Il fenomeno dei non performing loans in Italia, i tempi della giustizia e l'impatto del Covid-19
di Francesco Passaretti
Sommario: 1. Premessa - 2. Definizione di Non Performing Loans - 3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia - 4. La cartolarizzazione e la GACS - 5. I tempi della giustizia - 6. L’impatto del Covid-19 - 7. Conclusioni.
1. Premessa
“Eba: «Banche più solide e con meno Npl» (prima del Covid-19)”, così titola un articolo de “Il Sole 24 Ore” dell’8 giugno 2020.
Il fenomeno dei Non Performing Loans, o credito deteriorato, è stato a lungo al centro del dibattito sui problemi dell’Eurozona: nel momento di maggior picco si registravano oltre 1000 miliardi di NPL in Europa, oltre 300 miliardi solamente in Italia.
All’esito dei molti studi ed analisi che hanno riguardato il fenomeno, è emersa la stretta correlazione tra la qualità del credito (e quindi livello di NPL) e le performance economiche di una dato Paese.
A partire dalla crisi economica mondiale del 2008, il tema della qualità del credito è stato oggetto di numerosi interventi normativi sia a livello comunitario che statale di recepimento, ma ancora oggi la questione ad esso sottesa si mostra nodale ai fini di una solida ripresa economica su vasta scala.
Come si evince dalla lettura del prefato articolo de “Il Sole 24 ore”, la problematica dei Npl, dopo svariati anni di normative e interventi volti a contenere e a ridurre l’eccessivo stock di Npl ‘in pancia’ agli istituti finanziari si andava numericamente ridimensionando.
L’esplosione della pandemia da Covid-19, l’insorgenza di uno stato generale di emergenza, la conseguente crisi economica causata dalla chiusura delle attività produttive e commerciali del Paese, l’abbattimento dei consumi per il ben noto lockdown totale, l’insorgenza della seconda ondata della malattia che ha inesorabilmente contratto la ripresa economica che si andava registrando, sta portando e porterà senza nessun dubbio a una crescita importante dei Npl.
Arduo è il compito che aspetta il Governo Centrale Europeo e le Autorità Nazionali nella gestione della nuova crisi economica. Tutti insieme chiamati a scongiurare, tra l’altro, i rischi connessi all’appesantimento dei bilanci delle banche con le partite del credito deteriorato, grande ostacolo alla ripresa economica e alla crescita di un Paese.
2. Definizione di Non Performing Loans
L’articolo 10 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) definisce l’attività bancaria come segue:
“1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.
2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.”[1]
Una delle attività ‘core’ delle banche per la generazione di reddito è l’erogazione di prestiti, che rappresenta uno dei maggiori indicatori del loro sviluppo dimensionale. Di contro, però, l’esercizio di tale attività creditizia configura un rischio tipico d’impresa. Motivo per il quale è necessario un monitoraggio dell’andamento dei finanziamenti costante da parte della banca per verificare lo stato di salute dei suoi crediti.
Secondo una prima e generica classificazione, i crediti possono essere suddivisi in due categorie:
- Crediti in bonis (positivi): caratterizzati da una elevata sicurezza di puntuale adempimento da parte del debitore.
- Crediti deteriorati o Non performing loans (negativi): per i quali, invece, la riscossione è incerta e causata da un costante stato di instabilità finanziaria e patrimoniale del debitore. Incertezza sia in merito al rispetto della scadenza, sia in merito all’ammontare dell’esposizione.
Il credito deteriorato è una macrocategoria che racchiude in sé stessa diverse tipologie e definizioni di crediti ai quali pertengono diversi gradi di deterioramento in base a scadenza, difficoltà del debitore e ammontare dell’esposizione.
La definizione regolamentare di credito deteriorato è attualmente disciplinata dalle disposizioni introdotte a livello comunitario dall’European Banking Authority (EBA). Il processo di omogeneizzazione condotto dell’EBA risale al 2013 e culmina con la pubblicazione del documento EBA «Final Draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013».
