La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs. n. 149/2022
di Franco Petrolati, Presidente di sezione di Corte d'Appello
Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L’articolo presentato riguarda la riforma del processo civile in appello.
I precedenti articoli:
1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)
2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura
Sommario: 1. Decorrenza della riforma – 2. Competenza – 3. Difetto di giurisdizione – 4. Termine breve per l’impugnazione – 5. Impugnazioni incidentali tardive – 6. Forma dell’appello – 7. Appello incidentale – 8. Improcedibilità – 9. Inammissibilità e manifesta infondatezza – 10. Nomina dell’istruttore – 11. Trattazione – 12. Decisione a seguito di discussione orale – 13. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria – 14. Decisione – 15. Rimessione al primo giudice – 16. Ammissione ed assunzione delle prove – 17. La riforma dell’appello nel c.d. rito del lavoro
1. Decorrenza della riforma
Conviene partire dalla norma transitoria sulla decorrenza della riforma, così come da ultimo novellata, per il giudizio di appello, dall’art. 1, comma 380, legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023): le nuove disposizioni sulle impugnazioni in generale e sull’appello (artt. 323 – 359 c.p.c., oltre all’art.283 c.pc.) nonché talune “corrispondenti” disposizioni del c.d. rito del lavoro (artt. 434, 436bis, 437, 438 c.p.c.) “si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023» (art.35, comma 4, d. lvo n. 149/22).
Il parametro originario per l’innesco della riforma dell’appello era in precedenza costituito dalla data di deposito della sentenza impugnata (se cioè successiva al 30 giugno 2023). Con la anticipazione, in via generale, della decorrenza della riforma del processo civile ai procedimenti successivi al 28 febbraio 2023, è mutato anche il referente temporale per le nuove disposizioni sull’appello, dovendosi aver riguardo alla “proposizione” del gravame e, quindi, alla notificazione della citazione o al deposito del ricorso : se tali adempimenti si sono già perfezionati alla data del 28 febbraio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; altrimenti, se sono compiuti successivamente, a partire quindi dal 1° marzo 2023, implicano l’applicazione delle norme riformate.
In particolare, quanto alla notificazione della citazione, è da richiamare l’orientamento nomofilattico che riconosce la compiuta “pendenza” della lite solo nel momento in cui si perfeziona la notificazione per il destinatario, in tal senso escludendo che a tal riguardo rilevi la scissione soggettiva degli effetti della notificazione (Cass., sez. un., 19 aprile 2013, n. 9535; Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675)
È da evidenziare, tuttavia, che opera anche nei processi di merito già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 (art. 35, comma 7, cit. come novellato dalla legge n. 197/22) il nuovo art. 363bis c.p.c., relativo al rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la definizione di una questione di diritto.
2. Competenza (art. 341 c.p.c.)
A seguito dell’ampliamento della competenza in primo grado del giudice di pace ex art. 7 c.p.c. – da 5 a 10 mila euro per le cause mobiliari, da 20 a 25 mila euro per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti – è conseguentemente ampliata la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., del tribunale quale giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace, con correlativa restrizione dell’ambito di competenza della corte di appello rispetto alle sentenze del tribunale.
Una ridefinizione dei confini, quindi, ex art. 341 c.p.c. tra tribunale e corte di appello, di entità verosimilmente non notevole rispetto alla mole complessiva del contenzioso; è da osservare, inoltre, che deve aversi riguardo, per la sua applicazione ratione temporis, alla data di introduzione del giudizio in primo grado (se successiva o meno al 28 febbraio 2023) in conformità al criterio generale di individuazione del momento determinane della competenza ex art.5 c.p.c..
3. Difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.)
Le mura interne della giurisdizione hanno da tempo perso la loro tradizionale consistenza: è invalso, come noto, nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui la rilevabilità di ufficio del difetto di giurisdizione “in qualunque stato e grado del processo” debba essere contemperata con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, oltre che con l’affievolimento dell’idea della giurisdizione come espressione della sovranità statale piuttosto che come servizio reso alla collettività.
