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GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Ultimissime sul giudizio di cassazione  (a proposito della legge 25 ottobre 2016 n. 197)

    1. Come in un qualunque processo, anche in quello di Cassazione il diritto di difesa delle parti si esercita con lo scritto e la parola. Sullo “ scritto” – sulla sua conformazione e sulla sua lunghezza nei giudizi civili di legittimità – ha inciso sensibilmente il Protocollo sottoscritto il 17 dicembre 2015 dal Consiglio Nazionale Forense e il Primo Presidente della Suprema Corte. La “parola” è stata tolta agli avvocati, nella gran parte dei casi, con la legge di pochi giorni fa di riforma del giudizio civile di cassazione (l. 25 ottobre 2016 n. 197 1, di conversione del d.l. 31 agosto 2016 n. 168).

    Certo, il Protocollo è una mera raccomandazione (non priva però di ricadute delicatissime in punto di allocazione delle spese di lite) che poco ha da spartire con una legge dello Stato. Ma i due interventi, pur diversi nella genesi e negli effetti, non possono comunque essere dissociati. Con il Protocollo gli avvocati, tramite il proprio organo rappresentativo, si sono detti pronti a rinunziare nel giudizio di legittimità ad uno dei “tesori” più gelosamente custoditi dell’arte forense, alla libertà cioè di modulare, secondo logica ed esperienza, il contenuto dei propri scritti difensivi (ad iniziare dal ricorso per cassazione), impegnandosi pro futuro a contenerne la lunghezza in limiti predefiniti e conformarne il contenuto a standard prefissati. In cambio è stato promesso loro che la Cassazione avrebbe abbandonato l’indirizzo assai restrittivo (e privo di base normativa) in tema di c.d. autosufficienza del ricorso. Comune era nondimeno la consapevolezza che, acconsentendo a rinserrare le proprie difese scritte entro un numero di pagine predeterminato in astratto, le parti e i loro difensori avrebbero potuto continuare ad esporre oralmente le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte, tanto nella pubblica udienza quanto – di solito – nella adunanza in camera di consiglio. “ Se mi invitate a limitare lo spazio delle difese scritte” – avrà probabilmente pensato l’avvocato cui capita di frequentare le aule della Cassazione –, “permettetemi almeno di partecipare alla discussione orale!”.

    Oggi questa possibilità è stata però, se non cancellata, fortemente compressa (addirittura per i giudizi pendenti…!) dalla legge n. 197 del 2016.

    2. Per cogliere la portata dirompente della innovazione introdotta dalla recentissima riforma, che non ha precedenti nelle leggi processuali italiane concernenti il giudizio civile di cassazione, conviene ricordare sinteticamente come si è svolto sino ad oggi il procedimento di fronte alla Suprema Corte. E prima ancora sottolineare che anche in un codice di procedura civile costruito (come quello del 1940 in vigore) «dal punto di vista del giudice» (Relazione al re sul c.p.c., n. 19) il perno del giudizio di cassazione ruotava (come già nel cessato codice di rito del 1865) sulla pubblica udienza, aperta alla discussione orale tra le parti costituite e il p.m. e seguita dalla deliberazione, nel segreto della camera di consiglio, della sentenza.

    Il rito della camera di consiglio in Cassazione2, in principio confinato ad ipotesi marginali e comunque scarsamente utilizzato, ha tuttavia negli anni (prima nel 2001, poi nel 2006, infine nel 2009, con la introduzione dell’art. 360-bis c.p.c.) guadagnato nuovi spazi, restringendo l’area occupata dal rito ordinario. In particolare con la Riforma del 2006, mentre sono state dilatate le ipotesi nelle quali si applica il rito camerale, è stato assegnato al giudice relatore il compito di indirizzare la procedura, avviando quella camerale se crede che il ricorso non debba essere deciso in udienza pubblica. Il relatore deposita allora in cancelleria una “ relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio ” (art. 380-bis c.p.c.). Il decreto presidenziale che fissa l’adunanza della camera di consiglio con la nomina del relatore, insieme alla relazione scritta da quest’ultimo, sono comunicati al p.m. e notificati agli avvocati delle parti. Il primo può presentare conclusioni scritte, i secondi memorie non oltre cinque giorni prima dell’adunanza. Le parti hanno altresì la possibilità di chiedere di essere sentiti oralmente nei casi contemplati dai nn. 1, 3 e 5 dell’art. 375 c.p.c. La Corte infine delibera nel segreto della camera di consiglio con ordinanza.

    Ne sono derivate alcune conseguenze che hanno caratterizzato sino ad oggi la procedura seguita in Cassazione e sulle quali conviene pertanto fermare l’attenzione: (i) anche dopo la Riforma del 2006 il rapporto tra rito ordinario (in pubblica udienza) e rito in camera di consiglio è rimasto un rapporto di regola ed eccezione; (ii) pure nel rito in camera di consiglio gli avvocati hanno ordinariamente la possibilità di esporre oralmente le proprie ragioni; (iii) la procedura camerale fa inoltre perno – cosa rimarchevole ed inedita nelle leggi processuali dell’Italia unita – sulla “relazione” del consigliere relatore, che si traduce nella preventiva ostensione alle parti ed al p.m. di una proposta motivata di definizione del giudizio, aperta alla valutazione critica di tutte le parti, espressa vuoi con le memorie vuoi, di norma, con la discussione orale. Questo meccanismo può stimolare la collaborazione fra parti e collegio giudicante sino alla fine della procedura, vale a dire anche nel momento della decisione: permette difatti alle parti di replicare alla proposta di decisione del consigliere relatore, ponendole al contempo al riparo da sorprese, e consente al collegio di scegliere a ragion veduta se aderire alla relazione del relatore o, dissentendovi, rinviare la causa alla pubblica udienza. In definitiva, questo modello di procedimento camerale è ispirato ad una logica collaborativa (che si indovina pure in un’altra norma inserita dalla Novella del 2006, l’art. 384 co. 3 c.p.c.) fondata sulla provocazione delle parti al contraddittorio (scritto e orale) sul progetto di decisione anticipato nella relazione del giudice relatore, nell’ottica di una piena dialetticità della procedura. Anche se nella prassi le potenzialità sottese a queste regole non sempre sono state sfruttate adeguatamente, è innegabile che – con la buona volontà di tutti gli operatori - la anticipata redazione e comunicazione alle parti della relazione del relatore e il successivo contraddittorio scritto e orale sul punto avrebbero potuto rafforzare la centralità del giudizio e quindi del contraddittorio, inteso quale fulcro della ricerca dialettica anche nel momento della decisione. Si deve alla profonda cultura storica di Nicola Picardi la segnalazione (in Giusto proc. civ., 2008, 321 ss.) della spiccata somiglianza fra questo modello di decisione camerale (incentrato sulla anticipata sottoposizione della proposta di decisione al contraddittorio con le parti) ed il risalente e nobile istituto, proprio della tradizione nazionale, del c.d. “opinamento”. È stato proprio Picardi a descrivere la decisione camerale della Corte come “ordinanza opinata” e a sottolinearne (con il conforto della lezione della storia) le rilevanti implicazioni quanto alla assicurazione della tutela del contraddittorio nella fase decisoria del ricorso per cassazione.

