GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    ​Scheda n. 10 - Le notificazioni - Titolo V libro II c.p.p. (Artt. 148 ss. c.p.p.)

    Scheda n. 10 - Le notificazioni - Titolo V libro II c.p.p. (Artt. 148 ss. c.p.p.)

    NORME MODIFICATE

    Riscritte in tutto o in parte: artt. 148, 149, 152, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171.

    Abrogate: artt. 150, 151, 158.

    Di nuova introduzione: artt. 153-bis, 157-bis, 157-ter.

    OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’art. 10 del d. lgs. 150/2022 apporta diverse modifiche alla disciplina delle notificazioni con l’obiettivo dichiarato di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche» (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).

    L’art. 148 (Organi e forme delle notificazioni) rappresenta l’architrave della nuova disciplina, in quanto riassume tutte le novità introdotte dal decreto in materia di notificazioni penali.

    Tale disposizione fissa, come regola generale, la notifica degli atti del procedimento penale con modalità telematica, il cui presupposto indefettibile è rappresentato dalla disponibilità da parte del destinatario di un “domicilio digitale”.

    Infatti, il comma primo dell’articolo citato statuisce testualmente:

    1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione.

    Se il destinatario non dispone di tale domicilio, tornano a operare le altre modalità previste dalla legge (notifica a mani, a mezzo posta, etc.), che assumono quindi carattere sussidiario.

    Ciò è previsto dal nuovo comma 4 dell’art. 148, il quale recita:

    4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

    Nelle ulteriori disposizioni il legislatore, come nella vecchia disciplina, mantiene la distinzione fra situazione dell’imputato che abbia dichiarato/eletto domicilio e quella dell’imputato che non abbia mai dichiarato/eletto domicilio.

    Viene, invece, introdotta una disciplina diversificata a seconda che la notifica abbia a oggetto atti introduttivi o atti successivi, specificando che l’elezione di domicilio vale solo per i primi.

    Viene così risolto dal legislatore il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine al soggetto al qual notificare gli atti successivi al primo (rinvii d’udienza, etc.): infatti, sulla corretta interpretazione dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. – che la riforma abroga – erano insorti dubbi applicativi, poiché parte della giurisprudenza aveva ritenuto che l’elezione di domicilio prevalesse sempre, mentre, secondo un diverso orientamento, la notifica degli atti successivi al primo doveva sempre essere fatta al difensore di fiducia, anche nel caso in cui l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio.

    Appare evidente come la nuova disciplina, nella sua pretesa di semplificare il sistema notificatorio attraverso l’introduzione della regola generale della notifica al domicilio digitale, si scontri con il dato (notorio) della scarsa diffusione fra i privati cittadini del sistema di posta elettronica certificata.

    Stando così le cose, la riforma avrà almeno nel prossimo futuro una assai limitata applicazione pratica.

    Di seguito si propone uno schema riassuntivo del regime delle notifiche all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del d. lgs. 150/2022.

    NOTIFICA ALL’IMPUTATO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO

    1. IMPUTATO DETENUTO

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all’imputato detenuto.

    1. Le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

    (Omissis)

    3. Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari, anche successive alla prima, sono eseguite a norma dell’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.

    (Omissis).

    Si specifica, dunque, che la notifica dell’atto introduttivo all’imputato detenuto va fatta sempre a mani nel luogo di detenzione, senza eccezioni, con la precisazione che ciò vale anche per le notifiche successive alla prima.

    La novella sembra recepire l’arresto delle Sezioni Unite secondo cui «Le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156, comma 1, cod. proc. pen., mediante consegna di copia alla persona» (sent. n. 12778/2020).

    2. IMPUTATO NON DETENUTO (CHE NON HA ELETTO DOMICILIO)

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all’imputato non detenuto.

    1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

    (Omissis)

    6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 8.

    (Omissis).

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 157-ter c.p.p. - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto.

    1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1.

    (Omissis).

    La norma introduce la regola generale secondo cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, nei casi in cui l’imputato non abbia domicilio digitale (art. 148, comma 4, c.p.p.) e non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, comma 01, c.p.p. (cioè non sia stato avvertito dalla polizia giudiziaria in sede di identificazione del fatto che le notifiche successive alla prima saranno eseguite al difensore e che egli ha l’onere di comunicare a quest’ultimo un recapito telefonico o e-mail ove possa essere contattato) va eseguita preferibilmente con consegna di copia alla persona.

    Se non è possibile consegnare personalmente l’atto al destinatario, la notifica è eseguita nella casa di abitazione (a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci) o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa (se non è possibile consegnare personalmente la copia al destinatario, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci).

    Tali disposizioni si coordinano con l’art. 157-ter c.p.p., la quale statuisce la prevalenza in ogni caso del domicilio dichiarato/eletto.

    Aspetto controverso: è possibile eseguire la notifica al domicilio digitale nei confronti dell’imputato che non abbia dichiarato o eletto domicilio? No.

    Il legislatore sembra escludere tale possibilità nell’art. 157-ter, comma 1, c.p.p. ove precisa che «in mancanza di domicilio dichiarato o eletto la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’art. 157, con esclusione delle modalità di cui all’art. 148 comma 1» (quest’ultima norma introduce per l’appunto la regola generale della notifica al domicilio digitale).

    3. IMPUTATO NON DETENUTO CHE HA ELETTO DOMICILIO (artt. 161 e 157-ter c.p.p.)

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 161 c.p.p. - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

    01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta

    elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    1.Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato lo invitano, a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di

    fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o

    di imputato, ha la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.