La ratio sottesa all’intervento adottato a livello comunitario dall’EBA è stata quella di rendere i bilanci delle Banche europee, e nello specifico l’attivo patrimoniale, comparabili tra di loro. Prima dell’intervento dell’EBA, infatti, era impraticabile non solo il confronto tra i volumi di NPL, ma anche il raffronto e l’analisi tra banche dei diversi Paesi.
Per rendere omogenea la valutazione approfondita della qualità degli attivi bancari attraverso l’Asset Quality Review, l’European Banking Authority (EBA) ha elaborato degli Implementing Technical Standard (ITS) relativi agli NPLs, successivamente adottati dalla Commissione europea con il regolamento UE n. 227/2015.
Secondo la definizione introdotta dall’EBA, le attività finanziare deteriorate sono suddivise in due principali categorie:
- Non-Performing Exposures (NPEs), ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
- Non-Performing Exposures with forbearance measures, ossia le esposizioni oggetto di concessioni. Le concessioni forbearance sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente. Per esempio, una modifica può essere l’abbassamento degli interessi del finanziamento, oppure un allungamento del periodo di ammortamento del prestito. In tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati.
Tali novità introdotte dall’EBA sono state recepite da Banca d’Italia con la circolare n.272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») - 7° aggiornamento del 20 gennaio 2015.
Esistono quindi due condizioni necessarie che un’esposizione deve soddisfare per essere inserita all’interno delle NPEs (ovviamente l’esposizione può soddisfare entrambe ma anche una sola condizione):
1) Il perdurare di uno scaduto (past due) per oltre 90 giorni – da intendersi continuativo e non cumulabile per periodi intermedi parziali;
2) il soggetto finanziato non è in grado di fare fronte integralmente agli obblighi assunti, indipendentemente dal ritardo nel pagamento, a prescindere se si decida o meno di rifarsi sul collaterale[2].
3. Evoluzione dei Non Performing Loans in Italia
Il tema dei Non Performing Loan è fondamentale per l’economia dell’intero Paese: livelli elevati di crediti deteriorati hanno impatti negativi sul clima generale di fiducia nei confronti del sistema bancario, causando un incremento del costo della raccolta e del capitale per gli istituti di credito. Inoltre, tanto più sono elevati gli stock di NPL, tanto più gli istituti finanziari devono predisporre accantonamenti a bilancio elevati volti a coprire le perdite attese (il principio contabile in vigore dal 1 gennaio 2018 è l’IFRS 9, International Financial Reporting Standard 9, basato sulle Expected losses). Accantonamenti troppo elevati possono ridurre la liquidità delle banche, e quindi la loro capacità di perpetuare l’attività di lending, ovvero di concessione di prestiti, generando quindi il cosiddetto fenomeno del credit crunch, con annessa contrazione dei consumi e degli stimoli alla crescita.
L’Italia è il paese il cui sistema bancario detiene e ha detenuto lo stock di Non Performing Loans più elevato d’Europa. Tra il 2015 e il 2016, periodo in cui si è toccato il massimo picco, degli oltre 1000 miliardi di NPLs presenti in Europa, oltre 300 miliardi erano detenuti dall’Italia.
L’impatto della crisi economica, intervenuta in due momenti distinti nell’Unione Europea, è stato assorbito dall’apparato bancario italiano in maniera differente: la prima crisi mondiale (2007-2009) è stata gestita con successo, avendo il nostro sistema retto rispetto a quello degli altri Paesi, grazie probabilmente alla scarsa propensione degli intermediari a sottoscrivere ‘Asset Backed Securities’[3] o altri titoli derivanti da cartolarizzazione, prediligendo invece attività di prestito più tradizionali. Nonostante ciò, i problemi stutturali del “Bel Paese”, congiuntamente al protrarsi della recessione, hanno portato ad un graduale accumulo di NPLs fino a raggiungere nel 2014 il punto massimale del NPL ratio (NPL ratio = Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati) del 17% (media europea: 6,5%). La seconda ondata della crisi economica è riconducibile alla struttura e mole del debito pubblico (crisi dei debiti sovrani dei PIIGS) che ha generato un rallentamento generale dell’economia e dunque un incremento dell’insolvenza, con influenze negative sul sistema bancario nel suo complesso.
