GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

     Riflessioni sulla Relazione illustrativa del programma di gestione della Corte di Cassazione per l’anno 2021.  1) Commento al punto 11: “La motivazione dei provvedimenti” di Renato Rordorf

    Giustizia Insieme ha deciso di lanciare una riflessione pubblica sul programma di gestione della Corte di Cassazione per l'anno 2021 predisposto dal Primo Presidente Pietro Curzio, nella consapevolezza che la "vita" dell'organo giurisdizionale di ultima istanza al quale l'art.65 della legge sull'ordinamento giudiziario affida tuttora la funzione di nomofilachia, le modalità con le quali essa Corte opera, i risultati e gli obiettivi preventivati  non siano patrimonio esclusivo di Presidenti, consiglieri, Procuratore generale, Avvocati generali e sostituti procuratori generali, ma appartengano alla comunità dei giuristi teorici e pratici e, più in generale all'intera collettività, alla quale la Corte tende a proporsi come una casa di vetro, pur minata, a volte, anche nelle sua fondamenta, da diversi fattori, non ultimo quello della irragionevole durata del processo.

    Le riflessioni si snoderanno  su binari  che riguardano   gli ambiti civili e quelli penali della Corte, non mancando di esaminare questioni di sistema collegate agli aspetti statistici  ed all'essere e svolgere la funzione di consigliere di Corte  nel tempo presente. 

    Inizia questo viaggio il Primo presidente aggiunto emerito della Cassazione  Renato Rordorf sul tema, centrale, della motivazione dei provvedimenti.

    Riflessioni sulla Relazione illustrativa del programma di gestione della Corte di Cassazione per l’anno 2021. 

    1) Commento al punto 11: “La motivazione dei provvedimenti” 

    di Renato Rordorf


    1. La relazione con la quale il Primo presidente Pietro Curzio ha illustrato il programma di gestione della Corte di cassazione per l’anno 2021 (in prosieguo: la Relazione) dedica un corposo paragrafo, l’undicesimo, alla motivazione dei provvedimenti. Vale la pena, data l’importanza del tema, di trarne spunto per alcune brevi riflessioni.

    Nel documento vengono posti in evidenza tre aspetti fondamentali, strettamente correlati: il primo attiene alla rilevanza costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, il secondo alla loro funzione, il terzo ai caratteri che dovrebbero contraddistinguerli. Proverò ad accennare brevemente a ciascuno di essi.

    2. È superfluo ricordare che l’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali costituisce una delle più importanti conquiste della civiltà giuridica. L’art. 111 della Costituzione, che inaugura la sezione dedicata alle norme sulla giurisdizione, significativamente enunciava quell’obbligo sin dal primo comma, quasi a volerne evidenziare l’importanza prioritaria. Dopo la riforma costituzionale del 1999 l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è slittato al settimo comma, ma non per questo ha perso di rilievo.

    D’altronde, come la Relazione non manca di sottolineare, la motivazione dei provvedimenti del giudice mette in gioco anche altri profili di rilevanza costituzionale: serve a dar conto all’opinione pubblica del modo di esercizio del potere giudiziario e va posta perciò in relazione con l’art. 101 della Costituzione in quanto fonda “la legittimazione tecnico-professionale dei magistrati”. V’è in effetti uno stretto legame tra il dovere dei giudici di motivare i propri provvedimenti, lo statuto di indipendenza di cui essi godono e la responsabilità che loro incombe; ed opportunamente viene anche richiamata, a tal proposito, la Raccomandazione n. 12 adottata il 17 novembre 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, la quale non casualmente, nel trattare il tema dell’indipendenza, dell’efficienza e della responsabilità dei giudici, al punto 63 espressamente afferma: “I giudici devono motivare le sentenze in linguaggio che sia chiaro e comprensibile”.

