GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    La revocazione del pubblico ministero  (ART. 397 C.P.C.) *


    Sommario: 1. Premessa. – 2. Natura della revocazione ex art. 397 c.p.c. – 3. Ambito della proponibilità. – 4. I provvedimenti revocandi: le sentenze in senso sostanziale. – 5. Segue: le pronunce della Corte di cassazione.- 6. I motivi di revocazione del p.m.: omesso intervento. - 7. Segue: collusione delle parti – 8. Sul giudizio di revocazione promosso dal p.m.

     

        1. Premessa.

        Il tema della revocazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 397 c.p.c. completa, nel presente seminario, il quadro delle impugnazioni del pubblico ministero in materia civile.
    Esso appare forse marginale rispetto a quello su cui il corso in particolare si sofferma, e cioè il ricorso nell’interesse della legge. E tuttavia, ancorché siano pochi i casi pervenuti all’esame della Corte di Cassazione relativi alla revocazione ex art. 397 c.p.c., quest’ultimo rimedio partecipa, sia pure in un ambito ben delimitato e circoscritto, alla medesima generale funzione del p.m. a tutela dell’ordinamento,[1] con la rilevante differenza però, rispetto al ricorso ex art. 363 c.p.c., che la revocazione viene ad incidere su una concreta decisione, passata in giudicato.

        Il codice di rito (approvato il 28 ottobre 1940), che per la prima volta introdusse il rimedio della revocazione proponibile dal p.m., venne tenuto in considerazione (ancorché sia entrato in vigore il 21 aprile 1942) al momento dell’adozione dell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), tant’è che l’art. 77 dell’ord. giud. ad esso rimanda quando menziona la revocazione da parte del p.m. (“Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali”).

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    * Testo della relazione tenuta il 17 ottobre 2018 all’incontro organizzato a Roma, presso la Corte di cassazione, dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura di formazione decentrata, nell’ambito del corso “Le impugnazioni del pubblico ministero ed il ricorso nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.)”.


    La disposizione di cui all’art. 397 c.p.c., che prevede appunto la “revocazione proponibile dal pubblico ministero” (come recita la sua rubrica), non ha subìto alcuna modifica dalla sua entrata in vigore. La norma dispone che “Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

        L’analisi della revocazione proponibile dal p.m., per quanto sommaria, non può comunque prescindere dalle modifiche normative o anche dall’interpretazione delle altre disposizioni del codice di rito, alle quali l’art. 397 c.p.c. espressamente o implicitamente rinvia.

          2. Natura della revocazione ex art. 397.

        Giungere a definire la natura del rimedio revocatorio concesso al p.m. significa necessariamente trarre le conclusioni rispetto all’analisi della disciplina con lo prevede.

        Il presente paragrafo è quindi in qualche modo anticipatorio ovvero di sintesi rispetto alle peculiarità dell’istituto che saranno prese in esame nei paragrafi seguenti.

        Si tratta indubbiamente di una “revocazione” a carattere speciale, sia con riferimento alla legittimazione del soggetto che la può proporre (il p.m., e non le parti), sia con riferimento ai due specifici motivi.

        Questi due motivi danno alla revocazione proponibile dal p.m., invero, una connotazione peculiare; tale revocazione non avrebbe in effetti “carattere univoco: mentre nella prima ipotesi compete al p.m. che non fu parte, e, quindi, ha qualche punto di contatto con la opposizione di terzo, nella seconda ipotesi compete al p.m. che partecipò al procedimento impugnato, ed ha non lievi punti di affinità con altri casi revocazione (si pensi, soprattutto, ai nn. 1 e 2 dell’art. 395).” [2]

        Indubbiamente la revocazione ex art. 397 c.p.c. ha connotati propri della “revocazione straordinaria” concessa alle parti dall’art. 395 c.p.c., là dove si è soliti distinguere, appunto, le ipotesi di “revocazione straordinaria” ex nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. (in quanto attinenti a fatti “occulti”, non conosciuti, “esteriori” alla sentenza, non impeditivi del passaggio in giudicato, da far valere con revocazione soggetta a termini decorrenti dalla scoperta di tali fatti, e quindi “in qualsiasi momento in un futuro imprecisabile”) da quelle di “revocazione ordinaria” nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. (in quanto attinenti a fatti intrinseci alla sentenza, impeditivi del passaggio in giudicato ex art. 324 c.p.c., da far valere entro termini fissi di ammissibilità). In questo senso la revocazione del p.m., in quanto proponibile dalla scoperta delle due fattispecie integranti i motivi previsti dall’art. 397 c.p.c., ed in quanto incidente su una decisione ormai in giudicato, può dunque ritenersi a “carattere straordinario”. [3]

