La Giustizia da remoto: adelante … con juicio – seconda parte
Intervista a Giorgio Costantino e Massimo Orlando di Franco De Stefano
L’applicazione intensiva della tecnologia per le attività da remoto nella gestione delle ordinarie attività processuali incontra più diffidenza e ostilità che favore e apprezzamento.
Giustizia Insieme, consapevole della diversità di approccio da parte degli operatori della Giustizia anche all’interno dell’Avvocatura e della Magistratura, ha messo a confronto sul punto della gestione dell’attività da remoto dell’attività processuale tre professori ed un presidente di tribunale, identificando alcuni temi di discussione.
L’intervista ha suscitato appassionate reazioni e, soprattutto, si è imbattuta nella novità del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, che è intervenuto pesantemente, in recepimento di un ordine del giorno del Parlamento in sede di conversione del precedente, introducendo una figura di udienza da remoto assai depotenziata.
L’intervista raccoglie, sulle stesse tematiche, ora le risposte del professore Costantino e del presidente Orlando, dopo quelle dei professori Donati e Spangher.
Le domande
1) In linea generale, come giudica l’impiego dei più moderni mezzi tecnologici per l’attività da remoto nella gestione delle ordinarie attività processuali?
2) Quali i suoi rapporti coi diritti fondamentali della persona e poi coi valori fondanti e con le esigenze concrete del processo civile e del processo penale, tenuto conto della vasta diversificazione degli oggetti e di quella conseguente dei riti già solo all’interno dell’uno e dell’altro?
3) Quali sono i rischi maggiori di quell’impiego? Ad esempio, in termini di sospetto o concreto pericolo di manipolazione delle singole attività, anche solo quanto a genuinità e segretezza ovvero tutela della riservatezza?
4) Quali sono i vantaggi maggiori di quell’impiego? Ad esempio, in termini di efficienza e affidabilità della risposta di Giustizia?
5) Come giudica l’impiego finora fatto della tecnologia nella gestione della cosiddetta fase uno dell’emergenza sanitaria?
6) Quali le prospettive dei mezzi offerti dalla tecnologia in tema di prestazioni di attività da remoto come strumenti per disegnare un ordinario nuovo regime anche del processo civile e penale, per la fase della ripartenza e dei nuovi assetti sociali, caratterizzati comunque da una radicale trasformazione dell’esistente?
7) Quali misure pensa sia opportuno sollecitare al Legislatore o al Ministro o al Consiglio Superiore della Magistratura?
Seconda parte – professor Giorgio Costantino e presidente Massimo Orlando
1) In linea generale, come giudica l’impiego dei più moderni mezzi tecnologici per l’attività da remoto nella gestione delle ordinarie attività processuali?
Costantino:
Le sette domande riguardano i rapporti tra l’uso della tecnologia e la trattazione dei processi. Le prime cinque riguardano il passato ed il presente; le ultime due le prospettive future.
Appare possibile, pertanto, fornire risposte unitarie per il primo e per il secondo gruppo.
Il passato ed il presente del processo telematico sono stati illustrati, in questa Rivista, da Pasquale Liccardo (Contributo ad una riflessione sulla tecnologia ai tempi del Covid-19, https://bit.ly/3cYnQGc), al quale appare opportuno rinviare.
La situazione della legislazione dell’emergenza al 1° maggio 2020 è stata descritta, ancora in questa Rivista, da Franco De Stefano (La giustizia dall’animazione sospesa passa in terapia intensiva: altri sviluppi della legislazione d’emergenza nel processo civile).
Gli ultimi sviluppi pongono alcune questioni di diritto intertemporale delle quali appare opportuno dare conto.
L’art. 1, commi 1 e 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11 (in Gazz. Uff. dell’8 marzo 2020, n. 60) ha disposto il rinvio delle «udienze» e la sospensione dei termini processuali dalla data di entrata in vigore del provvedimento al 22 marzo 2020.
L’art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazz. Uff. del 17 marzo 2020, n. 70) ha disposto il rinvio delle «udienze» e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Il comma 22 ha abrogato gli artt. 1 e 2 d.l. 8 marzo 2020, n. 11.
Ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2018, n. 23 (in Gazz. Uff. dell’8 aprile 2020, n. 94) «il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020».
L’art. 83, commi 1 e 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (in Gazz. Uff. del 29 aprile 2020, n. 110, S.O.), tuttavia, prevede ancora il rinvio delle «udienze» e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
L’art. 3 d.l. 30 aprile 2018, n. 28 (in Gazz. Uff. del 30 aprile 2020, n. 111) ha sostituito, nel primo periodo del comma 6 dell’art. d.l. 8 aprile 2018, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine del 16 aprile con quello del 12 maggio e, nel comma 20, il termine del 15 aprile con quello dell’11 maggio. Non è, invece, prevista alcuna modifica dei commi 1 e 2 dello stesso art. 83 per i quali le «udienze» sono rinviate e i termini sono sospesi fino al 15 aprile 2020.
La legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è successiva al decreto 8 aprile 2018, n. 23, e stabilisce che le «udienze» sono rinviate e i termini sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Il decreto 30 aprile 2018, n. 28, ha ribadito soltanto la modifica dell’art. 83, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, disposta dall’art. 36 d.l. 8 aprile 2018, n. 23.
In sintesi, il 17 marzo è stato indicato il termine finale della prima fase dell’emergenza sanitaria nel 15 aprile 2020. L’8 aprile questo termine è stato prorogato all’11 maggio 2020 e l’inizio della seconda fase è stato indicato nel 12 maggio 2020. Con la legge di conversione del 24 aprile, però, è stato ribadito il termine del 15 aprile 2020. Il decreto «correttivo» del 29 aprile ha modificato il termine iniziale della seconda fase, previsto dal comma 6 dell’art. 83, ma ha ignorato il termine finale della prima fase, indicato nel 15 aprile dal decreto del 17 marzo, prorogato all’11 maggio dal decreto dell’8 aprile e indicato ancora nel 15 aprile dalla legge di conversione del 24 aprile.
La questione di diritto intertemporale consiste nello stabilire se, in base alle regole in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge di conversione di un decreto legge modificato da un altro decreto prevalga su quest’ultimo oppure se la modifica del decreto convertito, operata da un successivo decreto, prevalga sulla legge di conversione del primo decreto, pur successiva.
La questione è indubbiamente interessante e merita approfondimento.
Sembra ragionevole dubitare che si sentisse il bisogno di dedicarsi a questo gioco di pazienza nella clausura imposta dall’emergenza sanitaria in atto e sembra invece doveroso che siano chiaramente indicati il termine finale della prima fase, nel corso della quale le «udienze» sono rinviate ed il decorso dei termini è sospeso, e quelli della seconda fase, nel corso della quale la trattazione dei processi è affidata ai capi degli uffici giudiziari.
