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Rapporti tra Procure e Procure Generali

23 settembre 2016
Rapporti tra Procure e Procure Generali

Prospettive di riforma: nuovi rapporti tra procuratore della Repubblica e procuratore generale?  Corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale e rispetto delle norme sul giusto processo: nuove posizioni di garanzia


 

Uno degli aspetti più delicati della discussione in atto sul futuro assetto della magistratura e sulle sue articolazioni organizzative, riguarda il rischio diesondazione” della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e delle Procure Generali presso le Corti d’Appello.

 

Uso la definizione in qualche modo provocatoria di “rischio di esondazione” delle Procure Generali a fini evidenti di stimolo dialettico, perché sono assolutamente convinto della necessità di riflettere collettivamente sul tema e di difendere -mantenendola operante – l’attuale struttura dell’Ufficio del Pubblico Ministero che il nostro ordinamento non prevede affatto come gerarchicamente organizzato, con una base costituita dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, un vertice identificabile nella Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed un livello intermedio identificabile nelle Procure Generali presso le Corti d’Appello, competenti a “dirigere” le Procure presso i Tribunali e/o a coordinarne l’attività investigativa.

 

Il tema sta diventando di straordinaria attualità anche per effetto di alcune prassi “anomale” di cui si parlerà appresso, la cui diffusione si spiega soltanto – pur se nessuno vorrà ammetterlo – con una concezione gerarchico-piramidale dell’Ufficio del Pubblico Ministero, rispetto alla quale anche il Consiglio Superiore della Magistratura, con due importanti risoluzioni del marzo e dell’aprile di quest’anno, ha ritenuto di dover dare risposta adeguata per evitare ingiustificate derive.

Non è neppure escluso che questa tendenza all’iperattivismo di vari Procuratori Generali tragga origine dal fatto che alcuni di essi hanno, in precedenti fasi della loro carriera, svolto efficacemente il ruolo di Procuratore della Repubblica e/o di coordinatore di specifiche ed importanti indagini, il che li induce a ritenere possibile la prosecuzione di quella attività nell’attuale diverso ruolo. Se così fosse – è chiaro – si tratterebbe di lodevole motivazione che, però, non può non fare i conti con il nostro sistema ordinamentale.

 

Per esigenze di sintesi, è bene tralasciare l’elencazione di sintomi della diffusione di tale “virus” che si erano manifestati in precedenza ed illustrare le problematiche più recenti, in particolare quelle emerse nell’ultimo anno, restando ancorati a fatti concreti.

 

La ipotesi di auto-attribuzione ai Procuratori Generali di compiti di coordinamento investigativo

La nota dell’1 luglio 2015 del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo sul coordinamento delle indagini in materia di terrorismo e sulle ritenute competenze dei Procuratori Generali.

 

Con nota dell’1 luglio 2015, il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, all’esito di riunione dei Procuratori Generali delle Corti d’Appello indetta dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione (riunione cui non avevano preso parte i Procuratori Distrettuali, che pure sono titolari dell’azione penale in relazione ai reati di matrice terroristica), rivolgendosi a Procuratori Distrettuali ed ai Procuratori Generali stessi, formulava alcune proposte ritenute utili al fine di coordinare le indagini in tema di terrorismo internazionale ed auspicando a tal proposito la predisposizione di protocolli d’intesa.

 

Tali proposte, in sintesi, riguardavano:

l’ampliamento di fatto delle fattispecie tipiche attratte dalla competenza distrettuale, anche oltre quanto previsto dall’art. 51 co. 3 –quater cpp.

Si ipotizzava, cioè, che, al di là della previsione di cui all’art. 51 co.3 quater cpp, le Procure ordinarie presso i vari Tribunali del Distretto debbano trasmettere per competenza alle Procure Distrettuali i procedimenti iscritti anche per una serie di altri reati (ad es., quelli di cui agli artt. 497 bis cp, 497 ter c.p. e art. 2 bis L. 2 ottobre 1967 n. 895, in tema di addestramento all’uso delle armi ed esplosivi);

in ogni caso, anche a prescindere dall’invio per competenza del fascicolo processuale, la trasmissione per conoscenza, sempre da parte delle Procure ordinarie competenti per territorio, alla Procura distrettuale di copie di tutte le informative per una ancor più ampia lista di cd. reati- spia (in particolare, per innumerevoli delitti come quelli in tema di stupefacenti ed armi, di ricettazione di documenti di identità, di trasferimento di valori, di associazione per delinquere finalizzata a tali reati, di omicidi, tentati omicidi etc.) allo scopo di favorire l’estensione e l’utilizzo di apposite banche dati in chiave investigativa;

