GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 9 - ​Disciplina del dibattimento (art. 477 e ss. c.p.p.)

    Scheda n. 9 - Disciplina del dibattimento (art. 477 e ss. c.p.p.)

                                                                          OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    La riforma innova fortemente la disciplina del dibattimento, da un lato eliminando norme rivelatesi inapplicabili o inefficienti, dall’altro adattando il dibattimento alle altre numerose modifiche del codice di procedura. Le nuove norme riguardano il calendario delle udienze, la verbalizzazione, la disciplina quando è assente l’udienza preliminare, la richiesta e assunzione dei mezzi di prova, le nuove contestazioni.

    CALENDARIO DELLE UDIENZE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 477 c.p.p. - Durata e organizzazione del dibattimento.

    1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.

    (Omissis)

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 145 disp. att. c.p.p. - Comparizioni dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.

    (Omissis)

    2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna parte deve comparire.

    L’art. 477 c.p.p. prevedeva che il dibattimento si svolgesse in una sola udienza, con eventuale rinvio al giorno seguente; l’art. 145 disp. att. c.p.p. stabiliva che in caso di prosecuzione, il presidente aveva facoltà di stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

    Nella nuova disciplina viene modificato l’art. 477, dedicandolo alla “organizzazione del processo”, superando la anacronistica e mai applicata disciplina previgente: dopo l’ammissione delle prove, si stabilisce il calendario (ma si richiede la celerità e la concentrazione) indicando per ogni udienza l’attività prevista; in particolare stabilendo il giorno in cui ogni persona deve comparire.

    Si osserva che la norma non tiene conto dei carichi e delle imprevedibili vicende del processo (basta una malattia o uno sciopero…) per cui nei processi complessi la calendarizzazione rimarrà lettera morta, al di là delle esortazioni di facciata.

    REDAZIONE DEL VERBALE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 483 c.p.p. - Sottoscrizione e trascrizione del verbale.

    (Omissis)

    1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità previste dall’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

    (Omissis)

    L’art. 483 c.p.p. prevedeva che il verbale di udienza sia redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale, poi presentato al Presidente per il visto. Nella nuova disciplina il verbale cartaceo è sostituito da quello telematico.

    Disciplina transitoria: le norme si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023 (art. 87 del D.L.vo n. 150/2022).

    COSTITUZIONE DELLE PARTI

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti.

    (Omissis)

    2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dell’articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420- quater, 420-quinquies e 420-sexies.

    (Omissis)

    L’art. 484 c.p.p. dispone l’applicazione nel dibattimento delle norme in materia di assenza, impedimento, non reperimento, ricerche dell’imputato e sospensione del processo. Nella nuova disciplina si distingue a seconda che il procedimento sia passato attraverso l’udienza preliminare o no. Se vi è stata, il processo prosegue con la posizione processuale dichiarata nell’udienza preliminare e si applica solo l’art. 420-ter che riguarda i casi in cui ad una udienza vi sia l’impedimento a comparire dell’imputato o del difensore. È invece razionalizzata – richiamando la disciplina prevista per l’udienza preliminare - la disciplina dell’instaurazione del rapporto processuale nei casi in cui manca l’udienza preliminare.

    IMPUTATO CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO IN ASSENZA NELL’UDIENZA PRELIMINARE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 489 c.p.p. - Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.

    1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche

    d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

    2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

    2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    Le nuove norme riformano radicalmente la disciplina e sostituiscono quasi integralmente la preesistente prevedendo i “Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare”; è razionalizzata la disciplina dell’instaurazione del rapporto processuale.

    Nuova disciplina:

    - L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni spontanee previste dall'articolo 494.

    - Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis (che rinnova profondamente la disciplina dell’assenza dell’imputato) il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

    - Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dai primi tre commi del nuovo articolo 420-bis (rinuncia espressa a comparire, scelta volontaria di non comparire, latitanza) è rimesso nel termine per formulare le richieste di abbreviato e patteggiamento.

    - La nullità è sanata se non è eccepita dall’imputato presente; ma egli ha la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto.

    - In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

    - Fuori dei casi di nullità, rimangono validi gli atti compiuti regolarmente; l’imputato è rimesso in termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto solo se: a) prova di essersi trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento; o b) fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo nei casi in cui si è proceduto per assenza volontaria e latitanza.

    PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE PROVE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 493 c.p.p. - Richieste di prova.

    1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.

    (Omissis)

    Nuova disciplina: l’ammissibilità può essere illustrata esclusivamente per le prove non disciplinate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti. La modifica enfatizza l’introduzione di «un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti» al duplice fine di “evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento e, quindi, appesantire l’istruttoria o impedire una effettiva programmazione del lavoro”; e evitare che tale momento si trasformi in un modo surrettizio in un’occasione per veicolare al giudice elementi conoscitivi di valutazione.

    Considerata la prassi consolidata, appare la superfluità delle norme.

    MUTAMENTO DEL GIUDICE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.

    (Omissis)

    4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

    (Omissis)

    La sentenza delle Sezioni unite n. 41736/19, Bajrami, aveva stabilito che «l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto” ma doveva in quest'ultimo caso indicare “specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa».

