 2023 sono stati previsti a scadenze periodiche c.d. “cameroni” in cui vengono portati in decisione anche dodici ricorsi per ciascun relatore, processi che l’Ufficio spoglio sezionale reputa di agile definizione.
5. Il ruolo dell’Ufficio spoglio e dell’Ufficio per il processo.
Nel quadro organizzativo attuale della Corte, successivo alla soppressione della Sezione sesta e all’adozione del “Programma di gestione per il 2023”[16], il modello adottato per lo spoglio del singolo ricorso è unicamente accentrato nell’ufficio spoglio sezionale, che è stato nei primi mesi del 2023 potenziato ed è attualmente composto, oltre che dal presidente titolare della sezione e dai coordinatori delle aree specialistiche interne, da consiglieri esperti e da membri dell’ufficio per il processo.
Prima della riforma, la vita di un ricorso era piuttosto complessa e, in una certa misura, lo spoglio era diffuso tra i magistrati anche se in modo non molto funzionale. Dopo l’iscrizione a ruolo presso la Cancelleria centrale civile il ricorso veniva lavorato e traslato presso la sezione sesta, spogliato sommariamente dal coordinatore di ciascuna delle cinque sottosezioni presso la sezione “filtro”, corrispondenti alle cinque sezioni semplici civili, e da questi immediatamente devoluto alla sezione semplice dopo aver verificato “se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio” ex art. 376 cod. proc. civ., oppure attribuito ad un relatore in forza presso la sottosezione perché ritenuto passibile di essere “filtrato”, ad es. per il numero ridotto di motivi di impugnazione e la presenza di precedenti sulla questione. Il consigliere delegato effettuava un secondo spoglio del ricorso, più approfondito, valutando in concreto se si trattava di una causa di pronta soluzione da “filtrare”[17] per la quale fare una proposta di decisione da comunicare alle parti o, in difetto dei presupposti, rimetteva il fascicolo alla sezione semplice. Ivi il ricorso veniva recuperato dall’ufficio spoglio interno alla sezione, talvolta interveniva una sommaria schedatura scritta ad opera di un magistrato del Massimario e, quindi, su indicazione dell’ufficio spoglio, veniva inserito in un cluster destinato ad una udienza pubblica o adunanza camerale con designazione di un nuovo relatore, il quale, infine, compiva lo spoglio finale e formulava la bozza di decisione da sottoporre al collegio.
La soppressione della Sezione filtro in Cassazione ha perseguito innanzitutto la logica di ridurre il numero degli spogli del medesimo ricorso da parte di più consiglieri, ma ha mantenuto la funzione di “filtro” che viene ora svolto all’interno delle sezioni semplici, in primo luogo attraverso il nuovo meccanismo della proposta di decisione accelerata, predisposta da un magistrato esperto delegato dal Presidente titolare della sezione, in senso all’ufficio spoglio sezionale, nel caso il delegato ravvisi l’inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza del ricorso[18].
Secondo il nuovo modulo di lavoro l’Ufficio per il processo svolge un ruolo importante in Corte, nonostante una prima “dimenticanza” del legislatore non ne avesse fatto una priorità per la Cassazione. Fortunatamente, la legge delega n. 206/21 sull’efficienza del processo civile - come l’omologa l. n. 134/21 relativa all’efficienza del processo penale - è andata oltre il d.l. n. 80/2021, prevedendo l’istituzione dell’UPP anche presso la Corte Suprema[19]. I membri dell’ufficio per il processo sono, tra le altre attività, addetti alla schedatura dell’imponente arretrato (il c.d. “magazzino”), ciascuno sotto la supervisione di uno o più consiglieri e, dall’altro, lavorano alla schedatura dei nuovi ricorsi iscritti a ruolo e aiutano i consiglieri addetti allo spoglio nell’individuazione dei ricorsi da destinare alla definizione accelerata; la scrittura della proposta di decisione è invece rimessa ai Consiglieri addetti all’ufficio spoglio.
E’ chiaro l’intento di abbreviazione dei tempi di definizione del giudizio mediante la pronta definizione dei ricorsi aventi facile soluzione, attraverso un particolare meccanismo decisionale, sostanzialmente monocratico, sull’ammissibilità del ricorso che, per la prima volta, introduce anche presso la Corte di cassazione la possibilità che sia un giudice unico a formulare il contenuto decisorio su ricorsi allorquando per una pluralità di ragioni macroscopicamente non hanno prospettive di successo[20].
Diversa era la proposta di sesta prevista dal rito di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. oggi soppresso, innanzitutto perché aveva potenzialmente ad oggetto non solo il ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato, ma anche quello manifestamente fondato. Inoltre, attraverso la notifica del decreto contenente la proposta almeno 20 giorni prima dell’adunanza e la facoltà delle parti di presentare memorie almeno 5 giorni prima, si salvaguardava il diritto al contraddittorio e la proposta decisione contenente la “concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia” ex art. 380-bis cod. proc. civ. vecchio testo era comunque destinata ad essere vagliata da un collegio di 5 consiglieri e, va detto, di regola confermata nonostante l’interlocuzione con le difese, attraverso un’ordinanza succintamente motivata ex art. 134 cod. proc. civ.. Al contrario, la proposta di definizione accelerata del giudizio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. nuovo testo, se non opposta, diviene definitiva e il ricorso si intende rinunciato sulla base di quanto stabilito da un unico consigliere[21].
Non si vedono per ciò solo particolari lesioni del diritto costituzionale di difesa delle parti, né frizioni insanabili con i diritti fondamentali, come del resto non lo sarebbe la rimodulazione dei collegi, attualmente sempre composti da cinque giudici, in collegi ridotti di due consiglieri ed un presidente. La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel 2009, per far fronte all’enorme mole di ricorsi pendenti ritenuta non più sostenibile, ha d’urgenza adottato il Protocollo n. 14-bis alla Convenzione, unitamente a un accordo sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del Protocollo n. 14 relativamente alle competenze del giudice unico (single judge) e dei collegi di tre giudici (three judges panels), soluzione che ha dato grande impulso al “filtro” di inammissibilità dei ricorsi presso la Corte EDU e che, unitamente ad altri rimedi, ha gradualmente recuperato efficienza e tempestività delle decisioni presso il giudice di Strasburgo[22].
