Fare memoria sull’Olocausto. Il divieto di negazionismo e la Corte edu (brevi osservazioni a Corte dir. uomo, 3 novembre 2019, Pastors c. Germania).
di Roberto Giovanni Conti
Sommario: 1. Il fatto. 2. Qualche osservazione sparsa.
Il 27 gennaio 2010, Giornata della Memoria dell’Olocausto, venne organizzata una manifestazione commemorativa all’interno del Parlamento del Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale. Il giorno successivo il ricorrente, membro dello stesso Parlamento e presidente del Partito democratico nazionale tedesco (NPD) – che non aveva preso parte alla celebrazione del giorno precedente – tenne un discorso in Parlamento sull’argomento indicato nel seguente ordine del giorno:“In memoria delle vittime del peggior disastro della storia marittima tedesca – Commemorazione dei morti sulla [nave da trasporto militare] Wilhelm Gustloff”.
Durante tale discorso il ricorrente pronunziò varie espressioni, fra le quali quelle di seguito riportate: “A eccezione dei gruppi dei quali avete comprato la collaborazione, quasi nessuno sta partecipando veramente ed emotivamente alla vostra esibizione teatrale di preoccupazione. E per quale motivo? Perché la gente è in grado di percepire che il cosiddetto Olocausto è utilizzato a fini politici e commerciali (...) Perché, Signore e Signori, dalla fine della seconda guerra mondiale i tedeschi sono stati esposti a una serie infinita di critiche e menzogne propagandistiche – coltivate in modo disonesto principalmente dai cosiddetti partiti democratici. Inoltre, con l’evento che avete organizzato ieri qui nel castello, non avete fatto altro che imporre al popolo tedesco le vostre proiezioni di Auschwitz, in modo astuto e brutale. Quello che sperate, Signore e Signori, è che le menzogne trionfino sulla verità.” | "La fotografia in copertina riproduce il monumento che si trova nel campo di concentramento di Dachau e che rappresenta le marce forzate -c.d. marce della morte- che le SS fecero fare ad alcuni deportati per evacuare i lager prima dell’arrivo degli
Americani. L'iscrizione riproduce il seguente testo: "Qui, negli ultimi giorni della guerra nell’aprile del 1945, condusse la marcia della morte dei deportati del lager di Dachau all’oscurità." |
Il Tribunale distrettuale di Schwerin condannò il ricorrente per vilipendio della memoria dei defunti e diffamazione alla pena di otto mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale regionale di Schwerin confermò la sentenza di primo grado, ritenendo che il ricorrente aveva negato specificamente lo sterminio di massa degli ebrei perpetrato ad Auschwitz in modo sistematico e per motivi razziali durante il Terzo Reich. Il Tribunale regionale rilevò che espressioni quali “la menzogna di Auschwitz”, “il mito di Auschwitz” e “il randello di Auschwitz” – che erano utilizzate ripetutamente in relazione all’affermazione che l’omicidio di milioni di ebrei durante il Terzo Reich fosse una truffa (sionista) – compendiava l’affermazione che l’Olocausto e gli eventi che avevano avuto luogo ad Auschwitz non erano avvenuti nel modo documentato nei libri di storia ufficiali. Secondo il giudice di appello il ricorrente non poteva invocare l’improcedibilità penale di cui beneficiava in qualità di membro del Parlamento, in quanto il Parlamento del Meclemburgo-Pomerania Occidentale l’aveva revocata.
La decisione anzidette venne altresì confermata dalla Corte di appello di Rostock mentre la Corte costituzionale tedesca rifiutò di esaminare il ricorso successivamente proposto dal parlamentare.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, investita della vicenda dal parlamentare tedesco che assumeva di avere subito, per effetto della condanna penale in Germania, una palese violazione del diritto alla libertà di espressione ed al giusto processo- in relazione alla composizione dell’organo giudicante di secondo grado, al cui interno era stata rilevata la presenza di un magistrato coniugato con altro giudice che aveva pronunziato la condanna in primo grado del ricorrente- ha rigettato il ricorso sotto tutti i profili prospettati, con la sentenza pubblicata il 3 ottobre 2019.
Nel giudizio innanzi alla Corte edu, che qui viene esaminato unicamente sotto il profilo della violazione dell’art.10 CEDU- che protegge la libertà di espressione, fatte salve le limitazioni previste dalla legge e necessaria e proporzionate alla protezione della reputazione e dei diritti altrui- il ricorrente aveva sostenuto che i giudici nazionali avevano male interpretato le sue dichiarazioni, per nulla rivolte a negare l’Olocausto.
