Sommario: 1. L’origine della disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati in sede penale. Il costante riferimento alla disciplina di sequestro e confisca di prevenzione. - 2. La disciplina previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019. - 3. La disciplina prevista dal d.lgs. n. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022). 4. La disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022). - 5. La vendita dei beni confiscati (modifica dell’art. 86 comma 1 disp. att. c.p.p.), cenni essenziali. - 6. Lo schema proposto.
1. L’origine della disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati in sede penale. Il costante riferimento alla disciplina di sequestro e confisca di prevenzione.
Per collocare la vigente disciplina, è opportuna una ricostruzione della complessa evoluzione della disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati contenuta nelle diverse versioni introdotte nel tempo dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.[1]
Il riferimento costante alla regolamentazione in sede penale è rappresentato dalla disciplina in materia di sequestro e confisca di prevenzione che costituisce la regolamentazione più risalente e di maggiore applicazione pratica, che ha sempre costituito un riferimento nella materia penale che progressivamente l’ha adottata, fino alla quasi sostanziale parificazione intervenuta col d.lgs. n. 14/2019 e, poi, col d.lgs. n. 150/2022.
È noto che l’amministrazione giudiziaria del sequestro e della confisca di prevenzione ha trovato una coerenza normativa col d.lgs. n. 159/2011, cd. Codice antimafia, che, al Libro I, ha disciplinato in modo coordinato numerosi temi la cui disciplina è reciprocamente influenzata:
a) l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati (Titolo III, Capi I e II);
b) la tutela dei diversi terzi coinvolti dal sequestro e dalla confisca (Titolo IV, Capi I e II);
c) l’amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati (Titolo IV, Capo III);
d) i rapporti con le procedure concorsuali (Titolo IV, Capo III).
Le caratteristiche del sistema delineato dal d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod., all’interno delle quali si disciplina coerentemente l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, possono essere così sintetizzate:
– l’amministrazione dei beni sequestrati nel corso del procedimento di cognizione finalizzato alla confisca (svolto dall’esecuzione del sequestro alla confisca definitiva) è regolamentata (artt. 21 e da 34 a 43 d.lgs. n. 159/2011), coerentemente con gli effetti della confisca, ivi compresa la tutela di ogni tipologia di terzo; l’amministrazione giudiziaria, fino alla confisca di secondo grado, è diretta dal giudice delegato, nominato dal tribunale tra i componenti del collegio che ha disposto il sequestro, coadiuvato dall’amministratore giudiziario; successivamente interviene l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che precedentemente è titolare di meri compiti di ausilio al giudice delegato;
– la devoluzione del bene confiscato, privo di oneri e pesi (art. 45 d.lgs. cit.), comporta la risoluzione all’interno del procedimento di prevenzione di tutte le vicende relative al bene acquisito dallo Stato al fine di depurarlo di qualsiasi problematica e semplificarne la destinazione, in primo luogo attraverso la tutela dei terzi coinvolti a vario titolo dal sequestro e dalla confisca;
– la sorte dei contratti in corso e delle azioni esecutive individuali e collettive (fallimento) è regolamentata prevedendo: 1) la prosecuzione di alcune tipologie di contratti attraverso un apposito procedimento (artt. 56 d.lgs. cit.); 2) la sospensione delle azioni esecutive e la loro estinzione all’esito della confisca derivante dalla tutela attribuita ai terzi nell’ambito del procedimento di prevenzione (art. 55 d.lgs. cit.); 3) la prevalenza del sequestro di prevenzione per i beni assoggettati a fallimento (dichiarato prima o dopo il sequestro), con soddisfacimento dei creditori nel procedimento di prevenzione nel rispetto delle disposizioni previste per la tutela dei terzi (art. 63 ss. d.lgs. cit.);
– il pagamento delle somme dovute ai terzi avviene al termine di un apposito procedimento nel corso del quale trovano tutela i crediti sorti prima del sequestro previo accertamento di determinati presupposti e con determinati limiti (artt. 52 ss. d.lgs. cit.). Se necessario i beni confiscati sono venduti per soddisfare i creditori (art. 57 ss. d.lgs. cit.), pagati (dall’Agenzia Nazionale) secondo un ordine simile a quello previsto dalla legge fallimentare (art. 61 comma 2 d.lgs. cit.).