L’incentivo all’adesione alla proposta è dato dal venir meno in tal caso del raddoppio del contributo unificato, mentre, in caso di conferma da parte del collegio all’esito della adunanza camerale ex art.380 bis.1 cod. proc. civ., instaurata per effetto della richiesta della parte ex art.380 bis secondo comma cod. proc. civ.[23] entro 40 giorni dalla comunicazione della proposta, è prevista l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art.96 cod. proc. civ..
Vi sarà dunque la possibilità molto concreta di una condanna della parte soccombente al pagamento, a favore di controparte, di una somma equitativamente determinata: la misura dell’importo non è indicata, ma l’interpretazione condivisa della norma sia da parte della Corte costituzionale[24] che della Corte di Cassazione[25] è nel senso che la quantificazione va ragionevolmente calibrata sulla misura del rimborso spese riconosciuto, o su di un suo multiplo, affinché sia proporzionata.
Inoltre, novità introdotta dalla riforma, è prevista la condanna al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5000 a favore della cassa delle ammende. Benché la relazione governativa al nuovo testo dell’art.380 bis cod. proc. civ. specifichi che “la previsione non risponde ad un intento punitivo o sanzionatorio, ma è la realistica presa d'atto del fatto che la giurisdizione è una risorsa limitata”, la previsione ha destato critiche da parte della dottrina[26]. A tutto questo si aggiunge la soccombenza circa le spese di lite, liquidate sulla base delle nuove tabelle parametriche di cui al D.M. n. 147/2022. Le pesanti conseguenze che si profilano per la parte che non aderisca alla proposta sono alla base della ragione per cui è previsto che la richiesta di decisione camerale sia sottoscritta dalla difesa della parte costituita munita di una nuova procura speciale, in modo che sia resa edotta del rischio attuale che si profila.
Vi sono margini per interpretare la previsione: in particolare non è chiaro se l’espressione “in conformità alla proposta” si riferisca alla traiettoria decisoria o alle ragioni alla base dell’esito sfavorevole al destinatario della proposta e, a parere di chi scrive, è preferibile evitare eccessi di rigidità nell’applicare le sanzioni processuali che potrebbero anche rimettere in discussione la costituzionalità del meccanismo di decisione accelerato, con grave incertezza per le parti e nocumento del principio di effettività del diritto.
Inoltre, la giurisprudenza dovrà valutare se all’applicazione della condanna di cui all’art.96 terzo comma cod. proc. civ. debba far necessariamente seguito anche l’applicazione della condanna ai sensi del quarto comma o se, piuttosto, la duplice condanna richieda un aggiuntivo vaglio e apprezzamento da parte della Corte.
6. Il sindacato preliminare sul ricorso: inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza.
Parlare del vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso significa inevitabilmente anche ripercorrere brevemente e senza alcuna pretesa di esaustività delle categorie note, senza dimenticare l’adagio caro ad Hegel secondo il quale ciò che è noto, proprio perché noto, non è affatto conosciuto.
Il sindacato preliminare sul ricorso previsto dal nuovo 380 bis cod. proc. civ., entrato in vigore dal primo gennaio 2023 alla luce dell’anticipazione disposta dalla Legge di Bilancio 2023 volta a rassicurare la Commissione Europea circa l’effettivo impegno del Paese verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR[27], prevede che “quando non sia stata ancora fissata la data della decisione” al 1° gennaio 2023, un consigliere delegato dal Presidente titolare della sezione possa “formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio”, nei casi di “inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza” del ricorso principale o incidentale, “comunicata ai difensori delle parti”.
6.1. L’inammissibilità.
L’inammissibilità, come sanzione processuale al vizio in cui è incorso il ricorso, può innanzitutto essere espressamente prevista dalla legge, come ad esempio nel caso della mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio in presenza dei presupposti di cui all’art.331 cod. proc. civ..
In altri casi, la sanzione opera in ragione della nullità originaria insanabile del ricorso, come ad esempio allorquando il ricorso è proposto da un soggetto privo della capacità processuale, o la carenza del presupposto processuale non è sanata, come nel caso di notifica nulla in assenza della costituzione della controparte e del raggiungimento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. e, a maggior ragione, in caso di inesistenza come nel caso in cui il ricorso non abbia neppure i requisiti minimi di legge per la sua individuazione (contenuto-forma) e di violazione delle regole sul contenuto essenziale del ricorso[28].
Per effetto della riforma il ricorso, tendenzialmente in formato nativo digitale, dev’essere notificato telematicamente dai difensori o, in alternativa, tramite il ricorso all’ufficiale giudiziario nei casi in cui la prima opzione non sia possibile, ad es. per la tipologia di destinatario, notifica che deve comunque essere provata dopo il 1.1.2023 esclusivamente attraverso il deposito telematico in busta presso la Cancelleria della Corte e il mancato rispetto della regola fa scattare la sanzione processuale.
Il principio di autosufficienza è poi uno snodo delicato ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso civile in Cassazione[29], ed ha conosciuto una significativa evoluzione nella giurisprudenza della Corte, anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU, che ha portato alla ridefinizione del principio secondo specificazione e quindi, ultima evoluzione, di localizzazione della deduzione negli atti del giudizio, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. Molto rilevante in materia è la giurisprudenza di Strasburgo Succi[30] la quale ha riconosciuto la legittimità di filtri o meccanismi articolati su requisiti di accesso anche rigorosi, purché applicati in modo non eccessivamente formalistico, al punto di precludere il diritto di accesso al giudice ex art.6 § 1 CEDU, essendo richiesto allo Stato responsabile di garantire che le procedure per le impugnazioni siano chiare, prevedibili e proporzionate.
In applicazione di questo insegnamento la Corte a Sezioni Unite ha precisato la portata del principio di autosufficienza e specificità, escludendo che possa essere applicato in modo da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e statuendo che non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito[31].
