GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Le parole di Papa Francesco sugli omosessuali e le premesse di una rivoluzione copernicana

    Le parole di Papa Francesco sugli omosessuali e le premesse di una rivoluzione copernicana

    di Marco Gattuso  

    1. Hanno avuto vasta eco (dall’apertura del New York Times on line in giù) le parole di Papa Francesco riportate in un documentario presentato alla Festa di Roma il 23 ottobre u.s., a firma del regista Evgeny Afineevsky, ove il pontefice afferma che «quello che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili; hanno diritto di essere protetti legalmente»[1]. La stampa ha pure riportato che tra i momenti più toccanti del film vi è la telefonata del Papa a una coppia di papà di tre bambini nati con maternità surrogata in Canada, in risposta a una lettera in cui lamentavano il clima di pregiudizio che coinvolge anche i loro figli, in cui Bergoglio li ha rassicurati che «superando eventuali pregiudizi i bimbi vanno accolti come tutti gli altri».

    Nel corso del suo pontificato le posizioni espresse nei documenti ufficiali non sono cambiate, ma a me pare che già a partire dal celebre “chi sono io per giudicare un gay?” (era il 2013) e sino alla telefonata ai due papà, questo Pontefice abbia voluto mostrare, oltre che una straordinaria disponibilità al confronto, il proposito di un progressivo riposizionamento della Chiesa, seppure coi tempi propri di una istituzione millenaria. Sono passati meno di quindici anni dai duri attacchi della CEI alla proposta di legge sul modello dei pacs francesi (Sarkozy definì «sconvolgente» la posizione vaticana) ma non era passato inosservato, nel 2015-2016, il malcelato scetticismo rispetto agli annunciati “moti di popolo” contro la legge Cirinnà, tradottisi in un Circo Massimo semivuoto per il cd. family day (cui la Chiesa ufficiale in effetti contribuì assai poco). Com’era da attendersi, le nuove parole del Papa sono state ora accolte con immenso sollievo e commozione da milioni di omosessuali credenti (e dai loro genitori, parenti, amici), suscitando per altro verso scetticismo nel fronte più laico e violenti attacchi dalle frange più conservatrici del mondo cattolico, sino alla loro “interpretazione autentica” nel “breve scritto esplicativo” della Segreteria di Stato, di cui si è avuta notizia il 2 novembre, nel quale viene sottolineato che le parole sono state pronunciate in risposta alla domanda sull’apertura del matrimonio avvenuta nel 2010 in Argentina, quando Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires, per cui permane l’assoluta contrarietà della Chiesa[2].

    A prescindere da tali precisazioni, mi pare che le affermazioni sopra menzionate meritino comunque qualche riflessione anche su una Rivista propriamente giuridica (sicché ho accolto ben volentieri l’invito a una breve nota), non tanto perché riferite proprio al terreno del diritto positivo, quanto perché segnalano, a mio avviso, che anche la Chiesa romana avverte ormai l’inesorabile tramonto del paradigma della devianza, su cui si è fondata e si fonda tutt’ora la discriminazione giuridica delle persone omosessuali, e il passaggio invece al nuovo paradigma della neutralità dell’orientamento sessuale, che io credo susciti nuovi interrogativi sulla tenuta del principio di eguaglianza.

    2. Nello stesso anno in cui l’Argentina approvava la Ley de matrimonio igualitario (15/7/2010) fui invitato a partecipare a un “seminario preventivo” organizzato come ogni anno dall’Università di Ferrara in preparazione di un caso che di lì a poco sarebbe stato discusso dalla nostra Corte costituzionale[3]: si trattava della questione di legittimità del divieto di matrimonio per le persone omosessuali (che i giudici a quo trassero da una norma «priva di disposizione»[4] ma fondata su «una consolidata ed ultramillenaria nozione di matrimonio»[5]) e nel corso di quell’appassionata discussione (era il tempo in cui duecento giuristi potevano riunirsi in una meravigliosa aula del ‘400 per chiacchierare amabilmente di diritto senza timore di contagi…) ebbi modo di rilevare come la “questione omosessuale” necessitasse di una riflessione, prima ancora che sui suoi termini squisitamente giuridici, sui suoi presupposti culturali, ideologici, e a volte religiosi, spesso celati nelle motivazioni dei giudici.