 

e, venendo al punto che qui più interessa:

la sostanziale estensione dei poteri dei Procuratori generali presso le corti d’appello con attribuzione ai medesimi di compiti di coordinamento delle indagini in materia di terrorismo (attraverso la organizzazione “riunioni tra i magistrati della procura distrettuale e i magistrati delle Procure ordinarie... per lo scambio di dati, notizie ed informazioni”).

 

Il 21 luglio 2015, lo scrivente, quale Procuratore della Repubblica di Torino, inoltrava al PNAA, al CSM, al Procuratore Generale presso la Cassazione ed a quello presso la Corte d’Appello di Torino, una missiva con cui, oltre a dichiararsi in dissacordo sulle prime due proposte1, negava la sua disponibilità a redigere i suddetti protocolli organizzativi miranti al riconoscimento di un ruolo di coordinamento investigativo da attribuirsi al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

In via preliminare, osservava anche che l’iniziativa dei “protocolli organizzativi” non possa fondarsi solo sull’intesa tra i procuratori generali presso le corti d’appello e la PNAA, ma debba necessariamente coinvolgere i procuratori distrettuali in ragione della loro titolarità dell’azione penale ai sensi dell’art. 51 co. 3 – quater cpp (che, come è noto, si trasferisce ai procuratori generali solo in casi specifici previsti per legge e presuppone comunque l’avocazione dei procedimenti penali), così come appare fuori dalle loro competenze procedurali ed ordinamentali (salvo quanto appresso si dirà) prevedere che i procuratori generali delle corti d’appello possano organizzare, in via ordinaria, riunioni tra i magistrati delle procure distrettuali e circondariali per lo scambio di dati, notizie ed informazioni in relazione a reati che potenzialmente riguardino la criminalità organizzata di tipo terroristico-eversivo. Si tratterebbe di un’attività che, per quanto noto allo scrivente, i procuratori generali delle corti d’appello non hanno mai svolto in relazione a procedimenti per reati di matrice mafiosa, di competenza delle DDA. Non si comprende, in particolare, su quale base normativa possa essere introdotta la citata funzione di coordinamento dei Procuratori Generali.

A tal proposito, citando norme a tutti ben note, ma comunque utili ai fini della presente relazione, va ricordato che:

- l’art. 51 cpp prevede al co. 3 quater, in relazione ai delitti tentati o consumati con finalità di terrorismo, la competenza dell’Ufficio del PM presso il Tribunale del capoluogo del distretto; al comma 3 ter la competenza del procuratore generale – solo se ne fa richiesta il procuratore distrettuale – a disporre che le funzioni di PM per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente; e infine, al comma 2, che le funzioni di PM durante le indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado possano essere svolte da magistrati della procura generale presso la corte di appello solo nei casi di avocazione (ex artt. 372, 412 e 413 cpp);

- gli articoli da 52 a 54 quater c.p.p. prevedono l’intervento del procuratore generale della Repubblica solo nei casi di astensione (ex art. 52 cpp), di necessità di risoluzione di conflitti negativi e positivi tra uffici del PM e di contrasti (ex artt. 54, 54 bis e 54 ter cpp), e di richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso pm (ex art. 54 quater cpp);

- l’art. 371 cpp (Rapporti tra diversi uffici del PM) prevede che “gli uffici diversi del PM che procedono ad indagini collegate, si coordinano tra loro (ndr.: dunque senza interventi esterni) per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini procedono allo scambio di atti e di informazioni…omissis”. Le esigenze di “speditezza, economia ed efficacia” che stanno alla base di tale coordinamento investigativo vedono protagonista e responsabile il procuratore della Repubblica, mentre l’intervento, a richiesta, del procuratore generale non è configurato come obbligatorio2 e può intervenire solo per risolvere eventuali criticità;

- l’art. 371 bis cpp (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo) prevede – ai fini del necessario coordinamento – rapporti tra il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ed i procuratori distrettuali, non tra questi ultimi ed i procuratori generali presso le corti d’appello;

