ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
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Processo penale telematico di Pasquale Liccardo

27 aprile 2020
Processo penale telematico di Pasquale Liccardo

Gli algoritmi del processo penale telematico: logica e grammatica del post-moderno tecnologico.

di Pasquale Liccardo

Contributo ad una riflessione sulla tecnologia ai tempi del Covid-19.

Lo studio si propone di contribuire all’analisi del ruolo delle tecnologie ICT nel processo penale, sottolineando le potenzialità inespresse ed i limiti  necessari da porre al loro dispiegamento. Propone una lettura delle tecnologie nel contesto delle istituzioni della giuridicità del terzo millennio e ne riscrive il ruolo quale componente essenziale del formante giudiziario, provvedendo a tracciare le possibili linee evolutive attraverso un nuovo legame tra telematica, processo, dati, intelligenza artificiale e metriche di misurazione della norma.    

Sommario: 1. Premessa. - 2. La prima era informatica del processo penale. - 3. Le istituzioni della giuridicità nel terzo millennio - 4. L’eccedenza delle tecnologie e preservazione del simbolico. - 5. L’udienza e le tecnologie: la domotica udienziale - 6.  Riposizionamento strategico dei sistemi e delle tecnologie. Per la creazione di un “ecosistema giudiziario”. - 7. Riformulazione delle priorità dell’intervento tecnologico: capitale semantico e registri. - 8.  La forma, il formato: verso la prosumerizzazione delle relazioni processuali.  - 9.  Nomometrica del settore penale: i limiti necessari della  I.A. - 10.Conclusioni.

1. Premessa: il ruolo delle tecnologie al tempo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto al sistema giudiziario il rinvio d’ufficio  dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (art. 83, comma 1 del d.l. n.18 del 1 Marzo 2020) com la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (art. 83, comma 2), salvo limitate eccezioni.

Rispetto  alla maturità tecnologica del settore civile, che conosce un ampliamento dell’utilizzo della telematica per il tramite dell’invio di tutti gli  atti processuali,  per la gestione  scritturale del contraddittorio (art. 83, comma 11) e per la  possibillità  di assicurare la partecipazione alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, a distanza “mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia” (art. 83, comma 7 lett.f), il settore penale  risulta interessato :

- dall’estensione delle comunicazioni e notificazioni degli avvisi del processo penale in via telematica al difensore di fiducia anche dell’imputato e delle altre parti processuali, mediante sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del Ministero della giustizia (art. 83,commi 13, 14, 15);

- dalla partecipazione da remoto delle persone detenute non solo con multivideo conferenza ma anche con collegamenti più agili, sempre utilizzando infrastrutture tecnologiche individuate dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (art. 83, comma 12).

L’arretratezza tecnologica del settore penale, immediatamente  evidente nell’infrastruttura consumer cui si rimanda per la eccezionale gestione della fase (tali sono gli strumenti individuati dalla DGSIA)  impone una riflessione sulla mission assolta dalle tecnologie all’interno del sistema giudiziario, muovendo dall’analisi dello stato dei sistemi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando le criticità progettuali, le linee di sviluppo seguite e le azioni intraprese negli uffici. Non senza considerare il contesto non solo tecnologico ma “istituzionale” all’interno del quale si dimensiona l’azione performativa delle tecnologie informatiche: è fin troppo evidente come, nel passato, si sia guardato alle tecnologie in una dinamica meramente sostitutiva dei sistemi informativi dei registri di cancelleria e dei dispositivi scritturali, senza alcun riposizionamento strategico delle tecnologie all’interno della dinamica registrata dalle istituzioni della giuridicità già alla fine dello scorso millennio.

In questa sede e nella sintesi di una relazione, si propone pertanto una prima analisi del contesto tecnologico e dell’intreccio post moderno tra norma, tecnologia ed istituzioni della giuridicità, cercando di assicurare coerenza tra progettazione fondativa e sviluppo applicativo.

2. La prima era informatica del processo penale [1].

La ricognizione dello stato dell’arte costituisce un’operazione preliminare per la definizione di una nuova fase strategica dei sistemi informativi deputati al governo del settore penale.

In primo luogo, va osservato come debba registrarsi un’estrema frammentazione delle logiche di sviluppo ed implementazione dei sistemi informativi, ictu oculi evidente laddove si consideri il numero dei contratti in essere al 2015, la loro articolazione temporale e il loro dimensionamento per fasi, per oggetti, per riti.

Allo stato, il sistema dei registri penali può dirsi così composto:

SIDDA/SIDNA

Si tratta del sistema informativo delle Direzioni Distrettuali Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il sistema nel suo complesso costituisce l'asse portante nella fase delle indagini preliminari per la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.  La costante interazione con i sistemi di area penale, la necessità di garantire elevatissimi livelli tecnologici e di sicurezza a supporto dell'attività di coordinamento ed impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono alla base della scelta strategica di realizzare un sistema unitario in cui la circolarità delle informazioni e la granularità delle ricerche e delle relazioni non trovi ostacoli di natura tecnica e consenta il superamento dei sistemi di ricerca semantica su base statistica a favore di sistemi di ricerca cognitivi in cui sia possibile determinare il contesto. 

Il SIDNA attualmente è costituito dall'insieme delle banche dati dispiegate presso le direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, ciascuna costituita da un archivio dei testi integrali e da una base dei dati relazionale, tra loro integrati.

I sistemi SIDDA sono alimentati dai sistemi di area penale di cognizione e delle misure di prevenzione.  La banca dati nazionale, SIDNA, è alimentata da quelle distrettuali per effetto della loro “fusione”.e consente ricerche dei dati e delle informazioni utili sia all’interno dell’archivio dei testi integrali che – in maniera più puntuale – nella base dati relazionale.

SIC / NSC – Sistema Informativo del Casellario

Il SIC costituisce l’archivio centralizzato di riferimento per i provvedimenti giudiziali emessi da autorità italiane e diventati definitivi (non più impugnabili) a carico di soggetti fisici o giuridici.

