La lotta al crimine organizzato: l’eredità di Falcone in una prospettiva transnazionale, l’esperienza latino-americana - Prima parte
Intervista di Nadia Caruso e Laura Reale a Laura Zúñiga*, Irene Spigno**, Alexander Araujo De Souza***
Il 23 maggio 1992 nella c.d. “Strage di Capaci” perdeva la vita Giovanni Falcone e, insieme a lui, la moglie Francesca Morvillo, e i tre uomini della scorta: Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.
Gli attentati a Giovanni Falcone prima e a Paolo Borsellino dopo, costituiscono ancora una ferita aperta per lo Stato italiano. In un passaggio della sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) si legge che «risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (…) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell’attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall’alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».
Ecco allora che la commemorazione delle stragi non è solo il ricordo di ciò che è accaduto ma l’elaborazione collettiva del lutto, che passa anche attraverso l’impegno a raccogliere l’eredità morale, e anche giuridica, che Falcone e Borsellino hanno lasciato.
Ancora attualissimo, per esempio, è il c.d. “metodo Falcone” ovvero il contrasto alla criminalità organizzata attraverso lo strumento delle indagini patrimoniali. Il magistrato palermitano fu infatti tra i primi ad intuire come «[...] il vero "tallone d'Achille" delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sè i grandi movimenti di denaro connessi alle attività illecite più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale diretta all'immediato accertamento della consumazione di delitti.»[1]
Ancora prima del c.d. maxiprocesso, Falcone sviluppò inoltre importanti indagini sul traffico di droga, tra cui quelle relative al c.d. “processo Mafara” e, nell’esperienza investigativa del magistrato, fu determinante la collaborazione internazionale, che lo condusse ad allacciare una rete personale di contatti con alcuni dei più validi inquirenti americani: nei primi giorni del mese di dicembre 1980 si recò per la prima volta a New York per discutere di mafia e stringere una collaborazione con Victor Rocco, investigatore del distretto est e strinse altresì rapporti di collaborazione con Rudolph Giuliani, all’epoca Procuratore Federale per il distretto sud di New York.
Le idee restano ed è questo che la rivista Giustizia Insieme vuole celebrare nel giorno in cui ricorre il trentennale della morte del Giudice simbolo della lotta alla mafia, aprendo uno sguardo d'insieme sui sistemi latino-americani, sul livello di effettività delle tutele contro la criminalità organizzata e sulle influenze più o meno intense prodotte dalle esperienze dei nostri caduti.
Le interviste che seguono sono rivolte a docenti universitari (prof. Laura Zúñiga, cattedratica de Derecho penal Universiade de Salamanca e peruviana di nascita; Irene Spigno, Direttrice Generale dell’Academia Interamericana de Derechos Humanos; e magistrati (Alexander Araujo De Souza, magistrato del pubblico ministero in Brasile dal 2000 e, per oltre 8 anni, componente della procura antimafia di Rio de Janeiro (GAECO) nonché dottore in diritto penale e filosofia del diritto all’Università degli Studi Roma Tre) sud-americani, proprio per analizzare il contesto sociale e giuridico sud-americano e le strategie di lotta alla criminalità organizzata elaborate in sud-america anche grazie all’esperienza italiana.
Seguiranno, nei prossimi giorni, le interviste a Diego Luciani, Pubblico Ministero,Fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de la Ciudad di Buenos Aires e di Iván González Amado, avvocato e Giudice della Jurisdicción especial para la paz, Colombia.
Il lavoro è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Prof. Federico Penna, direttore della Accademia Juris Roma, animatore culturale degli scambi fra cultura giuridica italiana e latino americana e del Prof. Vincenzo Militello, docente di Diritto Penale presso l’Università degli studi di Palermo.
1. Con la l. 13 settembre 1982, n. 646 venne inserita, nel codice penale italiano, la norma di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. All’epoca vi era ancora chi considerava la mafia un’ “esagerazione politica”, tanto che la legge introduttiva della norma ne ha quasi riconosciuto definitivamente la stessa esistenza. Oggi, il termine “mafia” ha superato gli angusti confini regionali siciliani ed è diventato un sostantivo che definisce un preciso modo di agire di un’organizzazione criminale, che si caratterizza per la sua articolazione reticolare, la sua forza intimidatrice e la capacità di condizionare, talvolta, attraverso relazioni occulte tra la realtà criminale ed il potere politico ed economico, l’andamento delle scelte della pubblica amministrazione. L’evoluzione normativa italiana, con l’introduzione di questa specifica fattispecie di reato, è stata di stimolo nel vostro ordinamento nella lotta a fenomeni di criminalità organizzata? Sono previste fattispecie penali così specifiche e simili all’ associazione di tipo mafioso?
Irene Spigno Nell’ordinamento giuridico messicano esistono diverse fattispecie di reato che sanzionano i comportamenti legati all’associazione a delinquere, in maniera analoga al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso previsto dall’art. 416 bis del codice penale italiano.
Si tratta in particolare dei reati di criminalità organizzata e di associazione a delinquere. Il primo è stato introdotto direttamente nella Costituzione messicana nel 2008, in particolare nell’art. 16, il quale stabilisce che “per criminalità organizzata si intende l’organizzazione di tre o più persone, per commettere reati in via permanente o reiterata” secondo quanto previsto dalla Legge federale contro la criminalità organizzata, pubblicata il 7 novembre 1996, che la fattispecie penale della criminalità organizzata come il reato che viene aggiornato «[quando] tre o più persone si organizzano di fatto per compiere in via permanente o ripetuta, i comportamenti che, da soli o insieme ad altri, abbiano lo scopo o l'esito di commettere uno o più dei seguenti reati, saranno puniti solo per tale fatto, quali componenti della criminalità organizzata”.
Secondo la legge, affinché il gruppo possa essere considerato un crimine organizzato, deve essere diretto a commettere uno dei seguenti reati: contrabbando, traffico di armi, terrorismo, tratta di esseri umani, furto di veicoli, sequestro di persona, tra gli altri.
Dal canto suo, il tipo penale dell’associazione per delinquere è disciplinata dall'art. 164 cp nei seguenti termini: “[a]chiunque, allo scopo di commettere un reato, fa parte di un'associazione o di una banda di tre o più persone, è condannato da cinque a dieci anni di reclusione e una da cento a trecento giorni di multa”.
La differenza tra la tipologia criminale di criminalità organizzata e quella di associazione per delinquere risiede nel fatto che la prima comporta una sanzione più elevata, perché tiene conto della maggiore gravità dei reati che rientrano nella finalità del gruppo criminale rispetto a quelli di associazione a delinquere. A loro volta, queste due tipologie criminali si distinguono dalla tipologia criminale associativa di tipo mafioso italiano in quanto le tipologie criminali messicane non tengono conto del potere intimidatorio generato dall'organizzazione criminale (elemento che è contenuto nella tipologia criminale associazione di tipo mafioso), e si limitano a contemplare due elementi: l'esistenza di un gruppo di tre o più persone e la finalità di commettere determinati reati.
