GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?

    Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?

    Nota a Cass. Civ. (ord.) Sez. I, 16 luglio/14 agosto 2020, n. 17183.

    di Rita Russo

    Sommario: 1. Un caso (quasi) di scuola: un figlio adulto ed una madre protettiva - 2. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne - 3. La digressione sulla automatica estinzione del diritto al mantenimento. - 4. Considerazioni conclusive.     

    1. Un caso (quasi) di scuola: un figlio adulto ed una madre protettiva

    Lo scenario è quello consueto  delle  separazioni irrisolte  nel contesto  delle  crescenti difficoltà economiche  di molte fasce sociali:  un padre mette in discussione  il dovere di contribuire al mantenimento del figlio  maggiorenne versando alla madre un assegno periodico e   l’assegnazione  a quest’ultima della casa familiare. La madre, di contro,   ritiene applicabile al suo caso  il principio, consolidato nella giurisprudenza  di merito e legittimità, che  l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, non abbia raggiunto la piena indipendenza economica e   in tal caso il genitore già affidatario e convivente con il figlio  è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio) ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne [1].

    Non è un big money case: l’uomo ha sessant’anni ed  ha chiuso il negozio di ferramenta, tornando a vivere con la propria anziana madre; l’assegno di mantenimento per il figlio ammontava a 300,00 euro mensili,  importo che il giudice di primo grado ha ridotto alla cifra di  200,00 euro e che la Corte d’appello, su ricorso del padre, ha totalmente eleminato, revocando anche la assegnazione della casa familiare.

    Il figlio lavora come insegnante precario, non essendo ancora abilitato,  in una provincia diversa da quella dove vive la madre e quindi anche la coabitazione con la stessa si è rarefatta.  Il reddito del giovane, nell’anno in cui ha insegnato, è pari   a poco più di 20.000,00 euro e  non è chiara la ragione per la quale non abbia frequentato il tirocinio  abilitativo, che gli consentirebbe di ottenere l’incarico come insegnante di ruolo, posto che  pare abbia scelto definitivamente  la carriera dell’insegnamento, sebbene il suo ambito professionale (musica) gli  consentirebbe   anche di  perseguire altri progetti. Ma ha passato i trent’anni (trentatré  nel 2018), e la Corte d’appello gli ricorda, o meglio ricorda alla madre,    che non è  più il tempo delle  ambizioni adolescenziali  e che ad una certa età si presume che la persona sia in grado di mantenersi,  salvo  situazioni eccezionali che nella specie non sono però allegate.

    La madre ricorre per cassazione e osserva che il figlio non può considerarsi economicamente indipendente perché conclude soltanto dei contratti a tempo  determinato e pertanto non ha  conseguito una appropriata collocazione lavorativa, adeguata alle sue aspirazioni e all’altezza della sua professionalità.

    Il motivo, in verità,  almeno così come esposto e riassunto  nella  ordinanza  in esame, sembra  già di per sé evanescente e contraddittorio.  Se effettivamente il figlio ha prescelto la carriera dell’insegnamento, alla quale si è già avviato con le supplenze annuali  e se per raggiungere la posizione di insegnante abilitato gli basterebbe un tirocinio formativo il cui costo non è  irrisorio  ma neanche proibitivo,  non si vede per quale ragione debba considerarsi escluso da una collocazione del mondo del lavoro conforme alla sua formazione e quali siano le diverse e più alte aspirazioni per le quali ha (ancora) bisogno del sostegno dei genitori.   Non  è dato sapere se -e ai fini del giudizio di merito avrebbe avuto una sua rilevanza- egli abbia  diligentemente tentato i test di accesso ai  tirocini formativi (TFA) e con quale esito, e se la ragione della mancata frequenza sia stato il diniego del padre a contribuire alla spesa. Sullo sfondo, la questione della  assegnazione della casa familiare:   non troppo esplicitata nelle argomentazioni difensive, posto che all’età di trentatré anni e  con una vita scandita dai trasferimenti lavorativi non può   parlarsi di esigenze di mantenimento dell’habitat domestico,    ma  considerata  alla stregua di un corollario della dimostrazione della non conseguita indipendenza economica [2].  

