E la novità di oggi, novità che investe quello Stretto mitico e periglioso, quelle due sponde di Calabria e Sicilia, l'imminente inizio dei lavori per la costruzione del famoso Ponte sullo Stretto.… Il Ponte, il Ponte! Con tutti i problemi che ha questo nostro sfortunato Paese di dissesto idrogeologico, di recessione economica, di chiusure di fabbriche, di disoccupazione, di inquinamento per le navi affondate con carichi radioattivi, con problemi della sanità...
Vincenzo Consolo, L’ombra funesta di Messina,16 ottobre 2009, Il Manifesto
Abbiamo chiesto ad Aurora Notarianni, avvocata lavorista impegnata da anni sul fronte del no al Ponte, di ragionare sul contenuto e sugli effetti della decisione della Corte dei Conti pubblicata il 27 novembre 2025 con la quale è stato ricusato il visto e la registrazione della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che ha approvato il progetto definitivo del “Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – Ponte sullo Stretto di Messina.
Cosa rappresenta per te, come siciliana e come professionista, la “storia” del Ponte sullo stretto di Messina?
Da siciliana mi tornano in mente le riflessioni di Leonardo Sciascia sulla libertà ed il potere nel libro intervista “La Sicilia come metafora”. Il Ponte, con la sua legge speciale del 1971, è la metafora dell’esercizio del potere fine a sé stesso e ai propri interessi.
Come professionista, il Ponte rappresenta la lotta per il diritto all’ambiente, in generale e, in particolare, la difesa dell’ecosistema fragile e di inestimabile bellezza che è l’area dello Stretto. È anche la lotta per il diritto alla salute, alla libertà e alla vita.
Vorresti spiegarci le ragioni dell’intervento della Corte dei conti sulla delibera CIPESS relativa al progetto del Ponte sullo stretto di Messina e qual è la base normativa che le attribuisce questa funzione di controllo?
Le disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti sono previste dalla legge 14 gennaio 1994 n. 20 che all’art.3 prevede il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e della pubblica amministrazione e prevede, altresì, la facoltà dell’ufficio di rinviare, nel caso in cui rilevi dei vizi, l’esame della delibera alla sezione di controllo, così come è avvenuto.
L’Ufficio di controllo, dopo aver acquisito una serie di integrazioni documentali, ha sollevato rilievi istruttori su vari aspetti della delibera che presentavano vizi di legittimità e proposto il deferimento al Collegio della Sezione centrale di controllo che ha, quindi, esercitato la sua funzione a tutela dell’interesse generale alla legittimità dell’attività pubblica, nell’ambito dei poteri assegnati dall’art. 100 Cost, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 226 del 1976.
All’esito dell’udienza di discussione, con la deliberazione n.19/2025, la Corte ha deciso che la delibera n.41/2025 del Cipess, che ha approvato il progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, non può essere dichiarata conforme a legge ed ha, quindi, ricusato il visto e la registrazione.
Che tipo di controllo è stato esercitato in questo caso: giurisdizionale, amministrativo o contabile?
La Sezione centrale della Corte dei Conti ha esercitato un controllo preventivo di legittimità della delibera di approvazione di un investimento pubblico infrastrutturale, un’opera definita di importanza strategica a cui il governo ha destinato ingentissime risorse.
Ha valutato gli aspetti di legittimità, assegnando prioritario rilievo alla violazione della normativa eurounitaria che deve essere osservata anche da parte dell’autorità amministrativa, per scongiurare vizi procedurali suscettibili di incidere negativamente sulla realizzazione dell’opera una volta avviata.
Quali violazioni rispetto al quadro normativo nazionale ed europeo sono state riscontrate, in particolare in relazione alle direttive europee “Habitat” e “appalti”?
La Corte è tranchant su entrambe le violazioni, credo per la prima volta in materia ambientale, ed argomenta vizi insanabili.
