Il rito abbreviato condizionato ovvero l’ultima chiamata
di Giorgio Spangher
La riforma della giustizia penale che difficilmente sarà quella proposta dalla commissione Lattanzi nasce condizionata dalla finalità deflattiva connessa all’accorciamento della durata dei processi.
Non essendo coinvolte le fattispecie incriminatrici che restano numericamente e qualitativamente invariate si agisce sul processo, sui suoi percorsi, sui suoi tempi.
Attraverso una equazione molto semplice si riducono i tempi riducendo i processi ovvero favorendone gli sviluppi attraverso definizioni intermedie variamente costruite, favorite da un sistema sanzionatorio non necessariamente afflittivo, consensuale, condiviso e comunque con esclusione di restrizione carceraria.
Si spera che a tale proposito si rimedierà al mancato coordinamento con le misure cautelari custodiali soprattutto con la restrizione inframutaria.
Attraverso il consenso o l’adesione alle varie proposte definitorie connesse al materiale dell’accura che si vuole completo, si definiscono i processi i cui esiti trovano difficoltà di confluire nei giudizi di gravame disincentivati anche da offerte premiali.
In questa prospettiva, l’abbreviato condizionato, operante per tutti i reati (delitti e contravvenzioni) con esclusione di quelli puniti con l'ergastolo, si prospetta come l’ultima chiamata anche in considerazione dell’annunciata riforma della prescrizione per il condannato e dalla contestuale restrizione dell’accesso al giudizio di appello nonché ai ricorsi per cassazione.
In altri termini, non essendo state utilizzate le altre alternative alla ipotizzata deflazione, l’accesso premiale al rito abbreviato condizionato si prospetta come una opportunità da valutare con attenzione anche perché non può escludersi, per intuibili ragioni, una certa disponibilità del giudice del dibattimento a concederlo.
Tra i profili che dovranno essere approfonditi, si segnalano senza pretesa di completezza: l’operatività di quanto previsto dall’ultimo comma del art 360 cpp; la sanabilità o meno delle nullità dell’udienza preliminare; le sorti delle indagini difensive prodotte in limine e i poteri dell’accusa; la possibilità di reiterare la domanda per ipotesi progressivamente più ridotte; la controllabilità a seguito di appello della decisione negativa con la conseguente perdita dello sconto per il non appellate; la possibilità in caso di esito negativo di chiedere l’abbreviato secco o il patteggiamento come oggi è possibile in sede di udienza preliminare; la possibilità di chiede il giudizio immediato per evitare la decisione del GIP e poi chiedere l’abbreviato condizionato (possibile solo a dibattimento).
Restano comunque perplessità che dovrebbero essere superate da subito come quella relativa all’entità della riduzione della pena fino ad un terzo in quanto sono incerti i suoi parametri che si aggiungono all’incertezza della soglia di partenza che lascia al giudice troppa discrezionalità con il rischio di un contenzioso che potrebbe essere evitato.
Forse anche per questa ragione, ma il dato con può essere condiviso, si prevede per evitare la prospettiva del concordato in appello un ulteriore sconto di pena per il non appellante.
Va considerata in ogni caso la difficile inquadrabilità della previsione seppur nella progressione dell’economicità del rito contratto.
Le riferite indicazioni sono destinate ad accentuarsi con riferimento al processo davanti al giudice monocratico.
Come noto, questo procedimento, mancando l’udienza preliminare, vedrà la presenza di un’ inedita udienza predibattimentale svolta da un giudice del dibattimento.
Le già segnalate negative implicazioni dei possibili sviluppi del procedimento in punto di incompatibilità, si accentuano nel caso del rito abbreviato condizionato, anche a prescindere dalla presenza di coimputati che si orientino su strategie diverse.
Invero, la difesa discuterà sulla scorta della citazione diretta a giudizio formulata dal pubblico ministero, che non avrà chiesto l’archiviazione, davanti ad un giudice del dibattimento dei possibili sviluppi processuali: sentenza di non luogo ovvero decreto che dispone il giudizio.
Certamente, la difesa potrebbe proporre un abbreviato secco o un patteggiamento o una messa alla prova ma cercherà soprattutto di evitare il dibattimento.
In caso di esito negativo, potrà appunto essere chiesto il giudizio abbreviato condizionato, anche mascherano invero uno secco davanti ad un altro giudice dibattimentale, scelta dopo l’esito negativo da valutare con attenzione configurandosi appunto come ultima chiamata.
Tenuto conto di quanto si è fino ad ora detto, anche sulla scorta delle indicazioni contenute ne documento sottoscritto da un gruppo di magistrati, questo percorso nato anche sulla scorta di alcune prassi e definito abbreviato atipico potrebbe assurgere a rito privilegiato.