        E tale è stato l’orientamento anche della Suprema Corte secondo cui “la norma di cui all'art. 397 cod. proc. civ. configura il ricorso per revocazione del p.m. non già come un mezzo di impugnazione che sostituisca quelli ordinari o ne precluda la esperibilità ad iniziativa delle parti, bensì come un rimedio ulteriore, di carattere straordinario, riservato esclusivamente al p.m. e proponibile dal medesimo anche nell'ipotesi in cui la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito non sia più suscettibile di impugnazione nei modi ordinari ed abbia quindi acquistato efficacia di cosa giudicata”. [4]

     

        3.  Ambito della proponibilità

        L’art. 397 c.p.c. circoscrive l’ambito della proponibilità della revocazione da parte del p.m. alle sole controversie in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma del primo comma dell'articolo 70 c.p.c.

        Sia pure per rinvio a tale ultima disposizione (e non anche all’ultimo comma dello stesso art. 70, che prevede l’intervento cd. facoltativo del p.m. “in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse”), il rimedio della revocazione del p.m. può dirsi concesso quindi ratione materiae (in relazione cioè all’oggetto della controversia).[5]

        Tuttavia, il primo comma dell’art. 70 c.p.c. a sua volta stabilisce che “il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 4) (abrogato); 5) negli altri casi previsti dalla legge”.

        In disparte l’importante ambito costituito dalle “cause matrimoniali” e da quelle “sullo stato e la capacità delle persone”, il riferimento (o meglio il rinvio) alle singole disposizioni di legge (e quindi ad altre materie) è previsto in generale anche per l’individuazione delle cause che il p.m. può proporre (il potere di azione del pubblico ministero è previsto dall’art. 69 c.p.c. “nei casi stabiliti dalla legge”).

        Ciò nonostante, occorre tenere distinte le disposizioni ora ricordate dirette a stabilire l’ambito del potere del p.m. per la proponibilità della revocazione, da quelle previste in generale sul potere di impugnazione da parte del p.m., ex art. 72 c.p.c. (ancorché vi siano indiscutibili affinità, con riferimento al potere di azione del pubblico ministero, ex art. 72, primo comma, c.p.c. ovvero alle “cause matrimoniali” ex art. 72, terzo comma, c.p.c.).

        Questo per dire come gli orientamenti formatisi sul ruolo del p.m. in ordine al potere di impugnazione non siano di per sé estensibili alla proponibilità del rimedio particolare di cui all’art. 397 c.p.c., tant’è vero che nell’ultimo comma dell’art. 72 c.p.c. si chiarisce, proprio per differenziare i due ambiti, che “restano salve le disposizioni dell’art. 397”.

        Ciò consente di rilevare come, a differenza del potere di impugnazione riconosciuto al p.m. in pendenza di giudizio (avente carattere eccezionale [6]), il potere di proporre la revocazione da parte del p.m. abbia un oggetto sicuramente più ampio del primo, comprendendo infatti tutte le controversie in cui l’intervento del p.m. è obbligatorio.

        In linea con tale distinguo, può osservarsi dunque come, ad esempio, la pronuncia della Suprema Corte,[7] che in un giudizio per l'attribuzione del cognome paterno ha negato il potere di impugnazione in cassazione da parte del p.m. sul rilievo secondo cui l’intervento del P.M., per quanto obbligatorio, non era connesso ad un potere di azione e di impugnazione, non è estensibile alla eventuale proponibilità della revocazione da parte del p.m. (sussistendone ovviamente gli specifici motivi), giacché per l’art. 397 c.p.c. è sufficiente trattarsi di una causa in cui l’intervento è obbligatorio (ai sensi dell’art. 70, primo comma, c.p.c.).

     

        4.  I provvedimenti revocandi: le sentenze in senso sostanziale.

        Nell’ambito delle controversie in cui l’intervento del p.m. è obbligatorio (cfr. sub n. 3), la revocazione da parte del p.m. può avere per oggetto “le sentenze previste nei due articoli precedenti” (all’art. 397 c.p.c.). Segnatamente quindi le “sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado” (ex art. 395 c.p.c.) ovvero le “sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello (ex art. 396 c.p.c.).