Di qui il riconoscimento di un giudicato interno sulla giurisdizione tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione e, sul punto, non sia stata proposta impugnazione (in tal senso l’indirizzo risale a Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; recentemente, Cass., sez. un., 22 settembre 2022, n. 27744).
Ora il legislatore della riforma riafferma la tradizionale rilevabilità di ufficio “in ogni stato e grado del processo” del solo difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, laddove, quindi, è riscontrabile l’invasione delle attribuzioni proprie di altro potere dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in ordine a questioni neppure astrattamente suscettibili di dar luogo ad un intervento giudiziale (c.d. difetto assoluto di giurisdizione: v. recentemente Cass., sez. un., 5 settembre 2022 n. 26038); la questione pregiudiziale, invece, relativa alla inerenza della causa alla giurisdizione del giudice amministrativo o altro giudice speciale, è espressamente rilevabile di ufficio solo in primo grado, così onerando la parte che intenda contestare la giurisdizione nei gradi successivi a formulare sul punto uno “specifico motivo”, nel rispetto del termine di decadenza previsto per il gravame.
È, altresì, codificata la preclusione, già affermata dalla giurisprudenza, per l’attore rimasto soccombente nel merito in primo grado: costui non può impugnare per difetto di giurisdizione la sentenza emessa dal giudice che egli stesso abbia originariamente adito (così già Cass., sez. un., 20 ottobre 2016, n. 21260).
4. Termine breve per l’impugnazione (art. 326 c.p.c.)
L’art. 326 c.p.c. è riformulato solo per chiarire in via generale la decorrenza del termine c.d. breve per l’impugnazione nel caso di notificazione della sentenza: il termine perentorio di 30 gg per l’appello decorre per entrambe le parti – sia il soggetto notificante che il destinatario della notificazione – dal perfezionamento del procedimento di notificazione per il destinatario.
In tal senso è codificata la soluzione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla coincidenza della decorrenza del termine perentorio per entrambe le parti del rapporto processuale (Cass., sez. un., 4 marzo 2019, n. 6278; conf. Cass., sez. VI, ord., 28 luglio 2020 n. 16015).
In caso, quindi, di notificazione della sentenza a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato, il termine decorre dal momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna o, se generata dopo le ore 21, dalle successive ore 7 del mattino (così il nuovo art. 149, commi 3 e 4, c.p.c.).
5. Impugnazioni incidentali tardive (art. 334 c.p.c.)
Le impugnazioni incidentali tardive sono quelle proposte dalla parte cui sarebbe preclusa l’impugnazione principale, per scadenza del termine perentorio o prestata acquiescenza: sono ammissibili, infatti, se ed in quanto l’interesse alla proposizione sia sorto proprio a seguito dell’impugnazione principale (in tal senso, da ultimo, Cass. sez. III, ord. 21 ottobre 2022 n. 31135).
Al riguardo l’art. 334 c.p.c. è innovato, al secondo comma, per chiarire che l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace non solo nel caso in cui l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile ma anche nel caso in cui l’impugnazione principale sia dichiarata improcedibile.
Nella giurisprudenza si è da tempo affermato, sia pure con i margini di ambiguità derivanti dalle formule in rito adottate, che l'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale (Cass. 11 giugno 2010 n. 14084) od anche per mancanza di interesse all’impugnazione in via principale “attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante” (Cass., sez. V, ord. 26 novembre 2019, n. 30782; conf. Cass., sez. III, sent. 14 ottobre 2021 n. 28131).
Nel contempo si era, tuttavia, evidenziata l’esigenza di evitare condotte elusive da parte dell’impugnante principale, non potendo essere rimesso alla volontà di costui l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva; per questo è stata esclusa l’applicazione dell’art. 334, comma 2, c.p.c. in caso di rinuncia all’impugnazione principale (Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8925; conf. Cass., sez. VI, ord. 3 maggio 2022, n. 13888).
L’estensione, operata dalla riforma, della perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva a tutti i casi di improcedibilità, senza alcuna distinzione, appare comunque orientata a privilegiare la cessazione della materia del contendere in sede di gravame, una volta venuto meno il presupposto – l’impugnazione principale – che costituisce la ragione giustificatrice dell’ammissibilità del gravame incidentale tardivo.
