GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Sette anni al Consiglio Giudiziario di Brescia. Un bilancio che va oltre l'esperienza locale

    Sommario: 1. Un consiglio giudiziario serio - 2. Il diritto di tribuna e l’apporto dei componenti non togati - 3. Le mancate conferme - 4. Il fondamentale ruolo decentrato del Consiglio Giudiziario. 

    1. Un consiglio giudiziario serio

    Nel momento in cui il legislatore sta rimettendo mano alla normativa sui Consigli Giudiziari può essere di interesse partire da un’esperienza concreta, congrua come lasso temporale, in un distretto che al di là di quello che si pensa è l’ottavo per bacino di utenza ed il decimo come movimento di affari.

    Esperienza che, come Presidente di Corte, ho vissuto per oltre sette anni, protratta per due consigli giudiziari e lavorando (oltre che con due Procuratori generali ed un Avvocato generale) con complessivamente diciotto consiglieri eletti o nominati (ivi compresi sei magistrati onorari, quattro avvocati e due professori universitari).

    Il primo elemento del tutto positivo che devo rilevare è la pressoché totale assenza di logiche di appartenenza. Del primo consiglio (2016 – 2020) facevano parte tre consiglieri eletti nelle liste di Area, due nelle liste di Autonomia e Indipendenza, una in quella di Magistratura Indipendente, di cui tre di Bergamo, due di Brescia ed uno di Cremona, mentre nel secondo Consiglio erano stati eletti tre consiglieri nelle liste di Area, una di Autonomia e Indipendenza, uno di Unità per la Costituzione ed uno in una lista autonoma di P.M. bresciani, di cui quattro di Brescia e due di Bergamo. Mentre come avvocati vi sono sempre stati un avvocato del foro di Brescia ed uno del foro di Bergamo ed un professore universitario dell’Università di Brescia nel primo quadriennio e dell'Università di Bergamo nell’attuale tornata. Infine come magistrati onorari risultavano eletti nella tornata 2016 -2020 un giudice onorario di Bergamo ed uno di Cremona ed una vice procuratrice onoraria di Bergamo, mentre nell’attuale composizione risultano un giudice onorario di Bergamo ed uno di Mantova ed una viceprocuratrice onoraria di Cremona.

    Nonostante le diversità di provenienza professionale, culturale e geografica quanto è stato unificante è sempre stato quello che io definirei “sentirsi come istituzione”, con un metodo di lavoro comune e la tensione per arrivare attraverso un costante dialogo a soluzioni condivise.

    Riprova è la costante unanimità delle decisioni assunte, non raggiunta in meno di dieci casi avendo trattato complessivamente più di tremila pratiche.

    Sono state sin dall’inizio accolte soluzioni, in primis regolamentari, per nulla scontate e che in altri distretti hanno comportato lacerazioni e disaccordi, quali il diritto di tribuna per i componenti non magistrati, l’incompatibilità (con relativo allontanamento con sostituzione e partecipazione del Vicario o dell’Avvocato generale) del Presidente della Corte e del Procuratore generale in tutte le pratiche relative a provvedimenti da loro adottati, il coinvolgimento in sedute plenarie dei componenti della sezione autonoma per tutti quei provvedimenti che pur spettando alla sezione ordinaria avevano riverberi su posizioni o status dei giudici onorari.

    Ed è stato adottato un metodo di lavoro che nel contempo responsabilizzava il relatore (designato sulla base di rigidi criteri automatici) e puntava al coinvolgimento di tutti i componenti e alla semplificazione. Il relatore difatti una volta esaminata la pratica mandava a tutti i componenti la sua proposta in modo da raccogliere eventuali suggerimenti o opinioni differenti e di poterne discutere a ragione.

    Questo ha consentito di effettuare una larga selezione delle pratiche all’ordine del giorno, concentrandosi su quelle più complesse o che comunque richiedevano un approfondimento. Va premesso che in una seduta del Consiglio Giudiziario vengono trattate tra le 20 e le 30 pratiche di cui per molte (applicazioni, variazioni tabellari, criteri organizzativi, autorizzazioni a residenze fuori sede) l’esito è pacifico o dovuto e che una metodologia di questo tipo, inevitabilmente più lenta all’inizio e sempre più efficiente man mano che si raggiunge una sintonia tra i componenti, ha consentito di concentrare l’attenzione e la discussione sui punti controversi o maggiormente complessi.

