Il decreto PNRR n. 19/2024 (ri)attribuisce rilevanza penale agli illeciti previsti dall’art. 18 D.lgs 276/2003
Il presente contributo costituisce il seguito de I rischi penali dell'interposizione illecita di manodopera di Chiara Giuntelli, apparso su questa Rivista il 4 marzo 2024.
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (cd. DLPNRR-bis), le varie forme di somministrazione abusiva di manodopera, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti contemplati all’art. 18 D.lgs 276/2003, fattispecie colpite dalla depenalizzazione ad opera del D.lgs n. 8/2016, tornano ad assumere rilevanza penale. Si tratta di una delle misure di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare adottate in via di urgenza a seguito dei tragici fatti di Firenze che, unitamente ad altre disposizioni, mirano a rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori nell’ambito delle esternalizzazioni.
La tutela penale era ormai da tempo riservata, dopo una precedente abrogazione, all’ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera prevista dall’art. 38 - bis d.lgs n. 81/2015, oltre che ad alcune limitate fattispecie previste nell’art. 18 D.lgs 276/2003 e non interessate dalla depenalizzazione.
L’art. 29 del Decreto Legge 19/2024 interviene in maniera radicale sull’art. 18 riscrivendo gli illeciti contravvenzionali e potenziando il trattamento sanzionatorio, con la previsione di una pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, anche rispetto all’originaria formulazione del reato introdotto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi).
Con specifico riguardo alla somministrazione abusiva di lavoro prevista al comma 1 dell’art. 18, l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all’art. 4 comma 1 lettere a) e b) è ora punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
È stata reintrodotta, altresì, la rilevanza penale dell’esercizio abusivo senza scopo di lucro della attività di intermediazione di cui all’art. 4 comma 1 lett. c) per cui è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000.
Per quanto riguarda, invece, l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), la pena è dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500; se tali attività sono esercitate senza scopo di lucro la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500.
Importanti novità riguardano anche il trattamento sanzionatorio previsto per l’utilizzatore, che ricorra alla somministrazione di manodopera da parte di soggetti non autorizzati o al di fuori dai limiti normativi previsti a cui, ai sensi dell’art. 18 comma 2, si applica la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Anche gli appalti e distacchi irregolari sono nuovamente passibili di sanzione penale. È stato, infatti, modificato il comma 5 - bisdell’art. 18 che ora recita: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione».
Il reato di somministrazione fraudolenta previsto dall’art. 38-bis D.Lgs. n. 81/2015, che si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, è stato abrogato ed inserito con la stessa formulazione al nuovo comma 5–ter dell’art. 18. È stata rafforzata, anche in questo caso, la previsione sanzionatoria con l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Sono state, infine, introdotte due disposizioni che incidono sulle sanzioni. Ai sensi dell’art. 5-quater dell’art. 18 gli importi delle sanzioni previste da tale articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti, mentre il nuovo comma 5-quinquies prevede che l'importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Il Decreto PNRR apporta modifiche anche all’art. 29 D.lgs 276/2003 prevedendo che, al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. È prevista, inoltre, l'estensione della responsabilità solidale dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione nei casi di cui all’art. 18 comma 2 nonché ai casi di appalto e distacco di cui all’art. 18 comma 5-bis.
Dall’analisi del nuovo contesto normativo emerge, inequivocabilmente, da parte del governo una decisa marcia indietro rispetto al passato visto il sempre più crescente e preoccupante fenomeno del lavoro sommerso e irregolare mascherato sovente da appalti e distacchi illeciti che celano, in realtà, mere forniture di manodopera.
Gli effetti di questo censurabile malcostume esplicano effetti negativi anche sulla salute e sicurezza dei lavoratori come spesso la triste cronaca rivela. Un parallelo pacchetto di interventi riguarda il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) D.lgs 81/08 con l’introduzione della c.d. “patente a crediti” oltre ad altre misure volte a rafforzare l’attività di vigilanza degli organi competenti.
Sarà il tempo a stabilire se la minaccia della sanzione penale reintrodotta per le varie forme di interposizione illecita possa rappresentare un vero deterrente, dato che, stante la natura contravvenzionale delle “nuove” fattispecie criminose, la previsione della pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, può condurre all’estinzione del reato, o in sede amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 15 D.lgs 124/2004 e artt. 20 e 21 D.lgs 758/1994, o in sede penale attraverso l’istituto dell’oblazione facoltativa ex art. 162 - bis c.p. qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma.
Certamente più efficace appare l’inasprimento generalizzato del trattamento sanzionatorio dei reati rendendo decisamente più onerosa rispetto al passato la definizione economica degli stessi da parte del contravventore.