GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    ​Scheda n. 5 - Udienza preliminare (artt. 416 ss. c.p.p.)

    Scheda n. 5 - Udienza preliminare (artt. 416 ss. c.p.p.)

                                                                              OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    La finalità della riforma, in tema di udienza preliminare, risulta quella di concentrare nella fase predibattimentale una serie di controlli in ordine, in particolare, alla esatta individuazione della competenza territoriale nonché della corretta e precisa enunciazione del fatto oggetto di contestazione, in modo così da evitare successive indebite regressioni procedimentali nel corso del giudizio e contenere così i tempi di definizione dei procedimenti; coerente con tale esigenza risultano poi le novità in tema di (nuovi) casi in cui l’imputato deve essere considerato presente e quelle che garantiscono maggior facilità per la costituzione di parte civile.

    Così come, peraltro, anche la nuova regola di giudizio delineata dall’art. 425 c.p.p. risulta rispondere alla necessità che la celebrazione del dibattimento sia limitata ai casi in cui la previsione di condanna sia ragionevole.

                                                                      APERTURA DELL’UDIENZA PRELIMINARE

    La prima innovazione relativa alla disciplina dell’udienza preliminare è contenuta all’art. 416 c.p.p. (“Presentazione della richiesta del pubblico ministero”), ove è stato abrogato il comma 2-bis, già introdotto dalla l. n. 102/2006, che prevedeva che, in caso di procedimento per reati di cui all’art. 589, comma II c.p. (omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e all’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale), la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero doveva essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla chiusura delle indagini.

    All’art. 419 c.p.p. (“Atti introduttivi”), poi, con riguardo all’avviso di fissazione del giorno, ora e luogo dell’udienza preliminare, viene implementato il novero degli avvisi da dare all’imputato in ordine alla possibilità di celebrazione del processo in sua assenza, mediante l’indicazione – oltre che dei già previsti artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies c.p.p. – anche dell’art. 420-sexies c.p.p., che ha introdotto, nella rinnovata formulazione della disciplina dell’assenza, la revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. Si prevede anche l’informazione all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

                                                                             COSTITUZIONE DELLE PARTI

    TESTO RIFORMATO

    Art. 420 c.p.p. - Costituzione delle parti.

    (Omissis)

    2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis.

    2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

    (Omissis)

    All’art. 420 c.p.p. (“Costituzione delle parti”) vengono introdotti due nuovi commi, il 2-bis e il 2-ter.

    Il comma 2-bis prevede che si procede alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di assenza dell’imputato “in caso di regolarità delle notificazioni”, quando l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’art. 420-ter (“Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”); viene quindi ribadita con maggior forza la sequenza procedimentale per cui solo a seguito della positiva verifica della regolarità della notifica è possibile poi passare alla valutazione relativa alla procedibilità in assenza.

    Il comma 2-ter ridefinisce invece i casi in cui l’imputato deve considerarsi presente, aggiungendo a quelli tradizionali e già previsti all’art. 420-bis, 3° comma c.p.p. dell’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive (ma, per entrambi i casi “Salvo che la legge disponga diversamente”), i casi in cui “l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.

    Vanno poi segnalate due novità che, ancorché estranee al Titolo IX del Libro V del codice di rito, ove trova sede la disciplina dell’udienza preliminare, sono destinate a produrre effetti anche in relazione ad essa.

                                                                         COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    La prima attiene al “Termine per la costituzione di parte civile”, art. 79 c.p.p.; fermo restando che “La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare”, si specifica ora che tale termine è individuato “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti”; è in ogni caso confermato, al comma II dell’art. 79 c.p.p., che il (nuovo) termine così precisato è stabilito a pena di decadenza.

    Peraltro, per completezza, va osservato che all’art. 78 (“Formalità della costituzione di parte civile”) è stato introdotto un nuovo comma 1-bis, volto a facilitare la costituzione mediante sostituzione, prevedendo che “Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione”.

                 RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

    La seconda novità rilevante anche per l’udienza preliminare è quella dal nuovo art. 24-bis c.p.p. (“Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio”).

    La norma così introdotta prevede la facoltà del giudice di rimettere, anche d’ufficio, la questione concernente la competenza per territorio, alla Corte di Cassazione; in tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla Corte di Cassazione insieme agli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori; la novellata disciplina risulta quindi costruita sul modello della proposizione e della risoluzione dei conflitti di giurisdizione e competenza, pur con alcuni specifici adattamenti; in particolare, nel caso di risoluzione di conflitto di competenza, la Corte di Cassazione, se dichiara l’incompetenza del giudice procedente, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello competente – se diverso – nonché ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici e alle parti private.

    Il termine entro il quale il giudice può disporre il rinvio è individuato dall’art. 24-bis c.p.p. in “prima della conclusione dell’udienza preliminare”; viene inoltre previsto al comma 6° dell’art. 24-bis c.p.p. che la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la remissione della decisione alla Corte di Cassazione, decade dalla possibilità di riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

                                                                            MODIFICA DELL’IMPUTAZIONE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 421 c.p.p. – Discussione.

    1.Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lett. b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato presente. Quando l’imputato non è fisicamente presente, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

    2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta diparte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'or- dine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

    (Omissis)

    Tornando alle novità previste nel Titolo IX, due innovazioni di significato attengono al controllo, in sede di udienza preliminare, in ordine alla contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, da un lato sotto sotto il profilo della specificità e, dall’altro, in ordine alla sua corrispondenza alle risultanze degli atti di indagine, con previsione di specifici ed immediati rimedi.

