GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    La nuova proroga delle disposizioni emergenziali per i processi civili (d.l. 14 gennaio 2021, n.2). Una scheda di Franco Caroleo

    La nuova proroga delle disposizioni emergenziali per i processi civili (d.l. 14 gennaio 2021, n.2). Una scheda di Franco Caroleo

    Per il processo dell’emergenza, la stagione delle proroghe (a differenza di quella dell’amore cantata da Battiato) non conosce tregua. Lo scorso 14 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 2/2021 che, nel prorogare lo stato di emergenza epidemiologica, interviene indirettamente anche sul comparto giustizia.

    La breve scheda che segue analizza le disposizioni del nuovo d.l. che riguardano il processo civile.

    Titolo

    Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. (21G00002) (GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2021).

    Le norme (indirettamente) riguardanti il processo civile

    - art. 1, co.1.

    La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020

    L’art. 1, co. 1, del d.l. n. 2/2021 recita: “All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30  aprile 2021»”.

    Il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato al 31 gennaio 2021) è dunque prorogato al 30 aprile 2021.

    Detto termine era stato individuato dall’art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020, quale termine ultimo per l’applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all’art. 221 d.l. n. 34/2020 (questo il testo dell’art. 23, co. 1: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”).

    Conseguentemente, dalla proroga del termine fissato dall’art. 1, co. 1, d.l. n. 19/2020 deriva la proroga dell’operatività delle disposizioni emergenziali di cui agli artt. 23 d.l. n. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020.

    Devono quindi ritenersi prorogati al 30 aprile 2021:

     - l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall’art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;

    - la celebrazione a porte chiuse che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall’art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;

    - la trattazione scritta che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall’art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;

    - la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall’art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

    - il giuramento telematico del c.t.u., con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da   depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell’udienza all’uopo fissata), per come previsto dall’art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;

    - la possibilità per gli organi collegiali di assumere le deliberazioni in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, per come previsto dall’art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;

    - la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall’art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;

    - la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di documento informatico la copia esecutiva  delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 475  c.p.c., previa  istanza telematica dell’interessato, per come previsto dall’art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

    Please publish modules in offcanvas position.

    × Progressive Web App | Add to Homescreen

    Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona. Progressive Web App | Share Button E poi Aggiungi alla schermata principale.

    × Installa l'app Web
    Mobile Phone
    Offline: nessuna connessione Internet