Resta da valutare anche se e come l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti a partire dal 1.1.2023 e la stipula di convenzioni con altre giurisdizioni per l’accesso ai rispettivi processi telematici - si pensi al caso della Cassazione come giudice regolatore della giurisdizione o al caso della Corte come giudice tributario di ultima istanza non essendo il giudice tributario di merito giudice ordinario - modificheranno approdi in costante evoluzione in materia di autosufficienza, specificazione e localizzazione. Attualmente, con riferimento al processo telematico amministrativo (PAT), della corte dei conti (GIU.DI.CO), del giudice tributario (PTT), non è possibile avere un accesso immediato al fascicolo del merito attraverso il Desk del Consigliere, ossia il PCT di legittimità, trattandosi di applicativi diversi e in un caso, il PTT, realizzato sulla base di tecnologie diverse non omogenee[32].
L’inammissibilità può poi trarre origine da altre ragioni processuali, come per violazione delle regole sui termini per impugnare, erronea ricognizione della materia giustiziabile[33] o assenza di legittimazione o, ancora, assenza di interesse alla decisione ex art.100 cod. proc. civ., profili rilevabili d’ufficio e, quest’ultimo, anche configurabile come causa di inammissibilità sopravvenuta[34].
Un ulteriore caso frequente di causa di inammissibilità del ricorso riguarda la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi che concorrono a determinare l’esito della sentenza impugnata, rationes tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a reggerla sul piano logico e giuridico[35]. Ciò è conseguenza del fatto che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti[36]. Si badi che la causa di inammissibilità del ricorso in parola può anche sopravvenire in conseguenza del precedente rigetto dei motivi attinenti ad una delle concorrenti rationes che, da sola, resta idonea alla conferma della sentenza impugnata.
L’inammissibilità può di frequente anche derivare dal fatto che il ricorso pone questioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità e che non sia sussumibile neppure sotto la categoria della falsa applicazione di legge ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ.. Ad esempio, Cass. n.2220/2000 in parte motiva puntualizza che “la sussistenza di un’attività pericolosa forma oggetto di una quaestio iuris solo quando si sostenga che tale qualificazione derivi da una valutazione normativa, mentre negli altri casi può costituire l’oggetto di una quaestio facti”[37].
In altri casi il ricorso, prima facie, non si rivela riconducibile ad alcuno dei paradigmi processuali previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. e da questo deriva l’inammissibilità, mentre, più spesso, viene prospettato un vizio motivazionale al di fuori del rigoroso perimetro di censura del n.5 del primo comma del citato articolo. E’ ormai principio tralaticio quello secondo il quale la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione[38].
Altra classica causa di inammissibilità riguarda la valutazione della prova, specie se presuntiva. Al proposito va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento[39]. Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, per consolidata interpretazione della Corte[40], l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti.
Va quindi ricordato che, mentre i requisiti, statuiti a pena di inammissibilità, ai punti nn.1, 2 e 5 dell’art.366 cod. proc. civ. (“indicazione delle parti”, “indicazione della sentenza o della decisione impugnata” e “indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto”) sono rimasti invariati, la riforma ha modificato i numeri 3, 4 e 6 dell’articolo, insistendo sulla necessità della chiarezza, sinteticità ed essenzialità dell’esposizione dei fatti della causa e dei motivi per i quali si chiede la cassazione. Nel dettaglio, al punto n.3, in luogo dell’”esposizione sommaria dei fatti di causa” è stata inserita la “chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”. Al punto 4, la locuzione “motivi per i quali si chiede la cassazione, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, è sostituita con la “chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”. Al punto n.6 al posto della “specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” vi è ora la “specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi”[41].
La riformulazione dell’articolo 366 cit. ha di fatto recepito istituti pretori enucleati o confermati dalla giurisprudenza sovranazionale, non solo quanto all’autosufficienza, profilo già sopra considerato, ma anche ad esempio in materia declaratoria di inammissibilità per mancata formulazione di sintetico quesito di diritto. A questo proposito, la Corte EDU ha statuito che chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassuma il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto che egli ritiene sia stato violato, non comporta alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest’ultimo. Pertanto, la decisione di inammissibilità da parte della Corte di Cassazione non è stata considerata, alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo una interpretazione troppo formalistica della legalità ordinaria che impedisce, effettivamente, l’esame sul merito del ricorso esercitato dall’interessato[42].
Infine, la riforma “Cartabia” ha ristretto gli spazi per la declaratoria di inammissibilità per “doppia conforme”. L’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Superando alcune incertezze interpretative, con la riforma il perimetro dell’inammissibilità in questo ambito è stato ridefinito e ristretto, dal momento che il vizio motivazionale è ora precluso in tutti i casi in cui la sentenza del giudice di prime cure sia confermata dal giudice d’appello per le “stesse ragioni”, inerenti ai “medesimi fatti”, fatta eccezione per le cause di cui all’art. 70, primo comma, cod. proc. civ. in cui è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero.
6.2. L’improcedibilità.
Anche il riformato art.369 cod. proc. civ. prevede, come in precedenza, l’improcedibilità del ricorso che non venga depositato entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro il quale è proposto.
Identica sanzione processuale è riservata al mancato deposito, unitamente al ricorso, del decreto di concessione del gratuito patrocinio, della copia autentica della sentenza impugnata, della procura speciale conferita con atto separato, e degli atti processuali documenti contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda. E’ stata eliminata la richiesta del fascicolo d’ufficio, in diretta conseguenza dell’operatività del PCT.
Già prima della riforma Cartabia, in relazione alla “proposta di sesta”, in via interpretativa e in assenza di esplicita previsione dell’art.380 bis vecchio testo cod. proc. civ. si era ritenuto che anche le cause di improcedibilità fossero passibili di proposta, nei casi previsti dall’art. 369 cod. proc. civ., anche per lo stretto collegamento con l’art. 366, n. 6 cod. proc. civ.. Tale interpretazione aveva raccolto il plauso solo di parte della dottrina, in particolare di chi seguiva quell’opinione abbastanza accreditata secondo la quale l’improcedibilità sarebbe una sottospecie di inammissibilità[43], mentre era criticata da quanti la rigettavano, sia per la diversa ratio dal momento che l’inammissibilità attiene al momento genetico dell’impugnazione mentre l’improcedibilità ne contrassegna il momento funzionale, sia per essere idonea a confondere le categorie, sia per le diverse sanzioni processuali da un punto di vista storico[44].
