GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Sul concorso apparente di norme tra bancarotta fraudolenta documentale e inosservanza ex art. 220 L.F.  Brevi note a margine della sentenza Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2022, n. 675, Di Marco

    Sul concorso apparente di norme tra bancarotta fraudolenta documentale e inosservanza ex art. 220 L.F.

    Brevi note a margine della sentenza Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2022, n. 675, Di Marco

    di Sandro Saba 

    Sommario: 1. Il quadro normativo. - 2. L’ondivaga giurisprudenza di legittimità. - 3. La persuasiva soluzione offerta.

    1. Il quadro normativo

    Come noto l’art. 220, r.d. n. 267/42 – negletta disposizione incriminatrice di rara contestazione nella quotidiana prassi giudiziaria – incrimina, tra le altre, l’inosservanza dell’obbligo di deposito, nel termine di tre giorni (dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento) dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ai sensi dell’art. 16, comma 1, n. 3, citato decreto).

    Salvo – s’affretta a precisare il Legislatore – ricorrano gli estremi della più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.

    Clausola di sussidiarietà (espressa) che affanna l’interprete (come da contrastanti approdi esegetici di cui in appresso), chiamato a pronunciarsi su possibili coesistenze (nella forma concorsuale) tra diverse (e diversamente gravi) fattispecie illecite.

    2. L’ondivaga giurisprudenza di legittimità

    Secondo un primo orientamento, è predicabile il concorso di reati (eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione) allorquando l’inosservanza stigmatizzata all’art. 220 concerna libri e scritture contabili non incisi dall’azione fraudolenta (così Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2018, n. 16744, Di Candido) ovvero qualora il delitto di bancarotta si sostanzi non nell’occultamento (nelle molteplici declinazioni formulate) bensì nella tenuta (irregolare o incompleta) tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 3190, Calò).

    Trattasi di opzione ermeneutica – connotata da concretissimo approccio al caso singolo, mediante chirurgica dissezione delle condotte contemplate dall’art. 216 – d’innegabile depotenziamento della clausola di sussidiarietà che assiste l’incolpazione minore.

    Vi si contrappone alternativo percorso interpretativo – cui aderisce la pronunzia in commento – ancorato a solidi argomenti (letterali, logici e giurisprudenziali), che radicalmente esclude (già in astratto) il concorso tra i delitti.

    3. La persuasiva soluzione offerta

    Prende il Collegio le mosse da attenta analisi della disposizione di cui all’art. 216, quale norma “a più fattispecie alternative o fungibili”, che ove cumulative “degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato” (così già Cass. pen., sez. un., 26 maggio 2011, n. 21039, Loy), con conseguente verificazione di un’indistinta e complessa azione penalmente rilevante (pur in presenza di pluralità di condotte differenziate sotto il profilo naturalistico e materiale), presidiando l’incriminazione la globale (e veridica) rappresentazione della situazione (economica, finanziaria e patrimoniale) dell’impresa, per il tramite di una contabilità ispirata al principio di continuità (pertanto insuscettibile di frazionato apprezzamento).

    Sicché l’offesa che contraddistingue il delitto è ravvisabile anche qualora l’oggetto della condotta s’individui solo in alcuni dei libri o delle altre scritture (come d’altronde evincibile dalla stessa lettera della norma, che sanziona la fraudolenta manipolazione “in tutto o in parte” della documentazione), ricorrendo già in siffatto scenario il pericolo per il ceto creditorio che s’intende fugare.

    Postulata l’integrazione dell’ipotesi ex art. 216 a prescindere dalla magnitudo della manipolazione, non residua possibilità alcuna di concorso con l’ancillare disposizione di cui all’art. 220 (come da clausola di sussidiarietà, fondata su genuino rapporto di specialità, per caratura del coefficiente psicologico d’addebito).

    D’altronde, chiosa la Suprema Corte, “il ritardo nel deposito della rimanente parte (per dir così, residua) della contabilità nulla aggiunge in termini di maggior pericolo verso il medesimo interesse tutelato pure dall’art. 220 L.F.”, risolvendosi l’eventuale intervento sanzionatorio in un’arbitraria (ed esasperatamente formalistica) duplicazione dello stigma penale, priva di sostanziale giustificazione.


    In tema v. Questioni problematiche in tema di bancarotta fraudolenta di Giuseppe De Marzo  in Questioni attuali di diritto e procedura penale,  Speciale n. 4/2021, 210, Foro Italiano

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

    × Installa l'app Web
    Mobile Phone
    Offline: nessuna connessione Internet