    Questo è probabilmente il vero  motivo del contendere:  in molti casi  la partita si gioca non già sulle aspirazioni di carriera dei   giovani adulti e sulla loro capacità di mantenersi da soli o di trattare direttamente con i genitori un contributo,  ma sul diritto del genitore  già  convivente con i figli e quindi assegnatario della casa familiare, in proprio ma nell’interesse della prole, a  mantenere un sia pur modesto contributo mensile e la casa.   

    Non si sa cosa ne pensi della vicenda  il  giovane insegnante di musica: non  è infatti  obbligatoria la partecipazione del figlio maggiorenne al giudizio di revisione delle condizioni di separazione o divorzio tra i genitori ma pure, in qualche caso, sembra essere opportuna[3].

    Tornando alla carriera del  giovane e al suo inserimento nel mondo del lavoro, delle ambizioni adolescenziali di cui parla la Corte d’appello la madre sembra  tacere:  nulla sappiamo di eventuali impegni di studio o di attività svolte al fine di intraprendere una diversa  e più brillante carriera, ad esempio nel mondo dello spettacolo. Sicché  la condizione del giovane è esattamente  quella per la quale la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità nega il diritto al mantenimento[4]: una persona  decisamente adulta, che ha concluso gli studi,  ha avviato il suo inserimento nel mondo del lavoro in conformità alle sue aspirazioni e  che -seppure ha mancato il passaggio dell’ascensore sociale- non sembra avere peggiorato la condizione di origine, se il padre  era proprietario di un negozio di ferramenta che non ha retto l’impatto della crisi economica.

    Sembra quindi che la vicenda  possa risolversi con un richiamo ai consolidati orientamenti  sulla necessità di evitare che il diritto al mantenimento divenga rendita parassitaria, il che consentirebbe di dichiarare inammissibili i motivi,  atteso che in cassazione non è consentito una revisione del giudizio di fatto  e i principi invocati dalla ricorrente sono  in definitiva gli stessi che la Corte di merito ha applicato  per negare il diritto al mantenimento.

    Così pare avviata la soluzione del caso: il provvedimento in esame è una ordinanza, resa in esito alla camera di consiglio, il che significa che prima facie non sono state ravvisate  questioni a rilievo nomofilattico, tali da richiede la pubblica udienza, e, in effetti, si esordisce  affermando che i motivi sono in parte inammissibili e per altra parte infondati, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia;  una parte conclusiva tuttavia è dedicata allo sviluppo  di una teoria innovativa in tema di cessazione del diritto al mantenimento del figlio  e  di onere della prova.  

    2. Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne

    L’ordinanza in esame   richiama   una ampia  rassegna della giurisprudenza di legittimità sui parametri   utilizzati per decidere sul diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, ovvero  sul diritto del genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente  autonomo a pretendere un contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore [5].

    In particolare si sottolinea l’importanza  dell’età e come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura[6].          

    La questione dell’età è   importante in quei  contesti in cui sono scarse le possibilità di accedere al mondo del lavoro dopo la scuola dell’obbligo e dove  è forte  l’istanza sociale di avviarsi ad una professione intellettuale,   di regola ritenuta più prestigiosa, meno faticosa e  più remunerata delle attività manuali.       Un bisogno sociale coerente con  quella idea dei padri costituenti che hanno voluto assicurare il bene della istruzione di alto grado anche ai capaci e  meritevoli privi di mezzi, e, in genere,  con l’idea che la crescita dell’individuo e quindi la sua capacità di contribuire al progresso  della società cui appartiene dipende anche dal grado di  cultura  e formazione  cui gli consente di accedere la formazione sociale   di origine e cioè la famiglia:   anche per questo si è finora escluso l’automatismo tra raggiungimento della maggiore età e cessazione degli obblighi genitoriali, pur dovendosi trovare un punto di equilibrio tra doveri dei genitori e diritti dei figli [7].  