Oggi il testo dell’art.380 bis cod. proc. civ. è esplicito a riguardo e, tuttavia, esiste un difetto di coordinamento tra il riformato art.380 bis cod. proc. civ. e la disciplina delle comunicazioni alle parti da parte della Cancelleria della Cassazione che incide, tra l’altro, su un nutrito numero di casi di improcedibilità del ricorso.
Si pensi al caso, che è già capitato in sede di spoglio e di formulazione della proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. post Cartabia, di un ricorso iscritto a ruolo nel 2022 che, dopo la sua notifica non sia stato depositato nel termine di 20 giorni. Il ricorso è improcedibile, è una delle cause tipiche di improcedibilità, il principio di diritto che governa la fattispecie è stato ribadito dalla Corte molte volte[45]. Tuttavia, pur essendo questa una classica ipotesi di improcedibilità, non può essere oggetto di proposta di decisione accelerata ex art.380 bis cod. proc. civ., perché non è disciplinata la comunicazione della proposta alla parte non costituita.
Nel caso descritto, è stato attribuito un numero di iscrizione a ruolo su impulso del controricorrente che, ricevuta la notifica del ricorso e accortosi del mancato tempestivo deposito dello stesso, ha sollevato la questione per ottenere il regolamento delle spese di lite a proprio favore, ma parte ricorrente non si è costituita. In ultima analisi, una classica ipotesi di definibilità in rito del ricorso per improcedibilità non può in concreto essere oggetto di proposta di decisione accelerata, allo stato dell’evoluzione normativa.
6.3. La manifesta infondatezza.
Più incerta dal punto di vista dogmatico e pratico è la categoria della manifesta infondatezza, dove la valutazione idonea al rigetto del ricorso è accompagnata dal rafforzativo che rivela il fatto che l’esito emerge “ictu oculi”. L’incertezza semantica ha generato talvolta anche qualche dubbio in giurisprudenza, se è vero che la stessa Corte di legittimità ha negli anni ricondotto le conseguenze della presenza di giurisprudenza consolidata, cui si è adeguata la sentenza impugnata, oggetto di un ricorso in Cassazione che non abbia offerto elementi validi a modificare i suddetti orientamenti, vuoi alla categoria della pronuncia nel merito vuoi, più spesso e condivisibilmente, a quella della pronuncia in rito di inammissibilità per manifesta infondatezza[46]. La differenza non è irrilevante ai fini delle conseguenze pratiche per la parte, anche ai fini dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 per quanto riguarda il raddoppio del contributo unificato[47].
7. La tecnica redazionale del ricorso secondo il nuovo protocollo d’intesa 1.3.2023.
La riforma ha reso necessario aggiornare e ricalibrare i vari Protocolli d’intesa già intercorsi tra la Corte di cassazione, la Procura Generale, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense, i quali hanno cessato di avere validità il 1° marzo 2023, sostituiti dal nuovo “Protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione”[48].
Tra l’altro, nell’innovativo protocollo sono individuati anche dei criteri quantitativi idonei alla confezione degli atti funzionali all’ottimale utilizzo del nuovo PCT obbligatorio in legittimità. E’ stato tra l’altro previsto che, di regola, in ricorso l’esposizione dello svolgimento del processo debba estendersi per un massimo di 5 pagine e che i motivi di impugnazione contenenti gli argomenti a sostegno delle censure siano contenuti in 30 pagine di regola. Si tratta di un intervento di soft-law, dal momento che le “Note a chiarimento del protocollo”[49] specificano come il mancato rispetto dei criteri dimensionali degli atti e delle indicazioni contenute nel protocollo stesso non comporti l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, salvo che non sia stato espressamente previsto dalla legge. Il riferimento va operato in primo luogo al riformato art.366 cod. proc. civ., da cui scaturisce un ridisegnato contenuto del ricorso imperniato sui requisiti di chiarezza, sinteticità e completezza[50].
Tanto i fatti processuali quanto i motivi devono essere esposti con precisa sintesi e particolare cura alla chiarezza espositiva, affinché tutte le ragioni, ma solo queste, a fondamento dell’impugnazione risultino esplicitate e riferite con chiarezza ad uno o più motivi e sorrette dall’esposizione mai necessariamente testuale, bensì ragionata e critica, del contenuto di atti processuali o documenti - come contratti e accordi collettivi menzionati dal nuovo n.6, ma anche, in via interpretativa, atti impositivi ed amministrativi - su cui ciascuno dei mezzi di ricorso si fonda. E’ evidente che richiede maggiore sforzo la ragionata sintesi rispetto al copia-incolla dagli atti e provvedimenti dei gradi di merito, ma questo non deve essere inteso come un nuovo ostacolo all’impugnazione, aggiuntivo rispetto alla già notevole fatica della difesa tecnica in sede di legittimità ma, all’opposto, è il vero strumento per rendere maggiormente celere e prevedibile la decisione della Cassazione e per prepararsi alle ardue sfide dell’applicazione dell’intelligenza artificiale al processo.
Non va sottovalutata affatto l’importanza del metodo condiviso e l’utilità pratica dell’intervenuto nuovo Protocollo d’intesa, il quale concretizza la volontà comune di costruire una prassi organizzativa e un’interpretazione condivisa di alcune delle modifiche normative, nella convinzione che il modo più efficace per produrre il cambiamento culturale richiesto dalla riforma sia quello del pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti del processo sui quali ricade la comune responsabilità di farlo funzionare, e che nessuna significativa modifica del modo di essere e funzionare può prescindere dal consenso e dal contributo delle difese[51].
Va dunque ribadita l’importanza dei protocolli stipulati dalla Corte e dalla Procura con gli Avvocati e l’Avvocatura, tenuto anche conto che in tal modo si evita il rischio dell’applicazione di buone prassi a macchia di leopardo sul territorio nazionale, senza che la temuta inammissibilità o, al contrario, la presenza di una norma minus quam perfecta siano il fattoretoglie dirimente. Ciò che è importante è che la nuova scrittura si coniughi con l’informatizzazione, realizzando quella puntuale esposizione dei motivi di diritto e chiarezza finalizzata ad ottenere una decisione più celere e succinta da parte della Corte.
