GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 17 - Le impugnazioni

    Scheda n. 17 - Le impugnazioni

                                             DISCIPLINA GENERALE DELLE IMPUGLIAZIONI: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

    Si modifica la disciplina generale delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell’impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell’atto d’impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria.

    Le modifiche proposte in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze e dei casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Viene pertanto esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nonché delle sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

    In proposito si richiama l’art. 88-ter. introdotto dall’art. 5-septies D.L.162/2022 convertito nella L. 199/2022 ove ha emanato la disposizione transitoria con la quale si stabilisce che la nuova disciplina si applica alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo il 30 dicembre 2022.

    La disposizione transitoria introdotta dall’art. 94 comma 2, modificato dall’art. 5 duodecies D.L. n. 162/2022, conv. nella L. n. 199/2022, prevede che per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuino ad applicarsi le disposizioni emergenziali di cui all’art. 23 comma 8 primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e comma 9, nonché all’art. 23 bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del D.L. n. 137/2020, conv. nella L. n. 176/ 2020, precisando, inoltre, che se avverso il medesimo provvedimento risultano proposte ulteriori impugnazioni in data successiva al 30 giugno 2023 si dovrà fare riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo quanto ad applicabilità della normativa.

    Un’ulteriore disposizione transitoria, introdotta in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi dall’art. 95 comma 1 D.L.vo n. 150/2022, stabilisce che le norme previste dal Capo III della L. n. 689/1981, qualora più favorevoli, si applicano ai processi penali pendenti in primo grado e anche in grado di appello alla data del 30.12.2022

    EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 344-BIS C.P.P.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 573 c.p.p. - Impugnazione per i soli interessi civili

    1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

    1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 578 c.p.p. - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

    1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che con- cernono gli interessi civili.

    1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle

    restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

    1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 578-ter. Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

    1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

    2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell’articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Le nuove disposizioni disciplinano i rapporti dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con l’azione civile esercitata nel processo penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata.

    1) condanna alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile

    - il giudice dell’impugnazione rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado (utilizzabili le prove acquisite nel processo penale) (art. 578 co. 1 bis c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 co. 1 ter c.p.p.).

    2) confisca (art. 578-ter)

    - anche se l’azione penale è dichiarata improcedibile, è disposta comunque la confisca obbligatoria;

    - se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (il sequestro cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza non è disposto il sequestro ai sensi dell’articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

    Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili (art. 573 co. 1-bis c.p.p.) il giudice dell’impugnazione se l’impugnazione non è inammissibile rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado. Sono utilizzabili le prove acquisite nel processo penale) (art. 578 co. 1-bis c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 co. 1-ter c.p.p.).

    FORMA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 581 c.p.p. - Forma dell'impugnazione

    1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

    a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

    b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

    c) delle richieste, anche istruttorie;

    d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con

    riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

    1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

    1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 582 c.p.p. - Presentazione dell'impugnazione

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

    2. Abrogato.

    Nuova disciplina

    - l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art. 581 co. 1 c.p.p.);

    - con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1 ter c.p.p.);

    - per l’imputato giudicato in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1 quater c.p.p.);

    - deposito telematico (ai sensi dell’art. 111 bis cpp) obbligatorio per i difensori; le parti private possono presentarlo in forma analogica personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582 c.p.p.); conseguentemente vengono abrogati l’art. 582 comma 2 e l’art. 583 (questo comporta anche la modifica degli artt. 589, 591 e 595).

    - i termini di impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza (art. 585 c.p.p.);

    - sentenze inappellabili:

    - le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593 co. 3 c.p.p.);

    - le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 593 co. 3 c.p.p.);

    - le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena dell'ammenda pecuniaria o con pena alternativa (art. 428 co. 3 quater – udienza preliminare - e 554 quater co 6 c.p.p. - udienza predibattimentale);

    - rinnovazione dell’istruzione dibattimentale limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado (dibattimento o abbreviato con integrazione probatoria – art. 603 comma 3 bis c.p.p.);

    - rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 303 comma 3 ter anche quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater (rimessione in termini per assoluta impossibilità di comparire e mancata effettiva, incolpevole conoscenza del processo). Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 3 (imputato latitante o volontariamente sottrattosi alla conoscenza del processo), la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190-bis (fatti/circostanze diversi o comunque necessario per specifiche esigenze).

    TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

    Si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello: vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all’abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell’appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato.

    Vengono inseriti i nuovi artt. 598 bis e 598 ter, che introducono il nuovo istituto della “decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti”. Si rinvia al testo dei due articoli per la disciplina, molto articolata, dell’udienza.

    UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (ART. 598 BIS)

    La camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rappresenta il rito ordinario. Il comma 1 la introduce come trattazione ordinaria, cioè quella prevista salvo che sia diversamente stabilito e salva l’istanza di partecipazione dell’appellante o dell’imputato o del suo difensore.

    Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

    Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria ed equivale alla lettura.

    Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

    UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO CON PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (ART. 598 BIS)

    È possibile però ottenere la trasformazione del rito dell’udienza prevedendo la presenza delle parti. Questo in due ipotesi: che la partecipazione sia richiesta dalle parti o che sia disposta d’ufficio dalla Corte d'appello.

