ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
*Intervento di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo al IV Congresso di Area DG “Il ruolo della giurisdizione all’epoca del maggioritarismo”.
Grazie ad Area e grazie alla qualità di questo congresso. Grazie al fatto che il congresso si svolge a Palermo, perché Palermo quando si parla di giustizia non è una sede come le altre. Questa è la sede dove ci sono stati i nostri caduti; ogni volta che si parla di giustizia qui, lo si deve fare pensando a chi sulla giustizia non solo ha lavorato ma immolato la sua vita. Quindi con rispetto, e questo noi lo stiamo facendo, con ragionevolezza, con la forza di dare dei contributi, e contributi qui ne ho sentiti molti, peraltro molti ampiamente condivisibili su temi che sono già stati trattati e che quindi io sintetizzo anche perché a quest'ora mi pare giusto farlo nella maniera più rapida possibile.
Prima di tutto separazione delle carriere.
Questa è una cosa, è già stato detto, in particolare dal presidente Conte, che davvero insomma siamo ancora a parlare di un tema sul quale si è votato quattordici mesi fa e abbiamo sentito che cosa ne pensa il corpo elettorale; votano in Italia cinquantuno milioni di cittadini, si sono recati alle urne il venti per cento di questi cittadini, hanno votato a favore di quella normativa, per l'abolizione di quella normativa, sei milioni di cittadini ma il dato significativo è che hanno votato contro due milioni e mezzo di cittadini, cioè di una minoranza, una minoranza che è pari quasi alla metà di quella maggioranza, si è manifestata contraria. Allora, se noi sommiamo, lo possiamo fare, una parte di quelli che andrebbero a votare con quelli che hanno votato contro, capiamo quanto, nell'opinione pubblica, conta il tema della separazione delle carriere.
Separazione delle carriere, lo abbiamo già detto, porta a una manifesta violazione all'articolo 3 della Costituzione perché, c'è poco da dire e anche poco da scrivere in questa situazione ma non c'è alcun dubbio che un pubblico ministero separato dal giudice da qualche parte lo si deve mettere e la collocazione a quel punto diventa naturale: subordinato all'Esecutivo.
E subordinato all'Esecutivo vuol dire discrezionalità dell'azione penale e si tornava a quello che si diceva; perché le strade sono solo queste, perché anche io mi spaventerei di un pubblico ministero che non risponde davvero a nessuno. Per cui la separazione delle carriere non si farà ma quando mai si dovesse fare, vorrei vedere qual è l'ulteriore conseguenza di queste e mi chiederei poi davanti ai processi, perché i processi, qualunque sia il sistema processuale, non sono mai perfetti quindi ci sarà, ci sarebbe, anche in quella situazione qualcuno che avrebbe di che lamentarsi: ma come, dopo che abbiamo separato le carriere, che abbiamo realizzato la perfezione della giurisdizione, continuiamo ancora ad avere errori giudiziari? ad avere qualcuno che paga senza ragione o in forza di un errore?
Sono due cose diverse. Davvero la separazione delle carriere non serve a nulla se non a questo e sottolineo su questo punto soltanto un altro tema, perché noi abbiamo parlato dell’art. 110 Cost. centododici, abbiamo parlato del 101, del 104, ma l'articolo 109 della Costituzione per come lo si vuole modificare implica la perdita di controllo da parte del Pubblico Ministero della polizia giudiziaria perché quella riserva di legge che si inserisce lì dove oggi c'è scritto che la polizia giudiziaria è alle dipendenze funzionali del Pubblico Ministero senza se e senza ma diventa con i tanti ma della legge ordinaria. Una polizia giudiziaria che non dipende dal Pubblico ministero, una polizia giudiziaria debole lei davanti all'Esecutivo, perché tutti quelli che qui hanno fatto il Pubblico Ministero sanno quanto è stato importante le volte in cui si è esonerato l'ufficiale di polizia giudiziaria dal riferire l’informazione alla sua scala gerarchica, a tutela sua ed a tutela delle indagini, in qualche misura anche a tutela della scala gerarchica che ha evitato possibili ulteriori incriminazioni.
Il sistema è questo ed è un sistema che ha funzionato. Palermo è testimone di trenta e oltre anni di lotta alla mafia fatta da magistrati che hanno diretto le indagini e dalla polizia giudiziaria di altissima qualità che le ha fatte, ma senza il binomio magistrati che dirigono le indagini in maniera autonoma e polizia giudiziaria che le esegue, i risultati che sono stati conseguiti in questi trent'anni non sarebbero stati possibili e non sarebbero stati possibili per una ragione che riguarda l'in sé delle mafie.