Tali figure, infatti, sono state criticate per aver ritenuto che la loro regolamentazione implichi un illegittimo avanzamento della pena, nel senso che la pena dovrebbe essere irrogata solo per lesioni al patrimonio giudiziario, cosa che non si verifica con la criminalità organizzata e l'associazione per delinquere, poiché non si punisce la commissione di delitti lesivi del patrimonio, ma si punisce l'esistenza di un gruppo a tal fine, cioè l'intenzione, senza che siano implicati comportamenti. Tuttavia, a questa critica è stato risposto con l'argomento che il diritto penale punisce anche la messa in pericolo di beni giuridici, che, nella specie, costituisce la giustificazione dell'esistenza di tali reati nel diritto.
Alexander Araujo Rispetto alla criminalità brasiliana, il primo punto da rilevare consiste nel fatto che, come nella maggior parte del mondo, anche in Brasile si osserva un utilizzo inflazionato e talvolta scorretto del termine mafia. Infatti, non solo i comandos di narcotrafficanti o le milizie sono spesso chiamate mafie, ma il termine è usato anche per descrivere forme di criminalità tra le più varie. Troviamo, così, la “mafia degli appalti”, la “mafia della sanità”, la “mafia del calcio”, la “mafia dei concorsi pubblici”, la “mafia del cibo”, la “mafia dei farmaci”, la “mafia del calcio”, la “mafia del gioco d’azzardo”, “la mafia della contraffazione” e tante altre. Si parla di mafia anche – in un’accezione più estesa – per far riferimento a situazioni di diffusa illegalità o corruzione legate alle truffe elettorali, alle attività delle lobby o dei gruppi politico-affaristici. Questa profusione polisemantica del termine mafia, che incorpora diversi fenomeni che nulla hanno che vedere con la moderna criminalità organizzata, rappresenta un ostacolo a una corretta comprensione scientifica della criminalità brasiliana. Per questo, e a dispetto delle divergenze, si ritiene che il termine mafia non debba essere utilizzato in senso lato come sinonimo di una specifica organizzazione criminale, neppure con riferimento alle attività svolte dai clan, ma riportato al suo uso originario, ristretto, come sinonimo della criminalità organizzata siciliana.
Tralasciando la discussione semantica, si possono individuare tre distinti fenomeni rispetto alla criminalità in Brasile, che non si confondono con la moderna criminalità organizzata transnazionale. Il primo fenomeno consiste nella vigorosa criminalità politica che si è sviluppata nel paese. Gli altri due, ancora più importanti perché sono in via di organizzazione, riguardano l’esistenza di una criminalità di tipo violento, che raggruppa i comandos di narcotrafficanti e le milizie urbane.
Di fronte alle sfide di una violenta criminalità nativa in via di organizzazione e anche dell’incipiente insediamento dei clan criminali stranieri, lo Stato brasiliano si trovava ovviamente nella necessità di dotarsi di strumenti legali specifici nel campo del diritto penale. Trattandosi di una vera minaccia alla democrazia del paese e allo stato di diritto che deve essere combattuta in maniera efficace, si mostrava imprescindibile una legislazione speciale per la lotta alla criminalità organizzata, con reati specifici adattati alla realtà e alle ingegnosità dei clan criminali, con sanzioni riguardanti la privazione della libertà che scoraggino i criminali e anche concrete misure per combattere il riciclaggio di denaro.
Con riguardo a ciò, però, il Brasile era in colpevoli ritardo. Fino al 1995 non esisteva nell’ordinamento brasiliano alcuna disposizione di legge che consentisse di affrontare adeguatamente il fenomeno della criminalità organizzata. L’unica norma penale riguardante la delinquenza collettiva era quella che prevedeva il delitto di associazione per delinquere (“quadrilha ou bando”, art. 288 del codice penale), applicabile a qualunque attività in cui i clan criminali fossero coinvolti, con eccezione del delitto specifico di associazione per il traffico di droga, punito in maniera più dura dalla legislazione speciale.
Solo con la legge n. 9.034 del 1995 sono stati introdotti alcuni strumenti specifici per la lotta alle organizzazioni criminali. Questa legge, però, che disponeva “sui mezzi per la prevenzione e per la repressione alle attività svolte dalle organizzazioni criminali”, si è rivelata di poca o quasi nessuna efficacia. Oltre a non portare una definizione giuridica rispetto a esse e non aver introdotto nell’ordinamento brasiliano il delitto di “partecipazione ad una organizzazione criminale”, conteneva appena un vago riferimento alla possibilità d’impiego nei processi di criminalità organizzata di alcuni strumenti, come le intercettazioni ambientali, le operazioni sotto copertura e la consegna controllata (art. 2), i quali, comunque, non sono stati oggetto di una specifica disciplina normativa.
Un importante passo in avanti è stato compiuto nel 2004, quando il Brasile, con il decreto n. 5015, ha adottato formalmente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo del 2000). Infatti, la necessità di definizione del tipo penale di associazione “mafiosa” è stata affermata dalla suddetta Convenzione, la quale ha stabilito espressamente nel suo art. 5: “1. Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente: (a) Ad una o ad entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale: (I) L'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato; (II) La condotta di una persona che, consapevole dello scopo e generale attività criminosa di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere i reati in questione, partecipa attivamente: a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato; b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso; (b) All'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la commissione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.”
Nel giugno 2012, la Corte suprema brasiliana, dopo anni di dibattiti, ha tuttavia deciso in maniera definitiva che, per gli effetti penali, solo una legge materiale, ossia formalmente approvata dal parlamento brasiliano – e non una convenzione internazionale – è in grado di portare una definizione sulle organizzazioni criminali.
Subito dopo la decisione della Corte suprema, però, il concetto giuridico di organizzazione criminale è stato introdotto nell’ordinamento brasiliano con la legge n. 12.694 del 24 luglio 2012, la quale riproduce sostanzialmente la definizione stabilita dalla Convenzione di Palermo. La stessa legge ha disposto ancora sulle norme riguardanti la sicurezza dei giudici e dei pubblici ministeri che combattono contro la criminalità organizzata, ed ha reso possibile, grazie alle modifiche apportate al codice penale, la decretazione del sequestro e della confisca per l’equivalente per qualsiasi ipotesi, non solo quelle riguardanti la criminalità organizzata (art. 91, §§ 1 e 2, del codice penale). La legge, però, non ha attuato l’art. 5 della Convenzione di Palermo, cioè l’obbligo per ogni Stato parte di adottare misure concernenti la “penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato”. Alcuni mesi dopo l’entrata in vigore di questa legge, tuttavia, nel contesto della diffusione del fenomeno delle milizie urbane, la legge n. 12.720 del 27 settembre 2012, apportando modifiche al codice penale, ha creato il reato di “costituzione di milizia privata, di organizzazione paramilitare o di squadrone della morte” (art. 288-A del codice penale). Nell’ordinamento brasiliano permaneva tuttavia la mancanza del tipo penale riguardante la partecipazione a un’organizzazione criminale.