Pur nell’incertezza dei termini, si può prendere atto che è stata stabilita una prima fase, nella quale le «udienze» sono rinviate e il decorso dei termini processuali è sospeso, ed una seconda fase.
Queste previsioni non si applicano alle controversie espressamente qualificate «urgenti» dall’art. 83, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, ed a quelle dichiarate tali dal giudice.
La trattazione dei processi, nella seconda fase, è affidata a provvedimenti di soft law dei capi degli uffici, ai sensi dei commi 5 ss. dell’art. 83. In questo periodo, le udienze possono essere rinviate, possono essere sostituite dalla trattazione scritta e possono svolgersi da remoto. Il riferimento alle «udienze» può essere esteso alle udienze in camera di consiglio previste nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia e di status delle persone e delle procedure concorsuali.
La diversità di soluzioni accolte nei diversi uffici mina il principio di uguaglianza. La pluralità delle fonti regolatrici dei processi, inoltre, suscita la tentazione di prescinderne e di governare lo svolgimento delle attività processuali in base a scelte affatto discrezionali.
In questo contesto, appare priva di ogni ragionevole giustificazione la previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) d.l. 30 aprile 2018, n. 28, che, modificando l’art. 83, comma 7, lett. f, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, impone la presenza del giudice civile nell’ufficio giudiziario, mentre il successivo art. 4 dello stesso d.l. 30 aprile 2018, n. 28, in riferimento al processo amministrativo, stabilisce che «il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge». Non vi è alcuna obiettiva ragione per la quale i giudici civili debbano recarsi in ufficio per la trattazione in streaming, mentre i giudici amministrativi possano rimanere a casa. La scelta tra l’una o l’altra soluzione potrebbe dipendere dalla natura della controversia, dalla qualità delle parti; non sembra, invece, possa essere collegata allo status del giudice.
La scelta tra le tre possibilità previste dalla legge ed affidate ai provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici ed alle Linee guida dell’organo di autogoverno implica alcune distinzioni.
Ogni generalizzazione, infatti, appare pericolosa: il «sospetto o – il - concreto pericolo di manipolazione delle singole attività» può manifestarsi in relazione ad alcune e non ad altre.
Per quanto riguarda i processi di cognizione in primo grado, ad esempio, appare ragionevole ritenere che le udienze di precisazione delle conclusioni possano essere sostituite dalla trattazione scritta e la medesima soluzione potrebbe essere accolta per la prima udienza di trattazione nel processo ordinario di cognizione, solitamente destinata soltanto alla fissazione dei termini previsti dall’art. 183, comma 6, c.p.c. Analoga soluzione appare praticabile per i processi di appello, nonché per il giudizio di legittimità.
Nella fase dell’emergenza sanitaria, piuttosto che rinviare, e rinviare a tempi lunghi, la definizione delle controversie, le udienze di discussione e le camere di consiglio possono svolgersi da remoto: ai sensi dell’art. 117 disp. att. c.p.c., infatti, «i difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono; «debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare, e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale». Queste attività e la discussione tra i componenti del collegio, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., si prestano ad essere trattate con mezzi tecnologici, senza suscitare particolari problemi. In questo senso, infatti, è il decreto della Presidente della Corte costituzionale (https://bit.ly/3aMPcxH), per il quale, «qualora almeno una delle parti del giudizio ne faccia richiesta, l’udienza pubblica per quel giudizio si svolge con collegamento da remoto».
Il rinvio, che si traduce in un diniego di giustizia, dovrebbe costituire l’estrema scelta residuale, per la quale è ragionevole optare soltanto se le altre non sono praticabili.
Tra la sostituzione delle udienze con la trattazione scritta e lo svolgimento da remoto, invece, appare corretto valutare le specifiche attività previste per l’incontro tra giudice e parti e, comunque, subordinare la scelta alle richieste delle parti.
Già prima dell’emergenza sanitaria in atto e indipendentemente da questa, infatti, ai sensi dell’art. 95, comma 3, l.f. «all’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda» e, «in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»; e l’art. 163, comma 2 bis, a sua volta, stabilisce che il tribunale «in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l’adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»; in tal caso, ai sensi dell’art. 175, comma 2, l.f., «la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell’adunanza». L’art. 569, comma 4, c.p.c., prevede che, nei processi esecutivi, la gara tra gli offerenti per l’acquisto degli immobili si svolga con modalità telematiche.
L’esperienza indica che il contraddittorio effettivo sulla approvazione dello stato passivo nelle procedure concorsuali ovvero sulla approvazione della proposta di concordato si realizza fuori e prima della udienza, cosicché questa ha una funzione meramente formale di ratifica di decisioni già prese, cosicché non suscita grave scandalo l’ossimoro per il quale, «all’udienza» il giudice decide «in camera di consiglio», «anche in assenza delle parti». La prassi applicativa ha consentito lo sviluppo di significative esperienze sulle vendite telematica asincrone, e sincrone miste.
Altre attività processuali, invece, sembrano richiedere la presenza fisica delle parti o dei difensori.
Basti pensare, ad esempio, alle udienze presidenziali nei processi di separazione e di scioglimento del matrimonio, a quelle nei procedimenti cautelari e, in genere, alle udienze istruttorie: l’interrogatorio del testimone o della parte può richiedere il confronto diretto, anche al fine di evitare che l’interrogato usufruisca di un gobbo, come un presentatore televisivo. Il che non esclude, tuttavia, che in considerazione della natura delle controversia e delle qualità delle parti, queste chiedano espressamente ed il giudice disponga la trattazione da remoto. Altrimenti, appare opportuno che queste attività siano rinviate alla cessazione della emergenza sanitaria, qualora sia possibile avere certezza sui termini.
In ogni caso, appare necessario che la scelta della soluzione sia il frutto del confronto tra le parti ed il giudice, sulla traccia segnata da quanto previsto dagli artt. 190, comma 2, 275, comma 2, e 352, comma 2, c.p.c.
L’Ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati (https://bit.ly/2VMgdgj) in occasione della conversione del decreto legge n. 18, con particolare riferimento ai commi 12 bis ss. dell’art. 83, e i contrastanti documenti della Associazione Nazionale Magistrati (https://bit.ly/3f1lLLs), della Unione Camere Civili e della Unione Camere Penali (https://bit.ly/2yOx8G5) sulla utilizzazione degli strumenti informatici esprimono un disagio che potrebbe essere evitato grazie ad un banale buon senso, che tenga conto delle diverse attività e delle esigenze delle parti, eviti generalizzazioni e non affidi le soluzioni a slogan.
