Sommario[1]: 1. La timida comparsa del contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare. - 2. Il compromesso operato dalla l. 114/2024. - 3. Ambiguità, discrezionalità ed instabilità dei presupposti dell’interrogatorio preventivo. - 4. Le questioni interpretative sottoposte alle Sezioni Unite. - 4.1. I reati ostativi sono quelli per cui si procede o quelli che la misura cautelare mira a prevenire? - 4.2. Entro quando va eccepita la nullità dell’ordinanza cautelare in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo? - 4.3. Il giudice del riesame può integrare l’insufficiente motivazione dell’ordinanza cautelare in merito all’assenza dei presupposti per l’interrogatorio preventivo? - 4.4. L’interrogatorio preventivo si applica anche nel procedimento cumulativo? - 5. Come, in un sistema pseudo-accusatorio, le garanzie si trasfigurano.
1. La timida comparsa del contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare
Nonostante i ripetuti interventi riformatori[2], resta la sensazione che il procedimento cautelare ancora non funzioni al meglio. Stando alle statistiche diffuse dall’Associazione Antigone, pare che, all’inizio del 2025, circa il ventitré per cento dei detenuti si trovasse in stato di custodia cautelare[3]: un numero inferiore rispetto al passato, ma comunque elevato.
La ragione principale di questa situazione è, verosimilmente, la lunga durata dei nostri processi penali. Con i dibattimenti che si svolgono ad un’enorme distanza dalla commissione dei fatti, e le ulteriori dilatazioni temporali determinate dalle impugnazioni, crescono le probabilità che anche la durata della carcerazione preventiva si allarghi.
Non è inusuale, nondimeno, ascoltare un’altra spiegazione: quella secondo cui l’eccessivo ricorso alla custodia cautelare sarebbe principalmente dovuto ad errori applicativi. Il legislatore, in questa visione, dovrebbe perlopiù continuare a potenziare il diritto di difesa e il contraddittorio nel procedimento cautelare. E proprio questo retropensiero ha ispirato la l. 9 agosto 2024, n. 114, la quale ha ritenuto di elevare il tasso di garanzia prevedendo, a certe condizioni, la necessità di un interrogatorio preventivo delle persone da sottoporre ad una misura cautelare personale[4].
Si è, così, rispolverata la proposta di irrobustire il procedimento cautelare con un contraddittorio di tipo anticipato, superando la dialettica posticipata finora assicurata dall’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e dalle impugnazioni previste dagli artt. 309 s. c.p.p.[5].
In linea di principio, è difficile non concordare con un approccio del genere, considerato che l’ascolto preventivo da parte del giudice delle ragioni di tutte le parti interessateamplifica al massimo la valenza cognitiva del metodo dialettico[6].
La reale efficacia del contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare, tuttavia, dipende dalle sue concrete modalità realizzative. E, tenendo conto delle prime esperienze applicative del nuovo interrogatorio preventivo - che, come vedremo, hanno portato la Quinta Sezione della Corte di cassazione ad investire le Sezioni Unite di non poche questioni interpretative[7] - è lecito dubitare che l’obiettivo sia stato conseguito.
2. Il compromesso operato dalla l. 114/2024
La funzione dell’interrogatorio preventivo è evidente: si spera che il giudice investito della richiesta cautelare, ascoltando le ragioni dell’indagato, decida con maggiore cognizione di causa, e che in questo modo si riduca il tasso di errore nell’applicazione delle misure cautelari.
L’intento è sicuramente apprezzabile. Ciò che risulta criticabile è, però, il modo in cui si è cercato di perseguirlo, poiché l’interrogatorio preventivo realizza un contraddittorio anticipato di tipo compromissorio, limitato ai casi in cui la misura sia richiesta nella fase delle indagini[8], e solo al verificarsi di taluni presupposti.
Ricordiamone brevemente le modalità di funzionamento.
(i) L’art. 291 comma 1 quater c.p.p. ora prescrive che, a seguito della richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero, il giudice debba previamente invitare la persona sottoposta alle indagini a sottoporsi ad interrogatorio in una situazione circoscritta: ossia quando sussista la sola esigenza cautelare del pericolo di commissione di reati (art. 274 comma 3 lett. c), e non venga in gioco uno dei gravi reati indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a o dall’art. 362 comma 1 ter[9], oppure un “grave” delitto commesso “con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.
Applicandosi l’interrogatorio preventivo, naturalmente, non potrebbe essere poi svolto anche l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.[10].
Continua, invece, ad operare il regime del contraddittorio posticipato, imperniato sull’interrogatorio di garanzia e sulle impugnazioni cautelari, quando sussista il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274 lett. a) o di fuga (art. 274 lett. b); oppure, a prescindere dalla tipologia di periculum libertatis riscontrabile, quando venga in evidenza uno dei gravi reati più sopra indicati.
(ii) Prima dell’interrogatorio preventivo, la persona sottoposta alle indagini deve essere avvertita della facoltà di prendere visione, presso la cancelleria del giudice, della richiesta di applicazione della misura cautelare, e degli atti presentati dal pubblico ministero insieme alla medesima (art. 291 comma 1 octies).
(iii) L’art. 292 comma 3 bis c.p.p. precisa che il mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo, laddove esso avrebbe dovuto essere applicato, è motivo di nullità dell’ordinanza cautelare[11].
Da tutto ciò dovrebbe risultare evidente l’obiettivo di circoscrivere la portata dell’interrogatorio preventivo. Ma - viene naturale chiedersi - a cosa è dovuta questa scelta? Se il contraddittorio anticipato è più efficace, perché la l. 114/2024 non lo ha previsto in modo generalizzato?