    Punto di equilibrio che  il legislatore   ha individuato nella indipendenza economica, formula  che lascia all’interprete il compito di  elaborare le  concrete  risposte alla varietà dei casi che possono presentarsi nella realtà dei fatti. Indipendenza economica significa stesso tenore di vita dei genitori?  O significa soltanto  capacità di provvedere ai bisogni essenziali?  E se il figlio aspira a migliorare la sua condizione di origine?  Essere capaci e meritevoli impegna i genitori ad avviare il figlio verso i “gradi più alti degli studi”? e se dopo gli studi il figlio non trova lavoro?  Quid iuris se l’indipendenza economica non viene raggiunta entro una certa età? E quale  sarà mai questa certa età oltre la quale i desiderata dei figli non meritano più il contributo dei genitori?

    L’elenco  dei quesiti potrebbe continuare  a lungo perché ogni vicenda è un caso a sé e in ogni vicenda si innestano variabili potenzialmente infinte oltre che  indefinibili.  

    In linea generale può dirsi che uno dei compiti  della giurisdizione  è quello di assicurare la parità di trattamento, e che pertanto nell’individuare, nel singolo caso,  il  punto di equilibrio di cui si è detto   si dovrebbe evitare di creare ingiuste discriminazioni  in  danno dei figli di genitori separati,  posto che questi ultimi  hanno i  medesimi diritti dei figli di genitori non separati.

    In concreto, l’accertamento non può  che ispirarsi a criteri di relatività, e  nel bilanciamento degli interessi il tempo della realizzazione delle ragionevoli aspirazioni  dei figli può essere il fattore decisivo:  ancora oggi   resta valida l’affermazione che  non può colpevolizzarsi il figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, purché nei  limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia[8].

    Nella consapevolezza che ogni caso ha le sue specificità, per mettere ordine e creare delle griglie orientative, la pratica giurisprudenziale   opera una  distinzione tra i giovani che si fermano alla scuola dell’obbligo e coloro che  intendono proseguire gli studi.

    Ai primi si richiede,  pur se giovanissimi, di attivarsi immediatamente nella ricerca di una occupazione lavorativa adeguata, pur tenendo conto del lasso di tempo necessario a   costituirsi un curriculum di esperienze che consenta loro   di trovare una occupazione  adeguatamente retribuita e non  occasionale, tenendo conto che il mercato del lavoro non è facilmente accessibile a chi non può vantare né formazione specifica né esperienze lavorative.   Così ad esempio l’apprendistato non è, almeno di regola, ritenuto sufficiente a dimostrare il conseguimento della indipendenza economica e quindi a determinare la cessazione del diritto al mantenimento [9].

    Per i giovani che studiano, l’età  in cui hanno diritto a godere del mantenimento necessariamente si eleva e,  di norma, è  ritenuto doveroso -se c’è la  possibilità economica- mantenere i figli agli studi universitari   purché  vi si dedichino con diligenza ed impegno[10].  Difficilmente  però  nella prassi giudiziale si consente il superamento  del  limite dei  trenta anni, salvo che ricorrano situazioni eccezionali, puntualmente allegate e  dimostrate[11].  

    I doveri di diligente  impegno nel perseguimento della autonomia economica sussistono  dunque in entrambi i casi, seppure acquistano diversa configurazione:  nel primo caso si chiede la ricerca diligente di un lavoro,  nel secondo il diligente impegno negli studi e la loro conclusione in tempi ragionevoli. In entrambi casi  il progetto di vita, se da un lato deve essere rispettoso delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, deve  essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" [12].

    Non sono ammesse, come sopra si diceva, le rendite parassitarie né l’ingiustificato rifiuto di occasioni lavorative una volta conclusi gli studi: ed infatti nella  ordinanza in esame vi è un esplicito richiamo al principio della autoresponsabilità,  che impone al figlio  di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore, principio  da tempo  affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità.    Le  stesse sezioni unite, nel 2014[13],  pronunciandosi in tema di assegnazione della casa familiare  in comodato, hanno fatto riferimento a questo principio  affermando che il figlio, in   forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".    Le sezioni unite   hanno confermato e fatto proprio l’orientamento fino a quel momento sviluppato dalla prima sezione  della Corte  secondo la quale non si  può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento e il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio  nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale, che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell'obbligo genitoriale [14].

    La indipendenza economica è quindi  intesa come inserimento del mondo del lavoro  secondo le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto, aspirazioni da   bilanciare  con la situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione;  equivalente alla conseguita indipendenza, al fine di escludere il diritto al mantenimento è il mancato svolgimento di un’attività  produttiva di reddito o il mancato compimento del corso di studi che dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato [15]; il  tutto  da valutarsi caso per caso e con rigore sempre crescente  al progredire della età adulta[16].  