La Corte edu ha ripercorso la giurisprudenza resa a proposito dell’art.17 CEDU e dei suoi rapporti con l’art.10 della Convenzione, dando atto della natura eccezionale del ricorso all’applicazione dell’art.17 CEDU.
Secondo la Corte l’intenzionale volontà del ricorrente di negare l’Olocausto all’interno di un discorso artatamente rivolto a camuffare la reale intenzione mediante l’utilizzo di espressioni neutre dimostrava la condotta abusiva del ricorrente, immeritevole di tutela sotto l’ombrello dell’art.10 CEDU proprio perché aveva utilizzato il suo diritto alla libertà di espressione al fine di promuovere idee contrastanti con il testo e lo spirito della Convenzione. Se, ritiene la Corte edu, l’art.17 può essere invocato solo in casi eccezionali, tale non poteva ritenersi quello dalla stessa esaminato, relativo ad un discorso che, seppur pronunziato all’interno di un Parlamento ove la libertà di espressione andava considerata in grado ancorpiù elevato, non poteva godere di alcuna protezione considerando che lo stesso Parlamento aveva escluso l’improcedibilità dell’azione penale promossa dall’autorità giudiziaria. Secondo la Corte gli Stati che hanno provato gli orrori nazisti hanno una particolare responsabilità morale di prendere le distanze dalle atrocità di massa perpetrate dai nazisti, per modo che le dichiarazioni effettuate dal ricorrente nuocessero alla dignità degli ebrei, al punto da giustificare una risposta penale anche se incidente sulla libertà personale.
2.Qualche osservazione sparsa.
La giurisprudenza della Corte edu ha fatto ricorso all’art.17 CEDU[1] con estrema cautela, non mancando di sottolineare che tale disposizione ha lo scopo di impedire di dedurre dalla Convenzione un diritto che permetta a gruppi o individui di dedicarsi ad attività o di compiere atti tendenti alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla convenzione –Corte edu, 1 luglio 1961, Lawless c. Irlanda –.
La centralità della libertà di espressione nel panorama dei valori fondamentali della persona ha spesso indotto la Corte a sanzionare le condotte statuali destinate ad incidere su tale valore cardine – v. Corte edu, 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito – .
Ma quando in discussione è entrato il negazionismo con riguardo allo sterminio nazista la Corte edu non ha esitato a mettere in campo l’art.17 CEDU[2].
L’art.17 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, "figlio" dell'art.30 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, muove dall’esigenza, maturata all'indomani del secondo conflitto mondiale, di arginare il pericolo che movimenti sovversivi potessero ribaltare gli ordinamenti democratici affermatisi con sacrifici umani inemendabili, sfruttando le libertà ivi garantite e ponendo in essere condotte di vera e propria distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla CEDU – Corte dir.uomo 1 luglio 1961, Lawless c. Irlanda, cit. – .
Tale parametro, teso ad impedire l’uso dei diritti fondamentali per scardinare l’intera Convenzione, ha così giocato un ruolo bifronte in materia, vuoi per paralizzare la richiesta di violazione in via diretta, vuoi attraverso il suo richiamo, quale criterio ermeneutico rispetto ai requisiti richiesti dall’art. 10, nel quadro del controllo di proporzionalità teso a valutare la «necessità» di un’ingerenza dello Stato nella libertà d’espressione e di pensiero.
Sul punto, la sentenza dell’Ottobre 2019 cerca di fare chiarezza sui precedenti della Corte edu.
Si è infatti precisato che l'articolo 17 è applicabile solo in via eccezionale e in casi estremi e che, nei casi riguardanti l'articolo 10 della Convenzione si può ricorrere a detta disposizione solo se è immediatamente chiaro che le dichiarazioni contestate hanno cercato di sviare questo articolo dal suo vero scopo, utilizzando il diritto alla libertà di espressione per fini chiaramente contrari ai valori della Convenzione. In altri termini, l’art.17 impedisce di applicare la protezione offerta dall’art.10 quando le dichiarazioni o gli scritti sono diretti contro i valori di fondo della Convenzione, ad esempio fomentando l'odio o la violenza, o ancora quando l'autore ha tentato di fare affidamento sulla Convenzione per intraprendere un'attività o compiere atti volti alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa previsti.
