Il Referendum per l’eutanasia legale. Forum di Giustizia insieme. 2) Andrea Pugiotto
Intervista di Roberto Conti a Andrea Pugiotto
1. La via referendaria in tema di eutanasia dopo le decisioni della Corte costituzionale sul caso Antoniani-Cappato - sentenza n. 242/2019 e ord. n. 207/2018 -. Indebita interferenza rispetto al possibile intervento legislativo ovvero uso legittimo dello strumento referendario per dare attuazione alle pronunzie della Consulta?
Le domande precedono sempre le risposte: ecco perché una loro inesatta formulazione può indurre a repliche errate. Accade a questo interrogativo d’esordio che – a mio avviso – è viziato da due malintesi.
Il primo emerge laddove ipotizza un rapporto di «indebita interferenza» tra il ricorso allo strumento referendario e l’esercizio della funzione legislativa: interferenza che, invece, costituzionalmente non si dà. Se inteso come strumento eccezionale che deve innestarsi in modo ragionevole sul tronco della rappresentanza parlamentare, il referendum integra la funzione legislativa. Se inteso come strumento di decisione diretta e alternativa a quella parlamentare, espressione – attraverso la mediazione del Comitato promotore – di un pluralismo sociale costituzionalmente garantito, il referendum è in concorrenza con la funzione legislativa. In ambo i casi, tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa c’è una relazione dialettica, non un’incompatibilità funzionale: infatti l’art. 75 Cost., quale norma di riconoscimento dell’istituto referendario, presuppone la coesistenza della permanente potestà legislativa delle Camere con la garanzia di esercizio dell’abrogazione popolare e del suo effetto utile (vedi, infra, risposta n. 6).
Casomai il pericolo di indebite interferenze andrebbe rovesciato, imputandolo all’esercizio della funzione legislativa in chiave anti-referendaria. Non è un processo alle intenzioni, se solo si guarda alle vicende referendarie pregresse. Esemplifico? Leggi prive di sostanziale novità normativa, approvate al solo fine (mancato) di produrre il blocco delle operazioni referendarie a causa degli effetti abrogativi previsti dall’art. 39, legge n. 352 del 1970 (cfr. Corte costituzionale, ord. n. 44/1978 e sentt. n. 68 e 69/1978). Ricorso improprio a fonti inidonee a inibire il procedimento referendario, quali il decreto legge (cfr. Ufficio centrale, ordd. 16 marzo 1993, 22 dicembre 1993, 30 novembre 1994, 9 dicembre 1994), la legge di delega (cfr. Ufficio centrale, ordd. 16 marzo 1993, 26 maggio 1997), la legge di delegificazione (cfr. Ufficio centrale, ordd. 20 gennaio 1997 e 7 dicembre 1999). Illegittimi tentativi di ripristino della disciplina abrogata dal voto referendario (cfr. Corte costituzionale, sentt. nn. 468/1990 e 199/2012).
Come da taluni denunciato in passato, così in futuro non si può escludere – grazie all’introdotta sottoscrizione digitale del quesito (ex art. 38-quater, legge n. 108 del 2021) - una deliberata moltiplicazione esponenziale di domande referendarie, incardinate da Comitati promotori nel ruolo di sicari della democrazia rappresentativa. Una versione 2.0 del pericolo – segnalato dalla Corte costituzionale fin dalla sent. n. 16/1978 – che il referendum si trasformi «in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia». Ma non è il caso del referendum sull’eutanasia legale, che semmai supplisce alla persistente inerzia legislativa sui temi del fine vita (vedi, infra, risposta n.5).
La domanda iniziale inciampa anche in un secondo malinteso, accreditando il quesito referendario in esame quale strumento promosso per «dare attuazione» alla sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale. Non è così, né avrebbe senso che lo fosse.