La risposta a queste domande è legata al fatto che, quando si intende realizzare il contraddittorio anticipato nel procedimento cautelare, vi è un’esigenza di fondo da soddisfare: assicurarlo senza al contempo vanificare l’effetto sorpresa della misura cautelare, in certi casi indispensabile proprio per far sì che non si realizzino i pericula libertatis che la misura, per l’appunto, è volta a neutralizzare.
Sotto questo profilo, è ben più netta la scelta operata da altri ordinamenti che si avvalgono del contraddittorio anticipato, come quello inglese e quello francese. L’audizione del sospettato ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, qui, può essere preceduta da un fermo preventivo, sia pure di breve durata[12]. Una privazione provvisoria della libertà finalizzata a proteggere l’efficacia della misura, che permette di avvalersi del contraddittorio anticipato senza nessuna distinzione.
Il nostro legislatore non ha ritenuto di adottare questa soluzione, ritenendola incompatibile con un’adeguata protezione del diritto alla libertà personale[13]. Si è dovuta, pertanto, confinare l’applicazione dell’interrogatorio preventivo ai soli casi in cui, vuoi per il tipo di esigenza cautelare, vuoi per la non eccessiva gravità del reato in gioco, l’effetto sorpresa della misura non appaia indispensabile. Ne è derivato, però, un meccanismo barocco ed asimmetrico, i cui inconvenienti, come ora vedremo, sono superiori ai pregi.
3. Ambiguità, discrezionalità ed instabilità dei presupposti dell’interrogatorio preventivo
Per come è stato costruito, l’interrogatorio preventivo rischia, anzitutto, di fruire di uno spazio operativo eccessivamente ridotto[14], confinato ai procedimenti relativi a talune specifiche forme di criminalità[15].
Né va trascurato il pericolo che, nei casi in cui esso fosse praticabile, il pregiudizio per le indagini si verifichi ugualmente[16]. La cronaca racconta di casi in cui alcuni indagati, previamente avvertiti grazie all’anticipazione del contraddittorio, si sono dati alla fuga, o hanno tentato di intimidire i testimoni; effetti che, peraltro, non paiono essersi realizzati nelle recenti inchieste milanesi relative all’edilizia.
Al di là di queste criticità, comunque difficili da quantificare dal punto di vista statistico, la diversificazione processuale creata dalla l. 114/2024 si contraddistingue per una serie di difetti strutturali, legati al modo in cui i relativi presupposti sono stati configurati.
a) Ambiguità. Letteralmente, l’art. 291 comma 1 quater c.p.p. esclude l’applicabilità dell’interrogatorio preventivo qualora, in relazione ad uno dei delitti indicati[17],“sussista” il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, oppure di commissione di reati.
La forma impersonale adottata dal legislatore non chiarisce se a certificare la presenza di tali requisiti siano sufficienti le indicazioni rinvenibili nella domanda cautelare del pubblico ministero, oppure se essi debbano essere accertati dal giudice investito della richiesta.
Mi sembra che, a questo riguardo, la Corte di cassazione stia dando delle indicazioni corrette, osservando come non ci si potrebbe basare sulle sole prospettazioni dell’organo di accusa[18]. Diversamente il pubblico ministero, organo di parte, avrebbe la possibilità di condizionare il regime applicativo della misura, manipolando la richiesta cautelare in modo tale, a seconda delle proprie convenienze, da subordinare o no la decisione del giudice allo svolgimento dell’interrogatorio preventivo[19].
Del resto, la cassazione ha da tempo chiarito come il principio della domanda, nel procedimento cautelare, non sia da intendere in senso assoluto: esso senz’altro “preclude al giudice la possibilità̀ di mutare il fatto posto a fondamento dell'imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, ma non impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall’organo di accusa”[20].
Rientra, dunque, nei poteri del giudice applicare la misura richiesta anche sulla base di esigenze cautelari o di una qualificazione giuridica dei fatti diverse da quelle indicate dal pubblico ministero[21].
b) Discrezionalità. Si aggiunga che i presupposti dell’interrogatorio preventivo, in quanto fondati non solo sulla tipologia di reato contestato, ma anche sulla prognosi relativa alla presenza dei pericula libertatis, risultano altamente discrezionali[22].
Parliamo di una prognosi che da tempo il legislatore mira ad ingabbiare, precisandone sempre di più i contorni[23]; ma sono tentativi destinati a rimanere infruttuosi, per la ragione che si tratta di una valutazione basata su indici fattuali che, mirati ad anticipare i futuri comportamenti dell’indagato, per la loro stessa natura si prestano a letture alternative.
E non è detto, nel nostro caso, che il tasso di errore diminuisca, se si tiene conto della peculiare conformazione dell’art. 291 comma 1 quater c.p.p.: in forza della quale, al fine di comprendere se si debba applicare o no l’interrogatorio preventivo, il giudice deve, in prima battuta, accertare la correttezza della qualificazione giuridica e la tipologia di esigenza cautelare senza sentire le ragioni dell’indagato; vale a dire, svolgere in assenza di contraddittorio quelle valutazioni che proprio il contraddittorio contribuirebbe a rendere più corrette.
È vero che tale accertamento interinale, privo di dialettica, potrebbe pure risolversi a favore dell’indagato, nella misura in cui il giudice non ritenesse sussistenti i presupposti per applicare la misura cautelare. In tale evenienza, la Corte di cassazione ha opportunamente chiarito che non sarebbe necessario svolgere l’interrogatorio preventivo, in modo da non pregiudicare inutilmente il segreto investigativo[24].