Se le mafie non sono soltanto criminalità organizzata di tipo gangsteristico ma sono soprattutto relazione con mondi altri, che sono quello della politica, che sono quello dell'economia e dell'imprenditoria, il freno a questo tipo di iniziative investigative sarebbe arrivato e sarebbe arrivato proprio da quei mondi attraverso i loro rapporti con la politica, quei rapporti con la politica che l'attuale Costituzione e, come dire, in qualche misura tiene lontani dalle funzioni della polizia giudiziaria perché la responsabilità di quella indagine non è della politica, non è dell'Esecutivo ma è del Pubblico Ministero. Questo è un valore che va salvaguardato, perché ha dato prova di essere un valore importante e perché è un valore che ci consente di proseguire in quella lotta incessante che qui, a Palermo, lo dico da Procuratore della Repubblica, abbiamo iniziato a fare trent'anni fa quando ero sostituto ed io c'ero quando sono esplose le autostrade e i palazzi di Palermo e lo dico oggi, dopo i risultati che il mio ufficio, grazie alle forze di polizia, ha conseguito, che io ritengo essere perché loro li hanno fatto straordinari, perché segnano una chiusura di un ciclo. Ma sia chiaro anche questo, approfitto di questa sede per dirlo, la cattura di Matteo Messina Denaro il sedici gennaio di quest'anno segna sì la fine di un ciclo ma nessuno possa pensare, lo dico anche qui che segni la fine dalla lotta alla mafia perché la mafia noi lo sappiamo, noi lo sappiamo da quello stesso giorno, dalle intercettazioni di quello stesso giorno, da quel momento ha iniziato a rielaborare nuove strategie e loro ci sono, noi ci siamo e siamo più forti di loro ma dobbiamo avere consapevolezza di quello che c'è e di quello che può accadere. E allora se il problema non è la separazione delle carriere ma è ma è cosa diversa e dobbiamo porci il problema di cosa sono le cose diverse di cui dobbiamo parlare: intanto il fermo biologico perché, lo ricordava l’Onorevole Serracchiani, l'abuso d'ufficio è stato modificato l'ultima volta nel 2020, la prescrizione non mi ricordo più ho dovuto consultare i vari codici 2005, 2017, 2020, il sistema delle intercettazioni dal 2017 con tutta una serie di modifiche, la disciplina della custodia cautelare costantemente negli ultimi venti anni. Ora, qualunque sistema giuridico ha bisogno di assestarsi, noi dobbiamo vedere prima se le cose funzionano e poi modificare quello che si può e che si deve modificare, perché nulla è immodificabile; certamente però dobbiamo essere concreti se tutti vogliamo fare sì che il sistema funzioni e allora questo sistema deve essere criticato nelle parti in cui deve essere criticato ma prima bisogna vedere se funziona. Ho tutti i dubbi del mondo sull'attuale sistema di prescrizione: però io vedo nel concreto che il fatto di sapere che, dopo il primo grado di giudizio, il processo non si prescrive più, comincia a contare persino in quei reati per i quali Palermo, come dire è distratta, quelli che si puniscono con decreto penale di condanna e che fino a poco fa nessuno avrebbe mai pensato di pagare la cifra che si sarebbe, che si deve versare come sanzione beh si comincia a pagare, anche lì che è un fatto incredibile ma siccome si sa che l'azione penale non si prescrive più dopo la decisione del giudice, qualcuno comincia a farsi due conti e dire beh, forse mi conviene pagare piuttosto che aspettare che qualcuno me lo venga a chiedere. Non è la rivoluzione ma sono segnali.
E allora dov'è che bisogna veramente lavorare? Eh, lo si dice tutti, però poi in concreto il tema è quello delle risorse. Le risorse, che sono quelle umane: mille cinquecento magistrati in meno; non potrà mai funzionare un sistema accusatorio come quello verso il quale si punta con mille cinquecento magistrati in meno. Una quantità di personale amministrativo che manca, sterminata, che deve essere formata. Perché non basta prendere la gente che prima lavorava presso, dico io, la Regione Veneto, per citarne una a caso, e poi metterlo nei tribunali, se prima non gli spieghi che cosa devono fare: questo vuol dire formazione, creare professionalità. E poi le risorse non devono solo essere aumentate, devono essere razionalizzate. Perché un tema di cui sento parlare è quello della riapertura dei piccoli tribunali, perché la giustizia di prossimità è importante ma quella non fa giustizia di prossimità, quella dà la possibilità, dà la possibilità al cittadino di presentare la denuncia o di iniziare la causa ma nessuno gli dice quando finirà quella causa, che non finirà perché i tribunali sotto un certo numero di magistrati non possono funzionare in natura per quello che è il nostro sistema. Quindi bisogna avere il coraggio di tornare e di invertire la rotta non aprire piccoli tribunali ma accorpare i tribunali, individuare lo standard medio di magistrati che servono per quei tribunali, creare anche in questo modo un recupero di risorse e nuovi investimenti per quei nuovi tribunali; altrimenti continueremo a, come dire, a fare inaugurazioni di sedi e saremo ben felici di quelle inaugurazioni ma i processi non si faranno e non si faranno quelli né quelli degli altri.
A proposito di risorse, l'investimento sul piano tecnologico è davvero fondamentale. Quando io ho lasciato il palazzo di giustizia di Palermo, diversi anni fa, per assumere altre funzioni, il primo palazzo era pieno di gente; quando sono tornato ho visto che la gente era molto di meno e il primo pensiero è stato per i miei colleghi: questi non lavorano, ma non è così naturalmente! E’ che, intanto, il processo civile è diventato una cosa altra, una cosa che non si fa più dentro il palazzo di Giustizia che si farà altrove, allora noi dobbiamo prendere consapevolezza di questo. Lo sforzo verso la informatizzazione dei processi è uno sforzo decisivo, perché ci consente di avere le risorse per fare i processi di qualità. L'accusatorio è un tema che richiede qualità e la qualità richiede soldi e i soldi sono questo e se non riusciamo a fare queste cose allora al servizio giustizia abbiamo veramente fatto qualche cosa di importante.