6. Forma dell’appello (art. 342 c.p.c.)
Si conferma nell’incipit del riformulato art. 342 c.p.c. la modalità introduttiva della citazione secondo il modello previsto dall’art.163 c.p.c.; nel secondo comma resta pure identico il termine libero a comparire, che è tuttavia indicato espressamente (90 o 150 gg secondo il luogo della notificazione, in Italia o all’estero), essendo stato ampliato quello previsto in primo grado dall’art.163bis c.p.c..
Sono, invece, integralmente riformulati i requisiti previsti “per ciascuno dei motivi” “a pena di inammissibilità”. Si richiede al riguardo l’indicazione “in modo chiaro, sintetico e specifico” del “capo” della sentenza appellata (n. 1), delle censure “alla ricostruzione dei fatti” (n. 2), delle “violazioni di legge” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (n. 3).
È da evidenziare innanzitutto che tali indicazioni sono opportunamente riferite non già alla motivazione dell’appello, complessivamente considerata, ma a “ciascuno dei motivi”, che è, quindi, onere dell’impugnante distintamente articolare.
Ogni censura deve essere espressamente orientata verso un determinato “capo” della decisione impugnata; non è più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate così come è richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell’art. 342 c.p.c..
Le censure in fatto (n.2) ed in diritto (n.3) – nonostante la formulazione in successione dei requisiti - non sono in realtà da ritenersi entrambe necessarie, potendo la sentenza essere impugnata anche solo per le “violazioni di legge” in relazione ad una pacifica o, comunque, condivisa “ricostruzione dei fatti”.
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza” in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”. È da intendersi, al riguardo, innanzitutto ribadito il principio introdotto dalla riforma sulla redazione di ogni atto processuale “in modo chiaro e sintetico” (art. 121, comma 1, c.p.c.), in conformità, quindi, ai “criteri e limiti di redazione dell’atto” fissati dal regolamento attuativo ministeriale, i quali, tuttavia, in via generale non pregiudicano la validità dell’atto ma possono solo assumere rilievo in sede di accollo delle spese processuali all’esito del giudizio (art. 46, commi 4 e 5, disp. att. c.p.c.).
È, pertanto, da ritenere che la sanzione della “inammissibilità” continui in buona sostanza ad essere conseguenza di un motivo di gravame non “specifico”, rispetto al quale l’oscurità e/o la prolissità della formulazione possono eventualmente essere soltanto indici sintomatici del vizio.
Da una lettura complessiva del nuovo art. 342 c.p.c. può comunque riscontrarsi, proprio quanto a chiarezza e sinteticità, che le indicazioni relative ai motivi di gravame siano state formulate, rispetto alla disciplina previgente, in termini senz’altro meno ambigui ed involuti.
7. Appello incidentale (art. 343 c.p.c.)
È riformulato il termine per la proposizione dell’appello incidentale soltanto per indicare espressamente – e non più mediante il rinvio al previgente art. 166 c.p.c. – che il deposito della comparsa di risposta deve eseguirsi almeno 20 giorni prima della (prima) udienza di trattazione, corrispondente a quella indicata nella citazione introduttiva del gravame od a quella differita dal presidente o dall’istruttore ai sensi dell’art. 349bis c.p.c..
8.Improcedibilità (art. 348 c.p.c.)
Rimangono invariate le ipotesi tipiche di improcedibilità per mancata tempestiva costituzione in giudizio o mancata comparizione dell’appellante nelle due successive prime udienze di trattazione.
Si introduce, tuttavia, un ulteriore comma per precisare che avanti alla corte di appello l’istruttore provvede con ordinanza suscettibile di essere reclamata secondo le modalità già previste dall’art. 178, commi 3,4,5, c.p.c. (relativamente alle declaratorie di estinzione adottate dal giudice istruttore in primo grado che non operi come giudice unico); la corte decide collegialmente sul reclamo in camera di consiglio ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c. e, quindi, con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo o con sentenza se lo respinge.
Il tribunale od anche la corte di appello, nel caso non sia stato nominato il consigliere istruttore, dichiarano, invece, l’improcedibilità sempre con sentenza.
