GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 8 - ​Le modifiche al regime di procedibilità dei reati

    Scheda n. 8 - Le modifiche al regime di procedibilità dei reati

    NORME MODIFICATE: Artt. 582, 590-bis, 605, 610, 612, 614, 624, 634, 635, 640, 640-ter, 649-bis, 659, 660 c.p.

                                                                           OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    Gli artt. 2 e 3 del d. lgs. 150/2022 apportano importanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l’ambito di operatività della procedibilità a querela: nello specifico, l’art. 2 interviene su numerosi delitti contro il patrimonio e contro la persona, mentre l’art. 3 modifica il regime di procedibilità di due contravvenzioni.

    Considerata la rilevante incidenza numerica delle fattispecie interessate dall’intervento legislativo, l’obiettivo della riforma è quello di conseguire in tal modo “effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale” (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).

    Appare evidente che la nuova disciplina raccoglie almeno in parte le sollecitazioni giunte dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 248/2020, in relazione alle diverse ipotesi di reato ex art. 590-bis c.p., aveva suggerito una complessiva rimeditazione circa la congruità del regime di procedibilità d’ufficio originariamente previsto.

    L’estensione dell’ambito della procedibilità a querela trova però un limite generale nella necessità di tutelare alcune categorie di soggetti che non sono in grado di presidiare autonomamente i propri interessi attraverso l’esercizio del diritto di querela, in quanto incapaci, per età o per infermità: pertanto, qualora le persone offese dei reati interessati dalla modifica legislativa presentino tali caratteristiche, viene mantenuto l’originario regime di procedibilità di ufficio.

                                                                        REATI CHE MUTANO REGIME DI PROCEDIBILÀ

    Di seguito si propone un elenco riassuntivo delle fattispecie il cui regime di procedibilità viene modificato dagli artt. 2 e 3 del d. lgs. 150/2022.

    Diventano procedibili a querela di parte:

    1) le lesione personali, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585 (ad eccezione di quelle contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta, che sono a querela), ovvero salvo che la malattia abbia una durata superiore a venti giorni e la persona offesa sia soggetto incapace, per età o per infermità;

    2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad eccezione dei casi in cui ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis c.p.;

    3) il sequestro di persona, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

    4) la violenza privata, ad eccezione dei fatti aggravati ai sensi del secondo comma dell’art. 610 c.p. ovvero commessi ai danni di persona incapace, per età o per infermità

    5) la minaccia, salvo che sia fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, o sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, o la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;

    6) la violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, o il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose ma nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

    7) il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis) ovvero nel caso di furto di componenti metalliche di infrastrutture per l’energia o il servizio di trasporto o telecomunicazioni, gestite da soggetti pubblici o concessionari pubblici;

    8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;

    9) il danneggiamento, ad eccezione del fatto commesso in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio o ai danni di persona incapace, per età o per infermità;

    10) la truffa, purché non aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 640 c.p.;

    11) la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all’età, che ostacolano la difesa;

    12) il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, o sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;

    13) la molestia o disturbo alle persone, ad eccezione di quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

    Come evidenziato da Giuseppe Amara[1], la selezione compiuta dal Legislatore circa i reati per i quali prevedere una modifica del regime di procedibilità presenta alcune incongruenze rispetto agli obiettivi dichiarati della riforma, poiché rimangono procedibili d’ufficio ipotesi di contenuta offensività ma di frequente applicazione pratica (si pensi al caso del sequestro di persona). Inoltre, l’intervento legislativo non sembra tenere in considerazione l’offensività delle diverse fattispecie, al fine di individuare il regime di procedibilità applicabile, preferendo tracciare una linea di distinzione fondata su ragioni di carattere pratico più che teorico.

    A tale proposito, va poi richiamata la presenza di alcune incongruenze nella disciplina introdotta dalla riforma, come l’aver mantenuto procedibile d’ufficio l’ipotesi delittuosa di danneggiamento aggravato dall’aver posto in essere il fatto su cose esposte alla pubblica fede, a fronte dell’esclusione della medesima aggravante dal novero di quelle idonee a rendere procedibile d’ufficio il reato di furto.

                                                        MODICHE DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ DEI REATI

    TESTO RIFORMATO

    Art. 582 c.p. - Lesione personale.

    (Omissis)

    2. Si procede tuttavia d’ufficio se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

    (Omissis)

    8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più̀ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 605 c.p. – Sequestro di persona.

    (Omissis)

    6. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 610 c.p. – Violenza privata.

    (Omissis)

    3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 612 c.p. – Minaccia.

    (Omissis)

    3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio.

    (Omissis)

    3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

    4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 623-ter c.p. - Casi di procedibilità d’ufficio.

    Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 624 c.p. – Furto.

    (Omissis)

    3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 626 c.p. – Furti minori.

    (Omissis)

    TESTO RIFORMATO

    Art. 634 c.p. - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

    1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

    (Omissis)

    3. Si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 635 c.p. – Danneggiamento.

    (Omissis)

    5. Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 640 c.p. – Truffa.

    (Omissis)

    3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 640-ter c.p. – Frode informatica.

    (Omissis)

    4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 649-bis. Casi di procedibilità d’ufficio.

    1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 659 c.p. - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

    3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

    TESTO RIFORMATO

    Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone.

    1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

    2. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

                                                                            DISCIPLINA TRANSITORIA

    L'articolo 85 prevede una disciplina transitoria relativa alla possibilità di proporre querela da parte della persona offesa dei reati che rientrano nel catalogo di quelli sottratti all’ambito della procedibilità d’ufficio, stabilendo che, nel caso non sia ancora iscritto a registro notizie di reato un procedimento penale, il termine trimestrale per proporre querela decorra dall’entrata in vigore della riforma, ovvero dalla data del 31/12/2022.

    A seguito della modifica operata dalla L. n. 199/2022 all’art. 85, co. 2 d.lgs. 150/2022, nel caso in cui sia già incardinato un procedimento penale relativo ad un reato originariamente perseguibile d’ufficio, la persona offesa non deve più essere informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela, contrariamente a quanto previsto nella prima versione della norma introdotta.

    Pertanto, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa e commessi prima del 30 dicembre 2022 il termine ordinario per la presentazione della querela decorre da tale data, sempre che la persona offesa abbia avuto in precedenza la conoscenza del fatto di reato a suo danno.

    In forza al comma 2 dell’art. 85 d.lgs. 150/2022, come modificato dall’art. 5-bis D.L. 162/2022, convertito nella legge 199/2022, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela e per i quali può essere disposta misura cautelare personale, la misura in corso di esecuzione alla data del 30/12/2022 perde efficacia se entro 20 giorni, ossia entro il 19/01/2023, non viene acquisita la querela, anche attraverso l’iniziativa dell’autorità giudiziaria procedente.

    Ai sensi del comma 2-ter dell’art. 85 d.lgs. 150/2022, come introdotto dall’art. 5-bis D.L. 162/2022, per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. commessi prima del 30/12/2022 continua a procedersi d’ufficio, qualora il reato sia connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in forza dell’attuale disciplina.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 85 d.lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.

    1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

    2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l’autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

    (Omissis)

    2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli  609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi  prima  della  data  di entrata in vigore del  presente  decreto,  si  continua  a  procedere d'ufficio quando  il  fatto  è  connesso  con  un  delitto  divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 86 d.lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante.

    1. Per le querele presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell’articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

    2.Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale. 

    [1] G. Amara, Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilità, in Giustizia insieme, 28.10.2022.

     

                                                                       

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