Segretezza delle fonti giornalistiche nel quadro della CEDU.Una nuova pronunzia della Corte di Strasburgo (Jecker c. Svizzera)
di Marina Castellaneta
Con la sentenza depositata il 6 ottobre 2020 nella causa Jecker c. Svizzera (ricorso n. 35449/14), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha fissato un ulteriore tassello per rafforzare la libertà di stampa, questa volta attraverso la protezione della confidenzialità delle fonti. Con la pronuncia in esame, infatti, la Corte ha accolto il ricorso di una giornalista stabilendo che, in via generale, l’articolo 10 della Convenzione europea, che assicura la libertà di espressione[1], compresa, quindi, la libertà di stampa, include la protezione del giornalista in ogni fase della sua attività e con riguardo agli strumenti che servono a garantire l’effettivo esercizio della libertà di stampa, come la tutela della segretezza delle fonti, che svelano notizie al giornalista con garanzia dell’anonimato[2]. Per la Corte, inoltre, gli Stati non possono obbligare un giornalista a rivelare la fonte malgrado ciò potrebbe essere utile all’autorità giudiziaria per individuare l’autore di un reato.
Prima di passare ad esaminare le questioni giuridiche affrontate dalla Corte, è utile ricostruire brevemente la vicenda che ha portato alla pronuncia in esame.
Una giornalista aveva pubblicato un articolo sulla vendita non autorizzata di droghe leggere. Nell’articolo, la cronista aveva fornito notizie esclusive avvalendosi delle informazioni reperite da una fonte che aveva accettato di svelare alcuni retroscena a condizione che la sua identità non fosse svelata. Le autorità inquirenti svizzere, che stavano conducendo un’indagine sulla vendita illecita di droghe leggere, avevano convocato e interrogato la giornalista, ordinandole di fornire il nome dell’informatore. La giornalista si era rifiutata: il Tribunale cantonale di Basilea aveva dato ragione alla cronista ritenendo che l’interesse allo svolgimento dell’inchiesta non doveva prevalere sul diritto alla protezione delle fonti, ma il Tribunale federale svizzero aveva ribaltato il verdetto. Per detto Tribunale, infatti, in base alla legislazione interna, nei casi in cui sussiste un interesse pubblico rilevante come è quello dell’accertamento di un reato, un giornalista non può invocare la segretezza delle fonti (che viene, tra l’altro, classificata come un interesse privato della ricorrente). E’ opportuno ricordare che l’art. 28a del codice penale svizzero, relativo alla protezione delle fonti dei giornalisti, stabilisce che in caso di rifiuto del giornalista di testimoniare sull’identità o sul contenuto delle fonti di informazione, il cronista non può essere punito ad eccezione del caso in cui la testimonianza sia necessaria per prevenire un attentato imminente alla vita o all’integrità fisica di una persona o nel caso in cui detta testimonianza serva per accertare alcuni reati indicati, al par. 2, lett. b) di detta norma. Il diritto di rifiutarsi di testimoniare è indicato anche all’art. 172 c.p.p.
Il ricorso della giornalista a Strasburgo ha permesso alla Corte europea di chiarire fino a che punto si spinge la tutela delle fonti dei giornalisti nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sin dal leading case sul diritto alla segretezza delle fonti rappresentato dalla sentenza Goodwin contro Regno Unito del 27 marzo 1996, la Corte europea ha riconosciuto che, proprio per il ruolo di watchdog svolto dal giornalista, centrale in una democrazia, gli Stati devono garantire alcuni “privilegi” ai reporter. Ed invero, poiché per informare su notizie di interesse pubblico, il giornalista deve cercare notizie e deve farlo anche – e diremmo soprattutto – ricorrendo a fonti non ufficiali, la segretezza delle fonti è un elemento essenziale per lo svolgimento dell’attività giornalistica. Se informatori e fonti non ufficiali che si rivolgono al cronista, fornendo notizie e documenti, non fossero protetti dalla segretezza e dall’obbligo, anche deontologico, del giornalista di non svelare l’identità delle stesse fonti, esse non comunicherebbero notizie di interesse generale, con la conseguenza che l’intera collettività sarebbe privata di informazioni necessarie all’esercizio, non solo del diritto di ricevere informazioni, ma anche di altri diritti essenziali per la democrazia. La mancata protezione dell’anonimato potrebbe spingere il giornalista a non divulgare fatti danneggiando l’intera collettività e impedendo al singolo di ricevere informazioni, finanche utili per esercitare le proprie scelte politiche (il principio è stato confermato in diverse occasioni, anche dalla Grande Camera, con la sentenza del 14 settembre 2010, nel caso Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi, ricorso n. 38224/03)[3].