Non può escludersi, infatti, che la legislazione dell’emergenza susciti un vivace contenzioso sulla sua interpretazione, sulle decadenze intervenute, sulla osservanza del diritto di azione e di difesa ovvero sull’effettivo rispetto del principio del contraddittorio e, nei prossimi anni, si sia costretti ad esercizi di tetrapiloctomia, che possono favorire lo sviluppo dell’editoria giuridica, ma non giovano certamente al funzionamento della giustizia.
Il processo migliore, infatti, è quello che non fa parlare di sé, perché gli utenti della giustizia vogliono tutela per i diritti che affermano e non sono interessati a questioni processuali, tanto eleganti quanto astratte, né una contrapposizione tra gli operatori della giustizia appare utile a garantirne il funzionamento.
Orlando:
L’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito processuale è stata decisiva per un consistente recupero di efficienza dell’attività giudiziaria da parte, soprattutto, dei Tribunali italiani.
A partire dal 2012 il legislatore ha “gettato il cuore oltre l’ostacolo”, introducendo:
- comunicazioni e notificazioni telematiche;
- obbligo del deposito telematico degli atti processuali da parte di avvocati e ausiliari del giudice;
- obbligo di deposito di tutti gli atti (sia di parte che del giudice) con modalità telematiche, nel procedimento per ingiunzione;
- obbligo di deposito di rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali;
- facoltà di effettuare le notifiche telematiche da parte degli avvocati a imprese e professionisti.
Mi sembra importante evidenziare che, così come oggi, anche nel 2012 l’Italia stava attraversando un difficilissimo periodo di crisi: economica, politica, di credibilità internazionale.
Il Governo, di emergenza nazionale, ha avuto da un lato l’opportunità e dall’altro quasi la necessità di adottare decisioni se non radicali quantomeno fortemente innovative.
Ricordo, limitandomi ovviamente al settore della Giustizia, alla coraggiosissima riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che ha soppresso 667 Uffici del Giudice di Pace, 220 sezioni distaccate di Tribunale e 31 Tribunali (e relative Procure della Repubblica).
La profonda crisi in cui si trovava il Paese ha imposto al Governo di vincere le resistenze che per anni avevano bloccato questa riforma, nonostante la sua intrinseca razionalità in termini di contenimento dei costi.
Ma va soprattutto evidenziato che la revisione dell’assetto organizzativo di un grandissimo numero di uffici giudiziari ha consentito anche – e soprattutto - di superare la incredibile frammentazione delle competenze. E con questo termine mi riferisco non solo alla competenza processuale per territorio, ma anche alla competenza specialistica, che è impossibile da conseguire da parte del giudice singolo e solo, addetto ad un Tribunale di piccole dimensioni, ma che secondo i codici di rito deve comunque occuparsi di tutte le materie che in Tribunali più grandi sono assegnate a una pluralità di magistrati.
Sempre nel 2012, per le stesse ragioni di urgenza che imponevano una decisa modernizzazione del Paese, bloccato da veti incrociati e timori di ogni tipo, la gravissima crisi economica ha indotto il Ministro della Giustizia Severino e il Governo nel suo complesso a prevedere l’obbligatorietà del PCT. Un passo obbligato, dopo 12 anni di mere sperimentazioni e di diecine di milioni di Euro spesi, ma non facile da compiere. Sia la magistratura che l’avvocatura che l’amministrazione temevano di non arrivare preparati.
Qual è la lezione che si deve ricavare da queste esperienze (revisione della geografia giudiziaria e PCT)?
Due insegnamenti fondamentali:
- il nostro non è un Paese in grado di programmare scadenze certe e, in vista di esse, di prepararsi adeguatamente;
- le decisioni più contrastate, che rimuovono rendite di posizione o, anche più semplicemente, che impongono necessità di cambiare abitudini di vita e di lavoro di utenti ed operatori (magistrati, avvocati, cancellerie), sono prese dalla politica italiana solo se vi è uno stato di necessità.
Le innovazioni tecnologiche introdotte nel 2012 sono state indotte e quasi imposte dalla strutturale inefficienza della amministrazione.
Si pensi alle notifiche di parte o alle comunicazioni di cancelleria: la carenza di personale (sia nei Tribunali che negli Uffici NEP che nel gestore del servizio postale) provocavano ritardi intollerabili nella esecuzione delle notifiche e, ancor più grave, nella consegna dell’avviso di ricevimento (nelle notifiche a mezzo posta).
Per la stessa ragione, l’obbligatorietà del deposito telematico nel procedimento per ingiunzione ha eliminato una serie di tempi morti che triplicavano il numero di giorni necessari al ricorrente per ottenere il decreto ingiuntivo (iscrizione a ruolo, consegna del fascicolo al Presidente del Tribunale assegnazione alla sezione, designazione del giudice da parte del Presidente della Sezione, ecc.).
Pertanto, alla richiesta di formulare una “valutazione dell’impiego dei più moderni mezzi tecnologici per l’attività da remoto nella gestione delle ordinarie attività processuali” il mio giudizio è più che positivo.
Anche il servizio Giustizia deve modernizzarsi e deve sfruttare tutte le opportunità offerte dalla tecnologia.
L’attuale, gravissima crisi sanitaria, che non si prevede finirà il 30 giugno ma che probabilmente si protrarrà almeno per tutto il 2020, è una opportunità per il sistema Giustizia.
Come è noto Albert Einstein diceva: “La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'.”
Ogni settore ha le sue specificità, la tecnologia ha la capacità di adattarsi alla realtà in cui essa deve essere applicata, ma a sua volta nessun settore può pretendere di vivere fuori dal tempo.
Purtroppo, il Governo non sembra abbia alcuna intenzione di raccogliere la sfida, approfittando della necessità, imposta dalla crisi epidemiologica, di un radicale cambio di passo.
Anzi, il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, costituisce un gigantesco passo indietro ai timidi tentativi innovatori contenuti nel DL 18/2020.
Rimandando al paragrafo successivo il tema della udienza penale con lo strumento della videoconferenza, non posso non evidenziare l’assoluta assurdità della disposizione, contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera d) del DL 28/2020, che ha introdotto l’obbligo per il giudice, che sceglie di celebrare l’udienza civile da remoto, di essere presente in ufficio.
Una disposizione illogica e discriminatoria, denunciata già prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, ma invano.
È impossibile spiegare quale valore aggiunto abbia la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, se l’udienza si svolge da remoto.
Non è dato intendere perché i difensori e gli ausiliari del giudice possono partecipare all’udienza dai loro studi professionali e il giudice no.
