GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    ​Scheda n. 14 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)

    Scheda n. 14 - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)

                                                                                OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 150/2022 modifica parzialmente la disciplina dell’art. 131-bis c.p. al fine di ampliare l’ambito di operatività dell’istituto in ottica di deflazione del sistema penale.

    CATEGORIE DI REATI PER I QUALI È APPLICABILE L’ART. 131-BIS C.P.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

    1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

    2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può inoltre essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, nonché dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un

    ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 600-ter, primo comma, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del

    medesimo articolo, e 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

    4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.

    5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

    Il nuovo art. 131-bis c.p. prevede l’applicabilità generalizzata dell’art. 131-bis c.p. a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni.

    Cade, invece, il riferimento al limite massimo di pena, cosicché tale causa di esclusione della punibilità potrà essere applicata anche a reati con pena edittale massima superiore a cinque anni di reclusione.

    Conseguenze sul piano applicativo

    Il nuovo istituto potrà applicarsi a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, a titolo d’esempio, il delitto di falso di cui all’art. 495 c.p., la rapina tentata di cui al comma 1 dell’art. 628 c.p., il furto nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 625, comma 1, c.p.

    Le eccezioni

    Il comma 4 dell’art. 131-bis introduce delle eccezioni espresse alla regola generale, avendo il legislatore ritenuto che, in relazione a determinati reati, l’offesa non possa mai essere considerata di speciale tenuità. Si tratta delle seguenti categorie di reati:

    a) delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, quando sono commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

    b) delitti di violenza e minaccia al pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale (quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni), nonché per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza;

    c) la maggior parte dei delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione, segnatamente, il peculato di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., la concussione, le varie fattispecie di corruzione e l’indebita induzione a dare o promettere utilità;

    d) incendio colposo e incendio boschivo;

    e) costrizione o induzione al matrimonio;

    f) lesioni personali nelle ipotesi aggravate:

    - di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 (quindi nei casi di lesioni commesse in occasione dei delitti di cui all’art. 612-bis, 572, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.)

    - di cui all’art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma (quindi nei casi di lesioni ai danni di ascendente, discendente, coniuge – separato o divorziato – persona stabilmente convivente o legata al colpevole da relazione affettiva, fratello o sorella, affine in linea retta);  

    - di cui all’art. 583, secondo comma (lesioni personali gravissime);

    g) altri reati contro la persona quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, interruzione colposa di gravidanza, prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minore, corruzione di minorenne, adescamento di minori, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, tortura;

    h) alcuni reati contro il patrimonio tra cui rapina nelle sole ipotesi aggravate di cui all’art. 628, terzo comma, estorsione, usura, riciclaggio e impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita;

    i) delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria di gravidanza effettuata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge);

    l) reati in materia di sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 309/1990, fatta eccezione per le ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5; 

    m) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SPECIALE TENUITÀ

    Nel comma secondo del nuovo art. 131-bis c.p. si specifica che, per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità, può prendersi in considerazione anche la «condotta susseguente al reato».

    Con tale specificazione si chiarisce che il giudice, ai fini della valutazione del carattere di tenuità dell’offesa, può valorizzare le condotte risarcitorie o riparatorie poste in essere successivamente al fatto di reato: in tal modo il legislatore delegato pone fine alle incertezze applicative insorte in ordine alla possibilità di valutare anche tale profilo ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    La norma è applicabile – a seguito della modifica introdotta dall’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022 n. 162 che ha posticipato l’entrata in vigore della riforma introducendo il nuovo art. 99-bis – a partire dal 30 dicembre 2022.

    Secondo una parte della dottrina, invece, il nuovo art. 131-bis c.p., essendo norma sostanziale più favorevole rispetto alla vecchia formulazione, potrebbe trovare applicazione anche nel periodo di prolungata vacatio legis, quindi già a partire dal 2 novembre 2022: tale opzione interpretativa si fonda sull’assunto secondo cui la ratio di garanzia della conoscibilità della legge penale, connessa al termine di vacatio legis, è un indispensabile presupposto per l’applicazione di norme penali sfavorevoli, non anche di norme penali favorevoli all’agente[1].

    In ogni caso il nuovo art. 131-bis c.p. sarà applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, comma 4, c.p., proprio perché si tratta di norma più favorevole rispetto a quella previgente.

    [1] cfr. G.L. Gatta “Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l’Europa?” in www.sistemapenale.it


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