    3. La Riforma di questi giorni fa piazza pulita di tutto questo. Nella parte che qui direttamente interessa, il legislatore generalizza la procedura camerale e insieme elimina da quest’ultima il meccanismo della “ordinanza opinata”, impedendo in pari tempo alle parti di essere sentite oralmente e lasciando loro solo il potere di redigere memorie scritte da depositare prima della adunanza in camera di consiglio.

    Sul primo profilo rileva l’inserimento del co. 2 dell’art. 375 c.p.c., stando al quale la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, non più nei casi sinora enumerati nel co. 13 del medesimo articolo, ma “in ogni altro caso”. Alla nuova regola della decisione “con ordinanza in camera di consiglio” si può adesso derogare – così da consentire lo svolgimento della pubblica udienza – solo in caso di “particolare rilevanza della questione di diritto” controversa o nella (rara) eventualità che il ricorso sia stato rimesso alla sezione semplice dalla apposita sezione ex art. 376 c.p.c. (in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio). Fuori da questa ipotesi (la prima, oltretutto, di incerta decifrazione), la pubblica udienza (con la discussione orale che ne rappresenta il fulcro, nell’ambito della quale è ora opportunamente4 stabilito dall’art. 379 co. 2 c.p.c. che il p.m. esponga oralmente le sue conclusioni motivate prima che le parti svolgano le proprie difese) scompare. E con essa scompare, nei casi corrispondenti, il principio fondamentale di pubblicità del procedimento.

    Sul secondo profilo è decisiva oltre che la riscrittura dell’art. 380-bis c.p.c. (il cui co. 3 non prevede più che gli avvocati siano sentiti se compaiono) – la introduzione dell’art.380-bis.1 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, ove la sezione provveda ai sensi del citato co. 2 art. 375 c.p.c., la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero (che può nondimeno depositare le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio) e delle parti (cui resta, come detto, il potere di depositare memorie non oltre dieci giorni prima della adunanza). Non c’è più la relazione del giudice relatore, sulla quale poteva aprirsi il contraddittorio scriptis e verbis delle parti prima della pronunzia della c.d. ordinanza opinata. Non vi è più la possibilità per gli avvocati delle parti, se comparsi, di essere sentiti oralmente. Il fatto è che essi non potranno più comparire in futuro nella adunanza in camera di consiglio.

    4. Dinanzi alla scelta del legislatore di negare alle parti, di regola, l’accesso alla udienza pubblica (ed alla discussione orale che vi si svolge) e di fronte alla decisione di generalizzare un procedimento camerale (privo della relazione del relatore e) aperto solo al contraddittorio scritto (e concluso da una adunanza dalla quale sono “espulsi” tanto i contendenti quanto il p.m.), i dubbi si moltiplicano.

    Si potrà anzitutto iniziare a discutere l’utilità del Protocollo sottoscritto nel dicembre del 2015. La spontanea adesione degli avvocati alle regole che vi sono contenute (a proposito delle modalità di stesura dei ricorsi e della loro lunghezza) sarà senz’altro ostacolata da una riforma che, anziché ampliare le possibilità di difesa orale in Cassazione, di fatto le restringe entro margini molto ristretti. “Perché mai” – si chiederà un avvocato che si affacci in Cassazione – “ debbo sforzarmi a ridurre le pagine del mio ricorso, se poi non avrò più la possibilità di discuterne oralmente gli argomenti?”. L’appendice, tuttora prevista, della memoria scritta non pare in grado di compensare la eliminazione della possibilità per l’avvocato di partecipare (per esservi sentito oralmente) alla adunanza in camera di consiglio. Va da sé, inoltre, che la eliminazione di un contatto diretto fra le parti ed il giudice in questa adunanza precluderà anche al resistente non costituito di interloquire sul ricorso (limitando l’esercizio di questa risaputa prerogativa ai rari casi di celebrazione della pubblica udienza).

    5. Il divieto per le parti di prendere parte alla adunanza in camera di consiglio (nel contesto di un rito camerale elevato a rito ordinario nel giudizio di legittimità) dimostra che, con la riforma, le ragioni della efficienza non sono state coerenziate ed equilibrate con le ragioni delle garanzie. Le prime sono state semplicemente preferite alle seconde.

