GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Il costo del personale degli Ordini Professionali non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (Nota a TAR Lazio, sez. II, 2 novembre 2022, n. 14283)

    Il costo del personale degli Ordini Professionali non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (Nota a TAR Lazio, sez. II, 2 novembre 2022, n. 14283)

    Redazione

    È noto che l’art. 60, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che “Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale … Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche  espongono  i  risultati  della  gestione  del  personale,  con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione”.

    La sentenza del TAR Lazio ha annullato la circolare della ragioneria Generale dello Stato che aveva incluso gli Ordini professionali nel novero degli enti pubblici tenuti alla comunicazione dei dati relativi alla consistenza e al costo del personale ai fini del controllo della spesa pubblica. 

    Dopo aver preliminarmente qualificato la circolare come atto avente natura autoritativa e imperativa e tale da avere al tempo stesso natura di atto amministrativo generale e astratto e portata immeditamente lesiva “in quanto comporta un sacrificio diretto e attuale nella sfera giuridica degli Ordini”, il TAR ha ritenuto non sufficiente la natura (pacifica) di ente pubblico non economico degli Ordini professionali per poterli ritenere assoggettati al potere di controllo sulla spesa pubblica secondo le disposizioni contenute nel Titolo V del citato d. lgs. 165/2001.

    Decisivo, nel ragionamento del TAR, non tanto il fatto che gli Ordini si finanzierebbero autonomamente tramite le quote associative (circostanza che rimane estranea alla ratio decidendi), quanto il fatto che l’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013, stabilisce che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali …, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

    Da tale disposizione, secondo il TAR Lazio, deriva la duplice conseguenza che agli Ordini Professionali, benchè enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego e che non può ad essi applicarsi in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.


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