Si sovraccarica inutilmente la rete Intranet del Ministero.
Si contribuisce ad accrescere i problemi della mobilità urbana, che potrebbero essere evitati.
A fronte dell’obbligo per il giudice civile di celebrare l’udienza da remoto, ma con la sua presenza in ufficio, il legislatore non ha invece previsto nulla di simile per il giudice penale, né per il giudice amministrativo e contabile (per i quali è invece espressamente previsto: “Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge”).
2) Quali i suoi rapporti coi diritti fondamentali della persona e poi coi valori fondanti e con le esigenze concrete del processo civile e del processo penale, tenuto conto della vasta diversificazione degli oggetti e di quella conseguente dei riti già solo all’interno dell’uno e dell’altro?
Costantino:
Vedi la risposta complessiva alla domanda 1)
Orlando:
La tecnologia consente di aumentare la competitività del sistema economico e sociale.
È inoltre un fattore di democraticità perché riduce i costi e, quindi, facilita l’accesso alla giustizia.
Si possono fare molteplici esempi che chiariscono questa affermazione che potrebbe sembrare perentoria.
Limitandomi alla più contestata innovazione introdotta nel processo civile e penale dai decreti legge resi necessari dalla crisi epidemiologica che ha imposto il distanziamento sociale, e cioè la udienza in videoconferenza, non possono negarsi i vantaggi della possibilità di trattare “a distanza” almeno una parte del processo.
Le parti, specie se anziani, o disabili o residenti in luoghi lontani da quello in cui si trova la sede del Tribunale, possono partecipare al processo che li riguarda senza perdere intere giornate di lavoro o evitando di esporsi a disagi dovuti allo spostamento fisico.
L’avvocatura, soprattutto l’associazione che rappresenta gli avvocati penalisti, sostiene che i “principi di oralità e immediatezza del processo presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione”.
La Camera penale, nel comunicato del 24 aprile scorso, ha fatto leva su un ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati che “impegna il Governo a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici - processo da remoto- così come previsto dal Decreto di cui in premessa – salvo diverso accordo tra le parti, non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”.
Credo che la Camera penale ponga un problema serio, ma che la soluzione proposta sia assolutamente da scongiurare.
In primo luogo, la persona privata della libertà personale (sottoposta a custodia cautelare, arresto, fermo) deve avere la massima tutela. Va evitato ogni rischio di condizionamento, sempre possibile se la forza di polizia che ha eseguito la misura restrittiva continua ad essere a stretto contatto con il “suo” indagato.
Attenzione: non si mette in dubbio la lealtà e correttezza delle forze di polizia nel loro complesso. Ma non si può sottacere che le degenerazioni sono sempre possibili e che il diritto di queste deve occuparsi.
Deve essere altresì tutelato con la maggior decisione ed efficacia possibile il diritto costituzionale di difesa: in particolare, va garantito il dialogo riservato tra difensore e il suo assistito.
Tuttavia, il rimedio proposto dalla Camera penale non è condivisibile. Subordinare l’udienza a distanza al consenso delle parti equivale a rinunciare ad avvalersi delle opportunità offerte dalla tecnologia.
Il processo, sia civile che penale, non è un luogo in cui vi è convergenza di interessi di tutti gli attori.
Normalmente, la contrapposizione non si limita al piano sostanziale (del diritto e della sua negazione) ma si ripercuote anche sulla strategia o sulla tattica processuale.
Ciò comporta che la conduzione del processo deve essere rimessa al giudice, che – sentite tutte le parti – deve poter applicare la regola processuale nel modo che meglio si attaglia al caso concreto.
L’esperienza tedesca è a questo proposito illuminante.
Con la riforma del processo civile del 2001 (entrata in vigore il 1^ gennaio 2002) la Germania ha abrogato le disposizioni che accordavano alle parti il potere di incidere significativamente sullo svolgimento del processo e conseguentemente anche sui suoi tempi e ha, per contro, rafforzato i poteri del giudice (a titolo esemplificativo, il giudice civile tedesco può formulare “avvisi” (Hinweise) alle parti, può segnalare loro le questioni da approfondire, quelle ritenute irrilevanti e le circostanze che devono essere provate).
In altri termini: è necessario che il giudice svolga un’effettiva analisi del caso specifico posto alla sua attenzione (case management) e decidere di conseguenza come condurre il processo.
Tornando alla questione, importantissima, dell’udienza a distanza nei casi di restrizione della libertà personale, è certamente indispensabile che l’indagato non subisca alcun condizionamento psicologico dovuto alla presenza degli operanti che lo hanno arrestato (o fermato o eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare) e che abbia la massima libertà di conferire col proprio difensore.
Queste due esigenze però non impongono, contrariamente a quanto ritenuto dalla Camera penale, la “ineliminabile fisicità della celebrazione del processo”.
Al contrario, sono molte le soluzioni ipotizzabili.
Si potrebbe prevedere l’allestimento, in ogni Tribunale, di una o più stanze da dedicare alle udienze a distanza: di esse potrebbero usufruire le persone (destinatarie di misure restrittive della libertà personale ma non in carcere) che risiedono fuori dal circondario del Tribunale in cui opera il giudice competente. Ciò consentirebbe di evitare spostamenti all’indagato e alla scorta.
Analoghi luoghi si potrebbero attrezzare anche negli Uffici del Giudice di Pace.
Si potrebbero poi ampliare i casi per i quali l’art. 146 bis disp. att. cpp già prevede la partecipazione a distanza, che attualmente si applica solo ai processi nei quali è imputato un soggetto che si trova in stato di detenzione per uno dei reati di mafia (art. 51, comma 3bis, cpp), anche se si procede “per reati per i quali la persona sia in libertà”.
Si potrebbero cioè sentire in videoconferenza tutte le persone detenute in carcere, anche se non fanno parte di organizzazioni criminali.
In tutti questi casi, si conseguirebbe un notevolissimo risparmio in termini di risorse umane (forze di polizia, polizia penitenziaria) mediante un investimento iniziale di natura infrastrutturale (aule e impianti di videoconferenza).
È noto che una spesa (anche se non ha natura di spesa corrente ma è un investimento) non può essere finanziata con la riduzione di altri esborsi.
Tuttavia, proprio l’opportunità dovuta alla crisi epidemiologica e la conseguente possibilità di derogare, temporaneamente, alla suprema esigenza di ridurre l’enorme debito pubblico, deve indurre l’Amministrazione della Giustizia a cogliere l’occasione e a elaborare un ambizioso progetto diretto ad ampliare i casi in cui i detenuti o gli arrestati potranno essere sentiti a distanza, con il massimo rispetto per i loro diritti.