    La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, come recita il primo comma del già citato art. 101 della Costituzione, ma ad amministrarla sono chiamati dei pubblici funzionari – i magistrati – privi di una diretta investitura popolare, perché non eletti dal popolo bensì selezionati unicamente in base alle loro competenze tecnico-professionali. Ciò che, nondimeno, consente di riferire al popolo italiano i provvedimenti emessi da quei giudici è, per un verso, la soggezione  di costoro (soltanto) alla legge, come si affretta a precisare il secondo comma del medesimo art. 101, ma per altro verso anche e proprio l’obbligo di motivazione dei provvedimenti di cui si è appena detto. In società complesse i principi democratici dello Stato di diritto non implicano che ogni decisione debba necessariamente promanare direttamente dal popolo, o dai suoi rappresentanti eletti, ma postula che chi è chiamato ad assumerla lo faccia nel rispetto della legge, forgiata dal Parlamento eletto dal popolo, e che ciò avvenga in modo trasparente e controllabile. Perché ciò accada occorre, appunto, che i provvedimenti giurisdizionali siano dotati di una motivazione che dia conto del rispetto da parte del giudice della stessa Costituzione e delle leggi emanate dal Parlamento. Non sarebbe altrimenti possibile il controllo dell’opinione pubblica sul modo in cui la giurisdizione è esercitata, né sarebbe offerto al medesimo Parlamento lo stimolo ad eventualmente modificare i testi normativi la cui applicazione giurisprudenziale fosse ritenuta non rispondente agli indirizzi del corpo elettorale. D’altronde qualsiasi forma di esercizio di un potere, ed in primo luogo quello giurisdizionale, nelle moderne democrazie deve sempre essere motivato.            

    3. V’è un evidente legame logico tra quanto appena osservato ed il secondo profilo sul quale la Relazione opportunamente si sofferma: quello concernente la funzione della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

    Si tratta, in realtà, di una funzione duplice, tanto endoprocessuale quanto extraprocessuale. Sono due facce, entrambe in qualche misura quasi sempre almeno potenzialmente presenti in ogni provvedimento giurisprudenziale, che possono combinarsi diversamente ed avere un diverso peso specifico a seconda dei casi. La funzione endoprocessuale consiste nel dare conto alle parti (ed ai loro difensori) delle ragioni per le quali è stato dato loro torto o ragione. E’ questa un’esigenza ineliminabile, quale che sia il regime di impugnazione del provvedimento, ed anche se esso non sia impugnabile. L’esercizio della giurisdizione, infatti, non consiste solo nel decidere autoritativamente una controversia o nell’esplicare d’imperio il potere punitivo dello Stato, ma dovrebbe anche poter favorire il ripristino del tessuto sociale lacerato dalla contesa soggettiva o dal compimento del reato; e perché ciò possa accadere (o almeno si possa sperare che accada) è sempre indispensabile che la decisione poggi su criteri ragionevoli e che i destinatari siano posti in condizione di intenderne il fondametno. Quando però il provvedimento sia impugnabile, la motivazione è ovviamente essenziale anche e soprattutto per consentire alle medesime parti, se del caso, una ragionata impugnazione, e serve al giudice del grado successivo per valutare appieno l’ammissibilità di tale impugnazione e la sua eventuale fondatezza. Può ben dirsi, quindi, che la funzione endoprocessuale della motivazione è immanente a qualsiasi provvedimento giurisdizionale, in quanto destinato ad incidere sulla situazione giuridica delle parti, fatta solo eccezione per i limitati casi in cui la Cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell’esclusivo interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c.