In ogni caso, secondo la Corte quando si discute della negazione dell'Olocausto, la decisione se applicare direttamente l'articolo 17, dichiarando un ricorso irricevibile ratione materiaa, o se ritenere applicabile l'articolo 10, invocando l'articolo 17 in una fase successiva quando viene esaminata la necessità della presunta interferenza, deve essere presa caso per caso e dipenderà dalle singole circostanze di ogni singolo caso.
Scorrendo i repertori ci si accorge, in effetti, che la giurisprudenza sovranazionale in materia è stata monolitica, fin dalle decisioni assunte dalla Commissione europea dei diritti umani, nel ritenere irricevibili i ricorsi rispetto a condotte di negazione dell'Olocausto e ad altre dichiarazioni relative a crimini nazisti[3].
Nelle vicende appena menzionate, ricorda Corte edu, Grande Camera, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera[4], i ricorrenti a Strasburgo avevano messo in dubbio la realtà della persecuzione e dello sterminio di milioni di ebrei sotto il regime nazista, sostenendo che l'Olocausto fosse una "bugia inaccettabile" e una "truffa sionista" fabbricata a scopo di manipolazione politica, negando o giustificando l'esistenza dei campi di concentramento ed ancora sostenendo che le camere a gas non erano mai esistite o che il numero di persone uccise in esse era altamente esagerato e tecnicamente irrealistico. La Commissione, spesso riferendosi al contesto storico degli Stati interessati, aveva equiparato quelle affermazioni ad attacchi contro la comunità ebraica e all’incitamento all'odio razziale, all'antisemitismo e alla xenofobia, ritenendo che le condanne penali inflitte ai colpevoli erano da considerare "necessarie in una società democratica". Tale conclusione venne raggiunta fondandosi sull'articolo 17 CEDU come canone ermeneutico delle limitazioni alla libertà di pensiero (art.10 par.2 CEDU) e per sostenere che l'interferenza era necessaria.
Dopo il 1° novembre 1998, la Corte edu, subentrata alla Commissione, ha proseguito nel solco della giurisprudenza della prima, dichiarando anch’essa irricevibili numerosi ricorsi[5]. Queste cause riguardavano anche affermazioni che negavano l'esistenza delle camere a gas, descrivendole come "impostura" o qualificando l'Olocausto come "mito", "l'affare della Shoah", "bufale a sfondo politico" o "propaganda[6]. Uno dei casi più recenti è stato quello che ha riguardato un vescovo tedesco, condannato ad una sanzione pecuniaria penale in Germania perché aveva negato l’esistenza delle camere a gas per lo sterminio del popolo ebreo – Corte edu, 8 gennaio 2019, (dec.) ric. n.64496/17 –.
Cosa ha giocato sulla posizione della Corte edu in materia di genocidio del popolo ebreo?
Il fattore determinante sembra essere costituito dal fatto che l’Olocausto del popolo ebreo è ormai un dato storico acquisito, una “verità” conclamata sia dalla storia che (soprattutto) dalla giustizia internazionale.
La prospettiva di coloro che si pongono “contro” questa verità è dunque destinata a non ottenere alcuna protezione a livello convenzionale, ritenendosi le condanne inflitte nei singoli ordinamenti – in cui è stata prevista la rilevanza penale delle condotte negazioniste – fondate su previsioni normative sufficientemente precise e pienamente in linea con le misure necessarie e proporzionate che ciascuno Stato può adottare per limitare la libertà di espressione.
Sembra dunque essere questo il discrimen fra le vicende collegate allo sterminio nazista e altri episodi per i quali non esiste, attualmente, un giudizio unanime ed inequivocabile conclamato sul piano storico e giurisdizionale.
Quest’orizzonte consente, dunque, di spiegare l’apparente distonia fra le decisioni di cui qui si è cercato di dire in modo più diffuso ed altre vicende, da ultimo collegate al genocidio del popolo armeno - cfr.Corte edu, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, cit. -[7]. Vicende per le quali la Corte edu non ravvisa l’esistenza di un dato storico incontroverso e si riserva di verificare il contenuto delle dichiarazioni e l’eventuale riconoscimento in esse di un incitamento all’odio razziale – hate speech - che, se riscontrato, non consentirà comunque la protezione offerta dall’art.10, par.1, CEDU[8].