Speculare sforzo di sintesi e chiarezza è richiesto al giudice, obiettivo però raggiungibile solo a partire da atti difensivi di nuova concezione, in linea con il Protocollo. A chi scrive, negli anni di servizio presso la Corte, è capitata la decisione come relatore di ricorsi anche molto lunghi, in un caso di oltre 640 pagine per 45 motivi complessivi, e il lavoro dell’estensore della decisione non può che coprire, sia pure succintamente ciascun motivo pena l’omessa pronuncia. Per quanto complessa possa essere la materia del contendere, una simile prolissità non è compatibile con una decisione lineare, concisa e prevedibile quale quella da cui dipenderà il successo della riforma e il raggiungimento di obiettivi almeno vicini a quelli fin troppo ambiziosi posti dal PNRR.
Ecco allora che, se rispettato, il Protocollo può contribuire, con l’elasticità tipica della soft-law, a individuare criteri predeterminati idonei a ridurre non tanto la libertà della di espressione e comprimere la possibilità di difesa, quanto, piuttosto, la discrezionalità di chi decide: vi è un interesse comune alle parti più attente dell’Avvocatura e della Magistratura a far funzionare la riforma in punto di semplificazione. Questo metodo può dare frutti importanti, idonei anche a ridurre gli spazi per l’applicazione dell’inammissibilità per difetto di autosufficienza/specificità/localizzazione, ove venga fatto un utilizzo non meccanico ma virtuoso del deposito telematico obbligatorio, che in prospettiva può rendere immediatamente disponibile il materiale del processo di merito. Anche in questo ambito “tecnico”, protocolli di intesa possono fornire elementi conoscitivi ulteriori alle difese e ai giudici per rendere consultabili in concreto atti e documenti, dal momento che un file pdf immagine depositato rispetta i requisiti minimi del PCT, ma è scarsamente leggibile e, talvolta, per la sua stessa pesantezza, non si riesce neppure a tenere aperto al video-terminale. Al contrario, un file “searchable pdf” consente una ragionata ricerca nel documento di parole chiave, e ciò in potenza toglie in radice il fondamento alla critica di mancata localizzazione di una deduzione, domanda o difesa. E’ auspicabile che protocolli evolutivi introducano maggiori indicazioni “tecniche” concordate, e che ne venga fatta ampia diffusione conoscitiva tra i 50.000 avvocati cassazionisti, perché è comune interesse attuare i principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.
8. Il vaglio sul controricorso alla luce del nuovo processo civile telematico di legittimità.
Buona parte delle categorie dell’inammissibilità già esaminate con riferimento al ricorso valgono anche per il controricorso, con i necessari adattamenti, come ad esempio l’applicazione del principio di specialità e localizzazione, non alle domande bensì alle eccezioni, intese quali fatti giuridici introdotti nel processo estintivi, modificativi o impeditivi dei fatti sui quali si fonda la domanda di chi ha esercitato l’azione.
Vi è poi l’elemento distintivo secondo il quale il controricorso non è il primo atto introduttivo del giudizio e su di esso il nuovo PCT di legittimità, esteso e rafforzato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, gioca un ruolo importante perché consente di individuare il deposito in luogo della notificazione quale adempimento che dev’essere compiuto entro il termine perentorio, a pena di inammissibilità.
Va rammentato che l’estensione della telematizzazione non si è spinta ad assicurare il mantenimento di una delle innovazioni maggiormente vistose e discusse conseguenti alla pandemia Covid-19, ossia la facoltà di celebrare le adunanze camerali da remoto[52] che, al momento, in concreto è sostanzialmente venuta meno ed è riservata essenzialmente alle riconvocazioni del collegio per emendare decisioni già prese. Le camere di consiglio, e dunque anche le adunanze camerali, secondo il riformato art.140 bis disp. att. cod. proc. civ. da gennaio 2023 si svolgono di regola in presenza e solo eccezionalmente il Presidente del collegio per motivate “esigenze di tipo organizzativo” può autorizzare la celebrazione da remoto. Laicamente, non vanno sottovalutati i rischi di un eccesso di utilizzo dello strumento e l’importanza della presenza costante in Ufficio per assicurare il servizio giustizia. D’altro canto, è importante ad avviso di chi scrive conservare un certo margine di flessibilità e lasciare aperta nei fatti questa valvola, alla luce della composizione della Corte in cui si esprimono Consiglieri provenienti da tutta Italia, elemento essenziale per una reale giurisdizione nazionale e per perseguire una logica di duttile efficienza vista la pluralità degli adempimenti da compiere per giungere tempestivamente alla decisione di un singolo ricorso, moltiplicato per il loro numero, senza del resto che si profili alcuna lesione dei diritti fondamentali, incluso il diritto di difesa[53], poiché lo strumento è riservato alla camera di consiglio.
Proseguendo per punti con concisione, all’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, anche nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione[54], ha fatto da contraltare l’introduzione nel 2023 anche per i Consiglieri della Corte l’obbligo di deposito telematico di ogni provvedimento decisorio, a chiusura di una lunga fase sperimentale iniziata ad aprile 2021. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte ha già statuito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 cod. proc. civ., in tutti i procedimenti civili pendenti in Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 è ormai improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche[55].
Per effetto della riforma, il controricorso diretto contro il ricorrente va semplicemente depositato telematicamente e non più notificato, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, termine ormai unificato. Entro il medesimo termine può essere proposto anche ricorso incidentale, il quale, a sua volta, va unicamente depositato e non notificato, secondo quanto disposto dall’art.371 cod. proc. civ.[56].
Tuttavia, un problema di litis denuntiatio si può porre nei casi in cui il ricorso incidentale sia proposto nei confronti di una parte non ancora costituita. L’incidentale non costituisce un atto distinto dal controricorso in applicazione del principio di unità delle impugnazioni e, quando presente, sia esso un ricorso incidentale condizionato o autonomo, è un tutt’uno con il controricorso. Quindi, data l’unitarietà dell’atto, nel caso suddetto, infrequente ma non estremamente raro, ad avviso di chi scrive per una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata[57] della previsione normativa, dovrà ragionevolmente essere notificato l’atto contenente il ricorso incidentale, perché diretto contro soggetto diverso dalla parte costituita, che altrimenti potrebbe non averne tempestiva conoscenza, con nocumento del proprio diritto di difesa.
