GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Prefazione al libro di Gabriella Luccioli

    Il diario che l’Autrice consegna a sè stessa e a chi non ha avuto la ventura di conoscerne l’intero percorso professionale in magistratura è intriso di immagini e di vicende, personali e professionali, che si affiancano ed alternano ai radicali cambiamenti sociali che hanno attraversato la giovane democrazia italiana e che Gabriella Luccioli ha vissuto in prima persona, fin da quando partecipò al primo concorso aperto alle donne, diventando magistrato nel 1965.
    Il diario non parla soltanto della donna e della donna giudice, ma di tanto altro, del mutamento del costumi della società italiana, delle laceranti contrapposizioni che spesso caratterizzarono le discussioni su temi eticamente sensibili.
    Tanti gli episodi rievocati: il disagio avvertito dalle parole pronunziate alla cerimonia di benvenuto per il suo ingresso come donna in magistratura, l'impegno per l'affermazione delle specificità e dei naturali talenti  delle donne magistrate, l'approdo alla prima sezione civile della Cassazione e il ruolo svolto da consigliera prima e da Presidente, non titolare  e titolare poi, il metodo di lavoro fondato sulla piena ed effettiva collegialità e sulla valorizzazione delle specializzazioni individuali dei consiglieri.
    A tutto questo si affianca una rilettura 'autentica' delle più note decisioni che non intende affatto difendere o giustificare la correttezza delle scelte operate, ma semmai delineare il contesto, il retroterra, le tensioni che hanno accompagnato quelle sentenze, così ulteriormente arricchendole di significato.
    Emerge in molti, moltissimi passi del diario la figura di una magistrata orientata alla salvaguardia concreta ed effettiva della persona umana, in tutte le sue variegate dimensioni anche quando, e soprattutto quando, a chiedere giustizia sono persone vulnerabili o vittime di contesti sociali fortemente discriminatori. Di fronte a queste situazioni Gabriella Luccioli sa di non potere arretrare di un millimetro, sente di non potere e dovere essere condizionata dalle lacerazioni che pure animano il contesto sociale su temi quali la famiglia, le unioni omosessuali, la maternità, il ruolo della donna, la tutela dei minori, ma anzi di dovere approfondire ancora di più il proprio ruolo.
    Non nascondo di provare sincero imbarazzo e senso di inadeguatezza nel descrivere la figura di questa giudice, avendo varcato le soglie della vita quando Gabriella Luccioli varcava quella della giurisdizione, ma farei un torto a me stesso e all’Autrice se tacessi il mio pensiero, per quel nulla che vale, sul ruolo che lei ha svolto nel nostro Paese e nella magistratura.
    Non stupisce, anzitutto, che la 'sostanza' delle sentenze più note abbia trovato spazio all'interno di un modello di sentenza asciutto, caratterizzato da una sintesi terminologica talmente 'dura' da non ammetterne mai l'utilizzo extra ordinem. Ed è proprio il rifiuto tanto della dimensione autocelebrativa della sentenza, quanto dell'uso utilitaristico di obiter dicta a delineare i tratti di modernità di questo diritto giurisprudenziale, nel quale al dovere del giudice di scrivere bene si sostituisce quello di scrivere ‘ciò che è giusto’, per dirla con Mario Calabresi.
    Le frequentazioni assidue e costanti con il Presidente Brancaccio insieme ad un gruppo eccelso di magistrati giunti a ricoprire, nel tempo, incarichi apicali nelle magistrature superiori si rivelano importanti per la formazione di Gabriella Luccioli.
    Ma è la partecipazione attenta e ancora una volta silenziosa al convegno di Gardone del 1965 a segnare in modo profondo il ruolo che svolgerà Gabriella Luccioli in magistratura.
    La Costituzione diviene, nel suo quotidiano svolgere delle funzioni, un faro sempre acceso che orienta il giudice, chiamandolo anche a micidiali responsabilità proprio per quella funzione di garanzia introiettata toto corde ed avvertita come l'essenza del suo operare e che la esporrà, ineluttabilmente, a pesantissime  accuse che, anche grazie alla matrice costituzionale delle pronunzie, non riusciranno mai a condizionarne la linearità o a scalfirne la determinazione  o a ridurne la straordinaria carica di 'umanità'.