Il quesito promosso dall’Associazione Luca Coscioni ha altro fine: agendo sull’art. 579 c.p. (e non sull’art. 580 c.p. oggetto del giudicato costituzionale), erode il principio di indisponibilità del diritto alla vita cui si ispira il codice Rocco allargando lo spazio di autodeterminazione in ordine alla scelta sul se, come e quando porre legalmente termine alla propria vita. Si tratta di un fine oggettivato nella domanda referendaria, a garanzia di quella «matrice razionalmente unitaria» che la giurisprudenza costituzionale richiede a pena di inammissibilità del quesito. Se l’obiettivo fosse quello (erroneamente) ipotizzato nell’interrogativo che apre questa intervista, il referendum sarebbe condannato a sicura bocciatura, perché inidoneo allo scopo.
Ricorrere allo strumento referendario per «dare attuazione» a pronunzie costituzionali, d’altra parte, non avrebbe giuridicamente senso. L’obbligatorietà delle sentenze di accoglimento della Corte si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione in gazzetta ufficiale (art. 136 Cost.): da quella data nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, nessun'altra autorità può darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, nessun privato può avvalersene perché i relativi atti e comportamenti sarebbero privi di fondamento legale (cfr. sent. n. 49/1970). Il giudicato costituzionale, dunque, richiede solo di essere applicato, senza necessità di ulteriori mediazioni normative, tantomeno referendarie. Vale anche per la sent. n. 242/2019.
2. La circostanza che, rispetto alle decisioni della Corte costituzionale ricordate nel primo quesito, il quesito referendario intenda incidere sull’art. 579 c.p. e non sull’art. 580 c.p., direttamente interessato dalla pronunzia di parziale incostituzionalità, assume qualche rilievo ai fini dell’ammissibilità della proposta?
La domanda – se non intendo male - sembra adombrare una possibile intersezione tra quanto deciso dalla Corte costituzionale con sent. n. 242/2019 e quanto deciderà in ordine all’ammissibilità del quesito referendario in esame. Se intersezione c’è, credo operi sul piano della natura costituzionalmente necessaria che accomuna i divieti penali dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), entrambi espressione di una «tutela minima» indispensabile a garantire un principio costituzionale – il diritto alla vita - nel suo nucleo essenziale (cfr. sentt. nn. 26/1981, 35/1997, 42 e 49/2000).
È un problema che la Corte oramai attrae (anche) nell’orbita del suo scrutinio referendario, dove giudica sull’ammissibilità del quesito non più esclusivamente sulla base dei criteri desumibili dall’art. 75 Cost., ma anche alla luce del «complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum» (sent. n. 10/2020, con testuale richiamo al leading case della sent. n. 16/1978).
Il problema, allora, è capire se e in quale misura è possibile sottoporre a referendum popolare norme costituzionalmente necessarie. Stando alla giurisprudenza costituzionale, ne è vietata una abrogazione totale (cfr. sentt. nn. 49/2000, referendum sulle norme a tutela del lavoro a domicilio; 45/2005, referendum sulla legge in tema di procreazione medicalmente assistita) ovvero un’abrogazione parziale che intacchi il livello minimo di tutela del diritto costituzionalmente garantito dalla norma (cfr., ex plurimis, sentt. nn. 26/1981 e 35/1997, entrambe riguardanti referendum in tema di interruzione volontaria della gravidanza).
Ma se così è, non si tratta di una pietra d’inciampo per il quesito sull’eutanasia legale. Basta leggerne la formulazione (vedi, infra, risposta n. 3): esso, infatti, abroga solo parzialmente l’art. 579 c.p. preservandone il nucleo costituzionalmente irrinunciabile, laddove conserva la punibilità del fatto se commesso contro un soggetto vulnerabile o il cui consenso sia stato estorto o carpito.
3. A suo avviso il quesito tende ad integrare il quadro normativo vigente piuttosto che ad abrogare una disposizione già colpita dalla pronunzia di parziale incostituzionalità, ovvero esso si pone nell’ambito della piena ortodossia degli interventi referendari ammessi dalla Costituzione?