    Si potrà discutere, in generale, di quale sia la importanza della esposizione orale ad opera dell’avvocato delle ragioni della parte dinanzi al collegio. Si potrà sostenere con Piero Calamandrei (Elogio dei giudici scritto da un avvocato, rist. 1989, 308) che “ l’arringa è come un rito che l’avvocato celebra per conto suo: i magistrati si limitano ad assistervi senza prendervi parte, come a una mimica teatrale, spesso ammirabile, ma sempre inutile ”. Si potrà rimarcare che il nostro codice di procedura civile assegna, in via di massima, poca importanza alla discussione orale. Si potranno rievocare le proprie esperienze personali, riandando con la mente alle tante discussioni orali inutilmente tenute dinanzi a giudici disattenti, ecc.

    Ciò che non si può proprio fare, però, è negare che la possibilità di discutere oralmente la causa rappresenti – oltre che un aspetto indispensabile del mestiere di avvocato (che nasce proprio “dall’associarsi dell’oratore col giureconsulto”, come ricordano nella loro monumentale voce enciclopedica del Digesto italiano C. Cavagnari-E. Caldara Avvocati e procuratori, IV, 2, 1893-1899, rist. Bologna, 2012, a cura di G. Alpa, 50) – una essenziale manifestazione del diritto di difesa, percepita come garanzia basilare in ogni tempo, luogo e processo. Ed è questa possibilità che la riforma elimina nel rito camerale (il rito oggi applicato di regola in Cassazione), impedendo così ogni contatto diretto fra l’avvocato ed i giudici. Anche gli osservatori più disincantati sono d’altronde pronti a riconoscere il posto speciale che la discussione orale può avere dinanzi alla Suprema Corte, tenuto conto che la deliberazione della decisione è fatta di seguito alla celebrazione della udienza (o adunanza). Come noto, lo stesso Calamandrei, nella veste di avvocato, si impegnava con la massima energia nella discussione orale della causa in Cassazione 5, passando con naturalezza dalle questioni di diritto alla esposizione dei fatti controversi. Il che non impediva al Maestro fiorentino di esercitare la sua usuale arguzia per chiedersi (come ce lo chiediamo spesso tutti noi) se “ è proprio vero che [i giudici] quando si riuniscono in camera di consiglio per esprimere la propria meditata opinione su ogni ricorso, riescono a ritrovare a colpo nel guazzabuglio di discorsi che ronza ancora nella loro povera testa rintronata, l’argomentazione con cui il difensore - uno tra i venti difensori che hanno parlato in quella udienza - si era illuso di essere arrivato a dimostrare trionfalmente la sua tesi ” (in Elogio, cit., 104).

    6. Illustrare però il contenuto della legge 25 ottobre 2016 n. 197 solo dall’angolo visuale – pure rilevante – della eliminazione della possibilità per le parti di essere sentite oralmente nella adunanza in camera di consiglio, o da quello – certo rimarchevole – della generalizzazione del rito in camera di consiglio, significa fraintenderne il significato e la portata. Perché, come anticipato, la legge n. 197 ha cancellato nel rito camerale anche l’istituto della “ordinanza opinata” (basato sulla preventiva comunicazione alle parti della relazione del relatore per aprire il contraddittorio fra le parti sul suo contenuto). È facile pensare che, con l’istituto, si sia purtroppo voluta mettere da parte anche la logica sulla quale esso poggia: una logica che intendeva valorizzare il carattere dialettico della procedura e la centralità del contraddittorio anche nel momento della decisione. Se l’istituto fosse stato preso sul serio, avrebbe potuto recare buoni frutti, consentendo agli avvocati di replicare per iscritto alle motivazioni esposte nella relazione per convincere il collegio a discostarsene. Ne sarebbe stata accresciuta anche la utilità della discussione orale in camera di consiglio, in presenza di un collegio informato della materia controversa dalla lettura della proposta di decisione contenuta nella relazione. L’avvocato avrebbe potuto avere ascoltatori a conoscenza della causa, in grado perciò di valutare gli argomenti esposti oralmente.

    La repentina decisione di eliminare questo meccanismo della “ordinanza opinata” si salda, in definitiva, alla scelta operata con la legge n. 197 di impedire la partecipazione alla adunanza in camera di consiglio delle parti. Da questi dati si ricava l’impressione che il legislatore coltivi l’idea che nel processo di cassazione, dopo tutto, il giudice possa fare da sé (l’idea, insomma, di un giudice advocatus partium generalis, secondo la concezione di Leibniz) e che il pieno dispiegarsi del contraddittorio con le parti costituisca, non solo un intralcio sulla via della accelerazione dei giudizi (di cui vi è notoriamente bisogno, di fronte ad un contenzioso crescente che compromette la definizione dei giudizi di legittimità in tempi ragionevoli), ma uno strumento inutile per disimpegnare la funzione nomofilattica.

    Anche su questo punto però vi sarebbe bisogno di informazioni più precise per appurare se il sacrificio imposto alle garanzie difensive delle parti potrà davvero tradursi in un beneficio per l’efficienza del giudizio civile di cassazione. Si tratta di verifica che anzi, a rigore di logica, avrebbe dovuto precedere la riforma ed essere condotta con strumenti di natura necessariamente empirica, giacché la ricostruzione retorica della realtà non può prevalere sulla evidenza dei fatti, anche i più banali. Ciò però non è avvenuto. E con questo veniamo alla questione del metodo usato per riformare il processo di Cassazione.

    7. L’improvvisa introduzione delle nuove regole (avvenuta in occasione della conversione del d.l. n. 168 del 2016) ha impedito un dibattito sereno che avrebbe potuto evitare condurre a soluzioni più equilibrate. Meglio sarebbe stato seguire la strada della procedura legislativa ordinaria, che avrebbe potuto rappresentare un luogo di incrocio e di dialogo di esperienze diverse, in grado di alimentarsi con il contributo degli specialisti, per trascrivere e registrare in regole coerenti le aspirazioni di fondo di tutte le professioni coinvolte e assicurare così i diritti di tutti e ciascuno. I tempi lunghi di questo percorso avrebbero potuto favorire la moderazione e propiziato il temperamento della tensione che si sviluppa tra i due poli che contraddistinguono, anche sul piano del processo civile, l’epoca attuale: il polo della efficienza, orientato in senso oggettivo ed ordinamentale, e quello delle garanzie, imperniato su “diritti soggettivi alla giustizia” di epocale dignità. Un procedimento legislativo polifonico avrebbe forse reso meno ardua l’opera di bilanciamento tra i valori – pur veementemente antagonistici – che costellano la trama del processo, per elaborare regole capaci di esprimere (anziché una voluntas unilaterale) una ratio condivisa.