    Ma si è già prima ricordato che la motivazione è essenziale anche per consentire il controllo della pubblica opinione sull’esercizio della giurisdizione, ed in ciò risiede la sua funzione extraprocessuale. La motivazione non si rivolge più solo alle parti del singolo processo, ma si allarga ad una più ampia platea di destinatari, a cominciare dalla comunità dei giuristi, alimentando quel dialogo tra dottrina e giurisprudenza che è il principale motore dell’evoluzione dell’ordinamento. La conoscenza delle ragioni che hanno ispirato una determinata decisione giudiziaria può poi riflettersi sul modo in cui altre analoghe vertenze potranno prevedibilmente essere decise, Una funzione, questa, di certo non meno importante dell’altra, ove si consideri che il nostro sistema giuridico, pur non conferendo ai precedenti un valore propriamente vincolante, tende nondimeno col tempo a riconoscere sempre maggior rilievo agli orientamenti giurisprudenziali consolidati, incoraggiando a discostarsene solo in presenza di ben motivate ragioni. Il che, con ogni evidenza, implica, per un verso, che gli orientamenti della giurisprudenza (a cominciare da quelli della Cassazione) riusciranno ad essere tanto più stabili ed a assicurare quindi tanto maggiore certezza del diritto quanto più solida e persuasiva risulterà la motivazione che li sorregge; e, per altro verso, che il successo di qualsiasi, pur meritoria, spinta a modificare orientamenti ritenuti non più al passo coi tempi e con l’evoluzione dell’ordinamento dipenderà dalla persuasività della motivazione che ne venga posta a base e dalla sua capacità di scalfire e rimpiazzare la motivazione più risalente.

    È quindi di tutta evidenza che la motivazione rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto esercizio della nomofilachia, che compete in via principale (benché non esclusiva) alla Corte di cassazione, perché è proprio con l’uso accorto di tale strumento che risulta possibile declinare la nomofilachia in modo, per così dire, dinamico: ossia contemperare in maniera trasparente e ragionevole l’esigenza di stabilità e di (almeno relativa) prevedibilità della giurisprudenza con quella, non meno importante, di costante adeguamento della medesima giurisprudenza al mutare delle esigenze e delle sensibilità sociali.

    Ma c’è di più. Oltre alla duplice funzione di cui si è detto, in cui la motivazione svolge un ruolo comunicativo verso l’esterno, ne aggiungerei una terza, per così dire interiore. La motivazione serve anzitutto al giudice per verificare la correttezza logica del ragionamento che lo ha condotto ad assumere una determinata decisione e la coerenza di quel ragionamento con i dati normativi di riferimento. La decisione sta in piedi se si riesce a motivarla in modo persuasivo nei suoi vari passaggi, ed è solo nell’esporre quei passaggi che lo stesso estensore acquisisce piena e sicura contezza della loro tenuta logica e giuridica. Accade talvolta che proprio nella fase di scrittura della motivazione ci si accorga che qualcosa nel ragionamento non funziona e che occorre perciò ridiscutere o rivedere, in tutto o in parte, la stessa decisione. Purtroppo l’eccessivo carico di lavoro da cui sono gravati quasi tutti gli uffici giudiziari non lo consente, ma sarebbe davvero un gran bene se, come accade per le pronunce della Corte costituzionale, prima di pubblicare qualsiasi provvedimento collegiale (o almeno le sentenze della Cassazione aventi una particolare valenza nomofilattica) fosse possibile sottoporne la motivazione al riesame dell’intero collegio giudicante.       

    4. Per poter soddisfare appieno le esigenze comunicative di cui prima s’è detto ed esplicare adeguatamente le diverse funzioni alle quali s’è fatto cenno, occorre che la motivazione risponda a due requisiti, ben messi in luce dalla Relazione che si sta qui commentando: chiarezza e sinteticità. L’importanza di questi requisiti è ormai entrata nel comune sentire: da tempo in documenti programmatici ed in ripetute circolari se ne raccomanda il rispetto e li si evoca sovente anche nei commenti di dottrina, quantunque mi pare non che li si rispetti poi con altrettanta fermezza nella pratica dell’agire quotidiano.

