Il giudizio di rinvio davanti al tribunale del riesame (S.U. Pres. G. Fumu, est. C. Zaza, ud.16.7.20 - dep. 29.9.20, n. 27104, Colella)
"Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale".
Le Sezioni Unite con la sentenza del 16 luglio 2020 n. 27104 hanno risolto il contrasto in ordine alla questione "Se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall'art. 311, comma 5 - bis cod. proc. pen., decorra dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.".
Nell'occasione hanno chiarito che il giudizio di rinvio è disciplinato dalle medesime regole stabilite dall’art. 309 cod. proc. pen. e puntualizzato le scansioni procedurali essenziali.
E’ stato ribadito il principio della necessaria celerità della decisione nonché la rilevanza degli atti sopravvenuti, in linea con la caratteristica rebus sic stantibus del giudizio cautelare, “il generale dovere del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto stabilito con la sentenza rescindente non preclude infatti l'esame di circostanze sopravvenute, idonee ad incidere sul quadro cautelare” .
Nel giudizio di rinvio la ricezione del fascicolo da parte della cancelleria del tribunale, a seguito della trasmissione dalla Corte di Cassazione, è equiparata all'atto introduttivo della presentazione della richiesta di riesame.
Come nel giudizio ordinario il termine dei cinque giorni decorre dalla presentazione della richiesta di riesame così nel giudizio di rinvio il termine dei cinque giorni decorre dalla ricezione del fascicolo (la Corte cost., sent. n. 232 del 1998, con sentenza interpretativa di rigetto, ha ancorato la decorrenza del termine per la trasmissione degli atti alla presentazione della richiesta).
La cancelleria alla quale deve farsi riferimento è quella centrale e non quella del tribunale del riesame in quanto “i passaggi burocratici interni” non possono aggravare il procedimento in danno dell’indagato sottoposto alla cautela, “la ricezione del fascicolo trasmesso dalla Corte di cassazione dà pertanto inizio al giudizio di rinvio dal momento in cui gli atti stessi pervengono alla cancelleria del tribunale, essendo irrilevante il tempo impiegato per il successivo passaggio del fascicolo alla cancelleria della sezione del riesame; e da quel momento comincia a decorrere il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità procedente, all'uopo avvisata, deve provvedere alla trasmissione degli atti richiesti”.
La ricezione del fascicolo onera il presidente del tribunale del riesame della cura dell'immediato avviso all'autorità procedente ex comma 5 art. 309 cod. proc. pen., fermo restando che è dall’arrivo del fascicolo dalla Cassazione che decorrono i cinque giorni.
L’avviso assicura la messa a disposizione - ad opera dell’autorità procedente - del materiale utile per la decisione, compresi gli atti sopravvenuti nelle more del giudizio di Cassazione e gli elementi di indagine eventualmente acquisiti a favore dell'indagato.
La limitata utilità degli atti del fascicolo trasmesso dalla Corte di Cassazione ai fini di decisione del tribunale del riesame in sede di rinvio, decisione da assumere all’esito di un compiuto esame degli atti delle indagini (anche in ragione del carattere in fieri del quadro indiziario e cautelare) è la ragione per cui l’indicazione “ricezioni degli atti” di cui al comma 5 bis dell’art. 311 è da intendersi riferita agli atti delle indagini e non agli atti del fascicolo della Corte. Come spiegano le Sezioni Unite “la decorrenza di un termine per la decisione è giustificata dalla disponibilità di atti che consentano di assumere tale decisione; e che permettano in particolare al giudice quella piena valutazione del materiale probatorio che si è visto essere necessaria anche nel giudizio di rinvio. Orbene, se gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria che procede, in quanto tali rappresentativi dello stato attuale delle indagini, garantiscono questa completezza di valutazione, altrettanto non può dirsi per gli atti restituiti dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Questi ultimi coincidono, infatti, con gli atti trasmessi per la decisione del ricorso per cassazione; la cui individuazione è determinata dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., come in tutti i casi in cui è impugnato un provvedimento riguardante la liberà personale, negli «atti necessari per decidere sull'impugnazione»”.
La scansione temporale rilevante ai fini dell’efficacia della misura, come declinata dalle Sezioni Unite, è dunque che entro cinque giorni dalla ricezione del fascicolo proveniente dalla Corte di Cassazione l’autorità procedente è tenuta a inviare gli atti.
Il mancato rispetto del termine di cinque giorni, stabilito dal comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen., determina l’inefficacia della misura cautelare come previsto dal comma 10. La ricezione degli atti, anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio ordinario, segna la decorrenza del termine per la decisione che deve essere assunta , sempre a pena di inefficacia, nel termine di dieci giorni.
La motivazione deve essere depositata entro 30 giorni. L'espressa previsione del comma 5 bis dell'art. 311 cod. proc. pen. non consente al giudice di dilazionare detto termine sino a 45 giorni, come previsto dal comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. per il giudizio ordinario.