        Due sembrano i problemi che al riguardo possono porsi: in primo luogo, se il riferimento al termine “sentenza” adoperato dal legislatore sia preclusivo della revocabilità di altri tipi di provvedimento, pur allorquando debbano intendersi “sentenze in senso sostanziale” (a contenuto cioè avente carattere definitivo e decisorio, rispetto ai quali è proponibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost); in secondo luogo, se il riferimento agli artt. 395 e 396 c.p.c. (e non anche agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. sulla revocazione dei provvedimenti della Cassazione) sia ostativo alla revocabilità ex art. 397 c.p.c. dei provvedimenti della Suprema Corte.

        Quanto al primo dei due problemi interpretativi, la Corte di cassazione, in qualche pronunzia, ha escluso, in particolare, la proponibilità della revocazione da parte del p.m. dei decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal curatore (o dal commissario giudiziale): e ciò, ad avviso di chi scrive, non già perché la revocazione prevista dall’art. 397 c.p.c. sia preclusa, in linea di principio, nei confronti di provvedimenti qualificabili come “sentenze” in senso sostanziale, ma perché detti decreti non implicano, in concreto, tale qualificazione, non comportando definitivi accertamenti in fatto e in diritto in ordine alla spettanza o alla misura del compenso, senza, quindi, alcun pregiudizio rispetto alla futura decisione sul compenso dovuto (per la stessa ragione tale decreti non sono infatti neppure ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.). [8]

        D’altro canto, la revocazione ex art. 395 c.p.c. è generalmente ammessa non solo, come previsto, nei confronti di “sentenze” vere e proprie, ma anche di provvedimenti definitivi e decisori (sentenze in senso sostanziale, ricorribili ex art. 111 Cost.).[9]

        Non sembrano pertanto emergere ragioni per ritenere inammissibile la proposizione della revocazione dei provvedimenti aventi contenuto decisorio con carattere di definitività qualora la revocazione sia proposta dal p.m.

     

        5. Segue: le pronunce della Corte di Cassazione.

         a) Il secondo problema (sulla proponibilità della revocazione del p.m. di sentenze della Corte di cassazione) si pone a seguito della evoluzione interpretativa e normativa intervenuta sulle citate norme di riferimento, soprattutto sull’art. 395 c.p.c., dopo l’approvazione del codice di procedura civile: invero, posto che l’art. 397 c.p.c. è rimasto invariato, si tratta di vedere se le modifiche delle disposizioni cui rinvia il suddetto art. 397 c.p.c. abbiano o meno inciso sull’ambito dei provvedimenti oggetto di revocazione da parte del p.m. (segnatamente quelli emessi dalla Cassazione).

        Invero, al momento dell’entrata in vigore del codice di rito era del tutto chiaro che il rimedio ex art. 397 c.p.c. era esperibile solo “contro tutte le sentenze dei giudici di merito di primo, di secondo grado o di unico grado”,[10] ma non invece contro le sentenze della Corte di cassazione, giacché la revocazione delle sentenze della Suprema Corte non era prevista.

        A prima vista il carattere eccezionale del rimedio stabilito dall’art. 397 c.p.c. dovrebbe far propendere per una interpretazione restrittiva, di modo che l’art. 397 c.p.c., contenendo un rinvio statico o non recettizio, non rimarrebbe inciso dall’evoluzione interpretativa e normativa che ha portato ad ammettere la revocazione anche delle sentenze (e poi delle ordinanze) della Corte di cassazione (con la disciplina da ultimo introdotta con gli artt. 391- bis e 391-ter c.p.c.).

        E tuttavia proprio il lungo percorso interpretativo che ha condotto alla revocazione anche dei provvedimenti definitivi della Corte di cassazione sembra far propendere per l’ammissibilità della revocazione da parte del p.m. (ex art. 397 c.p.c.) anche nei confronti di sentenze o ordinanze della Suprema Corte.

        Invero, non può non rilevarsi come l’istituto della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione venne introdotto non a seguito di modifiche normative, ma a seguito di ben due sentenze additive della Corte costituzionale che operarono sul testo dell’art. 395 c.p.c. (con la sentenza n. 17 del 1986 la Corte costituzionale dichiarò infatti “l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice”; con la sentenza n. 36 del 17 gennaio 1991, dichiarò “l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio”).