La Corte ha, però, aggiunto che all’interrogatorio preventivo si dovrebbe rinunciare anche qualora, in caso di successivo appello del pubblico ministero, il giudice di secondo grado riformasse la decisione impugnata e ritenesse di disporre la misura, poiché qui il contraddittorio anticipato si realizzerebbe tramite l’intervento dell’indagato nel corso del procedimento di impugnazione[25].
c) Instabilità. Si tenga conto, infine, che la valutazione sull’applicabilità dell’interrogatorio preventivo effettuata dal giudice investito della richiesta cautelare, oltre che discrezionale, è anche provvisoria ed instabile. Ciò dipende dalla struttura del procedimento cautelare, il quale, come ora vedremo, consente di rimeditarla e, in caso, di rovesciarla agli altri giudici eventualmente chiamati ad esprimersi in relazione alla tenuta della misura.
4. Le questioni interpretative sottoposte alle Sezioni Unite
I difetti strutturali dei presupposti operativi dell’interrogatorio preventivo hanno aperto una serie di dubbi interpretativi, che, come si accennava, hanno condotto la Sezione Quinta della cassazione a rivolgersi alle Sezioni Unite.
4.1. I reati ostativi sono quelli per cui si procede o quelli che la misura cautelare mira a prevenire?
Una prima questione si pone laddove l’art. 291 comma 1 quater c.p.p. esclude l’interrogatorio preventivo “in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.
Il dubbio è se l’elenco in questione riguardi i delitti per cui si procede, in rapporto a cui sia possibile rinvenire i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 c.p.p.; oppure se esso si riferisca ai delitti che, oggetto del pericolo di commissione ai sensi dell’art. 274 lett. c, la misura cautelare vorrebbe prevenire.
Quest’ultima è la risposta offerta dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Quinta Sezione, laddove osserva come, sulla base del tenore letterale del comma 1 quaterdell’art. 291, il richiamo ai reati ostativi sembri “essere calibrato non sul titolo di reato oggetto di cautela”, “bensì sulla tipologia di delitti futuri che potrebbero essere commessi”[26].
Così ragionando, l’applicabilità dell’interrogatorio preventivo potrebbe prescindere dalla tipologia degli indizi rinvenibili a carico dell’indagato, per essere imperniata anche solo sulle circostanze rilevanti ai fini della commissione di futuri reati, quali “la capacità a delinquere, i precedenti, i rapporti tra le parti e il comportamento della persona offesa”[27].
È possibile replicare che, disancorata dal fumus delicti, la rinuncia al contraddittorio anticipato rischia di assumere margini eccessivamente elastici. Il che mi porta a preferire la lettura fornita dalla Corte di cassazione in un’altra sua pronuncia, che identifica i reati ostativi con quelli che costituiscono oggetto del procedimento[28].
Non possiamo, tuttavia, trascurare un fattore che potrebbe pesare non poco nella lettura dei presupposti stabiliti dall’art. 291 comma 1 quater c.p.p.: il timore che l’anticipazione del contraddittorio, in quanto non preceduta da un fermo provvisorio dell’indagato, vanifichi la misura cautelare, con la conseguente spinta a preferire tutte le soluzioni ermeneutiche ed applicative in grado di agevolare la rinuncia all’interrogatorio preventivo.
Proprio tale paura potrebbe favorire l’interpretazione offerta dall’ordinanza della Quinta Sezione: la quale eviterebbe il contraddittorio anticipato, salvaguardando l’effetto sorpresa della misura, sulla sola base di una prognosi di pericolo di commissione di uno dei reati ostativi.
4.2. Entro quando va eccepita la nullità dell’ordinanza cautelare in caso di omissione dell’interrogatorio preventivo?
Come si è già anticipato, l’omissione dell’interrogatorio preventivo è sanzionata dall’art. 292 comma 3 bis c.p.p. con la nullità dell’ordinanza cautelare.
Parliamo di un’evenienza che, del resto, non potrebbe restare priva di conseguenze, a pena di determinare una irragionevole disparità di trattamento: il mancato svolgimento dell’equivalente dell’interrogatorio preventivo quando il contraddittorio è posticipato, ossia l’interrogatorio di garanzia, determina la perdita di efficacia della misura cautelare (art. 302 c.p.p.).
Se, tuttavia, l’inefficacia è una conseguenza che si genera in modo automatico, non è così per la nullità di cui stiamo parlando. Si afferma, perlopiù, che essa rientrerebbe tra le nullità intermedie ex art. 178 lett. c c.p.p., in quanto originata dalla violazione di norme relative all’intervento e all’assistenza dell’indagato[29]. Ma non è chiaro entro quando dovrebbe essere eccepita, e le Sezioni Unite dovranno esprimersi pure in rapporto a questo quesito[30].
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, varrebbe anche qui la prescrizione dell’art. 182 c.p.p. comma 2 c.p.p. Quest’ultimo, accorciando i termini previsti in generale dall’art. 180 c.p.p. ai fini della declaratoria delle nullità di ordine generale[31], prescrive che, “quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”. Nel nostro caso - si conclude - il “primo momento utile” sarebbe lo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia “postumo”, effettuato al posto dell’interrogatorio preventivo[32].
Altre decisioni della cassazione, per converso, negano l’esistenza di uno spazio applicativo per l’art. 182 c.p.p., il quale presupporrebbe il consolidamento del vizio “alla presenza di una parte assistita, al momento della verifica della sua regolare costituzione”: una “situazione non riproducibile” nel caso di un atto a sorpresa quale “l’ordinanza applicativa di misura cautelare e della sua esecuzione”. La nullità, di conseguenza, potrebbe essere eccepita per la prima volta anche nell’ambito del giudizio di riesame della misura (art. 309 c.p.p.)[33], o di fronte alla Corte di cassazione in caso di ricorso diretto (art. 311 comma 2 c.p.p.).