Il SIC dialoga con l’Agenzia delle Entrate attraverso un processo che consente la validazione delle Anagrafiche italiane e il completamento delle stesse con il Codice Fiscale.

Il SIC ha un componente (ECRIS) che si occupa dello scambio delle notifiche riguardo alle condanne subìte da cittadini europei (o di stati interconnessi) nei paesi membri.

La interazione con i sistemi di area penale e le modifiche normative intervenute rendono indispensabile la inclusione del sistema del casellario nel sistema informativo unitario.

SICP – Sistema Informativo della Cognizione Penale

Il sistema informativo SICP è composto da un ecosistema di moduli software interconnessi tra loro che concorrono sia a costituire le banche informative distrettuali sia all’interrogazione dei dati del sistema stesso, permettendo quindi ai vari attori dell'azione penale della fase cognitiva di condividere le informazioni necessarie alle rispettive attività e di aggiornare i dati supportando le attività decisionali di tutte le componenti coinvolte.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei moduli che compongono l’applicativo SICP.

AGI – Assistenza Giudiziaria Internazionale

Il modulo AGI, interno all’applicativo SICP, gestisce le seguenti tre tipologie di pratiche: Estradizioni Attive, Estradizioni Passive, Rogatorie Passive.

A&D - Atti e Documenti

Atti e Documenti (A&D) è un modulo che consente di integrare in SICP l’ambiente di redazione di atti e documenti associati a procedimenti, implementando una serie di meccanismi automatici di validazione e di flussi informativi tra il sistema Re.Ge.WEB e il sistema Documentale.

BDMC – Banca Dati Misure Cautelari

Modulo per l’automatizzazione di attività relative alle misure cautelari, a partire dalla prima iscrizione della misura nel sistema, fino al termine dell’iter giuridico.

Il sistema traccia tutti gli eventi intervenuti sulla misura, come provvedimenti degli organi giudicanti, grado e fase del giudizio, ricorsi verso organi giuridici superiori quali Corte di Appello, Cassazione o Tribunale della Libertà.

Consolle Area Penale (Consolle Magistrato ed estrattore statistico)

Il modulo rende disponibili agli utenti le funzionalità relative all’agenda del magistrato, della fissazione udienze, scadenzario, gestione turni, e delle statistiche periodiche obbligatorie, basato sulla profilazione.

Consolle Magistrato è il modulo che implementa funzionalità di office automation per il magistrato, consentendone la pianificazione, l’organizzazione e l’ottimizzazione del lavoro.

Portale NdR - Portale Notizie di Reato

Il Portale NdR costituisce il sistema utilizzato dagli Uffici Fonte dislocati sul territorio nazionale per la registrazione delle Notizie di Reato e il successivo trasferimento alle Procure di destinazione.

Re.Ge.WEB

Modulo che offre funzionalità per la gestione delle informazioni di Registro statiche e dinamiche. Nel momento in cui un utente del sistema effettua operazioni inerenti all’attività di definizione del fascicolo, il modulo ne analizza lo stato nel ciclo di vita di un procedimento giudiziario e propone tutte le azioni compatibili con il codice di Procedura Penale.

SIRIS/ARES – Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi

SIRIS e ARES sono due moduli simili che offrono funzionalità di elaborazione dei dati ai fini ispettivi e di monitoraggio.

SIRIS/ARES consentono di effettuare ricerche e interrogazioni verso le Banche Dati Unificate (la base dati Re.Ge.WEB, la base dati storica) e generare report/statistiche sulla base dei dati restituiti dalle interrogazioni. Tramite un modulo di SIRIS (Catalogatore) è possibile manutenere la base dati di SICP.

WAC – Work Area Casellario

Il modulo WAC costituisce un’area di interscambio, interconnessa con il Casellario Nazionale (Vedi SIC), utilizzata per costruire il Carico Pendente Nazionale. WAC è alimentata in automatico da dati estratti dalla Base di Dati del SICP, secondo regole e dettami ben precisi e stringenti, rispetto ad eventi particolari nel corso del processo di cognizione penale.

Base di dati del SICP

L’applicativo SICP opera su una base di dati che funge da punto di aggregazione dei moduli e degli applicativi che gravitano su questo sistema, ha uno schema dei dati suddiviso nelle seguenti aree principali:

  • Re.Ge.WEB (RG), per la gestione dei fascicoli del Registro Generale;
  • Riesame (RI), per la gestione dei fascicoli del Tribunale del Riesame;
  • Misure Reali (MR), per i dati relativi alle Misure Cautelari reali;
  • Misure Personali (MP), per i dati relativi alle Misure Cautelari Personali;
  • AGI (AG), per la gestione delle pratiche di estrazione e rogatorie;
  • Atti e Documenti (A&D), per il supporto all’applicazione Atti e Documenti;
  • Trasmissioni (DB), per il supporto ai processi di trasmissione;
  • CAAA (CAAA), per il supporto ai processi di Autenticazione e Autorizzazione della CAAA;
  • Flusso definitorio del procedimento (SC), per la definizione e la gestione del workflow associato ai procedimenti.

CAAA – Central Authentication and Authorization Authority

Il sistema CAAA ha lo scopo di gestire tutte le informazioni necessarie ai processi di autenticazione e autorizzazione. Svolge funzione di proxy di autenticazione e funge da repository di informazioni concernenti la sicurezza delle applicazioni per i diversi sistemi dell’Area Penale del Ministero di Giustizia (MdG).

ArchiMedia/ArchiBridge        

Il sistema Archimedia T consente la ricezione delle notizie di reato inoltrate dalle fonti informative all’Ufficio Giudiziario relative a reati e/o fatti inerenti Noti, Ignoti e Atti non Costituenti notizia di Reato.

L’applicativo ArchiBridge consente di elaborare l’output del sistema Archimedia T (trasmissione telematica delle notizie di reato) al fine di consentire l’iscrizione automatica delle notizie di reato trasmesse dalle fonti informative mediante il modulo denominato Archimod.