Le innovazioni più importanti, comunque, si hanno con la legge n. 12.850 del 2013, che ha modificato la definizione legale di organizzazione criminale stabilita dalla legge n. 12.694, ha introdotto nell’ordinamento giuridico brasiliano il reato di “promozione, costituzione, finanziamento o partecipazione a un’organizzazione criminale” (art. 2) – punito con una pena dai tre agli otto anni di reclusione – ed ha regolato in maniera minuziosa alcuni importanti mezzi di prova, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (artt. 4 a 7), e certi mezzi di ricerca della prova, come la consegna controllata (artt. 8 e 9) e le operazioni sotto copertura (artt. 10 a 14).
Secondo il nuovo concetto di organizzazione criminale stabilito dalla legge n. 12.850 del 2013, essa consiste nell’associazione “composta di quattro o più persone, in maniera strutturata, e caratterizzata, se pur informalmente, dalla divisione dei compiti, con lo scopo di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio di qualunque genere, attraverso la pratica di infrazioni penali punite con una pena superiore a quattro anni di prigione, oppure se di carattere transnazionale” (art. 1, § 1). La legge, inoltre, non ha trascurato i fenomeni dell’insediamento delle mafie straniere in Brasile e della transnazionalità delle attività dei più diversi clan criminali, prescrivendo una punizione in maniera aggravata nel caso in cui i proventi dei reati commessi dall’organizzazione, “anche se parzialmente, abbiano come destino i paesi esteri”, oppure “se le circostanze del fatto possono evidenziare la transnazionalità dell’organizzazione criminale” (art. 1, § 4, comma III e V).
Laura Zúñiga Rodríguez In Perù, la prima legge contro la criminalità organizzata è stata promulgata nel 2013 con l'obiettivo di recepire le norme della Convenzione di Palermo, poiché fino ad allora il reato preso in considerazione era quello di associazione a delinquere, di provenienza spagnola. Le caratteristiche della criminalità organizzata peruviana sono peculiari. Si tratta principalmente di organizzazioni criminali legate al traffico di droga, dato che il Perù è il secondo produttore di cocaina al mondo. Dagli anni '80 sono state create filiere di produzione di valore attorno alla coltivazione e alla commercializzazione della coca e dei suoi derivati. La debolezza dello Stato, unita all'incapacità di assicurare un lavoro ai settori più vulnerabili, ha portato un numero significativo di persone a essere coinvolte nel traffico di droga, talvolta in alleanze con organizzazioni terroristiche. Anche la corruzione che genera profitti illeciti nelle strutture statali è significativa. Storicamente, ci sono stati tentativi di cattura dello Stato, cioè di corruzione ai livelli più alti della magistratura, della procura e di altre autorità pubbliche. Oggi gli operatori del diritto combattono la criminalità organizzata principalmente con i reati di organizzazione criminale e di banda criminale, che richiedono una minore strutturazione (art. 317 del Codice Penale). Questi reati sono più generici rispetto al reato di associazione di stampo mafioso in Italia.
2. Il 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione chiudeva il c.d. maxi processo, iniziato 10 febbraio 1986 e definito di recente, dal giornalista e scrittore Roberto Saviano, nei seguenti termini: “Il Maxi – Storia del processo che ha sconfitto la mafia”. Si tratta, effettivamente, del più grande processo penale nella storia della lotta alla mafia, a carico di 476 imputati ed all’esito del quale vennero inflitti 19 ergastoli e pene per un totale di 2.665 anni di carcere. Nel vostro Paese sono mai stati celebrati processi di tale portata, che hanno segnato profondamente la storia politica, giuridica e sociale?
Irene Spigno In Messico non ci sono esempi simili al maxi processo italiano contro la mafia. Tuttavia, ci sono stati tentativi di combattere giudizialmente i gruppi della criminalità organizzata, soprattutto negli ultimi anni. Nel 2009, durante il mandato del presidente Felipe Calderón, è stata effettuata un’operazione nota come michoacanazo (alludendo allo stato di Michoacán in cui si è svolta). In tale operazione sono stati arrestati più di 30 alti funzionari pubblici, tra cui 11 sindaci comunali, oltre a un giudice e alcuni agenti di polizia. Tuttavia, ad oggi nessuna di queste persone sta scontando una pena privativa della libertà personale: alcuni di loro hanno ripreso la vita politica durante i successivi governi o, in alcuni casi, hanno ripreso la funzione che avevano al momento della detenzione.
Allo stesso modo, nel 1998 durante il mandato del presidente Ernesto Zedillo è stata condotta un’operazione diretta a smantellare uno dei principali cartelli della droga dell’epoca: il cartello di Juárez. Tale azione si chiamava “maxiprocesso” e aveva lo scopo di arrestare 110 membri dell'organizzazione criminale guidata da uno dei principali boss della droga della storia messicana: Amado Carrillo, soprannominato il Signore dei Cieli (in quanto trasportava la droga mediante flottiglie di aeroplani e aerei). Tuttavia, il “maxiprocesso” messicano non ha avuto i risultati sperati ed è attualmente considerato un operazione fallita con oltre 40 mandati di arresto non eseguiti e detenuti che non hanno ricevuto una condanna definitiva.
In generale, in Messico non è stata intrapresa alcuna azione legale efficace per smantellare i gruppi criminali organizzati. Le azioni utilizzate sono state caratterizzate piuttosto dall’arresto dei “grandi signori” della droga, senza che ciò si riflettesse in una diminuzione dell’attività criminale. In realtà, tali arresti hanno avuto l’effetto opposto, generando un forte aumento della violenza e dell’insicurezza, in quanto i gruppi criminali venivano lasciati senza una leadership forte e chiara e ciò favorisce delle lotte intestine che hanno causato la morte di molti civili.
È importante ricordare che una delle misure adottate dallo Stato messicano davanti al rischio di fuga dei grandi signori della droga, è stata quella di estradarli negli Stati Uniti. Recentemente, il Messico ha estradato Joaquín Guzmán Loera (leader del cartello di Sinaloa) a seguito di due evasioni dalle prigioni messicane ritenute di massima sicurezza. Così “el Chapo”, alla sua terza cattura, è stato estradato negli Stati Uniti, dove è stato processato, condannato e, attualmente, sta scontando la pena.