Nell’essenziale, la domanda sembra alludere alla tecnica del c.d. ritaglio attraverso la quale il quesito referendario è stato confezionato. E avanza il sospetto che l’integrazione così apportata all’ordinamento sarebbe eterodossa rispetto allo standard fissato dalla giurisprudenza costituzionale referendaria.
Entra qui in gioco un criterio di ammissibilità di origine pretoria, forgiato nella sent. n. 36/1997 (referendum in tema di raccolta pubblicitaria radiotelevisiva). La sua ratio è rintracciabile nel divieto di un quesito referendario che adoperi il testo oggetto di abrogazione come un serbatoio lessicale dal quale estrarre eterogenei frammenti sintattici ricomposti in modo giuridicamente significativo, così da produrre un’innovazione «assolutamente diversa», «del tutto estranea al contesto normativo» originario.
Il divieto di manipolatività ha operato come un semaforo rosso per molti referendum: cfr. sentt. nn. 38/2000 (responsabilità civile dei magistrati), 50/2000 (termini massimi di custodia cautelare), 43/2003 (inceneritori di rifiuti speciali), 46/2003 (sicurezza alimentare), 13/2012 (legge elettorale di Camera e Senato), 5/2015 (organizzazione uffici giudiziari), 26/2017 (licenziamenti individuali illegittimi). Più recentemente, è stato declinato in un’inedita accezione quantitativa, giustificando la bocciatura di un quesito per il suo «carattere eccessivamente manipolativo» in ragione dell’alterazione completa di «tutti i “caratteri somatici”» che una delle leggi oggetto del referendum avrebbe subìto (cfr. sent. n. 10/2020, legge elettorale di Camera e Senato).
Laddove, invece, l’innovazione perseguita per via referendaria derivi «dalla fisiologica espansione delle norme residue, o da consueti criteri di autointegrazione dell’ordinamento» (così, ancora, la sent. n. 36/1997), il quesito è in grado di superare lo scrutinio di ammissibilità. Com’è accaduto in passato: cfr. sentt. nn. 34/2000 (legge elettorale del CSM), 37/2000 (separazione carriere dei magistrati), 49/2005 (fecondazione eterologa), 26/2011 (determinazione tariffa servizio idrico integrato), 17/2016 (trivelle in mare).
Dunque, la tecnica del ritaglio «non è di per sé causa di inammissibilità del quesito» (sent. n. 26/2017). Lo è solo quando la normativa di risulta è frutto di una «costruzione artificiosa» (Morrone).
È forse il caso del referendum in esame? Il quesito sull’art. 579 c.p. è stato certamente confezionato usando forbici e colla: toglie una stringa di parole dal 1° comma («la reclusione da sei a quindici anni»); taglia integralmente il 2° comma; elimina un frammento linguistico dal 3° comma («Si applicano»). La saldatura finale tra il materiale normativo residuo produce la seguente disposizione: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso» contro un soggetto vulnerabile (minore, infermo di mente, in condizione di deficienza psichica) o il cui consenso sia stato estorto o carpito.
La manipolazione è tutta interna ad un’unica disposizione e la saldatura avviene tra locuzioni lessicali tematicamente non eterogenee. L’esito è la riduzione dell’ambito applicativo di un reato già esistente, non la creazione di un nuovo reato. Il carattere propositivo del quesito sembra non fuoriuscire dallo schema tipico dell’abrogazione parziale (ammissibile), proprio perché mira a una sottrazione di contenuto normativo rispetto alla fattispecie originaria. L’operazione referendaria pare così mantenersi all’interno di «scelte già operate dal legislatore, anche se destinate ad assumere forme e dimensioni assai diverse da quelle originariamente previste dalla legislazione incisa dal voto popolare» (Paladin).
Sembra. Pare. La cautela è d’obbligo, ma non per scarsa convinzione soggettiva. La ragione va cercata altrove: il limite della manipolatività incarna un criterio che «è tra i più sfuggenti e instabili» (Pertici) all’interno della caleidoscopica giurisprudenza referendaria della Corte costituzionale.
