Quantità ingente di droghe leggere: la Cassazione conferma i due chilogrammi
(ovvero, in common law il risultato conta più del metodo. Nota a Cass. SS.UU. n. 14722/2020, Polito).
di Lorenzo Miazzi
Sommario: 1. Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. La necessità di una common law in materia di stupefacenti - 2. Modica, ingente, lieve… Dal 1975 parole, parole, parole - 3. Cosa vuol dire ingente? “Disinvolta o spudorata?” - 4. Ingente, sì, ma quanti chili? Rispondono le Sezioni Unite - 5. L’errore contenuto nella sentenza ‘Biondi’ e le sue conseguenze - 6. SS.UU. Polito: ciò che conta è il risultato - 7. Qualche rischio e una precisazione.
1. Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. La necessità di una common law in materia di stupefacenti
Se è vero, come è vero, che buona parte del lavoro dei giudici penali coinvolge il mondo variegato degli stupefacenti[1], si può dire che quotidianamente uno dei problemi principali che affrontano i giudici è proprio quello di individuare le condotte punite dal T.U. n. 309/1990. Gli innumerevoli interventi della Corte di cassazione su tutti gli aspetti del fenomeno sono un indice inequivocabile di tale incertezza. E molti sollevano, non a torto, la questione della determinatezza della fattispecie penale, e cioè della possibile lesione del principio di legalità ex art. 25 della Costituzione.
Qui si tratta della materia degli stupefacenti, ma questo non è, ahimè, un fenomeno inconsueto. E’ un fatto che il legislatore in sempre più campi non legifera tempestivamente, e quando interviene è spesso lacunoso; che la velocità (dei cambiamenti) e la complessità (delle situazioni) rendono molto difficile ottenere una legislazione tempestiva e completa su tutto; che la domanda di giustizia non per questo si ferma, e anzi diviene più impaziente.
La conseguenza? E’ necessitata. Nell’assenza, o nell’assoluta inadeguatezza, della legge, il giudice è portato, indotto, costretto a creare una “propria” legge, sino a creare prassi giurisdizionali sempre meno vincolate da norme positive.
Nel settore degli stupefacenti (che non è certo materia nobile come la bioetica o l’economia o internet, dove il tema è altrettanto scottante) tocca alla giurisprudenza la creazione quotidiana del diritto: quantificare l’ingente quantità o al contrario l’uso personale, qualificare l’uso di gruppo e l’uso personale, individuare la soglia della lieve entità…. E passando agli aspetti procedurali, è toccato ai giudici letteralmente inventare un sistema per l’adeguamento delle sentenze già in giudicato al vorticoso mutamento di leggi applicabili: se e come si riduce la pena, se e come si interviene nei patteggiamenti…
E’ una creazione di diritto non voluta, spesso criticata[2], ma estesa e profonda. Nell’ambito delle varie fattispecie penali si va dall’infinitamente piccolo - i milligrammi di una dose stupefacente che bastano per concretizzare il reato di cessione[3] - all’infinitamente grande - ogni anno vengono sequestrati circa 100 tonnellate di stupefacenti - senza che vi sia una sola individuazione legislativa che precisi le quantità che determinano il passaggio dall’irrilevanza alla rilevanza penale e dall’una all’altra fattispecie criminosa.
A questo compito supplisce la giurisprudenza. Anzi, i giudici: è una common law necessaria. Mi permetto di dire che non c’è niente di pericoloso o terribile in questo. Noi siamo legati a forme diverse, ma nei paesi di common law ciò avviene ordinariamente. Tutti i giorni qualche giudice crea una norma nuova, adattando principi esistenti (precedenti e leggi) a casi inediti. Inevitabilmente, per quanto detto sopra, questo avviene e avverrà - non in tutti i campi, ma sempre di più - anche nel nostro ordinamento. Non vedo poi neppure troppi pericoli: la qualità media dei magistrati italiani è molto alta; la cornice è la Costituzione (con le norme convenzionali); la Cassazione e la Corte Costituzionale due buoni controllori per interpretazioni troppo ardite.
La sentenza delle Sezioni Unite in commento, la n. 17422, Polito, è un perfetto esempio di quanto premesso[4].
