Art. 344 bis c.p.p.: questioni di incostituzionalità e criticità applicative
di Giorgio Spangher
Il dibattito, finalmente sviluppatosi, intorno all’operatività dell’art. 344 bis c.p.p., superando le contrapposte posizioni ideologico-politiche in materia, fa emergere le criticità della norma e i suoi contrasti interpretativi.
Emerge, comunque con chiarezza, come sia mancata nella concitata fase di chiusura dell’accordo politico, una certa lucidità nel percepire le implicazioni di ciò che si stava introducendo in un sistema complesso come quello della giustizia penale, così fortemente strutturato in termini sistematici e normativi.
Ci sono, come sempre, in un sistema governato dalla gerarchia delle fonti, aspetti costituzionali e sovranazionali di cui l’interprete deve tener conto, anche prima di affrontare gli aspetti più strettamente processuali.
Sotto questo aspetto, la norma prospetta una serie non secondaria di questioni che ci si limiterà ad indicare e sulle quali potrà prospettarsi quel confronto di idee che è il sale della dialettica che non voglia fideisticamente schierarsi.
Si prospetta, invero, la stessa legittimità della norma che, togliendo al giudice il potere di decidere, le questioni che le parti hanno prospettato, potrebbe confliggere, se non con l’art. 112 Cost., quanto meno con l’art. 101 Cost., cioè con la stessa funzione giurisdizionale, senza contare i riflessi delle norme sovranazionali. Più che le parti, sicuramente lese nel diritto all’effettività delle decisioni, è lo stesso ruolo del giudice che la norma sembra pregiudicare.
Si prospettano poi questioni di maggior dettaglio: il potere ufficioso del giudice di prorogare il termine di definizione del giudizio d’impugnazione; la razionalità-proporzionalità dei tempi del giudizio in relazione alla diversità dei reati; la lesione della durata ragionevole in caso di proroghe che non sono quantificate essendo suscettibili di un numero indefinito.
Sempre in relazione alle proroghe si prospettano questioni in ordine alla impugnabilità della relativa decisione, nonché in materia di tassatività delle condizioni che legittimano le proroghe (pluralità dei reati, di imputati, complessità).
Non manca la “classica” questione sulla retroattività o meno della disciplina appena introdotta, condizionata dalle diverse possibili opinioni in ordine alla sua natura (processuale, penale, mista).
Ancora maggiori incertezze prospettano le questioni processuali che possono essere qui elencate in rapida successione.
In primo luogo, si manifestano incertezze sul regime transitorio di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 della l. n. 134 del 2021, apparendo incerta una ricostruzione contrastante con la formulazione letterale delle previsioni.
Criticità si evidenziano, con pregiudizio per il prosciolto e per l’innocente, non superabili, con la rinuncia, in ordine all’operatività dell’art. 129 cpv. c.p.p.
Fortemente controversa si prospetta la questione del rapporto tra l’inammissibilità e l’improcedibilità per decorso dei termini della fase di gravame.
Non sono definiti tempi di celebrazione dei mezzi di impugnazione straordinari, né tempi massimi in caso di plurimi annullamenti e rinvii.
Incertezze si prospettano in ordine al valore del materiale probatorio raccolto nel procedimento definito con l’improcedibilità.
Non sono delineati i tempi in caso di plurime rinnovazioni probatorie differite in più udienze; manca una individuazione dei termini in caso di annullamento di una declaratoria di inammissibilità.
Questioni complesse si prospettano in caso di rinvio con annullamento parziale.
Non è convincente l’idea che la previsione non operi in caso di impugnazione della parte civile per i soli interessi civili.
Si sono già prospettati contrasti interpretativi in materia di effetti della decisione sulla responsabilità degli enti.
Alcune questioni (interessi civili e confisca) attendono l’attuazione della direttiva dell’art. 1 della l. n. 134 del 2021 contenute in ampia delega in materia.
Può prospettarsi una questione in tema di ne bis in idem?
Una particolare patologia si evidenzia in caso di erronea dichiarazione di prescrizione in seguito all’operatività dell’art. 604, c. 6, c.p.p. ed impossibilità di dichiarare la prescrizione.
Una certa criticità evidenzia la disciplina di cui all’art. 161 bis c.p., in punto di momento di ripresa del tempo della prescrizione in caso di annullamento della decisione e rinvio, individuato nella definitività della decisione.
Naturalmente si tratta di questioni problematiche alle quali non è escluso che possano essere proposte adeguate soluzioni interpretative, atte a superare comunque non tutte le criticità segnalate.
Forse meno improvvisazione sarebbe stata opportuna.