    Osservai, in quel breve intervento di soli otto minuti (tanti ne venivano concessi a ogni partecipante!), come riguardo all’omosessualità stessimo assistendo a un mutamento di paradigma, secondo la nota definizione kuhniana[6] riferita alla storia della Scienza, ma applicabile anche al nostro campo. Come ci ha insegnato il grande epistemologo, la Scienza non procede sempre per accumulazione, come avviene quando viene scoperta una nuova stella o una nuova particella, ma procede a volte con improvvise rotture del precedente impianto di conoscenze, così da richiedere una vera e propria riorganizzazione del pensiero. Nel suo celebre saggio sulla rivoluzione copernicana[7], Thomas Kuhn indica un tratto caratteristico dei mutamenti di paradigma nella difficoltà per gli aderenti ai due paradigmi, quello passato e quello emergente, di comprendersi a vicenda. Richiama, molto a proposito, le immagini della psicologia della Gestalt, quelle, per intenderci, ove si può vedere un vaso o due profili di donna, ma mai le due immagini insieme, poiché necessitano d’una ricomposizione visiva, concettuale, una riorganizzazione cognitiva. Questo concetto è nodale, perché spiega per quale ragione sia tanto difficile la transizione da un paradigma all’altro, che richiede ogni volta che le parole assumano un nuovo significato, e spiega inoltre per quale ragione le tesi precedenti, per quanto sofisticate, appaiano polverose e vuote, addirittura ridicole, a chi appartiene al nuovo paradigma, così come le idee innovative appaiono indisponenti e paradossali a chi è ancora avvinto nell’atmosfera culturale del paradigma precedente.  

    Come la scienza, anche la storia del diritto ha conosciuto epocali mutamenti di paradigma. Quanti dotti testi sono stati scritti per spiegare razionalmente la superiorità – antropologica, naturale, d’origine divina – dell’uomo sulla donna? Basti rammentare la sofisticata idea di Antonio Cicu della famiglia come Istituzione, un piccolo Stato, che come ogni istituzione ha bisogno d’un Capo, che la tradizione indica, ovviamente, nell’uomo. Persino nel dibattito in assemblea costituente non si mancò di evocare una «Legge armonica dell’Universo intesa a determinare secondo un criterio naturale la supremazia del marito sulla moglie»[8] e in effetti la moglie secondo l’art. 144 c.c. fu soggetta sino agli anni settanta all’indirizzo stabilito dall’uomo. Espressioni che subito dopo apparirono assurde, persino ridicole. Analogo mutamento di paradigma si è avuto con la questione razziale: nella nota sentenza sui matrimoni interrazziali (una questione analoga e speculare a quella del matrimonio fra persone dello stesso sesso), la Corte suprema della Virginia scrisse nel 1965 che la divisione delle razze è nella natura delle cose, che tutta la tradizione umana non aveva mai conosciuto matrimoni misti, richiamando addirittura un disegno divino di separazione dell’umanità in razze. Il carattere relativo e transeunte di tali argomenti fu poi svelato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che rimosse di lì a poco il divieto con la celebre affermazione che «la libertà di sposarsi è riconosciuta da tempo come uno dei diritti personali essenziali per la ricerca della felicità»[9].

    Anche sulla questione omosessuale è oggi in corso, com’è evidente, un mutamento di paradigma. Da una concezione, anche scientifica, dell’omosessualità come patologia e devianza, contestata dal primo movimento omosessuale nella Germania di Weimar (stroncato dalla deportazione nazista) e poi dai nuovi movimenti nel dopoguerra sino alla clamorosa rivolta dello Stonewall nel 1969, siamo infine giunti alla memorabile Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 17 maggio 1990, con cui la Scienza Ufficiale (la Scienza normale, direbbe Kuhn!) ha sancito che si tratta di una variante del comportamento umano. Quindi, sono intervenuti sempre più testi legislativi che hanno sancito la necessaria parità tra la condizione eterosessuale e omosessuale e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea l’orientamento sessuale è stato menzionato, all’art. 21, insieme al sesso, alla razza, al colore della pelle o all’origine etnica fra i tratti della persona che non possono condurre a discriminazioni.