        La parziale incostituzionalità dell’art. 395 c.p.c. (norma così integrata dalle due pronunce additive della Corte costituzionale) in uno con il rinvio “testuale” dell’art. 397 c.p.c. alle “sentenze previste nei due articoli precedenti” e, quindi, all’art. 395 c.p.c. come “emendato” dalla Corte costituzionale (inclusivo, quindi, delle sentenze della Corte di cassazione) sono elementi di valutazione che sembrano deporre per la tesi secondo cui la revocazione da parte del p.m. dovrebbe ritenersi ammissibile (sussistendo gli altri presupposti di proponibilità e i motivi previsi dall’art. 397 c.p.c.) anche nei confronti di sentenze (o di ordinanze definitorie) della Corte di cassazione.

        b) Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a ritenere revocabili da parte del p.m. le pronunzie della Corte di cassazione che si dimostrassero “l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge” (art. 397, n. 2, c.p.c.); esse non esauriscono, d’altra parte, la questione con riferimento all’omesso intervento del p.m. (art. 397, n.1, c.p.c.), dovendosi prendere in esame un altro dato normativo, che in definitiva riguarda il ruolo stesso del Procuratore generale della Corte di cassazione nei giudizi civili avanti alla Corte medesima: il combinato disposto costituito dagli artt. 397 e 70, primo comma, c.p.c.

        Punto di partenza è l’art. 397 c.p.c. che, nel disciplinare la revocazione proponibile dal p.m., richiama solo il primo comma dell’art. 70 c.p.c. (che prevede le cause in cui l’intervento del p.m. è obbligatorio) e non anche il secondo comma che riguarda l’intervento del p.m. “davanti alla Corte di cassazione” (cioè l’intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione a norma dell’art. 76 dell’ordinamento giudiziario).

        Appare ragionevolmente difficile sostenere che l’art. 397 c.p.c., tenuto conto dell’epoca della sua emanazione, abbia voluto escludere, con tale limitato richiamo al primo comma dell’art. 70 c.p.c., la revocazione nel caso del mancato intervento del pubblico  ministero avanti alla Corte di cassazione, proprio perché, come sopra visto (fino cioè alle cit. pronunzie di incostituzionalità), la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione non era prevista. Sembra quindi plausibile l’interpretazione secondo cui il richiamo (dell’art. 397 c.p.c.) al solo primo comma dell’art. 70 c.p.c. sia indicativo solo dell’ambito delle controversie, nei gradi di merito, in cui era ipotizzabile la revocazione del p.m. (testualmente “nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’art. 70 primo comma…”).  Per altro verso, l’obbligatorietà dell’intervento in udienza in tutte le cause civili da parte del Procuratore generale della cassazione rendeva di scarso rilievo concreto l’ipotesi di un vulnus arrecato alla funzione di vigilanza sulla “regolare osservanza della legge” spettante al pubblico ministero, anche nel caso in cui il ricorso per cassazione non fosse stato notificato al Procuratore generale della Corte di appello (nelle controversie in cui il pubblico ministero ha potere di azione e di impugnazione) e la Cassazione non se ne fosse avveduta.

        Se il sistema così delineato aveva una sua intrinseca coerenza (pur attribuendosi in tal modo, in definitiva, al Procuratore generale della Corte di cassazione il ruolo, alquanto anomalo in sede di legittimità, di rappresentante anche del pubblico ministero di merito) v’è da chiedersi se tale coerenza permanga nel momento in cui, da un lato, le pronunzie della cassazione sono divenute revocabili e, dall’altro, il Procuratore generale della corte di cassazione non “deve” più “intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione” (ma solo “nei casi stabiliti dalla legge”, ex art. 70, secondo comma, c.p.c. come modificato dall’art. 75, comma 1, lett a, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98). Devesi in particolare tenere conto che, nei procedimenti avanti alla sezione sesta civile, egli non è neppure messo in condizione di intervenire (non ricevendo più, a decorrere dal 21 agosto 2013, alcuna comunicazione della convocazione in camera di consiglio – cfr. le modifiche di rito apportate in particolare all’art. 380-bis c.p.c., poi confermate sul punto dalla riforma di cui al d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197 -).

        Proprio tale ultima ipotesi, relativa ai provvedimenti emessi dalla sezione sesta civile, rende evidente la criticità della soluzione interpretativa tendente ad escludere la revocabilità della pronunzia di legittimità per il mancato intervento del p.m. in Cassazione. In tale contesto normativo infatti il ruolo del pubblico ministero nelle cause in cui la legge ne prevede l’intervento obbligatorio verrebbe irragionevolmente pretermesso proprio nel momento in cui la decisione di merito diventa definitiva.

        D’altra parte, risulta realisticamente non prevedibile (se non al prezzo di vanificare in parte qua gli effetti acceleratori o di “smaltimento dell’arretrato” in Cassazione perseguiti dal legislatore con la riforma del rito civile di legittimità del 2016) la soluzione di ritenere, di per sé, non percorribile l’iter procedimentale avanti alla sezione sesta civile per tutti i procedimenti in cui l’intervento del p.m. sia obbligatorio (pena la revocabilità da parte del p.m. ex art. 379 n.1 c.p.c.).