- l’art. 372 cpp limita le ipotesi di diretto intervento dei procuratori generali presso le corti d’appello ai soli casi di avocazione delle indagini preliminari per ragioni specificatamente elencate, tra cui l’ipotesi in cui non risulti effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’art. 371 co. 1 cpp e non abbiano dato esito le riunioni di coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati (così confermandosi che il coordinamento è materia riservata agli uffici del PM di primo grado ai sensi dell’art. 371 cpp e che l’intervento del procuratore generale è previsto solo per risolvere eventuali criticità manifestatesi). Dunque, non sono autorizzate iniziative d’ufficio del procuratore generale in assenza della sollecitazione del procuratore della Repubblica che tale difettoso coordinamento lamenti. In questa prospettiva, la definizione del procuratore generale quale “promotore” del coordinamento può accettarsi solo se ed in quanto tale organo sia sollecitato in tal senso da uno dei procuratori della Repubblica interessati, che, in ipotesi, si dolgano di un mancante o difettoso coordinamento in presenza di indagini collegate.

 

- gli artt. 412 e 413 cpp riguardano altre ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale, ma non gli attribuiscono compiti di coordinamento investigativo;

- l’art. 118 bis delle Norme di attuazione del CPP di cui al D. L.vo 28 luglio 1989 n. 271 (Coordinamento delle indagini) prevede al co.1 obblighi di segnalazione al procuratore generale da parte dei procuratori della repubblica quando procedono per la lista di reati indicati nella norma (delitti di cui all’art. 407 co. 2 lett. “a”, nonché di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies c.p.) e di ulteriore segnalazione del p.g. ai procuratori generali ed ai procuratori della repubblica del distretto interessati al coordinamento. Analoga notizia va data dal procuratore della Repubblica al procuratore generale allorquando procede ad “indagini collegate” con diverso ufficio del pubblico ministero (cfr. articolo 118 bis , comma 2, disp. att. c.p.p.). In questo caso, non vi è una limitazione a reati specifici. Il contenuto della informativa non è predeterminato onde va ricostruito logicamente avendo riguardo ai principi di leale collaborazione e alle ragioni dell’informativa stessa.

Ma è pure previsto (co. 3) – ancora una volta – che il procuratore generale può riunire i procuratori della repubblica che procedono ad indagini collegate soloquando il coordinamento…non è stato promosso o non risulta effettivo”;

La norma giustifica l’informazione solo nella prospettiva del coordinamento investigativo, nel senso che il procuratore generale può [non deve] attivarsi solo laddove emerga che tale coordinamento non sia stato promosso o non risulti effettivo. Risulta ragionevole supporre che l’iniziativa del procuratore generale debba essere sollecitata da uno dei procuratori interessati, proprio per soddisfare detta finalità di coordinamento. Un’iniziativa di ufficio del P.G. sembra difficilmente sostenibile ove si consideri che l’obbligo di informazione si deve considerare soddisfatto dalla rappresentazione del “fatto” che si proceda ad investigazioni per uno dei reati presi in considerazione dall’articolo 118 bis , commi 1 e 2, disp. att. c.p.p.: l’informazione deve essere completa, [solo] nel senso che deve indicare i presupposti fondanti l’obbligo di informativa [numero del procedimento, indagati, capo di imputazione e, nell’ipotesi di cui al comma 2, le ragioni del collegamento investigativo].

Non vi è un obbligo di informazione, invece, che riguardi l’iter di tali investigazioni, né vi è spazio per una ulteriore sollecitazione informativa da parte del procuratore generale, per carenza di copertura normativa.

Ciò è necessario, ma anche sufficiente, non rinvenendosi nell’ordinamento positivo norme legittimanti il potere del procuratore generale di “procurarsi” (o di ottenere) la notizia di reato, o di iniziativa o chiedendone la trasmissione al procuratore della Repubblica. Vanno utilmente richiamati, a conforto, gli argomenti spesi dal CSM nella risposta a quesito del 6 aprile 2011, in tema di avocazione, laddove si richiama l’attenzione sull’esigenza di confinare i poteri del procuratore generale a quelli tipici attribuitigli dal codice di rito e sul segreto investigativo;

 

- le norme ordinamentali, infine, non prevedono alcuna competenza del procuratore generale presso la corte di appello in tema di coordinamento delle indagini preliminari collegate e gli attribuiscono unicamente (art. 6 D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106- Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, co., lett. “d” della legge 25 luglio 2005, n. 150) poteri di vigilanza sull’attività dei Procuratori della Repubblica del distretto3.

