1. La variabile tempo e i rapporti giuridici. - 2. L’attenzione mediatica sul reiterarsi degli esiti estintivi di vicende processuali. - 3. La posizione dell’imputato. – 4. La soluzione
1. La variabile tempo e i rapporti giuridici.
La variabile tempo assume un rilievo fondamentale nello sviluppo dei rapporti giuridici. In particolare, il mancato esercizio di diritti e di poteri può determinare la perdita degli stessi.
Il discorso riguarda anche il processo ed il diritto penale: il mancato accertamento delle responsabilità entro i tempi fissati dal legislatore fa estinguere il fatto illecito per prescrizione. Si ritiene, a giustificazione della previsione, che la lontananza dalla decisione definitiva dal momento del fatto, faccia perdere rilievo all’episodio criminale, confinandolo in una dimensione non più significativa. Una specie di oblio. Per altro verso, l’incapacità dell’ordinamento di perseguire il crimine, determinerebbe il riespandersi di un diritto dell’imputato a non essere sanzionato considerata la sottoposizione a processo penale, di per sé una sanzione, una sofferenza che non può essere protratta nel tempo al di là di certi limiti cronologici.
La consapevolezza che l’estinzione del reato per effetto della prescrizione possa costituire e costituisca una “sconfitta” dello Stato di diritto, ha portato progressivamente il legislatore ad introdurre strumenti di sospensione, di interruzione e di allungamento dei termini idonei a far maturare l’estinzione del reato.
Nonostante queste iniziative legislative, i processi hanno continuato a prescriversi.
Sono varie e molteplici le cause di questa situazione. Fra le altre: l’elefantiasi del nostro sistema punitivo, condizionato dall’obbligatorietà dell’azione penale, dalle disfunzioni organizzative della macchina giudiziaria, da iniziative di parte tendenti a differire i tempi processuali.
Si sono conseguentemente accentuate anche operazioni “tecniche” per ridurre gli effetti negativi della prescrizione: valutazioni sugli effetti delle declaratorie di inammissibilità delle impugnazioni; riqualificazione in malam partem dei reati giudicati per superare le situazioni più gravi e delicate di estinzione del reato.
Si è cercato di definire in termini più restrittivi il momento dal quale far decorrere la prescrizione, soprattutto in tema di reato continuato. Si è previsto che comunque gli effetti estintivi non riguardino anche la responsabilità civile ovvero la possibilità dei sequestri e delle confische. Si sono trasferiti in sede di prevenzione le risultanze processuali dei procedimenti estinti. Si è escluso l’effetto estensivo al coimputato per lo stesso fatto. E così via.
2. L’attenzione mediatica sul reiterarsi degli esiti estintivi di vicende processuali.
Il reiterarsi di esiti totalmente o parzialmente estintivi di vicende processuali particolarmente sensibili, amplificati spesso dall’impatto mediatico hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica, anche in relazione che questo elemento si inseriva in vicende processuali connotate dalla presenza incidente sulle posizioni personali delle persone offese.
Il combinarsi di questi due elementi è stato sicuramente decisivo nella percezione di un problema che poneva la questione della prescrizione in termini parzialmente diversi dal passato.
Invero, medio tempore, rispetto al passato si è venuta rafforzando la posizione processuale della persona offesa. E’ stato un dato che si è progressivamente e significativamente incrementato anche sulla scorta di orientamenti europei.
Sono molteplici i segnali di questa fase degli sviluppi evolutivi del processo penale. Basterebbe pensare alle misure cautelari a tutela della vittima, i riferimenti ai soggetti vulnerabili, i diritti di cui la persona è titolare ai sensi dell’art. 2 Cost., al diritto di informazione sulle indagini, al potere di opporsi al provvedimento archiviativo, e così via.
Questa “trasformazione” del ruolo della vittima del reato ha portato la persona offesa a farsi interprete di quella pretesa punitiva, cioè sanzionatoria, che era ed è patrimonio del pubblico ministero. Si è così determinato uno “spostamento” dall’interesse patrimoniale risarcitorio a quello sanzionatorio (cioè, legato alla pena da applicare, effettiva ed elevata) giustizia o vendetta che fosse da punizione era un elemento ritenuto necessario.
Appare evidente che a fronte di queste aspettative, la possibilità della prescrizione del reato (ma anche d’un processo senza fine) risultava non accettabile.
In altri termini, quello che più o meno fisiologicamente poteva essere valutato dall’ufficio del pubblico ministero, in una prospettiva generale, non poteva essere considerato in termini positivi dalla persona offesa.
Si è pertanto intervenuti prevedendo la sospensione del decorso della prescrizione, nonché con l’allungamento dei suoi tempi.
3. La posizione dell’imputato.
Questo dato, naturalmente, finisce per pregiudicare la posizione dell’imputato che rischia di restare sottoposto per lungo tempo al processo penale, senza che questo sia definito.
Il momento limite è stato individuato, nella contrapposizione di diverse opzioni (iscrizione della notizia; formulazione dell’imputazione; provvedimento che dispone il giudizio) dapprima nella sentenza di condanna di primo grado (l. n. 103 del 2017) ora nella sentenza sia di condanna sia di proscioglimento di primo grado.
Si tratta di soluzione irrazionale nella misura in cui parifica due situazioni diverse e con riflessi diversificati il proscioglimento prevale sulla prescrizione, la prescrizione prevale sulla condanna.
In questo contesto, le modifiche alla riforma della disciplina della prescrizione appaiono, politicamente, problematiche essendo intervenuta una ridefinizione del rapporto tra istanze sociali e classe politica.
Il superamento della mediazione dei corpi intermedi rende – attualmente – questo passaggio problematico, considerata anche e soprattutto la visione ideologica e culturale della compagine governabile.
Il timore che si prospetta è costituito da una spinta a considerare la prescrizione riformata, inserita nella riforma processuale, un istituto governato dal principio del tempus regit acta e non da quello sostanziale dell’irretroattività.
4. La soluzione.
La soluzione che si prospetta non può essere che quella costituzionale della durata ragionevole del processo.
La scansione di tempi certi – ancorché elasticizzabili in relazione alle vicende ed alle patologie prospettabili delle fasi o dei gradi appare l’esser in grado – unita ad elementi idonei ad assicurare efficienza al sistema, almeno con superamento dei troppi tempi morti che lo contraddistinguono – di garantire il sistema processuale penale, l’imputato evitando di trasformarlo in una vittima del processo e la persona offesa che verrebbe assicurato lo vanifica dal giudizio di responsabilità, consentendo di non mettere in discussione i profili sanzionatori. La prescrizione del processo, cioè, il superamento della sua scansione potrebbe dar luogo a risarcimenti ovvero a riduzione della pena, sul modello operante in Germania.