Concludo perché, come si dice l'ora è tarda, perché poi dobbiamo parlare anche di noi naturalmente. Perché noi dobbiamo chiedere e pretendere dalla politica, perché il compito è suo se ciascuno deve fare la sua cosa allora è giusto che noi si chieda quello che ci serve per fare funzionare la macchina però poi non basta perché poi dobbiamo guardarci in casa e ragionare su tutte le riforme che si stanno verificando e prendere il bene dalle cose e separarlo dal male. Io, sul tema delle Procure sono molto attento; è vero, io sono un Procuratore quindi sono di quelli, come dire, che dirige e che quindi è cattivo per definizione. Però, immaginare nelle procure un potere diffuso fra i sostituti secondo me indebolisce fortemente l'indipendenza esterna della magistratura; l'indipendenza interna si salvaguarda attraverso norme di controllo e procedure trasparenti che riguardano il Pubblico ministero, il Procuratore della Repubblica e che devono essere amministrate dall'interno dell'ufficio e dal Consiglio Superiore dalla Magistratura. Ma attenzione, perché avere tanti piccoli Pubblici Ministeri ciascuno, asseritamente, autonomo e indipendente li mette nelle mani, tranne naturalmente le eccezioni, li mette nelle mani di poteri che poi noi non controlliamo che possono essere la polizia giudiziaria in qualche modo che crea rapporti di particolare qualità e interesse con alcuni, che possono essere quelli più deboli che ne risentono anche in termini di pavidità della loro azione; quindi discutiamo e teniamo aperto il confronto sul tema delle Procure.
Ma il tema delle Procure dobbiamo avere presente che non è la stessa cosa del tema del giudicante da questo punto di vista. Perché, e ce lo insegna proprio la storia della lotta alla mafia, la lotta alla mafia non si può fare per singoli magistrati ma si deve fare per gruppi di magistrati, dove il valore fondamentale è quello del coordinamento ma è un valore fondamentale che richiede che, dopo il coordinamento, ci sia la responsabilità e la responsabilità deve essere data in capo ai Procuratori della Repubblica con un' accortezza: perché quello che si sta verificando in questo momento è anche una gerarchizzazione di altro tipo, cioè esterna. L'ultima legge, quella in materia di codice rosso approvata, tutti contenti ma in realtà crea soltanto criticità agli uffici e non risolve assolutamente il problema della tutela delle donne, perché io avoco un procedimento a un collega che nei tre giorni non ha sentito la persona informata sui fatti, dopodiché si innesta una sub procedura perché con quella ragione di spiegarmi per quale ragione non l'ha fatto, io allora prendo l'altra collega che pure lei è in ritardo di tre giorni le tolgo il procedimento e li riassegno, perché non è pensabile che sia io quello che poi deve sentire le persone offese, visto che c'ho altri problemi compreso quello di autorizzare i comunicati stampa ma questa è un'altra storia. Ecco, quindi abbiamo creato nuova burocrazia. Ma, dicevo, la storia è quella che ci insegna che i procedimenti complessi si fanno con più magistrati, con soggetti responsabili che li dirigono, li dirigono secondo la regola della democrazia e non dell'autocrazia naturalmente ma è un passaggio fondamentale. Infine, e davvero concludo, a tutti noi una sola raccomandazione che viene da Leonardo Sciascia: dal dialogo fra il Procuratore della Repubblica e il vecchio professore Franzò, che lo interroga, che è una pagina, questa sì, che va mandato a memoria da tutti i magistrati della Repubblica: “Il magistrato scoppiò a ridere, l'italiano ero piuttosto debole in italiano ma, come vede, non è poi un gran guaio. Sono qui, Procuratore della Repubblica. L'italiano non è l'italiano, è il ragionare disse il professore. Con meno italiano lei starebbe forse ancora più in alto: la battuta era feroce, il magistrato impallidì e passo a un duro interrogatorio”.
Forse non molti ne conoscono la denominazione che ha assunto allo spirare del secolo scorso, ma tutti noi siamo incorsi almeno una volta in quel fallo cognitivo che, facendoci sopravvalutare le nostre conoscenze relativamente ad un determinato tema, ci induce a pronunciarci su di esso, supponendo di averne pienamente titolo. Dalla fine del secolo scorso questa distorsione auto-percettiva ha preso il nome di "Effetto Dunning Kruger" (EDK), eponimi due psicologi statunitensi che nel 1999 pubblicarono un articolo con il quale portarono all’attenzione degli studiosi di settore il frequente fenomeno per cui soggetti inesperti o incompetenti in un determinato ambito ritengono comunque di avere cognizioni adeguate per esprimere fondate e interessanti considerazioni al riguardo. Le persone incompetenti, sostengono questi studiosi, «non solo giungono a conclusioni sbagliate […] ma la loro incompetenza li priva dell’abilità di rendersene conto». Sovente, infatti, le abilità «che generano competenza in un dato campo sono spesso le stesse abilità richieste per poter valutare» la propria e l’altrui (in)competenza. Nonostante qualche mistificante vulgata dell’EDK, questa inconsapevolezza che ci induce a pronunciarci, anche con una certa perentorietà, in materie delle quali non abbiamo un’adeguata conoscenza (dalla medicina alla giustizia, dalla politica economica alla politica estera, dal calcio alla meteorologia), non ha a che fare con il livello intellettivo o culturale. Fattori ambientali, sociali, relazionali ci sospingono letteralmente, nonostante lo scarso governo di una determinata materia, ad esprimere il nostro parere, che presumiamo significativo e condivisibile.