 

In relazione ai citati rilievi critici del sottoscritto, la Procura Generale di Torino, con nota del 31 luglio 2015 diretta ai Procuratori del Distretto del Piemonte e della Val d’Aosta, elaborava possibili criteri di intervento delle Procure Generali, in veste di ufficio coordinante le indagini in materia di terrorismo.

Secondo tali tesi, l’intervento del Procuratore Generale quale coordinatore delle indagini distrettuali in tema di terrorismo, sarebbe possibile ed anzi previsto non solo – come il sottoscritto ritiene - quando tale coordinamento non sia realizzato spontaneamente (o non sia realizzato effettivamente ed efficacemente) ad opera delle Procure del Distretto (come inequivocabilmente affermano il co. 3 dell’art. 118 bis Disposizioni di Attuazione del CPP ed il co. 1 bis dell’art. 372 cpp), ma in via generale e preventiva.

 

Si tratta di una tesi che – come si è già visto - non ha aggancio normativo ed anzi è anche formalmente contraddetta dalla pure già citata previsione di cui all’art. 371 cpp (Rapporti tra diversi uffici del PM), la quale prevede che “gli uffici diversi del PM che procedono ad indagini collegate, si coordinano tra loro (ndr.: dunque senza interventi esterni) per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini procedono allo scambio di atti e di informazioni…omissis”;

 

Nella sua nota del 31 luglio 2015, però, la Procura Generale di Torino, partendo da due condivisibili e già citati rilievi4, perveniva alla conclusione (che non pare in linea con le premesse) secondo cui, nel campo del terrorismo, il rafforzamento del potere di vigilanza del Procuratore Generale in ordine al collegamento di indagini in un settore criminale così delicato ed attuale sarebbe ancor più opportuno alla luce “della distrettualizzazione debole della competenza antiterrorismo in capo all’ufficio del capoluogo del Distretto, non avendo la legge preveduto in capo allo stesso un organo di coordinamento ed impulso centralizzato (come invece realizzato per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso)”. Sicchè, “in sostanza, il Procuratore Generale, con le prerogative di cui all’art. 118 bis disp.att. c.p.p., ampie per alcuni versi ma limitate per altri, evita il formarsi, in materia di reati con finalità terroristiche, di un pericoloso vuoto organizzativo.

In proposito, il sottoscritto non ritiene che ci si trovi di fronte ad una “distrettualizzazione debole” o ad un “vuoto organizzativo”, come ritenuto dalla Procura generale di Torino : posto che, infatti, la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo esercita le stesse competenze in relazione sia ai reati di competenza della DDA che a quelli di cui all’art. 51 co. 3 quater cpp e posto che anche nel campo del contrasto dei reati di criminalità mafiosa (e comunque di quelli di competenza della DDA) non è previsto alcun intervento di coordinamento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, la tesi della Procura generale di Torino richiederebbe evidentemente delle precisazioni su ciò che, a suo avviso, la nuova normativa non avrebbe previsto.

Lo scrivente, tuttavia, nel tentativo di interpretare i citati riferimenti a “distrettualizzazione debole” ed a “vuoto organizzativo”, ritiene che la Procura Generale di Torino abbia inteso riferirsi al fatto che, nel campo del contrasto del terrorismo e dell’eversione dell’ordine democratico, non sia stata creata una “Direzione Distrettuale Antiterrorismo”, al pari della esistente “Direzione Distrettuale Antimafia”. Però, se così fosse le valutazioni della Procura generale non sarebbero egualmente condivisibili: la creazione di una “Direzione Distrettuale Antiterrorismo”, infatti, è stata oggetto di approfondito e consapevole dibattito in sede parlamentare (Commissione Giustizia della Camera dei Deputati), politica (incontro con tutti i procuratori distrettuali organizzato dal Ministro della Giustizia e dell’Interno) e consiliare (riunione tra molti Procuratori Distrettuali tenutasi presso il Consiglio Superiore della Magistratura)5. Orbene, la conclusione di questo ampio e pubblico dibattito è stata quella della non necessità della creazione di una Direzione Distrettuale Antiterrorismo, essendosi ritenuto sufficiente – anche ai fini del coordinamento investigativo – l’attuale attribuzione delle competenze in tema di contrasto del terrorismo alle Procure Distrettuali: né “distrettualizzazione debole”, né “vuoto organizzativo”, dunque, possono essere individuati nell’attuale normativa antiterrorismo, sicchè anche sotto questo profilo apparirebbe illogico attribuire alle Procure Generali funzioni di coordinamento diverse da quelle che già loro competono solo in presenza delle citate criticità.