Alexander Araujo Una delle grandi preoccupazioni a livello garantistico consiste proprio nell’inquietante fenomeno del “gigantismo processuale” e i cosiddetti maxiprocessi, con megaistruttorie e megadibattimenti, e le conseguenze che essi portano alle garanzie processuali degli imputati. Innanzitutto, però, si deve rilevare che non si tratta di un fenomeno legato soltanto ai reati associativi di stampo mafioso, essendo, invece, riconducibile a due distinti oggetti: a) illeciti che sono espressione di una criminalità di massa o che determinano lesioni transindividuali, come per esempio la vendita di prodotti dannosi alla salute dei consumatori, i reati contro l’ambiente, le frodi bancarie, le bancarotte, i disastri colposi ecc.; b) reati di criminalità organizzata o di eversione terroristica. Ne consegue, pertanto, che non può essere individuata solo nei reati associativi la matrice genetica dei maxiprocessi. Le fattispecie costruite in chiave associativa, come l’associazione per delinquere di stampo mafioso, certamente rappresentano uno dei fattori incentivanti del gigantismo processuale, ma non ne costituiscono l’unica causa.
In Brasile, oltre alla criminalità organizzata, esiste una micidiale criminalità politica e le istituzioni sono spesso utilizzate come strumento per la perpetuazione del potere e per la creazione di fortune personali. Troviamo un altissimo tasso di corruzione che dalle sfere più alte si riverbera nell’intera società. Numerosi sono i casi che riguardano le più svariate forme di corruzione, di concussioni e di appropriazione della cosa pubblica, come deviazioni di fondi, lavori pubblici mai eseguiti, tangenti, vendite fraudolente di aziende statali, trasferimento delle fortune di uomini della politica nei paradisi fiscali e, in generale, un susseguirsi di scandali che coinvolgono ministri, assessori, funzionari statali, governatori, militari e poliziotti. Questo tipo di criminalità in Brasile costituisce, quindi, una manifestazione non solo di devianza, come tutti i fenomeni criminali, ma anche di anormalità istituzionale.
Proprio nel campo della criminalità politica si è svolto il processo di maggior portata che si è celebrato il Brasile, conosciuto come Operazione “Lava-Jato”, inizato nel marzo del 2014. Un vero maxiprocesso, in verità la più grande operazione di contrasto alla corruzione di tutti i tempi, con 70 fasi, più di 500 imputati, e pene per un totale di 2.286 anni e 7 mesi di carcere. Non è stato ovviamente un processo di mafia, però si sono utilizzati gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto i collaboratori di giustizia, stabilito dalla legge n. 12.850 del 2013 (artt. 4 a 7).
Laura Zúñiga Rodríguez In Perù non c'è stato un processo così significativo contro la criminalità organizzata in sé, ma si sono svolti piuttosto vari e diversi procedimenti giudiziari per traffico di droga, corruzione e terrorismo. Come si è detto, le alleanze tra questi diversi fenomeni criminali sono significative, fino a giungere all'ibridazione in settori dello Stato considerati cocainomani e che favoriscono la coltivazione delle foglie di coca. Particolarmente criminogena è stata l'alleanza tra traffico di droga e terrorismo negli anni '80 fino al 1992, quando Abimael Guzmán, il leader del gruppo terroristico Sendero Luminoso, è stato catturato per essere poi condannato all'ergastolo nel 2006. Altri processi emblematici sono state le sentenze di condanna dell'ex presidente Alberto Fujimori e del suo consigliere Vladimiro Montesinos per vari crimini legati al massacro di Barrios Altos, al rapimento del giornalista Gorriti, etc. Perché questa vicenda è associata al narcotraffico? Il consigliere dell’ex presidente ha gestito milioni di dollari provenienti dal traffico di droga per comprare le massime autorità del Paese, cosa che è stata scoperta attraverso i suoi stessi video, che conservava per garantire la fedeltà. E, più recentemente, il caso dei "colletti bianchi del porto", scoperto attraverso le intercettazioni telefoniche per smantellare la criminalità organizzata nel porto di Callao. Si tratta di una rete di giudici, procuratori, membri del Congresso e uomini d'affari di alto livello, con a capo un giudice della Corte Suprema, che era corrotto per sentenze relative al traffico di droga e altri reati. Questo soggetto, Hinostroza Pariachi, è fuggito in Spagna e sono pendenti le relative richieste di estradizione dalla Spagna al Perù.
3. Il metodo investigativo inaugurato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ha messo in rilievo l’importanza delle indagini finanziarie e tutt’oggi la tracciabilità degli investimenti è uno degli aspetti più complessi delle indagini sul crimine organizzato. Nella vostra esperienza in che modo viene condotta l’analisi sugli investimenti dei capitali provenienti dall’estero? Riuscite a riscostruire l’origine dei capitali illeciti e quanti provengono da zone tradizionalmente legate al crimine organizzato di stampo mafioso? Avete condotto utili forme di collaborazione in tale ambito con altri Stati? Se si, in che modo e quali sono stati gli esiti?
Irene Spigno In Messico esiste un’agenzia governativa chiamata Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), che dipende dal Ministero delle finanze e del credito pubblico ed è responsabile delle indagini in materia di lotta a tutte le operazioni basate sull’uso di risorse di provenienza illecita (come nel caso del riciclaggio di denaro).
Per quanto riguarda la collaborazione della UIF con altri Paesi, spicca quella con gli Stati Uniti, per la vicinanza geografica l’intensità dei rapporti commerciali regolati tra i due Paesi. Nell’ambito di tale collaborazione, nel 2008 a causa di un insolito afflusso in entrata di dollari in contanti dagli Stati Uniti al Messico, si iniziò un’operazione con l’obiettivo di identificare l’origine del flusso, che ha portato le autorità a limitare l’ingresso di valuta la cui origine legale non può essere verificata.
Un altro esempio di questo tipo di collaborazione è avvenuto nel 2013, quando le autorità del Messico e degli Stati Uniti hanno formato un gruppo investigativo a causa di segnalazioni di attività sospette fatte da diverse istituzioni finanziarie in Messico, che indicavano società tanto nel territorio nazionale così come all’estero segnate da una gestione irregolare di clienti e servizi finanziari, che poteva favorire la commissione del reato di riciclaggio. Sulla base di ciò, le agenzie di intelligence finanziaria di entrambi i paesi hanno avviato delle indagini e hanno scoperto che le società indagate formavano un'organizzazione di riciclaggio di denaro che operava come una rete internazionale.
Attualmente, gli obiettivi prioritari della UIF sono la lotta al furto di idrocarburi, alla tratta e al contrabbando di esseri umani, alle società “di comodo” o imprese fantasma, nonché la lotta al traffico di droga e alla corruzione politica. Attualmente, l’Unità ha assunto un ruolo speciale nella lotta alla criminalità, che si concretizza attraverso il blocco dei conti bancari irregolari e l'individuazione di società di copertura per il riciclaggio di denaro di gruppi criminali come i cartelli della droga. Ad esempio, nel 2021 sono stati congelati i conti bancari di 170 persone nello stato di Guerrero e 153 a Michoacán, considerando che si trattava di persone che hanno generato violenza.