Anche in questo caso, però, il DL 28/2020 costituisce la desolante dimostrazione che il Governo non è capace di adottare le decisioni “giuste”, quelle cioè in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di contemperare il diritto alla salute con la necessità di assicurare ai cittadini la tutela dei loro diritti.
Il Governo infatti ha sostanzialmente scelto di porre nel nulla la norma (comma 12bis dell’art.83 DL 18/2020) approvata con la legge di conversione del 24 approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 29 aprile e cioè appena due giorni prima del DL 28/2020.
Con quest’ultimo provvedimento di decretazione d’urgenza, come è noto, è stato previsto l’obbligo del consenso delle parti alla celebrazione dell’udienza penale da remoto, quando essa riguarda “le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e … quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.”.
Al di là della specificazione, inutile, che la norma si applica alla “udienza di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio” (come se il codice di rito conoscesse un tertium genus che può fare a meno dell’accordo delle parti), in questo modo, praticamente, l’udienza penale rimane percorribile solo per l’udienza di smistamento.
È facile immaginare infatti che l’accordo delle parti non sarà mai prestato, vista la strenua opposizione della Camera penale al comma 12bis.
Ad ogni modo, in questo momento storico è auspicabile che l’udienza di smistamento sia celebrata nella maggior parte dei casi con collegamento da remoto, sia perché è un’udienza nella quale generalmente è fissato un elevato numero di processi (e quindi si evitano pericolosi assembramenti di professionisti) sia perché può essere un primo passo per dimostrare che anche il processo penale può aprirsi alla tecnologia, senza pericolosi attentati al diritto di difesa.
3) Quali sono i rischi maggiori di quell’impiego? Ad esempio, in termini di sospetto o concreto pericolo di manipolazione delle singole attività, anche solo quanto a genuinità e segretezza ovvero tutela della riservatezza?
Costantino:
Vedi la risposta complessiva alla domanda 1)
Orlando:
Questo è un tema molto delicato e che va adeguatamente ponderato.
3.1) Rischi per la privacy
Il garante della Privacy nella nota del 17 aprile scorso, inviata al Ministro della Giustizia, ha già avuto modo di evidenziare che la piattaforma Teams indicata dal Direttore generale della Direzione dei sistemi informativi e automatizzati è di proprietà di un’impresa “stabilita negli Usa e, come tale, soggetta tra l’altro all’applicazione delle norme del Cloud Act (che come noto attribuisce alle autorità statunitensi di contrasto un ampio potere acquisitivo di dati e informazioni)”.
Nel settore civile, il rischio è analogo, perché anche lì vi sono esigenze rilevanti di riservatezza; è sufficiente considerare i procedimenti di separazione e divorzio, le procedure concorsuali, i procedimenti di amministrazione di sostegno, le cause in materia brevettuale, ecc.
Vi è pertanto certamente un problema di riservatezza dei dati personali, giudiziari o sensibili o, anche, di segretezza (quando l’udienza a distanza riguarda un procedimento nella fase delle indagini preliminari).
D’altra parte, va considerato che anche se il Ministero avesse allestito una piattaforma di sua proprietà (e, certamente, era impossibile farlo, nei ristrettissimi tempi concessi dall’emergenza epidemiologica), si sarebbe comunque dovuto avvalere di una impresa privata, in possesso delle necessarie risorse per crearla e, soprattutto, per gestirla e manutenerla.
Quindi, che differenza c’è se la piattaforma è creata sin dall’origine, da un’impresa privata, su specifica commissione del Ministero (con i necessari tempi biblici per la analisi delle esigenze e per la realizzazione della infrastruttura) e se, invece, la piattaforma è “noleggiata” dal Ministero stesso, reperendola sul mercato, ed eventualmente ottenendo dal fornitore le modifiche in grado di soddisfare gli specifici bisogni del settore Giustizia?
In entrambi i casi, la società che fornisce il servizio viene comunque, inevitabilmente, in possesso dei dati personali o giudiziari o sensibili.
Pertanto, occorre chiedersi se non sia più celere e più efficiente che l’Amministrazione della Giustizia, in quanto cliente di un certo “peso”, negozi con il titolare di Teams (o, ovviamente, anche con altri gestori, individuati a seguito di una procedura aperta) le modifiche che dovessero apparire necessarie In questa negoziazione, il Ministero potrebbe anche richiedere l’inserimento, nel contratto di fornitura del servizio, delle garanzie ritenute necessarie (incluse sostanziose penali).
Qualora invece fosse condivisa la soluzione alternativa di allestire specifiche stanze per l’udienza a distanza in tutti i Tribunali e gli Uffici dei Giudici di Pace, il problema di tutela della privacy sarebbe ancor più facilmente risolto.
In questo caso, il Ministero potrebbe avvalersi dell’impresa che già fornisce il servizio di videoconferenza disciplinato dall’art. 146 bis disp. att. cpp, che è stato ritenuto affidabile per i procedimenti di maggiore complessità e delicatezza (quelli che riguardano soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose).
3.2 Rischi di manipolazione delle persone che partecipano al processo a distanza:
Mi sembrano ugualmente risolvibili i rischi di manipolazione delle persone che partecipano al processo a distanza.
L’indagato (nel corso del suo esame) o la parte assoggettata all’interrogatorio formale potrebbero, se sentiti a distanza, avvalersi dell’aiuto di qualche “suggeritore”, che potrebbe evitare risposte contra se, con grave alterazione della regolarità del processo.
Inoltre, nei procedimenti di famiglia, il minore sentito a distanza è certamente soggetto all’influenza del genitore con cui egli convive.
Questi rischi possono però essere agevolmente evitati, se si allestiscono le stanze destinate a videoconferenza, in tutti i Tribunali e in tutti gli Uffici dei Giudici di Pace.
Una volta realizzate tali stanze, i soggetti che devono essere sentiti a distanza sarebbero sotto la supervisione del cancelliere (addetto al Tribunale o all’Ufficio del Giudice di Pace) che sarebbe quindi il garante del regolare espletamento dell’atto processuale.
Questa considerazione consente di aprire il varco anche ad un’altra possibilità.
Mi riferisco alla possibilità di assumere a distanza anche i testi.
Il decreto legge 18/2020 esclude, per il settore civile, la possibilità di sentire i testi.
Questa limitazione è venuta meno per il processo penale, ma solo se devono essere sentiti “ufficiali o agenti di polizia giudiziaria” (art. 83, comma 12 bis, del DL 18/2020, introdotto con la legge di conversione).
La ratio di queste limitazioni è evidente e va rinvenuta nel timore del legislatore che una prova generalmente fondamentale del processo possa essere inquinata.