    Quanto al primo profilo, all’art. 421 c.p.p. (“Discussione”) commi 1 e 1-bis, è previsto che, conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prima di procedere alla discussione, il giudice, se rileva che la richiesta di rinvio a giudizio non presenta una “enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” (art. 417, comma 1, lett. b c.p.p.), sentite le parti, deve invitare il pubblico ministero a riformulare l’imputazione.

    Qualora il pubblico ministero provveda alla riformulazione, l’imputazione modificata va inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se è presente in aula, anche mediante collegamento a distanza; se invece l’imputato non è presente, il giudice sospende il processo e rinvia a nuova udienza, disponendo la notifica del verbale contenente la nuova imputazione entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (art. 421, comma 1-bis c.p.p.).

    Qualora, invece, il pubblico ministero non provveda alla riformulazione a seguito dell’invito, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 421, comma 1 c.p.p.).

    TESTO RIFORMATO

    Art. 423 c.p.p. – Modificazione dell’imputazione.

    1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero

    emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.

    1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    1-ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1-bis.

    (Omissis)

    Quanto al secondo profilo, l’art. 423 c.p.p. (“Modifica dell’imputazione”), fermo il già previsto potere del pubblico ministero di modificare la contestazione se nel corso dell’udienza preliminare il fatto risulta diverso da come descritto nell’imputazione ovvero se emerge un reato connesso a norma dell’art. 12 comma 1, lett. b) o una circostanza aggravante, viene ora previsto che se emerge che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.

    Qualora il pubblico ministero provveda alla modifica dell’imputazione, si segue la sequenza già indicata prevista dal nuovo comma 1-bis dell’art. 421 c.p.p.

    Qualora invece il pubblico ministero non provveda alla modifica o comunque “se la difformità indicata permane”, anche il tal caso il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    La finalità di queste due innovazioni – si legge nella Relazione Illustrativa allo schema di d.l. recante attuazione della l. n. 134/2021 - è quella di “rispondere all’esigenza della celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso.

    I nuovi poteri attribuiti al giudice dell’udienza preliminare in ordine al controllo sulla corretta descrizione del fatto e sulla sua rispondenza alle risultanze delle indagini preliminari rendono superflua la previsione dell’art. 429, comma 2-bis, che disciplina una situazione non più suscettibile di verificarsi (la norma, infatti, recita: «Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 485»). L’abrogazione in parola consentirà, oltre tutto, di concentrare la celebrazione del rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare innanzi al GUP, poiché l’imputazione dovrà essere in ogni caso modificata in udienza preliminare dal pubblico ministero e non potrà essere disposta autonomamente dal giudice in sede di decreto di rinvio a giudizio”.

                                                                           SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA

    Ulteriore innovazione è relativa all’art. 422 c.p.p. (“Attività di integrazione probatoria del giudice”), prevedendosi ora che nel caso in cui il giudice abbia disposto l’assunzione di una prova di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, è possibile disporre che l’esame si svolga a distanza se vi è una particolare disposizione di legge che lo prevede o se comunque le parti vi consentono.

                                                                     SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

    Rinnovata è anche la regola di giudizio per l’udienza preliminare, art. 425 c.p.p. (“Sentenza di non luogo a procedere”).

    Fermo restando che il giudice pronuncia la predetta sentenza negli ordinari casi di cui al I comma, al comma III la previgente formulazione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio” è sostituita con quella secondo cui il giudice pronuncia tale sentenza anche quando essi “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

    Con tale formula, quindi, la regola di giudizio si allinea con quella prevista ora in tema di archiviazione ai sensi del novellato art. 408 c.p.p. che dispone che il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca”.

    Quanto all’ “Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere” (art. 428 c.p.p.), viene riscritto il comma 3-quater prevedendo che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative – non più solo a “contravvenzioni” punite con l’ammenda o con pena alternativa – ma a “reati” puniti con la sola “pena pecuniaria o con pena alternativa”.

                                                                        DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

    Quanto al “Decreto che dispone il giudizio” (art. 429 c.p.p.), è ora previsto che esso deve contenere anche, alla nuova lett. d-bis), l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; inoltre viene riscritta la lett. f), prevedendo che il decreto contiene “l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento”.

    Sempre all’art. 429 c.p.p. viene infine soppresso il comma 4, che prevedeva che “Il decreto è notificato all’imputato contumace nonché all’imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio”.

    Tale soppressione - si legge nella Relazione Illustrativa allo schema di d.l. recante attuazione della l. n. 134/2021 – è conseguenza della nuova disciplina in tema di assenza e, in particolare, dalla delega, “la quale al punto d) prevede che il giudice verifica la rinuncia a comparire dell’imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza “all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio”. Di conseguenza – continua la Relazione Illustrativa - quel che accade attualmente, per cui vi è una verifica dell’assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio deve essere escluso.

    Questa scelta, d’altro canto, muove dall’assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l’udienza preliminare. E’ rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell’atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall’imputato.

    In ragione di ciò, la verifica dell’assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell’esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare. Nel qual caso soltanto trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies”.

                                                                                NORME TRANSITORIE

    Quanto al momento di entrata in vigore e applicazione di queste nuove norme in tema di udienza preliminare, in forza di quanto previsto dall’art. 6 d.l. n. 162/2022, che ha introdotto nel decreto legislativo n. 150/2022, l’art. 99-bis, essa è prevista per il 30 dicembre 2022.

                                                                          

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