Sommario: 1. La fattispecie concreta e la soluzione della Corte di Cassazione - 2. Il quadro normativo di riferimento – le norme del Codice della strada - 2.1. L’art. 186, commi 1), 2) e 2bis) - 2.2. L’art. 186 comma 9 bis - 2.3. L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - 3. Effetti dell’introduzione dell’istituto della messa alla prova (MAP) sulle norme del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza - 3.1. L’art. 168 bis e l’art. 168 ter c.p. - 3.2. Effetti sul trattamento sanzionatorio accessorio - 4. La giurisprudenza della Corte costituzionale - 4.1. Corte costituzionale, 24/4/2020, n. 75 - 4.2. Corte costituzionale, 30/6/2022, n. 163 - 4.3. Corte costituzionale, 27/10/2023, n. 194 - 5. Cass. civ., Sez. II, 01/02/2024, n. 3019 - 5.1. I motivi di ricorso e la decisione - 5.2. Profili di criticità - 6. Considerazioni finali sull’automatismo della revoca.
1. La fattispecie concreta e la soluzione della Corte di Cassazione
1.1. Il Tribunale di Rovereto con sentenza (divenuta irrevocabile in data 2/7/2016) dichiarò ex art. 464 septies c.p.p. (a seguito dell’esito positivo della prova), l’estinzione del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l aggravato dall’aver provocato incidente stradale in data 4/7/2014); a seguito della trasmissione della sentenza al Commissario del Governo per la Provincia di Trento, quest’ultimo adottò (ex art. 224, comma 2, codice della strada) nei confronti del conducente il provvedimento di revoca della patente ex art. 186, comma 2 bis del codice della strada (quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale).
Proposta opposizione dal destinatario del provvedimento di revoca, la stessa fu accolta in primo grado, ma rigettata in appello dal Tribunale di Trento.
1.2. La Corte di cassazione, a seguito di ricorso del conducente/condannato, ha accolto lo stesso in quanto ha ritenuto di estendere quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2020 (illegittimità della previsione della confisca del veicolo in caso di pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova) in relazione a un giudizio avente ad oggetto una fattispecie rientrante nelle ipotesi di reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) del codice della strada (guida in stato di ebbrezza non aggravato da incidente stradale) anche all’ipotesi della revoca della patente conseguente alla fattispecie di reato di cui all’art. 186, comma 2 bis, codice strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico > 1,5 g/l aggravato dall’incidente stradale).
1.3. La pronuncia non persuade sia in relazione alla motivazione del provvedimento sia in relazione agli effetti distorsivi che la sua applicazione in concreto determina; a tal fine si reputa e necessario premettere una ricognizione del quadro normativo del microsistema sanzionatorio penale e amministrativo accessorio collegato alle fattispecie qualificabili in termini di “guida in stato di ebbrezza”, nonché la relativa giurisprudenza della Corte costituzionale.
2. Il quadro normativo di riferimento – le norme del Codice della strada
2.1. L’art. 186, commi 1), 2) e 2bis)
L'art. 186 (comma 1), nel testo attualmente vigente, stabilisce in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
L’art. 186, comma 2, a seconda del valore del tasso alcolemico accertato, prevede tre distinti illeciti: il primo (più lieve) di carattere amministrativo e, gli altri due (progressivamente più gravi), di carattere penale.
Stabilisce, infatti, che la condotta in questione, ove non costituisca più grave reato, è punita:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 543 ad Euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro; all'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da Euro 800 ad Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro; all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da Euro 1.500 ad Euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. (….). La patente è sempre revocata nel caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Lo stesso art. 186, comma 2-bis - aggiunto nel 2007, nel testo oggi vigente a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 33, comma 1, lettera b), della L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) - prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni indicate sono raddoppiate e qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro “la patente di guida è sempre revocata”.
2.2. L’art. 186 comma 9 bis
L’art. 186, comma 9 bis - introdotto dalla richiamata legge n. 120/2010 - stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis (guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato incidente stradale), “la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste e consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.”