    L’ordinanza in esame  richiama dunque, nella sua prima parte,  principi  già consolidati nella giurisprudenza  e dei quali, in sostanza,  la Corte d’appello aveva già fatto applicazione,  valorizzando l’età,  il conseguimento del titolo di studi e l’avviamento nella attività lavorativa.  Sebbene questi argomenti siano  già sufficienti a respingere il ricorso, il Collegio sviluppa però nella seconda parte del provvedimento  un ulteriore ragionamento, divergente dal  consolidato orientamento   formatosi in tema di persistenza del diritto al mantenimento oltre la maggiore età e onere della prova.  

    3. La digressione sulla automatica estinzione  del diritto al mantenimento  

    Il Collegio giudicante esamina l’art. 337 septies c.c. in tema  di pagamento dell’assegno di mantenimento al figlio non economicamente indipendente, assumendolo, in sostanza, a norma centrale  nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni.  Secondo la tesi sviluppata nel provvedimento,  la legge si fonda sull'assunto secondo cui l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori sino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età;  da  questo momento in poi subentra la diversa disposizione di cui  all’art 337 septies  c.c. il cui significato sarebbe che l'obbligo non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto.

    Si legge infatti nell’ordinanza  in commento: “Affinché la disposizione menzionata  abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente….. La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età”.      Non è pertanto necessario stabilire in via legislativa  un termine  finale del diritto al mantenimento (salva l’obbligazione alimentare ex art 404 c.c.) perché   “sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica”.

    E’  certamente innovativa la affermazione che il giudice può attribuire un diritto prima inesistente: sembra però che   qui in realtà si discuta  non già della inesistenza, ma della estinzione  del diritto  e dell’onere della  prova sulle cause impeditive  dell’effetto estintivo  altrimenti prodotto  dal conseguimento della maggiore età.  L’ordinanza  prosegue infatti affermando che l’onere della prova grava sul richiedente e cioè sul figlio maggiorenne, anche in virtù del principio della vicinanza alla prova, pur potendosi ricorrere a presunzioni favorevoli, in particolare quando la maggiore età è stata raggiunta da poco.

    La regola  che il diritto al  mantenimento  si estingua  al sopravvenire della maggiore età, salvo che il figlio non  offra la prova di essere diligentemente impegnato nella ricerca di un lavoro o in un percorso di studi compatibile con le risorse della famiglia, non è però esplicitamente affermata dall’ art. 337 septies c.c.,  che in verità non tratta neppure dei doveri dei genitori verso i figli  maggiorenni ma solo della modalità con il quale  il dovere di mantenimento si  assolve – in taluni casi-  nei confronti di costoro: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora  conseguita l’autonomia economica,  versato direttamente  all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.

    La norma è inserita nel capo secondo  (esercizio della responsabilità genitoriale  a seguito di separazione, scioglimento del matrimonio etc..) del titolo IX  (diritti e doveri dei figli) il cui capo primo esordisce con l’ormai noto statuto dei diritti  del figlio (artt. 315 e 315 bis),  prosegue con l’art. 316  sulla responsabilità genitoriale e con l’art. 316 bis sul  dovere di mantenimento dei figli, norme che precedono quella esaminata dal Collegio giudicante e ne definiscono   il significato.

    La lettura sistematica orienta  verso l’affermazione che non è dall’art. 337 septies c.c. che discendono i doveri dei genitori verso i figli,   stabiliti  invece  dai precedenti artt. 315 e ss., ma piuttosto che   questa    norma regola le modalità di esercizio dei   diritti dei figli maggiorenni  e di adempimento dei doveri genitoriali in caso di separazione, divorzio, cessazione della convivenza; in altre parole quando cessa lo spontaneo e concordato adempimento dei doveri  genitoriali ed è necessario rivolgersi al giudice. Se i genitori convivono in armonia, i doveri verso i figli si assolvono con la prestazione diretta del mantenimento oltre che     di assistenza morale e materiale. In una situazione di conflitto, quando si ricorre al giudice,   quest’ultimo, può, valutate le circostanze, attribuire al figlio maggiorenne  (o al genitore con lui convivente) un assegno di mantenimento: l’unico modo per rendere  quantificabile e coercibile almeno una delle prestazioni genitoriali, posto che  il  diritto all’ assistenza morale e materiale, nella parte in cui è espressione del “diritto all’amore”  dei genitori [17] è  una prestazione  infungibile e incoercibile, se non, forse ed entro certi limiti,  con i mezzi indiretti.  