La forma del provvedimento è, come si vede, conformata dal carattere eventualmente definitivo della declaratoria – rispetto al giudizio in corso - e dall’esigenza di assicurarne un gravame in sede giudiziale.
9. Inammissibilità e manifesta infondatezza (art. 348bis c.p.c.)
Viene eliminata l’ipotesi di inammissibilità fondata sulla prognosi di infondatezza dell’impugnazione (“non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”), con conseguente abrogazione della disciplina concernente il relativo procedimento ex art. 348ter c.p.c.
L’art. 348bis c.p.c. viene riformulato nel senso di prevedere solo una modalità decisoria semplificata – la discussione orale ex art. 350bis c.p.c. – nei casi nei quali l’appello sia ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; si richiede, tuttavia, espressamente che tali presupposti debbano riscontrarsi anche nell’eventuale appello incidentale, oltre che nell’appello principale e, quindi, con riguardo all’intero giudizio; in difetto, il giudice deve procedere alla “trattazione di tutte le impugnazioni”.
Il legislatore consente, quindi, l’immediata definizione semplificata solo se riferibile all’intera causa, dovendosi altrimenti procedere alla ordinaria fase di trattazione.
10. Nomina dell’istruttore (art. 349bis c.p.c.)
La trattazione avanti alla corte di appello non è più necessariamente collegiale così come previsto dall’art. 350 c.p.c. nella disciplina anteriore alla riforma.
Il presidente, infatti, può attivare due alternativi moduli procedimentali: nominare il giudice relatore e fissare l’udienza per la discussione orale avanti al collegio oppure designare l’istruttore tra i componenti del collegio per la trattazione.
È da ritenere che la scelta tra i due moduli in rito dipenda dalla valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per la discussione orale ex art. 350bis c.p.c. e, quindi, della possibilità di una immediata definizione dell’intero giudizio senza necessità di una fase di trattazione – ed eventuale istruzione – avanti al consigliere istruttore.
L’udienza di trattazione indicata nella citazione introduttiva può, inoltre, essere differita con decreto dal presidente o dallo stesso istruttore osservando le stesse modalità e limiti (non oltre quarantacinque giorni) già previsti per il primo grado nella disciplina anteriforma dall’art.168bis, comma 5, c.p.c.. La nuova udienza è, quindi, comunicata dalla cancelleria alle parti costituite ed implica il differimento anche del termine a ritroso di 20 giorni per la proposizione dell’appello incidentale (in tal senso espressamente il nuovo art. 343 c.p.c.).
11. Trattazione (art.350 c.p.c.)
Nei giudizi avanti alla corte di appello, come si è anticipato, viene meno la necessaria collegialità della trattazione, che era stata già temperata, con la novella del 2011 (legge n. 183/2011), dalla possibilità della delega dell’assunzione della prova ad uno dei componenti del collegio.
La trattazione è, infatti, affidata all’istruttore “se nominato”, permanendo il carattere collegiale soltanto della decisione; nulla è innovato, invece, per la composizione del giudice – sempre monocratico - nel giudizio di appello avanti al tribunale.
La nomina dell’istruttore, tuttavia, dipende, come si è visto, dal modulo procedimentale prescelto dal presidente, potendo il giudizio essere sin dall’origine veicolato verso la discussione orale, ai fini della immediata definizione, con conseguente nomina del solo giudice relatore (art. 349bis c.p.c.).
Si possono delineare in tal senso avanti alla corte di appello due moduli dal punto di vista processuale: un modulo ordinario, con nomina dell’istruttore, ed uno semplificato, con nomina del relatore per la discussione. Si può così prospettare, pur con larga approssimazione, una analogia con quanto previsto per il giudizio di primo grado, dove si è espressamente istituito il procedimento semplificato di cognizione (artt. 281decies e segg. c.p.c.), relativamente alle controversie essenzialmente “di pronta soluzione”, suscettibili di essere definite senza osservare i tempi tecnici di regola imposti dalla cognizione ordinaria.