In tutti i casi di guida in stato di ebbrezza (non aggravati dall’aver provocato un incidente stradale) di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), codice della strada “in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.”
2.3. L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
Gli artt. 224 e 224-ter cod. strada - quest'ultimo introdotto dall'art. 44, comma 1, della citata L. n. 120 del 2010 - disciplinano, rispettivamente,
a) il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (a sanzioni penali) della sospensione e della revoca della patente (art. 224);
b) il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (a sanzioni penali) della confisca amministrativa e del fermo amministrativo.
In particolare, l'art. 224, comma 3, e l'art. 224-ter, comma 6, prevedono che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada nelle parti compatibili, all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida e, ai sensi degli artt. 213 e 214 cod. strada, in quanto compatibili, all'applicazione della sanzione accessoria della confisca.
3. Effetti dell’introduzione dell’istituto della messa alla prova (MAP) sulle norme del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza
3.1. L’art. 168 bis e l’art. 168 ter c.p.
Il descritto quadro normativo di riferimento, delineatosi a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 120/2010, ha subito un intervento indiretto a seguito dell’introduzione (legge n. 67/2014) nel sistema penale dell’istituto della messa alla prova (art. 168 bis c.p.) che comporta, in relazione ad una serie di reati tra cui anche quelli collegati alla guida in stato di ebbrezza, la possibilità per l’imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (consistente nella prestazione di lavoro di pubblica utilità e nella prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato).
Ai sensi dell'art. 168-ter, comma 2, c.p. - inserito dalla richiamata legge n. 67/2014, "l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".
3.2. Effetti sul trattamento sanzionatorio accessorio
Lo stratificarsi delle normative sopra descritte in assenza di coordinamento tra loro aveva determinato che i soggetti responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza (senza aver provocato incidente stradale) subissero una diversità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo a seconda che il giudice penale avesse dichiarato l’estinzione del reato a seguito dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità (quale sanzione sostitutiva) ovvero avesse dichiarato l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Nel caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l'estinzione del reato, non poteva che revocare la confisca del veicolo, a norma dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l'estinzione del reato, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Prefetto, a norma dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, affinché quest'ultimo disponesse la confisca del mezzo.
4. La giurisprudenza della Corte costituzionale
4.1. Corte costituzionale, 24/4/2020, n. 75
L’evidente diversità e disparità di trattamento in riferimento a situazioni sostanzialmente identiche all’interno del microsistema degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza non aggravata dal verificarsi di un incidente stradale (da ritenersi disciplina speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 168 ter c.p.) è stata ritenuta dalla Corte costituzionale manifestamente irragionevole alla luce della norma parametro di cui all’art. 3 Cost.; in particolare il giudice delle leggi ha affermato che “la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l'imputato è stato privato sin dal momento del sequestro) - laddove lo stesso codice della strada prevede (art. 186, comma 9 bis, n. di chi scrive) per il caso in cui il processo si sia concluso con l'emissione di una sentenza di condanna e con l'applicazione della pena sostitutiva, non solo l'estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità - risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla finalità e alla disciplina dell'istituto della messa alla prova, come delineate anche dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata.” (Corte cost., 24/4/2020, n. 75).
Alla luce di ciò la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova”.
A seguito di tale pronuncia il microsistema dei trattamenti sanzionatori in materia di guida in stato di ebbrezza (non aggravati da incidente stradale) ha riacquisito interna coerenza prevedendo sia in caso di esito positivo della messa alla prova che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità lo stesso effetto “premiale” costituito dalla revoca della confisca del veicolo.
4.2. Corte costituzionale, 30/6/2022, n. 163
La diversità di trattamento, in virtù della segnalata assenza di coordinamento tra norme intervenute nel corso del tempo, si riscontrava anche in relazione alle conseguenze in punto di durata di sospensione della patente di guida in quanto, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, codice della strada, il giudice, in caso di svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, mentre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 224, comma 3, codice della strada, nel caso di estinzione del reato per altra causa (tra questi dovendosi ritenere anche l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova) il prefetto avrebbe dovuto procedere all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sospensione della patente senza prevedere la riduzione alla metà.
