RAPPRESENTANZA E DEMOCRAZIA DIRETTA di Fabrizio Sciacca*
Sommario: 1. La democrazia diretta. 2 La democrazia e la protezione dei diritti individuali. 3. La c.d. e-democracy. - 4. La partecipazione estesa dei deliberanti. - 5. La democrazia e il senso civico.
1. La democrazia diretta.
La democrazia diretta è tradizionalmente distinta da quella indiretta o rappresentativa. In quanto rappresentativa, la democrazia moderna sembrerebbe a livello semantico essere la negazione della sua radice etimologica: ‘potere del popolo’ è espressione bizzarramente fuorviante. In base al principio ‘democratico’ di rappresentanza, nessuna decisione politica è in sé ‘democratica’: democratiche (in senso rappresentativo) sono semmai le condizioni.
Si dice democrazia diretta quella che consente ai cittadini di esprimersi, tramite il voto, su questioni pubbliche. È ciò che in alcuni paesi accade con il referendum (parola di origine latina in uso nelle principali lingue europee, lingue slave comprese, tranne che per il greco moderno, Δημοψήφισμα, ‘risoluzione popolare’, per le lingue nordiche – norvegese folkeavstemning, svedese folkomröstning, danese folkeafstemning – l’olandese volksraadpleging, il finnico määritelmät) che però è procedura eccezionale e non ordinaria di partecipazione dei cittadini al voto.
In Italia è così e per almeno tre motivi: a) da un lato si intende il referendum come il momento in cui è auspicabile chiamare al voto i cittadini data la rilevante importanza del punto, ma è altresì escluso in alcune materie, quali le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; b) la proposta soggetta a referendum è soggetta ad approvazione a condizione che venga richiesta da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali; c) la proposta è infine approvata solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (art. 75 della Costituzione italiana).
Certamente, una forma di democrazia diretta è quella che consente agli elettori di votare il Capo dello Stato, come accade in alcuni paesi ma non in Italia, dove il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (art. 83 della Costituzione italiana).
V’è da dire che le c.d. ‘elezioni primarie’, quelle che consentono agli iscritti a un movimento politico di esprimere una preferenza su candidati interni a esso o di una coalizione, in Italia non rappresentano un tipo di democrazia diretta in senso stretto. In primo luogo, perché non sono disciplinate da una legge nazionale (vi sono due leggi regionali, una in Toscana e una in Calabria) ma dai singoli partiti. In secondo luogo, perché a causa di questa regolamentazione non generale e astratta tale procedura non ha natura sistematica né universale.
La Svizzera è molto probabilmente il paese nel quale è vigente al più esteso livello un sistema basato sulla democrazia diretta: nazionale, cantonale e comunale. Ed è anche il paese in cui si ha la prova del fatto che è ammissibile in via ordinaria e non straordinaria la richiesta dei cittadini a votare su questioni pubbliche, mentre altrove questo viene fatto da parlamenti e governi. Per referendum in Svizzera si intende soprattutto una qualunque procedura di abrogazione di una legge vigente su proposta di sole cinquantamila firme in cento giorni, anche in materia di trattati internazionali (caso escluso in Italia).
2 La democrazia e la protezione dei diritti individuali.
Legittimare la democrazia in base a un elemento motivazionale di tipo etico ispirato alla protezione dei diritti individuali non è un atto richiesto della procedura democratica, e nemmeno necessario: la sua contingenza attiene alle possibilità di qualunque forma di governo (anche non ‘democratico’).
Dal punto di vista formale, in primo luogo, un governo autocratico potrebbe garantire persino meglio espressioni di eguali libertà individuali quali diritti o capacità.
Dal punto di vista della prassi politica, in secondo luogo, i soggetti della democrazia rappresentativa, a differenza della democrazia diretta, non sono (più) gli individui, ma gruppi coalizzati attorno a interessi. In tal senso, la democrazia è irrimediabilmente senza diritti. Non ne è il presupposto logico, né lo strumento etico.
Questo fatto è, peraltro, perfettamente spiegabile attraverso alcuni modelli di teoria della giustizia liberali. Un utilitarista potrebbe dire che la massimizzazione della libertà passa attraverso la massimizzazione di ciò che è utile, e quindi di ciò che interessa a prescindere dalle reali ed effettive spettanze dei singoli individui (e quindi dei loro diritti di libertà). Un libertario alla Nozick potrebbe dire che la libertà di tutti non può essere messa ai voti e non può essere oggetto di delibere democratiche, dato che il singolo viene tutelato dalle proprie libertà negative e non democraticamente dagli interessi della maggioranza. Persino un liberale rawlsiano potrebbe giungere ad ammettere che, in nome del principio di differenza, ciò che democraticamente conta non è la libertà del singolo ma la distribuzione di risorse a partire dai soggetti meno avvantaggiati (quindi l’interesse di gruppi sociali).