Premetto che la delibera del Cipess è stata adottata - nonostante la valutazione di incidenza negativa per tre zone speciali di conservazione facenti parte della Rete Natura 2000 (monti Peloritani, la dorsale di Curcuraci e Antennamare e l’aria marina dello Stretto, la costa Viola, i fondali da Punta pezzo a Capo d’armi) - in quanto il Consiglio dei Ministri, con delibera del 9 aprile 2025, ha approvato la cosiddetta relazione IROPI per superare la valutazione negativa e proseguire l’iter senza acquisire il parere della commissione europea, essendo a tal fine sufficiente la mera informativa.
Il Collegio esprime, innanzitutto, un sindacato sulla legittimità della relazione IROPI, non ritenendola “atto politico”, ma espressione di “discrezionalità tecnica e amministrativa” da esercitare nei limiti tassativi e secondo i criteri predeterminati ed imposti dalla direttiva Habitat che attengono ad una procedura in deroga e sono, quindi, di stretta interpretazione. Rileva, poi, un vizio di legittimità nel procedimento per la mancanza e l’inadeguatezza dell’attività istruttoria, richiamando gli unici ed imprescindibili parametri di riferimento espressi nella direttiva Habitat e nelle linee guida nazionali per la VIncA, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia e, primo fra tutti, del principio di precauzione. Ritiene altresì carente la motivazione sull'assenza di soluzioni alternative al progetto e non appropriata la valutazione ambientale, alla luce dei precisi criteri sostanziali afferenti ai siti di interesse; prive di adeguata istruttoria sono state ritenute le ragioni di interesse pubblico connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica ed inconferenti i dedotti effetti economici.
Il Collegio, per concludere, dichiara l’illegittimità della delibera per violazione dell’art.6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Non minore rilievo assume il vizio di legittimità per la violazione della direttiva appalti. La Corte valuta la procedura di aggiornamento dei costi rispetto ai presupposti dell’art. 72 della direttiva, norma richiamata dallo stesso decreto legge, con particolare riguardo agli oneri che derivano dalla ripresa di efficacia dei contratti e degli atti aggiuntivi per i corrispettivi riconosciuti al contraente generale, al project manager e al monitor ambientale.
Disattende l’interpretazione minimale sostenuta dal ministero che vorrebbe circoscrivere la modifica al solo aggiornamento del corrispettivo ed offre una lettura complessiva e coerente alle finalità di trasparenza e parità di trattamento, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 7 dicembre 2023.
Ritiene la natura sostanziale delle modificazioni oggettive e soggettive dell’originario programma contrattuale (nuove modalità di finanziamento dell’opera, modifica della clausola di indicizzazione), incerta definizione dei costi meramente stimati senza includere gli oneri afferenti le numerose prescrizioni e, dunque, la necessità di un nuovo confronto concorrenziale.
Quali sono le conseguenze immediate della ricusazione del visto e della registrazione della delibera CIPESS sul progetto del Ponte?
La ricusazione del visto determina l’impossibilità di registrare la delibera e costringe il Governo e la società Stretto di Messina a fermarsi e così sembra, dalle prime dichiarazioni, anche per attendere la seconda pronuncia sulla legittimità dell’atto concessorio tra la società Stretto di Messina e il Ministero delle infrastrutture dei trasporti.
Il Governo potrà decidere se ritirare la delibera o chiedere la registrazione con riserva, in applicazione dell’art.25 del T.U. 12 luglio 1934 n.1214, e quindi procedere ad apposita deliberazione del Consiglio dei ministri che ha il potere di andare avanti affermando che l’atto risponde ad interessi pubblici superiori e deve avere comunque corso. L’atto registrato con riserva ha piena efficacia ma dà luogo ad una responsabilità politica del governo.