Interpretazioni giurisprudenziali e interventi normativi hanno progressivamente esteso, in tutto o in parte, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 alle diverse tipologie di sequestri e confische penali.
Va sottolineato che l’estensione della disciplina del Codice Antimafia dovrebbe tenere conto che il sistema delineato presenta una sua coerenza che impone il coordinamento della regolamentazioni dei diversi sub procedimenti che si affiancano al procedimento (di cognizione) finalizzato alla confisca:
a) amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati;
b) tutela dei terzi, anche nell’ambito delle procedure esecutive individuali e collettive (o fallimentari);
c) gestione e destinazione dei beni confiscati.
Solo tenendo conto costantemente del coordinamento di questi tre segmenti procedurali la disciplina può assumere coerenza, tenendo conto, peraltro, delle specificità e delle funzioni delle singole tipologie di confisca[2].
2. La disciplina previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019.
La regolamentazione dell’amministrazione dei beni sequestrati nel procedimento penale, contenuta nell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., inserito con la l. n. 94/2009, più volte modificata, con rilevanti problematiche interpretative, si può così sintetizzarsi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 sulla crisi d’impresa (15 luglio 2022):
a) per il sequestro (preventivo) – impeditivo o finalizzato a ogni tipologia di confisca – il giudice che lo dispone nomina un amministratore giudiziario qualora «sia necessario assicurare l’amministrazione» (artt. 104-bis comma 1 e 1-bis disp. att. c.p.p.);
b) per il sequestro funzionale alla confisca allargata (o estesa o per sproporzione) prevista dall’art. 240-bis c.p. (e dalle norme di leggi speciali che espressamente a questo articolo rinviano[3]) o adottati per i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p., si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione dei beni sequestrati, tutela dei terzi e destinazione dei beni confiscati (art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. e art. 110, comma 1, lett. c ed e, d.lgs. n. 159/2011);
c) per il sequestro funzionale a forme di confisca diverse dalla confisca allargata[4]:
c/1) per l’amministrazione dei beni sequestrati, si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011 (art. 104-bis, comma 1-bis secondo periodo); i compiti del giudice delegato sono svolti dal giudice che ha disposto il sequestro (e ha nominato l’amministratore giudiziario), salvo che si tratti di organo collegiale, nel qual caso questo organo nomina il giudice delegato tra i componenti del collegio (art. 104-bis commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.);
c/2) per la tutela dei terzi, vi sono incertezze sull’operatività delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011;
c/3) per i rapporti con le procedure concorsuali, si esclude l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 e la regolamentazione si rinviene nei principi posti da una risalente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., sez. un, 12.2.2014, Focarelli );
c/4) per la destinazione dei beni confiscati, si esclude l’applicabilità delle norme del d.lgs. n. 159/2011 e, dunque, la competenza dell’Agenzia nazionale[5], trovando applicazione le disposizione degli artt. da 86 a 88 disp. att. c.p.p. o la regolamentazione di leggi speciali.
Va aggiunto che:
– per il sequestro funzionale a ogni tipologia di confisca, si prevede la citazione, nel processo di cognizione, dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro, senza alcuna distinzione (art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p.)[6];
– per la confisca senza condanna di cui all’art. 578-bis c.p.p., si prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di confisca allargata e di citazione dei terzi esposte supra, lett. b) e d) (art. 104-bis comma 1-sexies disp. att. c.p.p.).