    La scelta di inserire queste rilevanti novità in sede di conversione di un decreto-legge ha cancellato questa possibilità. Dobbiamo confrontarci con un prodotto normativo “istantaneo” che irrigidisce oltremodo il rapporto fra ius constitunionis e ius litigatoris in Cassazione, anteponendo alla garanzia delle posizioni individuali (e all’anelito delle parti alla giusta decisione del caso concreto) il perseguimento del pubblico interesse alla uniforme interpretazione del diritto nazionale. Non ci si discosta, da questo punto di vista, da una tendenza ben nota. Proprio il processo di cassazione è divenuto negli ultimi anni il luogo privilegiato per la costruzione di progetti che in altra occasione abbiamo denominato “utilitaristici”, per il peso determinante che vi occupano le esigenze oggettive di efficiente funzionamento del «servizio-giustizia» a scapito, non di rado, delle garanzie soggettive. Sullo sfondo vi è la inclinazione diffusa ad ipostatizzare la funzione nomofilattica assolta dalla Cassazione, nella quale si indovina l’unica risposta ai problemi tremendamente seri che ne rallentano il lavoro. La mentalità soggiacente a questa tendenza ha preso la perentorietà di una vera e propria ideologia. Che siano proprio questi i caratteri di fondo, più autenticamente distintivi, della linea di pensiero con la quale si vuole riformare il giudizio di cassazione pare confermato dal decreto n. 136/2016 del Primo Presidente della Suprema Corte del 14 settembre 2016, nella parte nella quale distingue le tecniche di redazione della motivazione dei provvedimenti civili a seconda che le questioni che la Cassazione è chiamata a risolvere attengano allo ius constitutionis o siano invece prive di valenza nomofilattica, introducendo in quest’ultimo caso “ tecniche più snelle di redazione motivazionale”. In particolare, il decreto n. 136/2016 stabilisce che “ per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione della motivazione che utilizzino, con il decisivo apporto del CED, appositi moduli per specifiche questioni ”. Tali “moduli decisionali” possono peraltro essere impiegati – aggiunge il decreto –, “ quali parti di motivazione, nella redazione di sentenze più complesse o di valenza nomofilattica”.

    Per effetto di questi interventi d’ora innanzi il giudizio civile in Cassazione si concluderà, di regola, con la pronunzia di una ordinanza che potrà essere scritta impiegando moduli decisionali preformati ed in esito ad un nuovo procedimento in camera di consiglio che esclude la partecipazione delle parti dalla adunanza e lascia loro solo la possibilità di depositare memorie scritte, senza che gli sia più consentito però – considerata la abrogazione della relazione del giudice relatore – di conoscere in anticipo il progetto di decisione (la cui preventiva comunicazione avrebbe permesso agli avvocati fino ad oggi, in caso di dissenso, di esercitare il diritto di critica sia nello scritto che oralmente nella adunanza in camera di consiglio).

    Non c’è da rallegrarsene, almeno per quanti insistano a pensare che la Corte di cassazione, quale “organo supremo della giustizia” (art. 65 ord. giud.), deve preoccuparsi non soltanto della nomofilachia, ma pure (come ha incisivamente scritto Carmine Punzi, in Riv. dir. proc., 2016, 588) “ di rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini”, assicurando loro, anche nel giudizio di legittimità, quel “giusto processo” che viene garantito in ogni fase e grado dall’art. 111 Cost.

    Andrea Panzarola

    1 In G.U. del 29 ottobre 2016.

    2 Per un quadro assai analitico v. F. Damiani, Il procedimento camerale in Cassazione, Napoli, 2011.

    3 Dal co. 1 dell’art. 375 c.p.c. sono stati eliminate le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 (oggi trattate con decreto “preliminare” presidenziale ex art. 377 co. 3 c.p.c.).

    4 La novità avrebbe rallegrato il compianto Franco Cipriani, che si è lungamente battuto per eliminare l’ingiustificato privilegio riservato al p.m. di parlare per ultimo in udienza.

    5 Lo ricorda Virgilio Andrioli, in Riv. dir. proc., 1956, 261 ss.

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    Appunti a prima lettura sulla riforma del procedimento del giudizio di cassazione

    Il 19 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che contiene novità di grande rilievo riguardanti il giudizio di cassazione.

    1. Le novità in breve.

    Utilizzando la sintesi della normativa tratta dal Dossier del Senato, le novità introdotte con riguardo al giudizio di Cassazione si possono riassumere così.

    Il nuovo articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca numerose modifiche al giudizio di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c) dell'AS 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione giustizia. In particolare, il comma 1 della disposizione:

    i) generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte;

    ii) modifica la procedura del c.d. «filtro» in Cassazione.

    Analiticamente:

    ● la lettera a) dell’articolo 1-bis modifica l'art. 375 c.p.c. e prevede che la Corte, quando la controversia è assegnata a una sezione semplice, e non alle Sezioni Unite, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio; si ricorre all'udienza pubblica solo se la sezione «filtro» non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza.

    ● la lettera b) modifica l'art. 376 c.p.c. e precisa che, se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità;

    ● la lattera c) modifica l'art. 377 c.p.c., che rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione «filtro») l'ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell'impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375, n. 2);

    ● la lettera d) interviene sull'art. 379 c.p.c. invertendo l'ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l'intervento del relatore spetta infatti al PM esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese; non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del PM;

    ● la lettera e) modifica l'art. 380-bis c.p.c. intervenendo sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria; la riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali ipotesi filtro; se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice; la disposizione modifica altresì il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull'art. 380-ter c.p.c.