Alexander Araujo È con la sua potenza economica, anziché con la violenza, che le organizzazioni criminali si radicano nel tessuto sociale e diventano difficili da combattere. Per la mala politica e per la malavita lo scopo fondamentale consiste precisamente nel fare soldi e acquisire ed aumentare il loro potere. Questi “valori”, sono ugualmente riscontrabile nel mondo dell’imprenditoria, dove spesso le riflessioni sulla morale e sulla legalità vengono tralasciate.
Se è vero che i boss temono il carcere duro, è altrettanto vero che il timore maggiore è quello di perdere il loro patrimonio. Senza i loro beni le organizzazioni criminali non riescono a mantenere la propria struttura imprenditoriale, perdono la forza per corrompere, e si vedono incapaci di infiltrarsi nel mondo della politica e di creare consenso sociale. Infatti, l’arresto dei boss non è sufficiente a destabilizzare in modo duraturo e profondo una vera organizzazione criminale. Se è possibile, tuttavia, sostituire facilmente un criminale, non è altrettanto facile riacquisire i capitali illecitamente ottenuti, soprattutto il potere economico e politico che da essi derivano.
Dunque, una delle principali strategie di contrasto alla criminalità organizzata deve consistere anche nell’aggressione ai patrimoni dei membri dei clan criminali e delle loro imprese. I legislatori devono concentrarsi sugli strumenti di indagine più incisivi per identificare e contrastare gli affari illeciti dei clan e anche sui metodi per individuare e bloccare i flussi di denaro sporco. Anche le attività lecite svolte dalle organizzazioni devono essere oggetto di inchiesta sull’aspetto patrimoniale, soprattutto le imprese coinvolte nell’esecuzione di opere pubbliche, che spesso eludono la normativa sui subappalti dando spazio alle persone indicate dai clan criminali.
In Brasile purtroppo non esiste ancora una tradizione di contrasto patrimoniale ai clan criminali. Il sistema di lotta alla criminalità è ancora basato principalmente sulle sanzioni di privazione della libertà personale. Molto difficilmente si riesce a riscostruire l’origine dei capitali illeciti e quanti provengono da zone tradizionalmente legate al crimine organizzato di stampo mafioso. Non ho mai condotto, in 22 anni come pubblico ministero, 8 di cui nel “Gruppo speciale di contrasto alla criminalità organizzata” (GAECO) della Procura Generale di Rio de Janeiro, utili forme di collaborazione in tale ambito con altri Stati. In questo punto abbiamo ancora molto da imparare dall’esperienza italiana.
Però, il legislatore brasiliano non ha trascurato il contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti. La legge n. 9.613 del 1998 (con le modifiche apportate dalla legge 12.683 del 2012) stabilisce per il reato di riciclaggio una pena dai tre ai dieci anni di reclusione. In ogni caso, lo stesso reato è punito in maniera aggravata fino a due terzi se commesso per mezzo di organizzazioni criminali (art. 1, § 4).
Laura Zúñiga Rodríguez In Perù, la confisca dei beni è legata principalmente alla lotta contro la corruzione, ma, come abbiamo visto, questa è particolarmente alimentata dal traffico di droga. Il sequestro dei beni della corruzione Fujimori-Montesinos negli anni 2000, operato in conti in Svizzera e Lussemburgo, è storico. Sono stati confiscati circa 37 milioni di soles (circa 9,3 milioni di euro), ma si stima che i proventi della corruzione ammontino a 6 miliardi di soles (circa 1,5 miliardi di euro). Più recentemente, con il caso Odebrecht, sono venuti alla luce i conti di Andorra. Data l'importanza di questo strumento per prevenire la recidiva nel reato, nel 2018 con il Decreto Legislativo 1373, è stato introdotto il ‘Processo autonomo di estinzione della proprietà’, in cui interagiscono pubblici ministeri, giudici e polizia speciale, e che è un processo indipendente dal processo penale o civile. Pertanto, non richiede una condanna ed è l'imputato a dover dimostrare l'origine lecita del bene oggetto di indagine.
4. Negli anni della lotta alla mafia, quando ancora la mafia non aveva trovato riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento, una parte della magistratura, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, e della politica, compresero che lo strumento migliore per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata fosse quello di attaccare i patrimoni. Con la legge 13 settembre 1982 n. 646 venne quindi ampliato l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione “agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso”. La norma si è rivelata di fondamentale importanza nella lotta al crimine organizzato, in quanto consente di pervenire alla confisca di capitali anche rispetto a soggetti che - pur non essendo necessariamente condannati per il delitto di associazione mafiosa – risultino pericolosi, poiché hanno accumulato patrimoni illeciti in forza dei rapporti intrattenuti nel tempo con soggetti intranei alla consorteria mafiosa. Tale sistema ha consentito di privare le organizzazioni mafiose italiane di ingenti capitali accumulati negli anni che, in tal modo, vengono reimmessi in canali di gestione “legali”. Qual è la vostra esperienza circa le misure di prevenzione patrimoniali?
Irene Spigno Nell'ordinamento giuridico messicano, l'utilizzo di denaro o risorse provenienti da attività criminali è sanzionato dal reato di operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mediante questo tipo penale si intende prevenire il reato di riciclaggio, che altro non è che l'impiego di denaro proveniente da attività criminali in attività legali, con lo scopo di disporne liberamente e simularne l’origine legale.
Per dimostrare che si tratta di risorse che provengono da attività illecite, è necessaria la presenza di vari indizi in questo senso, così come l’impossibilità per coloro che sono in possesso di tali risorse di provarne la legittima provenienza. Tale reato è disciplinato dal Codice penale federale e stabilisce una pena che può essere considerata elevata, da 5 a 15 anni di reclusione.
Allo stesso modo, il 17 luglio 2013 è entrata in vigore la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ed è stato creato anche il Portale per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Lo scopo di tali misure è raccogliere elementi per indagare sui reati di operazioni con risorse di provenienza illecita e prevenire il finanziamento di organizzazioni criminali con tali risorse.
L’ordinamento giuridico messicano prevede anche la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pubblicata nel 2019 (tuttavia, prima di tale legge ne esisteva una di contenuto simile, in vigore dal 2009 e poi abrogata dalla legge del 2019), e ha lo scopo di privare lo Stato di beni ottenuti o utilizzati nella commissione di diversi reati, tra i quali quelli relativi alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani, all'estorsione, al sequestro di persona, ai reati contro la salute, solo per citarne alcuni. L'obiettivo di questa legge è quello di interrompere il flusso di ricchezza delle organizzazioni criminali, che a sua volta può scoraggiare i loro partecipanti dal perseverare in essa.
