Art. 27, primo comma, CCI: l’infelice “in” davanti a “amministrazione straordinaria”. Ci vorrà un intervento correttivo? (Brevi riflessioni sull’ ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 della prima Sezione civile della corte di Cassazione)* di Paola Filippi
Sommario: 1. Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi? - 2. L’infelice “in” al posto di assoggettabilità - 3.Gli effetti della scelta interpretativa sull’efficienza della giustizia.
1.Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi?
L’ufficio competente a decidere sulla domanda di concordato preventivo è il tribunale nel cui circondario si trova il centro degli interessi principali della grande impresa in crisi, almeno così ha deciso la Prima Sezione con l’ ordinanza n. 19618 del 09/07/2021.
Il principio di diritto è che “ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.lgs n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la competenza dell'ufficio sede della sezione specializzata in materia di imprese è riservata ai soli procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza delle imprese che siano già state ammesse all'amministrazione straordinaria”.
L’interpretazione dell’ “in” è stata risolta dunque nel senso che la competenza della sezione specializzata in materia di grandi imprese in crisi si radica solo dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, mentre prima dell’apertura si applica la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 27.
2. L’infelice “in” al posto di “assoggettabilità”.
Nella motivazione dell’ordinanza si legge: “Il riferimento dell'art. 27 alle imprese "in" amministrazione straordinaria, in combinato con le regole desunte dall'art. 350, non consente esegesi diversa da questa letterale, convogliata, per la parte che qui interessa, dall'esistenza di una procedura già in atto.
Il senso specifico della previsione è nel chiarire che la richiamata (nuova) individuazione del tribunale competente in rapporto alla sede delle sezioni specializzate rileva non solo per l'accertamento dello stato di insolvenza ma anche per i procedimenti di regolazione della crisi (o dell'insolvenza) come definiti e disciplinati dal previgente titolo III della legge fall., e per le controversie che ne possano derivare se attinenti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.”
Tale interpretazione dell’infelice “in”, scelta dal collegio in quanto letterale, non spiega le ragioni della diversa interpretazione di quello stesso “in” con riferimento alla determinazione della competenza sulla domanda di apertura della procedura di ammissione straordinaria.
Anche in fase di domanda di apertura la grande impresa infatti non è ancora “in”.
La modifica introdotta dall’art. 27, comma 1, CCI con riferimento all' articolo 3, comma 1, legge Prodi bis, e con riferimento all’art. 2, comma 1, legge Marzano -ove le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite con «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»- non avrebbe, d’altro canto, avuto senso se fosse rimasto competente il Tribunale della sede principale.
La disposizione di cui all’art. 27, primo comma, è ripetizione pedissequa della legge delega, che utilizzando quell’improprio “in” ha delegato la modifica della competenza, delega senza la quale il governo non avrebbe avuto il potere di intervenire.
Tutto questo per spiegare che, con riferimento all’apertura dell’amministrazione straordinaria, quell’in non poteva che significare “assoggettabilità” o “aventi i requisiti per essere ammesse a”.
Ma perché attribuire alla locuzione in amministrazione straordinaria un significato bivalente?
Se “in” significa “ammessa”, e certo non è “ammessa” l’impresa che chiede di esserlo, perché per la domanda di regolazione della crisi con la procedura di amministrazione straordinaria quell’in ha il significato di impresa avente i requisiti mentre nel caso di domanda di regolazione della crisi con la procedura di concordato preventivo quell’in va inteso in senso letterale?
Insomma perché darsi della stessa locuzione un’interpretazione diversa a secondo dei casi?
2.Gli effetti della scelta interpretativa sull’efficienza della giustizia.
La soluzione adotta dalla prima Sezione civile della corte di Cassazione rende tortuoso il percorso della regolazione della crisi delle grandi imprese.
La scelta di individuare un ufficio specializzato, come emerge dai lavori che hanno preceduto la formulazione dell’art. 27, comma 1- disposizione peraltro ritenuta di urgente applicazione tanto che è entrata in vigore il 30 marzo 2019- trova ragion d’essere nell’esigenza di affidare la regolazione della crisi di grandi dimensioni a uffici specializzati.
Alle grandi dimensioni dell’impresa corrispondono grandi dimensioni della crisi e, di conseguenza, significativa complessità della procedura di regolazione.
La scelta della sezione specializzata, quale ufficio competente, dipende dalle dimensioni del debitore e non già dal tipo di procedura di regolazione, la cui complessità permane perché dipende dalle qualità del debitore .
Gli effetti della doppia competenza, determinata dall’interpretazione bivalente dell’in, vanno considerati anche alla luce dell’alta probabilità di trasmigrazione del fascicolo dal Tribunale sede del COMI alla sezione specializzata, in caso di conversione della procedura di concordato preventivo in amministrazione straordinaria. La conversione delle procedure, d’altro canto, non è affatto eventualità rara, anzi tutt’altro, come emerge dall’osservazione empirica, come si desume dal dettaglio della disciplina che regola la conservazione degli effetti nonché dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di conversione delle procedure.
E’ senz’altro produttiva di effetti negativi sull’efficienza della giustizia e sulla ragionevole durata del processo l’evenienza che una procedura di siffatta complessità inizi presso un ufficio e finisca presso un altro ufficio. Lo stesso vale per l’ufficio di Procura.
La diseconomicità e lo spreco delle risorse che ne consegue si riverbera inevitabilmente sul debitore, sui creditori ovvero sulla gestione stessa della procedura di regolazione della crisi. Il trasferimento della competenza da un tribunale all’ altro è una delle maggiori cause di diseconomicità del sistema giustizia, di sperpero delle risorse, di allungamento dei processi ovvero di inefficienza della giurisdizione.
Senza considerare i possibili intrecci di competenza che si determinano in caso di ricorsi presentati presso il Tribunale specializzato quando presso il Tribunale circondariale penda la domanda di concordato [[1]].
Sotto questo profilo la soluzione adottata dalla prima Sezione civile non sembra coerente rispetto alla necessità di orientare le decisioni giudiziarie verso l’efficienza della quale, non foss’altro per gli impegni assunti con l’Europa, dovremmo costantemente tener conto.
Anche per questo sarebbe forse opportuno che sull’infelice “in” o sulla sua interpretazione si torni a riflettere, attingendo a canoni ermeneutici che tengano conto certamente del dato lessicale, inserendolo nel – e considerandolo il - più ampio contesto della disciplina di settore.
* il presente scritto segue a Qual è il Tribunale competente a decidere sulla proposta di concordato preventivo delle grandi imprese in crisi?
[1] M. Farina La Cassazione e la competenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Una restrittiva interpretazione letterale che non convince in JUDICIUM, 2021, fasc. 23.