        In conclusione, potrebbe prospettarsi l’interpretazione di una proponibilità del rimedio ex art. 379 n. 1 c.p.c. anche nei riguardi delle pronunzie della Corte di cassazione limitatamente a quelle decisioni adottate avanti alla sezione sesta civile (in cui il Procuratore generale della Cassazione non è posto in condizione di intervenire), allorquando, in materia in cui l’intervento del p.m. è obbligatorio, il ricorso per cassazione non sia stato notificato al Procuratore generale della Corte di appello.

     

        6. I motivi di revocazione del p.m.: omesso intervento

        Centrale, per la comprensione e la qualificazione del rimedio in parola, è, come si è detto (cfr. sub 2), l’analisi dei motivi per i quali esso è ammesso.

        Si tratta di due motivi previsti ad hoc, sì che è presto risultato chiaro per la Corte di Cassazione che “per la proponibilità della revocazione da parte del pubblico ministero non è necessaria la ricorrenza di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti; è necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito, nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge”. [11]

        Non è inutile sottolineare che ciascuno dei due motivi (distinti e autonomi) può essere fatto valere solo ove sussistano, congiuntamente, gli altri presupposti previsti dalla legge di cui si è detto (cfr. sub 3, 4 e 5).

        Il primo dei due motivi, consistente nell’omesso intervento del p.m. in giudizio (“quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito”)[12], richiede qualche chiarimento rispetto ad altre disposizioni (in apparenza) sovrapponibili.

        Invero gli artt. 70, 158 e 161 c.p.c. qualificano come nullità insanabile e rilevabile d’ufficio l’omesso intervento in giudizio del p.m. (nei casi in cui è obbligatorio). È chiaro che “le parti possono far valere [detta nullità] soltanto nei limiti dell’appello o del ricorso per cassazione; il pubblico ministero dispone invece del rimedio di questa istanza di revocazione proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.[13]

        È altrettanto chiaro che se il pubblico ministero viene per tempo a conoscenza del procedimento nel quale egli non è stato posto in condizione di intervenire deve far valere detta nullità attraverso l’impugnazione ordinaria (appello o ricorso per cassazione), rappresentando la revocazione ex art. 397 c.p.c. un “rimedio ulteriore, di carattere straordinario, riservato esclusivamente al P.M. e proponibile dal medesimo anche nell’ipotesi in cui la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito non sia più suscettibile di impugnazione nei modi ordinari ed abbia quindi acquistato efficacia di cosa giudicata.[14]

        D’altra parte, come sopra già osservato (cfr. sub 3) l’ambito di impugnazione del p.m. nel corso del giudizio è più circoscritto [15] rispetto a quello consentito nella revocazione ex art. 397 c.p.c. Con la conseguenza che il rimedio ex art. 397 n. 1 c.p.c. può rappresentare l’unico mezzo per ovviare all’omessa interlocuzione (obbligatoria) del p.m. come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 72 del c.p.c., “il quale può essere considerato norma di chiusura della disciplina dell'attività del pubblico ministero”. [16]

        Nell’ipotesi in parola la revocazione proposta dal p.m. può però affiancarsi all’esercizio delle facoltà delle parti nel far valere detta carenza, senza che la composizione dell’eventuale concorso tra l’appello, proposto dalla parte privata per mancato intervenuto del p.m. e la revocazione del p.m. ex art. 397 n.1 c.p.c. sia disciplinata dall’art. 398, quarto comma, c.p.c. (che prevede il concorso tra ricorso per cassazione e revocazione). Autorevole dottrina ha optato per la “preminenza dell’appello sulla revocazione del p.m.”, “stanti la natura d’impugnazione illimitata dell’appello e la mancata comprensione, tra i casi di rimessione al primo giudice, elencati negli artt. 353 e 354” c.p.c.[17]

        In realtà, quando il mancato intervento del p.m. è relativo a cause in cui il p.m. è titolare del potere di azione si realizza un’ipotesi di difetto del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione del procedimento al primo giudice, qualora detto difetto sia fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.[18] Viceversa, il mancato intervento del p.m. fatto valere con il rimedio della revocazione ex art. 397 c.p.c. comporta che “la causa deve essere nuovamente decisa con l’intervento del pubblico ministero per il solo fatto che non fu presente nel passato giudizio, senza necessità che sussistano altri motivi o condizioni di ammissibilità.”[19]

        Il motivo di revocazione in parola darebbe in effetti “vita ad una singolare nullità, la quale sopravvive alla formazione della cosa giudicata formale sol per l’iniziativa del p.m.” [20]

        È per tale peculiarità che autorevole dottrina osservò che “per il caso del n. 1 sarebbe stato, a dir vero, più coerente al sistema del codice ammettere il ricorso per cassazione (propter errorem in procedendo).”[21]

     

        7. Segue: collusione delle parti.

        Il secondo motivo di revocazione proponibile dal p.m. riguarda l’ipotesi in cui “la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge”.

