GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Prime applicazioni giurisprudenziali in tema di tratta di esseri umani

    Prime applicazioni giurisprudenziali in tema di tratta di esseri umani

     Calogero Ferrara

    La Procura della Repubblica di Palermo ha di recente  emesso il decreto di fermo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla tratta di esseri umani, al sequestro di persona a scopo di estorsione e per i relativi reati-fine del sodalizio criminoso, tra cui per la prima volta il reato di tortura di cui all’art. 613 bis codice penale, commesso in uno dei centri di detenzione dei migranti in Libia.

    Il provvedimento restrittivo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari competente cui ha fatto seguito la emissione delle ordinanze custodiali in carcere che pure è qui allegato.

     

    Immigrazione e trattamento dei migranti rappresentano senza dubbio uno dei regimi giuridici di maggiore complessità con cui l’attività d’indagine degli uffici di Procura è chiamata a misurarsi, e ciò per due ordini di ragioni: da un lato, l'immigrazione è un fenomeno profondamente connesso con diversi aspetti di tipo giuridico, economico e sociale che rendono le questioni in gioco (ed i diritti potenzialmente coinvolti) particolarmente controverse; d’altra parte in questo settore, più che in altri, si sovrappongono, si integrano e competono tra loro fonti normative diverse, internazionali, europee e nazionali.

    Invero proprio la dimensione sovranazionale del fenomeno determina continuamente nuovi e complessi problemi investigativi che richiedono necessariamente l’adozione di strategie comuni da parte dei diversi Stati coinvolti e un approccio di tipo “ diverso” e innovativo rispetto alle tradizionali modalità della cooperazione internazionale.

    Dal punto di vista normativo, seppure in teoria la disciplina in oggetto, indipendentemente dalla provenienza, dovrebbe ispirarsi al principio inderogabile di tutela dei diritti umani (nel senso ampio di tutela della dignità di ogni essere umano indipendentemente dalla sua origine e dal suo status), l’esperienza concreta dimostra la estrema problematicità del bilanciamento tra tali diritti ed altre esigenze, di tipo preventivo, connesse alla tutela della sovranità dello Stato, alla sicurezza interna, alla protezione dell’ordine pubblico, interno ed internazionale, alla necessità della lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani.

    Da un punto di vista strettamente giudiziario, poi, il traffico di migranti e la tratta di persone (secondo le accezioni mutuate dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, nonché dai Protocolli Addizionali contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti adottati nel 2003), per le loro caratteristiche e peculiarità, costituiscono fenomeni nuovi, e soprattutto mutevoli nelle modalità operative e nelle dimensioni, i cui elementi distintivi non sono ancora del tutto conosciuti, sono in costante ed emergenziale aumento, e destano costante preoccupazione sia a livello istituzionale che di opinione pubblica, soprattutto per la facile manipolazione delle relative tematiche.

    Per tale ragione, una efficace forma di contrasto del fenomeno criminale richiede, necessariamente, un monitoraggio costante della sua evoluzione con la introduzione di strumenti normativi, ma anche modalità operative, capaci di affrontarlo nei suoi continui e rapidi cambiamenti e dotati di validità in tutti i territori in cui agiscono le organizzazioni criminali o in cui si manifestano gli effetti di tali illecite attività.

    Le scelte di contenimento dei flussi migratori adottate pressoché in tutti i paesi occidentali ed il contemporaneo incremento di detti flussi, causato da situazioni di instabilità economica e politica, se non da veri e propri conflitti, in molti paesi (soprattutto dopo la stagione delle cc.dd. “Primavere Arabe”) hanno determinato al contempo, e come paradossale contrappasso, investimenti sempre più ingenti di risorse da parte della criminalità organizzata nella gestione illegale dei medesimi flussi migratori, con l’effetto di trasformare i gruppi criminali operanti in questo settore in delle vere e proprie “società di servizi” che agiscono ad un livello transnazionale, poiché in considerazione del servizio offerto vi è la necessità di attraversare clandestinamente ed illegalmente i confini di un altro Stato o di più Stati.

    In particolare, nel traffico dei migranti (smuggling) il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una “agenzia” che, dietro pagamento e disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata, offre un servizio di accoglienza e trasporto, sovente in condizioni disumane: si instaura, così, un rapporto “commerciale” tra il migrante che chiede un servizio, di norma illegale, ed il criminale che glielo offre dietro adeguato compenso per la gestione della “merce” (umana - human goods) che come tale viene trattata.

    All’opposto, nella tratta degli esseri umani (trafficking), di norma, non vi è alcuna pattuizione tra criminale e vittima ed il destino della “merce” ha una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i veri e reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale ne farà (prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.).