Dunque, un conto è la negazione di un fatto storicamente stabilito e giuridicamente accertato (come ad esempio, l'Olocausto); altro è la mera critica alla qualificazione normativa di eventi di cui manchi un inequivocabile riconoscimento normativo da parte dell'ordinamento (recte, della giurisdizione) internazionale, come invece accaduto per i crimini commessi in epoca nazista.
La validazione storica del genocidio ebreo da parte delle corti internazionali (processo di Norimberga) consente perciò alla Corte edu di escludere ogni prospettiva di successo alle richieste di riconoscimento di protezione, sotto l’ombrello dell’art.10, di condotte autodichiarate come sintomatiche della libertà di pensiero. La storia è stata scritta anche dalla giustizia ed i risultati raggiunti in quella sede sono immodificabili e definitivi, stabilendo la memoria collettiva su quel passato[9].
Un atteggiamento, quella della Corte edu, di ragionevole equilibrio fra i valori in gioco che non riconosce alcuno spazio a bilanciamenti di diverso segno quando in gioco c’è la memoria del popolo ebreo ed il suo sterminio.
Nemmeno quando a pronunziarle siano esponenti politici eletti dal popolo all’interno delle aule parlamentari, culle delle democrazie occidentali.
Una lezione di civiltà che serve a fare memoria per chi non ha vissuto quell’epoca e ha il dovere di non dimenticare.
Certo, i temi sfiorati dalla vicenda qui esaminata sono insidiosi, intercettando questioni che ruotano attorno al “diritto alla verità” ed alla memoria dei soggetti coinvolti, dei loro familiari ma anche della società[10] ed insieme al tema, non meno intrigante, della titolarità a disegnare la verità da parte dello storico o del giudice o di altre organizzazioni[11].
Si segnalano, a tal proposito, le opinioni concorrenti dei giudici Raimondi e Sajó nella decisione di Camera sul caso Perinçek, cit., in cui sembra emergere l’idea che non sarebbe compito della giurisdizione la ricerca della verità, essa spettando agli storici e agli studiosi[12].
Già questo spunto lascia il campo a riflessioni sul tema del “diritto alla verità” al quale si è fatto cenno[13].
L’Olocausto, tuttavia, è già stato consacrato come verità anche sul piano giurisdizionale per modo che “contestare la veridicità di fatti storici palesemente accertati… non può in nessun modo essere ritenuto un lavoro di ricerca storica assimilabile ad una ricerca della verità. L'obiettivo e il risultato di un simile metodo sono totalmente diversi, perché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista e, per conseguenza, accusare di falsificazione della storia le stesse vittime. Così, la contestazione di crimini contro l'umanità appare come una delle forme più sottili di diffamazione razziale nei confronti degli ebrei e di incitazione all'odio nei loro confronti. La negazione o la rivisitazione di simili fatti storici rimette in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico” – cfr. Corte edu, 24 giugno 2003, Garaudy c. Francia, ric.n.65331–.
Nessuna nuova verità può essere affiancata al martiro del popolo ebreo.
Si tratta di una compressione di altre libertà (quella di espressione) che la dignità delle persone coinvolte in quel frangente giustifica[14].
È nota la questione sul se proteggere o meno con una specifica disposizione incriminatrice la condotta di che pratica discorsi tesi a negare l’Olocausto[15] o all’odio razziale, essi ponendosi comunque nell’ambito dell’illiceità e dell’abuso che già l’illecito civile potrebbe pienamente fronteggiare[16].
Va tuttavia rammentato che nell’ordinamento italiano la legge n.116/2016 ha introdotto un comma (3-bis) alla legge 654/1975, prevedendo espressamente – art.3, comma 3 bis, l. n. 654/1975 – in attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI, una circostanza aggravante dei delitti di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, puniti dall’art. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dal d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con modif. dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 e dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85. Il legislatore interno ha dunque previsto «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
Il bilanciamento realizzato a livello legislativo, con alle spalle i principi espressi dalla Corte costituzionale (sent.n.87/1966) circoscrive la rilevanza penale aggravata delle condotte negazioniste alle ipotesi in cui la propaganda, l’istigazione o l’incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione. L’ambito di applicazione, peraltro, non riguarda solo la Shoah ed il genocidio contro gli ebrei, rivolgendosi anche ai crimini di genocidio ed ai crimini contro l’umanità.