    4.1. Che la motivazione di un provvedimento debba esser chiara mi sembra, a dire il vero, un concetto persino lapalissiano. La motivazione – lo si è già visto – deve poter dare conto delle ragioni della decisione ed essere il più possibile persuasiva; deve cioè assolvere ad una funzione comunicativa ed esplicativa. Ma una comunicazione che non sia chiara, e quindi non sia ben comprensibile da parte dei suoi destinatari, tradisce evidentemente il suo scopo; ed una spiegazione che non si lasci intendere in realtà non spiega nulla. Anche tralasciando i casi limite nei quali la motivazione risulti a tal punto incomprensibile o contraddittoria da potersi dire solo apparente, se le ragioni del decidere sono esposte con formule contorte, con inutili arcaismi, con un periodare eccessivamente lungo e pieno di incisi, con espressioni ambigue o di significato oscuro, il rischio del loro fraintendimento è elevato e si impone alle parti (nonché, eventualmente, al giudice dell’impugnazione) uno sforzo supplementare ed un dispendio di energia che non giova alla ragionevole durata del giudizio e spesso neppure al buon esito della causa. La Relazione che qui si sta commentando lo dice bene: “Il giusto processo è, quindi, anche un giudizio ben comprensibile”.

    Discende da ciò anche la necessità di saper dosare l’uso dei termini giuridici e delle locuzioni gergali che sono familiari soltanto al mondo dei giuristi. Se si ha riguardo a quanto appena detto a proposito della funzione extraprocessuale della motivazione, ed in particolare al controllo dell’opinione pubblica che per il suo tramite si deve poter esercitare sull’esercizio della giurisdizione, non si stenterà ad intendere che l’abuso di un linguaggio estremamente specialistico rischia di frustrare quella finalità. Non posso qui affrontare in termini generali il ben più ampio tema, affascinante ma assai complesso, del linguaggio giuridico; mi si consenta però almeno di accennare alla necessità che, nel motivare i propri provvedimenti, il giudice non dimentichi chi ne sono i destinatari e sappia, di conseguenza, modulare diversamente l’uso di espressioni tecnico-giuridiche a seconda che l’argomentazione investa una questione strettamente giuridica (il cui significato saranno necessariamente i difensori a dover poi spiegare alle parti) o che invece riguardi temi di più generale interesse umano, magari tali da suscitare la sensibilità sociale della collettività, per i quali è necessario sforzarsi di evitare un linguaggio iniziatico non comprensibile ai più.

    La chiarezza della motivazione dipende anche, come è ovvio, dalla sua struttura, ossia dal rispetto dell’ordine logico in cui vengono affrontati i diversi nodi problematici che il caso prospetta. E’ un ordine cui si può talvolta derogare, se la soluzione di una questione logicamente successiva, ma di per sé sola risolutiva, consente di decidere la causa più rapidamente (la cosiddetta ragione più liquida), a condizione però di rendere ben chiaro ed esplicito il motivo per il quale si è scelto di tralasciare l’esame, altrimenti prioritario, di questioni pregiudiziali o preliminari, onde non vi sia dubbio sul fatto che tali questioni sono rimaste assorbita e non sono state, invece, neppure implicitamente rigettate.

    È sempre all’esigenza di chiarezza che va ascritto il dovere, nelle sentenze della Corte di cassazione, di enunciare il principio di diritto in base al quale la causa è stata decisa (art. 384 c.p.c.). Non sempre, in passato, si è prestata sufficiente attenzione a questa regola, che invece appare fondamentale per il corretto esercizio della già richiamata funzione nomofilattica della Suprema corte, realizzando quel “delicato equilibrio tra astrattezza e concretezza” che giustamente la Relazione invoca. La puntuale enunciazione del principio di diritto, inoltre, agevola di molto il compito di chi è poi chiamato ad estrarre dalla motivazione una massima, e non occorre aggiungere che, costituendo la massimazione uno strumento importantissimo per la conoscenza diffusa della giurisprudenza, è essenziale che ogni massima risulti il più possibile fedele al nucleo giuridico fondamentale della decisione cui si riferisce.        