4. Esiste, a Suo avviso, il pericolo che il quesito referendario formulato dai proponenti, se accolto, consenta la depenalizzazione del reato di aiuto al suicidio anche al di fuori dei limiti fissati dalla Corte all’incostituzionalità dell’art. 580 c.p., al punto da escludere l’antigiuridicità dell’uccisione per effetto del mero consenso della persona che chiede di interrompere la propria esistenza? Ove Lei ritenesse sussistente tale pericolo, lo stesso potrebbe essere eventualmente considerato in sede di ammissibilità del quesito da parte della Corte costituzionale?
Lascio impregiudicato il problema di come andrà ricomposta la disciplina penale delle scelte di fine vita all’indomani di un eventuale esito abrogativo referendario. Non perché il problema non esista, ma perché è estraneo al giudizio di ammissibilità del quesito referendario.
Di diverso avviso è invece il secondo interrogativo con il quale si introduce la possibilità che in quella sede entri in gioco – quale criterio di giudizio – la paventata irragionevolezza della normativa di risulta. Giuridicamente, lo escludo.
Fin dalle origini del proprio scrutinio referendario, la Corte costituzionale ne ha correttamente negato la trasformazione in controllo anticipato di costituzionalità sull’esito normativo del voto popolare: il giudizio di ammissibilità del referendum «si atteggia con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge» (sent. n. 251/1975; ma vedi già, in tal senso, la sent. n. 10/1972).
Affermazioni esplicite, egualmente orientate, ricorrono costantemente nella giurisprudenza costituzionale successiva (cfr., ex plurimis, sentt. nn. 16/1978; 24/1981; 26/1987; 63/1990; 25/2004; 45, 46, 47, 48/2005; 15 e 16/2008; 27/2017). La ratio è sempre la stessa: il controllo di ammissibilità del referendum «non può estendersi alla valutazione della legittimità costituzionale della normativa conformata dall’eventuale accoglimento del quesito, verifica che non può che competere ai giudizi a ciò appositamente deputati» (sent. n. 17/2016).
Si tratta di un orientamento che ha trovato spettacolare attestazione nella vicenda che ha coinvolto, a suo tempo, il c.d. lodo Maccanico (art. 1, legge n. 140 del 2003) fatto oggetto contestualmente di una richiesta abrogativa popolare e di una quaestio legitimitatis: chiamata a pronunciarsi, la Corte costituzionale prima ha dichiarato incostituzionale la disposizione (sent. n. 24/2004) e poi ha deliberato l’ammissibilità del relativo referendum, benchè avente ad oggetto una norma già annullata (sent. n. 25/2004). Ai fini che qui interessano, la sequenza temporale è costituzionalmente significativa: dimostra che il giudizio di ammissibilità non è – né può dissimulare – un preventivo giudizio di legittimità costituzionale.
Intendiamoci. Nella cangiante giurisprudenza referendaria è certamente accaduto che sia stato contraddittoriamente anticipato, in sede di ammissibilità, un giudizio di legittimità sulla c.d. normativa di risulta, fino a bocciare il quesito perché possibile causa di una disciplina irragionevole. Si tratta però di precedenti costituzionalmente censurabili e per diverse ragioni. Il catalogo è questo:
1) confondono - fino all’impropria sovrapposizione – due giudizi che hanno scansioni temporali, regole processuali, finalità differenti.
2) raccontano di un sindacato prematuro e astratto – quasi profetico – su una normativa che potrebbe anche non vedere mai la luce, quando invece il giudizio di legittimità non è ad oggetto ipotetico, svolgendosi sempre su disposizioni già in vigore, valutate nel loro significato applicato;
3) alterano la tendenziale simmetria tra legge e referendum abrogativo: rispetto al bilanciamento tra interessi contrapposti effettuato in sede legislativa, infatti, il sindacato sulla sua ragionevolezza «avviene, per così dire, in seconda battuta» (Silvestri), mentre – in sede referendaria – viene anticipato dalla Corte costituzionale calibrandolo esclusivamente su quella che è, allo stato, una mera richiesta petitoria;
4) dimenticano che la normativa di risulta - se illegittima – è certamente suscettibile di un controllo di costituzionalità a posteriori, in quanto prodotto da una delibera referendaria che (come insegnava Crisafulli) è atto-fonte dell’ordinamento, avente forza di legge, imputabile allo Stato-apparato (tramite il decreto presidenziale, ex art. 37, comma 3, legge n. 352 del 1970), dunque sindacabile dalla Corte costituzionale ex art. 134 Cost.