Ovviamente, la diffusione pervasiva dei social media costituisce una “tentazione” ulteriore ad interloquire su quasi tutto, con l’aggravante che i ritmi di questa comunicazione sollecitano quello che Daniel Kahneman chiama Sistema 1; quello, cioè, che presiede alle nostre risposte istintive e poco ponderate, non essendo ritmi compatibili con il Sistema 2, quello deputato alla riflessione e all’approfondimento critico. Ci si ferma quasi sempre all’ «illusione dell’evidenza», che, come stato magistralmente ammonito, «è l’ostacolo maggiore contro cui si spunta troppo spesso lo spirito critico, il divano più comodo su cui la pigrizia dell’intelletto beatamente si adagia» (Bruno de Finetti, "L’invenzione della verità").
Se le cose stanno così, si spiegano senza difficoltà le banalizzazioni che problemi anche delicati subiscono nel network sociale creato dalla comunicazione via smartphone.
Meno agevole è comprendere le ragioni che inducono i talkshow di approfondimento dei principali problemi di attualità ad invitare soggetti incompetenti rispetto al tema trattato. Figure anche significative nel loro settore di appartenenza (politologi, criminologi, biologi, scrittori, filosofi, economisti, sportivi, attori, personaggi dello spettacolo, magistrati, e via almanaccando) vengono interpellati su questioni rispetto alle quali vantano un’approfondita incompetenza.
Certo, talvolta ospitando il personaggio famoso si punta scopertamente ad aumentare l’audience; altre volte si vuole offrire l’occasione all’interlocutore, di cui quell’emittente in passato si è avvalsa per approfondire argomenti sui quali lo stesso era competente, di presentare il suo ultimo libro o il suo ultimo spettacolo o la sua ultima iniziativa.
Forse, però, non si è lontano dal vero se si ritiene che il coinvolgimento nel confronto dialettico di soggetti incompetenti, ancorché non conosciutissimi, risponde anch’esso a strategie di marketing, sebbene meno immediatamente evidenti.
L’incompetente, infatti, tanto più se dialetticamente esuberante e sanguigno, procura spesso un sensibile innalzamento dello share, garantendo toni frontali ed accesi molto apprezzati in questa stagione del dibattito pubblico.
L’incompetente quasi sempre semplifica sino alla banalizzazione, non coglie implicazioni e sfumature, ha un approccio di intransigente contrapposizione: si dimostra incapace, insomma, di un dialogo articolato e costruttivo. Si esprime spesso sbattendo perentoriamente il suo pugno verbale sul tavolo del dialogo. Propizia lo scontro. Fatalmente, agli argomenti si sostituiscono le affermazioni perentorie, l’enfasi retorica, gli slogan, i punti esclamativi.
Una prospettazione semplicistica e oppositiva ha molto presa sul pubblico per una duplice ragione: i termini del problema, spesso travisati, vengono rappresentati in una forma elementare, per così dire ad assorbimento istantaneo, non richiedendo sforzo di comprensione; lo scontro dialettico frontale - ancorché spesso contenutisticamente inconsistente, quando non fortemente manipolativo - induce coinvolgimento emotivo: certi moderni gladiatori verbali risvegliano nell’enorme arena mediatica antiche, mai sopite, perverse passioni. Una partecipazione emotiva che l’argomentare rigoroso e approfondito non riesce certo ad assicurare. La competizione ha sostituito la competenza, come ha scritto Valerio Magrelli. E nella competizione mediatica vince chi alza di più la tensione emotiva, chi aumenta i decibel, chi ingrandisce caratteri e titoli di stampa.Persino le agenzie delle previsioni meteorologiche per guadagnare, sgomitando, il proscenio dell’attenzione popolare fanno ricorso a titoloni allarmistici.