Nel modulo ordinario l’istruttore procede a tutte le consuete verifiche in ordine alla validità della costituzione delle parti, la compiuta instaurazione del contraddittorio e la dichiarazione della contumacia dell’appellato, la riunione – necessaria ex art. 335 c.p.c. o discrezionale - dei giudizi, disponendo, se possibile, per l’eventuale sanatoria dei vizi rilevati: in tal senso l’istruttore assegna, a titolo esemplificativo, il termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio o la rinnovazione della procura alle liti (se inesistente o nulla : art. 182, comma 2, c.p.c., sul quale incidenter v. già Cass., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434), così come per l’integrazione necessaria del contraddittorio nelle cause inscindibili (art. 331 c.p.c.) o la rinnovazione della invalida notificazione dell’atto di appello (art. 291 c.p.c.) oppure un termine (non perentorio) per la notificazione dell’appello nelle cause scindibili (art. 332 c.p.c.).
L’istruttore può, inoltre, esperire il tentativo di conciliazione avanti a sé disponendo anche, ma solo se ritenuto opportuno, la comparizione delle parti (che è, invece, obbligatoria alla prima udienza in primo grado: art. 183, comma 1, c.p.c.).; è pure confermata la possibilità, anche in appello, della “mediazione demandata” dal giudice, alla quale il legislatore della riforma ha dedicato un distinto articolo (art. 5quater, d. l.vo. n. 28/2010). Il potere più caratterizzante del nuovo istruttore è però senz’altro quello di decidere l’ammissione delle prove – entro i limitati margini di ammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c. - e procedere alla relativa assunzione avanti a sé.
Entrambe le incombenze – sia il tentativo di conciliazione che l’ammissione di prove - tuttavia, possono essere “bypassate” qualora l’istruttore valuti la sussistenza dei presupposti per la discussione orale – vale a dire l’inammissibilità, la manifesta infondatezza o fondatezza dell’appello – oppure ritenga comunque opportuna la definizione immediata della causa in quanto “di ridotta complessità” o per ragioni di “urgenza”.
Si tratta di valutazioni in ordine al modulo procedimentale da seguire (ordinario o semplificato) che, in astratto, sono state bensì già operate dal presidente, ai sensi dell’art.349bis c.p.c., ma solo sulla base degli atti depositati dall’appellante; esse, pertanto, ben possono ricevere un diverso orientamento, da parte dell’istruttore, a seguito della compiuta instaurazione del contraddittorio all’esito della prima udienza di trattazione.
È da ritenere, poi, che le ragioni di urgenza, poste a fondamento della immediata definizione a seguito della discussione orale, debbano in ogni caso essere compatibili con le risultanze istruttorie già acquisite, in quanto la discussione orale implica comunque una cognizione piena – e non sommaria – della causa.
12. Decisione a seguito di discussione orale (art.350bis c.p.c.)
Qualora l’appello – sia quello principale che l’eventuale gravame incidentale – venga ritenuto inammissibile o manifestamente infondato (art. 348bis, c.p.c.) oppure manifestamente fondato o, ancora, appaia “di ridotta complessità” o comunque ricorrano ragioni di “urgenza” (art. 350, comma 3, c.p.c.), la causa viene decisa a seguito della discussione orale secondo le modalità previste in primo grado dall’art. 281sexies c.p.c., cui l’art. 350bis, comma 1, c.p.c. espressamente rinvia.
Le parti, quindi, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa in udienza; è da ritenere che l’eventualità di un rinvio, su istanza di parte, della sola discussione in una ulteriore udienza possa trovare giustificazione in primo grado in ragione della novità della scelta di tale immediata modalità decisoria operata in udienza da parte del giudice, mentre in appello viene fissata preventivamente proprio una udienza per la discussione orale, da parte del presidente ex art. 349bis o dell’istruttore ex art. 350, comma 3, c.p.c., sicchè tutte le parti devono, di regola, comparire già pronte a discutere.
Qualora sia stato nominato l’istruttore, infatti, le parti precisano le conclusioni avanti a tale consigliere, il quale fissa l’udienza di discussione avanti al collegio ed assegna anche un termine, anteriore all’udienza, per lo scambio di note conclusionali; la relazione della causa è affidata allo stesso istruttore.