Ma se – una volta superata l’emergenza sanitaria e venuti quindi meno i pericoli di contagio derivanti dalla compresenza di più persone in un unico ambiente - si prevede che l’udienza a distanza sia sempre svolta in un ufficio giudiziario, alla presenza di un cancelliere, questi timori verrebbero automaticamente meno.
4) Quali sono i vantaggi maggiori di quell’impiego? Ad esempio, in termini di efficienza e affidabilità della risposta di Giustizia?
Costantino:
Vedi la risposta complessiva alla domanda 1)
Orlando:
L’esperienza COVID-19 ha dimostrato l’importanza della informatizzazione.
Negli uffici nei quali era diffuso il ricorso al PCT, anche da parte dei giudici, l’attività giudiziaria ha subito un minore rallentamento rispetto a quelli abituati a stampare gli atti depositati telematicamente, per metterli a disposizione del magistrato sul tradizionale supporto cartaceo.
Analogamente, gli uffici di Procura che - già prima dell’emergenza - avevano generalizzato l’obbligo di trasmettere tramite l’apposito Portale le notizie di reato e i seguiti investigativi, hanno potuto senza alcuna difficoltà conseguire una sensibile riduzione dell’afflusso di esponenti delle forze di polizia.
Con specifico riferimento alla udienza a distanza, ho già detto che i vantaggi per l’intero sistema economico sono enormi, perché consente di evitare spostamenti di parti, difensori, testimoni, ausiliari del giudice, forze di polizia.
Al di là del risparmio in termini di esborsi (per viaggio, pernottamento, vitto, tassa di soggiorno, carburante, manutenzione dei veicoli, ecc.), un ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che l’udienza a distanza consente al soggetto, richiesto di svolgere una qualsiasi attività processuale, di dedicarvi il tempo strettamente necessario (ad esempio: per il giuramento, per la deposizione, per l’esame, ecc.).
Ciò consente una sensibilissima riduzione del costo del processo, non solo per la singola parte (che deve sostenere le spese) ma anche per il sistema economico, che potrà beneficiare della produttività del soggetto coinvolto nel processo.
È poi facile prevedere che se il teste (sia nel civile che nel penale) ha la possibilità di rendere testimonianza recandosi nell’ufficio giudiziario più vicino, si ridurranno i numerosi casi (di vero e proprio malcostume) di mancata comparizione dei testimoni.
Il recentissimo DL 28/2020 contiene una disposizione che va certamente nella direzione della informatizzazione.
I commi 12-quater.1 e 12-quater.2, introdotti dall’art. 3, comma 1, lettera f), del DL 28/2020, infatti., prevedono la possibilità per difensori e ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di depositare telematicamente i loro atti.
Si tratta di una sorta di “anticipazione” del processo penale telematico, che va certamente salutata con favore.
La norma solleva alcune questioni tecniche, che probabilmente saranno risolte con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, in particolare per quanto riguarda le modalità di conservazione degli atti digitali depositati telematicamente, che costituiscono l’atto originale (in deroga alla regola generale della forma scritta, prevista dall’art. 110 cpp).
Ma gli interrogativi che la disposizione suscita hanno portata in senso lato politica.
Ho già detto che la norma comporta una anticipazione del processo penale telematico o, meglio, della parte cartacea del processo penale la cui attività, come è noto, è costituita in gran parte non dagli atti e provvedimenti scritti, ma dall’udienza.
Ciò posto, non è dato intendere perché il legislatore ha inteso limitare la opportunità di depositare telematicamente solo gli atti destinati ad essere presentati nell’ufficio della Procura della Repubblica e non anche quelli indirizzati agli uffici giudicanti.
La illogicità di questa disposizione è evidente. I Tribunali e le Corti di appello registrano certamente un flusso di difensori ben più elevato di quello che accede in Procura, non fosse altro per il fatto che il processo normalmente si dipana in più udienze (e, quindi, deve ritirare copia dei relativi verbali). Inoltre, il difensore ha necessità di acquisire copia del fascicolo per il dibattimento e del provvedimento conclusivo. Infine, deve depositare l’atto di impugnazione.
In conclusione: se il legislatore ha – in modo del tutto condivisibile - ritenuto possibile consentire, in questa fase di crisi sanitaria, il deposito telematico degli atti anche in assenza di una specifica struttura informatica realizzata ad hoc (come è quella del Processo civile telematico), non vi è motivo per non estendere questa opportunità a tutti gli uffici, di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti (e quindi Ufficio del Giudice di Pace, Tribunale, Corte di appello, Procura della Repubblica, Procura Generale, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Cassazione), e in tutti i settori (non solo penale, ma anche civile: è noto infatti che l’Ufficio del Giudice di Pace non è ancora dotato del PCT).
5) Come giudica l’impiego finora fatto della tecnologia nella gestione della cosiddetta fase uno dell’emergenza sanitaria?
Costantino:
Vedi la risposta complessiva alla domanda 1)
Orlando:
Tranne sporadici casi, non mi sembra che ci siano state numerose occasioni per “sperimentare” l’udienza a distanza così come delineata dal DL 18/2020.
Nel settore civile, ciò è praticamente precluso dalla pressochè generalizzata sospensione dei processi non urgenti.
Nel settore penale il Tribunale di Livorno ha svolto alcune udienze in videoconferenza, quando il processo riguardava soggetti detenuti in carcere.
Per l’eventualità di dover celebrare udienze con persone fermate o in custodia cautelare ma non detenute in carcere, sono state allestite tre sale (due in altrettanti Uffici del Giudice di Pace aventi sede nel circondario e l’altra nel palazzo di giustizia adibito a sede del Tribunale civile).
In ciascuna di esse è stato installato un Personal computer portatile sul quale è stata installata la piattaforma Teams.
6) Quali le prospettive dei mezzi offerti dalla tecnologia in tema di prestazioni di attività da remoto come strumenti per disegnare un ordinario nuovo regime anche del processo civile e penale, per la fase della ripartenza e dei nuovi assetti sociali, caratterizzati comunque da una radicale trasformazione dell’esistente?
7) Quali misure pensa sia opportuno sollecitare al Legislatore o al Ministro o al Consiglio Superiore della Magistratura?
Costantino:
Sembra ragionevole dubitare che l’emergenza sanitaria in atto sia l’occasione «per disegnare un ordinario nuovo regime anche del processo».
Il rischio che si può paventare, piuttosto, è che l’emergenza in atto sviluppi ancora la frenesia legislativa e costringa ad ulteriori e più pesanti puzzles, come quelli già imposti dai provvedimenti emessi.
Sarebbe, invece, necessaria una preliminare opera di pulizia della disciplina processuale, per eliminare le contraddizioni e le incrostazioni, determinate dalla frenesia legislativa.