    La norma centrale sui diritti del figlio,  che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, non è l’art. 337 septies,   bensì l’art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge   di riforma della filiazione 10 dicembre 2012 n. 219/2012, che non distingue tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne perché   quest’ultimo  non ha la capacità di agire e attraverso l’ascolto è comunque ammesso ad esprimere la propria opinione e le proprie esigenze  sulle questioni che lo riguardano.   Analogamente né l’art. 316 né l’art. 316 bis c.c.   distinguono tra figli minorenni e figli maggiorenni.

    La ragione di questa mancata distinzione ben si comprende ove si consideri che la  riforma della filiazione, completata con il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154,    ha sostituito l’obsoleto istituto della  potestà genitoriale   con quello della responsabilità genitoriale, sostituzione che non è, come la più avveduta dottrina ha osservato, meramente terminologica, ma costituisce un  cambio di rotta e una innovazione che testimonia una mutata considerazione del rapporto tra genitori e figlio nella quale vengono posti in primo piano i diritti di quest’ultimo [18].

    La dottrina ha infatti sin dal primo momento evidenziato un particolare elemento di differenziazione sostanziale che caratterizza la responsabilità genitoriale rispetto alla potestà e ne testimonia il carattere più ampio e che si coglie sotto il profilo dell’assenza di una limitazione temporale, che era  originariamente era fissato dall'art. 316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o alla loro emancipazione[19]. Pertanto, pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica. L’adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall’art. 315 bis c.c., nel rispetto – o, comunque, tenendo conto – delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l’oggetto principale della “responsabilità genitoriale”: per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità in quanto tale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente “economica”, sino a che il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza [20].

    Nella relazione illustrativa al D.lgs. 154/2013  è infatti esplicitamente affermato cheRispetto alla precedente nozione di potestà genitoriale si è preferito non indicare un termine finale, che invece ritroviamo nella previgente formulazione del primo comma dell'articolo 316 …… Il concetto di responsabilità genitoriale è necessariamente più ampio, in quanto nella sua "componente" economica vincola i genitori al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento della indipendenza economica, come ormai pacificamente affermato nel diritto vivente. Si è scelto, pertanto, di eliminare ogni riferimento alla "durata" della responsabilità genitoriale inserendo tale specificazione solo dove necessario”.  Se la responsabilità genitoriale non si estingue automaticamente al compimento della maggiore età, non si estinguono neppure, per questa causa, i doveri ad essa connessi; il conseguimento della maggiore età determina solo la cessazione dei poteri di rappresentanza, impensabili nei confronti di un soggetto che ha acquistato la capacità di agire.     

    4. Considerazioni conclusive  

    Se le premesse sulla responsabilità genitoriale sono corrette non può che conseguirne una considerazione: dire che la legge fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori all'acquisto della maggiore età, significa offrire una lettura dell’art. 337 septies c.c. non  convalidata dalla lettera della norma e in contrasto con il sistema in cui essa si inserisce,  poiché   nessuna delle principali disposizioni che sanciscono i diritti dei figli (art. 30 Cost., artt. 315 bis e 316 c.c.)  prevede  limiti temporali predeterminati,   e, come è stato recentemente osservato,  i doveri nei confronti dei figli scaturiscono dalla filiazione e prescindono dall’esistenza di poteri nei loro confronti[21]

    Del resto lo stesso principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto [22],  ha una valenza in quanto si giustappone al  principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status[23].