Inoltre, nell’art.371 cod. proc. civ., vi è probabilmente un difetto di coordinamento con riferimento al controricorso che eventualmente venga depositato in risposta al ricorso incidentale, nella parte in cui sfugge l’espressione “a norma dell’articolo precedente”. L’espressione rimasta fa riferimento alla notificazione, ma come visto il ricorso incidentale di regola non viene più notificato e, dunque, ragionevolmente e in attesa di un intervento da parte di decreti correttivi, in via interpretativa pare preferibile ad avviso di chi scrive ritenere che il controricorso debba essere depositato entro quaranta giorni dal deposito e non dalla notificazione dell’atto, per non gravare la difesa di un irragionevole onere di controllo quotidiano dell’adempimento di controparte.
9. Conclusioni.
Ci si può chiedere se e come la qualità del servizio giustizia per il cittadino - al di là delle moltiplicazioni statistiche che non sempre corrispondono ad una prestazione efficace a lungo attesa - e il rispetto dei diritti fondamentali, a partire da quelli di difesa, siano coniugabili con gli obbiettivi quantitativi concretamente perseguiti attraverso gli strumenti processuali e materiali assegnati alla Corte sulla base del PNRR e della riforma.
L’eliminazione della sezione sesta civile, divenuta in parte separata dalle sezioni semplici, soprattutto in una materia specialistica come quella tributaria, pare una cosa positiva, dal momento che le assegnazioni di Consiglieri talvolta non erano promiscue ma esclusive né la rotazione era automatica, e questo modulo organizzativo contribuiva a generare una certa ripetitività di sotto-filoni giurisprudenziali, tra l’altro proprio in materia di inammissibilità dei ricorsi che, non di rado, venivano esaminati e decisi prima in sesta piuttosto che nella sezione semplice per il meccanismo cronologico di plurimo spoglio descritto, costituendo di fatto precedenti involontari non sempre funzionali alla nomofilachia. Inoltre, la riduzione del numero degli spogli del medesimo ricorso, effettuati alla ricerca soprattutto, anche se non solo, dell’inammissibilità è una cosa positiva.
E’ ora molto importante che il “filtro” riformato e ricondotto nell’alveo della sezione semplice, affidato all’ufficio spoglio sezionale per scelta organizzativa dei vertici lavori nel senso di diventare laboratorio tematico per le adunanze camerali, cosa possibile solo attraverso un attento studio del fascicolo. Ai Consiglieri della sezione cui l’ufficio spoglio assegna i ricorsi è certo richiesto un aggiuntivo requisito di sintesi per la confezione delle sentenze e delle ordinanze, e del resto le tabelle della Cassazione individuano la sinteticità come un parametro rilevante per l’individuazione dei consiglieri da destinare alle Sezioni Unite.
E’ inutile nascondersi però che la realizzazione dei grandi numeri richiesti dal PNRR è affidata dal legislatore in misura considerevole ai magistrati dell’ufficio spoglio, attraverso il modulo decisorio della proposta accelerata. Vi sono ostacoli al funzionamento del rito monocratico accelerato nei ricorsi tributari, ossia nella buona metà del contenzioso civile pendente, per un difetto di coordinamento con la disciplina sostanziale che regola la definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022. Il ricorso tributario è ormai di regola soggetto a sospendibilità dei termini per la definizione agevolata, essendo disposto: “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”[58]. I termini sono stati da ultimo differiti sino a fine ottobre 2023 dal d.l. n.51/2023 e, nel momento in cui venga formulata e comunicata la proposta da parte della Corte, di contenuto necessariamente sfavorevole al ricorrente, c’è una ragionevole possibilità che questi immediatamente depositati un’istanza di sospensione del processo, precludendo così sia il funzionamento della proposta, sia la decisione camerale.
Inoltre, per tutti i ricorsi civili vale il criterio secondo il quale, sino a quando non è depositato il controricorso o scaduto il termine per il deposito, è sempre possibile la proposizione di un ricorso incidentale e, dunque, una proposta di decisione formulata anteriormente potrebbe non tener conto dell’intera materia del contendere.
A ciò si aggiunge che aggravi processuali consistenti al funzionamento della proposta sono da mettere in conto nei casi in cui in seno al medesimo processo siano state formulate più domande giudiziali provenienti da una pluralità di parti, elementi che depongono nel senso di un cauto utilizzo della procedura accelerata in tali fattispecie.
In conclusione, il rito monocratico della proposta di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza dev’essere riconosciuto come mezzo per recuperare efficienza alla Corte ed omogeneità giurisprudenziale, ma evitando che diventi un fine, con grave compressione del diritto di difesa, in violazione degli artt.111, 25 Cost. e 6 CEDU. In questa prospettiva, saranno importanti anche le determinazioni organizzative che la Corte adotterà su chi dovrà decidere in caso di mancata quiescenza alla proposta e richiesta di decisione collegiale, ossia se il magistrato proponente potrà comporre il collegio in camera di consiglio e, in caso affermativo, se potrà essere nominato anche relatore o meno sul fascicolo.
Vorrei riprendere in conclusione il pensiero iniziale: sono sicuro che la Corte farà il possibile per non richiudersi dietro le mura e per affrontare insieme alla Procura Generale, all’Avvocatura dello Stato e all’Ordine forense in modo costruttivo il confronto con una riforma che, tra elementi positivi, presenta molte incognite. Noi, insieme, siamo la città di cui parla Tucidide e sta a noi deciderne le sorti, senza vuoti proclami, astratte petizioni di principio sugli obiettivi, ricerca di capri espiatori, con il nostro concreto e sostenibile impegno quotidiano. Questo decreterà il successo o il fallimento della riforma, a partire dal vaglio di ammissibilità delle impugnazioni.