Alexander Araujo Infatti, le principali misure patrimoniali contro la criminalità organizzata sono il sequestro e la confisca, entrambi previsti dalla Convenzione di Palermo. Il sequestro è stato definito come “l’interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente” (art 2, f). Già la confisca è stata definita come l’espropriazione o “la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente” (art. 2, g). La Convenzione dispone anche nel auo art. 12 sui beni che possono essere sequestrati o confiscati.
In Brasile, le suddette misure patrimoniali di contrasto ai clan criminali erano già stati previsti dalla legislazione, sia il sequestro (artt. 125 a 133 del codice di procedura penale) che la confisca dei beni (art. 91, comma II, del codice penale). In quest’ultimo caso, la grande innovazione è stata la possibilità, apportata dalla legge n. 12.694 del 2012, di decretare il sequestro e la confisca per l’equivalente. Molto di recente, con la legge n. 13.964/2019 (il cosiddetto “pacote anticrime”), si è prevista anche la confisca allargata dei beni (con l’introduzione dell’art. 91-A al codice penale). Si deve sottolineare, però, che queste misure si applicano non solo nei processi riguardanti la criminalità organizzata, ma in qualsiasi processo criminale.
Però in Brasile purtroppo non esiste la possibilità di pervenire alla confisca di capitali anche rispetto a soggetti che – pur non essendo necessariamente condannati per il delitto di associazione mafiosa – risultino pericolosi, poiché hanno accumulato patrimoni illeciti in forza dei rapporti intrattenuti nel tempo con soggetti intranei alla consorteria mafiosa. Come si è detto, in Brasile purtroppo non esiste ancora una tradizione di contrasto patrimoniale ai clan criminali.
Laura Zúñiga Rodríguez Oltre al processo di confisca della proprietà descritto sopra, l'ordinamento giuridico peruviano regola la confisca dei beni criminali, che è stata sempre più estesa. I beni possono essere sequestrati non appena viene aperto il procedimento, in via provvisoria (misura cautelare). Esiste anche l'opzione del sequestro dei beni che serve a garantire la riparazione civile e a prevenire l'effettivo spostamento dei beni. Il Codice penale peruviano del 1991 prevede la confisca, all'art. 102, dei beni "indipendentemente dalle trasformazioni subite". Nel 2013 è stata introdotta la confisca per equivalente dei proventi del reato. Ma, senza dubbio, l'istituto con la maggiore capacità di rendimento è quello già richiamato che comporta l'estinzione della proprietà, un processo autonomo introdotto nel 2018, che consente allo Stato di confiscare beni di origine illecita legati a vari reati (terrorismo, traffico di droga, riciclaggio di denaro... attività legate alla criminalità organizzata). È considerato un processo con propri standard e garanzie probatorie. In breve, un sottosistema.
5. Al fine di contrastare la lotta al crimine organizzato venne istituita, grazie all’impulso di Giovanni Falcone durante il periodo in cui rivestiva la direzione degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, la Direzione Nazionale antimafia, introdotta con il d. l. 367/1991 (convertito in legge n. 8 del 22 gennaio 1992). Tale ufficio è coordinato dal Procuratore Nazionale Antimafia e svolge un ruolo specifico di contrasto alle forme di criminalità organizzata coordinando, altresì, a livello periferico, le Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), istituite presso le Procure della Repubblica nei ventisei distretti di Corte d’Appello. Esistono, anche nel vostro ordinamento, articolazioni di questo genere a livello di magistratura ordinaria e forze di Polizia?
Irene Spigno Ci sono alcune unità specificamente incaricate di combattere i gruppi criminali organizzati. Una di queste agenzie è l’Ufficio del Procuratore Speciale per le Indagini sulla Criminalità Organizzata (Subprocuaduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO), che dipende dal Procuratore Generale della Repubblica ed è stata istituita dalla Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con l’obiettivo di indagare e perseguire i reati commessi da esponenti della criminalità organizzata. Inoltre, sono state create sei unità investigative specializzate in materia di reati contro la salute, per le indagini sul terrorismo, raccolta e traffico d’armi, sulle operazioni realizzate con risorse di origine illecita, contraffazione o alterazione valutaria, in materia di sequestro di persona, tratta di minori, persone e organi e infine, rapine e furto di veicoli. Nel 2012, sono state istituite anche le seguenti direzioni generali: per il controllo dei procedimenti penali e della protezione in materia di criminalità organizzata; per il supporto legale e del controllo ministeriale nella criminalità organizzata; per la tecnologia, sicurezza e supporto alle indagini sulla criminalità organizzata.
All'interno delle agenzie preposte alla lotta alla criminalità organizzata, nel 1989 fu creato il Centro indagini e sicurezza nazionale (CISEN dal nome in spagnolo, Centro de Investigación y Seguridad Nacional), un organismo decentrato dipendente dal Ministero dell'Interno, la cui missione era quella di generare intelligence su questioni di sicurezza nazionale. Tra le sue facoltà vi era quella di proporre misure per prevenire e contenere i rischi e le minacce dirette a invadere il territorio, la sovranità, le istituzioni nazionali e lo stato di diritto.
Il CISEN si occupava dell’elaborazione delle strategie nella lotta alla criminalità organizzata. Dal 1° dicembre 2018 il CISEN è stato sostituito dal Centro Nacional de Inteligencia, le cui funzioni comprendono la pianificazione, il coordinamento interistituzionale e il lavoro di intelligence per rilevare le organizzazioni criminali presenti nel Paese.
Alexander Araujo L’effettività del contrasto alla criminalità organizzata esige strategia, coordinazione e specializzazione. Considerando le più distinte caratteristiche di ogni clan criminale, ci debbono essere strategie differenziate a seconda del tipo di organizzazione criminale che si deve affrontare. Sull’ambito strategico, molti sono i particolare che devono essere presi sul serio, come la struttura verticale o orizzontale dell’organizzazione, il livello di segretezza, il modo come i clan controllano i territori e il grado di pervasività nell’economia legale. Questo bisogno di strategie specifiche e differenziate di contrasto conduce all’inevitabile necessità di specializzazione delle Procure in materia di criminalità organizzata.
La specializzazione delle procure ha un’importanza decisiva per un effettivo combattimento alla criminalità, soprattutto nei confronti della criminalità organizzata. La necessità di affrontare fenomeni criminali gravi e complessi impone una più qualificata professionalità dei pubblici ministeri, richiedendo che conoscono la realtà dei clan criminali, il loro modo di attuare, come controllano il territorio, come si infiltrano nella politica e nelle istituzioni e come riescono a ripulire i loro capitali illeciti tramite investimenti nell’economia legale. Questi Procuratori specializzati devono però lavorare sempre in équipe, perché solo così si può avere la necessaria “visione d’insieme” necessaria alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità. In questo senso, la Raccomandazione REC (2000) 19, del Consiglio d’Europa, nel suo art. 8, ha stabilito che “per far fronte in modo ottimale alle forme di sviluppo della criminalità, in particolare quella organizzata, la specializzazione dovrebbe essere considerata prioritaria, nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del Pubblico ministero, come pure in termini di formazione e di carriera. Va anche sviluppato il ricorso ad équipes di specialisti, comprese squadre pluridisciplinari per assistere il Pubblico ministero nell’esercizio delle sue funzioni.”. Oltre alla specializzazione dei procuratori, pertanto, un effettivo contrasto alla criminalità organizzata richiede ancora personale qualificato per coadiuvare i procuratori nelle indagini e nei processi, come per esempio periti ed esperti in economia, contabilità e informatica, insomma, assessori specializzati nelle più diverse discipline e conoscenze specifiche.