Costituzionalmente, la «trasfigurazione» (Morrone) in sindacato anticipato di ragionevolezza rappresenta uno sviamento funzionale del giudizio di ammissibilità referendaria, ed è un’anomalia del sistema perché l’ordinamento non prevede un giudizio di costituzionalità preventivo. Farà bene allora la Corte a tenere separati i due piani, tutelando così la propria legittimazione dall’accusa di negare arbitrariamente il diritto di voto (referendario).
5. Vi sono, a Suo giudizio, carenze del quesito referendario rispetto alle questioni poste dalla sentenza n. 242/2019?
La domanda imposta un parallelo giuridicamente improponibile tra quanto disposto da una sentenza costituzionale d’accoglimento e quanto può disporre una fonte unidirezionale qual è il referendum abrogativo. Se è vero, infatti, che entrambe operano su disposizioni, le virtualità manipolative di cui la Corte costituzionale dispone (oggi anche fuori dalla gabbia delle “rime obbligate”: cfr. sent. n. 236/2016) non sono commensurabili con quelle, ben più ridotte, del quesito referendario (anche quando manipolativo: vedi, supra, risposta n. 3).
Si pensi – per rimanere in tema – alla pluralità di fonti, normative e giurisprudenziali, cui la sent. n. 242/2019 ha potuto attingere e coordinare nel ridisegnare l’art. 580 c.p.: operazione strutturalmente preclusa al quesito sull’art. 579 c.p., giacchè un referendum non può che abrogare una legge o parte di essa, innovando l’ordinamento nei limiti del possibile.
Se un confronto può farsi tra la sent. n. 242/2019 e il quesito abrogativo in esame è, semmai, su un piano di politica del diritto. Per un verso, come il giudicato costituzionale restringe il divieto di cui all’art. 580 c.p., così l’esito referendario restringe il divieto di cui all’art. 579 c.p. Per altro verso, come la sent. n. 242/2019 trova la propria causa efficiente nell’inerzia legislativa (rispetto al monito formulato nell’ord. n. 207/2018), così l’iniziativa referendaria reagisce al mancato esame parlamentare di una proposta di legge d’iniziativa popolare in materia, depositata alla Camera già nel 2013 e mantenuta all’ordine del giorno dell’attuale legislatura ai sensi dell’art. 107, 4° comma, del suo regolamento (cfr. XVIII Legislatura, AC n.2, «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia»)
Quanto al piano più strettamente giuridico, altre semmai sono le convergenze parallele tra una dichiarazione d’incostituzionalità e un’abrogazione popolare.
Come la Corte costituzionale ha teorizzato che eventuali conseguenti disarmonie normative non impediscono un suo intervento demolitorio (cfr., in ambito penale, sentt. nn. 32/2014 e 149/2018; in generale, cfr. ord. 18/2021), così non è possibile bocciare un quesito referendario perché la sua (eventuale) normativa di risulta potrebbe introdurre disarmonie ordinamentali. La prova regina è in una nota pagina della storia referendaria italiana: era il 1981 quando furono dichiarati ammissibili due quesiti in tema di interruzione volontaria della gravidanza, benchè antagonisti nel loro obiettivo e che avrebbero potuto determinare «esiti incerti o contraddittori o perfino indecifrabili» (cfr. sent. 26/1981).