Osserviamo quindi l’andamento dello stock di NPL in Italia:
Nel corso del 2016, per la prima volta dopo diversi anni, gli istituti di credito italiani hanno ridotto lo stock dei Non Performing Loan detenuti in portafoglio, trend proseguito poi nel corso del 2017. Tale tendenza è stata principalmente sostenuta da importanti piani di deleveraging intrapresi dalle principali banche italiane per soddisfare le richieste delle autorità di vigilanza e le aspettative degli investitori. Volume di Npl/Volume totale di prestiti erogati.
4. La cartolarizzazione e la GACS
Lo strumento della cartolarizzazione, o securisation, dopo essere stato individuato come uno dei principali responsabili della crisi economica mondiale in ragione dell’utilizo sconsiderato che se ne fece, è oggi nuovamente apprezzato in maniera positiva, come un meccanismo potenziale per favorire il trasferimento dei rischi e per incrementare la capacità delle banche di liberare risorse ulteriori da destinare al finanziamento dell'economia, ossia, di fatto, un “ponte” naturale tra il credito di origine bancaria e la finanza basata sul mercato.
Per favorire lo smobilizzo di NPLs e incentivare il mercato delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati è stato approvato, nel febbraio 2016, un provvedimento riguardante la disciplina in materia di garanzia pubblica per le cartolarizzazioni (GACS). Le GACS sono garanzie concesse dallo Stato, in conformità a decisioni della Commissione europea, finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza dai bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. La garanzia è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art. 1 L. 130/1999), a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti in sofferenza a una Società veicolo (“SPV”). La GACS - incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta – copre i detentori dei Titoli “senior” per l’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per capitale e interessi.
Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazione, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante disciplina in materia di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), è stato introdotto per incentivare il mercato delle classi senior derivanti da operazioni di securisation e per ridurre il bid/ask spread delle cessioni di crediti.
Il tenore testuale del Decreto è chiaro e lascia quindi poco spazio all’interpretazione (in claris non fit interpretatio), dettando criteri precisi riguardanti struttura, tranching, rating, attività di servicing, caratteristiche dei titoli e prezzo di cessione, così da rendere rapido il processo di analisi per una più celere concessione della garanzia statale.
Il funzionamento di una cartolarizzazione con GACS procede in maniera identica rispetto a un’operazione di cartolarizzazione tradizionale, con l’unica peculiarità della presenza di un nuovo ‘attore’, il MEF, il quale concede la garanzia sulla tranche senior, a fronte di una commissione annua.
Entrata in vigore il 3 agosto 2016, la GACS ha contribuito allo smaltimento di portafogli NPL per un valore cumulato di 73 miliardi di euro tramite, ad oggi, 27 operazioni. La GACS può essere definita come lo strumento principale implementato dal governo italiano per favorire lo smaltimento di NPL; a tale rigiuardo si può chiaramente osservare, nella precedente Figura 1, come l’introduzione della GACS coincida con il turning point e con l’inversione della tendenza del grafico in analisi .
5. I tempi della giustizia
In Italia i tempi estremamente dilatati della Giustizia costituiscono una tra le principali determinanti di un tale aumento incontrollato dei NPL: tempi di giustizia lunghi riflettono un rallentato recupero dei crediti in sofferenza[4], costi maggiori ma anche effettive possibilità di recupero più basse. Il caso italiano è emblematico: secondo i dati riportati nel rapporto della Banca Mondiale, l’Italia occupa la posizione 108 del ranking in tema di ‘recupero del credito per via giudiziaria’. In Italia sono necessari 1.120 giorni per la riscossione coattiva di un credito, a fronte dei 395 giorni della Francia, dei 437 giorni del Regno Unito e dei 499 giorni della Germania.
Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari)
Fonte: elaborazione personale su dati Banca Mondiale ‘Doing Business 2018’
Secondo stime della Banca d’Italia, a parità di flussi di nuovi crediti deteriorati sottoposti a procedure giudiziali, la lentezza dei procedimenti causa in Italia una crescita anomala dei Non Performing Loan e uno stock quasi doppio di NPL rispetto alla media europea. Una riduzione significativa dei tempi della giustizia civile potrebbe favorire l’accelerazione dello smaltimento dello stock dei crediti deteriorati e il miglioramento dell’andamento dei Non Performing Loan. La riduzione dei tempi delle procedure esecutive porterebbe a un più rapido smaltimento di NPL ed è un driver fondamentale su cui intervenire. Si prenda a confronto il sistema-Paese Spagna, ove si sono portate a compimento procedure di sfratto, con relativo rilascio degli immobili, prescindendo totalmente da logiche di salvaguardia sociale delle categorie di debitori più deboli (famiglie con bambini con handicap, anziani, letteralmente lasciati per strada) ed ancor prima che che fosse concluso il processo esecutivo (separato giudizio di merito). Se da un lato tale modus operandi spagnolo è stato sanzionato dalla Corte di Lussemburgo e ha causato gravi ripercussioni sociali (oltre 400.000 pignoramenti tra il 2008 e il 2012 che hanno portato a un’ondata di suicidi che scosse l’opinione pubblica), dall’altro tale strategia ha permesso un rapido recupero degli NPL che non hanno più pesato sulle performance dello Stato, che infatti è tornato a crescere su livelli notevoli, con picchi oltre il 4% di crescita del PIL, già dal 2014. Per capire meglio questo dato si consoderi che la variazione del PIL italiano è stata del +0,8% nel 2018, +0,2% nel 2019)
6. L’impatto del Covid-19
L’Emergenza Coronavirus è scoppiata in Italia lo scorso 21 Febbraio con l’individuazione del primo focolaio di Covid-19 in Italia, a Codogno. Si è sperato in un primo momento di poter arginare l’epidemia isolando la zona interessata. Ben presto si è visto che intere Regioni, specialmente la Lombardia, stavano per essere travolte da un vero e proprio tsumani sanitario. A marzo 2020, l'Italia è risultata essere colpita più duramente che qualsiasi altro paese in Europa dalla pandemia di Covid-19. Dopo un rigido lockdown, la pandemia sembrava domata seppure non sconfitta. A seguito di una estate, durante la quale i comportamenti di molti, in tutta Europa, si sono attestati su comportamenti poco improntati alla prudenza, già da settembre 2020 si è assisitito ad una graduale recrudescenza del virus, queta volta, prima in Francia, Spagna, Inghilterra e successivamente anche in Italia. Con il Dpcm del 13 ottobre si apre la stagione normativa inerente la “seconda ondata”: mascherine obbligatorie e alcune chiusure fanno da preludio al coprifuoco e a una massiccia chiusura di attività sancite con il diciannovesimo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.
Alla data del 20/11/2020 in Italia sono stati registrati 1.345.767 casi positivi di coronavirus, di cui 520.022 persone guarite e 48.569 persone decedute. L’incremento dei contagi giornalieri supera costantemente i 30.000 casi e le strutture ospedaliere stentano ad assorbire l’enorme numero di richieste di ricovero nei reparti ordinari, sub-intensivi e di terapia intensiva, ormai ad un livello di saturazione preoccupante.
La situazione economica del nostro Paese è drammatica. Studi sul PIL atteso sono stati fatti da varie istituzioni ed agenzie. Mentre le previsioni sono varie (-9,9% del PIL nel 2020 stimato dalla Commissione UE nelle previsioni economiche di autunno pubblicate il 5 novembre, -8,9% previsto da S&P, -10% anticipato da Fitch) il trend atteso è ben definito: a una fase di forte crisi (2020), seguirà un proporzionale e fisiologico rimbalzo nel 2021. Rimbalzo che, tuttavia, a causa del forte impatto della seconda ondata, è stato ridimensionato intorno al 4% (contro l’8% previsto durante la fase di primo lockdown).
Per arginare la crisi, i Governi dei grandi Paesi, e tra questi anche quello italiano mirano a creare un ‘ponte temporale finanziario’ tramite il quale fornire liquidità alle imprese e al settore imprenditoriale (si è sentito spesso parlare di ‘bazooka’ di liquidità) per impedirne il fallimento e per creare resilienza fino all’uscita della crisi sanitaria e fino all’agognato rimbalzo.