    4.2. Mi è già capitato altre volte di rimarcare che chiarezza e sinteticità non sono concetti antitetici, bensì complementari, perché non è affatto vero che per risultare più chiari occorre spendere un maggior numero di parole. Ovviamente, la sinteticità non deve essere spinta sino all’ermetismo e, quindi, può ben dirsi che l’esigenza di chiarezza e comprensibilità della motivazione costituisce il limite oltre il quale la concisione non deve andare. Ma l’eccesso di parole e l’inutile sovrabbondanza delle argomentazioni, lungi dal giovare alla comprensibilità dei concetti, sovente li rende meno immediatamente percepibili, affatica inutilmente il lettore, ne affievolisce l’attenzione e finisce quindi col nuocere anche alla chiarezza.   

    La sinteticità della motivazione è, d’altronde, un importante strumento di economia processuale, non tanto perché lo scrivere meno consente di risparmiare tempo (ciò che non sempre è vero), ma in quanto l’eccesso di argomentazioni inutili inevitabilmente stimola la parte che voglia impugnare la decisione del giudice a formulare cautelativamente, a propria volta, motivi d’impugnazione non indispensabili ed, in un processo a catena, impone poi al giudice del grado successivo di esaminare anche tali motivi, sia pure magari solo per disattenderli o dichiararli inammissibili.

    Non senza aggiungere che, quando si tratti di obiter dicta, ossia di considerazioni estranee alla vera a propria ratio decidendi, contenuti in motivazioni di provvedimenti collegiali quali sono quelli della Corte di cassazione, non è detto che se ne sia discusso approfonditamente in camera di consiglio: sovente la loro formulazione è frutto del pensiero individuale dell’estensore, di cui solo il presidente è reso poi partecipe, col rischio di generare una nomofilachia impropria e non sufficientemente controllata

    Qualsiasi giudice, ma forse il giudice di cassazione più di ogni altro, deve saper porre un argine al pur comprensibile desiderio di allargare il proprio esame a tutti gli aspetti di una questione sottoposta al suo esame, anche quando solo alcuni tra essi risultano davvero rilevanti per la decisione della causa o per provvedere sugli specifici motivi di ricorso. Le cosiddette sentenze-trattato, pur se ispirate da intenti lodevoli, nella maggior parte dei casi non rendono un buon servizio alla giurisprudenza, che ha una funzione diversa dalla dottrina; e se un magistrato è punto dal legittimo desiderio di approfondire un tema giuridico anche al di là di quanto richiede la sentenza che è chiamato a motivare, non gli mancherà quasi mai la possibilità di farlo inviando ad una rivista giuridica il suo contributo di dottrina.                     

    Una certa dose di narcisismo, sostengono gli psicologi ed i sociologi, è ineliminabile in qualsiasi manifestazione umana, ma c’è un narcisismo positivo ed uno nocivo. Il primo si identifica con l’amor sui, spinge a migliorarsi nell’intento di essere stimato nel proprio ambiente sociale e lavorativo; l’altro invece sconfina con la vanità, nasce dal desiderio di primeggiare sugli altri e rischia spesso perciò di pregiudicare il buon esito di attività destinate per loro natura a convergere verso una finalità collettiva. Anche nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, come in ogni altra manifestazione esterna del pensiero, si rispecchia questo dualismo. E’ un bene che l’estensore sia animato dal desiderio di non sfigurare nell’esercizio della sua professione, ed è anche umano che eventualmente egli ambisca a vedersi riconoscere il merito di aver contribuito positivamente allo sviluppo della giurisprudenza; ma è importante che non perda mai il senso del limite, che non si lasci trascinare dal “narcisismo cattivo” e non scambi la motivazione come una vetrina in cui mostrare al mondo la ricchezza della propria scienza giuridica: perché lo scopo dei provvedimenti giurisdizionali non è quello di illustrare il pensiero individuale di chi li redige, bensì di esprimere l’orientamento dei tribunali e delle corti cui sono intestati e di concorrere al formarsi della giurisprudenza nel suo insieme.