        Anche con riferimento a questa seconda ipotesi (come per la prima) non appare inutile ricordare che il motivo di revocazione può essere fatto valere solo ove sussistano, congiuntamente, gli altri presupposti previsti dalla legge di cui si è detto (cfr. sub 3, 4 e 5).

        Nell’ambito dei procedimenti nei quali l’interesse pubblico alla corretta decisione appare determinante - e, quindi, prefissato dal legislatore attraverso la previsione dell’intervento obbligatorio del p.m. -, la norma in parola vuole colpire, a dispetto di un giudicato formale, i casi in cui, le parti, d’accordo fra loro, abbiano raggiunto tale giudicato attraverso l’affermazione di fatti non veri e mediante l’impiego di prove false.

        Il terreno in cui un tempo prosperavano queste cause era quello del matrimonio, quando si cercava per questa via di ottenerne l’annullamento; perciò l’introduzione del divorzio ha tolto gran parte dell’importanza pratica alla disposizione.[22] In effetti, i casi pervenuti all’attenzione della Suprema Corte riguardano in gran parte la collusione delle parti in controversie matrimoniali. [23]

            In tali pronunzie, così come in quella concernente la collusione delle parti in una controversia di disconoscimento di paternità, la Suprema Corte ha avuto modo rilevare che “il rimedio straordinario della revocazione di cui all'art. 397 cod. proc. civ. può essere attivato solo dal pubblico ministero, con la conseguenza che detto organo è l'unico soggetto legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'istanza di revocazione e che la parte intervenuta o comunque convenuta nel giudizio non può far valere una sua concorrente legittimazione all'impugnazione”. [24]

        In particolare, inoltre, sono stati chiariti i rapporti, quanto alla posizione e alle conclusioni del p.m., tra il giudizio in cui è stata adottata la decisione oggetto di revocazione e il giudizio sulla istanza di revocazione ex art. 397 c.p.c.: “il p.m. è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione di cui all'art. 397, numero 2), cod. proc. civ. indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio, nel quale è intervenuto, definito con la sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione processuale favorevole alle conclusioni delle parti, accolte nella medesima sentenza, perché, essendo questa il risultato della sottostante volontà delle parti di realizzare uno scopo non consentito dalla legge attraverso l'artificiosa rappresentazione di una situazione diversa da quella reale, anche il p.m. è da ritenersi vittima della collusione, al pari del giudice contro il quale la frode è in via principale rivolta”. [25]

        Da rimarcare la differenza di tale ipotesi (rimessa alla revocazione del p.m.), nella quale occorre la collusione di entrambe le parti, rispetto alla revocazione straordinaria ad iniziativa di parte prevista dall’art. 395, n. 1, c.p.c. per la quale occorre il “dolo di una delle parti in danno dell’altra” (che deve rimanerne inconsapevole per tutta la durata del giudizio, altrimenti ciò incidendo sui termini per l’esperibilità della revocazione, che decorrono dalla “scoperta” del dolo o, come esplicitato nel caso di revocazione sulle prove false, “dopo la sentenza” revocanda).

     

        8. Sul giudizio di revocazione promosso dal p.m.

        In conclusione, meritano di essere segnalate alcune pronunzie di legittimità in ordine ad aspetti processuali del giudizio di revocazione proposto dal p.m.

        Innanzitutto, qualche riferimento sulla norma relativa alla proposizione della domanda. Invero, l’art. 398 c.p.c. prevede al riguardo alcune disposizioni che si riferiscono alla revocazione in generale. Una delle prime pronunzie della Suprema Corte in tema di revocazione proposta dal p.m. ebbe modo di rilevare che “le disposizioni contenute nell'art 398 cod. proc. civ., relative alla proposizione della domanda per revocazione, sono limitate ai casi previsti dall'art. 395, e non si riferiscono alle speciali impugnazioni per revocazione da parte del pubblico ministero, previste dall'art. 397. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile la domanda di revocazione, ancorché il PM non abbia indicato nell'atto di citazione, la prova relativa alla collusione ordita dalle parti per frodare la legge ed al giorno della scoperta della collusione. Il PM è tenuto, per la proposizione della domanda di revocazione all'osservanza del termine stabilito dall'art. 326 cod. proc. civ., e deve provvedere nel corso del giudizio, ove sorga contestazione, ad indicare le prove della collusione e del giorno della scoperta di essa”. [26] In effetti il dato testuale della norma che prevede a pena di inammissibilità l’indicazione dei fatti e delle prove si riferisce solo ai “fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395” (e non anche ai fatti di cui all’art. 397 c.p.c.).