    3. Le ultime parole del Papa mi pare che segnalino, in modo ormai univoco, il lento distacco della stessa Chiesa romana, persino lei, dal precedente paradigma della devianza, muovendo anch’essa verso l’idea di una condizione finalmente assunta come naturale.

    Non è mio compito, né ne avrei le competenze, per proporre qui una esegesi delle parole del Papa, le quali vanno pure collocate nel contesto in cui sono state espresse, ma l’affermazione a favore di una legge che tuteli le coppie dello stesso sesso, congiunta alla sottolineatura che le persone hanno il diritto di essere protette legalmente mi pare rappresenti il segno di una profonda incrinatura del vecchio paradigma della colpevolizzazione delle persone omosessuali, dando conto dell’ammissione da parte del Pontefice che la relazione d’amore merita riconoscimento morale e, per conseguenza, protezione giuridica. Mi pare che affermando che le persone omosessuali hanno il diritto di essere protette, anche quando esprimono il desiderio di formalizzare il rapporto di coppia, il Pontefice rilevi implicitamente che l’orientamento sessuale rappresenta un oggettivo tratto della personalità di cui occorre prendere atto. Non mi pare rilevante se il Papa sia giunto a tale conclusione per contrastare il progetto di legge argentino di apertura del matrimonio, o se la pubblicità tardiva di tali parole rientri in un qualche disegno di chi, dentro la Chiesa, osteggia il Pontefice, come si è pure detto. Mi pare infatti che resti in ogni caso il segno di un tangibile spostamento nella posizione della Chiesa, perché perde di consistenza, finalmente, l’idea dell’omosessuale in qualche modo “nemico” del progetto divino di famiglia. La frase del Papa sottintende, direi finalmente, che l’orientamento omosessuale non è frutto di una scelta, colpevolmente assunta da chi vuole allontanarsi da Dio, ma rappresenta una oggettiva caratteristica umana, una sua variante naturale, che merita rispetto e tutela. La persona omosessuale non fa in effetti alcuna scelta, ma semplicemente è omosessuale. Come chi ha gli occhi verdi, i capelli castani o una certa propensione per la matematica.

    Viene così affrontato e forse definitivamente sciolto, anche dal Papa, un nodo, forse il più ambiguo, della questione omosessuale: la sua erronea collocazione nell’ambito delle questioni etiche o, peggio ancora, del mutamento dei costumi. Se da un punto di vista storico è innegabile che il mutamento scientifico sia stato indotto dai profondi rivolgimenti sociali e di costume degli anni sessanta e settanta (si rilegga ancora una volta Kuhn sull’indissolubile nesso fra evoluzione culturale e scientifica), una volta appurato che l’orientamento sessuale (etero, bi, omo) è un tratto neutro della persona, come il colore della pelle, appare allora manifesto come la questione omosessuale, da un punto di vista giuridico, non abbia nulla a che fare con i cambiamenti del costume, del comune senso del pudore, degli atteggiamenti dell’opinione pubblica rispetto alla sessualità, ma si iscriva nell’ambito del diritto di una minoranza di non essere giuridicamente discriminata. Non una questione di libertà (sessuale), ma di eguaglianza.

    Non sono ovviamente in grado di valutare, né interessano in questa sede, le conseguenze teologiche (in particolare come tali parole si concilino col tradizionale invito a condurre una vita casta e priva di qualsiasi relazione d’amore), certo è interessante che nella successiva “nota esplicativa” il Vaticano si spinga a dire che è «pertanto evidente che papa Francesco si sia riferito a determinate disposizioni statali, non certo alla dottrina della Chiesa, numerose volte ribadita nel corso degli anni», atteso che se è indubbio che tale chiarimento è volto evidentemente a mitigare l’effetto dirompente delle sue parole, l’argomento usato è sottile e al contempo seducente, perché conduce a tenere distinto, formalmente, il piano del sacramento canonico da quello degli istituti di diritto positivo. A quasi cinquant’anni dal referendum sul divorzio, sostenuto dalle gerarchie, sembra emergere l’ammissione che gli istituti giuridici (forse anche il matrimonio civile, non più indissolubile), aventi efficacia per tutta la collettività, non debbono necessariamente rispecchiare la dottrina della Chiesa, che è riferita ai sacramenti (fra cui il matrimonio canonico), i quali interessano chi è parte del popolo di Dio.