All’esito della discussione il giudice, previa deliberazione in camera di consiglio, pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione “sintetica” ed apponendo la sottoscrizione unitamente al verbale dell’udienza, cui segue l’immediato deposito in cancelleria.
In alternativa il giudice può, tuttavia, riservare il deposito della sentenza – non, quindi, della sola motivazione – entro i successivi 30 giorni: opportuna novità, introdotta dalla riforma all’art. 281sexies, comma 3, c.p.c., per tener conto, ad esempio, della eventualità che la causa presenti all’esito della discussione una complessità maggiore o, comunque, imprevista.
La modalità “sintetica” della motivazione può, infine, espressamente consistere anche nell’ “esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi” (art.350, comma 3, c.p.c.). Nonostante il chiaro intento del legislatore di semplificare la motivazione, nell’ottica di favorire la ragionevole durata del processo, non sembra, tuttavia, che gli esclusivi riferimenti ai profili “risolutivi”, in fatto ed in diritto, od ai “precedenti” siano sostanzialmente diversi dai “fatti rilevanti” e dalle “ragioni giuridiche” “anche con riferimento a precedenti conformi” che, ai sensi dell’immutato art.118 disp. att. c.p.c., già connotano (od almeno dovrebbero connotare) da tempo la motivazione della sentenza.
13. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria (artt. 351 e 283 c.p.c.)
Si conferma che alla prima udienza è trattata e decisa, con ordinanza non impugnabile, l’eventuale istanza di inibitoria della sentenza appellata. Avanti alla Corte di appello la decisione è in ogni caso collegiale: se è stato nominato il relatore per la discussione orale (secondo il c.d. modulo semplificato), infatti, le parti compaiono in udienza direttamente avanti al collegio, mentre in caso di nomina dell’istruttore (secondo il modulo c.d. ordinario) l’udienza si svolge avanti a tale consigliere, il quale, si riserva all’esito di riferire in camera di consiglio.
I presupposti per l’inibitoria ex art. 283 c.p.c. sono circoscritti ed aggravati in quanto individuati, alternativamente, o in un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o nella imminenza di un grave e irreparabile pregiudizio, derivante dall’esecuzione della sentenza; il capo di condanna da inibire può espressamente attenere anche ad un debito pecuniario e deve, al riguardo, tenersi conto della possibilità di insolvenza di una delle parti, eventualmente da fronteggiare con l’imposizione di una cauzione.
In ordine alle invalse formule selettive delle inibitorie, quindi, il c.d. fumus boni iuris deve raggiungere la soglia della manifesta fondatezza mentre il periculum in mora deve minacciare un danno grave ed irreparabile: la ratio appare quella di salvaguardare l’immediata esecutività della sentenza di primo grado, persino a fronte di appelli solo eventualmente (ma non probabilmente) fondati o nella imminenza di danni suscettibili di essere compiutamente compensati a posteriori (e, quindi, riparabili).
È sostanzialmente invariata, invece, la disciplina sanzionatoria dell’istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata, essendosi soltanto precisato che la pena pecuniaria è da irrogare in favore della cassa delle ammende, come si conviene ad una sanzione avente carattere punitivo piuttosto che compensativo di un pregiudizio arrecato alla controparte (in tal senso esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.).
In ordine al rito, resta ferma innanzitutto la possibilità, su istanza di parte, della trattazione dell’inibitoria anteriormente alla prima udienza fissata per il merito: laddove sia adita la Corte di appello, tuttavia, le parti compaiono in camera di consiglio avanti all’istruttore e, all’esito di tale udienza, il consigliere riferisce al collegio anche ai fini della conferma, modifica o revoca, con ordinanza non impugnabile, del decreto presidenziale che abbia inaudita altera parte, per i consueti “giusti motivi di urgenza”, provvisoriamente disposto l’inibitoria.
L’inibitoria non può comunque essere richiesta prima della proposizione dell’appello in quanto è pure confermata la regola della contestualità dell’istanza cautelare “con l'impugnazione principale o con quella incidentale” (art. 283, comma 1, c.p.c.).