Da parte mia, ritengo quest’ultima prospettazione più convincente, e mi sembra che la ragione sia rinvenibile nell’assoluta singolarità della nullità di cui stiamo parlando: la quale, a differenza dell’inefficacia della misura prevista dall’art. 302 c.p.p., discende dall’omissione di un interrogatorio subordinato a requisiti di tipo discrezionale, e sottoposti a plurimi controlli giurisdizionali[34].
Vale a dire che abbiamo a che fare con una nullità che non dipende, come in genere accade, dal prodursi di meri fatti processuali, ma risulta legata al modo in cui vengono accertati gli stessi presupposti della misura. Questa caratteristica ne genera una rilevabilità del tutto peculiare, tale da venire assorbita nei controlli giurisdizionali previsti dalla legge in merito alla presenza delle condizioni applicative della misura e alla motivazione dell’ordinanza genetica[35].
Di qui il potere per l’interessato di eccepire la nullità[36] per la prima volta non solo al momento dell’interrogatorio di garanzia postumo, ma anche con la richiesta di riesame o con il ricorso in cassazione immediato ex art. 311 comma 2 c.p.p.[37].
Né si potrebbe sostenere che il vizio si sanerebbe per acquiescenza ai sensi dell’art. 183 c.p.p. qualora, al momento dell’interrogatorio di garanzia postumo, l’indagato si fosse avvalso del diritto al silenzio. Questa affermazione - anch’essa rimessa allo scrutinio delle Sezioni Unite[38] - non merita condivisione, per la ragione che l’indebita omissione dell’interrogatorio preventivo, nell’ambito del quale egli avrebbe potuto adottare le strategie più diverse, determina un pregiudizio per la difesa non compensabile in nessun modo[39].
4.3. Il giudice del riesame può integrare l’insufficiente motivazione dell’ordinanza cautelare in merito all’assenza dei presupposti per l’interrogatorio preventivo?
Le incertezze che connotano i presupposti applicativi dell’interrogatorio preventivo si riflettono anche sull’entità dei poteri del giudice del riesame eventualmente chiamato a rivalutarli. A questo riguardo, è necessario distinguere due situazioni.
a) Ipotizziamo anzitutto che il giudice del riesame, a differenza del giudice che ha pronunciato l’ordinanza cautelare, riscontri l’illegittima omissione dell’interrogatorio preventivo. In casi del genere, che cosa ne sarebbe della misura, adottata senza il dovuto contraddittorio anticipato?
La Corte di cassazione, in alcune sue pronunce, offre l’unica risposta sostenibile: si dovrebbe dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare ex art. 292 comma 3 bis c.p.p.[40].
Il motivo è che, nel sistema tratteggiato dalla l. 114/2024, “il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l’esercizio del potere cautelare”. Il giudice del riesame, dal canto suo, è investito del potere di verificare la presenza dei presupposti cautelari con effetto ex tunc, tale da retroagire al momento genetico della misura. Una volta accertata l’insussistenza dei requisiti ostativi all’interrogatorio preventivo, dunque, è come se essi fossero mancati fin dall’inizio, invalidando l’intero procedimento cautelare a causa di una nullità “originaria e strutturale”[41]. Se le cose non stessero così, si attribuirebbe al giudice autore dell’ordinanza genetica un indebito monopolio sulla valutazione dei presupposti cautelari e sulle relative conseguenze in ordine all’applicabilità dell’interrogatorio preventivo, azzerando il ruolo dei giudici eventualmente chiamati ad esprimersi in seguito[42].
Ebbene, si noti l’effetto irragionevole che discende da questo vincolo in capo al giudice del riesame: in presenza di gravi indizi di un reato non ostativo e dell’esigenza cautelare ex art. 273 lett. c, ci sarebbero tutte le condizioni per continuare ad applicare la misura; eppure, a causa dell’omissione dell’interrogatorio preventivo, non si potrebbe fare a meno di dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare.
Certo, il pubblico ministero potrebbe riproporre la richiesta cautelare dopo la liberazione dell’interessato e la misura potrebbe essere nuovamente disposta, stavolta dopo lo svolgimento dell’interrogatorio preventivo[43]. Ma è chiaro che l’azione cautelare ne verrebbe, comunque, rallentata, a causa di un vizio procedurale legato a valutazioni discrezionali.
Si tenga, comunque, presente che il timore di pregiudicare il procedimento cautelare potrebbe, anche qui, distorcere le valutazioni del giudice del riesame, inducendolo, specie nei casi dubbi, a ritenere comunque presenti le condizioni ostative per l’interrogatorio preventivo: non sarebbe certo la prima prassi deviante generata da un’eccepibile scelta legislativa.
b) Altra situazione è quella in cui il giudice del riesame concordi con il giudice investito dell’originaria richiesta cautelare in merito all’insussistenza dei presupposti per l’interrogatorio preventivo, ma ritenga insufficiente la motivazione adottata al riguardo dall’ordinanza genetica. Sarebbe consentito, in ipotesi del genere, integrare la motivazione al fine di confermare la misura, evitando di dichiarare la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292 comma 3 bis c.p.p.?
A questo quesito, anch’esso rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite[44], alcune decisioni della Corte di cassazione hanno risposto negativamente, osservando che, qualora il tribunale del riesame completasse la motivazione dell’ordinanza genetica, “si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice”[45].