3. La disciplina prevista dal d.lgs. n. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022).
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 (15 luglio 2022), la disciplina muta considerevolmente:
a) i rapporti col sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p. finalizzato a ogni forma di confisca penale sono regolati attraverso un rinvio generale alle disposizioni dell’intero Titolo IV del Libro I d.lgs. n. 159/2011 (art. 317 d.lgs. n. 14/2019) e, dunque, con la prevalenza della misura reale penale. La liquidazione giudiziale prevale, invece, sul sequestro impeditivo previsto dall’art. 321 comma 1 c.p.p. (art. 318 d.lgs. n. 14/2019);
b) l’art. 373 d.lgs. n. 14/2019 riscrive i commi 1-bis e 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. per coordinarli con la nuova disciplina introdotta dal citato art. 317, per cui:
– nel caso di sequestro impeditivo, si applicano le sole disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 «nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni». Condivisibilmente non trovano ingresso le disposizioni in materia di tutela dei terzi e destinazione dei beni definitivamente confiscati in quanto gli effetti del sequestro impeditivo cessano con la sentenza definitiva se non è trasformato in sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 323 c.p.p.). La liquidazione giudiziale prevale (art. 318 d.lgs. n. 14/2019);
– nell’ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. (e delle norme di leggi speciali che espressamente a questo articolo rinviano) o adottati per i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p., si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro (intero Titolo III del libro I, artt. da 35 a 51-bis)[7], nonché dell’intero Titolo IV (tutela dei terzi e rapporti col fallimento, ora liquidazione giudiziale (art. 104-bis comma 1-quater disp. att. c.p.p.). Dunque, si prevede espressamente anche il rinvio alle disposizioni sulla prevalenza del fallimento (ora liquidazione giudiziale) di cui agli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 159/2011;
– in presenza di sequestro finalizzato a ogni forma di confisca diversa da quelle supra lett. b), oltre alle disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati (come previsto dall’art. 104-bis comma 1-bis, primo periodo, al pari del sequestro impeditivo)[8], si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 in materia di tutela dei terzi e rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria. Sono escluse, dunque, le sole disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati (competenza dell’Agenzia nazionale e operatività degli art. 86 ss. disp. att. c.p.p.).
Si pone il tema della disciplina intertemporale, potendo ritenersi che almeno le nuove disposizioni relative ai rapporti con la liquidazione giudiziale si applichino solo ai procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della riforma, in considerazione della disciplina organica della crisi e dell’insolvenza dell’impresa individuale o collettiva contenuta nel decreto legislativo e di quanto disposto dall’art. 390 d.lgs. n. 14/2019. Per le altre disposizioni, trattandosi di norme processuali e procedimentali, in assenza di disposizioni transitorie, si può ritenere che operi il criterio generale indicato nel principio tempus regit actum, sempre che non siano esauriti gli effetti e, dunque, concluso il procedimento[9].
4. La disciplina prevista dal d.lgs. n. 150/2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022).
Il d.lgs. n. 150/2022, apporta limitate modifiche alla rubrica e ad alcuni commi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati.
La relazione illustrativa precisa «Le norme contenute nell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. continuano a disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, conformemente alla ratio della direttiva di cui alla lett. b) dell’art. 1, comma 14, della legge delega. La soluzione prescelta determina anche un coordinamento con la disciplina dei commi 1-bis e 1-quater dell’art. 104-bis modificata dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2022, senza necessità di ulteriori modifiche».
Le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022 ai singoli commi (e alla rubrica) dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., però, alla luce del dato testuale e dell’evoluzione normativa ricordata assumono un più ampio rilievo perché dirette a regolamentare non solo, come avviene oggi, l’amministrazione dei beni sequestrati, ma anche l’amministrazione dei beni confiscati, dalla definitività della pronuncia fino alla loro destinazione, colmando così una lacuna che ha comportato rilevanti incertezze applicative.