    ● la lettera f) introduce nel codice di rito il nuovo art. 380-bis.1 (attenzione: si tratta di un articolo distinto dall’art. 380-bis c.p.c., dedicato al c.d. «filtro»), volto a disciplinare il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici; in base a tale disposizione il PM e le parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il PM potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza; la corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di PM e parti.

    ● la lettera g) prevede che tanto il PM quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte.

    Con le modifiche agli articoli 390 e 391 (rispettivamente lettere h) e i) si ampliano i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall'art. 375, n. 3). Infine, la lettera l) interviene sull'art. 391-bis, distinguendo il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l'esigenza di una correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente provvede in pubblica udienza.

    Il comma 2 dell'art. 1-bis, reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

    2. Brevi osservazioni organizzative.

    ● Pubblica udienza

    Il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Dell'udienza (pubblica) è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Nulla è cambiato per il procedimento in pubblica udienza (tranne l’ordine di discussione: viene meno la regola, da molti ritenuta anacronistica, per cui il Procuratore Generale parla per ultimo).

    ● Camera di consiglio

    La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (i nn. 2 e 3 dell’art. 375 c.p.c. sono stati eliminati).

    La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio anche in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

    Quindi, il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa – di regola - l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.

    Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.

    Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

    ● La trattazione in pubblica udienza ha luogo:

    a) per la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare,

    b) se il ricorso è stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.

    Altrimenti il presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa – di regola - l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore.

    Quindi, la decisione di fissazione dell’udienza pubblica è rimessa al Presidente, ma non è esclusa, come avviene nel penale (e nella Sesta Sezione civile), una delega a un consigliere, che resta nominato relatore sia che suggerisca la camera di consiglio sia che suggerisca la pubblica udienza.

    Una alternativa organizzativa potrebbe essere nel senso che la decisione è rimessa al Presidente di sezione non titolare al quale sia delegata un’intera materia, coadiuvato da Assistenti di Studio o da Consiglieri esperti della materia, così da poter decidere l’accorpamento di ricorsi da trattare in via camerale e selezionare, invece, quelli meritevoli di trattazione in pubblica udienza, sempre che il ricorso evidenzi «una particolare rilevanza della questione di diritto».

    Del pari sembra auspicabile la collaborazione dei magistrati del Massimario o di consiglieri anziani per l’applicazione della nuova norma, per la quale: «Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata».

    Quanto all’individuazione delle ipotesi di fissazione della pubblica udienza, se l’ipotesi innanzi prevista sub b) non pone questione alcuna, più problematica appare l’individuazione dell’ipotesi sub a).

    E’ certo che la particolare rilevanza non deve essere intesa come questione di massima di particolare importanza, tale da imporre prima facie la rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite. A ciò, semmai, provvederà il collegio all’esito della pubblica udienza ovvero anche dell’adunanza in camera di consiglio.

    Uno spunto può venire dalla norma di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., letta a contrario, nel senso che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte ma l'esame dei motivi offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.

    In ogni caso la mancanza di precedenti o l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale risalente o oscillante o, comunque, non consolidato, possono suggerire la decisione in pubblica udienza

    3. L’ispirazione della novella

    Sembra che il Legislatore abbia fatto proprie (anche se solo in parte) alcune delle proposte di Giovanni Verde, Proposte per la Cassazione, (Testo dell’intervento all’incontro sulla funzione di nomofilachia svolto presso la Corte di cassazione il 1.3.2016): «Gli artt. 377 e 379 stabiliscono che la conclusione del processo in cassazione avvenga in udienza, salvo che ricorrano i casi in cui si può decidere in camera di consiglio. La formula andrebbe rovesciata, così come già avviene dinanzi ai giudici di merito, nel senso che la decisione avviene in camera di consiglio e che si fa luogo alla pubblica udienza soltanto a seguito di motivata (e accolta) richiesta delle parti. Eviteremmo ciò che oramai si è ridotto a un simulacro, dal momento che, essendosi istituzionalizzato il sistema della precamera di consiglio, i difensori ben sanno che la causa è stata già decisa prima dell'udienza (e basta frequentare le aule della Corte per constatare che oramai gli avvocati hanno perso, almeno nel processo civile, l'abitudine di discutere, avendone constatata l'inutilità). In questo modo sarebbe possibile semplificare una disciplina (quella fissata dagli artt. 375, 376, 377, 380 bis, 380 ter) complicata e farraginosa. L'art. 379, poi, prevede che il pubblico ministero concluda. E' un retaggio anacronistico, in contrasto, a me sembra, con il principio della paritaria difesa, in quanto le sue conclusioni non sono conosciute prima dalle parti così che possano adeguatamente replicare. E le parti, nell'attuale sistema, continuano – non dimentichiamolo – ad essere le protagoniste principali della vicenda processuale, perché il ricorso è azionato, ancora oggi, nel loro interesse, a loro rischio e pericolo, e non nell'interesse esclusivo della legge. Quanto meno dinanzi alle Sezioni semplici, si potrebbero sostituire le conclusioni del p.m. in udienza con conclusioni sinteticamente motivate che il p.m. potrebbe valutare se è il caso di depositare in maniera che le parti ne possano prendere visione; e ciò con un guadagno in termini di utilizzazione del personale e con un maggiore rispetto per le esigenze della difesa. Lascerei la pubblica udienza con la necessaria presenza del pubblico ministero soltanto dinanzi alle Sezioni Unite».

    4. Opinioni critiche della dottrina e repliche

    Altrettanta attenzione non sembra sia stata riservata dal Legislatore alle critiche (preventive) provenienti da fonte autorevolissima.