        In secondo luogo, va ricordato, quanto alla decorrenza del termine dalla scoperta, che non occorre che il p.m. abbia una conoscenza formale (della sentenza o del fatto collusivo) essendo sufficiente che ne abbia notizia “da qualunque fatto o fonte tale conoscenza provenga”.[27]

        In terzo luogo, si è detto che il giudizio di revocazione proposto dal p.m. è proponibile (come ogni revocazione straordinaria) senza un termine definito a priori (essendo incerto il momento della scoperta del fatto revocatorio). E tuttavia si è affermato dalla Suprema Corte che “dopo la morte di uno dei coniugi, pretesi colludenti nel giudizio di divorzio, non è più consentito al Pubblico Ministero impugnare per revocazione, ai sensi dell'art. 397 n. 2 cod. proc. civ., la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, trattandosi di diritti personalissimi, la estinzione del soggetto cui essi erano riferibili determina il consolidamento e la definitiva irreversibilità della situazione prodottasi mentre quest'ultimo era in vita”.[28] Il principio è stato affermato partendo dalla considerazione secondo cui, con riferimento alla revocazione da parte del p.m., al di là delle peculiarità che la contraddistinguono, “si tratta pur sempre di un mezzo di impugnazione che presenta gli stessi lineamenti ed ha la stessa funzione della revocazione di cui all'art. 395”, per cui, come per quest’ultimo rimedio, anche quello affidato al p.m. si pone come “un prosieguo (straordinario) del processo definito con la sentenza impugnata”, che “deve svolgersi necessariamente tra le stesse parti (i soggetti originari del giudizio o i loro successori)”. Nel caso di azione di divorzio, non trasmissibile agli eredi “attesa la sua natura personalissima quali che possano essere gli interessi di costoro al riguardo”, il giudizio rescissorio non può essere infatti esperito dopo la morte di uno dei due coniugi, senza che possa rilevare la posizione “super partes” del p.m. “trattandosi di interessi di fatto che la legge non ha inteso di proteggere ad oltranza, in considerazione dell'interesse, giudicato preminente, a non modificare situazioni personali che il diretto interessato poi deceduto non è più in grado di difendere”. [29]

        Infine, nel giudizio di revocazione promosso dal p.m. ex art. 397 c.p.c., ogni altro interessato alla causa può solo intervenire nel giudizio ai sensi dell'art 105, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, trattandosi di intervento adesivo dipendente, all'intervenuto non compete il diritto di impugnare la sentenza che ha deciso sull'istanza di revocazione, spettando tale diritto unicamente al p.m.[30] Il principio vale, ovviamente, per il solo giudizio rescindente che si sia concluso con il rigetto dell’istanza di revocazione avanzata dal p.m. ex art. 397 c.p.c.[31]; ove invece l’istanza venga accolta, il giudizio rescissorio fa riespandere i poteri delle parti, alla stessa stregua dell’originario giudizio di merito.

    [1] Si ricorda l’art. 73 dell’ord. giud. sulle “attribuzioni generali del pubblico ministero”: “Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari (…)”. 

    [2] Così Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, p. 938.

    [3] Si veda Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1953, volume II, p. 495, secondo cui “la legge ammette finalmente ac sine die la speciale istanza di revocazione straordinaria da parte del pubblico ministero di cui all’art. 397”.

    [4] Così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 21/10/1961; nello stesso senso della qualificazione di rimedio a carattere straordinario anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 799 del 20/03/1971; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7686 del 23/06/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 02/12/1993; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 16/03/2007.

    [5] Con riferimento al potere di impugnazione del p.m., e quindi con riferimento anche al primo coma dell’art. 70 c.p.c., la Corte di cassazione ha osservato che “il potere di impugnazione trova il confine della materia in cui può esercitarsi il potere di azione, …, non potendosi inoltre fondare la legittimazione al ricorso su un generico obbligo di tutela dell'"interesse della legge" incombente sul P.M., tale interesse essendo previsto solo in relazione al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione ex art. 363 cod. proc. civ.” (così Cass. Sez.  1, Sentenza n.  10779 del 04/11/1997).