In tale prospettiva, il Governo italiano ha adottato numerose misure straordinarie dirette a prevenire ed arginare l'espansione e gli effetti della crisi sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza emanati tra marzo e novembre: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia (L. n. 27/2020), il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità (L n. 40/2020), il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio ( L. n. 77/2020), il decreto-legge n. 104 del 2020, decreto-legge Agosto, e, da ultimo, il decreto legge n. 137 del 2020 Ristori (A.S. 1994) e il decreto legge n. 149 del 2020 Ristori-bis (A.S. 2013).
Tra le numerose forme di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, particolare rilievo assumono le misure per la liquidità previste dal decreto legge n. 23 del 2020 - Liquidità (400 miliardi di stanziamento proposti), come disciplinato agli articoli 1 e 13 a mente dei quali lo Stato si impegna a fornire garanzie (fino al 100% del capitale finanziato per le PMI e sino al 70-90% per tutte le altre,anche PMI oltre al plafond del fondo centrale di garanzia, e possibilità di preammortamento) nonchè dal decreto legge n. 34 del 2020 - Decreto Rilancio con cui si stanziano 55 miliardi di euro volti a fornire aiuti tanto alle famiglie quanto alle imprese.
Le misure di sostegno adottate potranno essere efficaci solo se i beneficiari ne potranno rapidamente usufruire. Occorre quindi anzitutto vincere le endemiche difficoltà del sistema paese Italia che troppo spesso si dibatte tra le lentezze e diffcoltà determinate, in fase attuativa, da una farraginosa macchina statale e burocratica.
Nell’ambito dell’attuale congiuntura, gli istituti finanziari, nonché gli istituti di vigilanza, si trovano di fronte a una difficile gestione delle perdite attese, dato il clima di totale incertezza nel quale si versa. Come precedentemente detto, il principio che regolamenta gli accantonamenti contabili è l’IFRS 9, modello basato sulle Expected losses, che in questo periodo, in base a come si interpreta il principio, possono essere di gran lunga più elevate.
La possibilità che gli istituti finanziari assegnino a certe linee di credito un rischio maggiore, con il relativo passaggio da Stage 1 a Stage 2, con il conseguente accantonamento di un maggior numero di risorse, potrebbe generare effetti prociclici e credit crunch, ossia difficoltà nel perpetuare attività di lending, un’attività di fondamentale importanza in questo periodo.
Per questa ragione le principali autorità italiane ed europee (EBA, ESMA, BCE, IASB, OIC, CONSOB, BIS) si sono allineate su una posizione comune e nei rispettivi statement hanno suggerito linee guida volte allo sfruttamento della flessibilità concessa dal principio IFRS 9 per contrastare effetti prociclici. Si sostiente, inoltre, che: (i) l'applicazione di moratorie non dovrebbe essere considerata da sola come un trigger automatico per la valutazione di un aumento significativo del rischio di credito, (ii) si dovrebbe accordare, da parte degli emittenti, un maggior peso alle assunzione del passato, attesa la difficolta di ottenere informazioni ragionevoli sulle stime future, (iii) si dovrebbe prendere in considerazione le garanzie reali o pubbliche concesse, nel determinare l'impatto sul conto economico delle banche derivante dalla rilevazione delle perdite attese su crediti
Anche il recente monito alle banche di Christine Lagarde, presidente della Bce, arrivato durante il forum annuale di Sintra in Portogallo del 12 novembre u.s. si allinea su tali posizioni: "Nelle circostanze attuali è necessario che (le banche) stiano molto attente ai loro bilanci" e alle entità a cui hanno erogato credito "perché è chiaro che in alcuni settori ci saranno fallimenti e ci vorrà tempo per rientrare dalle difficoltà". Del resto, per gli istituti di credito "agire in modo ragionevole è anche nel loro interesse". La Lagarde ha poi sottolineato che è di "cruciale importanza mantenere le condizioni finanziarie che hanno operato bene per sostenere finora l'economia, per stabilizzarla e consentire alle imprese di rifinanziarsi e alle famiglie di trovare mutui”, ribadendo la volontà di "continuare ad assicurare queste condizioni per un periodo sufficientemente lungo. Il livello conta ma anche la durata è critica".