SIGMA – Sistema Informativo Giustizia Minorile Automatizzata

SIGMA è il sistema informativo utilizzato per la gestione dei registri delle cancellerie civili (compresa l’adozione) e penali degli Uffici Giudiziari Minorili.

L’applicativo SIGMA PENALE è lo strumento di automazione a supporto delle attività svolte dagli Uffici Giudiziari per quanto riguarda la gestione dei Registri Generali in ambito Penale e le funzioni ad essa connesse.

SNT – Sistema di Notifiche Telematiche

L’applicativo SNT è usato per la trasmissione telematica delle notifiche, tramite PEC, nel Procedimento Penale a persona diversa dall'imputato.

Le funzionalità operative disponibili nell’ambito del sistema applicativo Notifiche Telematiche sono: coda dei messaggi in ingresso; gestione documenti; firma digitale; gestione notifica.

SIES – Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza

Il SIES implementa la gestione informatizzata del procedimento di esecuzione penale. Ha lo scopo di informatizzare tutte le attività connesse all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari delle Procure, dei Tribunali di sorveglianza, degli Uffici di sorveglianza e degli uffici del giudice dell'esecuzione. Le attività comprendono sia la gestione dei registri che la produzione dei provvedimenti con sistemi di office automation e l'archiviazione dei provvedimenti con sistemi di document management.

SIT-MP – Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione

Sistema informativo per la gestione delle Misure di Prevenzione Reali e Personali, informatizza tutto il procedimento di applicazione della misura di prevenzione ma anche i procedimenti incidentali e la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati e la interoperabilità  con l'agenzia dei Beni sequestrati e confiscati. L’informatizzazione del procedimento comporta la gestione dei dati e dei relativi atti per gli uffici di procura, tribunale, procura generale e corte di appello.

SIPPI – Sistema Prefetture e Procure Italia Meridionale

Sistema informativo per la gestione delle Misure di Prevenzione Reali e Personali, e dei beni sequestrati e confiscati. Nel sistema SIPPI si possono delimitare tre sottosistemi: il sistema delle misure di prevenzione, SMP; il sottosistema della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, BDC; il sottosistema di cooperazione applicativa.

GL-AP – Gestore Locale Area Penale

Il GL-AP consente di gestire e coordinare tutti i flussi telematici in ingresso e in uscita al Dominio Giustizia fornendo al Sistema Informativo di Cognizione Penale (SICP) tutte le informazioni necessarie per la loro corretta gestione. Inoltre consente ai tecnici (amministratori di sistema) il monitoraggio di tutte le operazioni svolte dal GL-AP stesso.

Il sistema offre funzionalità di gestione delle Notifiche penali, intese come comunicazioni da parte degli uffici giudiziari a soggetti esterni il cui indirizzo PEC è preso dal RegIndE.

GL-MP – Gestore Locale Misure di Prevenzione

Il ruolo del GL-MP è quello di gestire e coordinare tutti i flussi telematici in ingresso e in uscita al Dominio Giustizia fornendo al Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione (SIT-MP) tutte le informazioni necessarie per la loro corretta gestione. Inoltre consente ai tecnici (amministratori di sistema) il monitoraggio di tutte le operazioni svolte dal GLMP stesso.

TIAP - Trattamento Informatizzato Atti Processuali

TIAP è un applicativo per la gestione dei fascicoli dell’area penale. Sono disponibili tutte le funzionalità di gestione dei contenuti nelle varie fasi del procedimento (Fase delle Indagini preliminari, GIP, GUP, Trib del Riesame, Dibattimento), scansione e classificazione dei documenti, con possibilità di digitalizzazione del testo dei documenti (OCR), di indicizzazione dei contenuti e di ricerca, codifica e indicizzazione dei fascicoli. Sono offerte infine funzionalità di consultazione e stampa anche per attori esterni all’Amministrazione (avvocati). Ha un modulo di gestione delle notifiche penali.

SIDIP – Sistema Informativo Dibattimento Penale

SIDIP realizza la gestione unificata ed omogenea di tutte le conoscenze prodotte nella fase di indagine preliminare (GIP), di udienza preliminare (GUP) e dibattimentale (DIB) attraverso la gestione informatizzata:

  • a)delle registrazioni multimediali delle deposizioni dibattimentali (audio ed audio/video);
  • b)della documentazione cartacea a queste correlata; 
  • c)della produzione della documentazione di rito di una udienza (trascrizioni, verbali, annotazioni), fornendo una soluzione integrata – indirizzata a Avvocati, Cancellieri e Magistrati – per l’automazione dei procedimenti giudiziari penali celebrati presso le aule equipaggiate con dispositivi di audio e/o audio/video verbalizzazione.

PDoc – Piattaforma Documentale

La piattaforma PDOC è deputata alla memorizzazione dei documenti generati dal flusso documentale del processo penale. Le principali macro-funzionalità presenti nella PDOC, non tutte utilizzate dagli applicativi allo stato in esercizio, sono le seguenti: gestione documentale (documento/fascicolo), gestione di contenuti multimediali (inclusa fruizione in streaming), condivisione dei documenti tra utenti, OCR dei documenti, Firma digitale dei documenti, gestione email (PEC) e relativa rubrica, gestione dei registri, migrazione di rubrica/documenti tra distretti, esportazione del documento, classificazione dei documenti.

La piattaforma si propone di archiviare documenti di varia natura, e relativi allegati, fornendo a livello applicativo superiore le sole funzionalità di accesso, inserimento, recupero ed eliminazione di documenti e demandando allo stesso la reale logica di business.

BigHawk

È un sistema in grado di catalogare e analizzare in maniera automatica l’enorme mole di informazioni gestite dagli uffici giudiziari, durante la fase delle indagini preliminari.

Attraverso la disponibilità di banche dati integrate e di funzioni che mettono in evidenza informazioni rilevanti che propongano correlazioni tra fatti, persone, attività economiche, il sistema fornisce un valido supporto alle attività di indagine delle DDA e della DNA.

