GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 11 - La sospensione del procedimento con messa alla prova

    Scheda n. 11 - La sospensione del procedimento con messa alla prova

    OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    Lo scopo della riforma è quello di estendere l'ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

    Il legislatore ha perseguito detto obiettivo, da un lato, consentendo l’accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all’art. 550, comma 2, c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore compatibili con l'istituto, e, dall’altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

    ASPETTI SOSTANZIALI

    L’aspetto di novità si collega non tanto ad un indiscriminato innalzamento del tetto massimo di pena per accedere alla MAP (fino a sei anni), ma all’individuazione di ulteriori e specifici reati, puniti con pena massima non superiore a sei anni, che si prestino particolarmente alla risocializzazione.

    Ed infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa alla riforma (pag. 309), l’estensione viene operata in modo nominativo, e quindi selettivo, attraverso il richiamo ai reati individuati dal legislatore della riforma come passibili di citazione diretta (si veda la nuova formulazione dell’art. 550 c.p.p.). Solo per questi sarà possibile accedere alla messa alla prova.

    ASPETTI PROCESSUALI

    L’aspetto innovativo è collegato alla proposta di MAP formulata dal PM.

    Sono previsti due casi:

    A) Istanza formulata in udienza (art. 464-bis, comma 1 c.p.p.) = l’imputato può chiedere termine (non superiore a venti giorni) per presentare la richiesta di messa alla prova.  

    I termini di presentazione sono invariati per l’udienza preliminare, per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale di condanna.

    Nella citazione diretta il termine decadenziale è fissato alla conclusione dell’udienza predibattimentale.

    Sono previste specifiche modalità di formalizzare la volontà dell’imputato (con dichiarazioni ricevute dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore).

    È inoltre prevista la possibilità di disporre percorsi di giustizia riparativa.

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova.

    1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

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    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

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    3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

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    4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

    a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

    b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

    c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

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    (Omissis)

    Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova.

    1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

    2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il

    decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

    3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

    4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

    a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

    b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

    c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

    (Omissis)

    A) Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter1 c.p.p.) = la proposta è contenuta nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma (il Pubblico Ministero può avvalersi di UEPE per determinare la proposta).

    L’indagato può aderire nel termine di 20 giorni. Se così si determina, gli atti vengono trasmessi al GIP, con la formulazione dell’imputazione, il quale provvede richiedendo l’elaborazione del progetto, sempre che la proposta sia ammissibile, conforme ai requisiti procedurali e non si debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.

    Viene dato avviso alla p.o. a cura del PM.

    Si tratta di una procedura strutturata come cartolare (la p.o. può infatti depositare memorie una volta ricevuto l’avviso) ferma restando la possibilità per il giudice di fissare udienza camerale, se ritenuto opportuno, anche nel caso in cui sia necessario verificare la volontarietà dell’imputato.

    Il giudice provvede con ordinanza, eventualmente in seguito all’udienza.

     ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 464-ter.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari.

    1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

    2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

    4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

    5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

    6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

    7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

     DISCIPLINA TRANSITORIA

    Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 150/2022, le disposizioni degli articoli 1 e 32 del medesimo decreto che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

    Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, c.p.p., l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

    Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, c.p.p.

    Tuttavia, detta specifica disciplina deve essere raccordata con quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, norma che ha introdotto nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 99-bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.

                                                                          

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