    Il primo requisito del lavoro svolto è stata la serietà: scelte organizzative esaminate sulla base delle circolari del C.S.M. e della razionalità gestionale, valutazioni di professionalità non appiattite verso l’alto, ma che cercavano di cogliere specificità e capacità del singolo magistrato. Se in questo periodo si è avuto un solo parere negativo sulle progressioni in carriera questo non è stato dovuto a spirito corporativo, ma un quadro di professionalità positive per una magistratura molto giovane rispetto ad altri distretti (circa il 30 % infraquarantenni) e molto impegnata. Lo sforzo è stato di differenziare, sia evidenziando le eccellenze, sia puntando sulla specificità e individualità che deve avere ogni valutazione di professionalità (in più di un caso in cui i rapporti dei dirigenti degli uffici apparivano uniformi e stereotipati sono stati restituiti con preghiera di individualizzare le caratteristiche e capacità del singolo magistrato).  

    2. Il diritto di tribuna e l’apporto dei componenti non togati

    Il contributo dato da avvocati e professori universitari è stato estremamente prezioso: a quanto ho potuto verificare questi componenti hanno visto il diritto di tribuna deliberato a livello regolamentare come un momento di trasparenza ed hanno potuto riscontrare direttamente come molti assunti purtroppo diffusi (l’appiattimento delle valutazioni di professionalità, l’emissione di pareri sempre positivi) fossero in realtà luoghi comuni con ben poco fondamento. 

    E la partecipazione a pieno titolo, spesso come relatori, in materia tabellare, organizzativa e nelle pratiche di vigilanza è stata fondamentale per rappresentare che ad esempio il parere negativo su variazioni tabellari non derivava da contrasti interni, ma da un’analisi gestionale che partiva dalle direttive consiliari e dalle esigenze di efficienza.

    In particolare poi in occasione dell’apertura della pratica di vigilanza sulla situazione della Procura di Brescia nel 2018 (derivata dalla perquisizione di un giornalista per notizie comparse su quotidiani relative ai figli dell’allora Procuratore della Repubblica), è stata fondamentale la condivisione unanime nell’aprire e poi nel condurre un’istruttoria delicatissima, che ha poi consentito di giungere ad una soluzione del problema. Avere l’appoggio del foro e dell’accademia è stato al riguardo fondamentale.

    Così importante è stato il loro apporto nelle pratiche di vigilanza condotte ogni anno sulle assegnazioni di cui erano stato investiti i magistrati neo nominati per evitare episodi di nonnismo, deteriori per gli stessi, ma più in generale per la funzionalità del servizio. Pratiche che, va detto, dopo un inizio sofferto che aveva riscontrato molteplici violazioni delle direttive consiliari e dell’equità di trattamento, hanno portato ad una positiva attenzione verso i neo magistrati. 

    Posso capire le perplessità riguardo alla partecipazione a pieno titolo di avvocati e professori in sedi in cui non si vive un rapporto di collaborazione e rispetto, come invece ho riscontrato a Brescia e nel distretto, ma credo vada anche valorizzata la valenza aggiuntiva che garantisce una condivisione in positivo delle valutazioni.

    Anzi se devo rimarcare che il limite non sarà l’utilizzo strumentale del ruolo contro magistrati “scomodi”, ma l’eccessiva timidezza e a volte accondiscendenza che spesso il foro ha per i “propri” giudici e P.M. nei cui confronti i giudizi negativi sono rarissimi. Nella mia esperienza la facoltà di effettuare osservazioni, già prevista dalla legge, è rimasta sostanzialmente inoperosa, mentre al contrario grande rigore è stato dimostrato in occasione delle conferme dei magistrati onorari per i quali in diversi casi era stata chiesta la revoca, spesso sulla base di generiche lamentele e non, come prevede la legge, di fatti specifici.

    Un rapporto di collaborazione comunque dimostratosi prezioso e fecondo. 

    3. Le mancate conferme

    Una questione a parte che dimostra la serietà del Consiglio Giudiziario di Brescia, ma anche la difficoltà di interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, sono i pareri negativi sulle conferme per un incarico semidirettivo e due incarichi direttivi espressi all’unanimità (in un caso con un voto contrario) e poi disattesi dal Consiglio Superiore della Magistratura (in un caso nella passata consigliatura ed in due casi nella presente).