Anche in relazione a tale diversità e disparità di trattamento è intervenuta la Corte costituzionale dichiarando il differente trattamento irragionevole alla luce della norma parametro di cui all’art. 3 Cost; in particolare il giudice delle leggi ha affermato che “la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova …”, precisando, peraltro, che “tale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada.”
Alla luce di ciò la Corte costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.” (Corte cost., 30/6/2022, n. 163).
A seguito di tale pronuncia il microsistema dei trattamenti sanzionatori in materia di guida in stato di ebbrezza (non aggravati da incidente stradale) ha riacquisito interna coerenza prevedendo sia in caso di esito positivo della messa alla prova che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità gli stessi effetti premiali sia sotto il profilo della revoca della confisca del veicolo sia sotto il profilo della riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida.
4.3. Corte costituzionale, 27/10/2023, n. 194
Successivamente il giudice delle leggi è stato chiamato a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2 bis, codice della strada (guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale) per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), a seguito di ordinanza con cui il giudice rimettente ipotizzava nell’automatismo della previsione (“la patente è sempre revocata”) la violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta di volta in volta posta in essere anche alla luce della natura anche punitiva (oltre che preventiva) della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Il giudice delle leggi ha innanzitutto ritenuto che “la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada si declina secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l'impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada.
Il divario tra le varie misure - detentive, pecuniarie e accessorie - è correlato all'incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente.
Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell'autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l'entità dell'incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata.”
Sul punto per cui in alcuni casi la revoca della patente costituisca il primario (se non unico) ruolo afflittivo la Corte costituzionale nella stessa pronuncia ha, altresì, affermato che “L'eventualità che la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.”
Alla luce di ciò la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. (Corte cost., 27/10/2023, n. 194).
5. Cass. civ., Sez. II, 01/02/2024, n. 3019
5.1. I motivi di ricorso e la decisione
La sentenza in commento ha avuto modo di pronunciarsi in relazione a fattispecie in cui il ricorrente appellava la sentenza con cui il Tribunale (in riforma della sentenza di primo grado del giudice di pace) aveva rigettato l’opposizione alla sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida (in fattispecie di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato incidente stradale) in quanto disposta dal prefetto (a seguito di sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova) a decorrere dalla data (2/7/2016) di definitività della sentenza piuttosto che dalla data (3/7/2014) del fatto.
Il ricorso per cassazione denunciava (quale primo motivo) la violazione dell'art. 219, comma 3-ter (codice della strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova ad una sentenza di condanna al fine della sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida, mentre nella prima ipotesi mancherebbe qualsiasi accertamento positivo della responsabilità dell'imputato.
Nel caso di specie la S.C., ha ritenuto di estendere quanto affermato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 75/2020 (illegittimità della previsione della confisca del veicolo) in relazione a un giudizio avente ad oggetto una fattispecie rientrante nelle ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) del codice della strada (guida in stato di ebbrezza non aggravato dall’incidente stradale) anche all’ipotesi della revoca della patente conseguente alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 2 bis, codice strada (guida in stato di ebbrezza aggravato dall’incidente stradale).
La pronuncia richiama la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 224 ter, comma 6, del codice della strada (di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 75/2020) ritenendo di estendere i principi sottesi alla detta pronuncia del giudice delle leggi anche al caso in cui la sanzione irrogata sia la revoca della patente.