Nel caso Jecker, la Corte ha confermato questa conclusione: l’ingerenza era prevista dalla legge, in linea con quanto richiesto dal par. 2 dell’art. 10 della Convenzione, ma non necessaria in una società democratica. La Corte, infatti, ha ribadito l’importanza della tutela della confidenzialità delle fonti per i giornalisti e, di conseguenza, per la collettività: obbligare un giornalista a rivelare l’identità della sua fonte ha un effetto negativo non solo sul singolo cronista, al quale altre ulteriori fonti potrebbero non rivolgersi più per comunicare fatti di interesse generale, ma anche per le future potenziali fonti del quotidiano e di altri giornalisti, con un effetto negativo diretto sull’interesse del pubblico a ricevere informazioni di interesse generale e un sicuro vantaggio per coloro che intendono nascondere attività illecite. La Corte ammette che la ricorrente poteva essere particolarmente utile per individuare l’autore dell’illecito e che proprio quest’ultimo aveva fornito le informazioni alla cronista, con la conseguenza che il fine perseguito dalle autorità nazionali era senza dubbio legittimo (punire la commercializzazione di droghe leggere, obiettivo perseguito dal legislatore), ma questo doveva essere rapportato al contenuto dell’articolo che riguardava fatti di interesse pubblico. Inoltre – precisa la Corte europea – le autorità nazionali non hanno dimostrato il preponderante interesse pubblico alla divulgazione della fonte. Non basta, infatti, che il legislatore consideri alcuni reati particolarmente pericolosi per la collettività poiché è necessario, nel caso specifico, giustificare l’esito del bilanciamento tra i diritti in gioco perché la sola circostanza che l’ordine di divulgazione della fonte serva per individuare l’autore del reato non può giustificare la mancata protezione delle fonti, essenziale per la libertà di stampa. Così, constatato l’interesse pubblico della notizia al centro dell’articolo e che se la giornalista avesse svelato l’identità della fonte avrebbe compromesso anche la reputazione del giornale, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 10 da parte della Svizzera. “Considerata l’importanza che ha la protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica – osserva la Corte europea – l’obbligo imposto al giornalista di rivelare l’identità della sua fonte non si potrebbe conciliare con l’articolo 10 della Convenzione”, salvo nei casi in cui non sussista un preponderante imperativo di interesse pubblico. Che, però, non deve essere considerato in astratto e neanche sulla base delle sole scelte effettuate dal legislatore, ma con riferimento al singolo caso concreto, con un obbligo del tribunale competente di indicare le ragioni per imporre la divulgazione della fonte in rapporto all’altro diritto in gioco.
La tutela delle fonti assicurata sentenza dopo sentenza dalla Corte europea e ribadita da ultimo nella sentenza Jecker, dovrebbe avere, a nostro avviso, una ricaduta anche nell’ordinamento italiano e in particolare sull’art. 200 c.p.p. in base al quale i giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale non possono essere obbligati a deporre “relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione”[4]. Tuttavia, la norma prevede, aprendo il varco ad attenuazioni nella garanzia del diritto, che se le notizie sono indispensabili per la prova del reato e la loro “veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice può ordinare di indicare le fonti delle sue informazioni”[5]. La formulazione della norma, alla luce delle pronunce della Corte, non sembra del tutto compatibile con l’art. 10 della Convenzione, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo. Sotto il primo profilo, perché il diritto alla protezione delle fonti è limitato unicamente ai giornalisti professionisti, così escludendo i praticanti e i pubblicisti (tenuti, però, a non svelare la fonte in base alla legge n. 69/1963). Sotto il secondo profilo perché, a differenza di quanto previsto per gli altri professionisti, il segreto è limitato ai soli nomi. Se la Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha interpretato la norma nel senso che la tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie[6], ci sembra, in ogni caso, necessaria una modifica legislativa. Tuttavia, il disegno di legge n. 812 (approvato dalla Commissione giustizia del Senato il 25 giugno 2020), d’iniziativa del senatore Giacomo Caliendo, contenente “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato” non sembra andare nella giusta direzione perché l’art. 4 del disegno di legge include i pubblicisti tra coloro che possono avvalersi del segreto (ma sono ancora esclusi i praticanti), ma la tutela è comunque limitata al nome della fonte (a differenza degli altri professionisti) ed è mantenuto l’ordine dei giudici di divulgazione della fonte qualora ciò possa servire come prova del reato, malgrado ciò non sia in linea con diverse sentenze della Corte europea.