    - Ai sensi del comma 2, l’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore;

    - Ai sensi del comma 3, la corte può disporre d’ufficio di procedere con la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame.

    - Ai sensi del comma 4, in ogni caso, la partecipazione è prevista quando la Corte ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603, comma 5.

    In tutti questi casi la Corte indica le forme della camera di consiglio o dell’udienza pubblica e dispone le comunicazioni alle parti.

    Ai sensi del nuovo art. 599, se l’udienza si svolge con la partecipazione delle parti le forme sono quelle previste dall’articolo 127, nei casi previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto sentenza pronunciata in abbreviato o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, giudizio di comparazione fra circostanze, applicabilità circostanze generiche, sanzioni sostitutive, sospensione della pena o non menzione.

    Al di fuori di tali casi, si procede con udienza pubblica (art. 602 c.p.p.). È completamente rinnovata la procedura in caso si sia proceduto in assenza dell’imputato (art. 604 commi 5bis, 5 ter, 5quater cui si rinvia).

    CONCORDATO ANCHE CON RINUNCIA AI MOTIVI DI APPELLO (ART. 599-BIS C.P.P.)

    Prima della camera di consiglio della Corte d'appello, le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

    La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.

    Si rinvia all’art. 599-bis, in particolare ai co. 3 e 3-bis inserititi dalla riforma, per la modalità di procedere.

    Si rinvia al nuovo art. 601 c.p.p. per gli atti preliminari al giudizio, con gli opportuni adattamenti a seconda che l’udienza si svolga con o senza la partecipazione delle parti.

    PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE: OBIETTIVI DELLA RIFORMA

    Le modifiche all’art. 611 c.p.p. perseguono gli obiettivi del risparmio di risorse giudiziarie e dell’abbattimento dei tempi del processo, incentivando la celebrazione del giudizio davanti alla Corte di cassazione in camera di consiglio con contraddittorio “cartolare”, in linea con l’analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello.

    La disciplina del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione di competenza territoriale, è costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza (artt. 30-32 c.p.p.), con i necessari adattamenti, propri della disciplina della incompetenza per territorio, in tema di termini per la proposizione della relativa eccezione e di provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza.

    Sempre l’obiettivo dell’abbattimento dei tempi del processo ha portato ad introdurre il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio.

    Con riferimento alla nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 95 comma 1 D.L.vo n. 150/2022, viene stabilito che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un processo pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 30 dicembre 2022, possa presentare al Giudice dell’esecuzione istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste dal capo III della L. n. 689/1981 entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

    RITO CAMERALE “NON PARTECIPATO” IN CASSAZIONE

    La trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (si rinvia all’art. 611 c.p.p.)

    La Corte di cassazione, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, può disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata (art. 611 co. 1 quater e 1 quinquies).

    Ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instaura preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell’udienza (art. 611 co. 2 sexies).

    È prevista dall’art. 623 comma 1 b-bis) una nuova disciplina se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604 comma 5 bis.

    RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 24 BIS C.P.P.)

    Il nuovo istituto è dettagliatamente disciplinato dall’art. 24 bis c.p.p. di nuova introduzione. I termini per la rimessione alla Corte di cassazione sono:

    - prima della conclusione dell’udienza preliminare;

    - o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1 (questioni preliminari);

    - entro il medesimo termine la parte può riproporre l’eccezione e la richiesta di rinvio pregiudiziale proposta (e non accolta) in sede di udienza preliminare.

    Si evidenzia che la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento (art. 24 bis co. 6).

    Il rinvio pregiudiziale può essere disposto anche di ufficio dal giudice.

    Il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.

    La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

    L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

    Il termine previsto dall’articolo 27 c.p.p. decorre dalla comunicazione di cui sopra.

    ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

    L’indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. o) va nel senso di superare l’assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall’altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

    Viene introdotto un TITOLO III-BIS - RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

    Il titolo III bis è composto dal solo articolo 628 BIS, al quale si rinvia per l’articolata procedura, che può essere così sintetizzata.

    Soggetto legittimato: il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza che ha proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione.

    Presupposto: la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

    Oggetto domanda: revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

    La Corte accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente.

    In caso di accoglimento la Corte assume i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna.

    Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

    Alla luce dell’art. 91 comma 1 D.L.vo n. 150/2022, quando, in data anteriore al 30.12.2022, è divenuta esecutiva la decisione della Corte Europea ovvero la stessa ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso, il termine ex art. 628 bis comma 2 c.p.p. decorre dal 31.12.2022.

    Alla luce del comma 2 della stessa disposizione per i reati commessi prima dell’1.01.2020 la prescrizione riprendere il suo corso se la Corte di Cassazione dispone la riapertura del processo.

    RESCISSIONE DEL GIUDICATO (ART. 629-BIS)

    Presupposto: che non vi siano le condizioni per attivare il rimedio per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo – art. 628 bis c.p.p.

    Soggetto legittimato: il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

    Giudice competente: Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 c.p.p. e se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

    Si applicano gli articoli 635 c.p.p. (sospensione esecuzione pena o misura di sicurezza) e 640 c.p.p. (ricorribilità in cassazione) in tema di revisione.


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