Le modifiche al comma 1 dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.[10] consentono di riferire la nomina dell’amministratore giudiziario (non solo al sequestro ma) anche a ogni ipotesi in cui dopo la definitività della confisca sia necessario nominare un amministratore giudiziario per la gestione del bene. Dunque, in ogni caso in cui occorra iniziare o proseguire la gestione dei beni dopo la confisca definitiva l’amministratore giudiziario potrà essere nominato dal giudice dell’esecuzione che dirigerà l’amministrazione giudiziaria fino alla definitiva destinazione, anche con la vendita prevista dall’art. 86 comma 1 disp. att. c.p.p., colmando la criticità oggi presente. Viene, così, data soluzione al tema della gestione dei beni appresi dopo la confisca definitiva (diversa da quella disposta ai sensi dell’art. 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. per i quali interviene l’Agenzia nazionale), per i quali mancava un’espressa regolamentazione, con le conseguenti incertezze in ordine alla competenza sui provvedimenti da adottare (generalmente individuata nel giudice dell’esecuzione) e sulla concreta gestione fino alla destinazione definitiva, non essendo espressamente prevista la nomina di un amministratore giudiziario[11].
La modifica al comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.[12], con l’inserimento, ancora una volta, del termine confisca, conferma l’interpretazione proposta con riferimento all’analoga modifica del comma 1 esaminata: l’amministratore giudiziario nominato in esecuzione della confisca definitiva applicherà le disposizioni in materia di amministrazione dei beni previste dal d.lgs. n. 159/2011[13].
L’intervento sul comma 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., con la soppressione dell’ultimo periodo «Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno», che trovava applicazione solo per la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p., va posta in relazione con l’estensione del suo contenuto a ogni ipotesi di confisca in forza dell’integrale sostituzione del comma 1-sexies dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p.
La modifica del comma 1-sexies dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., secondo cui «Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice:
– fa venire meno un’ingiustificata disparità di trattamento, estendendo opportunamente la prevalenza dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno in ogni ipotesi di confisca, prima prevista (dal soppresso comma 1-quater da ultimo citato) sola per la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p;
– estende testualmente alla confisca prevista dall’art. 578-bis c.p.p. (decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione) l’intera regolamentazione contenuta nei precedenti commi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. e non i soli commi 1-quater e 1-quinquies in precedenza richiamati, così operando una più corretta regolamentazione.
Infine, si modifica la rubrica attuale («Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.») che diviene: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio.». Si conferma l’interpretazione che si è proposta in ordine all’inserimento della confisca ai commi 1 e 1-bis e, dunque, all’applicabilità delle disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria (e tutela dei terzi) anche nel caso di esecuzione di confisca non preceduta da sequestro.
In ordine alle questioni di diritto intertemporale, si ritiene che trattandosi di norme processuali e procedimentali, in assenza di norme transitorie operi il principio tempus regit actum, sempre che non siano esauriti gli effetti e, dunque, conclusa la relativa fase[14], pur con inevitabili difficoltà applicative.
5. La vendita dei beni confiscati (modifica dell’art. 86 disp. att. c.p.p.), cenni essenziali.
La disciplina dell’esecuzione della confisca è contenuta negli artt. 86 ss. disp. att. c.p.p. Gli artt. 86-bis, 86-ter e 88 disp. att. c.p.p. prevedono specifiche destinazioni, mentre l’art. 86 disp. att. c.p.p. affronta il tema di carattere generale della «Vendita e distruzione delle cose confiscate».
Il comma 1 dell’art. 86, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2022, prevedeva: «La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.». La disposizione risale all’introduzione del codice di rito del 1989, quando non esistevano le forme di confisca allargata, per equivalente e (in parte) obbligatorie, con la conseguente scarsa applicabilità in generale e, comunque solo per beni determinati costituiti, di norma, da veicoli o beni mobili.
Una specifica destinazione (e regolamentazione dell’amministrazione dei beni confiscati definitivamente), perciò con conseguente inapplicabilità del citato art. 86 disp. att. c.p.p., era (ed è) prevista (oltre che da leggi speciali) per l’Agenzia nazionale per la destinazione dei beni definitivamente confiscati all’esito del procedimento di prevenzione nonché nel caso di confisca allargata o estesa oggi prevista dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché alle confische per delitti previsti dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. (cfr. Supra)
Di conseguenza, si riteneva applicabile l’art. 86 disp att. c.p.p. per l’esecuzione di ogni forma di confisca diversa da quelle ora richiamate, con difficoltà delle cancellerie del giudice dell’esecuzione e formazione di prassi operative diverse su cui non è necessario soffermarsi alla luce della nuova normativa.