Lo stesso componente del CSM Antonello Ardituro, all’epoca presidente della VII Commissione del CSM, ha ben spiegato la condivisione, da parte del CSM, della scelta del legislatore di non utilizzare le DDA per le competenze in materia di terrorismo (vedasi il suo intervento nel corso del citato incontro del 18/19 giugno 2015 presso la Procura Generale della Cassazione).

E pure il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella stessa sede, nell’elencare i risultati positivi dell’attività di coordinamento dei Procuratori Generali, ha fatto riferimento unicamente ad attività e provvedimenti di tipo organizzativo e non certo investigativo.

 

Va qui aggiunto che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, sempre in data 31 luglio 2015, ha diffuso a sostegno delle sue tesi, i testi degli interventi del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, dr. Franco Roberti, e del Sost. Procurat. Generale presso la Cassazione, dr. Alfredo Pompeo Viola, nel corso del citato incontro dei Procuratori Generali presso le Corti d’Appello, tenutosi il 18 e 19 giugno 2015 presso la Corte di Cassazione: nei due interventi, pur utili e pregevoli per la ricostruzione del quadro normativo d’interesse, non si rinvengono argomenti che possano giustificare la trasformazione delle citate competenze di tipo organizzativo dei Procuratori Generali in competenze che includano anche il coordinamento investigativo.

Nel primo dei due interventi, si rinvengono, anzi, analisi in qualche passaggio opinabili in relazione alle modalità ed al contesto in cui opera il terrorismo internazionale, nonché interpretazioni non condivisibili dell’art. 118 bis delle norme di attuazione del C.P.P. (pag. 4 citato intervento del PNAA)6 e riferimenti a prassi che si danno per attuate e diffuse in anni passati (pagg. 6 e 7 intervento PNAA7) e che non risultano in alcun modo allo scrivente, che pure – sia consentito ricordarlo a sostegno di quanto qui affermato - è stato tra i magistrati promotori delle riunioni spontaneamente organizzate, a fine di reciproco coordinamento, dalle Procure che si occupavano di terrorismo internazionale. Nel secondo dei due citati interventi, invece, si può individuare in molti passaggi un evidente tentativo di ampliamento concettuale degli effetti dei poteri di sorveglianza e delle prerogative del Procuratore Generale fino a ricomprendervi poteri ordinari di coordinamento investigativo non previsti dal sistema.

E’ la stessa tendenza che può leggersi nella sintesi degli interventi di altri Procuratori Generali presenti al citato incontro del 18 e 19 giugno 2015; si vedano, in particolare, gli interventi del Proc. Generale di Ancona (che ha lamentato la sottrazione ai procuratori generali, a seguito della nuova normativa antiterrorismo, di quel residuo di potere che essi avevano in questa materia, venendo così “tagliati fuori” da qualsiasi competenza in tema di coordinamento), del Proc. Generale di Genova e di quello di Brescia.

 

Una tendenza che si manifesta, addirittura, in prassi anomale che vedono talvolta procuratori generali indire e tenere conferenze stampa (che, tra l’altro, sarebbero in assoluto da limitare a casi eccezionali) per illustrare l’esito di indagini ed operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto.

 

Non è possibile, per queste ragioni, neppure sul piano logico-residuale, attribuire ai Procuratori Generali presso le Corti d’Appello competenze in tema di coordinamento delle indagini in materia di terrorismo, come quelle ipotizzate nella nota del PNAA dell’1 luglio 2015 e negli altri interventi menzionati.

 

A questo punto, è comunque doveroso per chi scrive ribadire la propria assoluta convinzione circa l’irrinunciabilità del coordinamento investigativo (non solo contro il terrorismo), tra uffici del Pubblico Ministero, unitamente – però – a quella secondo cui esso debba attuarsi nell’ambito delle previsioni di legge e non per effetto di protocolli che a tali previsioni non sarebbero perfettamente aderenti. Non è un caso del resto, che anche prima della istituzione della Direzione Nazionale Antiterrorismo, invocata da tutte le Procure della Repubblica impegnate nel contrasto del terrorismo stesso, il coordinamento in questione abbia tendenzialmente funzionato in modo soddisfacente sulla base di scelte spontanee delle Procure interessate ed in assoluta assenza di protocolli.