2. Modica, ingente, lieve… Dal 1975 parole, parole, parole
L’aggravante speciale di cui all’art. 80 comma 2 (“Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi”) nasce con la legge n. 685/1975, la legge che pone le basi dell’attuale Testo Unico[5] e che per la prima volta stabilisce una tripartizione delle quantità di sostanze stupefacenti che si possono detenere o commerciare: accanto alla quantità “ordinaria”, punita con la pena ordinaria, prevede una soglia in basso, al di sotto della quale la detenzione non è punibile, e una soglia in alto, che porta ad un aumento di grande rilevo. Solo che per definire le soglie non usa un parametro numerico - come sarebbe naturale parlandosi di quantità - ma due parole, modica e ingente. La quantità modica non è punita, la quantità ingente è punita sino a due terzi in più.
Modica contro ingente, dunque, che significano non punibilità contro aggravamento: nascono così due vicende, parallele e mai più destinate a toccarsi, che giungono fino a oggi.
La vicenda della soglia in basso, quella che scrimina l’uso personale, è la più nota. Per determinare la “modica quantità” la giurisprudenza degli anni ’80 oscillò fra criteri soggettivi e oggettivi, quantitativi minimali e possibilità di scorte, sino a stabilizzarsi nel descriverla come “il quantitativo sufficiente per qualche giorno per il tossicodipendente medio”[6]: un criterio comunque piuttosto lasco, che portava a quantitativi non proprio ridotti che dispiacevano a una parte delle forze politiche.
Così ci provò il legislatore, a indicare le quantità: ma non ebbe fortuna. Il primo intervento, del 1990, che introdusse e determinò quantitativamente la “dose media giornaliera”, riducendo assai i parametri elaborati dalla giurisprudenza, venne travolto dal referendum del 1993; il secondo intervento, con la legge n. 49/2006 e le sue “dosi medie singole”, finì annegato nelle contraddizioni interne alla norma e sterilizzato dalla mancata coattività della determinazione sino a divenire pressoché irrilevante per la giurisprudenza. I due interventi fallirono perché partivano entrambi da posizioni proibizioniste pre-concette: legittime, ci mancherebbe, ma avulse sia dal contesto normativo (la legge n. 685/1975 è prevalentemente una legge di tutela della salute pubblica e della salute del tossicodipendente) che dal contesto reale, cui volevano imporre la camicia di forza di una valutazione quantitativa ordinata e prudente che il turbolento, disperato e ingovernabile mondo del consumo non poteva indossare.
Meno nota è la vicenda della soglia in alto, quella della determinazione della “quantità ingente”. Nella quale, più ancora che per l’uso personale, l’assoluta mancanza di interventi legislativi - primari o secondari o di semplice orientamento - ha determinato che questa sia nel modo più trasparente una vicenda di common law: intesa nel suo senso di sistema contrapposto alla civil law, in cui il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione.
Fra gli oggetti di creazione giurisprudenziale in materia di sostanze stupefacenti però non può mancare un cenno ad altra invenzione lessicale del legislatore. Negli anni ’80 infatti i giudici erano comprensibilmente restii a mandare in carcere per non pochi anni gli innumerevoli tossicodipendenti che detenevano qualche dose in più - in quantità si diceva “non modica”; e ciò spingeva i giudici ad alzare sempre più la soglia quantitativa della “modica quantità. Nel 1990, quindi, per sfuggire all’alternativa fra non punibilità e pena (severa) per il fatto ordinario il legislatore introdusse il gradino intermedio della punizione del piccolo spaccio, definendolo “fatto di lieve entità”. Fatto che per quanto il legislatore cercasse di precisarlo con disposizioni generali, finì con il creare un’ulteriore soglia quantitativa di creazione giurisprudenziale[7].
3. Cosa vuol dire ingente? “Disinvolta o spudorata?”
Dovendo applicare un’aggravante pesantissima (capace di portare la pena massima a più di trent’anni!) senza coordinate quantitative normative, la giurisprudenza degli anni ’80 e ’90 sperimentò disparate formule lessicali. Nelle diverse sentenze di quegli anni si legge, di volta in volta, che “ingente” significa “molto grande”, “rilevante, consistente”; “immane”; “non immane”; “notevole”; “particolarmente notevole e rilevante”; “imponente”; “pericoloso”… La situazione richiama irresistibilmente una delle battute più famose di un film di quegli anni, “Pretty Woman”, quando il venditore di cravatte chiede al ricchissimo Richard Gere : “Mi scusi signore, esattamente per sfacciata somma di denaro, che intendeva .. disinvolta o diciamo spudorata?”. Ma la giurisprudenza non rispondeva con la stessa chiarezza del magnate: “Spudorata, diciamo”.