    Ciò che si ricava da una lettura contestuale e complessiva della norme che regolano la filiazione, illuminate dalla disposizione contenuta nell’art. 30 della Costituzione, è  che il ruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi al conseguimento della maggiore età,   termina solo nel momento in cui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramenti di una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nella società[24]. Di conseguenza, il significato dell’art. 337 septies c.c. non è quello di costituire ex novo il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne,  bensì quello di prevedere al tempo stesso una causa di estinzione (l’indipendenza economica) dei doveri genitoriali che  altrimenti si protraggono ex lege oltre la minore età, e le modalità con le quali questo dovere -ove non sussista la predetta causa di estinzione- può essere assolto nei confronti dei figli maggiorenni in caso di separazione, divorzio etc.

    Del resto, questa è l’interpretazione finora corrente e consolidata nella  giurisprudenza di legittimità che da oltre vent’anni  afferma che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa[25].

    Anche sotto il profilo processuale la tesi oggi esposta dalla Cassazione si rivela poco soddisfacente.

    E’ già stato osservato che ipotizzare una automatica estinzione del diritto al mantenimento con la maggiore età salvo che il figlio  chieda (e ottenga) il mantenimento, lascerebbe il figlio,  proprio in concomitanza con il periodo in cui- anche secondo la stessa ordinanza in esame-  gioca in suo favore la presunzione di  giustificata assenza di indipendenza economica, privo sostegno  per periodi più o meno lunghi, secondo i tempi processuali[26]. Tuttavia il provvedimento non afferma che il genitore onerato possa ipso facto smettere di pagare l’assegno  il giorno del diciottesimo compleanno del figlio.  Sembra anzi che si richieda una previa verifica giudiziale sulla sussistenza di una ragione ostativa   alla  ritenuta estinzione conseguente alla maggiore età. Ma, se è pur  sempre necessario il ricorso al giudice,   non si può identificare il convenuto con il soggetto passivo del rapporto, posto che spetterebbe comunque al genitore onerato dell’obbligo  di mantenimento chiedere la predetta verifica, anche al fine di non rischiare che gli si addebiti  la violazione degli obblighi di assistenza familiare.  Sarebbe anche difficile qualificare “richiedente” il figlio che nel giudizio di revisione delle condizioni di separazione e divorzio non abbia spiegato neppure un intervento, e ancora di più il figlio divenuto maggiorenne nel  corso di un  giudizio di separazione o divorzio già instaurato; di contro, richiedente l’assegno potrebbe essere  il genitore convivente, in virtù della legittimazione concorrente di cui si è detto,  che in un giudizio volto a far dichiarare la cessazione dell’obbligo di mantenimento ha di regola posizione  processuale di convenuto.

    Ciò   contribuisce a dimostrare che non ci si può sganciare dall’idea che non è la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenza economica  il fatto estintivo della obbligazione legale  che grava sui genitori e  che, come tutti i fatti estintivi del credito, deve essere provato dal debitore; non si può,  perché la  riforma della filiazione ha  configurato la responsabilità genitoriale come priva del limite temporale già inerente alla potestà,  dando così una chiara indicazione in proposito,     e  quindi  si introdurrebbero nel sistema elementi di incoerenza.

    Inoltre, lo stesso principio di vicinanza alla prova appare un richiamo più suggestivo che effettivo,  considerati i parametri con i quali si valuta la diligente condotta del figlio nell’attivarsi per trovare una occupazione.  Non può dirsi che per  il genitore onerato è  impossibile o oltremodo difficile procurarsi la prova delle attività del figlio e del suo più o meno diligente impegno.  Se il figlio è studente universitario il genitore ha diritto di accesso a tutta la documentazione universitaria (iscrizione, indicazione di data degli esami sostenuti e della relativa votazione); se lavora, o ha lavorato, l’Agenzia delle entrate deve consentire di estrarre tutta la documentazione concernente i redditi del figlio [27].  Inoltre, il fattore tempo può giocare un ruolo decisivo nel raggiungimento della prova per presunzioni, che possono formarsi in favore dell’una o dell’altra parte.  

    Infine, resta il dubbio sulla necessità  di una  ricostruzione   così  divergente dai principi finora consolidati,  posto che nella fattispecie  il risultato finale era   già agevolmente  argomentabile con il richiamo dei precedenti; nulla cambia per il caso in esame, ma le affermazioni  contenute nella ordinanza potrebbero  essere invocate in ben altri scenari e con  conseguenze, anche sull’aumentare del contenzioso,  che al momento è difficile prevedere.  