    4. Sin qui il Papa. Ma le riflessioni sul mutamento di paradigma, riscontrato anche nelle parole del Pontefice, mi inducono a qualche ulteriore riflessione sui prevedibili scenari all’orizzonte.

    Ricordiamo tutti com’è finita la questione di incostituzionalità nel 2010: la Corte italiana con la sentenza n. 138 negò che il divieto di matrimonio fosse incostituzionale e al contempo invitò il Legislatore a provvedere[10]. E questi, in effetti, sei anni dopo provvide, con iter combattutissimo, a promulgare la legge n. 76/2016 istitutiva della unione civile fra persone dello stesso sesso.

    La legge n. 76/2016, fra pregi e difetti, luci e ombre, ha messo in moto un profondo processo culturale: migliaia di coppie si sono “sposate”, con liberatorie cerimonie in municipio, circondate da genitori commossi, parenti e amici festanti; i mezzi di comunicazione ci hanno rimandato l’immagine di una società in movimento, con migliaia di ragazze e ragazzi che fanno coming out già a scuola, gente che dichiara con naturalezza la propria omosessualità in pubblico e in tv, genitori finalmente meno preoccupati per il futuro dei loro figli gay o lesbiche. La legge ha contribuito a diffondere una maggiore accettazione sociale e, spesso, persino un sentimento di affettuosa condivisione. A tale cambiamento ha corrisposto, tuttavia, un incremento esponenziale dei crimini e dei discorsi di odio: la cronaca ci riferisce un aumento preoccupante dei pestaggi, minacce, assalti e persino omicidi di persone che, finalmente, hanno trovato il coraggio di vivere apertamente le proprie relazioni d’amore. L’Italia, nel 2020, è un paese dove può essere molto pericoloso persino tenersi per mano con la persona con cui si è legittimamente uniti. Il mutamento di clima e la stessa legge Cirinnà hanno smosso sentimenti di odio e chi cova il pregiudizio trova oggi ragioni in più per uscire allo scoperto. La frustrazione economica e sociale in un periodo di crisi si riversa contro chi viene avvertito come soggetto più debole e, comunque, ancora socialmente e giuridicamente non pienamente uguale. Inoltre, la mancata parificazione si riverbera anche sui figli delle coppie gay e lesbiche (ormai migliaia anche in Italia), perché resta ancora irrisolta la questione del loro riconoscimento, abbandonata dal legislatore in un limbo. Bambini cui la giurisprudenza italiana continua a negare, salvo che in alcune illuminate decisioni di merito, una protezione uguale a quella assicurata ai figli delle coppie eterosessuali (con un caso, direi da manuale, di discriminazione per associazione). Siamo dunque in mezzo al guado e il mutamento non può dirsi compiuto.

    Nel 2010 la Corte costituzionale rinviò, sostanzialmente, al legislatore, assumendo che non emergessero ancora elementi tali da ritenere superata la tradizionale nozione di matrimonio come unione fra uomo e donna. Anche successivamente la Consulta, seguita dalla Corte di cassazione, in materia di filiazione ha ripetuto che il compito di adeguare l’ordinamento spetterebbe al legislatore e non al giudice. Si è arrivati a negare ai bambini già nati una protezione uguale a quella garantita ai figli delle coppie eterosessuali sull’assunto che spetti al legislatore assicurare al minore «le migliori condizioni di partenza»[11], che «alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale» sarebbe ragionevole ritenere meglio garantite in una famiglia eterosessuale, così contraddicendo le conclusioni cui è giunta unanimemente la scienza ufficiale, il cui richiamo nelle sentenze è infatti completamente omesso[12]. Il rinvio al quisque de populo, anziché alla scienza, persino nel giudizio sull’interesse del minore è quanto mai opaco e finisce col riprodurre, e amplificare, il pregiudizio.