La ratio dell’estensione del principio non appare convincente sotto diversi profili.[1]
5.2. Profili di criticità
a) In primo luogo deve evidenziarsi che la richiamata sentenza del giudice delle leggi non ha dichiarato “tout court” incostituzionale l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del prefetto per il solo fatto di essere disposta in occasione di una dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ma ha dichiarato l’incostituzionalità (alla luce della norma parametro di cui all’art. 3 Cost.) della previsione di cui all’art. 224 ter, comma 6, del codice della strada in quanto irragionevole per diversità di trattamento rispetto al caso sostanzialmente identico disciplinato dall’art. 186, comma 9 bis, codice della strada che prevede la revoca della confisca del veicolo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità (quale pena sostituiva irrogata nelle ipotesi di reato di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada) con espressa esclusione dell’ipotesi di cui al comma 2 bis (guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente stradale);
b) l’identica ratio ha comportato la successiva (Corte cost. n. 163/2022) dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 224, comma 3, del codice della strada nella parte in cui non prevede(va) che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riducesse la durata della metà.
Le due pronunce hanno restituito coerenza e parità di trattamento a fattispecie stratificatesi nel corso degli anni in maniera non coordinata all’interno del microsistema dei trattamenti sanzionatori penali e amministrativi accessori in relazione a istituti (estinzione del reato per svolgimento di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva ovvero per messa alla prova ex art. 168 bis c.p.) ritenuti dal giudice delle leggi sostanzialmente identici per contenuti e finalità.
c) l’estensione operata dalla pronuncia della S.C. comporterebbe l’automatismo secondo cui nel caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova verrebbe meno la sanzione accessoria della revoca della patente anche nel caso del reato di guida senza patente aggravato da incidente stradale.
Tale lettura da un lato sembra non aver tenuto conto che le due pronunce di incostituzionalità sono espressamente legate alle violazioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c) con espressa esclusione (sia a livello normativo che nelle pronunce della Corte costituzionale) della fattispecie di cui all’art. 186, comma 2 bis, codice strada e dall’altro risulta in contrasto con la previsione di cui all’art. 186, comma 2 bis, codice della strada (“la patente di guida è sempre revocata”) ritenuta del tutto legittima dal giudice delle leggi (Corte cost. n. 194/2023) e già precedentemente ritenuta conforme ai principi costituzionali anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede penale (Cass. pen., Sez. IV, 1/3/2021, n. 7950)
La pronuncia, inoltre, risulta essere in contrasto con la previsione di carattere generale di cui all’art. 168 ter, comma 2, c.p. secondo cui l’estinzione del reato per esito positivo della prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (previsione espressamente non derogata nel caso di guida in stato di ebbrezza del conducente che provochi un incidente stradale dalla disciplina speciale del codice della strada che invece prevede parziale deroga esclusivamente alle sole ipotesi di guida in stato di ebbrezza senza che da ciò sia derivato un incidente stradale).
Alle considerazioni sopra richiamate da ultimo, ma con valore che appare risultare dirimente, deve aggiungersi la considerazione secondo cui ove si accogliesse la tesi della S.C. risulterebbe alterata e addirittura irragionevolmente rovesciata, sino a risultare illegittima per violazione dell’art. 3 Cost., la progressione sanzionatoria (valutata legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2023) in materia di guida di stato di ebbrezza in quanto per violazioni più lievi sarebbero previste sanzioni più afflittive di quelle previste per le violazioni più gravi e, in particolare:
a) nelle ipotesi più lievi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con riduzione alla metà;
b) nel caso più grave (guida in stato di ebbrezza con conducente che provochi un incidente stradale) a seguito dell’esito positivo della messa alla prova (venendo meno la possibilità di disporre la revoca da parte del prefetto) non sarebbe applicabile alcuna sanzione amministrativa accessoria né da parte del giudice né da parte del prefetto[2].
Tali conseguenze confliggerebbero in maniera evidente con la ratio sottesa all'art. 186, comma 2bis (ipotesi contravvenzionale di pericolo), che prevede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, abbia provocato un incidente stradale; tale ratio deve essere ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente condotte nelle quali la turbativa alla sicurezza della circolazione sia correlata all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione (Cass. pen., Sez. IV, Sent., 1/3/2021, n. 7950).