Pertanto, la modifica dovrebbe essere ripensata e inclusa nel nuovo, necessario, testo di legge sulla diffamazione che è stato richiesto dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 132 del 9 giugno 2020, con la quale la Consulta, invece di pronunciarsi immediatamente sulla contrarietà della legge italiana in materia di diffamazione a mezzo stampa all’art. 117 della Costituzione (e al suo parametro interposto di cui all’art. 10 della Convenzione), ha dato tempo al legislatore, fino al 22 giugno 2021, per procedere all’adozione di una nuova disciplina conforme ai principi costituzionali e convenzionali. In questo nuovo testo, anche se l’ordinanza della Corte costituzionale riguarda solo la questione dell’incompatibilità con la Convenzione europea del carcere nei casi di diffamazione a mezzo stampa, dovrebbe rientrare anche la tutela delle fonti.
[1] Cfr. G.E. Vigevani, La libertà di manifestazione del pensiero, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril - M. Cuniberti - M. Bassini (a cura di), Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019, p. 3 ss.; Id., L’informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca, ivi, p. 25 ss.; R. Chenal, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale contemporaneo, 2017, n. 3, p. 37 ss., reperibile nel sito http:///www.penalecontemporaneo.it; M. Oetheimer, A. Cardone, Articolo 10, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 397 ss.; G. Resta, Trial by Media as a Legal Problem, Napoli, 2009; M. Lemonde, Justice and the media, in European Criminal Procedures, a cura di M. Delmas-Marty, J.R. Spencer, Cambridge, 2002, p. 688 ss.
[2] Sulla protezione delle fonti si veda D. Banisar, Silencing Sources: an International Survey of Protections and Threats to Journalists’ Sources, reperibile nel sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1706688; G. Resta, La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d’informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici, in Dir. inf. e inf., 2012, p. 163 ss.
[3] Si veda anche la sentenza Görmüs e altri contro Turchia, depositata il 19 gennaio 2016. In quell’occasione, la Corte ha stabilito l’incompatibilità con la Convenzione di misure come le perquisizioni nelle redazioni dei giornali e il sequestro di materiale cartaceo e informatico, disposte dall’autorità giudiziaria, funzionali a individuare la fonte che ha svelato al giornalista fatti scottanti. Per la Corte, anche quando è certo che le notizie arrivano al giornalista da documenti confidenziali che non possono essere diffusi, la tutela delle fonti va assicurata. Tra la numerosa giurisprudenza. cfr. la sentenza del 22 novembre 2007, Voskuil contro Paesi Bassi, ricorso n. 64752/01; la sentenza del 15 dicembre 2009, Financial Times Ltd e altri contro Regno Unito, ricorso n. 821/03; Becker contro Norvegia, sentenza del 5 ottobre 2017, ricorso n. 21272/12 (sulla quale si veda G. De Gregorio, Disclosing journalistic sources already revealed. The Becker v. Norway case, in mediaLaws, 2018, n. 3, p. 386 ss.). Per un esame delle sentenze della Corte di Strasburgo rinviamo a M. Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, Bari, 2012.
[4] Cfr. C. Melzi d’Eril, G.E. Vigevani, Informazione e giustizia, in G.E. Vigevani - O. Pollicino - C. Melzi d’Eril - M. Cuniberti - M. Bassini (a cura di), Diritto dell’informazione e dei media, Torino, 2019, 65 ss.; C. Malavenda, C. Melzi d’Eril, G.E. Vigevani, Le regole dei giornalisti, Bologna, 2012;
P.P. Rivello P.P., Segreto (profili processuali), in Dig. pen., Torino, 1997, vol. XII, p. 93 ss.; G. Spangher, Art. 200 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, a cura di M. Chiavario, Torino, 1990, II, p. 464 ss.; A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, parte speciale, Padova, 1982, p. 386 ss.; F. Abruzzo, Il diritto di cronaca e il segreto professionale dei giornalisti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione della Repubblica italiana, reperibile nel sito http://www.francoabruzzo.it; A. Chelo Manchia, Segreto giornalistico: un segreto tutelato davvero?, in Cass. pen., 2005, n. 5, p. 1544 ss.
[5] P. Spagnolo, Il segreto giornalistico nel processo penale, Milano, 2014, p. 29 ss.; A. Diddi, Testimonianza e segreti professionali, Padova, 2012, p. 28 ss.
[6] Si veda, tra le altre, la sentenza del 29 dicembre 2011, seconda sezione penale, n. 48587/11.