Il sistema consente di memorizzare i dati relativi alla discovery dei dati strutturati e non strutturati, provenienti dai vari database giudiziari e non, dai vari documenti relativi a procedimenti penali ed esterni e, in generale, il sistema memorizza sia le conoscenze acquisite automaticamente sia le deduzioni investigative ricavate dal personale giudiziario (magistrati e personale giudiziario) e di polizia giudiziaria (P.G.) attraverso l’utilizzo e la correlazione delle suddette informazioni.

Interfacciamento con altri sistemi

Gli applicativi oggetto di Manutenzione dovranno garantire per tutto il periodo della fornitura il corretto interfacciamento con i sistemi descritti nel seguente paragrafo, precisando che gli stessi sono oggetto di manutenzione nell’ambito di altri contratti.

ADN – Active Directory Nazionale

L’ Active Directory ADN è una struttura centralizzata e gerarchica alla quale viene affidata la gestione delle policy di gruppo e il controllo, la gestione e l’assegnazione delle risorse della rete (utenti, servizi, programmi, server, client, etc.).

SIAMM - Sistema Informativo dell’Amministrazione

Il SIAMM supporta l’operatività di tutti gli uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, per la gestione, dell’intero ciclo di vita delle spese e pene di giustizia, dall’acquisizione all’interno dei registri di annotazione (registro delle spese Prenotate ed Anticipate dall’Erario), sino alla gestione del recupero del credito nei confronti dei debitori (Recupero del credito e successive vicende).

Inoltre il SIAMM gestisce il sistema Elettorale ed Automezzi.

DAP – Direzione Amministrativa Penitenziaria

Il sistema DAP è utilizzato come sistema informativo dell’Amministrazione Penitenziaria.

P@SS – Punti di Accesso ai Servizi per i Cittadini 

P@SS è nato con l’obiettivo di estendere il servizio certificativo dell’Amministrazione Giudiziaria. P@SS gestisce il processo di emissione dei certificati rilasciati dagli uffici giudiziari, coordinando le attività delle varie entità coinvolte: il cittadino che richiede il certificato, gli uffici richiedenti (Comuni, Giudici di Pace, ecc.), che hanno il compito di interfacciarsi con i cittadini, gli uffici emittenti (Tribunali e Procure), che producono il certificato.

Portale Servizi Telematici

Il portale dei servizi telematici è composto di una “area pubblica” e di una “area riservata”. Nell’area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che offre informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia e informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese disponibili in forma anonima (identificativi dei procedimenti).

Nell’area riservata sono disponibili i seguenti servizi:

  • a)catalogo dei servizi di consultazione dei registri di cancelleria;
  • b)i servizi utili ad ottenere informazioni e dati in merito ai documenti elettronici;
  • c)i servizi di richiesta copie;
  • d)altri tipi di servizi a disposizione dei soggetti abilitati esterni quali l’accesso ai servizi per l’invio delle notifiche via SMS e il catalogo degli uffici giudiziari.

 

Infrastruttura telematica

L’infrastruttura telematica è disciplinata dal Decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011[2] (nel seguito anche “Regole Tecniche”) e dalle relative specifiche tecniche (Provvedimento 16 aprile 2014) pubblicati nell’area Documenti del Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it).

La Figura 2 illustra lo schema generale dell’infrastruttura già esistente:

 

Figura 1 - Schema generale dell'infrastruttura telematica

I moduli fondamentali costituenti l’architettura sono i seguenti:

  • Infrastruttura PEC: è gestita da fornitori di PEC autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA). Le caselle di PEC appartengono ad appositi sotto-domini (civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e sono dedicate ai flussi telematici disciplinati dalla suddetta normativa.
  • Punti di accesso (PdA): si tratta di strutture esterne, autorizzate dal Ministero della Giustizia e sotto la vigilanza di quest’ultimo, dotate di procedure di autenticazione degli utenti e che erogano servizi telematici ai soggetti abilitati esterni, a loro volta resi disponibili tramite proxy sul Portale dei Servizi Telematici. I punti di accesso possono essere dotati di strumenti software per redigere, inviare e ricevere atti telematici.
  • Portale dei Servizi Telematici (PST): si tratta di un portale mediante il quale i professionisti e i cittadini possono usufruire dei servizi di consultazione e pagamento telematico. Mediante tale portale è possibile consultare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (in cui sono contenuti gli indirizzi di PEC delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti abilitati esterni) utilizzare i servizi di verifica Certificati e di conservazione del log della PEC. Inoltre, il portale mette a disposizione un proxy per l’accesso dei magistrati dall’esterno e delle software house; per entrambi l’accesso deve essere effettuato mediante autenticazione forte basata su CNS.

Ogni distretto di Corte di Appello è dotato di infrastruttura telematica, installata su sale server pluri-distrettuali e costituita dai moduli seguenti:

  • GL-PEC: modulo, che si interfaccia (via SMTP e IMAP) con il gestore di PEC, il cui compito consiste nell’invio dei messaggi e nel prelievo dei messaggi e delle ricevute dalle caselle di propria pertinenza, effettuando i controlli a livello sintattico sul messaggio. Dal punto di vista concettuale si può assimilare ad un client evoluto di PEC.
  • Gestore Locale (GL): costituisce il cuore del sistema, in quanto implementa tutte le logiche di trasporto e di controllo per tutti i flussi telematici interessati.
  • Repository documentale: ospita l’area di transito dei messaggi e delle buste telematiche.
  • Consolle Unificata di Amministrazione: sistema per il monitoraggio dei flussi telematici e la gestione di eventuali blocchi ed eccezioni.

La seguente figura illustra con maggiore dettaglio l’architettura del Gestore Locale (GL), suddiviso per i moduli funzionali responsabili di erogare le singole tipologie di servizi telematici.