Nessuna regolamentazione era prevista per l’amministrazione dei beni dalla definitività della confisca definitiva alla sua esecuzione, con la destinazione e/o vendita del bene[15].
L’art. 41 lett. i n. 1 d.lgs. n. 150/2022, modifica l’art. 86 comma 1 disp. att. c.p.p., aggiungendo un secondo periodo secondo cui «Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o a uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili».
Dunque, per la liquidazione dei beni definitivamente confiscati nell’ambito di processi penali per reati per i quali non si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (o di altre leggi speciali), si conferma l’applicabilità della disciplina dell’art. 86 disp. att. c.p.p. e si consente alle cancellerie penali di delegare le operazioni di vendita con le modalità prevista dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.
6. Lo schema proposto.
In considerazione della complessità della disciplina e delle difficoltà applicative si propone e allega uno schema della disciplina applicabile ai sequestri penali (finalizzati alla confisca, impeditivo, probatorio e conservativo) in ordine:
a) all’individuazione dell’Autorità Giudiziaria competente alla nomina dell’amministratore o del custode;
b) all’individuazione dell’Autorità Giudiziaria competente alla direzione dell’amministrazione/custodia;
c) alle disposizioni applicabili nell’amministrazione o nella custodia;
d) alle disposizioni applicabili per la tutela dei terzi e nei rapporti con le azioni esecutive, fallimento/liquidazione giudiziale;
e) alle disposizioni applicabili al termine del procedimento (con o senza confisca) sulla destinazione dei beni.
Lo schema si propone di sintetizza la disciplina applicabile, senza pretesa di esaustività e nel tentativo di offrire uno strumento di immediata lettura di una normativa oggetto di plurime modifiche e di continue evoluzioni interpretative come esposto in precedenza.
Per mera comodità in nota sono riportati richiami normativi e giurisprudenziali essenziali e sintetiche valutazioni, ove opportuno.
Lo schema non contempla numerose ipotesi particolari che si possono verificare, a partire dal regime transitorio relativo alle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017, dal d.lgs. n. 14/2019 e dal d.lgs. n. 150/2022, regime talvolta solo delineato in linea molto generale occorrendo plurime specificazioni e approfondimenti.
La difficoltà di schematizzare una disciplina complessa può comportare imprecisioni che potranno essere segnalate per aggiornamenti successivi, facendosi sempre riferimento nello schema alla data dell’aggiornamento.
[1] Il presente articolo prende spunto da precedenti scritti: F. menditto, La riforma penale (l. n. 134/2021): le disposizioni in materia di sequestro e confisca dello schema di decreto delegato presentato dal governo, in Sist. pen., 14.9.2022; Id, L’amministrazione giudiziale dei beni sequestrati e confiscati. L’esecuzione della confisca, Milano, 2023, in Riforma Cartabia, La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo-M. Donini – E.M. Mancuso- G. Varraso.
L’articolo costituisce l’occasione per un’ulteriore riflessione dopo l’approfondimento del Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura del 15 al 17 maggio 202 su L’amministrazione dei beni: dal sequestro alla definitività della confisca, nelle misure di prevenzione e nel processo penale e per presentare l’allegato Schema, predisposto con finalità eminentemente pratiche.
[2] Si pensi, ad esempio alle diversità tra confisca allargata, che interviene sull’intero patrimonio sproporzionato rispetto al reddito dichiarato di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza, e confisca per equivalente che riguarda singoli beni di origine lecita acquisiti in sostituzione dei beni di origine illecita non rinvenuti.