    Invero, il 3 ottobre 2016, il Presidente della Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo Civile, professore Federico Carpi, ha inviato al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato il un documento contenente numerose critiche alle nuove norme introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 168/2016.

    In particolare, nel documento si stigmatizza che: «L’ultimo periodo del nuovo art. 380 bis 1 c.p.c. e dell’art. 380 ter c.p.c. non solo esclude la trattazione in pubblica udienza, ma anche la possibilità, oggi prevista, che le parti siano sentite in camera di consiglio. Il che appare contrario alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e alle indicazioni della Corte costituzionale, in riferimento al diritto all’udienza pubblica; la disposizione convenzionale, infatti, è interpretata nel senso che comunque deve essere garantito il diritto delle parti ad essere sentite».

    Sennonché, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 10 aprile 2012 - Caso Lorenzetti contro Italia) ha ricordato che una udienza pubblica può non essere necessaria date le circostanze eccezionali della causa, soprattutto quando quest'ultima non sollevi questioni di fatto o di diritto che non possano essere risolte in base al fascicolo e alle osservazioni presentate dalle parti, come nel caso in cui vengano trattate situazioni che hanno ad oggetto questioni altamente tecniche, purché la specificità della materia non esiga il controllo del pubblico.

    Non può essere trascurato, peraltro, che la disciplina introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 168/2016 ricalca, per grandi linee, il procedimento camerale nel giudizio penale di legittimità, ai sensi dell’art. 611 c.p.p. Procedimento nel quale l’inammissibilità del ricorso è decisa senza partecipazione delle parti e con contraddittorio solo scritto anche per gravissimi reati, siano essi omicidi o stragi. Sì che appare incongruo pretendere la pubblicità dell’udienza per un inammissibile ricorso in materia civile anche quando riguardi l’inesatto adempimento dell’obbligo di consegnare una bicicletta.

    In relazione alla disciplina del processo penale di recente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2011 ha evidenziato il generale orientamento della Corte europea in tema di applicabilità del principio di pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale orientamento si esprime segnatamente nell’affermazione per cui, al fine della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si tratta.

    In specie, i giudizi di impugnazione dedicati esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto possono soddisfare i requisiti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pubblica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cassazione ( ex plurimis, sentenza 21 luglio 2009, Seliwiak contro Polonia; Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, Hermi contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro Svezia; sentenza 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino; sentenza 27 marzo 1998, K.D.B. contro Paesi Bassi; sentenza 29 ottobre 1991, Helmers contro Svezia; sentenza 26 maggio 1988, Ekbatani contro Svezia).

    D’altronde, sfuggono all’esame del giudice di legittimità gli aspetti in rapporto ai quali l’esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, quali l’assunzione delle prove, l’esame dei fatti e l’apprezzamento della proporzionalità tra fatto e sanzione (al riguardo, sentenza 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte contro Belgio; sentenza 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere contro Belgio; nonché, più di recente, Grande Camera, sentenza 11 luglio 2002, Göç contro Turchia).

    Le altre critiche rivolte alla riforma da parte dei processualcivilisti, poi, riguardano l’evanescenza e contraddittorietà dei criteri in base ai quali la scelta del rito, camerale o in pubblica udienza, deve essere compiuta.

    Secondo quel documento «il novellato secondo comma dell’art. 375 c.p.c. non indica chi abbia il potere di valutare l’opportunità della trattazione del ricorso alla udienza pubblica: se questa scelta implichi una decisione della Corte, nella sua composizione collegiale, ovvero del relatore, ovvero del presidente del collegio, o del presidente della sezione. In base alla prima soluzione, è evidente che la riforma appesantisce il compito della corte, perché il collegio dovrebbe preventivamente valutare se il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio o se debba essere trattato all’udienza e, poi, decidere su di esso. Sarebbe imposta una doppia valutazione».

    Sennonché, si è già spiegato, innanzi, che la scelta del rito ad opera del collegio può intervenire solo all’esito dell’adunanza camerale dell’«apposita sezione», ossia la Sesta civile, qualora il collegio non condivida la sommaria valutazione fatta dal Presidente, su proposta del relatore, così come accade oggi.

    La differenza con la disciplina vigente è tutta nel modo di investire il collegio di sesta: non più con la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., bensì con il rilievo nel corpo del provvedimento di fissazione della ragione di inammissibilità (o delle altre ragioni che giustificano il procedimento camerale in sesta: manifesta fondatezza o infondatezza o altro) alla stregua di quanto avveniva con la «Struttura unificata», creata in sede organizzativa sulla falsariga del procedimento camerale penale.

    Il procedimento, poi, si ripete nella sezione ordinaria: nel provvedimento di fissazione, però, occorre la specificazione dell’esistenza di «una particolare rilevanza della questione di diritto» soltanto ai fini della celebrazione della pubblica udienza. Negli altri casi, infatti, la regola è quella dell’adunanza camerale non partecipata e, nella selezione dei ricorsi, sebbene il decreto di fissazione sia atto del Presidente, non è esclusa la delega ai consiglieri, come già oggi accade presso la sesta civile e la settima penale.

    Se si guardasse al funzionamento della Settima sezione penale e alla disciplina dettata dall’art. 611 c.p.p., molti dubbi del lettore verrebbero immediatamente dissipati.

    TESTO PREVIGENTE E NUOVO TESTO A FRONTE

       

    Testo vigente

    Nuovo testo

    Art. 375

    Pronuncia in camera di consiglio

     

    I. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;(1)

    2)ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

    3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (2)

    Art. 375

    Pronuncia in camera di consiglio

    I. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

    1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360

    2) abrogato

    3) abrogato

    4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

    5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza. (2)

    La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio"

    Art. 376

    Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

     

    I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. (1)

    II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

    III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

    Art. 376

    Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

     

    I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). " Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice";

    II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

    III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

    Art. 377

    Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio

     

    I. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    II. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    Art. 377

    "Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";

    I. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

    II. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

    "Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";

    Art. 379

    Discussione

    I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

    II. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.