Nell’ordinanza di rimessione, la Quinta Sezione ha giustamente replicato che il potere di integrazione della motivazione è una delle prerogative che l’art. 309 comma 9 c.p.p., in nessun modo toccato dalla l. 114/2024, riconosce al giudice del riesame[46]. È un potere che contrassegna il riesame come impugnazione a pieno effetto devolutivo, e che risulta esercitabile in tutti i sensi: non solo per confutare, ma anche per perfezionare la motivazione a sostegno dell’inapplicabilità dell’interrogatorio preventivo.
Non dimentichiamo, del resto, la peculiare natura della nullità dell’ordinanza cautelare per omesso interrogatorio preventivo: la cui rilevabilità, legata agli stessi presupposti applicativi della misura, viene inglobata nei controlli che spettano al giudice del riesame in merito alla motivazione dell’ordinanza.
4.4. L’interrogatorio preventivo si applica anche nel procedimento cumulativo?
Un’ultima questione rimessa alle Sezioni Unite concerne i margini di applicabilità dell’interrogatorio preventivo nel caso di procedimento cumulativo, in quanto relativo a più persone, oppure alla stessa persona in rapporto a più reati[47].
In evenienze del genere - ignorate dalla l. 114/2024 nonostante che siano frequenti nella prassi - si possono creare delle asimmetrie, laddove le condizioni operative dell’interrogatorio preventivo siano riscontrabili solo per alcune delle imputazioni cautelari, oppure solo per alcuni indagati e non per altri.
Anche qui, il problema nasce dalle scelte operate a monte dal legislatore, che ha voluto introdurre un contraddittorio anticipato calibrato su presupposti discrezionali riferibili a singole persone o a singole fattispecie criminose.
È chiaro che, idealmente parlando, la natura cumulativa del procedimento dovrebbe essere irrilevante: l’interrogatorio preventivo andrebbe svolto in tutti i casi in cui ve ne fossero i presupposti. Ma è agevole replicare che, così facendo, si rischierebbe di pregiudicare l’effetto sorpresa delle misure cautelari in rapporto ai singoli procedimenti in cui il contraddittorio anticipato non risultasse applicabile.
Ebbene, a fronte del silenzio della legge, è inevitabile che sia la giurisprudenza a riempire il vuoto, secondo una dinamica ormai sempre più frequente. Non sorprende certo, dunque, che alcune decisioni della Corte di cassazione propendano per la massima protezione delle indagini, affermando che, in caso di procedimento cumulativo, si dovrebbe rinunciare integralmente al contraddittorio anticipato, senza nessuna distinzione[48].
È consentito obiettare che, in un’ottica di un più equilibrato bilanciamento fra i valori in gioco, sarebbe preferibile distinguere a seconda dell’intensità del legame fra i procedimenti coinvolti. Adottando questo più condivisibile approccio, altre decisioni della cassazione osservano che si potrebbe omettere completamente l’interrogatorio preventivo solo quando i procedimenti avessero ad oggetto reati connessi ex art. 12 c.p.p. o, perlomeno, collegati ai sensi dell’art. 371 c.p.p.; qualora, invece, essi fossero “tenuti insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragioni di opportunità processuale”, “dovrebbero essere trattati in modo differente ai fini cautelari”, praticando il contraddittorio anticipato quando questo fosse prescritto dalla legge[49].
Più specificamente, mi sembra di poter sostenere che la rinuncia integrale all’interrogatorio preventivo in caso di connessione o di collegamento sarebbe una strada obbligata quando il procedimento cumulativo riguardasse la medesima persona: avvertendo previamente quest’ultima della richiesta cautelare in rapporto ad alcuni dei procedimenti, diverrebbe impossibile mantenere la segretezza delle indagini relative agli altri[50].
Altro discorso quando i procedimenti connessi o collegati riguardassero persone distinte: la soluzione della diversificazione del regime cautelare, qui, sarebbe più realisticamente adottabile.
È di questo avviso anche una pronuncia della cassazione, in cui si legge che “la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato, il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati, che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa”. A tal fine - conclude la Corte - si potrebbero emettere “autonome ordinanze cautelari, usando prassi volte a evitare che il previo interrogatorio di un indagato possa compromettere le esigenze di immediata tutela che possano essere ravvisate nei confronti di altro indagato: ad esempio, facendo coincidere l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare con l’avviso finalizzato al previo interrogatorio di coloro nei cui confronti non operano le ragioni di eccezione alla regola”[51].
Certo, non va dimenticato che tale “spacchettamento” del procedimento cautelare complicherebbe ulteriormente l’opera delle procure e degli uffici giudicanti, specie in contesti connotati da pesanti carichi di lavoro[52]. E la via d’uscita, anche in questi casi, potrebbe essere l’aggiramento dell’art. 291 comma 1 quater c.p.p., ritenendo presenti i requisiti ostativi all’interrogatorio preventivo pure in rapporto ai procedimenti in cui essi non fossero, in realtà, così saldi.
5. Come, in un sistema pseudo-accusatorio, le garanzie si trasfigurano
Le storture determinate dall’introduzione dell’interrogatorio preventivo vanno considerate anche in rapporto ad un problema più generale, ormai diventato endemico: quello dell’effetto mediatico delle misure cautelari, tale da concretizzarsi nella loro indebita equiparazione ad una pena da parte dell’opinione pubblica.
Si tratta di una questione indipendente dal modo con cui la l. 114/2024 ha ritenuto di configurare il contraddittorio anticipato, in quanto legata alla difficoltà, nel sistema italiano, di realizzare il prerequisito fondamentale per il buon funzionamento del modello accusatorio, ossia lo svolgimento dei dibattimenti ad una ridotta distanza dalla commissione dei fatti[53].