Dev’essere chiaro che i numeri con cui ci si confronta ogni giorno in Corte da anni, e cui ho fatto cenno all’inizio, non sono sostenibili, nonostante tutta la cura e l’impegno profusi da colleghi di grande valore. Ritengo che non tanto la proposta monocratica di definizione accelerata, quanto piuttosto il PCT obbligatorio in legittimità, operativo dal 2023, con tutti i suoi limiti, oggi ci dia alcune nuove carte da giocare.
E’ essenziale che alla luce della telematizzazione del processo civile venga ripensata la scrittura dei ricorsi e dei controricorsi, anche nella prospettiva della sfida che pone al processo l’intelligenza artificiale, e che, senza attesa, vengano organizzati capillari incontri di formazione sul tema, se possibile in composizione mista per favorire l’orizzontale circolazione delle esperienze.
Anche per questo ringrazio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, per aver organizzato questo importante incontro di studi interdisciplinare, confermando anche nell’occasione la nota e apprezzata lungimiranza e collaborazione con la Magistratura per il buon funzionamento della giustizia.
[1] Consigliere della Corte di Cassazione. Le opinioni espresse nell’articolo sono personali e non impegnano in alcun modo la Corte.
[2] Il presente contributo raccoglie alcune riflessioni svolte nella relazione presentata all’incontro di studi organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano il 30.5.2023 sul tema “La riforma Cartabia del Processo Civile: Il nuovo Giudizio di Cassazione”, e cui hanno partecipato il Prof. Avv. Alberto Tedoldi, il Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, e la Prof. Simona Caporusso; l’incontro è stato organizzato a cura del Pres. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Antonino La Lumia, del Vice Pres. Avv. Francesca Zanasi, della Coordinatrice Avv. Valentina Masi e dell’Avv. Silvia Toffoletto.
[3] Per una recente ragionata e organica lettura degli apparati che compongono la riforma, cfr. F. P. Luiso, Il nuovo processo civile (Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile), Giuffré, Milano, 2023; AA.VV. (a cura di A. Didone e F. De Santis), Il processo civile dopo la riforma Cartabia, Cedam, Padova, aprile 2023; per un’interessante contestualizzazione comparativa, con uno sguardo alla riforma Cartabia, si veda anche R. Caponi, Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica, in https://questionegiustizia.it, ultimo accesso 30.5.2023.
[4] Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato nel 2021, fa parte del programma dell'Unione europea “Next Generation EU”, un dotato di 750 miliardi di euro per la ripresa europea (recovery fund), di cui all'Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi, parte in sovvenzioni a fondo perduto e parte in prestiti, da cui dipende una frazione molto consistente della crescita pluriennale del Paese dopo la pandemia Covid-19 e in vista della sua transizione energetica e digitale. Le tranches di erogazione dei finanziamenti sono legate al progresso delle riforme concordate con l’Unione Europea al momento dell’approvazione del PNRR.
[5] Cfr. la Circolare 12 novembre 2021 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento M_dg_DOG.12/11/2021.0238068.U, disponibile su https://www.giustizia.it/, ultimo accesso 26.5.2023.
[6] Il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione i dati statistici generali sulla giustizia civile per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022, e a tale arco temporale la citata Relazione 2023 fa riferimento anche per la Corte di cassazione, allorché occorre prendere in considerazione le complessive iscrizioni, definizioni e pendenze del settore civile della giustizia. Il flusso dei ricorsi e il lavoro della Corte di cassazione viene esaminato in dettaglio dalla Relazione del Primo Presidente, con riguardo all’anno solare, utilizzando i dati dell’ufficio di statistica della Corte, cfr. pp.21. 26 e 39 relazione cit., disponibile su https://www.cortedicassazione.it ultimo accesso 26.5.2023.
[7] Così F. De Stefano, La riforma del processo civile in Cassazione, Note a prima lettura, disponibile su https://www.giustiziainsieme.it/ultimo accesso 25.5.2023.
[8] L’apparato è disponibile su https://www.consiglionazionaleforense.it/ unitamente all’elenco dei codici materia integralmente revisionato ai fini di una razionale iscrizione a ruolo e agli atti di parte ed allegati certificati.
[9] Le disposizioni hanno effetto e decorrono dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell’art.35 comma 1 del d.lgs. n.149/2022.
[10] Cfr. P. Curzio, Il ricorso per cassazione. Viaggio all’interno della Corte, in AA.VV. (a cura di M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti), La Cassazione Civile, 3ed, Cacucci Bari, 2020, pp.34 e ss..
[11] In particolare, l’art.8 comma 8 del d.l. n.198/2022, c.d. Milleproroghe 2023, ha previsto che anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n.149/2022 continua ad applicarsi alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 la disposizione di cui all’art.23 comma 8 bis primo, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020. La l. n.14/2023, che ha convertito il d.l. n.198/2022 e ha disposto che le parole “e alle camere di consiglio” siano soppresse. La disposizione è stata interpretata dalla Corte, attraverso un decreto del Primo Presidente nel senso che la pubblica udienza cartolare “pandemica” trova applicazione sino al 30.6.2023 e, conseguentemente, almeno 25 giorni prima della fissata PU le parti devono fare richiesta di discussione orale della controversia, altrimenti questa resta cartolare secondo la normativa della pandemia.
[12] L’articolo 375 cod. proc. civ. riformato ha significativamente invertito l’ordine “camera di consiglio”/“pubblica udienza” adoperato dalla precedente versione.
[13] Conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, prorogato ex art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 2022, conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2023.
[14] Nel caso di specie ciò era stato indotto da un atto proveniente dalla cancelleria del giudice procedente.
[15] Cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 8034 del 21/03/2023.
[16] Il programma è redatto ai sensi dell’art.37 del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2021.
[17] Ossia dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale (e di quello incidentale eventualmente proposto) ex art. 375, n. 1 cod. proc. civ. oppure accogliere o rigettare il ricorso principale (e l’eventuale ricorso incidentale) per manifesta fondatezza o infondatezza ex art. 375, n. 5 cod. proc. civ..
[18] Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n.149/2022, Supplemento straordinario n.5 alla G.U. 19 ottobre 2022, Serie Generale n.245, p.44.