Nel testo del codice convivono norme che rispondono a diverse rationes, cosicché una attività impegnativa, che assorbe tempo ed energie, consiste nel tentare di risolvere le numerose questioni di coordinamento.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, che non trova sponda nelle istituzioni e che costringe interpreti ed operatori ad impiegare le proprie risorse per comporre le tessere di un mosaico lacerato.
Questo impegnativo lavoro implica che ad esso siano dedicate professionalità e presuppone un committente, che, allo stato, non solo manca ma, anzi, probabilmente, ne contrasta il perseguimento. Il pasticcio realizzato sui termini relativi alla prima ed alla seconda fase dell’emergenza sanitaria in atto induce ad astenersi da ogni sollecitazione alla adozione di interventi legislativi.
Ciò allontana la speranza di sfuggire al girone infernale degli esercizi di tetrapiloctomia per cercare di capire, ad esempio, se l’art. 147 c.p.c. sull’orario delle notificazioni si applichi anche a quelle eseguite per posta elettronica certificata, come si possa realizzare il contraddittorio sulla questione di competenza rilevata d’ufficio dal giudice, se questo è stato individuato dall’attore e il convenuto è decaduto dalla relativa eccezione, se l’ordinanza sulla competenza debba essere preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche o dalla discussione della causa, come sia possibile che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile fuori dei casi di inammissibilità, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.; se il processo debba essere «riproposto» o «riassunto» innanzi al giudice fornito di giurisdizione, ai sensi degli artt. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, 11 c.p.a. o 17 c.p.cont.; se il giudizio di merito debba essere «instaurato» o «riassunto» ai sensi dell’art. 616 c.p.c.; o quale sia il giudice competente per l’esecuzione del sequestro presso terzi, in base alle confliggenti indicazioni di cui agli artt. 26 bis e 678 c.p.c.; ovvero quando come e perché possa essere liberato l’immobile oggetto dell’esecuzione ai sensi degli artt. 560 c.p.c., 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 53 quater d.l. 17 marzo 2020, n. 18; ovvero ancora quando la dichiarazione di inammissibilità di una domanda tardiva di ammissione del credito nelle procedure concorsuali possa essere contestata con l’opposizione e quando con il reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 208, comma 3, c.c.i., o come sia possibile la «chiusura» del fallimento o della liquidazione giudiziale, nel caso oggi previsto dall’art. 118 l.f. e domani dall’art. 234 c.c.i., se il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori continuano a svolgere le loro funzioni e se restano aperti il fascicolo ed il conto della procedura.
Questi e consimili giochi di pazienza giovano allo sviluppo dell’editoria giuridica e del turismo processuale, ma sono un incubo al superamento del quale potrebbe essere offerta una speranza.
Sebbene sia auspicabile che il superamento dell’emergenza non sia l’occasione per proporne di nuovi e che la normativa concitatamente emessa in questo periodo non costringa, invece, a dipanarne le contraddizioni, occorre tenersi comunque pronti a discutere sulla decorrenza e sugli effetti della sospensione dei termini processuali e sulle effettiva osservanza del principio del contraddittorio nella fase dell’emergenza sanitaria in atto, nonché, con rassegnazione, alla lettura ed alla applicazione delle eventuali escogitazioni dirette ad una palingenesi dell’esistente.
Orlando:
Quanto alla prima delle due domande (quali prospettive dei mezzi offerti dalla tecnologia in tema di prestazioni di attività da remoto come strumenti per disegnare un ordinario nuovo regime anche del processo civile e penale, per la fase della ripartenza e dei nuovi assetti sociali, caratterizzati comunque da una radicale trasformazione dell’esistente), ritengo di aver risposto alla domanda relativa ai “rapporti coi diritti fondamentali della persona e poi coi valori fondanti e con le esigenze concrete del processo civile e del processo penale”.
Aggiungo che la tecnologia non deve sostituire le persone, che rimarranno sempre centrali nella vicenda processuale.
Ma è rispettoso della dignità delle persone obbligarle a spostamenti lunghi e costosi per un adempimento processuale di pochi minuti? Penso alla udienza di smistamento nel processo penale.
Più articolato il quadro delle misure da sollecitare.
Come ho già detto, questa fase di emergenza deve costituire l’occasione per assumere decisioni che, in condizioni normali, la politica non è in grado di prendere.
Schematicamente, riporto un elenco di interventi (legislativi, amministrativi e di normazione consiliare) che secondo me darebbero un contributo decisivo a modernizzare la giustizia e a rendere omogenee le prassi, superando quelle più antiquate.
A) Legislatore
Il legislatore dovrebbe adottare le seguenti decisioni:
- eliminare, in sede di conversione del DL 28/2020, l’assurdo obbligo per il giudice civile di essere presente in ufficio, quando decide di celebrare l’udienza in videoconferenza;
- prevedere la possibilità del deposito telematico degli atti e provvedimenti, anche in assenza di una specifica infrastruttura informatica, per tutti gli uffici, di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti (e quindi Ufficio del Giudice di Pace, Tribunale, Corte di appello, Procura della Repubblica, Procura Generale, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Cassazione), e in tutti i settori (non solo penale, ma anche civile: è noto infatti che l’Ufficio del Giudice di Pace non è ancora dotato del PCT);
- imporre che ogni Tribunale (incluse le tre sezioni distaccate insulari: Ischia, Lipari e Portoferraio) e ogni Ufficio del Giudice di Pace allestisca almeno una stanza con una postazione per la videoconferenza;
- attribuire al Giudice il potere di disporre che sia celebrata a distanza l’udienza, anche quando occorre escutere un testimone, sia nel processo civile che nel processo penale, sentite le parti;
- in ogni caso, ampliare l’ambito applicativo dell’art. 146 bis disp. att. cpp., attualmente limitato ai soli casi in cui il processo riguarda imputati appartenenti a organizzazioni mafiose;
- realizzare il processo civile telematico in Corte di Cassazione e davanti al Giudice di Pace;
- introdurre l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi da parte dei difensori;
- introdurre l’obbligo del deposito telematico da parte di p.A. e cittadini;
- introdurre l’obbligo del deposito telematico dei provvedimenti, da parte dei giudici
- prevedere l’obbligo delle notifiche telematiche, da parte di avvocati e ausiliari del giudice, a imprese e professionisti (che sono già obbligati per legge a munirsi di una PEC) nonché a coloro che, per loro scelta, sono titolari di domicilio digitale (art. 3-bis, comma 1-bis, del d. lgs. 82/2005);
- introdurre l’obbligo di pagare telematicamente il contributo unificato e ogni altra somma dovuta all’Erario in relazione ai procedimenti civili e penali;
- consentire al cancelliere di spedire la copia in forma esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, con modalità digitali: per far ciò, occorre eliminare l’anacronistico divieto di spedire più di una copia esecutiva, previsto dall’art. 476 cpc;
- prevedere l’obbligo per le forze di polizia di trasmettere esclusivamente mediante l’apposito Portale le notizie di reato e i relativi seguiti, firmati digitalmente;
- realizzare il Processo penale telematico, avendo però presente la netta diversità rispetto al processo civile; mentre gli atti e i provvedimenti dei processi civili sono scritti e quindi è necessaria e sufficiente l’infrastruttura della Consolle per la firma digitale e per l’invio telematico, nel processo penale invece l’oralità svolge un ruolo preponderante ed è su questo aspetto che occorre agire, con strumenti idonei ad agevolare la verbalizzazione (cfr. infra).