    Tra traffico di migranti (sanzionato in Italia dall’art. 12 comma 3 e commi seguenti del D.Lgs. 286/1998 e dall’art. 416 comma 6 c.p. se commesso in forma associata) e tratta di persone (sanzionata in Italia dagli artt. 600, 601 e 602 c.p. nelle diverse condotte di riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani e commercio di schiavi) esistono differenze significative, anche se nel linguaggio comune le due figure tendono a confondersi, poiché spesso episodi di traffico in itinere divengono casi di tratta, o all’opposto la persona trasportata, inizialmente richiedente il solo servizio di ingresso migratorio illegale in uno Stato, diviene in un momento successivo vittima di tratta ed oggetto di condotte di sfruttamento.

    Molteplici casi giudiziari hanno, infatti, dimostrato che inizialmente la persona si rivolge spontaneamente agli esponenti delle organizzazioni che gestiscono il servizio migratorio illegale per essere condotta in altro Stato ed in seguito, durante le fasi del viaggio, la condotta del trasportatore si modifica, facendo subentrare ipotesi di restrizione della libertà personale o comunque di coartazione della volontà e connotandosi progressivamente in finalità di sfruttamento e/o altre manifestazioni di prevaricazione proprie della tratta (minacce, violenze, frode con il disvelamento dell’inganno originario) che possono giungere anche all’omicidio, anche come esempio da fornire ad altri “compagni di viaggio”.

    Ciò premesso, traffico e tratta si differenziano, principalmente,  per una condotta maggiormente aggressiva e violenta del soggetto attivo della tratta, per l’elemento temporale - poiché nel traffico il rapporto si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella tratta tende ad essere particolarmente lungo o a a tempo indeterminato  (ad esempio nel caso dell’indebitamento in cui il rapporto si estingue solo con la restituzione del debito), e per la cura o meno della sorte e delle condizioni della “merce umana” trafficata.

    Per tali ragioni, se nelle intenzioni del legislatore internazionale appariva più probabile una maggiore gravità oggettiva delle condotte di tratta rispetto a quelle di traffico, riscontrandosi nelle prime violenze e sevizie di elevata efferatezza, l’esperienza giudiziaria ha dimostrato che tali forme di trattamento inumano si verificano anche in relazione al fenomeno del traffico, ove anzi si registrano i decessi più numerosi, per l’incuria e l’indifferenza dei trafficanti rispetto al buon esito del viaggio.

    Le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo negli ultimi anni hanno dimostrato che le rotte dei migranti - in particolare quella cosiddetta del Mediterraneo Centrale che dall’Africa subsahariana attraversa la Libia e da lì consente loro di raggiungere la Sicilia verso l’Europa - sono fortemente controllate da reti criminali pluridimensionali, che trovano i propri centri organizzativi in Paesi africani e che hanno dimostrato la capacità di gestire in maniera certosina il viaggio, dal paese di origine del migrante fino al paese di destinazione finale (non di rado nel Nord Europa), prevedendo così una vera e propria “governance” dei flussi migratori tramite le proprie “regole” – ovviamente  criminali – e sovente con complicità in ambienti istituzionali, militari e paramilitari di quei paesi.

    Ogni gruppo criminale è risultato strutturato, gerarchicamente organizzato, con contatti e collegamenti in una molteplicità di aree territoriali e di paesi, dotato di risorse umane e materiali, da utilizzare anche al fine di vincere la “concorrenza” di altri gruppi criminali o, addirittura, di organizzazioni lecite.

    Tra tali strutture logistiche per la adeguata organizzazione del viaggio del migrante e la sua gestione nell’attesa dell’imbarco, e soprattutto del pagamento che deve sempre essere anticipato, un ruolo chiave è quello delle c.d. “Connection/safe houses” - aree recintate sorvegliate da carcerieri armati (talvolta reclutati tra gli stessi migranti secondo il modello dei “kapo’” di nazista memoria) per concentrare i migranti prima del viaggio e dove gli stessi sono tenuti in condizioni ai limiti della sopravvivenza, vittime di torture, stupri ed uccisioni che ricordano eventi che pensavamo ormai potessero far parte solo della Memoria e della Storia (seppure anche recente, come purtroppo dimostrato dai campi di pulizia etnica o di stupro creati  in occasione dei conflitti nei Balcani negli anni ’90 o in analoghe situazioni di crisi in altre aree del pianeta).

    Invece nelle parole dei migranti - e talvolta nelle loro stesse urla di dolore intercettate sui c.d. “Telefoni di servizio” sottoposti ad indagine e utilizzati per contattare i familiari delle vittime, fare ascoltare loro in diretta le torture e spingerli a pagare prima possibile il prezzo della liberazione e/o del viaggio – si ripetono i nomi di persone e luoghi ormai divenuti tristemente famosi e sinonimo di orrore, terrore, sofferenza e morte, come “la prigione militare di Zawya”, “il Ghetto di Alì il torturatore”, “la Casa Bianca” o “il campo di Bani Walid” per citare alcuni dei più ricorrenti.