Come i problemi insorgenti dalle conseguenze – spaziali e temporali - di una dichiarazione d’incostituzionalità «sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e devono pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali» (sent. n. 49/1970), così rientra nell’ambito dell’ordinaria attività interpretativa del giudice comune ricomporre il quadro ordinamentale a seguito della novità normativa introdotta per via referendaria. Giudicato costituzionale e risultato abrogativo, infatti, non sono mai autoapplicativi.
Così – per restare in tema – l’impossibilità di dedurre dal quesito referendario in esame quella normativa specifica che accompagna l’eutanasia attiva in tutti gli ordinamenti che si sono dati una legislazione in materia, non può essere elevato a motivo d’inammissibilità. Da un referendum non è lecito aspettarsi (né è legittimo esigere) simili miracoli normativi. Vale qui, come per ogni altra materia incisa da un quesito abrogativo, quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale: «ogni altra considerazione, pur attendibile, sull’esigenza che, a seguito dell’eventuale abrogazione referendaria, si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per rivedere organicamente la normativa "di risulta", eliminandone disarmonie o incongruità eventualmente discendenti dalla parzialità dell’intervento abrogativo o dall’assenza di discipline transitorie e conseguenziali, non é tale da pregiudicare l’ammissibilità del referendum» (sent. n. 37/2000).
In attesa di un legislatore meno accidioso, spetterà all’interprete applicare analogicamente i requisiti in materia di disposizioni anticipate di trattamento (legge n. 219 del 2017), valorizzare – se possibile – le modalità di accertamento del consenso introdotte con sent. n. 242/2019 per il reato di aiuto al suicidio, verificare del consenso - esigito dall’art. 579 c.p referendato - la validità, l’efficacia, la revocabilità.
Vorrei insistere sul punto, con ulteriori argomenti. Cortocircuiti tra l’esito referendario e disposizioni in vigore sono possibili, come sempre in caso di produzione di nuove norme. L’ordinamento giuridico per questo appresta strumenti atti a risolverli: l’attività interpretativa dei giudici; i criteri di risoluzione delle antinomie; l’impugnazione della disposizione di dubbia costituzionalità; la sopravvenuta modifica legislativa. Rimedi che scattano nel momento applicativo della legge o alla luce di esso. Non prima, nella fase della produzione normativa (legislativa o referendaria).
Segnalo che lo stesso procedimento referendario (legge n. 352 del 1970) prevede possibili rimedi a un temuto caos normativo, prevenendolo. Riconosce al legislatore la possibilità di intervenire sulla legge oggetto del quesito «prima della data dello svolgimento del referendum» (art. 39). Consente al Capo dello Stato, su richiesta del Governo, di ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione referendaria «per un termine non superiore a 60 giorni» dalla pubblicazione dei suoi esiti (art. 37, comma 3), utili per approvare una legge o decreto legge in materia. Né è mancato in passato un intervento legislativo ad hoc per regalare altro tempo al legislatore: cfr. legge n. 332 del 1987 che, in deroga al citato art. 37 della legge n. 352 del 1970, ne raddoppiava i termini per differire gli effetti dell’abrogazione referendaria, al fine di agevolare l’approvazione della legge n. 117 del 1988 (c.d. Vassalli, in tema di responsabilità civile dei magistrati).
Il timore di anomie o di conflitti normativi, dunque, è argomento che gioca per un intervento legislativo (prima o dopo l’appuntamento referendario), non contro l’ammissibilità del quesito abrogativo. Infatti, «le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa, sia nella fase dell'iniziativa e della raccolta delle sottoscrizioni, sia nel corso degli accertamenti sulla legittimità e sull'ammissibilità delle richieste, sia successivamente alla stessa indizione del referendum abrogativo» (sent. n. 68/1978), sia «dopo l’accoglimento della proposta referendaria» (sent. n. 33/1993).
6. Quali effetti potrà determinare la decisione in punto di ammissibilità del quesito referendario sull’iter parlamentare che riguarda la proposta di legge sul suicidio assistito?