In Brasile ci sono specializzazioni sia a livello federale che negli stati della federazione, con riguardo alle forze di Polizie, con le “Delegacias” specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata, alle Procure, con i cosiddetti “gruppi di attuazione speciale di contrasto alla criminalità organizzata” (GAECO), e ai giudizi specializzati (“Varas especializadas para o julgamento de organizações criminosas e lavagem de dinheiro”). Non esiste, però, a causa della difficoltosa sistemazione dello stato federale, una Direzione Nazionale Antimafia. Il coordinamento fra le procure si svolge in ogni stato della federazione in maniera autonoma, e anche a livello dell’Unione federale. Anche le articolazioni a livello di magistratura ordinaria e forze di Polizia viene fatta all’interno di ogni stato della federazione.
Laura Zúñiga Rodríguez Il Perù dispone di un sistema specializzato nella lotta alla criminalità organizzata, che comprende polizia, procuratori e giudici. La procedura penale peruviana ha un sistema accusatorio, vale a dire che è il pubblico ministero a guidare e dirigere le indagini, motivo per cui la specializzazione è fondamentale. Esistono infatti uffici di procura contro la criminalità organizzata a livello nazionale e un procuratore capo a Lima che coordina l'intera lotta contro questa forma di criminalità. Esistono anche tribunali specializzati e corti superiori specializzate. Da parte sua, la Polizia nazionale peruviana, che dipende dal Ministero dell'Interno, dispone di forze di polizia specializzate le cui indagini sono dirette dai procuratori.
6. Giovanni Falcone fu tra i primi magistrati in Italia ad intuire l’importanza del fenomeno del c.d. “pentitismo” ovvero della necessità di incentivare, con la previsione di regimi sanzionatori premiali, forme di collaborazione da parte di soggetti intranei alle organizzazioni mafiose, al fine di scardinarne la struttura dall’interno e risolvere importanti e delicate indagini. Le norme a tutela della figura del collaboratore e del testimone di giustizia (di cui al D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito nella L. 15 marzo 1991 nr. 82), si sono rivelate essenziali per consentire una proficua lotta al crimine organizzato: i collaboratori di giustizia hanno, infatti, consentito di far luce sull’organizzazione e sull’operatività dell’associazione mafiosa di riferimento. Sono previste discipline analoghe nel vostro ordinamento e che effetti hanno avuto nella lotta al crimine organizzato?
Irene Spigno Nel 2008, la Costituzione messicana è stata riformata per introdurre il sistema penale accusatorio, a cui hanno fatto seguito importanti riforme legislative dirette a disciplinare il nuovo processo penale. Una di queste leggi è il Codice nazionale di procedura penale, pubblicato nel 2014, che prevede varie soluzioni alternative o forme anticipate di risoluzione delle controversie, tra le quali vi sono i cd. “criteri di opportunità”, mediante i quali è possibile l’astensione dall'azione penale in vari casi, tra i quali quello in cui l’imputato fornisca informazioni essenziali ed efficaci per il perseguimento di un reato più grave di quello di cui è accusato. In questo modo, le persone che all'interno di un'organizzazione criminale commettono reati minori sono incentivate a “denunciare” reati più gravi, possibilità questa che contribuisce a costruire casi giudiziari solidi contro i leader di queste strutture.
Allo stesso modo, nell'articolo 20, sezione B, sezione III della Costituzione messicana, si stabilisce che la legge predisporrà benefici a favore degli imputati, perseguiti o condannati che forniscono informazioni importanti per l'indagine e il perseguimento dei reati in materia di criminalità organizzata. A tale proposito l’art. 35 della Legge federale contro la criminalità organizzata contempla la possibilità che alcune persone collaborino alle indagini e al perseguimento di coloro che fanno parte della criminalità organizzata. All'interno dei presupposti all'origine di questa figura di collaborazione, vi è quello secondo il quale una persona che fa parte di un gruppo criminale organizzato fornisce informazioni affinché altri membri siano condannati, a condizione che i membri segnalati svolgano compiti di amministrazione, direzione o vigilanza.
Tale tipo di collaborazione comporta per gli informatori ricevano alcuni benefici, regolati dalla legge, come la riduzione della metà o anche due terzi della pena inflitta, nonché l'accesso a prestazioni di pre-rilascio, nel caso di persone che stiano già scontando una pena detentiva.
Alexander Araujo Infatti, un importante strumento che consente di affrontare in maniera efficace le organizzazioni criminali consiste nell’utilizzazione degli imputati che collaborano con la giustizia. Negli ordinamenti di common law, l’uso de pentiti risale al modello della “premialità negoziale” in base al diverso ruolo assunto dal Prosecutor, che può “negoziare la pena”, e non si applica solo nei casi in cui si indaga di criminalità organizzata. Nei sistemi processuali della famiglia romano-germanica, invece, il “pentitismo” si basa in un modello di “premialità legale”, cui parametri vengono previsti dalla legge, non offrendo di solito discrezionalità negoziale all’organo dell’accusa. Nonostante le enormi diffidenze sull’istituto, questo costituisce un importantissimo strumento in grado di far breccia nel “muro di omertà” e di rendere effettivo il contrasto alla criminalità organizzata.
Il coimputato che collabora deve essere protetto dall’autorità statale, che deve cercare di evitare vendette e ritorsioni al pentito o alla sua famiglia dalla parte delle organizzazioni criminali. Infatti, la tutela dell’incolumità del pentito appare come un dovere di prima importanza per lo Stato, dal momento in cui questo si avvale del contributo probatorio di chi si dissocia di un’organizzazione criminale per collocarsi dalla parte della giustizia. Ci deve essere, dunque, una tutela dei pentiti non solo fuori dal carcere, ma anche dentro la struttura carceraria, in modo da tutelare integralmente chi collabora.
In Brasile, solo con la legge 12.850/2013 si sono finalmente regolate in maniera decisiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (artt. 4 a 7). È stato previsto un regime premiale di riduzione della pena (fino a due terzi) oppure la sostituzione della pena di prigione per una pena alternativa e anche misure di protezione per chi collabora con la giustizia, e si sono stabiliti il procedimento della collaborazione, con i dettagli sui tempi e modi di collaborazione. Infatti, il connubio tra custodia cautelare, pesanti pene e tempi lunghi dell’istruttoria rafforzano negli imputati il timore del carcere e di scontare dure pene, permettendogli di “sfruttare” gli spazi offerti, come premio, dalla legislazione sui pentiti. Questo strumento à stato decisivo per il successo della Operazione “Lava-Jato”, la più grande operazione di contrasto alla criminalità politica e alla corruzione che si è verificata in Brasile.
