Con la l. n. 114 del 2024 il Parlamento ha introdotto, riformando vari articoli della disciplina cautelare, il c.d. contraddittorio anticipato per l’applicazione delle misure cautelari.
La riforma, come emerge dagli approfondimenti dottrinali, si presenta complessa, articolata e soggetta a molte valutazioni controverse.
Il dato è già emerso dalla recente decisione della V Sezione della Cassazione che ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni sulle quali si erano prospettati interpretazioni e soluzioni controverse (v. infra).
È sin da ora possibile proporre, seppur per punti, una sorte di questioni che la nuova disciplina prospetta.
Com’è noto, il contraddittorio anticipato, come emerge dallo stesso art. 291 c.p.p. riformato, è previsto all’art. 288 c.p.p. (e dalla l. n. 231 del 2021 all’art. 47). In caso di applicazione delle altre misure interdittive la Corte costituzionale ha escluso possa operare il contraddittorio anticipato.
Ci si potrebbe chiedere ora se il contraddittorio anticipato sia possibile – stante la generica previsione dell’art. 291 c.p.p. – anche per le altre misure interdittive (artt. 288 e 289 bis, 290 c.p.p.).
È incerta la possibilità che, mancando la nomina del difensore, di fiducia, ovvero la sua presenza all’atto, sia necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, ovvero se non possa ritenersi necessaria la presenza obbligatoria del difensore, come previsto dall’art. 294 c.p.p.
Questioni si prospettano con riferimento al possibile riconoscimento dell’impedimento del difensore e dell’indagato; nonché alla possibilità che il p.m. chieda l’anticipazione dell’interrogatorio, essendo previsto solo che il termine a comparire può essere accorciato dal giudice.
Spetta al giudice la valutazione delle condizioni che consentono o escludono l’operatività del contraddittorio anticipato che, escluso per le lett. a e b dell’art. 274 c.p.p. opera solo per l’ipotesi del secondo periodo della lettera c dello stesso art. 274 c.p.p.
Al giudice spetta la valutazione della gravità indiziaria e quella del fatto in relazione alla tipologia della misura cautelare da applicare (art. 280 c.p.p.). In caso di applicazione del carcere, a regime (cioè quando ci saranno i giudici in misura sufficiente) procederà l’organo collegiale.
Non è da escludere, nella procedura anticipata, l’operatività dell’art. 27 c.p.p. nel caso in cui il giudice incompetente ritenga presenti ragioni di urgenza e applichi la misura cautelare.
Non opererà l’art. 104 c.p. per l’incompatibilità con la procedura de qua.
Deve riconoscersi la possibilità per la difesa di depositare memorie e indagini difensive (non e previsto il diritto a prova contraria del p.m. nella stessa udienza, a seguito di rinvio).
Nell’eventualità in cui l’indagato si avvalga della facoltà di non rispondere, resta il problema se dopo l’applicazione della misura si possa o debba procedere all’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., godendo così di un ampio margine di tempo per difendersi. Comunque con l’interrogatorio prima dell’applicazione della misura anticipata l’indagato disporrà, essendo libero e conoscendo gli atti depositati dal p.m. di utilizzare maggiormente degli spazi del processo mediatico.
Poiché il giudice dovrà tener conto nell’ordinanza di applicazione della misura di quanto sostenuto dalla difesa, il riesame dovrà essere sorretto da motivi specifici.
Nel corso dell’interrogatorio, non si può escludere che l’imputato confessi (anche altri reati) chieda il patteggiamento, faccia una chiamata di correo.
Una significativa lacuna si presenta sia in relazione al tempo in cui il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta del p.m., sia in ordine alle modalità e tempi della decisione. Manca ogni riferimento alla procedura necessaria allo svolgimento dell’interrogatorio, soprattutto nel caso in cui sia applicata la misura della custodia in carcere, sia in ordine alle informazioni all’indagato del rigetto della domanda del p.m.
Mentre di contraddittorio anticipato si potrà parlare nell’ipotesi in cui all’art. 302 c.p.p. (“previo interrogatorio”), il dato andrebbe escluso nell’ipotesi in cui all’art. 307 c.p.p. (c’è la convalida del fermo del fuggitivo) nonché nelle situazioni di cui agli artt. 275, comma 1 bis e 2 ter c.p.p. nonché all’art. 300, comma 5, c.p.p. dovendosi ritenere che superata la fase delle indagini preliminari, la riforma non trova applicazione.
Come anticipato due questioni in ordine alle quali si sono prospettate soluzioni contrastanti, sarà stata rimessa alle Sezioni unite.
Con la prima “Se il giudice per le indagini preliminare che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), c.p.p., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater c.p.p., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l’interrogatorio preventivo”.
Con la seconda, “Se l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater c.p.p., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more”.