    III. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.

    IV. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

    Art. 379

    Discussione

    I. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

    II. "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese";

    IV. Non sono ammesse repliche.

    Art. 380-bis

    Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

    I. Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

    II. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. (1)

    III. Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

    IV. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

    "Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

    Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice ";

     

    "Art. 380-bis.1. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti";

    Art. 380-ter

    Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (1)

    I. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380-bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

    II. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

    III. Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380-bis.

    "Art. 380-ter. – (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). –

    Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

    Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

    In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti";

    Art. 390

    Rinuncia

     

    I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter. (1)

    II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    Art. 390

    Rinuncia

     

    I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, "o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter

    II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    Art. 391

    Pronuncia sulla rinuncia

     

    I. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto (1).

    II. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (1).

    III. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).

    IV. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    Art. 391

    Pronuncia sulla rinuncia

     

    I. "Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione";

    II. Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (1).

    III. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (1).

    IV. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    Art. 391-bis

    Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

     

    I. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5) (1) pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. (2)

    II. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis (3).

    III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (4).

    IV. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza (4).

    V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    Art. 391-bis

    Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

     

    I. " Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";

    II. "Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma";

    III. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza (4).

    IV. "Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice".

    V. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

    VI. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

     

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    Il d.l. n. 59 del 2016 e le novità in tema di custodia nell’espropriazione immobiliare


    Le nuove norme introdotte dal decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (pubblicato sulla G.U.R.S. 2 luglio 2016, n. 153) in materia di custodia.

    Il decreto legge n. 59 del 2016 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” ha introdotto nell’ordinamento giuridico delle misure finalizzate alla velocizzazione del recupero dei crediti attraverso la previsione di procedure caratterizzate da adempimenti semplificati atti a garantire la certezza dei tempi di soddisfacimento dei crediti.

    Si tratta di una direzione già intrapresa dal legislatore, nel settore dell’espropriazione, atteso il recente intervento legislativo in materia attuato con il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015.

    In tale contesto l’art. 4 del D. L. n. 59 del 2016, modificando il capo terzo del codice di procedura civile, ha significativamente riformato il dettato dell’art. 560 c.p.c che tratta della custodia.

    L’art. 560 c.p.c. è stato convertito con modificazione dalla legge di conversione n. 119 del 2016 e l’intervento della riforma ha riguardato il contenuto del terzo, quarto e quinto comma dell’art. 560 c.p.c.

     

    Nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c., terzo comma.

    La prima modifica è il periodo premesso all’art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, dalla legge di conversione n. 119 del 2016 che recita “il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizioni ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile, Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento”.

    E’ utile premettere che la tematica della custodia dei beni pignorati è strettamente connessa a quella dell’efficacia del processo esecutivo, atteso che se il debitore esecutato continua ad esercitare una potestà di fatto sulla cosa assoggettata ad esecuzione, il creditore si sente meno garantito in ordine al vincolo di indisponibilità che pure pone il pignoramento.

    E’ una linea tracciata da tempo.

    Già l’intervento legislativo attuato con l’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005 (e quella correttiva n. 263 del 2005) aveva apportato alcune modifiche al precedente impianto normativo, con lo specifico intento di rafforzare la fiducia del creditore circa la tutela dei propri interessi nella procedura esecutiva, prevedendo che nel pignoramento immobiliare ove il bene non fosse occupato dal debitore, il giudice dell’esecuzione provvedesse a nominare quale custode una persona diversa dal debitore.

    Con il pignoramento immobiliare, in applicazione dell’art. 559 c.p.c., il debitore è costituito custode dei beni pignorati, fermo restando la possibilità che il giudice dell’esecuzione, su istante del creditore, pignorante o intervenuto, o quando il debitore non osservi gli obblighi di custodia, di nominare custode una persona diversa dal debitore.

    La novella legislativa prevede adesso espressamente che il provvedimento con il quale il giudice dispone la liberazione dell’immobile pignorato è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c..

    I presupposti posti a fondamento del provvedimento di liberazione dell’immobile non sono cambiati: quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile pignorato; quando revoca l’autorizzazione concessa in precedenza; quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.

    Si prevede, tuttavia, che la liberazione dell’immobile pignorato sia ordinata dal giudice dell’esecuzione senza che ciò importi alcun onere per l’aggiudicatario, per l’assegnatario o l’acquirente.

    Stesso rimedio è poi previsto per il terzo che assuma di essere titolare di un diritto di godimento del bene pignorato opponibile alla procedura, ma in questo caso il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si perfeziona nei suoi confronti la notificazione del provvedimento di liberazione dell’immobile.

     

    Nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c., quarto comma.

    L’art. 4, comma 1, lett. d), del D.L. n. 59 del 2016 stabilisce che “all’art. 560 il quarto comma è sostituito dal seguente: “il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68”.

    La legge di conversione n. 119 del 2016 ha aggiunto “Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio, ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d’urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato al custode, Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

    La disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: 3 agosto 2016.

    La norma ante riforma prevedeva che il provvedimento del giudice dell’esecuzione emanato ai sensi del terzo comma dell’art. 560 c.p.c. costituiva titolo esecutivo per il rilascio e doveva essere eseguito a cura del custode nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., ovvero per il tramite dell’ufficiale giudiziario, che, su richiesta del custode stesso, dava corso alla procedura di esecuzione per consegna o rilascio.

    La riforma (si presume sempre in un’ottica di semplificazione delle procedure esecutive) ha di fatto escluso ogni operato dell’ufficiale giudiziario, poiché il provvedimento di rilascio del giudice dell’esecuzione sarà attuato dal custode, ma senza le forme di cui agli art. 605 e ss. c.p.c. e, quindi, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, ma in ossequio alle disposizioni che saranno date dal giudice, il quale potrà avvalersi anche della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c..