[3] Si tratta degli artt. 85-bis d. P.R. n. 309/1990 (stupefacenti) e 301, comma 5-bis, d.P.R. n. 43/1973 (contrabbando), originariamente presenti nell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. con la l. n. 356/1992, poi inseriti nelle leggi speciali dal d.lgs. n. 21/2018); nonché dell’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 (reati tributari), introdotto dal d.l. n. 124/2019, conv. con la l. n. 157/2019.
[4] Confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 c.p., confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 comma 2 c.p. e da numerose leggi speciali, confisca per equivalente prevista da alcuni delitti del codice penale e di leggi speciali.
[5] Cass., sez. III, 12.12.2019, Marchio, in Ced cass., n. 279462.
[6] La disposizione è stata inserita dal d.lgs. n. 21/2018, pur se trattavasi di delega meramente ricognitivo della preesistente regolamentazione contenuta nell’art. 12-sexies comma 4-quinquies d.l. n. 306/1992, conv. con la l. n. 356/1992, che si riferiva alla sola confisca allargata.
[7] Per un mero difetto di coordinamento alcuni dubbi possono sorgere quando, nei diversi commi dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., si fa riferimento, con diverse terminologie, alla disposizioni sulla nomina dell’amministratore giudiziario e sull’amministrazione giudiziaria previste dal d.lgs. n. 159/2011. Infatti:
- ai sensi del comma 1: «1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, …. l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni…..»;
- ai sensi del comma 1-bis «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni… »;
- ai sensi del comma 1-quater: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
Orbene, il costante riferimento al d.lgs. n. 159/2011, anche ove non è esplicitato il riferimento al Libro I, titolo III, e la stretta interconnessione tra tale titolo e il Titolo IV, oggi espressamente richiamato, rendono evidente che quando si menzionano nomina dell’amministratore e gestione dei beni ai sensi del Codice Antimafia, il rinvio deve ritenersi unitario a tutte le disposizioni previste dal citato Titolo III:
- Capo I, L’amministrazione dei beni sequestrati, artt. da 35 a 39;
- Capo II, La gestione dei beni sequestrati e confiscati, artt. 40 a 43 (tutti relativi ai beni sequestrati) e 44, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai beni sequestrati;
- Capo IV, Regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati, artt. da 50 a 51-bis, esclusa la parte i cui si riferiscono ai beni confiscati.
Resta escluso, con evidenza, il Capo III relativo alla destinazione dei beni confiscati (articoli da 45 a 49) richiamato espressamente dal legislatore quando vuole riferirsi a tali disposizioni anche menzionando la competenza dell’agenzia nazionale (art. 104-bis, comma 1-quater).
[8] Cfr. nota precedente.
[9] Cfr. Corte cost., ord. 8.9.2016, n. 107; Cass., sez. un., 17.7.2014, Pinna, in Cass. pen., 2015, 534; Cass., sez. II, 12.2.2021, Macrì, in Ced cass. n. 280724; Cass., sez. IV, 29.3.2018, Nesturi, in Ced cass. n. 272746.
[10] Le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi»; la parola: «abbia» è sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano» (art. 41 lett. l) n. 1 d.lgs. n. 150/2022.
[11] Cfr. Cass., sez. I, 3.10.2020, Synergo Consorzio Nazionale, in Ced cass., n. 279736. Solo per la gestione dei beni immobili si poteva fare riferimento all’art. 65 d.lgs. 300/1999, come da interpretazione autentica ex art. 3, comma 18, d.l. 95/2012, conv. con l n. 135/2012, con la competenza dell’Agenzia del Demanio.
[12] Le parole: «Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice», sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca» (art. 41 lett. l, n. 2 d.lgs. n. 150/2022).
[13] Inoltre, troveranno applicazione le norme ivi previste per la tutela dei terzi e nei rapporti col fallimento ovvero con la liquidazione giudiziaria.
[14] Cfr. nota 9.
[15] In tal senso, in motivazione, Cass., sez. I, 3.10.2020, Synergo Consorzio Nazionale, cit. Come ricordato, per la gestione dei beni immobili si poteva individuare la competenza dell’Agenzia del Demanio.