Proprio con riferimento alla concreta applicazione di questa disposizione si sono sollevate voci contrastanti, fra le quali quella, preoccupata dell’attuale Presidente UCEI Noemi Di Segni, che chiama in causa, ancora una volta, il ruolo delle istituzioni e, soprattutto, della magistratura[17].
Un fascio di problemi sui quali la riflessione è tutta da fare, ancora[18].
Per intanto, oggi, si può fermare un attimo a pensare che la storia conosce momenti tristemente chiari e dolorosi, nel corso dei quali al corpo sociale sono state inferte ferite non rimarginate, proprio perché a tenerle sempre aperte è la memoria dei fatti trasmessa e tenuta viva dalla storia. Tra questi eventi si inscrivono le camere a gas nei campi di concentramento nazisti; verità che, per dirla con Antonio Ruggeri, non sono oggettivamente suscettibili di essere messe in discussione [19] e che vanno continuamente ravvivate.
Emerge, così, un sentimento di forte gratitudine nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo, capace di proteggere il ceppo fondamentale dei valori della persona, in questo caso senza se e senza ma, come si addice ad una Corte internazionale dei diritti. E ciò senza peraltro abdicare al ruolo di garante di tutte le libertà dell’uomo, a seconda delle vicende e dei “contesti” nelle quali si sono originate.
[1] Art.17 CEDU: "Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un' attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".
[2] M. Castellaneta, La repressione del negazionismo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, Diritti umani e diritto internazionale, 2011, 65; O. Pollicino, Il negazionismo nel diritto comparato: profili ricostruttivi, ivi, 5/2011, 85 ss.; C. Camardi, La giurisprudenza della Corte EDU sul negazionismo. Brevi note sulla libertà di espressione, tra storia, verità e dignità dei popoli, in M. Bianca, Memoria versus oblio, Torino, 2019, 97.
[3] V., Commissione dir. uomo, X. c. Repubblica federale di Germania, n. 9235/81, decisione della Commissione del 16 luglio 1982, T. c. Belgio, n. 9777/82, decisione della Commissione del 14 luglio 1983, H., W., P. e K. c. Austria, n. 12774/87, decisione della Commissione del 12 ottobre 1989, Ochensberger c. Austria, n. 21318/93, decisione della Commissione del 2 settembre 1994, Walendy c. Germania, n. 21128/92, decisione della Commissione dell'11 gennaio 1995, Remer c. Germania, n. 25096/94, decisione della Commissione del 6 settembre 1995, Honsik c. Austria, n. 25062/94, decisione della Commissione del 18 ottobre 1995, Nationaldemokratische Partei Deutschlands Bezirksverband München-Oberbayern c. Austria, n. 25062/94, decisione della Commissione del 18 ottobre 1995, Rebhandl c. Austria, n. 24398/94, decisione della Commissione del 16 gennaio 1996, Marais c. Francia, n. 31159/96, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, D.I. c. Germania, n. 26551/95, decisione della Commissione del 26 giugno 1996, e Nachtmann c. Austria, n. 36773/97, decisione della Commissione del 9 settembre 1998
[4] Per un commento alla decisione di Camera sulla stessa vicenda v. M. Montanari, La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l'esigenza di reprimere il negazionismo del genocidio armeno, in Penalecontemporaneo, 7 giugno 2014, ove vengono sintetizzati i punti nevralgici dell’approccio della Corte edu al tema del negazionismo ed i principali documenti internazionali adottati in materia. Il caso qui menzionato ha destato particolare attenzione, unitamente a quello, esaminato da altra pronunzia pubblicata pochi giorni dopo dalla stessa Corte edu, relativo ai fatti commessi nell'ambito del finale di uno spettacolo nel 2008 al teatro Zenith di Parigi da Dieudonné M’Bala M’Bala, attore satirico camerunense al quale aveva presenziato l’intellettuale francese Robert Faurisson, noto esponente del negazionismo olocaustico (Corte edu, Dieudonné M'Bala M'Bala c. Francia, ric. 25239/13) - sulla quale v. P. Caroli, La Corte europea in tema di offese pubbliche contro gli Ebrei, 21 dicembre 2015.
[5] Corte edu, Witzsch c. Germania (n. 1), n. 41448/98, 20 aprile 1999, Schimanek c. Germania (n. 1) n. 41448/98, 20 aprile 1999, Schimanek c. Germania (n. 1), n. 41448/98, 20 aprile 1999, 1° febbraio 2000, Garaudy c. Francia, n. 65831/01, Witzsch c. Germania (n. 2), n. 7485/03, 13 dicembre 2005, e Gollnisch c. Francia, n. 48135/08, 7 giugno 2011.