Quando riguarda la cosa pubblica, il fenomeno in questione assume forse espressioni meno accentuate, ma di certo più deprimenti, tenuto conto dell’importanza del bene su cui si controverte. Anche a voler tralasciare, per non cedere allo sconforto, la preoccupante capacità di mobilitazione che l’influencer di turno (modella, calciatore, attore, cantante) - in possesso di una popolarità inversamente proporzionale alla competenza - riesce ad ottenere su temi di particolare rilevanza sociale, assistiamo quotidianamente a patetiche comparsate mediatiche con le quali personaggi politici spesso del tutto ignari della materia su cui disquisiscono, recitano secondo copione la frasetta di circostanza con cui andrebbe risolto il problema del momento: uno stucchevole psittacismo da manuale. Non esistono precisazioni, condizionali, incertezze, concessioni al dissenso, oneste prospettazioni di controindicazioni, ammissioni di migliorabilità della soluzione proposta o di aspetti apprezzabili in quella avversata. Si prospetta una realtà manichea impermeabile al dubbio. Eppure, per quanto ci si possa impegnare, nessuno riuscirà mai a dire o fare tutte le cose in modo giusto o tutte le cose in modo sbagliato. Quanto sarebbe più credibile un filogovernativo che ammettesse “la decisione presa dalla maggioranza necessita in effetti, come suggerisce la minoranza, di un ripensamento in punto di…” o un oppositore che ravvisasse nella tale iniziativa del governo alcuni aspetti senz’altro positivi. Sarebbero entrambi più creduti quando si trovassero ad ostentare propri meriti o a denunciare altrui deficienze. In questo confronto da stadio, invece, il dibattito pubblico scade a contesa, in cui prevale la prontezza nella battuta, la telegenìa, la rissosità verbale, l’incompetenza banalizzante spesso in sintonia con quella del telespettatore e del lettore, che quasi sempre ha in uggia la complessità e il dubbio. Problemi difficili hanno così risposte semplici e sbagliate. Qualcuno, parafrasando, penserà: “è la democrazia, bellezza!”. No, non è la democrazia, ma la sua degenerazione caricaturale: la “tifocrazia”. Ci si divide seguendo non la luce di una idea o di un ideale, ma la schiena di uno dei pifferai del momento.
* da Avvenire, 21 luglio 2023.
*Intervento al IV Congresso Area DG di Maria Cristina Ornano - Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
L’esecuzione penale versa nel nostro Paese in una situazione di crisi profonda che non riguarda solo il sistema penitenziario, ma investe per intero il settore.
I numeri sono più eloquenti di qualunque ragionamento.
Problema ormai strutturale è quello del sovraffollamento carcerario.
L’esame della serie storica della presenza negli istituti e i dati statistici aggiornati al luglio 2023 mostrano come i detenuti in carcere a quella data hanno raggiunto il numero di 57.749 a fronte di una capienza regolamentare calcolata secondo le indicazioni della CEDU a 51.403 posti.
La serie storica attesta come a partire dal 1992 la popolazione carceraria sia progressivamente aumentata, riducendosi a seguito dell’indulto, ma riprendendo poi inesorabilmente ed esponenzialmente a crescere fino a superare nel 2010 la soglia dei 65.000 reclusi.
Da allora il tasso di sovraffollamento si è abbassato grazie a interventi normativi “sfollacarcere”, ma tra il 2012 e il 2022 il tasso medio di affollamento è stato pari a circa 57.000 persone; preoccupa, da ultimo, che il tasso, abbassatosi di poco nei limiti della capienza regolamentare con l’emergenza COVID e i provvedimenti emergenziali che ne sono seguiti, abbia ripreso dal 2022 ad ascendere proseguendo in questa linea anche nel 2023. È prevedibile che a breve supereremo inesorabilmente il tetto delle 60.000 presenze, riproducendosi così dentro il carcere una situazione di disagio analoga a quella che nel 2013 aveva comportato la condanna dell’Italia in sede europea per trattamento inumano e degradante.
Cresce, quindi, il sovraffollamento carcerario. E questo è un problema molto serio, perché solo un carcere con numeri non elevati e di dimensioni adeguate consente di dare effettività ai principi costituzionali in materia di pena e, in particolare, al finalismo rieducativo della pena affermato dall’art. 27 Cost. con i suoi corollari: della sua umanizzazione e del minor sacrificio possibile, della personalità della pena e dell’individualizzazione del trattamento. Di converso, sovraffollamento non significa solo minor spazio pro capite disponibile, ma significa minore assistenza sanitaria, minori opportunità trattamentali e meno rieducazione e risocializzazione.
La riforma “Cartabia”, al di là degli slogan, non frenerà questo trend se non in modo marginale, perché non incide sulle cause di questo sovraffollamento che sono in parte riconducibili al disagio sociale ed economico sempre più diffuso, ad un welfare sempre più fragile e alla mancanza di sicurezza sociale, ma in parte è dovuto al regime dell’ostatività e degli automatismi; e, in ogni caso, questi effetti limitati, seppur vi saranno, si potranno apprezzare solo nel medio periodo.
Ma intanto il disagio in carcere cresce. Nel 2022 i suicidi in carcere sono stati 84, quest’anno sono già 54, con un elenco tragico che si aggiorna di settimana in settimana. I tentativi di suicidio e gli atti di autolesionismo registrano nell’ultimo decennio numeri sconvolgenti, perché sono parecchie migliaia, mentre tante, troppe persone muoiono in carcere di malattia e in solitudine.
Quattro nel 2022 i suicidi tra gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita con modalità analoghe a quelle utilizzate dagli stessi detenuti che quella scelta drammatica hanno compiuto. A dimostrazione che il disagio nel carcere colpisce tutti coloro che vivono in esso, compreso chi dentro al carcere lavora quotidianamente.
Sul fronte dei liberi i numeri non sono meno sconvolgenti. In occasione di una rilevazione statistica promossa dal Ministero la scorsa primavera e sui cui esiti il Ministro della Giustizia ha riferito alle camere, è risultato che in Italia sono oltre 90.000 i procedimenti pendenti in materia di richiesta di misura alternativa in attesa di definizione.