    Anche l’auspicato ricorso a formule predefinite (le cosiddette “stringhe motivazionali”), quando si sia in presenza di questioni ricorrenti già ripetutamente affrontate e risolte dalla Corte, più ancora che consentire un significativo risparmio di tempo può forse valere a dar l’idea della motivazione come un prodotto collettivo in cui si manifesta, senza possibilità di equivoci, un orientamento giurisprudenziale condiviso e consolidato.   

    Va detto, però, che quello della sinteticità è pur sempre un concetto relativo. L’ampiezza dell’argomentazione, ovviamente, è proporzionale alla complessità della questione trattata e, se molte sono le questioni da affrontare, inevitabilmente ne risentirà la sua lunghezza. Ma c’è anche la variabile costituita dal tipo di provvedimento, perché alle ordinanze dovrebbe adattarsi una motivazione più sintetica ed agile di quella richiesta per le sentenze. Il codice del rito civile, pur se con qualche oscillazione terminologica, è esplicito in tal senso, laddove stabilisce che l’ordinanza sia “succintamente motivata” (art. 134, comma 1, c.p.c.). Proprio muovendo da tale considerazione il legislatore, nel riformare il procedimento di cassazione col d.l. n. 168 del 2016 (convertito nella legge n. 197 del 2016), ha voluto creare un duplice canale prescrivendo l’uso dell’ordinanza non solo quando si tratti di dichiarare un ricorso inammissibile o quando esso appaia manifestamente fondato o infondato, ma anche in tutti gli altri casi nei quali la Corte non ravvisi una preminente esigenza nomofilattica, riservando la decisione con sentenza, all’esito di discussione in pubblica udienza, solo alle questioni di maggiore rilevanza giuridica (art. 375 c.p.c.). Non posso però tacere l’impressione che questa impostazione normativa, ispirata dall’intento di valorizzare la funzione nomofilattica del giudice di legittimità consentendogli di riservarle maggior tempo e maggiori  risorse, non sia stata ancora pienamente recepita e non sempre trovi riscontro nell’operare quotidiano della Cassazione. Ci si sarebbe potuto aspettare che solo (o quasi solo) le sentenze esibissero delle motivazioni ampie ed articolate, e che le ordinanze invece risultassero sempre più concise e stringate, come conseguenza della trattazione in pubblica udienza solo delle questioni più complesse e della scelta per tutte le altre del più sbrigativo rito camerale non partecipato. Ma è sufficiente sfogliare velocemente le pagine di qualsiasi rivista di giurisprudenza per accorgersi che così non è. La percentuale dei provvedimenti della Cassazione emessi con ordinanza, e nondimeno commentati su tali riviste perché considerati giuridicamente importanti, non è assolutamente inferiore a quella dei provvedimenti emessi con sentenza. Se poi si va a leggere la motivazione delle ordinanze pubblicate, ci si rende immediatamente conto che in moltissimi casi la loro ampiezza argomentativa non è per nulla inferiore a quella che ci si potrebbe attendere se si trattasse della motivazione di una sentenza. Appare quindi legittimo il dubbio che la scelta tra l’una o l’altra tipologia di provvedimento, nella realtà, non rispecchi un criterio uniforme, chiaramente definito e ben riconoscibile; né a tale scelta sembra poi corrispondere davvero una diversa tecnica motivazionale. Ciò verosimilmente dipende anche dalla difficoltà di operare efficacemente una cernita preventiva, in presenza di un numero elevatissimo di ricorsi, e di distinguere con sufficiente puntualità quelli ad alta o bassa valenza nomofilattica già nella fase del cosiddetto “spoglio”, ossia nel corso di quell’esame preliminare che serve appunto ad incanalarne la trattazione di ciascun ricorso nel solco del rito camerale o in quello della pubblica udienza. Se la rilevanza ed il grado di complessità delle questioni si percepiscono appieno solo quando si è giunti al momento di doverle decidere, è ovvio che l’esigenza di motivare adeguatamente una decisione che si rivela più complicata del previsto finisca col prevalere sul canone della maggior concisione cui ci si dovrebbe attenere in base al rito camerale ed alla conseguente tipologia del provvedimento decisorio. La medesima Relazione del Primo Presidente non manca, del resto, di sottolineare, in un diverso paragrafo, proprio l’importanza dello “spoglio” dei ricorsi e la necessità di renderlo più puntuale ed efficace.