 

 

 

Figura 2 – Dettaglio dei componenti del Gestore Locale per servizio telematico erogato

Le tipologie di servizi telematici sono contrassegnate con i relativi numeri in Figura 2 e di seguito dettagliati:

  1. Ricezione atti dall’esterno (deposito atti telematici); il GL effettua le seguenti operazioni, denominate “controlli di pre-accettazione”:
    1. verifica che il depositante sia presente nel ReGIndE;
    2. verifica della firma digitale, mediante invocazione del servizio centralizzato sul PST;
    3. controllo sintattico rispetto all’XSD dell’atto specifico;
    4. verifica della ricevuta telematica (in caso di pagamento telematico);
    5. invio degli esiti: quello automatico e quello a seguito dell’accettazione manuale.
  2. Invio atti all’esterno (comunicazioni/notificazioni telematiche). Il GL effettua le operazioni seguenti:
    1. recupero dell’indirizzo di PEC di ogni destinatario nel ReGIndE;
    2. creazione del messaggio di PEC per ciascun destinatario;
    3. interfacciamento con il GL-PEC per l’invio e la ricezione delle relative ricevute.
  3. Pagamenti telematici: il GL effettua la verifica della ricevuta, invocando il servizio di gestione del CRS sul PST.
  4. Servizi di consultazione; il GL implementa un back-end che contiene il catalogo dei servizi e un query builder; questa parte contiene le query specializzate per l’applicazione, ma espone all’esterno una modalità unica di interrogazione (basata appunto sul catalogo e adeguatamente documentata) per tutti i sistemi del dominio Giustizia, a beneficio dei punti di accesso e delle software house, che utilizzano i proxy di consultazione sul PST. Sul Portale dei Servizi Telematici (sezione Documenti | Altro) è pubblicato un apposito documento sui web service esposti.

Relativamente all’ultimo punto (invio degli esiti), è demandata ai sistemi dei registri di cancelleria suddetti – con un concetto di callback[3] – l’esecuzione dei controlli applicativi entrando nella semantica dei dati. Il sistema di cancelleria chiamante contiene l’interfaccia utente di accettazione degli atti e le funzionalità relative all’aggiornamento del registro di cancelleria e all’archiviazione nel proprio fascicolo informatico.

Il sistema di cancelleria chiamante, su cui è presente l’interfaccia utente integrata nell’ambito della funzione di aggiornamento del relativo registro, richiede al GL l’invio dei messaggi di PEC, trasmettendo a quest’ultimo i codici fiscali dei destinatari e il contenuto da inviare. Il sistema di cancelleria chiamante recupera poi dal GL le ricevute PEC, curandone la relativa conservazione.

 

La prima considerazione indotta da tale numerosità è la frammentazione dell’approccio tecnologico e della logica di riproduzione del linguaggio, propria di ogni esperienza del rito.

L’apparente realismo delle scelte operate nella frantumazione degli applicativi e delle esperienze non è solo il frutto di una stagione di mancato governo delle tecnologie da parte delle strutture deputate al loro indirizzo sistematico, ma riflette il pendolarismo delle scelte ideologiche di una lunga stagione della politica istituzionale nonché un approccio alla stilizzazione segmetaria delle tematiche interessate dall’azione degli attori sociali del processo mai troppo analizzata nei suoi elementi fondativi e nelle sue evidenze realizzative.

Rinviando a quanto più diffusamente si dirà in seguito, si può ritenere come la successione incrementale conosciuta dal processo penale tra fatto tipico, contestazione, dibattimento, impugnazione si sia riflessa nella costruzione di una serie di sistemi applicativi votati alla mera gestione anagrafica e categoriale dell’azione esercitata dal formante giudiziario, senza alcun apertura alla consistenza materiale del fatto e alle sue relazioni con il “contesto”.

Volendo muovere da una considerazione di insieme, può osservarsi come l’esperienza condotta fino ad oggi sia per intero ascrivibile all’analogismo tecnologico proprio della prima era di ogni processo di informatizzazione, conosciuta in ogni settore interessato dall’introduzione delle tecnologie ICT.

L’analogismo tecnologico, ovverosia la riproduzione in logica digitale della consistenza, struttura e qualità delle informazioni censite e, per il loro tramite, delle relazioni processuali definite dal codice e dalle regole d’organizzazione sottostanti, ha costituito, al pari del settore civile, la prima dinamica di introduzione delle tecnologie ICT nel settore, non senza rilevare l’ingenuità fideistica di tale approccio quanto ad efficentamento degli uffici.

La riscrittura della successione sequenziale delle attività operata dai sistemi del Portale notizie di reato, dal sistema dei registri e dal sistema documentale di supporto, costituisce una risposta solo in apparenza coerente con la ricerca di un nuovo modello organizzativo: il fascicolo nella sua dimensione cartacea, resta comunque il medium necessario dell’azione realizzata dai vari attori sociali del processo, quand’anche contenga atti su supporto digitale. Il fascicolo procede così per accumulaizone sequenziale degli atti prodotti, senza alcuna visione verticale delle informazioni presenti e delle relazioni tra gli attori in essi documentate.

L’azione realizzata manifesta in modo evidente il proprio limite progettuale in quanto per intero incentrata sui registri di cancelleria e su sistemi documentali a forte impronta analogica, sul consolidamento delle informazioni processate senza alcuna revisione inventiva del tessuto cognitivo sotteso all’azione realizzata complessivamente dal formante giudiziario.

Portale delle notizie di reato e registri di cancelleria

Il portale delle notizie di reato ed i registri di cancelleria, al pari di quanto avvenuto per il settore civile, costituiscono l’oggetto dell’esperienza fin qui condotta e al tempo stesso, l’orizzonte ultimo di visibilità dell’azione intrapresa: l’universo delle informazioni veicolate dai registri assume centralità metodologica e confinaria senza peraltro alcun ripensamento sulla qualità delle informazioni in esse veicolate e sulla capacità delle stesse di costituire moderno integratore dell’azione realizzata dai vari attori sociali nelle varie fasi del processo.