Tuttavia – ed in ciò la riforma innova – può essere anche proposta (per la prima volta) o reiterata (se prima respinta, in tutto od in parte) anche in pendenza del giudizio di appello qualora si adempia all’onere di indicare specificamente nella stessa istanza, a pena di inammissibilità, i sopravvenuti “mutamenti nelle circostanze” che la giustificano; è da ritenere, al riguardo, che la contestualità, tra la proposizione del gravame e l’inibitoria, resti la regola, pur suscettibile di essere derogata, in via di eccezione, dalla sopravvenienza di eventi esterni rispetto a quelli già implicati dai capi di condanna impugnati e, quindi, non attinenti alla fase esecutiva (ad esempio, le circostanze che abbiano determinato un notevole peggioramento della situazione personale o patrimoniale del debitore).
La cognitio maturata all’esito del subprocedimento sull’inibitoria può giustificare, come noto, anche il passaggio immediato alla fase decisoria del merito dell’appello (art. 351, comma 4, c.p.c.): in tal caso le parti possono essere invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ai fini della decisione secondo la modalità prevista dall’art. 281sexies c.p.c.. Nei giudizi avanti alla Corte di appello, qualora le parti siano comparse non già avanti al collegio per la discussione orale (secondo il modulo c.d. semplificato) ma avanti all’istruttore (secondo il modulo c.d. ordinario), spetta comunque successivamente al collegio, in sede di decisione sull’inibitoria, fissare una udienza ulteriore avanti a sé per la discussione orale con assegnazione di termine intermedio per note conclusionali.
Si conferma, infine, a garanzia della pienezza del contraddittorio, che, ove l’istanza di inibitoria sia stata trattata anteriormente all’udienza di merito, la successiva udienza di discussione deve essere comunque fissata nel rispetto del termine a comparire (90 o 150 giorni secondo il luogo della notificazione, in Italia o all’estero, dell’atto introduttivo: art. 342, comma 2, c.p.c.).
14. Decisione (art. 352 c.p.c.)
Secondo la modalità ordinaria del giudizio di appello le parti compaiono, come già evidenziato, avanti all’istruttore ai fini della trattazione.
Il consigliere istruttore, quando ritiene la causa matura per la decisione, può tuttavia ancora adottare la modalità semplificata, vale a dire la discussione orale, invitando le parti a precisare le conclusioni e fissando l’udienza direttamente avanti al collegio, ai sensi dell’art.350bis, c.p.c., ove ritenga l’appello inammissibile o manifestamente infondato/fondato.
In alternativa l’istruttore fissa avanti a sé l’udienza di “rimessione della causa in decisione” assegnando alle parti tre termini perentori, anteriori a tale udienza, rispettivamente: per la sola precisazione delle conclusioni (1), per le memorie conclusionali (2), per le note di replica (3).
È previsto che il primo termine (precisazione delle conclusioni) debba essere non superiore a 60 gg. prima dell’udienza; il secondo (conclusionali) non superiore a 30gg. prima; il terzo (repliche) non superiore a 15gg. prima.
Come si vede, l’istruttore può fissare termini a ritroso anche inferiori rispetto a quelli massimi ex lege e, quindi, più ravvicinati all’udienza di rimessione della causa in decisione; è tuttavia prevedibile che i termini massimi legali finiranno per imporsi come default nella prassi, considerato che per gli appelli di pronta soluzione è da percorrere l’altra modalità decisoria costituita dalla discussione orale e che per tutti gli altri l’udienza di rimessione in decisione non sarà fissata, come si dice, a breve.
È da osservare, poi, che all’intera suesposta fase predecisoria scritta, anteriore all’udienza finale, le parti possono espressamente rinunciare, in tal senso potendosi argomentare che sono in questione incombenti nell’interesse essenzialmente delle parti medesime (facoltà piuttosto che oneri).
All’udienza successiva a tale fase scritta la causa è trattenuta in decisione; il consigliere istruttore della Corte di appello si riserva di riferire al collegio; in ogni caso la sentenza è da depositare entro 60 gg. dall’udienza di rimessione in decisione.