    Con la nuova disciplina, dopo il mutamento del giudice, si deve ripartire dall’apertura del dibattimento (vige ancora l’art. 525 cod. proc. pen.); la parte può richiedere la rinnovazione delle prove assunte dal giudice precedente. Il nuovo giudice: a) può rigettare la richiesta se il precedente esame è stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva (modalità che già è disponibile nella maggioranza dei tribunali, ma solo nelle principali aule); b) in mancanza della documentazione sopra richiamata, deve disporre l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel contraddittorio con la persona imputata; c) può disporre in ogni caso la rinnovazione dell’esame quando la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Non è chiaro se le parti possono richiedere nuove prove ex art. 493, come prevedeva la sentenza Bajrami, ma l’interpretazione sistematica è in senso affermativo; non è chiaro quali siano le specifiche esigenze (del giudice o delle parti) che motivano la rinnovazione anche della prova documentata.

    Disciplina transitoria: non è previsto un regime intertemporale per la regola della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice (salvo videoregistrazione); di conseguenza sembrerebbe applicabile il principio tempus regit actum, con applicazione della disciplina ai processi in corso (con i limiti disegnati dalla sentenza Bajrami).Tuttavia, la legge prevede che la ripresa audiovisiva (art. 30 comma 1 lett. B) diventa obbligatoria solo decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto (art. 94): quindi l’interpretazione razionale è quella, in mancanza della ripresa audiovisiva, di riconoscere il diritto della parte alla rinnovazione delle prove assunte solo dal momento – 30.12.2023 – in cui sorge l’obbligo di videoregistrazione.

    ASSUNZIONE DELLE PROVE

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 496 c.p.p. – Ordine e modalità dell'assunzione delle prove.

    (Omissis)

    2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.

    L’art. 496 disciplina l’ordine nell'assunzione delle prove, che la riforma lascia intatta. Viene aggiunta una norma - comma 2-bis - che riguarda le modalità di assunzione. La nuova modalità rientra fra i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza può avvenire a distanza (Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega). Il nuovo art. 133-ter c.p.p. regola le modalità e garanzie della partecipazione a distanza.

    ESAME DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 501 c.p.p. - Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

    (Omissis)

    1.bis Almeno sette giorni prima dell’udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell’articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l’eventuale relazione scritta del consulente.

    1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l’esame di un consulente tecnico deposita l’eventuale relazione almeno sette giorni prima l’udienza fissata per quell’esame.

    2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisite anche di ufficio.

    Nuova disciplina: si introduce il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche (per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato), nel termine di sette giorni prima dell’udienza. Non vi è però alcuna sanzione per il tardivo od omesso deposito della relazione tecnica. La facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con la connessa possibilità di acquisirli), si estende alle relazioni depositate ai sensi dei nuovi commi 1-bis e 1-ter.

    REDAZIONE DEL VERBALE DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 510 c.p.p. - Verbale di assunzione dei mezzi di prova.

    (Omissis)

    2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva.

    (Omissis)

    3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

    Nella nuova disciplina, l’art. 510 del codice diviene norma centrale del sistema di redazione del verbale, nel cui ambito si è prevista, in attuazione della delega, la necessità della registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione). Questa la disciplina:

    - comma 2 (invariato): l’ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell’esame, riproducendo integralmente in forma diretta le domande e le risposte delle persone esaminate;

    - comma 2-bis (nuovo): gli esami sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione odi personale tecnico;

    - comma 3-bis (nuovo): la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.

    È fatto salvo il limite della contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    DIRITTI DELLE PARTI IN CASO DI NUOVE CONTESTAZIONI

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 519 c.p.p. - Diritti delle parti.

    1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.

    2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento

    con messa alla prova.

    (Omissis)

    Per generalizzare il diritto dell’imputato ad accedere ai riti premiali, si prevede che, in caso di nuove contestazioni, l’imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; e che tale facoltà possa essere esercitata nell’udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. Sono perciò previsti due interventi:

    - quello “informativo” all’art. 519, comma 1, norma che enuncia gli avvisi che il giudice dà all’imputato in caso di modifica dell’accusa;

    - quello “attributivo” del potere all’art. 519, comma 2, norma che contiene i poteri che competono alla parte in caso di nuova contestazione (ottenere il termine a difesa, chiedere nuove prove, chiedere i procedimenti speciali).

    ARTICOLO RIFORMATO

    Art. 520 c.p.p. - Nuove contestazioni all'imputato assente non presente.

    1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato non presente fisicamente in udienza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, con l’avvertimento che entro l’udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.

    2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

    La modifica all’art. 520, comma 2, per il caso di nuove contestazioni all’imputato non presente, è conseguente alla modifica all’art. 519. La nuova garanzia si riferisce a tutte le situazioni in cui l'imputato non sia presente in udienza fisicamente o mediante collegamento a distanza, compresi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, l'imputato debba considerarsi presente, nonché i casi in cui quest'ultimo sia evaso durante il dibattimento o sia comparso ad una precedente udienza dibattimentale (vedi modifiche apportate all’art. 420 c.p.p.).

    DISCIPLINA TRANSITORIA

    Quanto al momento di effettiva applicazione di questa parte della riforma, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del tempus regit actum l’entrata in vigore è alla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell’art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 162/2022).

    Solo in relazione al nuovo art. 510 c.p.p. si dispone, con la norma transitoria di cui all’art. 94 del decreto, che la disposizione avrà applicazione a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso. In relazione all’art. 483 c.p.p., le norme si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti da adottarsi entro il 2023 (art. 87 del D.L.vo n. 150/2022).


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