La Corte di appello di Palermo ha accolto solo in parte la richiesta di Contrada di riparazione per ingiusta detenzione
Con sentenza del 24.6.2022, la Corte di Cassazione ha annullato (per la 2^ volta) l’ordinanza con la quale un’altra Sezione della Corte di Appello di Palermo aveva respinto la richiesta avanzata dal dott. Bruno Contrada di riparazione per ingiusta detenzione, affidando al giudice di rinvio il seguente principio:
“Sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto indicati nella ordinanza impugnata, determinare la ricorrenza del dolo o colpa grave, causa ostativa alla riparazione, in relazione non già alla fattispecie di reato di partecipazione all’associazione mafiosa, mai contestata e rispetto la quale il ricorrente non si è mai difeso nel processo, bensì rispetto a condotte sinergiche al favoreggiamento sia delle singole vicende accertate (ed elencate nella ordinanza impugnata) sia dell’associazione mafiosa”.
“Al giudice di rinvio è richiesto di valutare, sulla scorta delle individuate condotte ritenute rilevanti, già evidenziate nell’ordinanza impugnata, con autonomo giudizio, se le stesse con un giudizio ex ante rendevano prevedibile l’intervento dello Stato in relazione alla diversa fattispecie di reato di favoreggiamento”.
Con l’ordinanza del 15.12.2022 - depositata il 17.2.2023 - la Corte di Palermo, in sede di rinvio, ha ritenuto indubbio che fosse prevedibile per chiunque – a fronte dei gravi, reiterati, inequivoci comportamenti accertati nel corso di cinque giudizi divenuti definitivi, certamente ostativi in quanto gravemente colposi – la reazione preventiva e poi sanzionatoria dello Stato, sulla base di una valutazione ex ante e improntata secondo l’id quod plerumque accidit, tanto più per un Funzionario di polizia con molteplici esperienze investigative nel contrasto alla criminalità mafiosa.
È stato accertato, infatti, nei confronti del dott. Contrada, di avere contribuito – dapprima nella qualità di funzionario di p.s. della Questura di Palermo, poi in quella di dirigente presso l'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla criminalità mafiosa e, infine, presso il SISDE – alle attività e agli scopi criminali dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, fornendo "ad esponenti della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione". E (prosegue la citata ordinanza) non può che ribadirsi che tale forma di collusione realizzata dall’imputato, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 378 c.p. <<deve considerarsi tanto più grave in quanto, da un lato particolarmente utile a "Cosa Nostra", e dall'altro espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni>> (sent. di condanna citata).
In altri termini, le pur divergenti definizioni giuridiche date a contegni del tipo di quelli addebitati al dott. Contrada rendevano comunque certamente conoscibile, in via anticipata al momento del compimento delle condotte, la possibilità concreta della incriminazione e della punizione, senza che la stessa potesse manifestarsi quale effetto a sorpresa, quale risposta giudiziaria postuma, improvvisa e inedita, tale da sorprendere l’affidamento del Contrada come formatosi al momento del compimento dei fatti, nei quali erano già presenti segnali discernibili, anticipatori del realizzarsi dell’incriminazione, della misura cautelare e della punizione, di talché sarebbe contrario al sistema disconoscere tale rilevanza causale a comportamenti del tenore di quelli posti in essere dal Contrada.
Le condotte del dott. Contrada sono state ritenute fattore condizionante la produzione dell'evento "detenzione", e dunque presupposto che ha ingenerato – ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente – la falsa apparenza della loro configurabilità come illecito penale […] così ingenerando una condizione ostativa alla riparazione, quantomeno con riferimento al periodo antecedente alla maturazione della prescrizione del reato di favoreggiamento aggravato.
In ordine alla prescrizione, la Corte ha ritenuto, poi, che il giudizio ex ante debba tener conto della normativa all’epoca vigente, rammentando che, in epoca antecedente al 2005, per la pena superiore ad anni cinque, come nel caso di specie, si applicava la prescrizione di anni dieci, aumentata della metà per effetto della previsione sulla prescrizione prorogata, contenuta nell’art. 161 c.p. dell’epoca.
Il termine della prescrizione decorreva, secondo la disciplina dell’epoca, non dalla data relativa ad ogni singola fattispecie, ma dal giorno in cui cessava la continuazione del reato, e dunque dal febbraio 1988.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, all’epoca della emissione della misura cautelare il reato non era certamente prescritto, con la conseguenza che, per la ragioni suesposte con riferimento alla sussistenza (quantomeno) di una colpa grave rinvenibile nelle condotte del Contrada, il periodo di custodia sofferto in data antecedente alla prescrizione del reato – ossia per il periodo compreso tra il 24.12.1992 ed il 31.7.1995 – è stato ritenuto insuscettibile di riparazione.
A diverse conclusioni è giunta la Corte di appello per il periodo successivo alla condanna definitiva, intervenuta il 10.5.2007, epoca nella quale vigeva il diverso regime di prescrizione (cd. ex Cirielli) con il termine massimo, per il reato di favoreggiamento, di sette anni e sei mesi, più favorevole del precedente e, dunque, suscettibile di applicazione.
La pena scontata per un reato prescritto al momento della condanna, i cui effetti sono stati posti nel nulla (“dichiara ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di appello di Palermo in data 25.2.2006, irrevocabile il 10.5.2007”) dalla sentenza della Suprema Corte del 6.7.2017, che recepiva quella della Corte EDU del 14.4.2015, è stata invece ritenuta riparabile, non potendo applicarsi, in questo caso, i principi riguardanti il dolo e la colpa grave, che si riferiscono, comunque, ad un reato non estinto.