Vite sospese: perché quando la pena non è ancora espiata non è possibile avere il passaporto, è molto più difficile trovare lavoro e opportunità risocializzanti e si vive in una condizione di incertezza sul proprio futuro. Molte pene vengono poi espiate a distanza di molti anni; ma espiare una pena a 5 o 10 e più dal giudicato per fatti ancor più vecchi, toglie senso alla pena e porta con sé una ulteriore componente di afflittività, che mal si concilia con il finalismo rieducativo della pena.
V’è poi il tuttora irrisolto capitolo delle R.E.M.S. - Residenze sanitarie per l’esecuzione delle misure di sicurezza - destinate a soggetti autori di fatti-reato riconosciuti incapaci di intendere e volere al momento del fatto per infermità di mente e ritenuti socialmente pericolosi. Sono circa 700 le persone in attesa di fare ingresso in R.E.M.S., persone socialmente pericolose che attendono di essere curate; di queste, con stime del tutto incerte ed approssimative, circa 50 sono tuttora recluse in carcere in attesa di entrare in queste strutture: una situazione di gravissima illegittimità perché non v’è alcun titolo che giustifichi il trattenimento in carcere e, tuttavia, ancora recluse perché socialmente pericolose; vi sono poi coloro i quali, destinatari della misura di sicurezza, sono in stato di libertà in attesa di fare ingresso in R.E.M.S.: soggetti che di regola rifiutano il trattamento terapeutico e che sono socialmente pericolosi, anch’essi posti, spesso senza alcun controllo e monitoraggio, nel limbo di una lista d’attesa che può durare molti mesi, quando non anni.
Una situazione di grave illegalità che la stessa Corte Costituzionale ha fortemente stigmatizzato con la sentenza n. 22/2022 con la quale ha sostanzialmente messo in mora il Governo ed il Parlamento. La Corte ha chiaramente detto che l’intera disciplina è connotata da svariati profili di illegittimità costituzionale, ma ha ritenuto di non dichiararlo per evitare un vuoto normativo totale che sarebbe stato un rimedio peggiore del male; ha però messo in mora i decisori politici, invitandoli ad intervenire con rapidità per rivedere integralmente l’intero settore, e a prevedere subito l’ampliamento del numero dei posti in R.E.M.S..
Neppure di fronte a questo autorevolissimo intervento Governo e Parlamento hanno fatto qualcosa, sicché anche dopo la pronuncia della Corte la situazione non è mutata e si è ormai incancrenita, rovesciando addosso ai magistrati indebiti compiti di supplenza.
Noi magistrati veniamo spesso rimproverati di attribuirci compiti di supplenza: noi ne faremmo volentieri a meno, volentieri vorremmo trovare nei servizi e prima ancora nelle norme la soluzione ai problemi dei cittadini, tuttavia quando queste soluzioni non ci sono siamo costretti a farci carico anche di problemi ed a trovare soluzioni che non ci competono, perché i diritti, la vita, la salute e la sicurezza, non possono attendere i tempi e i vuoti di una politica distratta, quando non indifferente.
A fronte di tutto questo, quali sono le risorse in campo?
Poche centinaia, davvero poche centinaia, sono i magistrati di Sorveglianza; il personale amministrativo dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza conosce scoperture gravissime, dato ancor più drammatico perché questo è un settore nel quale il Personale svolge l’istruttoria e senza di esso i procedimenti non vanno avanti.
I Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza non hanno avuto assegnata alcuna risorsa dal P.N.R.R.: come gli uffici minorili, sono stati totalmente esclusi dall’Ufficio per il processo.
La digitalizzazione è all’anno zero: lavoriamo ancora con procedimenti esclusivamente cartacei, non esiste il fascicolo informatico del detenuto e del libero affidato, si fa fatica perfino ad acquisire le informazioni e i documenti che servono per l’istruttoria. Oggi il Ministro ha parlato di assunzioni in corso e di digitalizzazione ormai come una realtà anche degli uffici penali: noi però non abbiamo visto né personale, né digitalizzazione né informatizzazione.
E se qualcosa sul versante dell'innovazione tecnologica si sta facendo, nessuno ce lo ha comunicato. Sul fronte dei servizi la situazione è non meno drammatica: mancano i direttori delle carceri, al punto che per anni ci sono stati direttori che hanno dovuto gestire in contemporanea anche due e tre carceri. Solo quest’anno prenderanno servizio i direttori neo assunti, ma intanto i vuoti degli anni passati hanno prodotto i loro effetti negativi sull’organizzazione e la gestione degli istituti.
Inadeguati i numeri del personale addetto all’Area educativa del carcere, mentre del tutto insufficiente è il numero dei funzionari UEPE, investiti negli ultimi anni di sempre maggiori compiti: messa alla prova, giustizia riparativa, pene sostitutive, oltre ai tradizionali compiti previsti dall’ordinamento penitenziario per le misure alternative; le assunzioni annunciate non saranno sufficienti, specie a fronte dei pensionamenti degli ultimi anni, a garantire un servizio efficiente.
Note a tutti sono le gravi scoperture del Corpo di Polizia penitenziaria, chiamato a svolgere un compito delicatissimo che espone continuamente a situazioni stressanti e usuranti.