Giuridicamente, si tratta di binari paralleli. Allo stato (cfr. il testo unificato assunto come testo base, il 6 luglio 2021, dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera) la proposta di legge riguarda esclusivamente la modifica dell’art. 580 c.p. e ricalca le condizioni poste dalla sent. n. 242/2019 per scriminare la condotta del soggetto agente. Diversamente, il quesito referendario agisce sulla differente fattispecie dell’art. 579 c.p.
Può ipotizzarsi che l’ammissibilità del quesito determini un’accelerazione nel lento processo legislativo, spingendo ad includervi anche una modifica del reato di omicidio del consenziente, al fine di evitare l’altrimenti certa scadenza referendaria. Vedremo. Per essere centrato, l’obiettivo richiede però che la novella legislativa risulti innovativa nei principi ispiratori e nei contenuti normativi essenziali rispetto al vigente art. 579 c.p. Diversamente, si imporrebbe il trasferimento del quesito abrogativo sulla disciplina sopravvenuta, per decisione dell’Ufficio centrale, previa opportuna riformulazione della domanda referendaria (cfr. sent. n. 68/1978). E su questa gli elettori sarebbero chiamati a votare.
Spingendoci oltre a quanto prospetta la domanda, si può prefigurare il diverso e ulteriore scenario in cui il quesito abrogativo - in ipotesi ammesso dalla Corte costituzionale - sia poi validamente approvato nelle urne. In questo caso scatterebbe il divieto di (formale o sostanziale) ripristino della norma abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall’art. 75 Cost. secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.
È vero, infatti, che il legislatore, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere d’intervenire nella materia oggetto di referendum» (sent. n. 33/1993). La sua discrezionalità è però circoscritta in ragione del voto popolare che «manifesta una volontà definitiva e irripetibile» (sent. n. 468/1990) e il cui effetto utile non può essere posto nel nulla o vanificato. Concretamente, quello che sorge è un vincolo negativo per il legislatore: il referendum preclude «la scelta politica di far rivivere» la disciplina abrogata, anche soltanto «quale norma transitoria» (sent. n. 468/1990), come pure la possibilità di ripristinarla in futuro «senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto», tenuto anche conto del «lasso di tempo intercorso» fra la pubblicazione dell’esito della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa (sent. n. 199/2012).
Guardàti dalla giusta distanza, sono due scenari (ante e post referendum) che confermano la funzione dialettica degli strumenti di democrazia diretta nel sistema della democrazia rappresentativa delineata dal dettato costituzionale. E segnalano come l’iniziativa legislativa referendaria assunta dall’Associazione Luca Coscioni – superato il vaglio di ammissibilità - si traduca in un’ipoteca normativa già ora e, a fortiori, all’indomani di una sua vittoria nelle urne, condizionando comunque le scelte legislative in materia di eutanasia.
7. In conclusione, quali sono le Sue previsioni sulle sorti del quesito referendario proposto dall’Associazione Luca Coscioni e dalle altre associazioni proponenti?
L’unica certezza nella giurisprudenza referendaria è l’incertezza del suo esito. Le contraddittorie decisioni della Corte costituzionale – anche all’interno di una medesima tornata referendaria - e l’incrementale creazione di sempre cangianti criteri di giudizio hanno finito per «minare la certezza del diritto» (Paladin) circa una ragionevole prevedibilità sulla sorte di un quesito abrogativo popolare. Si badi: comunque formulato, perché – come icasticamente è stato detto - «se il referendum è manipolativo allora abbiamo dubbi sull’ammissibilità perché è manipolativo; se il referendum è sull’intera legge allora abbiamo dubbi sull’ammissibilità perché è sull’intera legge» (Silvestri).
Ciò detto, resta pur vero che «nel modello costituzionale regola è il referendum, eccezione è l’inammissibilità» (Zanon). Nel dubbio tra le due alternative, inviterei i giudici costituzionali ad attenersi saggiamente al canone ermeneutico generale che vuole di stretta interpretazione le norme limitative dell’esercizio di diritti. Nel voto abrogativo popolare, infatti, si esprime esattamente questo: un diritto costituzionale di partecipazione politica.