 

Dunque, per quanto possa rilevare in questa sede, non è stato redatto a Torino alcun protocollo investigativo, come quello auspicato dal PNAA con l’accordo dei Procuratori generali : il coordinamento continua ad essere realizzato spontaneamente dalle Procure del Distretto del Piemonte e della Valle d’Aosta, come prevede la legge.

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, a sua volta, sollecitato ad intervenire dal suddetto dibattito8, affermava nella Risoluzione in materia di organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo, approvata il 16 marzo 2016, che:

 

l’art. 6 del D.l.vo 106/2006 “non attribuisce certo al Procuratore Generale un potere di coordinamento investigativo che la norma non prevede ed il complesso sistema ordinamentale non consente, ma un potere di ricognizione e di diffusione delle buone prassi...senza escludere, evidentemente, che si possa pervenire a direttive di carattere generale distrettuale anche in materia di protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di norme, laddove risultino però il frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i Procuratori del distretto. In questo ambito si inseriscono pienamente gli specifici poteri di coordinamento nella materia del terrorismo che derivano dalle espresse e combinate previsioni dell’art. 118 bis disp. att., dell’art. 372 co. 1 bis e dell’art. 407 co.2 lett. “a” c.p.p.. Dunque il legislatore è piuttosto chiaro nel sollecitare un coordinamento spontaneo tra le procure interessate, e nell’affidare solo in caso di inerzia o di inefficacia del coordinamento, al procuratore generale un potere di coordinamento che ancora una volta ha veste organizzativa, ovvero di indizione di una o più riunioni finalizzate a rendere effettivo il coordinamento tra indagini collegate….omissis… L’attuale previsione, dunque, sembra inserirsi coerentemente, sotto il profilo sistematico, nel più generale potere di vigilanza che compete al Procuratore Generale che, nella specifica e delicata materia dell’antiterrorismo, trova ulteriore legittimazione e conferma nelle norme richiamate, oltre che nel dovere di informazione che grava sulle Procure del distretto ai sensi dell’art. 118 bis disp. att. Cpp, con riferimento alle notizie relative ai “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale..”etc., di cui all’art. 407cpp, comma 2, lettera “a” n. 4”.

Conferma per altro verso tale assunto la considerazione che nessun margine di intervento, nemmeno in termini generali consultivi, è riservato al procuratore generale nel caso in cui il coordinamento presenti criticità nei diversi rapporti tra il Procuratore distrettuale ed il PNAA; anzi, a ben riflettere, il potere di coordinamento del procuratore nazionale delineato dall’art. 371 bis cpp rappresenta un ulteriore limite estrinseco alle potestà del procuratore generale…”

 

Va dunque ribadito che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, fatta eccezione per i citati casi in cui si rilevino criticità o omissione e fatto salvo l’obbligo di informarlo dei casi di indagini collegate come previsto per legge, non possa rivestire funzioni di coordinamento di indagini in tema di reati di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale9, non possa convocare riunioni dei Procuratori del Distretto a tale fine, né possa impartire ai Procuratori presso i Tribunali ordinari disposizioni circa la trasmissione al Procuratore Distrettuale di procedimenti per specifici “reati-spia” di quelli in materia di terrorismo.

 

 

2. Le cd. “Avocazioni collaborative”: un’altra ipotesi di attribuzione alle Procure Generali di competenze investigative non previste dalla legge

 

In data 31 luglio 2015, la Procura Generale di Torino ha proposto ai Procuratori della Repubblica del Distretto una riflessione sulla possibilità di dar vita alla prassi delle avocazioni concordate o – come da definizione del P.G. - delle “avocazioni collaborative”: una ipotesi che – va subito affermato in premessa – lo scrivente ebbe a giudicare del tutto impraticabile.