Sempre più scadente è la quantità e la qualità dell’assistenza sanitaria assicurata in carcere; il passaggio della sanità penitenziaria alle Regioni ha segnato un complessivo peggioramento del servizio, con disparità di trattamento dei detenuti e con un’assistenza “a macchia di leopardo”.
In conclusione, c’è un tema di risorse, ma prima ancora di crisi del sistema dell’esecuzione penale, della sua capacità di realizzare i fini propri della pena, ad iniziare dal finalismo rieducativo indicato dall’art. 27 Costituzione.
Non è questa la sede per affrontare analisi ed articolare proposte, su cui pure il gruppo dell’esecuzione penale di Area Dg sta riflettendo, ma è legittimo dai magistrati italiani attendersi che il Ministro, in luogo di occuparsi di temi come quello della separazione delle carriere e delle intercettazioni che in nulla migliorano la qualità del servizio e la sua efficienza, svolga i compiti che la Costituzione gli assegna, ossia provvedere in ordine ai servizi ed all’organizzazione della Giustizia.
Ci sono molti modi di sferrare un attacco ai diritti: si può fare con le azioni, ma c’è anche un altro modo, surrettizio, ma non meno efficace, che è quello delle omissioni, quello di non fornire a chi, come la magistratura, quei diritti è istituzionalmente chiamata a tutelare, quelle risorse e quegli strumenti indispensabili per assicurare ad essi contenuto ed effettività.
Il 13 agosto di quest’anno il New York Times ha pubblicato un articolo (1) che riferiva di due donne cui era stato vietato di salire su un treno pubblico e che erano state invitate a prendere un altro mezzo e a sedersi nei posti in fondo.
Questo episodio, collocato a ridosso del secondo anniversario della presa di potere dei talebani e quindi dell’instaurazione di una teocrazia che ha di fatto cancellato le donne, non avrebbe destato particolare stupore se si fosse appunto trattato di quel Paese, dove le violazioni dei diritti, anche e soprattutto quelli delle donne, sono all’ordine del giorno e ben lontani dal cessare o almeno dal diminuire.
Il fatto è che l’episodio si verifica in Israele dove, dal 1948, vige una democrazia che, memore del passato, vanta una costituzione che dedica particolare attenzione ai diritti umani e che, finora rafforzata anche da plurime e solide pronunce dei Tribunali e della Corte Suprema, vieta ogni forma di discriminazione.
La pratica, già diffusa in regioni a forte presenza di ortodossi, dove le donne sono solite entrare dalle porte posteriori e sedersi in fondo ai mezzi pubblici , sembra ora diffondersi sempre in più parti del Paese, non come scelta religiosa ma come imposizione disposta in violazione delle pronunce della Corte Suprema israeliana che hanno stabilito che la segregazione femminile è contra legem (2)
Una parte dell’informazione internazionale, tra cui anche quella laica israeliana, (3), ha messo in guardia contro le concessioni fatte dall’attuale governo a ortodossi e partiti estremisti, descrivendo un cammino fortemente orientato alla drastica limitazione dei diritti delle donne, tra cui la diminuzione della presenza e dell’empowerment femminile nell’ambito delle istituzioni pubbliche, l’ampliamento dei poteri delle corti rabbiniche composte da soli uomini e lo scoraggiare azioni di governo finalizzate a reprimere la violenza contro le donne.
Una delle principali manifestazioni di questo trend è senz’altro la segregazione sessuale, non solo sui mezzi pubblici, come riferisce l’articolo del New York Times, ma anche negli eventi pubblici, nell’accesso all’educazione, alle cure, persino nei cimiteri, (4) e in altre situazioni ove, richiamandosi all’Autorità religiosa e alla tradizione, si propone di esercitare un controllo sulle donne, compreso il loro abbigliamento. In quest’ottica di colloca, ad esempio, la proposta di punire con il carcere le donne che visitano il Muro di Gerusalemme con abiti inappropriati.
Nessuno ha dimenticato cosa abbia rappresentato per le iraniane indossare il velo in modo “inappropriato” e comunque non vestirsi in modo “appropriato” secondo la modalità predefinita da scelte del potere religioso-governativo.
Non a caso le donne israeliane, che si uniscono alle proteste contro la recente riforma della giustizia , limitante dei poteri della Corte Suprema ed ampliativa di quelli dei tribunali rabbinici, vestono i panni dell’Ancella del racconto di Margaret Atwood, indossando lunghi abiti rossi che nascondono anche le mani e con il capo completamente coperto da cappucci bianchi.
Il libro racconta di un immaginario regime totalitario che si basa sul controllo assoluto del corpo femminile descrivendo “il cuore di una società meschinamente puritana che dietro il paravento di tabù istituzionali fonda una legge brutale sull’intreccio tra sesso e gestione della politica” e che “parlando di un tempo di là da venire, interpella fortemente il presente". (5)
In questo contesto anche quella parte della stampa internazionale che si era espressa in termini critici bollando questa protesta come eccessivamente “drammatica” ora riconosce che la crescente spinta verso la segregazione sessuale fa seriamente temere per i diritti delle donne e per i diritti in generale.
L’allarme è forte e non può essere sottovalutato.