    Le conferme sono uno snodo fondamentale nell’organizzazione dell’ufficio, anche perché mentre la valutazione ex ante al momento della nomina viene fatta per molti aspetti alla cieca (sia perché l’aspirante spesso non aveva mai sperimentato un incarico, sia per l’impatto con una nuova sede ed una nuova realtà), la conferma opera dopo quattro anni sul campo e quindi una valutazione sulla capacità del dirigente può essere compiutamente svolta. Non solo, ma non va sottovalutato l’importanza e l’impatto che può avere un buon dirigente per l’andamento dell’ufficio e per la stessa comunità locale. 

    Un momento cruciale che, tra l’altro, dovrebbe essere vissuto non come una deminutio della professionalità dei magistrati, ma come una verifica delle sue capacità gestionali, potendoci benissimo essere ottimi magistrati inadatti a ruoli organizzativi o ancora incapacità di adeguarsi a situazione ambientali e gestionali particolari.

    Ebbene in questi tre casi il Consiglio Giudiziario di Brescia, dopo una serrata istruttoria, ed una inevitabile sofferenza, aveva emesso un parere contrario unanime (in un caso con un voto dissenziente).

    L’andamento ed i tempi delle procedure di conferma da parte dei C.S.M. hanno poi aspetti che meritano approfondimento.

    Quanto alla conferma di un Presidente di sezione del Tribunale di Brescia (incarico con scadenza del 22 luglio 2020) l’Ordine degli Avvocati di Brescia aveva dato parere contrario in data 3 luglio 2020 ed il Consiglio giudiziario aveva emesso un parere contrario unanime in data 7 aprile 2021, poi confermato il 19 maggio 2021 dopo le osservazioni formulate dall’interessato, fondato sulle insufficienti capacità organizzative e relazionali, sul clima di conflittualità creatosi in sezione e sulla mancata adozione di provvedimenti organizzativi relativi alla sua sezione, più volte sollecitati dal Presidente del Tribunale e poi adottati direttamente dallo stesso. Il C.S.M. all’esito di due audizioni del Presidente di sezione in data 6 luglio 2021 e 25 luglio 2022 e di un’ulteriore istruttoria delegata, ha ritenuto nella proposta di maggioranza approvata in sede plenaria che tutti i provvedimenti organizzativi richiesti spettavano al Presidente del Tribunale (che peraltro li aveva emessi) e non al Presidente di sezione, ha valorizzato i buoni risultati raggiunti in tema di efficienza e di informatizzazione, ed ha operato una diversa ricostruzione dei fatti ed in particolare dei contrasti emersi in sezione e di alcune segnalazioni (in particolare relative alla gestione di una tirocinante). Più in specifico ha valorizzato che alcuni elementi di conflittualità e presenza risultano superati dopo il 2019 e ha ridimensionato le difficoltà relazionali verificatesi.

    Si è trattato di una delibera consiliare molto combattuta a fronte di due proposte ampiamente motivate (31 pagine quella di maggioranza poi approvata e 48 quella di minoranza), di un dibattito serrato e di una votazione molto contrastata (11 voti contro 9).

    Pur essendo la proposta di conferma indubbiamente motivata, al di là dei tempi impiegati (oltre due anni), la stessa in realtà non affronta sino in fondo le criticità emerse, inizialmente sollevate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in parte dallo stesso Presidente del Tribunale e poi dalle varie audizioni (di 5 magistrati, tra cui il Presidente del Tribunale ed il Presidente Vicario, oltre ai delegati dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti) condotte dal Consiglio Giudiziario da cui emergevano oltre ad alcuni episodi di conflittualità interna molto accentuati, una limitata presenza in ufficio. Non possono essere risolutive le dichiarazioni ivi ampiamente richiamate del 16 settembre 2021 rese dal personale amministrativo della cancelleria della sezione sul clima positivo ivi esistente e del 30 luglio 2021 della Camera civile di Brescia sul clima di collaborazione, pervenute nel corso della procedura e non raccolte nell’ambito dell’istruttoria compiuta dagli organi di governo autonomo e quindi non assistite dalla stessa garanzia di genuinità. Non solo, ma detta valorizzazione ha sortito l’inevitabile effetto, anche se probabilmente non voluto, di colpevolizzare i magistrati della sezione che avevano espresso opinioni dissenzienti sulla gestione proprio nel corso dell’istruttoria condotta dal Consiglio Giudiziario. Non un buon risultato. Anche per l’effetto – anche questo inevitabile, al di là delle intenzioni – di dissuadere in generale i componenti degli uffici dal far emergere criticità nelle procedure di conferma e di valutazione di professionalità, ove invece si registra da anni una notoria carenza di informazioni obiettive su fatti e condotte, al di là di abusate aggettivazioni altisonanti.