    Anche a tal proposito, d’altronde, si avvertono le conseguenze dell’antico e mai risolto problema dell’eccessivo numero di ricorsi che la Corte di cassazione deve fronteggiare e del modo in cui essa può riuscire a coniugare ius litigatoris ed ius constitutionis in difetto di criteri normativamente definiti che pongano limiti più stringenti alla possibilità di accedere al giudizio di legittimità. Ma di ciò non è qui il caso di parlare giacché il discorso condurrebbe davvero troppo lontano.            

    5. Non va infine dimenticato che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale, oltre ad avere un’autonoma valenza nel favorire il consolidarsi o l’evolversi della giurisprudenza, costituisce il momento conclusivo di un dialogo che s’intreccia, nel corso del processo, tra i difensori delle parti ed il giudice; un dialogo destinato poi eventualmente a proseguire anche nel grado successivo se il provvedimento è impugnabile. La motivazione si colloca, quindi, in un contesto comunicativo di tipo dialettico nel quale, come in ogni forma di interlocuzione, è inevitabile che ciascun interlocutore sia almeno in qualche misura influenzato dall’atteggiamento dell’altro. Quanto più un atto difensivo è ben strutturato e chiaramente argomentato tanto maggiori probabilità vi saranno che altrettanto ben strutturata ed argomentata sia la motivazione del corrispondente provvedimento giurisdizionale; ed in tal caso è verosimile che se ne avranno effetti positivi anche sull’eventuale atto d’impugnazione e sui conseguenti provvedimenti di grado successivo.

    È per questa ragione, per la stretta correlazione esistente tra la qualità degli atti difensivi e dei provvedimenti giurisdizionali, che appare del tutto condivisibile lo sforzo che da diverso tempo si va compiendo per sviluppare un costruttivo dialogo tra magistrati ed avvocati anche e proprio in merito alla redazione dei rispettivi atti. Un dialogo certamente più agevole in ambito locale ma che da alcuni anni a questa parte ha preso corpo anche tra i vertici della Corte di cassazione, della Procura generale presso detta corte, del Consiglio nazionale forense e dell’Avvocatura generale dello Stato, conducendo all’elaborazione di appositi protocolli. Ed è perciò ben condivisibile il proposito manifestato nella Relazione del Primo Presidente di incentivare tale dialogo tra i protagonisti del processo.

    Siffatti protocolli, beninteso, vanno considerati alla stregua di strumenti di soft law. L’eventuale mancato rispetto di quanto in essi previsto non dovrebbe mai poter produrre conseguenze processuali; e mi permetto incidentalmente di osservare che è perciò discutibile il riferimento che ad essi talvolta ho visto fare nella motivazione di alcune sentenze della Cassazione quasi ponendoli sol medesimo piano delle norme aventi forza di legge. Ma sono convinto che quei protocolli possono essere assai utili per indurre, al tempo stesso, magistrati ed avvocati a seguire buone prassi ed, in particolare, per agevolare quella fruttuosa dialettica tra atti difensivi e provvedimenti giurisdizionali ben motivati che dovrebbe auspicabilmente favorire lo sbocco fisiologico del processo verso una risposta chiara ed il più possibile persuasiva alla domanda di giustizia che lo ha messo in moto.

    Ciascuna categoria professionale ha il ruolo suo proprio, e ad esso deve attenersi, ma la buona amministrazione della giustizia è un bene comune a tutti.  


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