GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 12 - Il processo in assenza dell’imputato (artt. 420, 420 bis, 420 ter, 484 e 489 c.p.p.)

    Scheda n. 12 - Il processo in assenza dell’imputato (artt. 420, 420 bis, 420 ter, 484 e 489 c.p.p.)

                  OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’obiettivo della riforma è quello di ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole.

    A tal fine, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l’assenza (art. 420-bis c.p.p.) supera il sistema di presunzioni fino ad oggi previsto.

    Resta in ogni caso fondamentale la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni sulla procedibilità in assenza, dovendosi sottolineare come l’intervento di attuazione della delega 134/2021 si connota per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.

    COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 420 C.P.P.)

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti.

    1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

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    (Omissis)

    Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti.

    1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

    2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis.

    2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

    (Omissis)

    Con il nuovo comma 2-ter dell’art. 420 c.p.p. vengono ridefiniti i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo alle ipotesi tradizionali, i casi dell’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

    In tali situazioni, infatti, non solo è certo che l’imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

             ASSENZA DELL’IMPUTATO (ART. 420-BIS C.P.P.)

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell’imputato.

    1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

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    2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedi- mento o di atti del medesimo.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

    4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

    5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.

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    Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell’imputato.

    1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

    2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

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    3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

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    4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

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    5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

    6. L'ordinanza che dichiara l’assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

    7. Salvo quanto previsto dal comma 5, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e procede ai sensi del comma 4-bis.

    Nel testo dell’art. 420-bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l’imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto e quella in cui l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

    Accanto a queste situazioni, la nuova disciplina aggiunge quelle ipotesi nelle quali, all’infuori dai casi appena menzionati, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente perché accertata in base a un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice.

    In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione sono stati indicati alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l’effettiva conoscenza della pendenza del processo: il giudice dovrà dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica, a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in contrapposizione con il sistema di indici presuntivi finora previsti.

    Sono, poi, menzionati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo. Tale situazione include certamente la latitanza, per la quale si prevede espressamente che si proceda sempre in assenza, trattandosi del caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.

    Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell’art. 420-quater, il giudice dell’udienza preliminare dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell’avviso di fissazione della medesima e del verbale d’udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati.

    Inoltre, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, se, prima della decisione, l’imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti che è onere dell’imputato dimostrare, restituisce l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE (ART. 420-TER C.P.P.)

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.

    1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

    (Omissis)

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    3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

    (Omissis)

    Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.

    1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza all’imputato che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1.

    (Omissis)

    3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.

    (Omissis)

    Gli interventi sull’art. 420-ter sono diretti a uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull’assunto che l’impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l’impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, c.p.p. (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all’imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

    COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 484 C.P.P.)

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti.

    1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

    (Omissis)

    2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies.

    Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti.

    1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

    (Omissis)

    2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dell’articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

    Con la modifica normativa in questione, viene meno la disciplina finora in vigore che prevedeva la verifica dell’assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio.

    Questa scelta muove dall’assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto a un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l’udienza preliminare. E’ rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell’atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall’imputato.

    In ragione di ciò, la verifica dell’assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell’esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare. Qualora, invece, l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.

    RIMEDI PER L’IMPUTATO CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO IN ASSENZA NELL'UDIENZA PRELIMINARE (ART. 489 C.P.P.)

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 489 c.p.p. – Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell’udienza preliminare.

    1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

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    2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

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    Art. 489 c.p.p. - Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell'udienza preliminare.

    1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

    2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

    2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    In relazione alla fase dibattimentale, applicando il predetto sistema dei rimedi, si è previsto, per prima cosa, che se l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis c.p.p., il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall’imputato presente (nel qual caso, però, al medesimo è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l’imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

    Accanto al rimedio per l’ipotesi in cui l’assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i casi in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l’imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, trova applicazione il generale principio del tempus regit actum, dovendosi ritenere che le norme in questione entrino in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell’art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 162/2022).

    È stato, comunque, previsto che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti.

                                                                        

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