Indicazioni operative in tema di procedimenti iscritti per art. 650 c.p. prima del D.L. 25-3-2020 n.19
di Manuela Fasolato
A seguito dell’entrata in vigore – il 26 marzo 2020 - del D.L. n. 19/2020 del 25 marzo, sono state introdotte (art.4) sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di cui all’art.2, comma 1, e art.3, irrogate le prime dal Prefetto e le seconde dalle autorità che le hanno disposte ( v. https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-dell-emergenza-covid-19/953-gli-illeciti-amministrativi-il-nuovo-reato-di-infrazione-dell-obbligo-di-quarantena-e-il-delitto-di-epidemia-colposa-effetti-del-dl-19-20-su-procedimenti-e-misure-in-corso)
Rimane reato solo la violazione della misura di cui all’art.1, comma 2 lett e) , punita ai sensi dell’art. 260 regio decreto 27/7/1934 n.1265, come modificato dal comma 7, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art.452 c.p. o comunque più grave reato.
E’ previsto altresì che le disposizioni dell’art. 4 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n.19/2020 e vi è nel D.L. n.19/2020 il richiamo, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt.101 e 102 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507.
Per i procedimenti penali, pertanto, per i quali l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti alle autorità amministrative competenti e' disposta direttamente dal Pubblico Ministero[1] e la segreteria penale procederà per i procedimenti gia' iscritti a Mod 21, ancora pendenti, alla annotazione della trasmissione per competenza alla Autorità amministrativa – trasmissione disposta con provvedimento del PM - nel registro delle notizie di reato con apposita compilazione della relativa voce a SICP.
Per le notizie che pervengono dal 26 marzo – o che pur pervenute prima, non sono ancora state iscritte - la iscrizione sarà effettuata a Mod 45 e sarà fatta annotazione della trasmissione per competenza alla Autorità amministrativa – trasmissione disposta da provvedimento del PM - nell’apposito registro.
La previsione della trasmissione diretta da parte del Pubblico Ministero all’autorità amministrativa competente – giusto il richiamo all’art.102 D.Lgs n.507/1999 – consente di evitare che gli uffici del Giudice per le indagini preliminari siano intasati da procedimenti penali con richiesta di archiviazione, con conseguente ritardo anche per le autorità amministrative nell’iter di irrogazione della sanzione amministrativa.
Nel caso siano stati emessi sequestri preventivi, il Pubblico Ministero è competente nella fase delle indagini ai sensi dell’art.321, comma 3 cpp , a revocare la misura cautelare reale con decreto motivato stante l’intervenuta depenalizzazione.
Si allega per quanto di utilità l’OdS n.29/2020 emesso con indicazioni operative date alla Segreteria penale, per la corretta chiusura informatica del fascicolo così definito e per la sua tracciabilità, al fine di evitare problematiche di false pendenze o altri disguidi, in alcuni casi occorsi in occasione della scorsa depenalizzazione parziale dell’art. 2 comma 1.bis del D.L. 12 settembre 1983 n.463, conv. con modif. in L 11/11/83 n.638, sostituito dall’art.3 comma 6 del D.Lgs 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della L 28/4/2014 n.67, rilevati per alcuni uffici requirenti nel corso di ispezioni ministeriali successive.
[1]Cfr. Art.102 D.Lgs n.507/1999 commi 1, 2 e 3:
1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.