B) Ministero
Premetto che sono perfettamente consapevole dell’impegno profuso dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero per la realizzazione di un rilevantissimo numero di progetti di innovazione ed informatizzazione. Mi rendo quindi conto che alcune delle proposte che seguono sono già all’attenzione della Dgsia.
Altre proposte, invece, potrebbero essere valutate dagli organi ministeriali competenti.
Tanto premesso, si potrebbe considerare la possibilità di:
- acquisire dal fornitore di Teams la massima informazione sulle garanzie idonee ad evitare l’indebito utilizzo di dati (personali, giudiziari o sensibili); per garanzie intendo non solo gli accorgimenti di natura informatica, ma anche le clausole contrattuali che possano eventualmente garantire un uso corretto dei dati; questa iniziativa potrebbe tranquillizzare Giudici, Pubblici Ministeri e Avvocati;
- fornire un sistema di trascrizione automatica dei verbali; in questo modo si potrebbe progressivamente fare a meno delle imprese di fonoregistrazione (nel processo penale) e accelerare l’attività di verbalizzazione (nel processo civile);
- predisporre un sistema di videoregistrazione che consenta al giudice (ad esempio) di evidenziare i passaggi delle deposizioni che appaiono rilevanti e, conseguentemente, di reperirli agevolmente;
- utilizzare i sistemi di A.I. (intelligenza artificiale) per alimentare automaticamente i registri di cancelleria, utilizzando gli atti di parte e i provvedimenti del giudice, anche se privi degli appositi dati strutturati e per utilizzare appieno la grandissima mole di dati ormai disponibile;
- realizzare una interconnessione dei registri di cancelleria con le banche dati delle pubbliche amministrazioni (stato civile, Anagrafe nazionale della popolazione residente o ANPR, registro delle imprese, casellario penale, ecc.) in modo da evitare attività processuale inutile (ad esempio: studio di un fascicolo penale in cui l’imputato è deceduto ma questo evento non è stato ancora comunicato dal difensore);
- realizzare l’accesso da parte degli ufficiali giudiziari non solo all’Archivio dei rapporti finanziari ma anche a tutte le altre banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni (art. 492bis cpc e art. 155-quater disp. att. cpc).
C) Consiglio superiore della Magistratura
Infine, il Consiglio superiore della Magistratura potrebbe farsi promotore, nel Tavolo paritetico tra VII Commissione e Ministero, delle esigenze di innovazione degli uffici giudiziari, anche monitorando i tempi di attuazione delle disposizioni legislative.
Qualche notazione conclusiva
L’esperienza della pandemia, che sta sconvolgendo consolidati stili di vita e la stessa concezione di rapporti interpersonali, ha inevitabilmente investito anche il mondo del Diritto e quindi la Giustizia.
Nei primi si è scoperto un ruolo assolutamente nuovo delle potenzialità offerte dalla tecnologia e soprattutto dalle capacità di mantenere le interconnessioni tra gli individui, sia pure all’ovvio prezzo della smaterializzazione dei contatti: dal biasimo e dalla riprovazione, dai timori di alienazione o di manipolazione dell’opinione del pubblico indifferenziato di una massa potenzialmente indeterminata di fruitori si è passati alla riscoperta della capacità di stabilire invece efficienti contatti e relazioni nonostante le difficoltà di una fisica contiguità.
Si ha certo piena consapevolezza della peculiarità delle esigenze della Giustizia e dei valori da essa coinvolti, ma appunto pure della sterminata e variegata diversità dei fatti che essa deve trattare e degli affari che di giorno in giorno richiedono una risposta giurisdizionale: un autentico “multiverso”, caratterizzato da innumerevoli sottosistemi e microsistemi, che, significativamente, hanno nel tempo dato luogo ad una pluralità di riti e ad una molteplicità assai differenziata di situazioni tipo.
Ci si deve allora chiedere se ed in qual modo, affrontando quali rischi o resistenze, con ogni opportuna cautela ed un’adeguata flessibilità, i mezzi offerti dalla tecnologia in tema di prestazioni di attività da remoto possono contribuire non solo a far fronte alle esigenze immediate dell’emergenza, ma anche a disegnare un nuovo assetto, un ordinario nuovo regime anche del processo civile e penale, per la fase della ripartenza e dei nuovi assetti sociali, che saranno caratterizzati comunque da una radicale trasformazione dell’esistente.
E la domanda di fondo, quindi, si risolve in un interrogativo: può il carattere personale delle attività richieste in ogni contesto e quindi anche nella Giustizia ai suoi protagonisti (parti e loro difensori, giudici, loro ausiliari e personale giudiziario) necessariamente e sempre identificarsi soltanto con la loro estrinsecazione in presenza? Personalità equivale sempre e comunque, nel processo, a fisicità? E perché in ogni momento del processo? E di un processo, come quello italico, dove praticamente si pensa ad un processo per ogni cosa?
Il decreto-legge n. 28, recependo acriticamente ed indifferenziatamente le veementi critiche di una parte dell’Avvocatura e di parte della Magistratura, ma facendo seguito ad un ordine del giorno del Parlamento (tipologia di atti delle Camere che raramente ha avuto applicazione così peculiare ed immediata, viene da dire …) votato in un concitato passaggio della conversione del decreto c.d. Cura Italia, è un pericoloso salto all’indietro; e può essere un'occasione perduta per evitare un incongruo depotenziamento di uno strumento che, se ben gestito e semmai adattato alle diversificate esigenze dei riti e della variegata struttura del multi verso processuale civile e penale, sarebbe stato una risorsa preziosa sicuramente nell’emergenza, ma pure, in una riprogettazione complessiva di tutta la nostra realtà, a regime, nel regime che verrà e che dobbiamo inventare tutti di bel nuovo.