    Molti procedimenti avviati dalla Procura di Palermo, pur nella difficoltà di indagini svolte per fatti commessi principalmente all’estero, seppure con effetti criminali che si dispiegano sul territorio nazionale, hanno consentito di accertare la responsabilità di alcuni dei soggetti che avevano cooperato con dette organizzazioni criminali e che poi si erano recati in Italia, una volta guadagnata la somma necessaria per pagarsi il viaggio ovvero avendo deciso di interrompere la loro attività criminale per recarsi in Europa.  A tal proposito si richiamano, tra le altre, la sentenza del 13 febbraio 2015 della Corte di Assise di Agrigento (divenuta definitiva), di condanna a trent’anni di reclusione di un somalo, a capo di un gruppo paramilitare operante al confine tra il Ciad e la Libia che intercettava i migranti sulla rotta terrestre nel deserto per sequestrarli al fine di ottenere il pagamento del riscatto. Ancora si richiamano le sentenze di condanna all'ergastolo, emesse in data 18 dicembre 2018  dal GIP di Palermo in sede di giudizio abbreviato e la condanna a 24 anni e sei mesi di reclusione pronunciata in data 16 luglio 2019 dalla Corte di Assise di Agrigento, nei confronti di alcuni dei carcerieri torturatori posti a guardia del “Ghetto di Alì il Libico” nella città di Sabrah in Libia.

    In tali casi, a differenza che nel fermo di indiziato di delitto del Pubblico Ministero di Palermo del 14 settembre 2019 sotto riportato (convalidato dal GIP di Messina competente per il luogo ove sono stati localizzati gli indagati con applicazione della misura cautelare custodiale e successiva dichiarazione di incompetenza territoriale e poi rinnovato dal GIP di Palermo) non era stato contestato il delitto di tortura, pur essendovene tutti gli elementi costitutivi, trattandosi di fatti antecedenti alla sua introduzione all'articolo 613 bis del codice penale avvenuta con la Legge 110 del 2017 pubblicata in data 18 luglio 2019.

    Nel provvedimento in commento si è, infatti, proceduto, per la prima volta, alla specifica contestazione del delitto di tortura, oltre alla condotta associativa ed al sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso in uno dei più famigerati centri di detenzione e concentramento dei migranti in territorio libico - la ex prigione militare di Zawya, in passato gestita dalle miliziue di Gheddafi - a pochi metri dalla spiaggia da cui si registrano partenze quotidiane di barche stipate all'inverosimile di migranti in cerca di un futuro migliore.

    Peraltro, si è ritenuta sussistente ancora una volta la giurisdizione italiana poichè i delitti in esame vanno inquadrati nella disciplina di cui all’art. 10, co. 2, c.p., ispirata dal principio di universalità, trattandosi di delitti comuni commessi da stranieri all’estero, ai danni di stranieri, punibili secondo la legge italiana, su richiesta di procedimento penale del Ministro della Giustizia. Orbene, nel caso di specie nella procedibilità disposta dal Ministero della Giustizia si rileva, oltre alla sussistenza di tutte le altre condizioni, la opportunità di rimuovere l’impedimento all’esercizio della giurisdizione italiana, proprio in considerazione dell’estrema gravità ed efferatezza delle condotte, oltre che dell’elevato numero delle vittime, come emerge dalle univoche e coerenti dichiarazioni dei migranti, avvalorate anche da convergenti riconoscimenti fotografici. Merita di essere richiamato che in ordine alla mancata attivazione della procedura di estradizione, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità non occorre che la stessa sia stata preventivamente esperita prima della richiesta ministeriale, occorrendo soltanto che all’estradizione non si sia fatto luogo, e ciò in quanto i due istituti della procedibilità nello Stato e dell’estradizione non possono coesistere, di tal ché solo se è avvenuta l’estradizione lo Stato si priva del diritto di punire  (cfr. Cass. 22 ottobre 1981, Boccolato) .

    Il contrasto e la gestione di macrofenomeni criminali e socio-politici, come quelli inerenti alla movimentazione di centinaia di migliaia di persone da un continente ad un altro, con il ruolo spesso decisivo della criminalità organizzata e la connivenza di strutture istituzionali corrotte deviate, non possono essere riservati solo ed esclusivamente alla Autorità Giudiziaria ed alle Forze di Polizia di un paese, né tantomeno ai limitati strumenti del diritto penale, tuttavia la risposta giurisdizionale consente, perlomeno, la affermazione del principio del “rule of law” anche in Paesi ove sembra regnare il caos, di fornire alle vittime tutela e riconoscimento dei loro diritti fondamentali brutalmente e ferocemente lesi  e, alla fine, lancia un messaggio di contrasto per ogni forma di impunità, anche nelle situazioni più estreme, in cui sarebbe facile sostenere il contrario.







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