Il nostro è, in realtà, un processo “pseudo-accusatorio”, in cui l’interrogatorio preventivo rischia di aggravare l’effetto mediatico del procedimento cautelare, trasformandosi, da garanzia quale dovrebbe essere, in un marchio di colpevolezza ancora più forte; uno stigma, in questo caso, derivante non già dall’ordinanza di un giudice, come avviene quando il contraddittorio è posticipato, ma dalla mera richiesta cautelare del pubblico ministero, basata su atti di indagine “diffusi, commentati e giudicati prima ancora che il giudice decida”[54].
In un contesto del genere, vi è anche il pericolo che si allarghino le distorsioni del diritto al silenzio che non di rado affliggono il procedimento cautelare[55]: sollecitata in un momento in cui nessuna misura è ancora stata applicata, la collaborazione con gli organi inquirenti potrebbe assumere un ruolo ancora più decisivo ai fini della sorte dell’indagato.
Si aggiunga che, anche se non era questo l’intento dei compilatori della l. 114/2024, l’introduzione dell’interrogatorio preventivo si inserisce in una tendenza che si sta sempre più consolidando, e che ha trovato una significativa espressione già con la riforma Cartabia.
Alludo alla difficoltà del legislatore, a fronte di un sistema processuale inefficiente, ad imboccare quella che sarebbe la via più razionale: anticipare il momento del giudizio, alleggerendo la fase delle indagini e togliendo le garanzie che, alla prova dei fatti, si rivelino inutili. Si sta, per converso, percorrendo la strada diametralmente opposta. Ci si rassegna ai dibattimenti tardivi e si cerca, piuttosto, di massimizzare il livello di protezione degli indagati nella fase anteriore al giudizio[56].
Qualcuno ritiene che questo sia il miglior modo per rivitalizzare il nostro sistema accusatorio, ma c’è da dubitarne. È vero che i capisaldi del contraddittorio nella formazione della prova e della separazione delle fasi non ne sono intaccati; ma si inietta un veleno suscettibile, a poco a poco, di eroderne le fondamenta. Le garanzie di cui stiamo parlando, infatti, accumulate nella fase delle indagini, si espongono al pericolo di perdere la loro identità, di trasfigurarsi nelle tutele tipiche dei sistemi inquisitori: vale a dire, in garanzie funzionali alla pronuncia di decisioni basate su conoscenze formate senza il contraddittorio.
Non bisogna sottovalutare le implicazioni di tale dinamica, che potrebbe sovvertire i già fragili equilibri su cui si regge il nostro sistema accusatorio. In presenza di un elevato livello di protezione dei diritti già nelle battute iniziali del procedimento - si potrebbe sostenere - perché si dovrebbe assicurare il massimo delle garanzie anche nella successiva fase dibattimentale?
Non è da escludere che una riforma come quella dell’interrogatorio preventivo, con il passare del tempo, possa contribuire a rafforzare questa convinzione.
[1] Testo della relazione, integrata ed aggiornata, svolta all’incontro “Sterilizzazione del diritto di difesa” (Treviso, 19 settembre 2025), organizzato dalla Camera Penale Trevigiana. Ringrazio per le proficue discussioni sul tema le colleghe e i colleghi Rossano Adorno, Fabio Alonzi, Guido Colaiacovo, Giuseppe Della Monica, Maria Lucia Di Bitonto, Paolo Moscarini ed Elena Valentini, membri del Gruppo di lavoro “Misure cautelari” istituito dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale.
[2] Si ricordino i restyling operati, in particolare, dalla l. 8 agosto 1995, n. 332, e dalla l. 16 aprile 2015, n. 47.
[3] Cfr. i dati rinvenibili nel Ventunesimo Rapporto Antigone, in www.rapportoantigone.it.
[4] Si è, così, estesa la soluzione già adottata dall’art. 289 c.p.p. in relazione alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
[5] Cfr., fra i molti, M.L. Di Bitonto, Libertà personale dell’imputato e “giusto processo”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 884 s.; L. Giuliani, Autodifesa e difesa tecnica nei procedimenti de libertate, Cedam, 2012, p. 286 s.; A. Marandola, L’interrogatorio di garanzia: dal contraddittorio posticipato all’anticipazione delle tutele difensive, Cedam, 2006, p. 628 s.
[6] Cfr. G. Giostra, Prima lezione sulla giustizia penale, Laterza, 2020, p. 44 s.; P. Moscarini, Riflessioni per una riforma del sistema cautelare penale, in Proc. pen. giust., f. 4, 2025, p. 695 s.
[7] Si veda Cass., Sez. V, 24 ottobre 2025, n. 1612.
[8] Se la domanda cautelare venisse proposta dopo l’esercizio dell’azione penale, si dovrebbe procedere con l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. Si vedano, sul punto, le osservazioni critiche di P.P. Paulesu, L’autodifesa cautelare anticipata: un antidoto agli abusi coercitivi?, in Sist. pen., f. 6, 2025, p. 125 s.; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio” in materia cautelare: poche idee, ma confuse, in legislazionepenale.eu, 17 febbraio 2025, p. 23 s.
[9] In particolare, associazione mafiosa o terroristica, gravi reati associativi, tratta di esseri umani, pedopornografia, stragi, sequestri, omicidi.
[10] Evenienza espressamente esclusa dall’art. 294 comma 1 c.p.p.
[11] Il comma 3 bis prevede altresì la nullità dell’ordinanza cautelare anche come conseguenza della nullità dell’interrogatorio stesso, in ragione della violazione dei commi 1-septies e 1-octies dell’art. 291 (relativi al contenuto dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio e all’avviso di discoverydegli atti a supporto della misura cautelare).