L’inevitabile ricorso alle Sezioni unite produsse però una soluzione interlocutoria. La sentenza n. 17/2000, Primavera”, consolidato il fatto che l’aggravante prescinde da aspetti oggettivi e riguarda solo il dato quantitativo e che questo va verificato in base al principio attivo e non al lordo (due risultati di per sé allora non scontati), conclusivamente affermò che l’aggravante “ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.”
È palese che tale principio non è sufficientemente chiaro, aggrovigliandosi intorno a formule vaghe (“quantitativi non massimi”, “numero rilevante”) e introducendo anzi un ulteriore elemento di incertezza, e cioè la valutazione territoriale variabile, capace di portare legittimamente a circa 200 soglie diverse in Italia (tanti erano i tribunali).
Così la giurisprudenza riprese a dividersi, ripresentando le medesime oscillazioni lessicali e quantitative, spesso censurando apertamente le SS.UU. Primavera rilevando come “il mercato della droga ha caratteri globali e, normalmente, non riceve significativi connotati da una determinata area territoriale”[8]; è in questa fase che si manifesta “l'esigenza di ancorare la nozione di ingente quantità ad un parametro improntato, per quanto possibile, a criteri oggettivi e ciò anche per evitare un insanabile contrasto fra la circostanza aggravante in questione ed il principio di determinatezza”[9], valorizzando i dati dell’esperienza giudiziaria. E le oscillazioni quantitative rimasero così estese da costringere le Sezioni Unite a un nuovo intervento.
4. Ingente, sì, ma quanti chili? Rispondono le Sezioni Unite
Il punto di svolta di questa vicenda giurisprudenziale si ha con la sentenza delle SS.UU. n. 35258/2012, Biondi. La sentenza finalmente prende atto dell’insufficienza dell’ennesima risposta lessicale e non quantitativa; la rassegna della giurisprudenza esaminata dal Massimario nel 2011 a beneficio della Corte squaderna l’evidenza che il termine “ingente” è fonte in merito delle quantificazione più disparate, che vanno da 15 grammi a 100 chilogrammi. E la sentenza amaramente rileva che si è giunti “alla - apparentemente paradossale - conclusione in base alla quale la sussistenza dell'aggravante (e l'aggravamento della pena) dipendono dalla concorrenza di una circostanza oggettiva, molto soggettivamente interpretata, però, in quanto essa è rimasta concettualmente incerta e quantitativamente fluttuante”[10].
La sentenza Biondi - giungendo a un dato quantitativo certo - opera quindi una vera e propria rivoluzione, di cui va posto in evidenza il criterio adottato.
Nella realtà, la sentenza parte dal dato empirico della “casistica scaturente dalla indagine condotta dall'Ufficio del Massimario di questa Corte, sul "materiale giudiziario" a sua disposizione” e ricava il dato medio del quantitativo ritenuto ingente: che è un quantitativo preciso, in grammi:; e conclude che non si può definire ingente un quantitativo di principio attivo inferiore in grammi a 500 per l’eroina, 1500 per la cocaina, 2000 per l’hashish e la marijuana.
Questa sentenza nega di “usurpare una funzione normativa, che ovviamente compete al solo legislatore” (forse perché teme di essere qualificata per quello che è, cioè una sentenza di common law) e afferma di “compiere una operazione puramente ricognitiva, che, sulla base dei dati concretamente disponibili e avendo, appunto, quale metro e riferimento i dati tabellari … individui, sviluppando detti dati, una "soglia verso l'alto", al di sopra della quale possa essere ravvisata la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. 309 del 1990”.