 

Secondo la citata proposta:

si potrebbe in qualche caso, ad es. quelli in cui siano scaduti i termini per le indagini preliminari o in cui l’avocazione sarebbe obbligatoria ex art. 412 co. 1 cpp., instaurare una sorta di best practice per rendere il tutto meno occasionale, casuale e incerto. Nel senso che, in ipotesi di pendenza nelle Procure di procedimenti di una certa importanza e di un certo peso che non si riesca a trattare adeguatamente per gli ulteriori impegni del PM assegnatario, quest’ultimo (o il Procuratore della Repubblica) possa segnalare la situazione alla Procura generale chiedendone l’avocazione prima e indipendentemente da ogni eventuale sollecitazione delle parti o degli avvocati ;

tale ipotesi sarebbe peraltro in linea con quanto previsto dall’art. 127 Disp. Att. Cpp secondo cui “la segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non sia stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice”. Si tratta di un obbligo che – ha ricordato il P.G. – non è sempre rispettato dai magistrati della Procura, ma se tali comunicazioni fossero predisposte periodicamente (anche se non settimanalmente), con la indicazione dell’ oggetto dei procedimenti, della loro rilevanza oggettiva e soggettiva e delle ragioni del ritardo, si potrebbe determinare anche un maggiore rispetto, da parte dei sostituti assegnatari, dei termini per le indagini preliminari;

di tutti i procedimenti per cui sono scaduti i termini per le indagini preliminari, il Procuratore Generale dovrebbe - o comunque potrebbe - disporre l’avocazione “collaborativa”, che andrebbe anzi incrementata. A sostegno di questa ipotesi, il Procuratore Generale ricordava che spesso, in occasione di richieste di informazione sullo stato del procedimento (in generale formulate a seguito di istanze di avocazione), i sostituti assegnatari hanno manifestato gradimento per l’avocazione del procedimento, sollecitando anche quella dei procedimenti connessi;

tali provvedimenti di “avocazione collaborativa” sarebbero emessi e sottoscritti solo dal Procuratore Generale o dall’Avvocato Generale e ciò renderebbe omogenee le linee dell’ intervento avocativo in questione;

la proposta servirebbe anche a conferire efficienza al sistema, nell’ambito del quale sono anche previsti i doveri di sorveglianza del Procuratore generale e le altre prescrizioni dell’art. 6 d.lgs. 106/2006.

 

Tanto premesso, il sottoscritto ribadisce di seguito quanto ebbe a comunicare al P.G.:

l’obbligo citato di comunicazione settimanale di cui all’art. 127 Disp. Att. Cpp è indiscutibile, in quanto previsto dalla legge : si potrà soltanto stabilire, se ritenuto utile o opportuno dal P.G., e comunque in base a sua esclusiva decisione, di consentire una dilatazione della periodicità di queste comunicazioni in considerazione dell’impegno che richiede alle segreterie del P.M., notoriamente in grande affanno;

le comunicazioni di cui all’art. 127 Disp. Att. Cpp non possono che essere costituite da un mero elenco “delle notizie di reato contro persone note per le quali non sia stata esercitata l’azione penale o richiesta l’archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice”, senza che sia richiesta all’ufficio del PM alcuna altra indicazione (come specificazioni sull’oggetto dei procedimenti, della loro rilevanza oggettiva e soggettiva e delle ragioni del ritardo) non prevista dalla legge. Ciò appesantirebbe ulteriormente ed ingiustificatamente il lavoro dei PM, indipendentemente dal discutibile rilievo secondo cui, in tal modo, i magistrati assegnatari dei procedimenti segnalati sarebbero ulteriormente motivati a concludere le indagini preliminari nel rispetto dei termini previsti10;

la scelta di avocare o meno un procedimento, nei casi previsti dalla legge, non può che essere scelta esclusiva del Procuratore Generale, rientrante nelle sue competenze;

appare invece impraticabile l’ipotesi secondo cui possa essere il PM assegnatario del procedimento a sollecitarne l’avocazione “prima e indipendentemente da ogni eventuale sollecitazione delle parti o degli avvocati”: si tratterebbe anzi di atto non in linea con i caratteri ordinamentali del nostro lavoro, al pari della eventuale sollecitazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 570 co. 3 cpp) indirizzata al P.G. da un magistrato di una Procura presso il Tribunale per essere applicato in un dibattimento di appello e esercitarvi le funzioni di PM. Peraltro, su questo punto, anche il PG ebbe a manifestare identica valutazione e, nel nuovo progetto organizzativo della Procura di Torino varato dallo scrivente, figura la seguente previsione:

21.a: Ulteriori direttive per i Sostituti attinenti la possibilità di applicazione a rappresentare la Pubblica Accusa in grado di Appello

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