Il portale delle notizie di reato recepisce solo formalmente il catalogo dei reati senza alcuna elaborazione concettuale uniformante, sia per titolo di reato, sia per elementi costitutivi della parte generale del diritto penale. L’assenza di ogni tensione all’organizzazione della conoscenza si riverbera sui registri della cognizione penale, innescando processi di decadenza delle informazioni gestite di difficile governo nelle sequenze processuali.

Del pari, la rigidità del catalogo dei reati presente nel Portale delle notizie di reato e nei registri della cognizione penale, propone una lettura del diritto penale per intero iscritta all’interno della prescrittività normativa, con assenza di ogni ricostrruzione del fatto inteso come vicenda contingente del sistema della cognizione penale. L’assenza di tale condizione di inveramento del diritto ha ricadute di non poco momento sulla tenuta del processo cognitivo sotteso alla capacità di produzione articolata di conoscenza.

L’assenza di una visione realistica del reato rimanda per un verso ad un dibattito teorico mai del tutto superato tra  diverse concezioni dei principi fondativi dell’illecito penale [4], per altro verso  implementa una visione meramente  formalizzata dei sistemi informativi che ne limita fortemente le capacità inclusive del concreto.

La prescrizione normativa e la concretezza del fatto devono invece costituire due istanze parallele di un sistema cognitivo votato alla  gestione metodologica della complessità .

Del pari non va  sottaciuto come la dinamica introdotta dalla relazione “Polizia Giudiziaria / Portale Notizie di  Reato” rimandi ad una profilazione di “data center” che devono rispondere più che a logiche di accumulazione primaria di informazioni, a dinamiche di controllo diffuso “ per competenza processuale” : si assiste cioè, alla crescita  di centri di accumulazione primaria di informazioni da reato al di là della frantumazione costituzionale delle competenze giudiziarie chiamate al governo delle informazioni da processo. La vera questione epistemiologica dei Big Data dei prossimi anni è quella di arginare la crescita smisurata dei dati aggregati in luoghi diversi da quelli deputati al loro governo processuale,  garantendo la loro  tendenziale ricomposizione  per competenza territoriale   ( Procure della Repubblica e Tribunali) che ne garantiscono il dimensionamento costituzionale.

Sistemi dei registri

La frammentazione dei registri per rito assicura solo un’episodica gestione della fase processuale, disperdendo ogni relazione con altre fasi processuali al pari di quanto assicurato dai registri non informatizzati: al pari del fascicolo cartaceo, il sistema informatico del processo penale non struttura visioni condivise di dati né rappresentazioni cognitive, ma segmenta i processi di produzione all’interno del rito codificato, disperdendo ogni capacità di lettura sistemica del dato e delle qualificazioni connesse al suo avanzamento processuale.

 

L’inadegutezza delle informazioni registrata nelle attiivtà di recupero delle spese di giustizia attraverso il sistema SIAMM costituisce segno evidente di una separattezza e di una asimmetria informativa difficilmente componibile organizzativamente.[5]

Sistemi documentali

La centralità assunta dai sistemi documentali (Tiap, Aurora, Sidip) rispetto ai registri consacra una visione fascicolare dell’informatica che merita attenzione critica: la forma libera degli atti della fase delle indagini preliminari e le forme vincolate degli atti dibattimentali trova apparente composizione nell’opera realizzata da sistemi documentali nei quali l’atto non è quasi mai il prodotto digitale del sistema ma la trasposizione della sua esistenza analogica. Le modalità di documentazione degli atti del giudice per il tramite del verbale (art 134, 1° comma c.p.p.), la sua possibile redazione in forma integrale o in forma riassuntiva, la riproduzione con il mezzo della stenotipia o in forma fonografica e/o audiovisiva e le relative trascizioni si propongono come un sedimentato tecnologico mai rivisitato, in ragione della preminente funzione assicurata dal fascicolo da cui vengono inesorabilmente attratti (art 139 comma 6° e per il dibattimento, art 483 comma 3° c.p.p.).

Le tecnologie si presentano come “tecnologie tra loro alternative” in quanto l’una sostitutiva in via gradata dell’altra: il contesto tecnologico attuale, viceversa, conosce un processo di forte omogenizzazione degli apparati e delle tecnologie, capaci di una produzione contestuale di audio, video e scrittura.

La fascicolazione degli atti del processo obbedisce, pertanto, ad una visione del documento che ne privilegia la sua consistenza analogica prima che digitale, in quanto si ritiene ancora che le forme analogiche comuni del verbale, delle sentenze e dell’atto processuale in genere siano le uniche capaci di assicurare i valori costituzionali propri del formalismo predibattimentale e dibattimentale

L’inverazione dell’atto processuale nel documento informatico con firma digitale risulta rara e comunque, ancora a livello episodico: e non si rinvengono allo stato pronuce emesse con riferimento alla validità degli atti processuali formati digitalmente, come pure è ad oggi possibile in vigenza delle prescrizioni normative di cui al C.A.D., né si conoscono percorsi esegetici votati alla compenetrazione della disciplina del documento informatico con i principi di legalità e tassatività indicati dall’art.177 c.p.p.

Sintesi conclusiva della prima era.

La necessità costante di interventi evolutivi sul sistema, l'apertura alla consolle del magistrato e alla redazione digitale dei provvedimenti evidenzia una latente insufficienza progettuale della prima fase dell'esperienza condotta, incapace di sedimentare per il tramite dell'informatica, una crescita della capacità di governo selettivo e qualificato delle informazioni rilevanti per il processo, unita ad una revisione organizzativa coerente con la crescita dei sistemi informativi pre-dibattimentali e dibattimentali.

Il rischio di una tale fase è implicito nella sua stessa autoconsistenza, ovverosia nella consacrazione delle architetture cognitive realizzate che necessitano solo di semplici adeguamenti tecnologici: contrariamente alla sua genesi, la dimensione funzionale realizzata dall’ICT introduce nella fase, logiche di mero adeguamento per automotricità indotta dallo stesso formante tecnologico, artefice unico di ogni avanzamento di un’organizzazione giudiziaria schiacciata dall’incedere normativo e dal protagonismo tecnologico.