    Il rimpallo al legislatore potrebbe apparire, forse, ragionevole (o, al più, potrebbe configurare un commodus discessus in questioni politicamente spinose) se fossero in gioco vicende che attengono al costume o a scelte etiche. Mutato il paradigma, e divenuta la questione omosessuale questione di trattamento giuridico di una minoranza e di eguaglianza formale, è invece assai dubbio che il giudice possa rinviare alla volontà della maggioranza (che cosa avremmo pensato se nel 1967 la Corte Suprema avesse rinviato i matrimoni interrazziali alla discrezionalità del legislatore, allora dominato da una maggioranza bianca e razzista?).

    Ovviamente molto al di là delle intenzioni del Pontefice, che muove senz’altro dalla strenua difesa della nozione tradizionale di matrimonio e le cui parole sono soltanto un ulteriore, potentissimo, indice che il mutamento scientifico del 1990 ha scavato in profondità, il passaggio al nuovo paradigma impone a mio avviso risposte nuove.

    Com’è noto, nel 2020 l’Italia è l’unico grande paese occidentale a mantenere il divieto di matrimonio e, in particolare, proprio i grandi paesi cattolici hanno rimosso da diversi anni il divieto di sposarsi per le persone omosessuali (Spagna, Francia, Belgio, Irlanda, Austria, Portogallo, Malta, Argentina, Brasile, Messico, Colombia, Costa Rica, Uruguay)[13]. Nella cattolicissima e conservatrice Austria, a fronte dell’inerzia del legislatore il divieto è stato rimosso nel 2017 dalla Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità delle norme del codice civile che negavano agli omosessuali l’accesso al matrimonio e agli eterosessuali l’accesso all’unione civile[14].

    Anche nel nostro ordinamento è già pacifico che la parola “matrimonio” non incorpori più assiologicamente la diversità di genere, come riconosciuto espressamente dalla stessa Cassazione nel 2012[15], e anche nel nostro ordinamento, dopo la legge Cirinnà, la nozione di “famiglia” non rimanda più solo all’unione fra uomo e donna[16]. Le parole hanno assunto, dunque, un nuovo significato.

    Entra allora in gioco, a mio avviso, non solo il principio di eguaglianza formale di cui all’art. 3 ma lo stesso art. 29 della Costituzione, robusta garanzia voluta dai Costituenti proprio per difendere da impostazioni ideologiche quanto ognuno di noi ha di più intimo e umano: le nostre relazioni d’amore, con la nostra compagna o compagno e con i nostri bambini[17].


    [1] Nel testo in spagnolo: «lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente». Non pare scorretto che la stampa italiana abbia tradotto “convivencia” con “unione” trattandosi dei due termini usati nei diversi contesti per indicare una legge riservata alle coppie omosessuali.

    [2] In tale “scritto esplicativo” si precisa inoltre che altre dichiarazioni contenute nel documentario («le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo») non sono una novità in quanto sono riferite, com’era peraltro evidente, alla necessità per le famiglie di non bandire i figli omosessuali. Le stesse sono state tuttavia montate dal regista russo insieme a quelle sulle “unioni civili”, creando confusione, nonostante fossero state rese in un altro momento dell’intervista (la quale era stata già trasmessa nel giugno 2019 dal canale televisivo messicano Televisa, curiosamente senza i passaggi ora inclusi nel documentario).

    [3] Gli atti sono stati raccolti in La «società naturale» ed i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di Bin, Brunelli, Guazzarotti, Pugiotto, Veronesi, Torino 2010.

    [4] Ferrando, Questo matrimonio non si può fare? in La «società naturale» ed i suoi “nemici”, cit., pag. 155.

    [5] È l’espressione utilizzata nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, 3/4/2009, in Resp. civ. e prev. 2009, 1905, con nota Ferrando, e in Nuova Giur. Civ. Comm. 2009, 911 con nota Buffone.

    [6] Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi, 1962.

    [7] Kuhn, La rivoluzione copernicana, Torino, Einaudi, 1972

    [8] Cesario Rodi in Atti dell’Assemblea Costituente, 2958-2959.