Note
1) La crescente segregazione sessuale in Israele solleva timori per i diritti delle donne
3) Allison Kaplan Sommer - Haaretz.com- Israel News del 29.7.2023
4) La Voce di New York- 14.8.2023 Israel Slide Towards a Theocracy Increasingly Assaults Women’s Rights ;
New York Times – 14.8.2023 Growing Segregation by Sex in Israel Raises Fears for Women Rights
5) Così nell’aletta anteriore del libro
Difetto di motivazione: questa la ragione della non convalida dei provvedimenti di trattenimento del Questore di Ragusa. (breve nota di sintesi ai provvedimenti del trattenimento di non convalida emessi dal giudice del Tribunale di Catania sezione immigrazione il 29.2.23 nell’ambito dei procedimenti R.G. 10460/ 2023 e RG 10459/2023)
In sede di convalida del provvedimento di trattenimento emesso, ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 142/2015, dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di MEKRIAYMEN, nato in TUNISIA, il 19/10/1985, richiedente protezione internazionale, entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa, privo di passaporto e senza la garanzia finanziaria, la giudice di Catania - con il provvedimento che trovate allegato in calce a questa breve nota di sintesi- ha respinto la richiesta per difetto di motivazione.
La giudice ha ritenuto non motivato il trattenimento con riferimento alla domanda di protezione internazionale, in particolare ha rilevato che non erano state valutate – o comunque di detta valutazione non vi era traccia nella motivazione del provvedimento- le esigenze di protezione manifestate dal richiedente né era stata valutata la necessità e proporzionalità della misura, avuto riguardo alla possibilità di applicare misure meno coercitive.
Analoga decisione ha assunto con riferimento alla convalida del provvedimento restrittivo emesso nei confronti nei confronti di MIAAD HAFED, nato in TUNISIA, il 30/06/1992, anch’esso in calce alla presente nota.
Nella motivazione dei provvedimenti di rigetto della richiesta di convalida la giudice precisa che , ai sensi dell’art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015 e dell’ art. 8 della direttiva 2013/33/UE il richiedente non può essere trattenuto al solo fine dell’esame della domanda e che il trattenimento è misura eccezionale in quanto limitativa della libertà personale, ciò in osservanza del principio di libera circolazione di cui all’ art. 13 della Costituzione, ai sensi del quale, come è scritto nella nostra Costituzione : “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
La giudice, nei provvedimenti richiama altresì il principio affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea -Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022(cause riunite C-704/20 e C-39/21), secondo il quale “l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato”.
A conferma della non convalidabilità dei provvedimenti, per la rilevata assenza di motivazione, richiama gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE che “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19PPU e C-925/19PPU).
Tanto evidenzia altresì l’incompatibilità, con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, del D.M. 14 settembre 2023, che prevede la garanzia finanziaria di euro 4938,00, somma calcolata come per garantire, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane, l’ alloggio sul territorio nazionale, la sussistenza minimi necessari e le spese di rimpatrio da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Si precisa nel provvedimento che detta garanzia, ai sensi l’art. 6 –bis D. Lgs 142/2015, non è una misura alternativa al trattenimento ma un requisito amministrativo imposto al richiedente, prima dell’accertamento dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto della richiesta di protezione internazionale.
Nei provvedimenti la giudice dà atto che i richiedenti hanno fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che sono stati poi condotti a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, hanno presentato domanda di protezione internazionale in seguito alla quale è stato disposto il loro trattenimento alla luce di ciò ha quindi evidenziato che secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE “Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.” Nel provvedimento è poi richiamato il testo dell’art. 43 della medesima direttiva, rubricato procedure di frontiera, secondo il quale gli Stati membri “possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata;
b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. 3. Nel caso in cuigli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito”.
La giudice ha dunque analiticamente illustrato le ragioni della non convalida.
Nell’esercizio delle sue funzioni, chiamata a effettuare il controllo, previsto dalla legge – conformemente al principio di cui all’art. 13, secondo comma, Cost.- ha, d’altro canto rilevato una serie di criticità tra le disposizioni introdotte nel settembre 2023 ed il quadro dei principi di matrice eurounitaria e costituzionale. Trattasi di criticità che riguardano: la garanzia finanziaria prevista in funzione alternativa al trattenimento già prima del riconoscimento dei diritti previsti dalla direttiva 2013/33/UE; la modalità di prestazione della garanzia finanziaria, introdotta come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale e non consentita se versata da terzi; il trattenimento alla frontiera; la compatibilità del procedimento di trattenimento adottato con l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE, non avendo il Presidente della Commissione territoriale assunto alcuna decisione sul procedimento da seguire; la compatibilità della misura disposta con l’art.10 c.3 Cost. con riguardo al richiedente protezione proveniente da paese sicuro.
Ognuna delle questioni evidenziate merita di essere approfondita.
Intanto ci preme evidenziare che trattasi di motivati provvedimenti giurisdizionali, suscettibili di ricorso. Provvedimenti simili a tanti altri, quotidianamente emessi da giudici all'esito di accertamento e valutazione dei presupposti fattuali e interpretazione della legge da effettuarsi, necessariamente, alla luce dei principi Costituzionali e Unionali, questo è il mestiere del giudice.
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