    Quanto alla conferma del Presidente del Tribunale di Brescia (incarico con scadenza al 27 aprile 2020) il Consiglio Giudiziario di Brescia aveva emesso in data 20 luglio 2020 un parere favorevole unanime sulla base dei risultati e delle capacità organizzative. Successivamente in data 4 novembre 2021 il magistrato veniva sanzionato a livello disciplinare con la censura (sentenza divenuta definitiva il 24 novembre 2022) per i rapporti avuti con il consigliere togato Luca Palamara riguardo a segnalazioni per incarichi direttivi e semidirettivi nel distretto di Brescia ed il C.S.M. invitava il Consiglio Giudiziario a integrare il parere alla luce di questa sentenza. Il Consiglio Giudiziario, con un voto contrario, in data 8 giugno 2022 dava un nuovo parere, questa volta sfavorevole, evidenziando come i nuovi fatti sottoposti all’esame denunciavano “un difetto di indipendenza” ed erano tali “da compromettere significativamente l’autorevolezza nell’esercizio delle funzioni direttive”, aspetti negativi ritenuti aventi valenza assorbente rispetto ad ogni altra valutazione positiva a suo tempo espressa sulla capacità del magistrato. In particolare il Consiglio Giudiziario rilevava che dal tenore delle conversazioni captate poteva cogliersi come l’esercizio delle funzioni da parte del Presidente fosse stato “significativamente influenzato da logiche e criteri di carattere correntizio che non appaiono compatibili con l’indipendente esercizio dell’incarico direttivo e di coordinamento attualmente ricoperto”.

    L’interessato veniva sentito dal C.S.M. in data 9 maggio 2023.

    Al plenum del C.S.M. in data 19 luglio 2023 pervenivano due proposte e veniva approvata quella di maggioranza che deliberava la conferma, ritenendo irrilevanti gli aspetti relativi a indipendenza ed autorevolezza e facendo prevalere le valutazioni precedenti relative alla capacità organizzativa.

    Tre punti balzano immediatamente all’occhio: da un lato i tempi del C.S.M. protrattisi per oltre tre anni, dall’altro l’incongruenza di chiedere un’integrazione al Consiglio Giudiziario per poi ritenere i fatti (oggetto della condanna disciplinare) non rilevanti ed infine di ignorare in sostanza le argomentazioni del parere negativo espresso dal Consiglio Giudiziario.

    Devo al riguardo precisare che non parlo per “fatto personale”. Non ho partecipato ad alcuna delle delibere del Consiglio di Brescia relative al Presidente del Tribunale in quanto avevo, come previsto dalla procedura, stilato ancora nel 2020 il rapporto informativo sull’attività svolta dallo stesso, dando atto del quadro organizzativo e dei risultati, da cui aveva largamente attinto il Consiglio Giudiziario nel suo parere favorevole del 2020.

    Quanto al Presidente del Tribunale di Bergamo (incarico con scadenza il 26 settembre 2021) il parere unanime negativo del Consiglio giudiziario in data 18 novembre 2021 derivava da una valutazione non favorevole dal punto di vista meramente organizzativo. Venivano ad essere rilevanti criticità nella gestione della sezione penale dibattimentale e della sezione famiglia, nonché una carenza di misure organizzative nel periodo della pandemia e in alcuni settori oltre che la gestione dei rapporti con i magistrati dell’ufficio. 

    In più occasioni emergeva la debolezza dei provvedimenti presidenziali adottati, poi revocati o modificati a seguito dell’interlocuzione con il Consiglio giudiziario, o ancora non approvati per essere stati adottati in violazione delle norme contenute nell’ordinamento giudiziario e nelle circolari che disciplinano la formazione delle tabelle.

    L’interessato veniva sentito dal C.S.M. in data 5 settembre 2023.

