GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Costo delle mascherine, orari di apertura delle attività commerciali e accesso alla garanzia per i finanziamenti.  Il T.A.R. Lazio non sospende le misure attuative della c.d. Fase 2.

    Costo delle mascherine, orari di apertura delle attività commerciali e accesso alla garanzia per i finanziamenti.

    Il T.A.R. Lazio non sospende le misure attuative della c.d. Fase 2.

    Il T.A.R. del Lazio, con tre recenti provvedimenti cautelari, si è pronunciato su diversi aspetti relativi all’attuazione della c.d. Fase 2 dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della quale il Governo e le amministrazioni decentrate, nei limiti delle rispettive competenze, stanno provando a rilanciare il sistema economico-finanziario continuando a tutelare il prevalente interesse pubblico della salute.

    La Sezione I-quater (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, ordinanza 27 maggio, 2020, n. 4097) si è pronunciata sulla nota questione del costo calmierato delle mascherine. Con ordinanza del 26 aprile 2020, n. 11, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 ha imposto il prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali “chirurgiche” (standard UNI EN 14683) in misura non superiore a 0,50 Euro per unità al netto dell’IVA. Il Collegio investito della questione non ha ritenuto sussistenti la gravità e l’urgenza necessarie per la concessione della misura cautelare richiesta da parte ricorrente (una società del settore), ritenendo che l’esigenza (della tutela della salute) perseguita attraverso il calmieramento del prezzo dei presidi medici in questione sia da considerarsi prevalente nell’ambito della comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.

    Il tema della preminenza della tutela della salute costituisce il perno attorno al quale ruota anche un’altra ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio (TA.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, ordinanza 27 maggio, 2020, n. 4098), relativa al contingentamento degli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali. Il Collegio adito, in questo caso, rammentando preliminarmente il potere attribuito da diverse fonti normative agli enti locali di consentire tali limitazioni, ha qualificato come adeguata la restrizione agli orari imposta per gli esercizi commerciali. A tal riguardo viene precisato che il bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato anche tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato (avente efficacia fino al 21 giugno 2020) e della riferibilità del danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti (società titolari di esercizi commerciali), deve far ritenere prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività, che viene posto a fondamento delle contestate limitazioni.

    Con altro provvedimento cautelare (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, decreto 28 maggio, 2020, n. 4106), il T.A.R. del Lazio ha poi esaminato la problematica relativa all’accesso ai finanziamenti a beneficio delle imprese per far fonte alla crisi economica. Più precisamente, è stata contestata in giudizio (da un’associazione italiana di consumatori) la possibilità di accedere al prestito garantito ex art. 1, d.l. n. 23/2020 per un’impresa con sede in Italia, ma controllata da un’altra impresa avente sede all’estero. La possibilità di consentire l’accesso al prestito garantito anche a questa categoria di imprese (italiane), secondo parte ricorrente, determinerebbe un duplice effetto negativo: a) i dividendi, distribuiti dall’impresa controllata (italiana) all’impresa controllante (estera), non sarebbero soggetti a tassazione nel nostro Paese, con la conseguenza che né lo Stato italiano né i cittadini italiani beneficerebbero della garanzia prestata dalla SACE s.p.a.; b) gli stessi cittadini italiani potrebbero trovarsi onerati di imposizioni fiscali maggiorate dallo Stato per sopperire alle eventuali uscite non compensate dal sistema dei prestiti garantiti ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 23/2020, al fine di perseguire gli obiettivi di bilancio.  La richiesta di concessione di misura cautelare in forma monocratica non è stata accolta, ritenendo insussistente il presupposto della estrema gravità e urgenza necessario per sospendere l’efficacia dei provvedimenti gravati (ai quali, tra l’altro, è stata riconosciuta una valenza essenzialmente normativa e programmatica), rinviando la definitiva pronuncia cautelare alla camera di consiglio in cui la domanda verrà esaminata collegialmente. (R. F.)


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