[12] In genere si tratta di ventiquattro ore, prorogabili a certe condizioni. Si vedano le sez. 24 e 41-42 del Police Criminal Evidence Act 1984 inglese, e gli artt. 62-2 s. del Code de procédure pénalefrancese. Cfr., al riguardo, L. Giuliani, La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana, in Rev. Bras. de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, 2021, p. 1571.
[13] Nonostante che essa non sarebbe in contrasto con l’art. 5 § 1 lett. c CEDU, che consente l’arresto o la detenzione anche solo sulla base di “motivi plausibili di sospetto” della commissione di un reato, a prescindere dalla presenza di specifiche esigenze cautelari. A favore dell’introduzione del fermo preventivo nel nostro sistema v. P. Moscarini, Riflessioni per una riforma, cit., p. 700 s.
[14] Cfr. M. Gialuz, Le novità della “manovra Nordio” in materia processuale: quando l’ideologia rischia di provocare un’eterogenesi dei fini, in sistemapenale.it, 22 luglio 2024; P. Moscarini, Riflessioni per una riforma, cit., p. 697 s.; A. Sanna, Le novità del procedimento cautelare: l’interrogatorio anticipato e il giudice collegiale, in Proc. pen. giust., f. 2, 2025, p. 344 s.; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 11 s.
[15] Ad esempio, la criminalità economica e i delitti contro la pubblica amministrazione, manifestando la scelta politica del Governo di incrementare le garanzie processuali in rapporto a quelle tipologie di illeciti: cfr. G. Illuminati, Le modifiche al processo penale nel d.d.l. Nordio: una prima lettura, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2023, p. 893; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 14 s.
[16] Cfr. G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio di garanzia. Appunti sul d.d.l. Nordio, in Pen. dir. proc., f. 1, 2024, p. 65; C. De Robbio, D.d.l. Nordio: l’interrogatorio prima della misura cautelare e l’elefante nella stanza, in giustiziainsieme.it, 25 giugno 2024.
[17] Delitti la cui selezione rischia, peraltro, di essere arbitraria, generando irragionevoli sperequazioni: v. P. Bronzo, Brevi note sul “disegno di legge Nordio”, in sistemapenale.it, 12 aprile 2024; G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio, cit., p. 66 s.
[18] Cfr. Cass., Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 95548. In dottrina, v. G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio, cit., p. 66; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 18 s.
[19] Cfr. v. P. Bronzo, Brevi note, cit.; G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio, cit., p. 66; P. Moscarini, Riflessioni per una riforma, cit., p. 698; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 12.
[20] V., fra le molte, Cass., 95548/2025; Id., Sez. I, 30 giugno 2023, n. 36255; Id., Sez. III, 1° aprile 2014, n. 29966.
[21] Ritengono, invece, che in casi del genere il giudice dovrebbe rigettare la richiesta cautelare G. Illuminati, Le modifiche al processo penale, cit., p. 894; A. Sanna, Le novità del procedimento cautelare, cit., p. 347.
[22] Cfr. E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 12. Discrezionalità che permarrebbe anche qualora, come suggerito in una prospettiva de iure condendo da G. Colaiacovo-G. Della Monica, L’anticipazione dell’interrogatorio, cit., p. 65, si ancorasse il divieto di anticipare l’interrogatorio “non al tipo di esigenza ravvisabile in concreto, bensì alla sua effettiva rilevanza, vietando la discovery anticipata della richiesta cautelare solo nel caso in cui si dovessero profilare pericoli imminenti – e non solo attuali – di inquinamento delle prove, di fuga dell’indiziato o di protrazione dell’attività criminosa”. Tale soluzione, pur avendo il pregio di uniformare la disciplina dell’anticipazione del contraddittorio in rapporto a tutte le esigenze cautelari, sconterebbe però l’enorme elasticità della valutazione di imminenza del pericolo, suscettibile delle più varie forzature.
[23] Alludo alle varie riformulazioni che hanno fin qui contraddistinto la storia delle tre lettere dell’art. 274 c.p.p.
[24] Cfr. Cass., Sez. VI, 12 giugno 2025, n. 27815; Id., Sez. V, 22 gennaio 2025, n. 12857. In questo senso v. già G. Spangher, Il d.d.l. Nordio in materia cautelare: ombre e dubbi, in giustiziainsieme.it, 6 settembre 2023. Del resto, l’art. 291 comma 1 quater c.p.p. prescrive l’adozione del contraddittorio anticipato “prima di disporre la misura”.
[25] Così Cass., 27815/2025; Id., 12857/2025.
[26] Cass., 1612/2025, § 4.3.
[27] A favore di questa tesi, v. R. Muzzica, Le prime sentenze della Cassazione in tema di interrogatorio preventivo, in sistemapenale.it, 25 marzo 2025, da cui è tratta la frase riportata tra virgolette.
[28] Mi riferisco a Cass., Sez. II, 12 giugno 2025, n. 26920.
[29] Cfr. A. Marandola, Troppi i dubbi sulle garanzie dell’interrogatorio cautelare anticipato, in sistemapenale.it, 10 maggio 2024; P.P. Paulesu, L’autodifesa cautelare, cit., p. 130. In giurisprudenza, v. Cass. 26920/2025.
[30] Si veda Cass., 1612/2025, § 7 s.
[31] Cioè la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se la nullità si è verificata in giudizio, la deliberazione della sentenza del grado successivo.
[32] Cfr. Cass., 26920/2025, secondo cui l’eccezione di nullità sarebbe proponibile nell’ambito del successivo giudizio di riesame solo se fosse stata “previamente sollevata in sede di interrogatorio di garanzia e respinta dal giudice”.