    Gabriella Luccioli appare così naturalmente orientata verso quell'etica pubblica informata ai valori transepocali di libertà, eguaglianza, solidarietà e, sopra ogni altro, vita e dignità che la Costituzione riconosce come preesistenti all'ordinamento. Ed è proprio il percorso di avvicinamento profondo alla Costituzione che dispiega innanzi a Gabriella Luccioli il 'valore' delle Carte internazionali dei diritti fondamentali che 'fanno squadra' con la stessa Costituzione in modo equiordinato, alimentandosi circolarmente in un moto perpetuo come ci ricorda, in modo accorato e tambureggiante, Antonio Ruggeri. Nella produzione giurisprudenziale alla quale Gabriella Luccioli contribuisce insieme agli altri suoi Colleghi della Cassazione, vi sia o meno il riferimento esplicito alle fonti sovranazionali, compare una costante ricerca del più elevato livello di protezione della persona che si realizza anche grazie alle suggestioni che provengono in modo incessante e (solo apparentemente caotico) dalle Corti sovranazionali tanto da costituire, nel tempo, la base di quelle consuetudini culturali capaci di condizionare l’agire giurisdizionale.
    Sullo scrittoio di Gabriella Luccioli, accanto ad ogni procedimento, ci sono le tavole dei valori fondamentali che riempiono il guscio della legge, vuoto se privato del suo alimento vitale.
    Questo confronto con i diritti fondamentali è giocato volta per volta, mai tradendo le ‘regole prime’ che vogliono sì il giudice soggetto alla legge – comprensiva delle fonti sovranazionali, secondo il paradigma costituzionale dell'art.101 Cost. – ma reclamano anche un giudice che, servitore dello Stato, sia in grado di rimuovere gli arbìtri subiti dalla persona in nome del canone fondamentale della préeminence du droit, di  evidenziare le apparenti lacune, le storture, le incongruenze, le inefficienze prodotte dalla legge per renderla vicina ai bisogni delle persone, adeguata alla multiforme fattualità dei casi che si pongono agli occhi del giudice.
    Le sentenze della Cassazione menzionate nel testo si muovono con rigore nel perimetro tracciato dalle norme costituzionali. Sfruttano in modo ‘tattico’ i canoni dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata ai valori fondamentali, ma non disdegnano affatto il confronto con la Corte costituzionale – come nel caso della vicenda del riconoscimento del cognome materno al figlio accanto a quello del padre – al cui fianco anzi spesso si pongono come alleate (Onida), ma non usurpano nulla al ruolo del legislatore, anzi con esso dialogano, talvolta in modo aspro, soprattutto quando appare chiaro che quello stesso legislatore non ha voluto, non ha potuto o non ha saputo svolgere il ruolo primario e supremo che ad esso compete. La risposta in questi casi offerta dalla Cassazione non è mai la surroga al ruolo del legislatore o la sostituzione del giudiziario al legislativo, ma è invece l'attivazione di quei rimedi che l'ordinamento stesso e prim’ancora la Costituzione apprestano per rendere la legge essa stessa rispettosa dei valori costituzionali.
    Il rifiuto, in tema di trascrizione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso contratti all’estero, di valutare la portata dell’art.9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ove il diritto al matrimonio è attribuito alle persone  evitando ogni riferimento al genere – dimostra l’attenzione del giudice di legittimità alla rigorosa osservanza delle regole che sovrintendono al sistema delle fonti del diritto e delle competenze riservate all’Unione europea, senza che ciò possa fare arretrare il livello di tutela per quelle stesse coppie, alle quali anzi viene  riconosciuto il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata.
    Questa stessa chiave di lettura lumeggia il senso della vicenda in tema di utero in affitto decisa dalla Cassazione nel 2014, orientata a garantire e salvaguardare il valore del divieto di ordine pubblico, penalmente sanzionato, di tale pratica e dunque ad escludere che il frutto del concepimento ottenuto all’estero con tale modalità potesse giustificare l’affidamento del nato alla coppia. L’attività di bilanciamento che viene operata fra valori umani e fondamenti dell’ordinamento si chiude, questa volta, con un giudizio orientato a dare prevalenza alla dignità umana della gestante (insieme all’istituto dell’adozione) in nome del rispetto della legge.
    Analogo rigore emerge dalle decisioni che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina del divorzio imposto in ipotesi di mutamento di genere anagrafico. Alla più che ortodossa richiesta di valutare l’incostituzionalità di una disposizione che tralasciava di considerare il diritto al rispetto della vita familiare del transessuale è seguita, in fase discendente –dopo la sentenza della Corte costituzionale – la scelta della Cassazione di garantire la prosecuzione degli effetti del matrimonio fintantoché il legislatore non fosse intervenuto a normare gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale. In questa scelta, al di là delle critiche che pure sono state rivolte a tale soluzione, assume prioritario rilievo l’esigenza di garantire la protezione del diritto invocato in giudizio che per l'inerzia del legislatore non può essere lasciato in un non cale, ma merita comunque una protezione, anche se ‘a tempo’.