Laura Zúñiga Rodríguez I cosiddetti "processi di collaborazione efficace" sono regolati in Perù come processo autonomo guidato dall'Ufficio del Pubblico Ministero (procuratore). È considerato un processo speciale, non fondato sul contraddittorio, ma sul principio del consenso tra le parti, dunque una sorta di giustizia negoziata, per combattere efficacemente la criminalità organizzata. Si è rivelato uno strumento fondamentale per smantellare le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga e nella corruzione. È disciplinato dal Decreto Legislativo n. 1301 del 2016 e dal Regolamento 007/2017/JUS del 2017, per i reati di riciclaggio di denaro, terrorismo, sequestro di persona, corruzione e altri legati alla criminalità organizzata. L'estinzione della proprietà può essere decretata anche in caso di assoluzione se viene rilevata l'origine illecita del bene, fatta salva la posizione degli acquirenti in buona fede.
7. Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vennero introdotte alcune modifiche legislative che consentirono di applicare il c.d. “carcere duro”, di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario italiano, in presenza di "gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica", sospendendo le garanzie e gli istituti dell'ordinamento penitenziario, per applicare "le restrizioni necessarie" nei confronti dei detenuti per mafia, con l'obiettivo di impedire il passaggio di ordini e comunicazioni tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul territorio. Oggi ci si domanda quanto ed in che limiti, tale regime di detenzione, sia compatibile con la Costituzione, specie laddove, ad esempio, esclude in radice la possibilità per i condannati all’ergastolo, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, qualora non abbiano collaborato con la giustizia, di essere ammessi alla liberazione condizionale. Cosa prevede in proposito il vostro ordinamento penitenziario?
Irene Spigno In Messico è stata profondamente criticata l’esistenza di discipline che instaurino una sorta di diritto penale del nemico. Ciononostante, nell’ordinamento messicano è possibile trovare delle figure, come quella dell’arraigo, prevista dall’art. 16 comma 8, che prevedono delle misure più severe per le persone indagate per il reato di criminalità organizzata. Con riferimento a tali reati è, infatti, previsto che per quaranta giorni, l'indagato può essere privato della libertà dall'autorità inquirente senza che intervenga una determinazione giudiziale, e si prevede la possibilità di proroga di tale termine fino a ottanta giorni. Nonostante tale figura costituisca chiaramente una forma di punizione anticipata, si è cercato di aggirare una possibile pronuncia di incostituzionalità da parte della Suprema Corte di Giustizia della Nazione inserendola direttamente nella Costituzione federale.
Un'altra delle misure previste dall’ordinamento messicano con riferimento ai reati legati alla criminalità organizzata consiste nell’esclusione della possibilità che i condannati scontino la pena in un centro penitenziario vicino al proprio domicilio,. Parimenti è limitata la comunicazione delle persone perseguite o condannate per tale reato, salvo il caso di comunicazione con il loro difensore.
Dal canto suo, la Legge nazionale sull'esecuzione penale stabilisce che nei casi di criminalità organizzata non si applicano i benefici pre-rilascio della libertà condizionale, della liberazione anticipata o della sostituzione della pena detentiva. Allo stesso modo, non si applicano i permessi umanitari, che consistono in uscite dal centro penitenziario in caso di decesso di un familiare o in caso di malattia terminale. Infine, tale legge esclude la possibilità di trasferimenti volontari da un carcere all'altro nei casi di criminalità organizzata.
Alexander Araujo Come si è detto, in Brasile il sistema di lotta alla criminalità è ancora basato principalmente sulle sanzioni di privazione della libertà personale. Con riguardo a questo aspetto, con la legge n. 10.792 del 2003 – che ha modificato la legge sulle esecuzioni penali (art. 52) – il legislatore ha introdotto nell’ordinamento brasiliano l’istituito del Rdd (regime disciplinar diferenciado), direttamente inspirato all’istituto del carcere duro italiano (art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario), che si propone lo scopo di rafforzare il contrasto alle attività che i comandos di narcotrafficanti svolgono dentro le carceri. Con una durata massima di due anni (art. 52, I, della legge sulle esecuzioni penali), nel Rdd ci sono diverse restrizioni ai diritti dei detenuti in caso di rischio all’ordine e alla sicurezza dello stesso carcere o della società (art. 52, § 1º, I) nei casi dei sospetti di appartenenza ad una organizzazione criminale (art. 52, § 1º, II).
Però, l’efficacia della lotta alla criminalità in Brasile dipende non solo dalle necessarie politiche di stampo repressivo, ma dal collegamento fra esse e le ancora più essenziali politiche pubbliche concernenti la soddisfazione dei diritti sociali dei cittadini. C’è da sperare, dunque, in un’inversione di tendenza, che porti ad un Brasile con più Stato sociale e meno Stato poliziesco e penale. Ovviamente, però, non si deve sperare nel solo sviluppo sociale per contrastare il fenomeno della criminalità. Mentre i diritti sociali non vengono presi sul serio, lo Stato deve strutturarsi e le forze dell’ordine devono agire in difesa dello stato di diritto e della democrazia.
Se è vero, come diceva Giovanni Falcone che “la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà anche una fine”, si può ben affermare in maniera conclusiva che la criminalità organizzata in Brasile è ancora nel suo principio. Occorre sperare, tuttavia, che non solo lo Stato, le forze dell’ordine, i giudici e i pubblici ministeri, ma l’intera società riesca a frenare il suo sviluppo e rendere più prossima la sua fine.
Laura Zúñiga Rodríguez Il Decreto Legislativo n. 1296 del 2016 modifica il Codice dell'Esecuzione Penale in materia di benefici penitenziari e redenzione della pena per motivi di lavoro o di studio, di semilibertà e di liberazione condizionale e stabilisce all'art. 50 l'inapplicabilità di tutte queste misure per i reati legati alla criminalità organizzata di cui alla Legge 30077. In breve, i condannati per reati di criminalità organizzata hanno un regime speciale per scontare la pena che rende la pena più dura, essendo classificata come regime speciale.
*Cattedratica de Derecho penal Universiade de Salamanca.
** Direttrice Generale dell’Academia Interamericana de Derechos Humanos
***magistrato del pubblico ministero in Brasile dal 2000 e, per oltre 8 anni, componente della procura antimafia di Rio de Janeiro (GAECO) nonchè dottore in diritto penale e filosofia del diritto all’Università degli Studi Roma Tre.
[1] Giovanni Falcone e Giuliano Turone, Tecniche di indagine in materia di mafia, 1982, pag. 10