L’assenza di ogni verticalizzazione delle informazioni processate costituisce il limite evidente dei sistemi informativi del settore penale, che va opportunamente considerato in sede di progettazione: la difficoltà di realizzazione di applicativi come atti e documenti, consolle misure cautelari, statistiche e esecuzioni rendono evidenti i limiti di un approccio fondato sulla ricezione passiva di tecnologie ICT.

Non è un caso che gli uffici abbiano registrato le difficoltà indotte dal contesto organizzativo, dalle specificità delle segmentazioni di rito, dall’ipertrofica necessità di restaurazione di effettività delle relazioni processuali, non più sostenute dal fascicolo processuale e dalla sua articolazione scritturale.

L’esperienza condotta da alcuni uffici giudiziari, con le best practice prima e dalla Corte di Appello di Milano nel corso del biennio 2016-2017, ha evidenziato la costante necessità di ricostruire legami informativi tra i vari attori del processo, come interessati dalle fasi di emissione, gravame e governo del dictum processato: l’assenza di una riformulazione cognitiva delle informazioni, la mancata riscrittura di una gerarchia relazionale, ha condannato i sistemi alla dispersione di ogni aggregazione cognitiva significativa, demandando alle statistiche numeriche il senso di ogni conoscenza andamentale: il SIAM per il recupero delle spese di giustizia manifesta tutto il limite di un sistema avulso dal contesto informativo, che si anima di una sua logica sequenziale  di ruotines non  contestualizzate dal processo e dalle dinamiche  che lo stesso governa con la pena e la sanzione in genere.

Un difetto di “tecnicismo”, dunque, che non può solo imputarsi all’automotricità delle tecnologie: non bisogna dimenticare l’humus culturale del settore, i riflessi indotti dal positivismo penale e dalla rigidità codicistica, insensibile alle interpretazioni costituzionali della seconda metà del secolo scorso così come alla nuova centralità del formante giudiziario del terzo millennio.[6] La razionalità tecnologica ha così manifestato la sua capacità mimetica[7] e la sua insufficienza razionale laddove non presidiata da un governo strategico delle relazioni e delle rappresentazioni cognitive che le stesse alimentano: anzi, si è dato ingresso ad un’informatizzazione intesa come mera riproduzione di tecnologie consumer, senza alcun ripensamento della complessità del contesto e del dimensionamento simbolico/ sociale insito nel processo e nelle sue dinamiche d’azione . “Le ICT non stanno diventando più intelligenti,rendendoci al contempo più stupidi.E’ il mondo che sta diventando un’infosfera sempre più adattata alle limitate capacità dell’ICT” .[8]

La ragione sociale del processo rischia la dispersione nei meandri di un sapere meramente tecnologico, interamente votato al suo protagonismo. La stessa nozione di rito, inteso come destinazione funzionale delle sequenze operative di cui si compone, ne esce interrotta nella sua regoralità fondativa per l’alternanza di tecnologie non sistemiche che ne frammentano l’azione per quanti sono gli attori sociali del processo. I Big Data si propongono come accumulazione primaria incontrollata che supera la dimensione rituale in quanto insensibili o non interessati alla validazione processuale propria del rito.

Il recupero di una visione unitaria risulta tanto più necessario se si ha riguardo al contesto nel quale le istituzioni della giuridicità sono chiamate ad operare.

3. Le istituzioni della giuridicità nel terzo millennio

La difficoltà che registrano le istituzioni della giuridicità nella loro relazione con il concreto non è solo il riflesso della modernità declinante della legge e della propria razionalità ordinante del mondo:[9] già in altra sede si era rilevato come il meccanismo di traduzione nella norma di concetti, di universi simbolici, di idee che hanno connotato per lungo tempo il processo di giuridificazione del concreto, sia ormai lontano dall’esperienza di quanti vivono l’emergenza insita in una condizione di estraneità del concreto alla previsione normativa e l’irrealismo inappagante della fattispecie astratta rispetto ad altri dispositivi ipermoderni di governo del concreto.[10]

Il fatto lieve ex art 131 –bis  c.p.  non  introduce  solo una riduzione dimensionale dell’illecito penale che si arresta di fronte alla esiguità dell’offesa ma un limite intrinseco della tipicità  penale, chiamata ad una relazione con il concreto non più circoscrivibile alla sola graduazione della pena.[11]

L’erosione registrata dalla riserva assoluta di legge (art.25 cpv. Cost., 1 c.p.)[12] testimonia il processo di deperimento interno del sistema codicistico penale e, al contempo, la sua complementarietà con il contesto istituzionale fortemente mutato dall’emersione delle fonti sovranazionali[13], dalle sentenze delle Corti e dei Tribunali Supremi [14].

Il costituzionalismo penale della seconda metà del secolo scorso ricostruiva la gerarchia delle fonti nell’orizzonte più vasto delle tutele e dei diritti del dettato costituzionale, senza peraltro scalfirne l’idea piramidale di fondo. Il diritto penale attuale vive oggi in un contesto (e di un contesto) fortemente diversificato: per un verso la norma penale registra al suo interno  la crescita della rilevanza dello status nella definizione di condotte illecite[15] con la contemporanea erosione del carattere imperativo della prescrizione e per altro verso, non è più solo nazionale, ma sovrannazionale, esprimendo un’antigiuridicità composita come formulata da un sistema reticolare di fonti primarie di trattati internazionali, di norme comunitarie in forma di direttiva e/o regolamento, di interpretazioni rilevanti come significativamente intrecciate nell’operatività delle corti costituzionali interne, della CEDU e della Corte di Giustizia CE.