Praticamente: per giustificare la scelta di indicare un dato quantitativo secco supplendo alla carente indicazione normativa, la sentenza elabora ex post un ancoraggio al dato normativo molto complicato: partendo dal concetto di “dose media giornaliera” del 1990 e dal dato della “dose media singola” (DMS) introdotto da un decreto ministeriale del 2006, valorizza il “quantitativo massimo detenibile” (QMD) ottenuto con il moltiplicatore della dose media singola suggerito dal decreto; infine moltiplica questo risultato per un moltiplicatore di sua propria invenzione (che quantifica in 2000) che serve a raggiungere il dato quantitativo da cui in realtà si era partiti. Un triplo salto mortale interpretativo. Che si traduce, limitandosi alle sostanze contenenti D9-THC che qui interessano, nel partire dalla DMS di 25 mg stabilita dal DM 11 aprile 2006, moltiplicarla per il moltiplicatore ministeriale - originariamente 20, ma poi aumentato a 40 dal DM 4 agosto 2006 - per ottenere un QMD di 1000 milligrammi per marijuana e hashish, moltiplicarlo per il moltiplicatore empirico (di elaborazione giurisprudenziale) 2000. Il risultato è di tornare cosi al risultato numerico - 2 chilogrammi - da cui si era partiti; risultato che per le droghe leggere peraltro si ricava in modo molto contorto al par. 15.2: si parte da 50 kg lordi, moltiplicati per la percentuale media di principio attivo del 5% (dato inesistente in natura, ma chiudiamo anche questo occhio) per arrivare di nuovo a 2 chilogrammi di principio attivo, che è l’ingente quantità.
In sintesi: nella soluzione fornita dalla sentenza Biondi viene prima il risultato finale, un dato quantitativo secco che è il frutto di un’operazione empirica; ma nella motivazione, per oscurare la creazione di common law col fumo di una motivazione ordinaria, si procede al calcolo (complicatissimo e astruso) partendo da un riferimento normativo tabellare inconferente.
È palesemente una giustificazione postuma, ma serve a evitare l’accusa di usurpare la funzione normativa. Glissando sul fatto che il legislatore, a esercitare quella funzione normativa, non ci pensasse proprio, e fosse ben lieto di scaricare la palla ai giudici.
5. L’errore contenuto nella sentenza Biondi e le sue conseguenze
Il diavolo fa le pentole, ma il Tar annulla i coperchi.
Va male, alla sentenza Biondi, questa operazione di mascheramento. Perché quella degli stupefacenti è una materia infida, in cui al ragionamento giuridico occorre accompagnare la pazienza di seguire la girandola di modifiche legislative, abrogazioni, annullamenti, orientamenti e revirements, norme europee e decreti ministeriali…
Ed era sfuggito in quella camera di consiglio che il Tar del Lazio il 21 marzo 2007 aveva disposto l’annullamento[11] del DM 4 agosto 2006, annullamento che però i codici non evidenziavano nitidamente (per la tecnica compilativa di non modificare le norme e solo annotare le sentenze)…
Per cui il calcolo corretto era (scusate, ma devo riproporlo) DMS 25 mg x 20 = QMD 500 mg x 2000 = 1 chilogrammo di principio attivo (ingente quantità).
Che fare? Correggere le Sezioni Unite o prenderle per buone anche se il dato normativo è sbagliato? Meglio la toppa o il buco? Il buco, risponde sulle prime la giurisprudenza di merito (correggere le Sezioni Unite è cosa che un giudice di campagna mai si sarebbe sognato di fare) seguita dalla giurisprudenza di legittimità che determina il limite del principio attivo in 1 chilogrammo. Ma a partire dal 2016 la Corte di cassazione comincia a pensare che è meglio la toppa, rifacendo il calcolo con metodi diversi (chi moltiplicando ancora la DMS per il moltiplicatore ministeriale 40, chi invece raddoppiando il moltiplicatore empirico a 4000…) purché si arrivi al risultato di 2 chilogrammi di principio attivo per l’ingente quantità, da cui era partita la sentenza Biondi.
E quindi si torna alle Sezioni Unite, cui si rivolge Cass. Sez. IV, con l’ordinanza n.38635/2019, in cui ci si chiede se la dichiarazione di incostituzionalità del 2014 e l’introduzione di nuove norme abbiano alterato il quadro di riferimento della sentenza Biondi e, ancora, se si deve correggerne il calcolo riguardo alle droghe leggere[12].