[19] Al contrario, in precedenza era previsto sulla base del d.l. da ultimo citato, piuttosto genericamente, che 400 del 16.500 nuovi reclutati fossero destinati alla Corte di cassazione “con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario”.
[20] Si veda B. Capponi, Il giudice monocratico in Cassazione, in Foro it., 2023, II, 1.
[21] Conseguentemente, seguirà provvedimento di estinzione con decreto del Presidente ex art.391 primo comma cod. proc. civ., non essendo ancora stata fissata la data della decisione.
[22] Le pendenze avanti alla Corte EDU sono così passate da oltre 150.000 a metà del 2012, a 54.350 al 30 giugno 2018; per una interpretazione delle cause di tale risultato, sia consentito il rinvio a P. Gori, Organizzazione del lavoro nella Corte Edu, riforme e buone prassi per l’Italia, in AA.VV., La Corte di Strasburgo, Key Editore, ISBN 978-88-279-0390-2, Milano, 2019.
[23] Si consideri che la richiesta di udienza è facoltà della parte che non dev’essere motivata in alcun modo, non essendo ciò richiesto esplicitamente dalla novella.
[24] Corte cost. 6 giugno 2019, n. 139.
[25] Cfr. Cass. SS.UU. 16601/2017; Cass. 25177/2018.
[26] B. Capponi, 2023: Odissea nel Palazzaccio, su https://www.giustiziainsieme.it/, ultimo accesso 28.5.2023; F.M. Giorgi, Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato (focus sulle controversie lavoristiche), in https://giustiziacivile.com/, ultimo accesso 28.5.2023.
[27] F. Troncone, Riforma processo civile: le novità del giudizio per cassazione, disponibile su https://www.altalex.com, ultimo accesso 26.5.2023.
[28] Per una ragionata casistica giurisprudenziale e sistemazione dogmatica, cfr. R. Frasca, Ricorso, controricorso, ricorso incidentale, in AA.VV., La Cassazione Civile, cit., pp.103 e ss..
[29] Cfr. A. Giusti, L’autosufficienza del ricorso, in AA.VV., La Cassazione Civile, cit., pp.213 e ss..
[30] Corte EDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia, Nos. 55064/11, 37781/13, 26049/14.
[31] Cfr. Cass. SS.UU., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022.
[32] Eventualmente, si rinvia a P. Gori, Processo telematico in Cassazione, a che punto siamo?, in https://www.questionegiustizia.it/, ultimo accesso 28.5.2023.
[33] Cass. SS. UU, Sentenza n. 27435 del 2017.
[34] A. Proto Pisani, Violazione di norme processuali, sanatoria ex nunc o ex tunc e rimessione in termini, in Foro it., 1992, I, 1721.
[35] Ex plurimis, Cass. SS. UU. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019.
[36] Tra le tante, si veda Cass. Sentenza n. 4293 del 04/03/2016.
[37] Cfr. P. D’Ascola, Falsa applicazione di norme di diritto, in AA.VV., La Cassazione Civile, cit., pp.293-294.
[38] Resta il riferimento Cass. SS. UU., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
[39] Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017.
[40] Cfr. Cass. SS. UU., Sentenza n. 8053/2014 cit., giurisprudenza mai successivamente superata sul punto.
[41] Anche la soppressione dell’art. 366 ultimo comma cod. proc. civ. sulle comunicazioni della cancelleria alle parti è conseguenza dell’introduzione del processo civile telematico ex artt. 36, ultimo comma, e 196-bis - 196-duodecies disp. att. cod. proc. civ..
[42] Cfr. Corte EDU 15 settembre 2016 Trevisanato c. Italia, No. 32610/07, §§ 42-44 e, a contrario, 24 aprile 2008, Kemp e altri c. Lussemburgo, No. 17140/05, § 59; Corte EDU, RTBF c. Belgio, No. 50084/06, § 71.
[43] A. Lugo, (voce) Inammissibilità (dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., vol. VIII, Torino, 1962, pp. 483-485.
[44] G.F. Ricci, Il giudizio civile di cassazione, Giappichelli, Torino, 2016, pp.611-12 e dottrina ivi citata.
[45] Cfr., da ultimo, Cass. n. 29889 del 12/10/2022, secondo cui l'omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, salva la possibilità di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., ove il mancato tempestivo deposito sia dipeso da causa non imputabile al ricorrente.
[46] Cfr. Cass. SS. UU., Sentenza n. 8923 del 19/04/2011; Cass. SS. UU., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017.
[47] Il profilo può porsi anche in rapporto alla declaratoria di improcedibilità, questione sulla quale è intervenuta la remissione alle Sezioni Unite ad opera di Cass. 11 novembre 2022 n.33270 e ancora al vaglio alla data del 31.5.2023.
[48] Cfr. nota 8; il documento è disponibile anche sul sito della Corte, https://www.cortedicassazione.it, ultimo accesso 25.5.2023.
[49] Cfr. il paragrafo 1.6 del Protocollo.
[50] F. De Stefano, La riforma del processo civile in Cassazione, cit..
[51] Cfr. Comunicato stampa adottato dalla Corte di cassazione il 1.3.2023 in accompagnamento all’adozione del Protocollo d’intesa in pari data, disponibile su https://www.cortedicassazione.it/, ultimo accesso 26.5.2023.
[52] Volendo, P. Gori, Covid-19: la Cassazione apre alle udienze da remoto, 2020, in https://www.questionegiustizia.it/, ultimo accesso 26.5.2023.
[53] P. Gori – A. Pahladsingh, Fundamental rights under Covid-19: an European perspective on videoconferencing in court, in ERA Forum (2021) 21:561–577, https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00643-5, ultimo accesso 26.5.2023.
[54] In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall'1° gennaio 2023, tale deposito da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. cod. proc. civ..
[55] Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023.
[56] Ciò vale anche nel caso in cui proviene da una parte nei cui confronti è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. e, per interpretazione sistematica, si può ritenere valga anche per quello proposto dalla parte nei cui confronti è rinnovata la notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..
[57] Cfr. gli artt.111, 25 Cost. e 6 § 1 CEDU.
[58] Così l’art.1 comma 197 della l. n.197/2022.