7. Conclusioni
Prima della crisi derivata dalla pandemia da SarsCoVid2, il fenomeno degli Npls, a seguito delle massicce azioni che a livello statuale ed europeo erano intervenute nell’ultimo decennio, poteva a ragione considerarsi una problematica destinata a ritornare su valori ‘fisiologici’, dopo anni di volumi eccessivi e di effetti negativi sui bilanci degli istituti finanziari e sull’economia reale.
Purtroppo, alla luce dei nuovi tragici eventi, il lungo processo, fatto di regolamentazioni e di nuovi strumenti, è stato repentinamente compromesso.
L’atteso incremento del volume di Npl, che sarà causato da una maggior difficoltà che i debitori incontreranno ad adempiere agli obblighi restitutori assunti, in virtù della avversa congiuntura economica, dovrà trovare adeguate soluzioni. In una prima fase, le misure dovranno avere anzitutto finalità di contenimento, onde consentire di giungere al momento in cui la crisi sanitaria sarà finalmente superata; da lì in poi dovrà farsi tesoro degli anni di esperienza acquisita nella materia adottando gli strumenti idonei alla prosecuzione di quel cammino, bruscamente interrotto dalla insorgenza della pandemia volto alla normalizzazione del livello di crediti deteriorati.
Non sarà facile tornale alla ‘normalità’, né da un punto di vista umano né da un punto di vista economico (intendendo con normalità il periodo pre-Covid). Viviamo in momenti delicatissimi per la futura sopravvivenza del nostro Paese. Se però dalla drammatica esperienza che stiamo vivendo potessimo trarre i dovuti insegnamenti, se, al di là dei lutti patiti e delle difficoltà che stiamo incontrando, potessimo intervenire, anche con le risorse che a livello europeo saranno messe a disposizione del nostro Paese, mettendo da parte conflitti e distorte logiche partitiche, per cambiare in profondità l’apparato statale, nelle parti che si sono dimostrate vulnerabili, investendo nel futuro dei giovani, nell’istruzione, nella ricerca, nella sanità, nella Giustizia, per rendere l’Italia un paese più civile, ecco, allora, non sarà stato del tutto inutile soffrire.
Indice delle figure:
Figura 1: Evoluzione dello stock di Non Performing Loan in Italia (miliardi di Euro)................ - 5 -
Figura 2: Tempo recupero crediti (giorni necessari) - 8 -
Bibliografia:
Banca d’Italia, Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Fascicolo «Matrice dei conti») – 8° aggiornamento del 15 marzo 2016
Banca d’Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza N.18, 12 Dicembre 2019
Bofondi M., Ropele T. (2011), Macroeconomics determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Banca d'Italia Occasional Paper
European Banking Authority (EBA), Recommendations on asset quality reviews, ottobre 2013
European Banking Authority (EBA), EBA FINAL draft Implementing Technical Standards, On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, revision del luglio 2014
ISTAT, Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Comunicato Stampa, 8 giugno 2020
OECD, Economic Forecast Summary, June 2020
Testo Unico Bancario (TUB), Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018
[1] Testo Unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41
[2] collaterale: Bene reale o finanziario concesso in garanzia del puntuale pagamento di un debito. Se alla scadenza, il debitore non è in grado di pagare quanto previsto, il creditore può rivalersi sul bene, per es. vendendolo, e utilizzando tutto o parte del ricavato per soddisfare il suo credito.
[3] ABS (Asset Backed Securities) Titoli garantiti da collaterali (➔ collaterale) che sono a loro volta attività finanziarie o reali. I collaterali sono attività di importo relativamente esiguo e illiquide, che singolarmente non si presterebbero a essere negoziate..
[4] EUROPEAN BANKING AUTORITY, cit., p. 8: “One of the major impediments to a reliable and fast insolvency procedure is the slow process and significant work‐overload of the judicial system in most countries, especially in those with high NPL ratios. Indeed, data indicate that the level of provisions is higher in countries where the duration of legal proceedings is longer.”