3. La c.d. e-democracy
Controverso è se la c.d. e-democracy, o democrazia elettronica (o digitale) sia in senso stretto una forma di democrazia diretta o in senso lato una qualche forma di democrazia. Quello della democrazia elettronica è un concetto significativo di dimensioni ampie e differenti.
La e-democracy potrebbe essere considerata una sorta di democrazia in grado di coinvolgere direttamente (senza rappresentanza) i partecipanti, avvalendosi di tecnologie informatiche. È quel che normalmente si intende per ‘democrazia digitale’. Nell’Encyclopedia Britannica, il politologo Andrew Chadwick definisce ad vocem la e-democracy come “l’uso delle tecnologie di informazione e di comunicazione capaci di migliorare e in alcuni casi di sostituire la democrazia rappresentativa” (https://www.britannica.com/topic/e-democracy).
4. La partecipazione estesa dei deliberanti
Il fatto che la democrazia non implichi in senso stretto la tutela dei diritti, vale tanto per la democrazia diretta quanto per quella rappresentativa. Domandiamoci perché quindi essa è comunemente annoverata come la forma di governo che li tutela.
La risposta è probabilmente contenuta nel fatto che lo strumento democratico implica una partecipazione estesa dei deliberanti, e che i deliberanti hanno un interesse a tutelare una forma di vita accettabile. Questo è sicuramente vero: escludendo l’ipotesi improbabile di una maggioranza di convinti masochisti, chi delibera dichiara un interesse alla promozione di una qualche forma di vita buona. Il punto, però, è che non sempre chi delibera rappresenta gli interessi dei rappresentati, e non sempre le decisioni della maggioranza sono universali. E questo vale anche nel caso della democrazia diretta (è il problema dei potenziali interessati).
Nelle maggioranze parlamentari moderne, le aspettative democratiche sono basate sul consenso. Il consenso non è una manifestazione resipiscente di volontà, ma è tecnicamente un voto. Un voto non è altro che una delle possibilità contenute nella necessità di una logica binaria: sì o no.
Anche nell’ipotesi della democrazia non rappresentativa, tuttavia, è lecito pensare che si potrebbe deliberare un assetto che comporti il sacrificio di qualche diritto.
La questione dell’estensione o meno del consenso è legato a quella della c.d. ‘qualità della democrazia’. La misurazione della qualità della democrazia contiene a mio avviso un paradosso che non è risolvibile. Da un lato, l’aspirazione a essere di qualità implicitamente incorpora l’idea che la democrazia sia la migliore forma di governo – per motivi quantitativi, però: estensione del diritto di voto, potere di eleggere chi avrà il potere di governare. Da un altro, però, asserire che il dato della qualità della democrazia sia frutto di più o meno cospicua estensione, non dimostra che ‘estensione’ significhi ‘governo dei migliori’. Pertanto, ogni misurazione della qualità, in quanto misurazione di indicatori, finisce per essere sempre una operazione quantitativa.
In tal senso, la distinzione tra le due forme di democrazia ha più una rilevanza formale che sostanziale.
5. La democrazia e il senso civico.
Probabilmente, alla base di tutto sta il fatto che la qualità della democrazia dipenda dalla qualità dei cittadini e quindi dal livello di sviluppo del ‘senso civico’. Il problema pertanto non è misurare la qualità della democrazia o valutare se la democrazia sia o meno la migliore forma di governo o il governo dei migliori. La domanda filosofica è: come costruire il senso civico? È una domanda che implica un’altra domanda: se esistono virtù morali propedeutiche a quelle politiche, come vanno individuate? Si può rinunciare alla tradizione morale di un popolo a vantaggio di una integrazione culturale?
Questo è a mio avviso un problema importante per la filosofia politica. Per ‘costruzione del senso civico’ non intendo qualche vaga forma di pedagogia moralistica, ma correttezza, equità e buone pratiche. Gli individui possono avere fiducia nelle istituzioni se queste ultime sono in grado di assicurare speditezza nelle decisioni, trasparenza amministrativa, verificabilità del gradimento dei servizi negli utenti, coinvolgimento attivo degli individui (categorie professionali, cittadini, lavoratori) alla partecipazione civica e politica. Se la democrazia è il frutto del liberalismo, occorre prendersi la responsabilità di adottare atteggiamenti politici coerenti con le teorie liberali: rispetto dei diritti costituzionali; priorità e neutralità del diritto positivo di fronte a norme culturali; ostacolare la malafede, il sentito dire, il perbenismo sociale, l’opinionismo; promuovere il criticismo pubblico, il rispetto delle regole, l’avventura della ricerca scientifica e il benessere individuale, tanto nel lavoro quanto nel tempo libero. In fin dei conti, abbiamo bisogno di cose semplici e non di tecnicismi. Operazione semplice ma non facile.
* Professore ordinario di Filosofia politica, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università degli studi di Catania. Email: fsciacca@unict.it