    [9] Loving v Virginia, 12 giugno 1967.

    [10] In Foro it. 2010, parte I, 1367 con nota Dal Canto, e Romboli e in Fam. Dir. 2010, 653, con nota Gattuso.

    [11] Corte di cassazione, 7668/2020: «non è, perciò, irragionevole [...] che il legislatore si preoccupi di garantirgli quelle che, secondo la sua valutazione e alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale, appaiono, in astratto, come le migliori condizioni "di partenza"».

    [12] Come ricordato dall’Associazione Italiana di Psicologia nel 2014, in risposta ad affermazioni di analogo tenore dell’allora Ministro della Salute Lorenzin, per cui sarebbe ragionevole assumere che i bambini siano meglio garantiti con genitori di sesso diverso: «Tali asserzioni sono prive di fondamento empirico e disconoscono quanto appurato dalla ricerca scientifica internazionale, a partire da studi avviati ormai quarant’anni fa. Sull’argomento le più rappresentative società scientifiche si sono espresse in modo inequivocabile. (...) Su questi temi la comunità scientifica è unanime. L’Associazione Italiana di Psicologia ancora una volta invita i responsabili delle istituzioni politiche a tenere in considerazione i risultati che la ricerca scientifica ha prodotto e messo a disposizione della società e si facciano promotori del rispetto delle persone e della corretta divulgazione scientifica evitando di esprimere asserzioni infondate che hanno il solo risultato di rinforzare i pregiudizi e danneggiare le famiglie mono-genitoriali, le coppie omosessuali e soprattutto i loro bambini»; Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, 2014: «Non è certamente la doppia genitorialità a garantire uno sviluppo equilibrato e sereno dei bambini, ma la qualità delle relazioni affettive. Da tempo infatti la letteratura scientifica e le ricerche in quest’ambito sono concordi nell’affermare che il sano ed armonioso sviluppo dei bambini e delle bambine, all’interno delle famiglie omogenitoriali, non risulta in alcun modo pregiudicato o compromesso». Cosi da decenni gli statements ufficiali delle associazioni di psicologi, psicoanalisti, pediatri: American Psychological Association (2005): «non un solo studio dimostra che i figli di genitori gay e lesbiche siano in qualche modo svantaggiati rispetto ai figli di coppie eterosessuali»; American Psychoanalytic Association (2002/2012): «interesse del bambino è sviluppare un attaccamento verso genitori coinvolti, competenti e capaci di cure e di responsabilità educative» e «la valutazione di queste qualità genitoriali dovrebbe essere determinata senza pregiudizi rispetto all’orientamento sessuale»; American Academy of Pediatrics (2006): «i risultati delle ricerche dimostrano che bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli cresciuti da genitori eterosessuali. Più di venticinque anni di ricerche documentano che non c’è una relazione tra l’orientamento sessuale dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell’adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Questi dati dimostrano che un bambino che cresce in una famiglia con uno o due genitori gay non corre alcun rischio specifico. Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori».

    [13] Oltre a quelli citati nel testo, fra i paesi non ha maggioranza cattolica hanno rimosso il divieto: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Olanda, Lussemburgo, Islanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Sud Africa.

    [14] Verfassungsgericht Oesterreich, 4/12/2017, reperibile in Articolo29.it.

    [15] Corte di cassazione, 4184/2012, in Foro it. 2012, I, 2727 con nota Romboli, e in Fam. dir. 2012, 7, 665 con nota Gattuso.

    [16] L’art. 1, comma 36 fornisce infatti una definizione di famiglia di fatto che abbraccia le coppie etero e omosessuali: «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».

    [17] L’analisi dei lavori preparatori rileva come la norma fosse stata concepita proprio contro le ingerenze già patite dalla libertà matrimoniale durante il fascismo, quando «il legislatore approfittando del silenzio dello Statuto Albertino in ordine alla famiglia … ha fatto divieto per esempio agli ebrei di sposarsi in terra italiana, ha stabilito divieti di nozze con stranieri» (relaz. di maggioranza, Atti dell’Assemblea Costituente p. 3227).

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