    [6] Così Cass. Sez.  1, Sentenza n.  13281 del 07/06/2006, secondo cui: “Nel giudizio avente ad oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, il P.M. interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può esercitare l'azione né proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge” (massima tratta dal CED della Cassazione).

    [7] Cit. Cass. Sez.  1, Sentenza n.  13281 del 07/06/2006.

    [8] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19711 del 02/10/2015; Cass., Sez. I. 7 ottobre 2011, n. 20652; Cass., Sez. 1. 31 agosto 2010. n. 18916.

    [9] Si vedano, ad esempio, Cass. Sez.  1, Sentenza n.  8438 del 25/08/1998, con riferimento all’ordinanza sulla opposizione al decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori; Cass. Sez.  3 -, Ordinanza n.  14622 del 13/06/2017, con riferimento all’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione.

    [10] Così Redenti, Op. cit., p. 495.

    [11] Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2993 del 09/11/1960.

    [12] Pacifico nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui «Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza» (si veda da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15928 del 2018, che richiama a sua volta Sez. 2, Sentenza n. 19727 del 23/12/2003; conf. Sez. 3, Sentenza n. 9713 del 21/05/2004; Sez. 1, Sentenza n. 25722 del 2008 e n. 24684 del 04/11/2013.

    [13] Liebman, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1984, volume II, p. 377.

    [14] Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 21/10/1961.

    [15] A volte il legislatore, in determinati ambiti, ha espressamente limitato il potere di impugnazione da parte del p.m. solo su determinate questioni oggetto della decisione; si veda l’art. 5, quinto comma, della legge n. 898 del 1970, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, secondo cui: “Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci”.

    [16] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4780 del 02/05/1991, secondo cui “L'audizione del P.M., richiesta dall'art. 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per la dichiarazione di efficacia nello Stato, a titolo di affidamento preadottivo, della sentenza di adozione di un minore emessa da un'autorità straniera, è prevista a pena di nullità, il che abilita lo stesso P.M., nell'ipotesi di pronuncia del provvedimento - per il quale è stabilito un procedimento in unico grado - senza che tale audizione sia avvenuta, alla proposizione non del ricorso per cassazione, ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 cod. proc. civ., a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 cod. proc. civ.” (massima tratta dal CED della Cassazione).

    [17] Andrioli, Op. cit., p. 939.

    [18] Gli effetti sul procedimento conseguenti alla nullità (per omesso intervento obbligatorio del pubblico ministero) sono diversi a seconda che il pubblico ministero rivesta o meno la qualità di litisconsorte necessario: nel primo caso si ha una lesione del contraddittorio tale da giustificare la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; nel secondo caso, l’omesso intervento obbligatorio comporta una nullità rilevabile d’ufficio che si traduce in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. (in tal senso da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 3638 del 14/02/2018; Cass. Sez.  U, Sentenza n.  1093 del 18/01/2017).

    [19] Liebman, Op. cit., p. 377.

    [20] Andrioli, Op. cit., p. 939.

    [21] Redenti, Op. cit., p. 496.

    [22] Così Liebman, Op. cit., p. 378.

    [23] Ad es. Sez. 1, Sentenza n. 2126 del 29/07/1963; Sez. 1, Sentenza n. 7686 del 23/06/1992; Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 02/12/1993.

    [24] Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 16/03/2007, in Dir. di famiglia e delle persone, 2008, 3, 1, p. 1097, con nota di DANOVI Filippo, Gradazioni della prova e costituzione di status: la revocazione del P.m. come rimedio agli accordi collusivi tra le parti.

    [25] Cit. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 16/03/2007.

    [26] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2126 del 29/07/1963.

    [27] Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1969 del 23/07/1964, secondo cui “Ai fini della impugnazione per revocazione, da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 397 n.1 cod. proc. civ., in relazione all'art.326 dello stesso codice, il termine per la proposizione di detta impugnazione decorre dal giorno in cui il PM ha conoscenza (ossia notizia) della sentenza pronunciata, senza che egli sia stato sentito, in cause in cui il suo intervento sarebbe stato, invece, obbligatorio, da qualunque fatto o fonte tale conoscenza provenga” (massima tratta dal CED della Cassazione).

    [28] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7686 del 23/06/1992, in 1992, in Foro it. 1993, 1, 1, p. 11, con nota di CIPRIANI FRANCO, L'agonia del pubblico ministero nel processo civile.

    [29] Cfr. motivazione cit. Cass. n. 7686 del 1992.

    [30] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 799 del 20/03/1971.

    [31] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11960 del 02/12/1993.

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