    Al plenum del C.S.M. in data 20 dicembre 2023 pervenivano due proposte e veniva approvata quella di maggioranza che deliberava la conferma. Proposta estremamente succinta (meno di tre pagine) che valorizzava la valutazione espressa dall’Ispettorato generale del Ministero relativa all’ispezione condotta dal 20 settembre al 19 ottobre 2021 presso il Tribunale che osservava “il positivo, seppur non omogeneo, quadro complessivo delineato attesta l’impegno del personale amministrativo e l’apprezzabile produttività dei magistrati e dà altresì conto di una struttura organizzativa che, pur se penalizzata dal deficit  di personale, è improntata a criteri di funzionalità e di equa distribuzione dei carichi di lavoro e, dunque, ben diretta dal Presidente del Tribunale, del quale sono emerse le doti di equilibrio e la dedizione all’Ufficio.”

    In realtà nella delibera più elementi non venivano citati, né risultavano presi in esame: i rilievi critici contenuti nel rapporto informativo del 9 settembre 2021, le criticità (comunque unite ad apprezzamenti) emerse dal parere del 27 maggio 2021 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, le numerose violazioni e conseguenti prescrizioni emesse in ogni caso in sede di ispezione (settore civile non contenzioso, incremento delle pendenze e dei tempi nel settore penale, situazioni di grave disfunzione in alcune aree organizzative), i rilievi consiliari sui programmi di gestione 2021 e 2022 e sulle tabelle 2020 – 2023, il  parere negativo o l’invito a modificare i decreti presidenziali da parte del Consiglio Giudiziario su numerosi provvedimenti di variazione tabellare. Con l’ulteriore chiosa che in Consiglio Giudiziario il relatore sui provvedimenti organizzativi del Tribunale di Bergamo era ed è un avvocato di Brescia, pertanto fuori da qualsiasi logica interna alla magistratura e con evidenza indifferente ed imparziale, oltre che competente.

    Tali elementi erano stati ripresi nella proposta di minoranza che proponeva la non conferma in cui vengono citati espressamente dieci decreti presidenziali successivamente revocati o non approvati e si osserva come le vicende relative alle variazioni tabellari denotano “la difficoltà di avere un disegno generale” e la “tendenza a inseguire la soluzione momentanea più facile”.

    Ovviamente anche in questo caso può essere che il Consiglio Superiore avesse ragione ed il Consiglio giudiziario torto (nessuno è ovviamente infallibile), ma lasciano francamente perplessi sia i tempi lunghi (oltre due anni), sia l’estrema sinteticità della decisione, sia il non avere preso in esame, se non in modo estremamente sommario, gli argomenti posti a base del parere negativo proposto, sia infine una sorta di decisività dell’esito dell’ispezione ministeriale, senza affrontare gli elementi contrastanti che emergevano dalla stessa e la finalità di tipo burocratico amministrativo e non di analisi gestionale tipica dell’atto.   

    A mio parere garanzia fondamentale per i magistrati è un autogoverno serio e capace che rifugga da appiattimenti verso l’alto e che dimostri serietà e curiosità di sapere e capire.

    4. Il fondamentale ruolo decentrato del Consiglio Giudiziario

    Il ripetuto dissenso avutosi tra Consiglio Giudiziario di Brescia e Consiglio Superiore della Magistratura potrebbe essere qualificato come fisiologico, rientrando nelle differenze di valutazione che possono esservi in una materia inevitabilmente discrezionale come le valutazioni. Anche se mettono in discussione lo stesso istituto della conferma, pur previsto e voluto dalla legge, stante l’evidente cautela corporativa con cui il Consiglio lo maneggia.

    Ma in realtà questo dissenso pone un ulteriore problema.

    Con la modifica introdotta dall’art. 3 comma 1 lettera a della legge delega 17 giugno 2022 n.71 verrà data la “facoltà per i componenti avvocati e  professori universitari di partecipare alle  discussioni  e  di  assistere  alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze  del  Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (…), con attribuzione  alla  componente  degli  avvocati  della facoltà di esprimere  un  voto  unitario  sulla   base   del   contenuto   delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso  in  cui  il consiglio dell'ordine degli avvocati  abbia  effettuato  le  predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che,  nel  caso in  cui  la  componente  degli  avvocati  intenda  discostarsi  dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione  del consiglio dell'ordine degli avvocati.”

    Un sistema complesso che verrà meglio articolato nei decreti legislativi in discussione, ma che crea una simmetria tra Consiglio Superiore della Magistratura e Consigli Giudiziari, con, anche a livello deliberante, una componente togata maggioritaria ed una componente laica. 