Importanti ed irreversibili effetti conseguirebbero dalla registrazione con riserva ossia l’avvio delle procedure di esproprio in un territorio fortemente antropizzato; la restituzione di efficacia ai contratti e degli atti aggiuntivi stipulati, a seguito dell’aggiudicazione dell’opera nel 2005, in favore di quattro contraenti, con esposizione dello Stato a responsabilità risarcitoria nel caso in cui il progetto definitivo non superi, in fase esecutiva, le tante prescrizioni (ambientali, sismiche, idrauliche e idrogeologiche, urbanistiche, paesaggistiche ecc.) e si dia avvio alle “fasi costruttive” per le opere propedeutiche (ad esempio collegamenti stradali e ferroviari) con il rischio che restino opere incompiute.
Quali azioni correttive potrà intraprendere il CIPESS e quali competenze spettano al Governo per superare le illegittimità rilevate e riprendere l’iter?
Il Cipess non ha potere correttivo, dovrà essere la società Stretto di Messina ed il Governo a rivedere tutto l’iter procedurale a partire dalla riedizione del bando internazionale di gara e dalla valutazione ambientale, strategica e dalla effettiva valutazione delle soluzioni alternative.
È possibile prevedere un intervento delle istituzioni europee e, in tal caso, di quali organi (Commissione europea, Corte di giustizia UE, altri) potrebbero essere coinvolti e con quali poteri?
La Commissione europea è già stata investita dalle associazioni ambientaliste che, sin dalle prime audizioni in Commissioni riunite trasporti per l’approvazione del decreto legge n.35/2023 e poi nel corso del procedimento di valutazione ambientale in Commissione tecnica VIA-VAS al Ministero dell’ambiente, hanno presentato le proprie osservazioni, denunziando la violazione delle direttive europee e i vizi di legittimità del decreto c.d. ponte e, poi, hanno ulteriormente denunziato i vizi del procedimento intrapreso con quattro reclami in corso di valutazione alle direzioni ambiente, concorrenza e mobilità.
La Commissione europea potrebbe riavviare la procedura di infrazione che, dopo la lettera di messa in mora, era stata archiviata dopo il ritiro del progetto da parte del Governo italiano nell’anno 2011.
Sono pendenti, inoltre, i giudizi innanzi al Tar Lazio instaurati dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste che hanno chiesto l’annullamento dei pareri espressi dalla commissione VIA VAS del Ministero dell’ambiente e anche della delibera IROPI. In seno a questi giudizi è già formulata questione di costituzionalità e pregiudiziale per la violazione delle direttive europee.
Quali scenari futuri si prospettano in termini di tempi, costi, rischi legali e interlocuzioni con la Commissione europea, considerando che i lavori del ponte potrebbero comunque proseguire?
Se si forzasse la mano andando avanti per la realizzazione delle opere, anche solo di quelle propedeutiche, si corre il rischio di impegnare ingenti risorse finanziarie dello Stato per un’opera inutile, dal futuro incerto, sia dal punto di vista della sua fattibilità tecnica e sostenibilità ambientale ed economica che del rispetto della legge europea e della sua primazia; senza trascurare l’esposizione dello Stato al pagamento di penali nei confronti dei contraenti.
Cosa toglierebbe e cosa aggiungerebbe la realizzazione del Ponte agli italiani?
Il progetto per la realizzazione del ponte a campata unica ha sottratto risorse fondamentali per la realizzazione di un vero sistema di mobilità ferroviaria, stradale e marittima ed ha sottratto 510 milioni di fondi del PNRR per il collegamento dinamico stanziati nel 2020 per il rinnovo della flotta pubblica e per realizzare la continuità territoriale nel rispetto dell’ambiente e del suo capitale naturale. Continua a sottrarre le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (2021-2027) che potrebbero essere utilizzate per gli interventi di cura del territorio dal dissesto idrogeologico e per gli adeguamenti antisismici del patrimonio immobiliare pubblico e privato, senza nulla aggiungere nell’interesse della collettività.
Foto via Wikimedia Commons.