    1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.

    2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

    3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

    4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

    4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

    Il legislatore mantiene la facoltà per l’indagato di dichiarare o eleggere domicilio ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, con la precisazione che il soggetto può indicare a tali fini anche un indirizzo di posta elettronica certificata.

    È prevista inoltre la facoltà di eleggere domicilio presso il difensore d’ufficio, il quale, come nel previgente regime, può non accettare l’elezione: in questo caso egli deve «attestare l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione» (art. 162 comma 4-bis, ultima parte, c.p.p.). 

    Infine, viene fatta salva la regola secondo cui, in caso di rifiuto di indicare un domicilio o di domicilio inidoneo o inesistente la notifica va eseguita mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, c.p.p.).

    4. NOTIFICA D’URGENZA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI (art. 157-ter comma 2 c.p.p.)

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 157-ter c.p.p. – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio.

    (Omissis)

    2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

    (Omissis)

    L’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo sia eseguita dalla polizia giudiziaria in tre ipotesi:

    - quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis;

    - quando sia in corso di applicazione una misura cautelare;

    in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

    NOTIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA (art. 157-bis c.p.p.)

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 157-bis c.p.p. - Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima.

    1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

    2. Se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell’atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 157 c.p.p. – Prima notificazione all’imputato non detenuto.

    (Omissis)

    8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

    (Omissis)

    La regola generale è che tutte le notifiche successive alla prima all’imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia o d’ufficio: infatti si precisa all’art. 164 c.p.p. che la dichiarazione o l’elezione di domicilio valgono solo per la notifica dell’atto introduttivo.

    La nuova disciplina può essere così schematizzata:

    - se si tratta di difensore di fiducia le notifiche degli atti successivi al primo sono sempre eseguite mediante consegna di copia a quest’ultimo;

    - se si tratta di difensore d’ufficio e l’atto introduttivo non è stato ricevuto dall’imputato personalmente (o da persona convivente o dal portiere) e inoltre l’imputato non ha ricevuto gli avvertimenti ex art. 161 comma 01 c.p.p., le notifiche successive alla prima non possono essere eseguite con consegna di copia al difensore ma andranno effettuate ai sensi dell’art. 157 c.p.p.

    - se l’imputato è detenuto, le notifiche successive alla prima andranno sempre effettuate con consegna nel luogo di detenzione. 

    Tale disciplina si coordina con le nuove norme in materia di avvertimenti di cui all’art. 161, comma 01, c.p.p. e all’art. 157, comma 8-ter, c.p.p. i quali prevedono espressamente che la polizia giudiziaria in sede di prima identificazione o l’autorità giudiziaria (nel caso in cui l’identificazione non abbia avuto luogo) avvertono il destinatario che le notifiche successive alla prima saranno effettuate mediante consegna di copia al difensore di fiducia o di ufficio e dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo e-mail ove il difensore possa contattarlo.

    Aspetto critico: in sede applicativa potrebbe porsi il problema della disciplina da applicare al verbale contenente la modifica del capo di imputazione o una nuova contestazione, poiché si tratta senza dubbio di una notifica successiva all’atto introduttivo, ma l’art. 520 c.p.p. continua a prevedere che il verbale sia notificato all’imputato assente (rectius «non presente in aula» secondo la nuova dicitura dell’art. 520 c.p.p.). 

    LA COMUNICAZIONE DI CORTESIA

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 63-bis c.p.p. - Comunicazione di cortesia.

    1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l’esito.

    L’art. 63-bis c.p.p. introduce la “Comunicazione di cortesia” prevedendo che la cancelleria o la segreteria, in tutti i casi in la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato (fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario) attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice.

    DOMICILIO DEL QUERELANTE E NOTIFICAZIONI AL QUERELANTE (ART. 153-BIS C.P.P.)

    ARTICOLO INTRODOTTO

    Art. 153-bis c.p.p. - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

    1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

    3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

    4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

    5. Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

    La norma introduce l’obbligo per il querelante, in sede di querela, di dichiarare o eleggere domicilio, specificando che a tal fine può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    Se non lo fa in sede di presentazione della querela, ha comunque la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio in un secondo momento con deposito telematico (modalità previste dall’articolo 111-bis), con dichiarazione orale presso segreteria o cancelleria ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

    Ha poi l’obbligo di comunicare il nuovo domicilio dichiarato o eletto in caso di mutamento dello stesso.

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 87 d.lgs. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto.

    (Omissis)

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 99-bis d.lgs. 150/2022 - Entrata in vigore (introdotto dal d.l. 162/2022)

    1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.

    Da una prima lettura della disciplina transitoria in materia di notificazioni sembra potersi affermare che la stessa entrerà in vigore in modo progressivo.

    Infatti, l’art. 99-bis statuisce che la riforma entrerà in vigore in data 30 dicembre 2022, cosicché anche le norme sulle notifiche saranno applicabili a partire da tale data.

    Viene fatta salva però dall’art. 87 la disciplina concernente «la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale», che per espressa previsione normativa entrerà in vigore dopo l’adozione di un decreto del Ministro della Giustizia contenente le regole tecniche volte a assicurare la certezza del compimento dell’atto: tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2023.

    In generale, trattandosi di norme di carattere processuale, vale il principio tempus regit actum, con la conseguenza che la nuova disciplina sarà applicabile solo alle notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore della riforma.


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