6. SS.UU. Polito: ciò che conta è il risultato
La questione viene affrontata e decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30.1.2020, depositata il 12 maggio 2020, con massima che qui si riporta:
“a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2;
con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo”.
La sentenza ha il grande merito di dire le cose come sono; ha il torto di riproporre in parte un percorso motivazionale non necessario, che la espone a qualche rischio.
Ha poco senso ripercorrere l’articolato ragionamento giuridico della motivazione sulla persistenza del quadro giuridico di riferimento, oggetto della prima parte del quesito dell’ordinanza di rimessione: sia perché è chiaramente esposto nei paragrafi 12-14 , sia perché, come già nella sentenza Biondi, è una giustificazione ex post, è “fumo”. Interessa l’arrosto, che si trova al par. 14.3, che ripropongo letteralmente con evidenziazioni mie:
“In altre parole, nel ragionamento della Corte è venuta prima la verifica delle quantità definibili ingenti (significativo il riferimento esemplificativo ai 50 kg. di 'droghe leggere') e poi quella dei numeri atti a rappresentarle, sicché l'evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non può inficiare in alcun modo l'accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espressi in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola (20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empirico di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all'esito dell'indagine induttiva delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza 'Biondi' è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una quantità di 'droga leggera' è di 2 kg. di principio attivo.”
Insomma, è chiarissimo: in common law, il risultato conta più del metodo.
I giudici hanno deciso che:
«L'aggravante della ingente quantità, di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 1.500 grammi per la cocaina, 500 grammi per l'eroina, 2000 grammi per le droghe leggere, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata».
Quella che ho proposto è una fusione fra le sentenze Primavera, Biondi e Polito, ed è la nuova regola. L’hanno decisa i giudici, tutti: quelli del primo grado valutando ognuno il proprio processo e il quantitativo che ne era oggetto “secondo l'apprezzamento del giudice del merito, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera”[13]; i giudici d’appello confermando o adattando quel giudizio; i giudici di legittimità stabilendo che quei quantitativi corrispondono “a quei criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di equità, che proprio la più volte ricordata sentenza Primavera, di queste Sezioni unite, ebbe, a suo tempo, a indicare.[14]” e che in particolare per le droghe leggere il quantitativo di 2000 grammi è “aderente al reale contenuto dell'analisi effettuata dalla sentenza 'Biondi' del 2012 come riferita alle caratteristiche oggettive della sostanza”[15].
7. Qualche rischio e una precisazione
Così impostata la soluzione, aveva poco senso spaccare il capello in quattro sul percorso, che conta relativamente. Ma anche stavolta, come si è detto, la Corte di Cassazione ripropone il ragionamento ex post per ancorarsi formalmente ad un dato normativo. Così facendo però espone la soluzione adottata a diversi rischi.
Il primo è che ipervalutando appositamente il significato del moltiplicatore empirico - sul quale la Corta ha sorvolato con un tranciante “poco importa”[16] - si chieda ora che il nuovo moltiplicatore - 4000 - sia esteso dalle droghe leggere alle droghe pesanti. Non ci vorrà molto per vedere arrivare i primi ricorsi in tal senso, e non saranno privi di una loro logica.
Il secondo rischio è che il dato oggettivo che individua l’ingente quantità viene ad essere collegato all’unico dato normativo esistente, cioè a quella ‘dose media singola’ stabilita dal D.M. 11 aprile 2006, secondo criteri che però sono del tutto opinabili e discussi; per questo non sarebbe imprevedibile né irragionevole una modifica normativa di quei criteri, che si tradurrebbe però, senza alcuna necessità, nella modifica del dato empirico della ingente quantità, che - ripeto - è nei fatti del tutto indipendente da esso.
Infine, una annotazione.
La sentenza si prende anche il compito di fare chiarezza lessicale e giuridica rispetto ad una formula che era stata ripresa da più parti, quella di “quantitativo massimo giornaliero”. La Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente prevede la “dose media singola” intesa, ai sensi del D.M. 11 aprile 2006, come quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo; e prevede poi un quantitativo massimo definito “soglia”, significante la quantità massima detenibile ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis (ora 75 comma 1 bis). Il rapporto fra dose media singola (DMS) e valore soglia, cioè quantitativo massimo detenibile (QMD) é dato da un moltiplicatore variabile di matrice normativa in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza. Non si può perciò ritenere che il QMD rappresenti il quantitativo assumibile (e quindi detenibile) in un giorno, ma lo si deve ritenere destinato anzi a “consentire (tollerare) anche un modesto accumulo per più giorni, sempre presunto come destinato all'uso personale”.