    [1] Cfr. Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529.

    [2] Cfr. Cass. civ. 24.6.2013 n. 15753.

    [3] Cass. civ. 19.3.2012 n. 4296.

    [4] Cfr. per tutte Cass. civ. 22.6.2016 n. 12952.

    [5] Cfr. Cass. civ., 10.1.2014, n. 359.

    [6] Cass. civ. 22.2.2016 n.  12952 cit; Cass. civ. 5.3.2018 n. 5088.

    [7] in dottrina  si veda Fortino, Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole, Milano, 1997, 345 ss. e 384; Di Stefano, L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: tra esigenze di tutela e pericolo di parassitismo sine die, in Fam. pers. succ., 2009, 68 ss.

    [8] Cass. civ. 3.4.2002 n. 4765.

    [9] Cass. civ. 11.1.2007, n. 407; Trib. Roma 18.5.2020.

    [10] Cass. civ. 1.2.2016, n.1858; App. Catanzaro 12.05.2020, n.437; App. Catania 13.7.2017.

    [11] Cass. civ. 20.8.2014 n. 18076;   Trib. Milano 29.3.2016.

    [12] Cass. civ.  11.01.2007, n.407; App. Roma,  14.10. 2016 n.6080.  

    [13] Cass. civ. sez. un., 29.09. 2014, n.20448.   

    [14] Cass. civ.  sez. I 20.8.2014 n. 18076.

    [15] Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589;  Cass. civ. 8.8. 2013 n. 18794 e la già citata  Cass. 12952/2016.

    [16] Cass. civ. 6.12.2013 n.  27377;  Cass.  civ. 05.03.2018 n. 5088;  Trib. Padova, 13.6.2018  n.1296. 

    [17] C. M. Bianca,  Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014, 775.

    [18] Si veda: C. M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, V ed., Milano, 2014, 330; Id., Note introduttive, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 437; M. Bianca, Tutti i figli hanno lo stesso statuto giuridico, in Nuove leggi civ. comm., 2013, 507 ss.; Berretta, Introduzione, in Filiazione. Commento al decreto attuativo, in M. Bianca (a cura di), Milano, 2014, XVII; M. Dossetti, M. Moretti, C. Moretti, La riforma della filiazione: aspetti personali, successori e processuali. L.10 dicembre 2012, n. 219, Bologna, 2013.

    [19] Al Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio  e pluralità di modelli familiari in Fam. e dir. 5,  2014, 466.

    [20] In questi termini  anche Salanitro,  Riforma della filiazione,  Treccani libro dell’anno 2015; l’A. peraltro rappresenta il dubbio se  “il potere di indirizzo, consiglio ed orientamento, che costituiva il nucleo centrale dell’esercizio della potestà dei genitori, sia anch’esso limitato alla minore età, secondo la regola tradizionalmente accolta, o abbia una durata indefinita rispondente alle capacità e alle esigenze del figlio”.

    [21]  In questi termini,  e con giudizio fortemente critico sull’ordinanza in esame  v. De Marzo,  Figli maggiorenni e diritto al mantenimento. Le ragioni del dissenso dalla recente pronuncia della S.C. in www.foroitaliano.it  24 agosto 202.

    [22] sull’abuso del diritto al mantenimento v. anche Cass. 12952/2016 cit.

    [23] Corte Cost. 13 maggio 1998 n. 166.

    [24] Ulteriori riferimenti in Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni  familiari  in Fam e dir. 3, 2013 237;  si veda anche Arceri, Il mantenimento dei figli maggiorenni, in  L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, a cura di Sesta e Arceri, 448 ess.; Bianca C. M.  La nuova disciplina separazione dei genitori e affidamento dei figli in Dir. Famiglia 2006, 679.

    [25] Cass. civ. 14.12.2018 n. 32529; Cass. civ. 26.9.2011 n. 19589; Cass. civ. 2.9.1996 n. 7990; Cass. civ. 7.5.1998 n. 4616; Cass. Civ. 7.4.2006 n. 8221.

    [26] De Marzo, Figli maggiorenni e diritto al mantenimento. Le ragioni del dissenso, cit.      

    [27] TAR Puglia 2.5.2017, n. 872; Cons. Stato, 16.9. 2003, n. 5240.

     

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