    Importante è, altresì, che il provvedimento del giudice che ordina la liberazione dell’immobile pignorato è attuato dal custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, tranne nell’ipotesi in cui questi ultimi non lo esentano.

    La novella legislativa ha recepito una prassi già operativa eliminando qualsiasi riferimento al titolo esecutivo e riportando il rilascio dell’immobile pignorato all’interno della procedura esecutiva immobiliare, che costituisce un subprocedimento dell’espropriazione in corso che non necessita della preventiva notifica del titolo, precetto ed avviso di rilascio.

    Inoltre il giudice competente a risolvere eventuali contestazione rimane lo stesso giudice dell’esecuzione.

    La riforma ha già avuto i suoi censori che sottolineano da un lato l’importanza del ruolo svolto dall’ufficiale giudiziario, soggetto pubblico competente, che svolge in modo professionale un compito molto delicato e dall’altro il costo ridotto per la procedura della fase della liberazione dell’immobile condotta secondo le norme di cui all’art. 605 e ss. c.p.c..

    In particolare, è stato affermato che l’ordinamento riconosce all’ufficiale giudiziario e non al custode la facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica e di richiedere al Giudice di intervenire, con decreto, per risolvere le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione, in quando ausiliario del giudice e in quanto rappresentante dell’organo esecutivo.

    Deve, quindi, differenziarsi, secondo i sostenitori del ripristino del procedimento di rilascio dell’immobile ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., che la procedura di esecuzione del provvedimento di liberazione (a cui il legislatore riconosce valenza di titolo esecutivo) deve distinguersi dall’ordinaria attività svolta dal professionista per l’attuazione di ogni altro provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione.

    E’, invece, indubbia l’esigenza che i possibili acquirenti abbiano certezza dei tempi necessari per entrare nel possesso dell’immobile acquistato nella procedura esecutiva immobiliare.

    Con la legge di conversione, infine, il legislatore ha dettato delle disposizioni specifiche nell’ipotesi in cui nell’immobile pignorato si trovino dei beni mobili, con ciò tenendo in debito conto tutta una serie di problematiche che, anche se non di grande rilievo, tuttavia sono presenti nel momento in cui deve procedersi alla liberazione dell’immobile pignorato.

    In particolare, il legislatore ha previsto che nell’ipotesi in cui all’interno del bene pignorato si trovino beni mobili che non debbono essere consegnati, ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intimi alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i beni risultino appartenere di asportarli, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

    I beni o i documenti sono considerati abbandonati se non vengono esportati nel termine assegnato e il custode provvede al loro smaltimento o alla loro distruzione, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.

     

    Nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c., quinto comma.

    La lettera d), comma primo, dell’art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2016 reca un’ulteriore modifica al dettato dell’art. 560 c.p.c. .

    Nello specifico, aggiunge al comma quinto della disposizione del codice di rito tre nuovi periodi, in virtù dei quali, gli interessati a presentare offerte di acquisto dovranno porle in essere mediante il portale delle vendite pubbliche di cui al novellato art. 490 c.p.c., precisando che tale richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal custode; viene sancito che gli interessati hanno diritto ad esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta; si garantisce la riservatezza dell’identità degli interessati e si impedisce che gli interessati abbiano contatti tra loro.

    E il nuovo quinto comma dell’art. 560 c.p.c., nella parte finale, così recita “Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”.

    La richiesta di visita di cui all’art. 560, quinto comma, c.p.c., che prevede l’art. 4, comma 4 bis, introdotto dalla legge di conversione n. 119 del 2016, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, che accerta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall’art. 161 quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizione transitorie di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368.

    Il ricorso alle modalità telematiche ed al costituendo sito internet è funzionale ad assicurare la riservatezza, al fine di evitare qualsiasi influenza sulla partecipazione alle gare relative alla liquidazione forzata del bene.

    In riferimento alle citate modalità di esame dei beni in vendita, occorre che siano idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro, previsione funzionale ad assicurare la massima trasparenza delle procedure immobiliari.

    D’altra parte, è stato detto, che impedire i contatti tra gli interessati è norma dettata anche a garanzia anche della loro riservatezza.

    Il legislatore, poi, condividendo l’osservazione degli operatori del diritto sul termine di sette giorni decorrente dall’inoltro della richiesta da parte dell’offerente per la visita dell’immobile, in sede di conversione, ha previsto il termine di quindici giorni.

    Di conseguenza sono precluse le visite di più offerenti contemporaneamente e il custode deve assicurarsi che tra una visita e l’altra intercorre un lasso di tempo significativo adeguato ed idoneo a rispettare le esigenze di segretezza dell’offerta proprie della vendita e ciò al fine di evitare indebiti pressioni tra gli offerenti e in genere qualsiasi altro meccanismo che possa turbare la libertà delle vendite.

     

    Alcune considerazioni.

    Non può non evidenziarsi come il legislatore abbia proceduto in materia con una miriade di interventi successivi non sistematici e non sia intervenuto con una riforma strutturale e completa, tutti peraltro contraddistinti dai requisiti della necessità e dell’urgenza di cui all’art. 77 Cost., rendendo certamente gravoso il compito di tutti gli operatori del diritto nell’interpretazione prima e nell’attuazione dopo delle norme dettate in materia di espropriazioni.

    L’auspicio è quello di rendere il sistema processuale civile semplice e soprattutto quello di procedere in modo organico alle modifiche che il legislatore intenderà disporre sposando appieno la finalità di velocizzare e semplificare le procedure teste al recupero dei crediti.

    In ultimo, non può non rilevarsi di come il custode giudiziario assuma dei compiti assai delicati che comportano certamente la necessità di studio e specializzazione per acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento dell’incarico.


    Lunella CARADONNA
    Giudice presso il Tribunale di Trapani

     

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