Pertanto l’espressione “quantitativo massimo giornaliero”, utilizzata da una parte della giurisprudenza, compresa l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite[17], non ha significato, dovendosi sempre fare riferimento solo alla DMS e al QMD. E’ una precisazione non solo lessicale, ma anche sistematica, utile a togliere qualche dubbio a chi, affrontando la complicata materia, si trovava a fare i conti persino con una formula non corrispondente al dato normativo.
[1] Buona parte quantomeno del lavoro “grave”, quello che porta gli imputati in carcere, se attualmente su 53.000 detenuti più di 21.000 lo sono per stupefacenti (cui aggiungere se si vuole anche i tossicodipendenti in carcere per reati finalizzati al consumo).
[2] Considerazioni critiche sul ruolo della giurisprudenza in materia di stupefacenti, con la chiara accusa di “usurpare” il ruolo del legislatore, si rinvengono ad esempio in G. Marinucci-E. Dolcini-G.L. Gatta, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, VIII ed., p. 69.
[3] Cass. Sez. 6, n. 8393 del 22.1.2013 ad esempio affronta una fattispecie in cui la dose attiva di eroina è risultata pari a gr. 0,0032, a fronte di una soglia minima di efficacia psicoattiva indicata dal perito in grammi 0,0005.
[4] Secondo una valutazione critica, la sentenza “accentua la tendenza dell’ordinamento penale verso quei caratteri del diritto penale giurisprudenziale propri delle tradizioni di common law” : Carlo Bray, “Le Sezioni unite stabiliscono in 2 kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l’aggravante dell’ingente quantità di droghe “leggere”. Law in action o vulnus alla riserva di legge?”, in www.sistemapenale.it, edito il 28.5.2020.
[5] La legge 685/1975 prevedeva all’art. 71 la sanzione per il traffico di sostanze stupefacenti (al quale, per quanto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, che interessano oggi, applicava già la reclusione da due a sei anni); all’art. 74, fra le aggravanti specifiche, che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi”; infine all’art. 80 che non era punibile “chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze … per farne uso personale”.
[6] Sez. 6, Sentenza n. 7219 del 18/11/1989
[7] In ordine alla quale mi permetto di rinviare a: Lorenzo Miazzi, Determinazione della pena in materia di stupefacenti: è possibile elaborare delle linee-guida?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, edito il 3.6.2014.
[8] Sez. 6, Sentenza n. 9029 del 2011.
[9] Ciò avviene con la sentenza n. 20119/2010, Castrogiovanni, la quale afferma che secondo i dati dell’esperienza giudiziaria apprezzabili in cassazione “di regola” non possano di regola definirsi 'ingenti' i quantitativi di droghe 'pesanti' o 'leggere' che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di 2 kg. e 50 kg.
[10] Si rinvia alla panoramica della giurisprudenza di merito contenuta a p. 16 della sentenza Biondi, al cui termine si legge la conclusione sopra riportata.
[11] Per motivi che la sentenza in commento definisce “non rilevanti”; ma non è proprio così. La sentenza amministrativa contiene infatti una “penetrante critica di carattere metodologico all’approccio che il mondo politico manifesta nei confronti della attività legislativa”: così Carlo Alberto Zaina, in “Annullato il decreto Turco sui quantitativi massimi di cannabis per uso personale”, in www.ristretti.it .
[12] L’ordinanza pone il seguente quesito:
"Se, con riferimento alle cd. "droghe leggere", la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150".
[13] Sentenza Primavera, par. 35.1
[14] Sentenza Biondi, par. 15.2
[15] Sentenza Polito, par. 14.3
[16] Anche C. Bray, op. cit. alla nota 4, ritiene che si debba “prestare maggiore attenzione su questo punto”.
[17] Cass. Sez , p. 4: “il d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile…” Ancora questa formula si rinviene in Sez. 4, Sentenza n. 49366 del 19/07/2018; in Sez. 6, Sentenza n. 36209 del 13/07/2017…