[33] Cfr. Cass., Sez. VI, 27 giugno 2025, n. 27080; Id., Sez. VI, 20 marzo 2025, n. 17916. In dottrina, cfr. L. Ludovici, L’interrogatorio anticipato ex art. 291 c. 1-quater c.p.p.: un anno dopo, in Pen. dir. proc., f. 3, 2025, p. 665 s.
[34] Laddove l’obbligo di svolgere l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. è dovuto al mero fatto dell’avvenuta applicazione della misura cautelare.
[35] Diverso il discorso per la nullità dell’ordinanza determinata dall’interrogatorio preventivo non omesso, ma svolto in violazione delle norme relative al contenuto dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio e all’avviso di discovery degli atti. Essa, infatti, ricollegata dall’art. 292 comma 3 bis alla nullità dell’interrogatorio, discende dalla violazione di adempimenti procedurali indipendenti dalla verifica sui presupposti applicativi della misura. E, dal momento che l’interessato, in questi casi, assisterebbe al compimento dell’atto viziato, dovrebbe essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 comma 2 c.p.p., nel corso dello stesso interrogatorio: cfr. L. Ludovici, L’interrogatorio anticipato, cit., p. 666 s.
[36] Essa non parrebbe rilevabile d’ufficio: caratteristica, quest’ultima, espressamente prevista dall’art. 292 c.p.p., al comma 2, solo in rapporto alla nullità che discende dalla violazione delle norme relative al contenuto dell’ordinanza cautelare.
[37] La nullità potrebbe essere dedotta tramite il ricorso in cassazione a seguito della proposizione del riesame solo qualora fosse già stata eccepita e respinta nell’ambito di quest’ultimo: in merito a tale principio, ricavabile dall’art. 606 comma 3 c.p.p., v. in generale Cass., Sez. III, 26 ottobre 2021, n. 41786. Il vizio non sarebbe, invece, deducibile attraverso la richiesta di revoca o di sostituzione ex art. 299 c.p.p. sulla base di fatti sopravvenuti, di cui l’ordinanza genetica non avrebbe potuto tenere conto al momento di decretare l’assenza delle condizioni per applicare l’interrogatorio preventivo.
[38] Cfr. Cass., 1612/2025, § 8.
[39] Così Cass., 95548/2025.
[40] Nullità, come si è visto nel paragrafo precedente, eccepibile anche per la prima volta con la richiesta di riesame.
[41] Un’implicazione, dunque, concettualmente diversa dalla perdita di efficacia della misura che l’art. 302 c.p.p. ricollega all’omissione dell’interrogatorio di garanzia. Per le relative conseguenze dal punto di vista della riparazione ex art. 314 c.p.p., v. A Monti, L’omesso interrogatorio preventivo tra invalidità dell’ordinanza cautelare e ingiustizia della detenzione, in corso di pubblicazione in Cass.pen., 2025.
[42] Cfr. Cass., 95548/2025, da cui sono prese anche le espressioni riportate tra virgolette; Cass., sez. II, 9 gennaio 2025, n. 5548; Id., Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 9113. In dottrina v. L. Forte,L’interrogatorio preventivo dopo la riforma“Nordio”: patologie e rimedi del nuovo contraddittorio anticipato, in Dir. pen. proc., 2025, p. 966 s.; L. Ludovici, L’interrogatorio anticipato, cit., p. 663 s.
[43] Mutatis mutandis, l’art. 302 c.p.p. prevede che, a seguito dell’inefficacia della misura in caso di omesso svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, dopo la liberazione “la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275”.
[44] Cfr. Cass., 1612/2025, § 5 s.
[45] Cass. 17916/2025.
[46] Fatto salvo l’annullamento dell’ordinanza in caso di motivazione totalmente mancante o priva di autonomia. Si veda Cass., 1612/2025, § 5.2.
[47] Cfr. Cass., 1612/2025, § 6 s.
[48] Cfr. Cass., Sez. II, 13 giugno 2025, n. 26171; Id., Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 19068.
[49] Cfr. Cass., 26920/2025. Analogamente, v. R. Muzzica, Le prime sentenze, cit.
[50] In senso diverso v. L. Ludovici, L’interrogatorio anticipato, cit., p. 20 s.
[51] Cass., 27080/2025.
[52] Si rinvia alle considerazioni espresse da C. De Robbio, Interrogatorio preventivo: istruzioni per l’uso, in giustiziainsieme.it, 28 ottobre 2024, e da E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 41 s.
[53] Si veda, sul punto, M. Daniele, Patogeni del processo accusatorio e possibili terapie, in A. Gaito-G.P. Voena (a cura di), Ricordando Giovanni Conso, Pisa University Press, 2025, p. 344 s.
[54] F. Petrelli, Interrogatorio e condanna “preventivi”, un cortocircuito pericoloso, in ilfoglio.it, 21 luglio 2025.
[55] Cfr. L. Marafioti, Interrogatorio preventivo, un primo bilancio, in Pqm, f. 78, 17 settembre 2025; P.P. Paulesu, L’autodifesa cautelare, cit., p. 129 s.; E. Valentini, Le novità della “legge Nordio”, cit., p. 7
[56] Risponde a questa logica il rafforzamento del vaglio preliminare dell’accusa introdotto dalla riforma Cartabia, volto a potenziare il diritto ad ottenere il proscioglimento prima dello svolgimento del dibattimento: v. M. Daniele, La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica, in Sist. pen., f. 7-8, 2023, p. 21 s.
Immagine: Bruno Munari, Speak Italian. The fine art of the gesture: a supplement to the Italian dictionary, 2005.