    Sarebbe l’occasione per realizzare il più volte auspicato decentramento delle funzioni del Consiglio Superiore. E’ ormai pacifico che l’accresciuta complessità del sistema giustizia mette in crisi il C.S.M. come quantità di pratiche da affrontare e come tempi di decisione. Ogni settimana il plenum del Consiglio vara tra le 250 e le 500 delibere sulle più diverse questioni (dalle incompatibilità, alle nomine, agli incarichi, alle aspettative, ai diversi documenti organizzativi, ai pareri, alle proposte, alle risposte ai quesiti, etc.) e i tempi di decisione, in particolare su nomine, variazioni tabellati, programmi organizzativi, applicazioni sono spesso troppo lunghi, tanto da rischiare di divenire irrilevanti. Questa constatazione aveva già portato lo stesso C.S.M. ad approvare il 20 ottobre 1999 una Risoluzione sul decentramento dei Consigli Giudiziari che affermava “la centralità del Consiglio giudiziario nell’opera di sistematica rilevazione, conoscenza, descrizione, misurazione, documentazione e valutazione del lavoro professionale dei magistrati.” 

    Rilevava che “I Consigli giudiziari sono i destinatari naturali ed i collettori di tutte le informazioni e valutazioni provenienti da altri soggetti che a loro volta hanno il compito di osservare il magistrato nel suo percorso di formazione o nella sua attività lavorativa o che di fatto lo osservano (i magistrati collaboratori per gli uditori giudiziari; i dirigenti degli uffici per i magistrati in servizio etc.).” e che “è un fatto che, senza l’apporto effettivo e costante del Consiglio Giudiziario, il C.S.M. non è in grado di acquisire conoscenze effettive e serie sul magistrato, sul suo reale valore professionale, sulle sue attitudini e vocazioni, sulla sua quotidiana dedizione all’attività di ufficio.”

    La Risoluzione concludeva ritenendo possibile delegare ai Consigli Giudiziari solo attività istruttorie e di proposta, nella consapevolezza dei limiti posti dall’art.105 della Costituzione che attribuisce al Consiglio e non ad altri organi “le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”. Risoluzione che nella sostanza rimaneva sulla carta e decongestionava ben poco l’attività (tra l’altro all’epoca molto meno complessa) del C.S.M.

    Altra proposta che andava nella stessa direzione era la previsione emersa nella Commissione di Riforma dell’Ordinamento Giudiziario costituita nel 2015 – Presidente Michele Vietti - di riservare al Consiglio Giudiziario la delibera sulle valutazioni di professionalità in caso di giudizio unanimemente positivo. La competenza del C.S.M. veniva rispettata prevedendo che il Consiglio dovesse comunque trasmettere la delibera al C.S.M.  per il quale valeva la regola del silenzio assenso: se entro 60 giorni non venivano prese iniziative la valutazione era convalidata.

    Ipotesi di silenzio assenso (sempre susseguenti a delibere unanimi) e di delega rispetto a materie circoscritte normalmente del tutto pacifiche e che oggi corrispondono solo o quasi ad appesantimento burocratico sarebbero da esplorare (ad esempio in tema di aspettative, incarichi di insegnamento per poche ore, supplenze e applicazioni non contestate), in modo da consentire al C.S.M. di concentrarsi sulle questioni davvero meritevoli di approfondimento.

    Ma questo passaggio, che ritengo auspicabile, può essere praticato e fecondo solo se si costruisce una reciproca fiducia tra Consiglio Superiore e Consigli Giudiziari e ciò significa da un lato incrementare i momenti di contatto e di interlocuzione tra gli organi e dall’altro che la diversa opinione e delibera del C.S.M. sia adeguatamente motivata, sia a fini di trasparenza, sia per consentire al Consiglio Giudiziario una verifica ed un eventuale adeguamento al diverso orientamento adottato. Altrimenti risulta solo un comportamento imperativo che, specie in magistratura, sappiamo perdente.

    Il decentramento è una prospettiva da perseguire, che richiede fantasia, collaborazione e la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia che, come le vicende di Brescia evidenziano, è ancora da realizzare.

    Ma errori, limiti e difficoltà vanno esaminati e denunciati proprio per essere superati da parte di donne e uomini di buona volontà.     

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

    × Installa l'app Web
    Mobile Phone
    Offline: nessuna connessione Internet

    Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.