[6] V., tra le altre, Corte edu, 20 febbraio 2007, ric. 35222/04 , Pavel c.Russia, chiamata a pronunziarsi sulla legittimità di una condanna inferta dall’autorità giurisdizionale russa per incitazione all’odio razziale nei confronti di un editore che nei propri scritti aveva ripetutamente offeso il popolo ebraico, attribuendogli la responsabilità di tutti i problemi germinati in Russia, ha messo in evidenza che la tutela accordata agli autori di pubblicazioni dall’art.10 CEDU soffre un limite, rappresentato per l’appunto dall’art.17 CEDU, ogni volta che il contenuti dell’articolo contenga elementi di contrasto rispetto ai valori proclamati e garantiti dalla CEDU. Orbene, la Corte di Strasburgo, oltre a ricordare i precedenti nei quali è stata fatta applicazione dell’art.17 proprio con riferimento ad articoli nei quali erano state espresse valutazioni denigratorie rispetto all’Olocausto, benevole nei confronti della politica nazista, favorevoli a condotte discriminatorie in danno degli ebrei ovvero ingiustamente rivolte ad identificare tutti i Musulmani con condotte terroristiche, ha messo in evidenza, nel caso concreto, che gli scritti del ricorrente avevano accusato un intero gruppo etnico di cospirazione in danno del popolo russo, negando ripetutamente il diritto all’identità nazionale di quel popolo. Il tenore apertamente antisemita degli stessi e l’incitamento all’odio razziale che dagli stessi promanava ponevano tali scritti in evidente contrasto con i valori di tolleranza, pace e non discriminazione contemplati dalla CEDU non giustificando, proprio alla stregua dell’art.17 della Convenzione, la reclamata protezione del diritto di libera espressione invocato dal ricorrente.
[7] C. Caruso, Re melius perpensa, o della virata garantista della Corte Edu in tema di negazionismo, in www.europeanrights.eu
[8] V., sul punto, ancora M. Castellaneta, op.cit., 80.
[9] C. Camardi, op.cit., 107.
[10] Il punto è sottolineato, opportunamente, da M. Castellaneta, La repressione del negazionismo, cit., 69.
[11] G.L. Cecchini, Il “Legno Storto” del diritto Libertá di Manifestazione del pensiero e reato di negazionismo a confronto a proposito della Sentenza Perinçek C. Svizzera.
[12] Non meno interessanti le opinioni parzialmente dissidenti dei giudici Pinto de Albuquerque e Vučinić nella causa citata di Camera, invece favorevoli all’equiparazione del genocidio armeno a quello ebreo e, dunque, in posizione distonica rispetto a quella espressa anche successivamente dalla Grande Camera.
[13] v., volendo, R. Conti, Il diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani, in Questionegiustizia, Gli speciali, 1/2019, La Corte di Strasburgo, a cura di F. Buffa e M. G. Civinini, ove si rinvengono le citazioni dottrinarie relative agli studiosi che si sono occupati del tema.
[14] Sul tema della dignità e sul suo ruolo in materia si soffermano, opportunamente, A. Dell’orfano, Il Valore della memoria, e G. De Marzo, Immunità giurisdizionale e diritti fondamentali, pubblicati coevamente al presente testo su questa Rivista il giorno 27 gennaio 2020. V., in precedenza, su questa Rivista, C. Salazar, Il giudice è garante della dignità della persona?; S.Petitti, Il giudice è garante della dignità umana? , nonché R. G. Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l.n.219/2017, Roma, 2019,53.
[15] G. Insolera, Tempo, memoria e diritto penale, in Penalecontemporaneo, 19 marzo 2018.
[16] Sul ruolo della giurisdizione nazionale in tema di risarcimento per i crimini contro l’umanità v. G. Resta, Il processo civile come vettore di memoria: il caso dei risarcimenti per i crimini nazi-fascisti, in M. Bianca, Memoria versus oblio, cit.,109.
[17] N. Di Segni, Memoria oggi: impegno di coerenza, oltre la conoscenza, in questa Rivista, 27 gennaio 2020.
[18] Va rammentato che su proposta della senatrice Liliana Segre il Senato ha di recente istituto la Commissione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.
[19] A. Ruggeri, Appunti per uno studio su memoria e Costituzione, in Consultaonline,3 luglio 2019.