Si può in sintesi annotare che nel giudizio di appello il legislatore della riforma reitera, nella fase decisoria ordinaria, la stessa inversione temporale, tra udienza e trattazione scritta, che è stata introdotta per il giudizio di primo grado sia per la trattazione (art. 171ter c.p.c.) sia per la decisione (art.189 c.p.c.); inversione che, invero, può avere il pregio di evitare che la prospettiva di una successiva appendice scritta riduca, come di prassi, l’udienza ad una mera comparizione per la richiesta di termini.
15. Rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.).
È abrogato l’art. 353 c.p.c. ed interamente riformulato l’art.354 c.p.c. nel senso di escludere due tradizionali ipotesi di rimessione al primo grado, da parte del giudice di appello, quando sia ritenuta: a) la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice; b) l’insussistenza della causa estinzione del processo posta a fondamento della declaratoria ex art. 308 c.p.c.. In tali eventualità, infatti, le parti devono essere solo riammesse al compimento delle attività che erano state precluse ed è eventualmente rinnovata, se possibile, l’istruttoria ai fini della definizione del merito in grado di appello.
L’innovazione è chiaramente orientata a privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al doppio grado di cognizione del merito.
È rimasto invece identico, anche se trasposto dall’art.353 all’art.354 c.p.c., il termine perentorio per la riassunzione, pari a tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza e soggetto ad interruzione in caso di ricorso per cassazione contro la decisione del giudice di appello.
16.Ammissione ed assunzione delle prove (art. 356 c.p.c.)
In ordine all’ipotesi in cui la Corte disponga, con ordinanza, la prosecuzione del processo ai fini dell’assunzione di prove o la rinnovazione di quelle già assunte in primo grado, la nuova formulazione dell’art.356 c.p.c. prevede che il collegio deleghi per tali incombenti l’istruttore o il relatore, secondo la modalità, ordinaria o semplificata, a suo tempo adottata per il procedimento.
Tuttavia, se ritenuto necessario, il collegio può anche di ufficio disporre che le prove assunte avanti all’istruttore in secondo grado siano rinnovate in udienza collegiale: viene così introdotta una clausola di garanzia della formazione collegiale della decisione sulla base della immediata percezione delle prove costituende, pur già assunte avanti al monocratico consigliere designato, ma con esiti ritenuti non pienamente convincenti.
17. La riforma dell’appello nel c.d. rito del lavoro
In ordine al contenuto del ricorso introduttivo (art. 434 c.p.c.) sono imposti, a pena di inammissibilità, per la formulazione di ciascuno dei motivi, gli stessi requisiti introdotti per l’appello ordinario, all’art.342 c.p.c., in termini di chiarezza, sinteticità e specificità: si richiama, quindi, la lettura al riguardo operata in relazione alla forma dell’appello (supra,6).
La trattazione è rimasta collegiale. Nella fase decisoria sono, tuttavia, configurabili, analogamente a quanto previsto in via generale per l’appello (artt. 350bis e 352 c.p.c.), due moduli di definizione : uno semplificato (art. 436bis c.p.c.) , nel quale all’esito della discussione è pronunciata integralmente la sentenza, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, redatta “in forma sintetica” così come già previsto nel nuovo art. 350bis, comma 3, c.p.c. (supra,12) ; l’altro ordinario (artt. 437, 438 c.p.c.), nel quale continua ad essere pronunciato il solo dispositivo nell’udienza di discussione ed il termine per il deposito della sentenza è fissato in 60 gg. dalla pronuncia, in tal senso aumentando il termine previgente di soli 15 gg per adeguarlo – del tutto opportunamente - a quello previsto in via generale per le sentenze di appello (art.352, comma 2, c.p.c.); del deposito della sentenza il cancelliere dà immediata comunicazione alle parti.
L’art. 436bis c.p.c., attraverso il richiamo agli artt. 348, 348bis e 350, comma3, c.p.c., riserva espressamente il modulo semplificato alle ipotesi in cui l’appello sia da ritenere improcedibile, inammissibile, manifestamente fondato/infondato oppure di ridotta complessità o, comunque, ne sia urgente la definizione: come si vede, a fronte della pur apprezzabile intenzione del legislatore di tipizzare taluni presupposti del modulo decisorio semplificato, è ampia la discrezionalità rimessa al collegio in ordine alla scelta dell’una o dell’altra modalità di definizione.