Le suesposte considerazioni appaiono ancor più rilevanti se solo si osserva che la Corte costituzionale ha ritenuto che lo stato di un soggetto che si trovi in una condizione di ebbrezza data dal superamento della soglia di 1,5 g/l, ovvero quella collocata nella "fascia" di maggiore gravità della disposizione sanzionatoria penale, dia luogo a una condizione particolarmente pericolosa e che anche l'eventuale modestia dell'incidente causato non sia tale da smentire la rilevanza della condotta, trattandosi di "comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali", rendendo quindi giustificabile una severa misura "di natura preventiva" (oltre che punitiva) tendente alla protezione di beni giuridici primari; con la conseguenza che la scelta di non operare un'eventuale graduazione della sanzione, a seconda della gravità dell'incidente - rendendo automatica la sanzione della revoca - risponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole, data la sua valenza preventiva e deterrente (in tal senso si veda Corte cost., 27/10/2023, n. 194 e, da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 08/01/2025) 20/02/2025, n. 7015).
6. Considerazioni finali sull’automatismo della revoca
6.1. L'automaticità della revoca della patente è conseguenza di una scelta legislativa (non pregiudicata nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa) escludente, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che ricade nelle condizioni stabilite dalla norma (“…. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), …….., la patente di guida è sempre revocata”).
Sulla base del dato normativo deve, pertanto, escludersi che l'accertamento delle circostanze di fatto al ricorrere delle quali è disposta la revoca della patente, secondo quanto previsto dall'art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada, configuri detto esercizio di potere amministrativo in termini di potere discrezionale, trattandosi al contrario di pura attività di riscontro di dati univoci, nella quale non è insita alcuna operazione di bilanciamento di interessi, ovvero alcuna valutazione di opportunità funzionale al perseguimento di uno scopo pubblico positivamente determinato (Cons. Stato, Sez. III, 26/4/2024, n. 3843, nonché Cons. Stato, Sez. III, 18/6/2019, n. 4136).
6.2. Nel delineato contesto normativo di riferimento non può, infine, assumere alcun rilevo la circostanza secondo cui la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non comporta l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
A tal proposito, infatti, deve rilevarsi che la Corte costituzionale con riferimento alla sospensione per messa alla prova del processo minorile, ha posto l'accento sul fatto che "presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, è costituito da un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento" (Corte cost. 14/4/1995, n. 125).
Tali conclusioni sono state ritenute riferibili anche alla messa alla prova dell’imputato adulto come si desume dall’art. 464 quater, comma 1, c.p.p. “laddove è previsto che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta a meno che il giudice non ritenga di dover pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; altro argomento per una lettura in tal senso si desume dalla circostanza che la messa alla prova prevede lo svolgimento di attività dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno, e dunque il richiamo al reato e al pregiudizio che ne deriva richiede necessariamente un accertamento positivo della sua sussistenza e della responsabilità dell'agente” (Cass. pen., Sez. IV, 17/11/2020, n. 32209).
Quanto sopra evidenziato comporta che l’estinzione del reato ex art. 168 ter, comma 2, c.p. a seguito dell’esito positivo della prova presuppone comunque l’avvenuto accertamento del fatto-reato (pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità) con conseguente legittimo automatismo della revoca della patente legato alla mera verifica ex art. 224, comma 3, secondo periodo, del codice della strada della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 2 bis, secondo periodo del codice della strada (tasso alcolemico >1,5 e incidente stradale).
[1] In tal senso si veda anche Giudice di Pace Gorizia, 3/3/2025 n. 37, Giudice di Pace Gorizia, 1/7/2024, n. 115 confermata da Tribunale di Gorizia, 9/5/2025, n. 116, Giudice di Pace di Gorizia, 24/5/2024, n. 82, confermata da Tribunale Gorizia, 16/4/2025, n. 99.
[2] In tal senso si veda Giudice di Pace Gorizia, 3/3/2025 n. 37, Giudice di Pace Gorizia, 1/7/2024, n. 115 confermata da Tribunale di Gorizia, 9/5/2025, n. 116.
Immagine: Marine Drive leaving the overflow car park by Roger A Smith via Wikimedia Commons.