    Riemerge, ancora una volta, un approccio che guarda al legislatore e al giudice  come parti ‘alleate’ ed accomunate  da un medesimo destino, l'uno chiamato a dare le regole e l'altro ad 'attuarle' e, dunque, non solo ad 'applicarle' ma  a renderle vive, vitali, adeguate al caso concreto, arricchite dalla linfa pur essa vitale dei valori fondamentali che finiscono anch'essi col vivere nel caso concreto, perdendo la dimensione statica che gli stessi hanno quando sono infissi e scolpiti nella Carte dei diritti.
    La dolorosa vicenda Englaro sul tema dell’interruzione forzata dei trattamenti vitali ad una persona priva di coscienza non rappresenta tanto e soltanto una pietra miliare rispetto al riconoscimento del diritto all'autodeterminazione. Essa è molto, molto di più, proiettando il volto di una giurisdizione di legittimità capace di affrontare un hard case senza pregiudizi, senza pre-orientamenti di natura religiosa, con grande attenzione alla comparazione, ormai divenuta oltre che fonte di ispirazione e di colleganza, canone ermeneutico imposto dalla Costituzione (artt.2, 10, 11 e 117 1^ comma)  proprio perché consapevole di quanto i fenomeni della globalizzazione rendano necessario un approccio aperto rispetto a temi che toccano l'essenza della persona. Tutto ciò senza tralasciare le radici del contesto nazionale nel quale il giudice è chiamato ad operare, ma senza nemmeno perdere di vista la dimensione universale che certi valori tendono progressivamente ad acquisire. Per questo l’affermazione espressa dalla Cassazione, secondo cui ‘... pur a fronte dell’attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il valore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una delicata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali...” sembra essere il testamento spirituale che il Collegio presieduto da Gabriella Luccioli affida alla magistratura del terzo millennio.
    Un giudice tanto laico quanto portatore di valori, al di sopra dei quali si staglia la dignità della persona. Nel diario ad essa più volte Gabriella Luccioli si riferisce, dimostrando anche ai più scettici come questo “supervalore”, pur nel suo complesso e a volte scivoloso carattere plurale, costituisce sempre fonte insostituibile ed inesauribile alla quale il giudice, il buon giudice, deve attingere.
    Il capitale umano che Gabriella Luccioli offre e lascia a tutti noi è notevole. Tanti gli insegnamenti, i suggerimenti e i moniti che possono trarsi dal diario.
    Fra questi uno, pur non espresso verbis, ma tuttavia chiaramente percepibile come autentica precondizione e garanzia assoluta dell’indipendenza del giudice rappresentato dal diritto-dovere di ogni giudice a non ‘chiedere aiuto’ alcuno negli sviluppi di carriera. Lo fa, ancora una volta, silenziosamente, consapevole dei costi che questa scelta può determinare e che il giudice deve comunque sopportare per mantenere, integra, la propria dignità.
    Un messaggio, questo, che si staglia in un panorama attuale della magistratura in cui, a volte, atteggiamenti carrieristici e improntati alla capitalizzazione di incarichi e prebende allontanano il giudice da quella figura di giudice accettato dalla società che Rosario Livatino, nelle sue scarne ma preziose pagine, ci ha donato.
    Gabriella Luccioli lascia, peraltro, una magistratura sempre di più al femminile, profondamente trasformata dai tempi del suo ingresso e della sua prima esperienza giudiziaria  proprio grazie alla tenacia straordinaria di quel movimento culturale transnazionale al quale lei stessa, all'interno della giurisdizione ma fuori da contesti correntizi, ha dato vita con la costituzione dell'ADMI dedicandovi preziose risorse, capaci di produrre anche fecondi risultati sul piano normativo come testimoniano, fra l’altro, non solo importanti modifiche ordinamentali, ma anche l'introduzione della legge del 2001 n. 154 in materia di Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
    L’apertura ad un diritto che si compone di una pluralità di tasselli, siano essi di matrice nazionale o sovranazionale, consegna a tutti noi la piena dimostrazione di quanto sconfinato sia il diritto delle Corti, raccogliendo una suggestione di Maria Rosaria Ferrarese e di quanto la Luccioli sia stata ambasciatrice universale, attenta e scrupolosa del diritto dei nostri tempi, stabile ma in movimento come un'aquila in volo, per dirla con Aharon Barak.
    In conclusione Gabriella Luccioli ha colto la capacità performante della dignità umana e dei diritti fondamentali offrendo, con garbo affiancato a fermezza e determinazione, il suo essere giudice non austera o severa o compresa del suo ruolo, ma semplicemente seria, equilibrata, responsabile e al contempo comprensiva ed umana, come diceva Livatino.
    Roberto Conti

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