La competizione delle fonti rimanda ad un luogo di “normativizzazione del concreto” proprio della giurisprudenza, fonte indispensabile di un diritto vivente votato alla concretezza[16]: il codice di rito conosce una fase di continua implementazione per itinerari interni che assurge a complessità non  facilmente dominabile se non con il ricorso ad un principio di “effettività costituzionale”  della giurisdizione [17]

Il diritto penale nella globalizzazione tende pertanto ad esprimersi per il tramite delle istituzioni giudiziarie che da luogo di affermazione di una normatività astratta e prescrittiva propria della legge, mutano in luogo di traduzione e lettura del contingente e della sua pos-moderna mutevolezza[18]. La contingenza del caso Thyssen[19] ovvero dell’omicidio stradale[20] costituiscono esperienze non confinarie del diritto penale in quanto ne mettono in discussione le ragioni fondative quali il principio di legalità, la tassatività della prescrizione delittuosa nella declinazione distintiva tra dolo e colpa, la inferenza sillogistica tra astratto e concreto: l’eccedenza della fattispecie concreta come descritta nelle sentenze dei giudici di merito[21] produce una crisi nella relazione con la fattispecie astratta di ordinaria riconduzione (omicidio colposo e lesioni colpose) imponendosi come interrogativo capace di produrre un “ giudizio addizionale” diverso.[22]

La mutazione del diritto in diritto giurisprudenziale, il suo essere diritto del presente e al presente[23], si manifesta nell'orientamento degli uffici giudiziari, nell'opera ricostruttiva degli interpreti, disperdendo nella sua relazione con il concreto, la prescrittività autosufficiente della norma generale ed astratta[24].

Si assiste ad un processo di costante erosione della prescrittività autosufficiente della norma positiva in favore della traduzione operata dagli interpreti[25]: il processo di traduzione non è solo un’operazione semantica quanto un’operazione di riposizionamento strategico della fattispecie, di rimodulazione complessiva di una rete di relazioni e di riferimenti testuali che si sono implicitamente o esplicitamente codificati sul testo attraverso l’uso, il richiamo, la differenziazione con il precedente di merito e/o di legittimità. Non è questa la sede per una considerazione  sulla  creatività o meno di tale processo di ricomposizione  del significato normativo della disposizione,[26] quanto piuttosto considerarne la relazione necessaria con i sistemi  informativi del settore e le potenzialità di ricomposizione ermeneutica insite nella loro  consapevole introduzione.

“Al fatto tipico in senso puramente legale si affianca, così, un fatto tipico in senso ermeneutico che ne costituisce il riflesso o risultato” [27].

Del resto, la stessa intelaiutara normativa pos-moderna  risente di questa tendenza all’inclusione del concreto non per astrattezza della disposizione ma per indeterminazione inclusiva : al riguardo, basti in questa sede osservare come l’art 590  sexies c.p. - che ha previsto una nuova causa di non punibilità per i casi in cui l’esercente la professione sanitaria sia incorso in colpa lieve cagionando un danno alla salute del paziente -  ha conosciuto di tre pronunzie del Supremo Collegio in contrasto  tra loro [28] nell’ultima delle quali le SS.UU. verificano la possibilità di “sperimentare una intepretazione costituzionalmente conforme” senza che la stessa possa perseguire una finalità ed “un’efficacia sanante del deficit di tassatività della norma” non condividendo “il sospetto che la scelta sulla portata normativa dell’art 6. sia sospinta dalla esistenza di connotati di incertezza e di imprevedibilità delle conseguenze del precetto, le quali, se ravvisate, avrebbero condotto alla sola possibile soluzione di sollevare, nella specie propria, il dubbio di costituzionaliltà”: appare invero evidente come, nella stessa operazione seguita dalla Suprema Corte, la tassatività non sia un prerequisito della norma penale, ma l’esito di un’operazione interpretativa volta alla costruzione degli ineludibili margini di certezza  propri  della norma incriminatrice.

Il giudizio penale, è stato osservato, deve avere al tempo stesso, carattere “ricognitivo delle norma” e “cognitivo di fatti regolati”[29]: laddove il fatto regolato trascende dalla sua “regola” per evidenziarne il limite (e non al suo superamento, impossibile in forza del principio di legalità), si riproduce una relazione tra astratto e concreto estranea alla logica di semplice dominanza del primo sul secondo. Le aspettative ricognitive del concreto si propongono come un interrogativo normativo destabilizzante piuttosto che come una contingenza già normata nella logica binaria della rilevanza/irrilevanza.

Le «aspettative normative» prodotte dalle moderne leggi necessitano di luoghi di produzione di «aspettative ricognitive»[30] votate alla definizione del contingente, in cui il raccordo tra generale e particolare costituisca l’esito- sia pur temporaneo - di una mediazione conoscibile e per ciò stesso, misurabile dalla società civile. Tale esigenza appare di forte rilievo soprattutto nel processo penale in cui principio di legalità, ritualità e pubblicità costituiscono canoni conformativi forti ed irrinunziabili.

Lo stesso diritto processuale registra, in alcuni settori, tensioni mai prima conosciute, rendendo evidente una rottura sempre più marcata tra impostazioni dottrinali e orientamenti giurisprudenziali. La patologia dell’atto processuale appare emblematica di questa nuova distanza: il sistema delle invalidità procesuali dell’atto, imperniato sui principi di legalità e tassatività ex art 177 c.p.p. ed articolato per nullità, inutizzabilità e inammissibilità sembra trovare un inedito bilanciamento nei principi del giusto processo, che non sopportano un formalismo sanzionatorio laddove non comprometta la posizione delle parti. Anche in questo settore, la contingenza insita nella nozione di “ lesività in concreto” o di “manifesta esiguità” interrompe il sillogismo sotteso alle invalidità, introducendo categorie sostanzialistiche quali la inoffensività del vizio o la sua tenuità mai prima conosciute dalla normativa processuale.[31] Il  campo teorico si divide nuovamente:  l’affermazione del principio della tassatività delle nullità tradizionalmente inteso esclude qualsiasi verifica da parte del giudice dell’effettiva lesione insita nell’atto nullo, con garanzia di uguaglianza e certezza della pena